2. Il 3 settembre 2014 la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il ministero
pubblicarono congiuntamente un documento in 12 punti intitolato “la buona
scuola-Facciamo crescere il paese”.
La legge si proponeva di dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni
scolastiche introdotta attraverso l’articolo 21 della legge n. 59/1997.
La discussione per l’approvazione produsse talmente tanti interventi emendativi
che, appellandosi alla fiducia, fu approvata sotto forma di un unico articolo con
212 commi dal Parlamento il 13 luglio 2015, divenendo
La legge numero 107
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti”.
3. Affermare il ruolo centrale della scuola nella società moderna della conoscenza
Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti,
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento;
Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali
Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica
Realizzare una scuola aperta ed inclusiva : capace di innalzare i livelli d’istruzione
e le competenze degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di
apprendimento, per
contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali.
Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di
istruzione permanente dei cittadini
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati;
Definizione di un sistema di orientamento
Finalità della Legge
4. Perno della legge è il ” Piano Triennale dell’offerta formativa”
che amplia gli orizzonti e le funzioni del POF (Documento che rappresenta
l’identità culturale e progettuale di ogni scuola e che contiene i percorsi
curricolari, extracurricolari ed educativi conformi agli indirizzi di studi e al contesto
culturale/sociale/ economico della realtà territoriale in cui si trova) già previsto
dal Regolamento dell’ Autonomia scolastica (D.P.R 8 marzo 1999, N. 275).
5. La rivisitazione del POF nella legge n 107/2015
La maggiore complessità della progettazione formativa, unita all’esigenza di dare
stabilità all’ organico funzionale della scuola, ha indotto il legislatore ad ampliare
l’orizzonte temporale del POF, portandolo a 3 anni.
Ne è conseguita la riscrittura dell’articolo 3 “piano dell’offerta formativa” del
D.P.R. n 275/1999, operata con il comma 14 della L. 107/2015.
Il Piano Triennale dell’offerta formativa (PTOF) va predisposto del collegio dei
docenti, tenendo conto degli indirizzi, per le attività della scuola e scelte di
gestione e di amministrazione, definiti dal DS con atto scritto e pubblico, entro il
mese di ottobre dell’anno scolastico precedente il triennio di riferimento.
Viene approvato dal Consiglio di istituto e può essere rivisto annualmente entro il
mese di ottobre (comma 12)
6. La rivisitazione del POF nella legge n 107/2015 2
Esso contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al
personale docente e ATA, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base
alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche.
La procedura di elaborazione del PTOF assume rilevanza in quanto la sua
significatività è legata alle più o meno efficaci modalità con le quali le
componenti interne ed esterne dell’ Istituto sono coinvolte nel processo:
le componenti interne sono il collegio dei docenti con le sue articolazioni, il
consiglio d’ istituto e, nella scuola del secondo ciclo, il comitato studentesco
le componenti esterne sono le associazioni dei genitori, gli enti locali e le
associazioni operanti nel territorio; nel caso di istituti del secondo ciclo la
scuola ha rapporti con le realtà produttive ed associative delle imprese, con la
camera di commercio, con le istituzioni della regione, della Provincia(città
metropolitane), dell’ Unione Europea ecc.
7. Il più marcato rilievo dato al ruolo del dirigente scolastico ha comportato la
diversa impostazione dell’ iter procedurale:
prima della L.107, gli indirizzi generali da fornire preliminarmente al collegio
dei docenti perché si attivasse nella elaborazione del Piano erano definiti dal
Consiglio d’ Istituto che poi adottava il Piano
dopo la L.107 l’atto d’indirizzo diviene di competenza del dirigente scolastico
come pure il raccordo con le realtà del territorio nonché con le associazioni dei
genitori e degli studenti.
La rivisitazione del POF nella legge n 107/2015 3
8. Per l’attuazione del potenziamento dell’ offerta formativa di poi fu previsto un
organico aggiuntivo, sulla base di incarichi triennali conferiti inizialmente dal
dirigente scolastico al quale vennero attribuite nuove funzioni di impulso al PTOF,
di scelta dei docenti da inserire nell’organico dell’Autonomia (posti comuni, di
sostegno e di potenziamento ) di valorizzazione del merito dei docenti
dell'Istituto( Sulla base dei criteri definiti dal Comitato di valutazione il D.S.
assegna annualmente al personale docente una somma del fondo
appositamente ricevuto dal MIUR.)
