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Divieto di recedere dal contratto durante il periodo di
formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato
motivo
Possibilità di recedere dal contratto da entrambe le parti con
preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione
(art. 2118 cc)
PUNTUALIZZATA NATURA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE E ALLA
OCCUPAZIONE DEI GIOVANI Per la parte contrattuale la disciplina
dell’apprendistato è rimessa, alla
contrattazione collettiva a livello nazionale
o ad accordi interconfederali
ASPETTI CONTRATTUALI
Forma scritta del contratto, del patto di prova e del
Piano Formativo Individuale (da definire entro 30
giorni dalla stipula del contratto)
CONTRATTO, PATTO DI PROVA E PFI
Divieto di retribuzione a
cottimo
RETRIBUZIONE
o assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
o assicurazione contro le malattie
o assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia
o maternità
o assegno familiare
o ASPI (introdotto dalla Cir. INPS n. 128/2012)
TUTELE ASSICURATIVO/PREVIDENZIALI RICONOSCIUTE AGLI APPRENDISTI
ASPETTI PRINCIPALI LEGATI ALLA NATURA CONTRATTUALE DELL’APPRENDISTATO
D.lgs. 167/2011: QUALITÀ E TUTELE PER IL LAVORATORE
3
Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due
livelli inferiori rispetto alla categoria spettante
(CCNL)
OPPURE
Possibilità di stabilire la retribuzione
dell’apprendista in misura percentuale e in modo
graduale alla anzianità di servizio
INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE
Il numero complessivo di apprendisti che un
datore di lavoro può assumere con contratto
di apprendistato, non può superare il 100%
delle maestranze specializzate e qualificate
in servizio presso il datore di lavoro stesso
NUMERO DI APPRENDISTI
L. 92 del 28 giugno 2012
Per le aziende fino a 9 dipendenti il
rapporto rimane 1/1. Per le aziende
con più di 9 dipendenti il rapporto
diventa 3 apprendisti ogni 2
maestranze qualificate
A
VALERE
DAL
1°
GENNAIO
2013
Le spese sostenute per la formazione
degli apprendisti sono escluse dalla
base per il calcolo dell’IRAP
SGRAVI FISCALI
Gli assunti con contratto di apprendistato
non rientrano nella base di calcolo per
l’applicazione di particolari istituti
previsti dalla legge o dalla contrattazione
collettiva (Es. L 68/99)
INCENTIVI NORMATIVI
Assunzione dei lavoratori in mobilità, ai fini della loro
qualificazione o riqualificazione professionale
LAVORATORI MOBILITA’
L. 92 del 28 giugno 2012
Circolare n. 18/2012
Dal 18 luglio 2015:Assunzione di
nuovi apprendisti solo se l’impresa
ha stabilizzato il 50% di quelli
assunti nei 36 mesi precedenti. Dal
2012: 30% sui 36 mesi precedenti
Solo per imprese con più di 9
dipendenti
Dal 1°gennaio 2012 al 31
dicembre 2016 è previsto uno
sgravio contributivo del 100% per
i primi tre anni di contratto per
imprese fino a 9 dipendenti
(Legge di stabilità L.183/2011 –
art. 22)
INCENTIVI CONTRIBUTIVI
Circolare INPS n. 128 del 2/11/ 2012
Il regime contributivo agevolato
rientra nei vincoli per gli aiuti di Stato-
in «deminimis» , di cui al Reg. CE n.
1998/2006
ASPETTI PRINCIPALI LEGATI ALLA NATURA CONTRATTUALE DELL’APPRENDISTATO
D.lgs. 167/2011: OPPORTUNITA’ E VINCOLI PR LE IMPRESE
4
La durata del «periodo di prova» è
definita dai CCNL
Il recesso o la conferma del Contratto
di Apprendistato devono avvenire
entro 1 mese
dal termine della componente
formativa
Giusta causa o giustificato motivo (art. 2119 cc)
Libero recesso (art. 2118 cc)
ASPETTI PRINCIPALI LEGATI ALLA NATURA CONTRATTUALE DELL’APPRENDISTATO
D.lgs. 167/2011: MODALITA’ E TEMPI DI RECESSO
5
Regole contrattuali comuni ma diverse
regolamentazioni per le tre tipologie di formazione
NUOVA DENOMINAZIONE DELLE TRE TIPOLOGIE DI
APPRENDISTATO
Registrazione della formazione effettuata
e della Qualifica professionale a fini
contrattuali nel Libretto formativo del
cittadino (D.M. 25/10/2005)
LIBRETTO FORMATIVO
Possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati
conseguiti all’interno del percorso di formazione:
•Qualifica professionale ai fini contrattuali
•Eventuali competenze acquisite ai sensi della disciplina
regionale
QUALIFICA CONTRATTUALE E CERTIFICAZIONE
COMPETENZEPresenza di un Tutore o
Referente Aziendale
TUTORE O REFERENTE
AZIENDALE
Possibilità di finanziare i percorsi
formativi aziendali degli
apprendisti per il tramite dei fondi
paritetici interprofessionali
FONDI INTERPROFESSIONALI
ASPETTI PRINCIPALI LEGATI ALLA NATURA CONTRATTUALE DELL’APPRENDISTATO
D.lgs. 167/2011: ELEMENTI GENERALI
6
Testo Unico ApprendistatoTesto Unico ApprendistatoTesto Unico ApprendistatoTesto Unico Apprendistato → prevede la possibilità di
assumere apprendisti anche “indirettamente, per il tramite