Infine, fu prevista una importante serie di deleghe legislative al governo al fine di
provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni
legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni
contenute nella legge stessa, sulle seguenti materie:
La rivisitazione del POF nella legge n 107/2015 4
9. Riordino normativo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione
Riordino della formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola
secondaria
Promozione e inclusione scolastica degli studenti con disabilità
Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale e raccordo con i percorsi
dell’istruzione e formazione professionale
Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni
Effettività del diritto allo studio, potenziamento della carta dello studente
Promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del
patrimonio artistico-culturale
Revisione e riordino della normativa in materia di istituzioni e iniziative
scolastiche italiane all’estero
Adeguamento in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli
studenti, nonché degli esami di Stato
10. Le novità della Legge sulla « Buona Scuola »
L’organico dell’autonomia
La nuova disciplina del periodo di formazione e prova, comma 115 e seguenti, cui è
subordinata l’immissione in ruolo. Il periodo di formazione e prova di un anno è
subordinata ad un servizio effettivamente prestato di almeno 180 giorni, con almeno
120 giorni dedicati ad attività didattiche In caso di valutazione negativa del periodo di
formazione e di prova, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di
formazione e di prova, non rinnovabile
La Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, comma 121 e seguenti;
La formazione diventa obbligatoria, permanente e strutturale commi 124 e 125; le
attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con
il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di
miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80
Per i Docenti:
11. La valorizzazione del merito e l’assegnazione di un bonus, commi da 126 a 129; il
dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la
valutazione dei docenti, assegna annualmente al personale docente una somma
del fondo sulla base di motivata valutazione. (oggi può essere contrattato e ha
perso la sua connotazione iniziale)
Un nuovo Comitato di Valutazione, commi di cui sopra (1266/129). a) Tre
docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e
uno dal consiglio di istituto;
a. due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo
ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante
dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
b. un componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale tra
docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
Le novità della Legge sulla « Buona Scuola »
Per i Docenti:
12. Le novità della Legge sulla « Buona Scuola »
Per la scuola:
Il riconoscimento del Lavoro nell’istruzione superiore riformata ante L.107
La legge n. 53/2013 (c.d. riforma Moratti) aveva posto le premesse per il
riconoscimento formativo del lavoro anche ai fini dell’espletamento del l’obbligo di
istruzione e formazione-L ’art 2 di tale legge dispose che “dal compimento del
quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche possono essere conseguiti in
alternanza scuola-lavoro o attraverso l’apprendistato”. La delega conferita al
governo dalla legge n. 53 portò all’emanazione del D.lgs. n 15 Aprile 2005, n 77,
“definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola lavoro, ai sensi
dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 “. Il sistema dell’istruzione e
dell’istruzione/ formazione nel secondo ciclo fu successivamente riordinato, in
attuazione delle previsioni di cui all’art 64 del D.L. 112/ 2008 conv. in legge 6
agosto 2008, n 133.
13. Il nuovo assetto dell’istruzione del secondo ciclo ha fortemente rivalutato
l’approccio alle scienze, alle tecnologie e al lavoro, nell’adesione alla strategia di
Lisbona il cui obiettivo è stato quello di “rendere entro il 2010 il sistema
economico dell’Europa, basato sulla conoscenza, il più competitivo è dinamico al
mondo, in grado di dar luogo ad una crescita economica sostenibile con nuovi e
migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale
Le novità della Legge sulla « Buona Scuola »
Per la scuola:
Il riconoscimento del Lavoro nell’istruzione superiore riformata ante L.107
14. I “percorsi di alternanza scuola lavoro “nella legge n. 107/2015
La legge n 107/2015 (art 1, commi 33-34) ha previsto fin dal terzo anno delle
scuole di secondo grado l’attivazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro,
disponendo che tali attività fossero previste nel POF/PTOF, con facoltà di
svolgimento anche durante la sospensione delle attività didattiche e all’esterno. I
percorsi di Alternanza scuola-lavoro prevedono obbligatoriamente per gli allievi
una formazione generale in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai
sensi del D. Lgs n. 81/08.
Spetta al dirigente scolastico, nell’attuazione del POF triennale, individuare le
imprese e gli enti disponibili nonché assicurare le necessarie convenzioni. Presso
le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è stato istituito (come
sezione speciale del registro delle imprese) il registro nazionale per l’alternanza
scuola-lavoro, per rendere visibili le imprese
15. La durata di tali attività, Inizialmente prevista di 400 ore negli istituti tecnici e
professionali e 200 ore licei, è stata ridotta a seguito dell’entrata in vigore della
legge n 145/2018, la quale ha disposto altresì una riformulazione
dell’impostazione di tale attività, ridenominate “percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento” La previsione attuale è di:
Almeno 210 ore nel triennio terminale degli istituti professionali;
Almeno 150 ore nello stesso periodo degli istituti tecnici;
Almeno 90 ore nello stesso periodo dei licei.
I “percorsi di alternanza scuola lavoro “nella legge n. 107/2015 2
16. Fermo restando il vincolo del monte ore minimo nel triennio l’istituzione
scolastica nella sua autonomia può realizzare i PCTO anche per un periodo
superiore. Il riferimento ai PCTO è contenuto anche nel Patto educativo di
corresponsabilità, sottoscritto dallo studente e dalla famiglia all’atto
dell’iscrizione. I PCTO, che le istituzioni scolastiche promuovono per sviluppare le
competenze trasversali, contribuiscono ad arricchire la valenza formativa
dell’orientamento in itinere, ponendo gli studenti nella condizione di maturare un
atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie
vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio
progetto personale e sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento.
I “percorsi di alternanza scuola lavoro “nella legge n. 107/2015 3
17. La scuola diviene promotrice di un raccordo integrato, attraverso il
coinvolgimento attivo di molteplici soggetti, a vario titolo interessati e impegnati
nella promozione della funzione orientativa della formazione, al fine di costruire
una “comunità orientativa educante” La realizzazione di questi percorsi, anche
mediante reti di coordinamento territoriale, consente di implementare gli
apprendimenti curriculari, di contestualizzare le conoscenze e di sviluppare
competenze trasversali, in quanto gli studenti sperimentano compiti di realtà e
agiscono in contesti operativi, in un percorso co-progettato, situato e finalizzato
orientato a integrare i nuclei fondanti degli insegnamenti con lo sviluppo di
competenze trasversali o personali, comunemente indicate nella scuola e nel
mondo del lavoro come soft skill.
I “percorsi di alternanza scuola lavoro “nella legge n. 107/2015 4
18. La scuola, quale attore fondamentale della comunità educante, deve
sviluppare, quindi, un’azione didattica integrata, mirata a favorire e potenziare
le connessioni tra gli apprendimenti in contesti formali, informali e non formali,
valorizzando l’aspetto emotivo e relazionale come parte sostanziale del
processo di formazione, nel quale apprendere, partecipare, comunicare,
socializzare, condividere, sperimentare e scoprire costituiscono elementi
essenziali del processo educativo, garantendo lo sviluppo delle competenze
chiave per l’apprendimento permanente.
I “percorsi di alternanza scuola lavoro “nella legge n. 107/2015 5
19. Il modello formativo implica periodi di apprendimento in contesto esperienziale
e situato attraverso, ad esempio, le metodologie del learning-by-doing e del
situated-learning, per valorizzare interessi e stili di apprendimento personalizzati
e facilitare la partecipazione attiva, autonoma e responsabile, in funzione dello
sviluppo di competenze trasversali, all’interno di esperienze formative e realtà
dinamiche e innovative del mondo professionale Alcune competenze trasversali,
quali autonomia, creatività, innovazione nel gestire il compito assegnato,
capacità di risolvere i problemi (problem solving), comprensione della
complessità dei vari linguaggi, comunicazione, organizzazione, capacità di
lavorare e saper interagire in un gruppo (team-working), flessibilità e
adattabilità, precisione e resistenza allo stress, sono oggi quelle più richieste ai
giovani in ambito lavorativo
I “percorsi di alternanza scuola lavoro “nella legge n. 107/2015 6
20. Nel 2007 si è discusso per la prima volta di un Piano Nazionale per la Scuola
Digitale che aveva l’obiettivo principale di modificare gli ambienti di
apprendimento e promuovere l’innovazione digitale nella Scuola. Un percorso di
innovazione e digitalizzazione pluriennale, previsto per diffondere le nuove
tecnologie nelle scuole, promuovere l’idea di apprendimento permanente (life-
long Learning) ed estendere il concetto di scuola da luogo fisico a spazi di
apprendimento virtuali L’attuazione del PNSD ha previsto e prevede:
l’individuazione di un animatore digitale
INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE (Commi 56 – 62)
Il Piano Nazionale Scuola Digitale
(PNSD)
21. La realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli
studenti, in collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo
settore e imprese;
Il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali;
L’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance,
la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra
dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e
articolazioni amministrative del MI;
La formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura
digitale per l’insegnamento,
L’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e
sociali degli studenti;
Il Piano Nazionale Scuola Digitale 2
22. Al centro di questa visione c’è l’innovazione degli ambienti di apprendimento
l’aula deve diventare un “luogo abilitante e aperto”, dotata di ambienti flessibili
pienamente adeguati all’uso del digitale. “ Aule “aumentate” dalla tecnologia
quindi con postazioni per la fruizione individuale e collettiva del web e dei
contenuti. per un’integrazione quotidiana del digitale nella didattica, per
l’interazione di aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento, in collegamento
wired e wireless.