delle agenzie di somministrazione di lavoro”
Legge n. 134/2012, di conversione del c.d.Legge n. 134/2012, di conversione del c.d.Legge n. 134/2012, di conversione del c.d.Legge n. 134/2012, di conversione del c.d. ““““DecretoDecretoDecretoDecreto
SviluppoSviluppoSviluppoSviluppo”””” → ha previsto la possibilitpossibilitpossibilitpossibilitàààà di ricorrere alladi ricorrere alladi ricorrere alladi ricorrere alla
somministrazione a tempo indeterminato in tutti i settorisomministrazione a tempo indeterminato in tutti i settorisomministrazione a tempo indeterminato in tutti i settorisomministrazione a tempo indeterminato in tutti i settori
produttiviproduttiviproduttiviproduttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di
uno o più lavoratori assunti in apprendistato
Legge di Riforma del LavoroLegge di Riforma del LavoroLegge di Riforma del LavoroLegge di Riforma del Lavoro → dal 1dal 1dal 1dal 1°°°° gennaio 2013gennaio 2013gennaio 2013gennaio 2013, hahahaha
escluso la possibilitescluso la possibilitescluso la possibilitescluso la possibilitàààà didididi ““““assumere in somministrazioneassumere in somministrazioneassumere in somministrazioneassumere in somministrazione
apprendisti con contratto di somministrazione a tempoapprendisti con contratto di somministrazione a tempoapprendisti con contratto di somministrazione a tempoapprendisti con contratto di somministrazione a tempo
determinatodeterminatodeterminatodeterminato”
APPRENDISTATO IN SOMMINISTRAZIONE
7
APPRENDISTATO PER LA
QUALIFICA E PER IL
DIPLOMA PROFESSIONALE
(art. 3 – D.Lgs. 167/2011)
Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie
APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE O
CONTRATTO DI MESTIERE
(art. 4 – D.Lgs. 167/2011)
APPRENDISTATO DI ALTA
FORMAZIONE E RICERCA
(art. 5 – D.Lgs. 167/2011)
ASPETTI PRINCIPALI LEGATI ALLA NATURA CONTRATTUALE DELL’APPRENDISTATO
D.lgs. 167/2011: TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO
APPRENDISTATO PER LAAPPRENDISTATO PER LA
QUALIFICAQUALIFICA
E PER IL DIPLOMAE PER IL DIPLOMA
PROFESSIONALEPROFESSIONALE
(art. 3 D.lgs. 167/2011)(art. 3 D.lgs. 167/2011)
DISCIPLINA REGIONALEDISCIPLINA REGIONALE
TITOLI CONSEGUIBILI
Qualifica professionale
Diploma professionale
APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE
(art. 3 D.lgs. 167/2011)
ETA’ Dai 15 ai 24 anni e 364 gg
DURATA
Non superiore a 3 anni per Qualifica
Non superiore a 4 anni per Diploma
In considerazione
della qualifica o
del diploma da
conseguire
9
La componente formativa del contratto termina
contestualmente all’acquisizione della qualifica o del
diploma professionale
La contribuzione a carico dei datori di lavoro ridotta al 10% della retribuzione imponibile
Dal 1°gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2016 sgravio contributivo del 100% nei primi tre
anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi
maturati negli anni di contratto successivi al terzo, in aziende con meno di 10 dipendenti
Escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP le spese sostenute per la formazione degli
apprendisti
Possibilità di inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto alla Qualifica che
sarà conseguita al termine della componente formativa, con applicazione del trattamento
retributivo corrispondente al livello inferiore applicato o, in alternativa, con
percentualizzazione della retribuzione
La retribuzione dell’apprendista è ulteriormente ridotta del 25% per i lavoratori
minorenni e del 20% per i maggiorenni lungo tutta la durata della componente formativa,
rispetto all’importo previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento dell’impresa per le
assunzioni in apprendistato professionalizzante (art. 4 del D. Lgs. 167/2011)
CONVENIENZE PER LE IMPRESE
11
Al fine di favorire il
successo formativo dell’apprendista
è previsto un
incentivo alla partecipazione
del valore di
€ 1.500,00
da erogare per ogni singola annualità
L’incentivo viene riconosciuto a condizione che l’apprendista abbia
frequentato almeno i 3/4 delle ore di formazione strutturata
AZIONI RIVOLTE ALLE PERSONE
INCENTIVI ALLA PARTECIPAZIONE
Possono assumere con contratto
di apprendistato per la qualifica
professionale e per il diploma
professionale
ai sensi dell’art. 3
del D.Lgs. 167/2011
le imprese di tutti i settori
economico-produttivi
QUALI IMPRESE POSSONO ASSUMERE
Le assunzioni mediante il contratto di
apprendistato per la qualifica e per il
diploma professionale possono essere
effettuate ESCLUSIVAMENTE per:
-le qualifiche contrattuali riconducibili
alle figure di qualifica di IeFP,
CERTIFICABILI nella Regione Piemonte che
ad oggi sono 37;
-i titoli di diploma professionale di tecnico
per i quali è disponibile l’offerta formativa
in Piemonte.
FIGURE DI QUALIFICA DI IeFP E TITOLI DI DIPLOMA DI TECNICO CERTIFICABILI
14
Le imprese che
assumono giovani con
questo contratto di
apprendistato, fanno
riferimento ai soggetti
attuatori individuati
nelle aree territoriali in
cui sono presenti le sedi
di lavoro degli
apprendisti
L’iscrizione degli
apprendisti presso il
soggetto attuatore
avviene in automatico
sul sistema informativo
“Gestione
apprendistato” al
momento della
comunicazione di
assunzione effettuata
on line dall’impresa
Il soggetto attuatore,
entro 30 giorni dalla data
di assunzione
dell’apprendista redige,
con l’ausilio del tutore
aziendale, il PFI
contrattuale cui segue la
predisposizione del PFI di
dettaglio annuale
Iscrizione degli apprendisti
presso i soggetti attuatori
ISCRIZIONE DEGLI APPRENDISTI
Prima di assumere ai sensi dell’art. 3 si consiglia di
contattare il soggetto attuatore dell’area territoriale di
riferimento per verificare:
• la possibilità di ricondurre la qualifica
contrattuale dell’apprendista ad una delle
figure di Qualifica/Diploma certificabili in
Regione Piemonte, pena la non validità del
contratto di apprendistato;
• definire la durata del percorso formativo
(annuale, biennale, triennale o quadriennale
per il Diploma) al fine di riconoscere
eventuali crediti formativi dell’apprendista
AVVERTENZE PER LE IMPRESE
Area 4
TO
Area 1
Nord
Area 3
Sud-Ovest
Area 2
Sud-Est
Area Nord: capofila dell’ATS --> ENAIP
Area Sud-Est: capofila dell’ATS --> CASA DI CARITÀ
Area Sud-Ovest: capofila dell’ATS --> CNOS
Area TO: capofila dell’ATS --> IMMAGINAZIONE E LAVORO
SOGGETTI ATTUATORI DELL’OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA
TIPOLOGIE DI PERCORSI FORMATIVI PER LA QUALIFICA PROFESSIONALE
I percorsi triennali
sono rivolti a soggetti in
possesso della sola licenza
media e che sono privi di
esperienza lavorativa
nell’ambito dell’area
professionale di riferimento
I percorsi biennali
sono rivolti a soggetti in
possesso della licenza media,
che hanno frequentato con
successo almeno un anno di
scuola superiore o percorsi di
IeFP coerenti con la figura di
assunzione dell’apprendista,
e/o con esperienza lavorativa
nell’ambito dell’area
professionale di riferimento
I percorsi annuali
sono rivolti a soggetti in
possesso della licenza media,
che hanno frequentato con
successo almeno due anni di
scuola superiore o percorsi di
IeFP coerenti con la figura di
assunzione dell’apprendista,
e/o con esperienza lavorativa
nell’ambito dell’area
professionale di riferimento
17
Sulla base del percorso scolastico-formativo svolto e delle competenze acquisite in ambito
lavorativo possono essere riconosciuti all’apprendista crediti in ingresso, e pertanto possono
essere inseriti in un percorso formativo triennale, biennale o annuale.
TIPOLOGIE DI PERCORSI FORMATIVI PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE
I percorsi
triennali
di cui 2 anni per il
conseguimento della
qualifica e 1 anno
per il diploma
professionale
I percorsi biennali
di cui 1 anno per il
conseguimento della
qualifica e 1 anno per
il diploma
professionale
I percorsi annuali
sono rivolti a soggetti
già in possesso di
qualifica
professionale
18
Sulla base del percorso scolastico-formativo svolto e delle competenze acquisite in ambito
lavorativo i soggetti attuatori possono riconoscere all’apprendista eventuali crediti in
ingresso, e pertanto possono essere inseriti in un percorso formativo quadriennale, triennale,
biennale o annuale.
I percorsi
quadriennali
di cui 3 anni per il
conseguimento della
qualifica e 1 anno
per il diploma
professionale
19
Tipologie di
percorsi
Formazione strutturata
presso Agenzia Formativa
(ore per ogni annualità)
Formazione
strutturata presso
l’Impresa (ore per
ogni annualità)
Formazione non
strutturata presso
l’Impresa (ore per
ogni annualità)
Percorsi di qualifica per giovani in obbligo formativo (15-18 anni)
Le regole valgono per tre anni (anche se sopraggiunge la maggiore età)
Percorso triennale 320 180 490
Percorso biennale 320 180 490
Percorso annuale 320 180 490
Percorsi di qualifica per giovani maggiorenni (18-25 anni da compiere)
Percorso triennale 140 260 390
Percorso biennale 140 260 390
Percorso annuale 140 260 390
QUALIFICA PROFESSIONALE: ARTICOLAZIONE E DURATA DEI PERCORSI FORMATIVI
DOVE SI
SVOLGE LA
FORMAZIONE
DI OGNI
APPRENDISTA
SOGGETTO ATTUATORESOGGETTO ATTUATORE
Eroga in modalità di formazione d’aula
IMPRESAIMPRESA
La formazione erogata all’interno dell’impresa è co-gestita dal
soggetto attuatore e dall’impresa stessa e si divide in
Competenze di base Competenze professionali
comuni
FORMAZIONE STRUTTURATA
finalizzata all’acquisizione di
FORMAZIONE STRUTTURATA
Deve essere svolta in ambienti
adeguatamente organizzati ed
attrezzati e deve essere
intenzionale per chi apprende
FORMAZIONE NON
STRUTTURATA
Svolta on the job
finalizzata all’acquisizione di
Competenze professionali specifiche
Tutta l’attività
formativa strutturata e
non strutturata degli
apprendisti deve essere
tracciata nei registri:
elettronico e cartaceo
QUALIFICA PROFESSIONALE – MODALITA’ DI EROGAZIONE
21
Luogo dove si realizza
la formazione
Presso il soggetto
attuatore
Presso l’impresa
Tipologia di
formazione
strutturata strutturata Non strutturata
Competenze di base 210 ore - -
Competenze
professionali comuni
10 ore -
Competenze
professionali specifiche
40 ore
(personalizzato)
220 ore 470 ore
DIPLOMA PROFESSIONALE: ARTICOLAZIONE E DURATA DEI PERCORSI FORMATIVI
22
Gli apprendisti devono frequentare la totalità delle ore di
formazione previste
Le assenze per cause contrattualmente previste, e
quindi imputabili esclusivamente agli allievi, devono
essere debitamente documentate.
Per le assenze giustificate devono essere
programmate, dal soggetto attuatore, azioni di
recupero finalizzate alla realizzazione del totale
delle ore previste
RECUPERI
La formazione dell’apprendista è obbligatoria anche nel caso
abbia già frequentato precedenti corsi in apprendistato
APPRENDISTATOAPPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTEPROFESSIONALIZZANTE
OO
CONTRATTO DI MESTIERECONTRATTO DI MESTIERE
(art. 4 D.lgs. 167/2011)(art. 4 D.lgs. 167/2011)
DISCIPLINA REGIONALEDISCIPLINA REGIONALE
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE
(art. 4 D.lgs. 167/2011)
TITOLI
CONSEGUIBILI
Qualificazione ai fini contrattuali
ETA’
DURATA
18-29 ANNI (17 per soggetti in possesso di qualifica
professionale D.lgs. 226/2005)
In ragione dell’età e del
tipo di qualificazione
contrattuale da conseguire
Non superiore a 3 anni
Non superiore a 5 anni per le
figure professionali dell’artigianato
(interpello n. 40/2011 “figure
professionali dell’artigianato” sono
tutti quei soggetti che operano nel
campo artigiano che non possono
limitarsi alle figure individuate
esclusivamente dalla contrattazione
degli artigiani)
UNITA’ FORMATIVE
UF1: Adottare comportamenti
sicuri sul luogo di lavoro
UF2: Organizzazione e qualità
aziendale, relazione e
comunicazione nell'ambito
lavorativo, diritti e doveri del
lavoratore e dell'impresa,
legislazione del lavoro,
contrattazione collettiva
UF3: Imparare a imparare (può essere fatta
presso l’impresa per una durata massima
di 40 ore)
UF4: Comunicazione nella madrelingua
UF5: Comunicazione nelle lingue straniere
UF6: Competenza matematica e competenze
di base in scienza e tecnologia
UF7: Competenza digitale
UF8: Competenze sociali e civiche
UF9: Spirito di iniziativa e imprenditorialità
UF10: Consapevolezza ed espressione
culturale
Competenze chiave individuate
dalla Raccomandazione del
Parlamento Europeo e del Consiglio
del 18/12/2006
UF1 e UF2
sono
obbligatorie per
tutti
UNITA’ FORMATIVA 3
L’operatore di formazione è
responsabile dell’impostazione
didattica del percorso
e deve mettere a disposizione
del tutore aziendale
strumenti e metodologie
CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITA’
FORMATIVA IN IMPRESA
• progettata e pianificata per
l’apprendimento in termini di obiettivi,
tempi e risorse
• intenzionale dal punto di vista del
soggetto che apprende
• svolta in ambienti organizzati e
strutturati in relazione alle mansioni
dell’apprendista
• caratterizzata da esiti verificabili
Durata della formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali
Per gli apprendisti in possesso di crediti formativi permanenti sulla sicurezza*, la durata della UF1 è ridotta
di 4 ore.
*Crediti relativi alla formazione generale sulla sicurezza prevista dall'Accordo tra il MLPS, il Ministro della Salute, le Regioni e
le PA di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
La durata della formazione si differenzia in relazione al livello di scolarità degli apprendisti così come di
seguito riportata:
Livello di scolarità Durata
Unità Formative
Obbligatorie
Unità Formative
Apprendisti privi di titolo, in possesso di
licenza elementare e/o della sola licenza
media
120 ore
UF1
UF2
a scelta tra UF3 a UF10
Apprendisti in possesso di qualifica o
diploma
64 ore
UF1
UF2
a scelta tra UF3 a UF10
Apprendisti in possesso di laurea 40 ore
UF1
UF2
UF1 16 ore + UF2 24 ore
DURATA CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DELLA FORMAZIONE
Piano Formativo individuale regionale
Nel Piano formativo individuale regionale vengono
indicate le competenze che l’apprendista deve
acquisire mediante la formazione di base e trasversale,
tecnico-professionale e specialistica (secondo le
indicazioni della contrattazione collettiva di
riferimento) entro il termine del periodo formativo
previsto dal contratto di apprendistato.
Il Piano formativo individuale regionale può essere
adottato, dalle imprese, in mancanza o in alternativa ai
moduli e ai formulari eventualmente previsti dalla
contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di
riferimento dell’impresa.
OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA
Il Piano formativo individuale
regionale deve essere
compilato entro 30 giorni
dalla stipula del contratto
La disciplina regionale stabilisce requisiti minimi per il
tutore solo qualora l’impresa decida di fruire dell’offerta
pubblica finanziata per la formazione e includere l’UF3 I
tutori aziendali.
In tal caso deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
- almeno 3 anni di esperienza professionale
- almeno 1 anno di esperienza come formatore
- avere già svolto le funzioni di tutore aziendale per apprendisti ai
sensi della normativa regionale antecedente all’entrata in vigore del
TU.
TUTORE AZIENDALE
AUTOCERTIFICAZIONE CAPACITA’ FORMATIVA IMPRESA
Le imprese che erogano autonomamente la formazione
finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali
devono autocertificare il possesso degli “standard minimi”
necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo
L’autocertificazione della capacità formativa totale deve essere
effettuata mediante l’utilizzo della procedura informatizzata
(compilazione del Modello A) reperibile sull’applicativo Gestione
Apprendistato di Sistema Piemonte.
L’impresa che ha autocertificato la propria capacità formativa può,
comunque, avvalersi dell’offerta formativa pubblica finanziata
L’autocertificazione della capacità formativa deve essere fatta una sola volta
ed è valida anche per successive assunzioni con contratto di apprendistato
31
ASPETTI SANZIONATORI NEL CASO NON VENGA EROGATA LA FORMAZIONE
a. Nei casi in cui il datore di lavoro:
non rispetti l’obbligo della forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano
formativo individuale;
retribuisca l’apprendista con il sistema di cottimo;
non applichi il sottoinquadramento o la percentualizzazione della retribuzione secondo quanto
stabilito dal CCNL;
non individui un tutore o referente aziendale;
è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro per ogni violazione
elevabile da 300 a 1.500 euro in caso di recidiva.
b. Nei casi in cui il datore di lavoro:
sia ritenuto esclusivamente responsabile nella mancata erogazione della formazione, e che
suddetto inadempimento sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative del contratto,
è punito con una sanzione pecuniaria il cui importo è calcolato dalla differenza tra la contribuzione
versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale finale che sarebbe
stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con
esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.
c. Nei casi in cui il datore di lavoro:
Sia ritenuto esclusivamente responsabile nella mancata erogazione della formazione, e che
suddetto inadempimento sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative del contratto,
al profilo sanzionatorio di cui sopra si aggiunge la revoca delle agevolazioni di carattere normativo,
contributivo e fiscale con effetto dalla costituzione del rapporto di lavoro.
Realizzato in collaborazione con:
Italia Lavoro – Azione PON 2012 – 2014
POT – Pianificazione Operativa Territoriale
Piano di diffusione Apprendistato Regione Piemonte e Italia Lavoro

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  • 1.
  • 2. 2 Divieto di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo Possibilità di recedere dal contratto da entrambe le parti con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione (art. 2118 cc) PUNTUALIZZATA NATURA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE E ALLA OCCUPAZIONE DEI GIOVANI Per la parte contrattuale la disciplina dell’apprendistato è rimessa, alla contrattazione collettiva a livello nazionale o ad accordi interconfederali ASPETTI CONTRATTUALI Forma scritta del contratto, del patto di prova e del Piano Formativo Individuale (da definire entro 30 giorni dalla stipula del contratto) CONTRATTO, PATTO DI PROVA E PFI Divieto di retribuzione a cottimo RETRIBUZIONE o assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali o assicurazione contro le malattie o assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia o maternità o assegno familiare o ASPI (introdotto dalla Cir. INPS n. 128/2012) TUTELE ASSICURATIVO/PREVIDENZIALI RICONOSCIUTE AGLI APPRENDISTI ASPETTI PRINCIPALI LEGATI ALLA NATURA CONTRATTUALE DELL’APPRENDISTATO D.lgs. 167/2011: QUALITÀ E TUTELE PER IL LAVORATORE
  • 3. 3 Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante (CCNL) OPPURE Possibilità di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso NUMERO DI APPRENDISTI L. 92 del 28 giugno 2012 Per le aziende fino a 9 dipendenti il rapporto rimane 1/1. Per le aziende con più di 9 dipendenti il rapporto diventa 3 apprendisti ogni 2 maestranze qualificate A VALERE DAL 1° GENNAIO 2013 Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP SGRAVI FISCALI Gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano nella base di calcolo per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva (Es. L 68/99) INCENTIVI NORMATIVI Assunzione dei lavoratori in mobilità, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale LAVORATORI MOBILITA’ L. 92 del 28 giugno 2012 Circolare n. 18/2012 Dal 18 luglio 2015:Assunzione di nuovi apprendisti solo se l’impresa ha stabilizzato il 50% di quelli assunti nei 36 mesi precedenti. Dal 2012: 30% sui 36 mesi precedenti Solo per imprese con più di 9 dipendenti Dal 1°gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 è previsto uno sgravio contributivo del 100% per i primi tre anni di contratto per imprese fino a 9 dipendenti (Legge di stabilità L.183/2011 – art. 22) INCENTIVI CONTRIBUTIVI Circolare INPS n. 128 del 2/11/ 2012 Il regime contributivo agevolato rientra nei vincoli per gli aiuti di Stato- in «deminimis» , di cui al Reg. CE n. 1998/2006 ASPETTI PRINCIPALI LEGATI ALLA NATURA CONTRATTUALE DELL’APPRENDISTATO D.lgs. 167/2011: OPPORTUNITA’ E VINCOLI PR LE IMPRESE
  • 4. 4 La durata del «periodo di prova» è definita dai CCNL Il recesso o la conferma del Contratto di Apprendistato devono avvenire entro 1 mese dal termine della componente formativa Giusta causa o giustificato motivo (art. 2119 cc) Libero recesso (art. 2118 cc) ASPETTI PRINCIPALI LEGATI ALLA NATURA CONTRATTUALE DELL’APPRENDISTATO D.lgs. 167/2011: MODALITA’ E TEMPI DI RECESSO
  • 5. 5 Regole contrattuali comuni ma diverse regolamentazioni per le tre tipologie di formazione NUOVA DENOMINAZIONE DELLE TRE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO Registrazione della formazione effettuata e della Qualifica professionale a fini contrattuali nel Libretto formativo del cittadino (D.M. 25/10/2005) LIBRETTO FORMATIVO Possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione: •Qualifica professionale ai fini contrattuali •Eventuali competenze acquisite ai sensi della disciplina regionale QUALIFICA CONTRATTUALE E CERTIFICAZIONE COMPETENZEPresenza di un Tutore o Referente Aziendale TUTORE O REFERENTE AZIENDALE Possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali FONDI INTERPROFESSIONALI ASPETTI PRINCIPALI LEGATI ALLA NATURA CONTRATTUALE DELL’APPRENDISTATO D.lgs. 167/2011: ELEMENTI GENERALI
  • 6. 6 Testo Unico ApprendistatoTesto Unico ApprendistatoTesto Unico ApprendistatoTesto Unico Apprendistato → prevede la possibilità di assumere apprendisti anche “indirettamente, per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro” Legge n. 134/2012, di conversione del c.d.Legge n. 134/2012, di conversione del c.d.Legge n. 134/2012, di conversione del c.d.Legge n. 134/2012, di conversione del c.d. ““““DecretoDecretoDecretoDecreto SviluppoSviluppoSviluppoSviluppo”””” → ha previsto la possibilitpossibilitpossibilitpossibilitàààà di ricorrere alladi ricorrere alladi ricorrere alladi ricorrere alla somministrazione a tempo indeterminato in tutti i settorisomministrazione a tempo indeterminato in tutti i settorisomministrazione a tempo indeterminato in tutti i settorisomministrazione a tempo indeterminato in tutti i settori produttiviproduttiviproduttiviproduttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti in apprendistato Legge di Riforma del LavoroLegge di Riforma del LavoroLegge di Riforma del LavoroLegge di Riforma del Lavoro → dal 1dal 1dal 1dal 1°°°° gennaio 2013gennaio 2013gennaio 2013gennaio 2013, hahahaha escluso la possibilitescluso la possibilitescluso la possibilitescluso la possibilitàààà didididi ““““assumere in somministrazioneassumere in somministrazioneassumere in somministrazioneassumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempoapprendisti con contratto di somministrazione a tempoapprendisti con contratto di somministrazione a tempoapprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinatodeterminatodeterminatodeterminato” APPRENDISTATO IN SOMMINISTRAZIONE
  • 7. 7 APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE (art. 3 – D.Lgs. 167/2011) Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE (art. 4 – D.Lgs. 167/2011) APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA (art. 5 – D.Lgs. 167/2011) ASPETTI PRINCIPALI LEGATI ALLA NATURA CONTRATTUALE DELL’APPRENDISTATO D.lgs. 167/2011: TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO
  • 8. APPRENDISTATO PER LAAPPRENDISTATO PER LA QUALIFICAQUALIFICA E PER IL DIPLOMAE PER IL DIPLOMA PROFESSIONALEPROFESSIONALE (art. 3 D.lgs. 167/2011)(art. 3 D.lgs. 167/2011) DISCIPLINA REGIONALEDISCIPLINA REGIONALE
  • 9. TITOLI CONSEGUIBILI Qualifica professionale Diploma professionale APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE (art. 3 D.lgs. 167/2011) ETA’ Dai 15 ai 24 anni e 364 gg DURATA Non superiore a 3 anni per Qualifica Non superiore a 4 anni per Diploma In considerazione della qualifica o del diploma da conseguire 9 La componente formativa del contratto termina contestualmente all’acquisizione della qualifica o del diploma professionale
  • 10. La contribuzione a carico dei datori di lavoro ridotta al 10% della retribuzione imponibile Dal 1°gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2016 sgravio contributivo del 100% nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo, in aziende con meno di 10 dipendenti Escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP le spese sostenute per la formazione degli apprendisti Possibilità di inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto alla Qualifica che sarà conseguita al termine della componente formativa, con applicazione del trattamento retributivo corrispondente al livello inferiore applicato o, in alternativa, con percentualizzazione della retribuzione La retribuzione dell’apprendista è ulteriormente ridotta del 25% per i lavoratori minorenni e del 20% per i maggiorenni lungo tutta la durata della componente formativa, rispetto all’importo previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento dell’impresa per le assunzioni in apprendistato professionalizzante (art. 4 del D. Lgs. 167/2011) CONVENIENZE PER LE IMPRESE
  • 11. 11 Al fine di favorire il successo formativo dell’apprendista è previsto un incentivo alla partecipazione del valore di € 1.500,00 da erogare per ogni singola annualità L’incentivo viene riconosciuto a condizione che l’apprendista abbia frequentato almeno i 3/4 delle ore di formazione strutturata AZIONI RIVOLTE ALLE PERSONE INCENTIVI ALLA PARTECIPAZIONE
  • 12. Possono assumere con contratto di apprendistato per la qualifica professionale e per il diploma professionale ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 167/2011 le imprese di tutti i settori economico-produttivi QUALI IMPRESE POSSONO ASSUMERE
  • 13. Le assunzioni mediante il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale possono essere effettuate ESCLUSIVAMENTE per: -le qualifiche contrattuali riconducibili alle figure di qualifica di IeFP, CERTIFICABILI nella Regione Piemonte che ad oggi sono 37; -i titoli di diploma professionale di tecnico per i quali è disponibile l’offerta formativa in Piemonte. FIGURE DI QUALIFICA DI IeFP E TITOLI DI DIPLOMA DI TECNICO CERTIFICABILI
  • 14. 14 Le imprese che assumono giovani con questo contratto di apprendistato, fanno riferimento ai soggetti attuatori individuati nelle aree territoriali in cui sono presenti le sedi di lavoro degli apprendisti L’iscrizione degli apprendisti presso il soggetto attuatore avviene in automatico sul sistema informativo “Gestione apprendistato” al momento della comunicazione di assunzione effettuata on line dall’impresa Il soggetto attuatore, entro 30 giorni dalla data di assunzione dell’apprendista redige, con l’ausilio del tutore aziendale, il PFI contrattuale cui segue la predisposizione del PFI di dettaglio annuale Iscrizione degli apprendisti presso i soggetti attuatori ISCRIZIONE DEGLI APPRENDISTI
  • 15. Prima di assumere ai sensi dell’art. 3 si consiglia di contattare il soggetto attuatore dell’area territoriale di riferimento per verificare: • la possibilità di ricondurre la qualifica contrattuale dell’apprendista ad una delle figure di Qualifica/Diploma certificabili in Regione Piemonte, pena la non validità del contratto di apprendistato; • definire la durata del percorso formativo (annuale, biennale, triennale o quadriennale per il Diploma) al fine di riconoscere eventuali crediti formativi dell’apprendista AVVERTENZE PER LE IMPRESE
  • 16. Area 4 TO Area 1 Nord Area 3 Sud-Ovest Area 2 Sud-Est Area Nord: capofila dell’ATS --> ENAIP Area Sud-Est: capofila dell’ATS --> CASA DI CARITÀ Area Sud-Ovest: capofila dell’ATS --> CNOS Area TO: capofila dell’ATS --> IMMAGINAZIONE E LAVORO SOGGETTI ATTUATORI DELL’OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA
  • 17. TIPOLOGIE DI PERCORSI FORMATIVI PER LA QUALIFICA PROFESSIONALE I percorsi triennali sono rivolti a soggetti in possesso della sola licenza media e che sono privi di esperienza lavorativa nell’ambito dell’area professionale di riferimento I percorsi biennali sono rivolti a soggetti in possesso della licenza media, che hanno frequentato con successo almeno un anno di scuola superiore o percorsi di IeFP coerenti con la figura di assunzione dell’apprendista, e/o con esperienza lavorativa nell’ambito dell’area professionale di riferimento I percorsi annuali sono rivolti a soggetti in possesso della licenza media, che hanno frequentato con successo almeno due anni di scuola superiore o percorsi di IeFP coerenti con la figura di assunzione dell’apprendista, e/o con esperienza lavorativa nell’ambito dell’area professionale di riferimento 17 Sulla base del percorso scolastico-formativo svolto e delle competenze acquisite in ambito lavorativo possono essere riconosciuti all’apprendista crediti in ingresso, e pertanto possono essere inseriti in un percorso formativo triennale, biennale o annuale.
  • 18. TIPOLOGIE DI PERCORSI FORMATIVI PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE I percorsi triennali di cui 2 anni per il conseguimento della qualifica e 1 anno per il diploma professionale I percorsi biennali di cui 1 anno per il conseguimento della qualifica e 1 anno per il diploma professionale I percorsi annuali sono rivolti a soggetti già in possesso di qualifica professionale 18 Sulla base del percorso scolastico-formativo svolto e delle competenze acquisite in ambito lavorativo i soggetti attuatori possono riconoscere all’apprendista eventuali crediti in ingresso, e pertanto possono essere inseriti in un percorso formativo quadriennale, triennale, biennale o annuale. I percorsi quadriennali di cui 3 anni per il conseguimento della qualifica e 1 anno per il diploma professionale
  • 19. 19 Tipologie di percorsi Formazione strutturata presso Agenzia Formativa (ore per ogni annualità) Formazione strutturata presso l’Impresa (ore per ogni annualità) Formazione non strutturata presso l’Impresa (ore per ogni annualità) Percorsi di qualifica per giovani in obbligo formativo (15-18 anni) Le regole valgono per tre anni (anche se sopraggiunge la maggiore età) Percorso triennale 320 180 490 Percorso biennale 320 180 490 Percorso annuale 320 180 490 Percorsi di qualifica per giovani maggiorenni (18-25 anni da compiere) Percorso triennale 140 260 390 Percorso biennale 140 260 390 Percorso annuale 140 260 390 QUALIFICA PROFESSIONALE: ARTICOLAZIONE E DURATA DEI PERCORSI FORMATIVI
  • 20. DOVE SI SVOLGE LA FORMAZIONE DI OGNI APPRENDISTA SOGGETTO ATTUATORESOGGETTO ATTUATORE Eroga in modalità di formazione d’aula IMPRESAIMPRESA La formazione erogata all’interno dell’impresa è co-gestita dal soggetto attuatore e dall’impresa stessa e si divide in Competenze di base Competenze professionali comuni FORMAZIONE STRUTTURATA finalizzata all’acquisizione di FORMAZIONE STRUTTURATA Deve essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati e deve essere intenzionale per chi apprende FORMAZIONE NON STRUTTURATA Svolta on the job finalizzata all’acquisizione di Competenze professionali specifiche Tutta l’attività formativa strutturata e non strutturata degli apprendisti deve essere tracciata nei registri: elettronico e cartaceo QUALIFICA PROFESSIONALE – MODALITA’ DI EROGAZIONE
  • 21. 21 Luogo dove si realizza la formazione Presso il soggetto attuatore Presso l’impresa Tipologia di formazione strutturata strutturata Non strutturata Competenze di base 210 ore - - Competenze professionali comuni 10 ore - Competenze professionali specifiche 40 ore (personalizzato) 220 ore 470 ore DIPLOMA PROFESSIONALE: ARTICOLAZIONE E DURATA DEI PERCORSI FORMATIVI
  • 22. 22 Gli apprendisti devono frequentare la totalità delle ore di formazione previste Le assenze per cause contrattualmente previste, e quindi imputabili esclusivamente agli allievi, devono essere debitamente documentate. Per le assenze giustificate devono essere programmate, dal soggetto attuatore, azioni di recupero finalizzate alla realizzazione del totale delle ore previste RECUPERI La formazione dell’apprendista è obbligatoria anche nel caso abbia già frequentato precedenti corsi in apprendistato
  • 23. APPRENDISTATOAPPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTEPROFESSIONALIZZANTE OO CONTRATTO DI MESTIERECONTRATTO DI MESTIERE (art. 4 D.lgs. 167/2011)(art. 4 D.lgs. 167/2011) DISCIPLINA REGIONALEDISCIPLINA REGIONALE
  • 24. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE (art. 4 D.lgs. 167/2011) TITOLI CONSEGUIBILI Qualificazione ai fini contrattuali ETA’ DURATA 18-29 ANNI (17 per soggetti in possesso di qualifica professionale D.lgs. 226/2005) In ragione dell’età e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire Non superiore a 3 anni Non superiore a 5 anni per le figure professionali dell’artigianato (interpello n. 40/2011 “figure professionali dell’artigianato” sono tutti quei soggetti che operano nel campo artigiano che non possono limitarsi alle figure individuate esclusivamente dalla contrattazione degli artigiani)
  • 25. UNITA’ FORMATIVE UF1: Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro UF2: Organizzazione e qualità aziendale, relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva UF3: Imparare a imparare (può essere fatta presso l’impresa per una durata massima di 40 ore) UF4: Comunicazione nella madrelingua UF5: Comunicazione nelle lingue straniere UF6: Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia UF7: Competenza digitale UF8: Competenze sociali e civiche UF9: Spirito di iniziativa e imprenditorialità UF10: Consapevolezza ed espressione culturale Competenze chiave individuate dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006 UF1 e UF2 sono obbligatorie per tutti
  • 26. UNITA’ FORMATIVA 3 L’operatore di formazione è responsabile dell’impostazione didattica del percorso e deve mettere a disposizione del tutore aziendale strumenti e metodologie CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA IN IMPRESA • progettata e pianificata per l’apprendimento in termini di obiettivi, tempi e risorse • intenzionale dal punto di vista del soggetto che apprende • svolta in ambienti organizzati e strutturati in relazione alle mansioni dell’apprendista • caratterizzata da esiti verificabili
  • 27. Durata della formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali Per gli apprendisti in possesso di crediti formativi permanenti sulla sicurezza*, la durata della UF1 è ridotta di 4 ore. *Crediti relativi alla formazione generale sulla sicurezza prevista dall'Accordo tra il MLPS, il Ministro della Salute, le Regioni e le PA di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La durata della formazione si differenzia in relazione al livello di scolarità degli apprendisti così come di seguito riportata: Livello di scolarità Durata Unità Formative Obbligatorie Unità Formative Apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza media 120 ore UF1 UF2 a scelta tra UF3 a UF10 Apprendisti in possesso di qualifica o diploma 64 ore UF1 UF2 a scelta tra UF3 a UF10 Apprendisti in possesso di laurea 40 ore UF1 UF2 UF1 16 ore + UF2 24 ore DURATA CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DELLA FORMAZIONE
  • 28. Piano Formativo individuale regionale Nel Piano formativo individuale regionale vengono indicate le competenze che l’apprendista deve acquisire mediante la formazione di base e trasversale, tecnico-professionale e specialistica (secondo le indicazioni della contrattazione collettiva di riferimento) entro il termine del periodo formativo previsto dal contratto di apprendistato. Il Piano formativo individuale regionale può essere adottato, dalle imprese, in mancanza o in alternativa ai moduli e ai formulari eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di riferimento dell’impresa. OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA Il Piano formativo individuale regionale deve essere compilato entro 30 giorni dalla stipula del contratto
  • 29. La disciplina regionale stabilisce requisiti minimi per il tutore solo qualora l’impresa decida di fruire dell’offerta pubblica finanziata per la formazione e includere l’UF3 I tutori aziendali. In tal caso deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti: - almeno 3 anni di esperienza professionale - almeno 1 anno di esperienza come formatore - avere già svolto le funzioni di tutore aziendale per apprendisti ai sensi della normativa regionale antecedente all’entrata in vigore del TU. TUTORE AZIENDALE
  • 30. AUTOCERTIFICAZIONE CAPACITA’ FORMATIVA IMPRESA Le imprese che erogano autonomamente la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali devono autocertificare il possesso degli “standard minimi” necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo L’autocertificazione della capacità formativa totale deve essere effettuata mediante l’utilizzo della procedura informatizzata (compilazione del Modello A) reperibile sull’applicativo Gestione Apprendistato di Sistema Piemonte. L’impresa che ha autocertificato la propria capacità formativa può, comunque, avvalersi dell’offerta formativa pubblica finanziata L’autocertificazione della capacità formativa deve essere fatta una sola volta ed è valida anche per successive assunzioni con contratto di apprendistato
  • 31. 31 ASPETTI SANZIONATORI NEL CASO NON VENGA EROGATA LA FORMAZIONE a. Nei casi in cui il datore di lavoro: non rispetti l’obbligo della forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale; retribuisca l’apprendista con il sistema di cottimo; non applichi il sottoinquadramento o la percentualizzazione della retribuzione secondo quanto stabilito dal CCNL; non individui un tutore o referente aziendale; è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro per ogni violazione elevabile da 300 a 1.500 euro in caso di recidiva. b. Nei casi in cui il datore di lavoro: sia ritenuto esclusivamente responsabile nella mancata erogazione della formazione, e che suddetto inadempimento sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative del contratto, è punito con una sanzione pecuniaria il cui importo è calcolato dalla differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale finale che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. c. Nei casi in cui il datore di lavoro: Sia ritenuto esclusivamente responsabile nella mancata erogazione della formazione, e che suddetto inadempimento sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative del contratto, al profilo sanzionatorio di cui sopra si aggiunge la revoca delle agevolazioni di carattere normativo, contributivo e fiscale con effetto dalla costituzione del rapporto di lavoro.
  • 32. Realizzato in collaborazione con: Italia Lavoro – Azione PON 2012 – 2014 POT – Pianificazione Operativa Territoriale Piano di diffusione Apprendistato Regione Piemonte e Italia Lavoro