Il Piano nazionale scuola digitale viene finanziato con le risorse annualmente
stanziate sulla base dell’articolo 1, comma 62, con le risorse relative al PON“Per
la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020, con risorse
derivanti dal fondo investimenti per il finanziamento di laboratori didattici
digitali.
Il Piano Nazionale Scuola Digitale 3
23. Azione LIM Promossa per la prima volta nel 2008, prevedeva la diffusione capillare della
Lavagna Interattiva Multimediale nella didattica in classe.
L‘Azione Cl@ssi 2.0 Caratterizzata dallo slogan “non più la classe in laboratorio, ma il
laboratorio in classe AULE “AUMENTATE /SPAZI ALTERNATIVI per l’apprendimento
LABORATORI MOBILI, dispositivi e strumenti mobili in carrelli e box mobili a disposizione di
tutta la scuola
Azione wi-fi
Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave per gli Istituti comprensivi e le scuole
del primo ciclo,
I “laboratori territoriali per l’occupabilità”, spazi dall’alto profilo innovativo a disposizione di
più scuole del territorio, dove sviluppare pratiche didattiche avanzate in sinergia con le
politiche locali per il lavoro e le imprese
Azione Poli Formativi Sono state individuate alcune istituzioni scolastiche (c.d. Poli) Il
processo di digitalizzazione si è sviluppato anche attraverso risorse stanziate a livello
europeo con la Programmazione operativa nazionale per l’organizzazione e la gestione di
corsi di formazione sul digitale rivolti ai docenti.
Il Piano Nazionale Scuola Digitale 4
24. Il PNSD ha introdotto:
ID DIGITALE STUDENTE (scuola secondaria di secondo grado)
La Buona scuola prevedeva che ogni studente avesse una identità digitale. Finora
è stata attivata solo la Carta dello Studente “Io Studio”, una tessera nominativa
attestante lo status di studente frequentante con cui si può accedere ad un’area
personale online di poi a servizi e informazioni varie. La Carta dello Studente è
stata finora attribuita nella forma di tessera nominativa a cui si sono associati un
profilo digitale, e un borsellino elettronico, opzionale.
ID DIGITALE DOCENTE
La “Carta del Docente” è un profilo personale del docente che dovrebbe
contenere le molteplici informazioni e interazioni amministrative (fascicolo del
docente), oltre che quelle relative alla crescita professionale.
Il Piano Nazionale Scuola Digitale 5
25. DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA SCUOLA
L’amministrazione digitale della scuola consiste: nella fatturazione e pagamenti
elettronici; nella procedura di dematerializzazione dei contratti del personale
(supplenze brevi); nell’estensione alla formazione professionale (delle Regioni
interessate) già a partire dall’anno scolastico 2015-2016.
PORTALE UNICO DEI DATI DELLA SCUOLA
Il Piano Nazionale Scuola Digitale 6
Contiene in formato aperto:
• Dati sui bilanci delle scuole
• Dati relativi al SNV
• Anagrafe dell’edilizia scolastica
• Anagrafe degli studenti (forma aggregata)
• Provvedimenti di incarico dei docenti
• POF/PTOF
• Materiali didattici e opere autoprodotte
26. Il diritto-dovere all’aggiornamento culturale e professionale
ante L.107
La definizione dell’aggiornamento come “diritto-dovere” è contenuta nel D.P.R
n.419/1974 “sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e
professionale ed istituzione dei relativi istituti” all’articolo 1.
Esso è declinato:
come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole
discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
27. come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.
Nei decenni successivi all’emanazione dei decreti delegati l’istituto
dell’aggiornamento è stato variamente declinato nelle norme e nei contratti che
si sono succeduti.
Nel settore dell’aggiornamento le richieste rivolte al Corpo Docente sono
passate dalla statuizione di obblighi significativi, alla sempre più generica
enunciazione di un dovere, privo di prescrizioni e di sanzioni
il collegio dei docenti è tenuto ad attivare “il piano annuale delle attività di
aggiornamento e formazione destinate ai docenti coerentemente con gli
obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.”
Viene confermato per gli insegnanti:
il diritto alla funzione di 5 giorni nel corso dell’anno scolastico per la
partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio;
28. La legge n 107/2015 segna la ripresa dell’azione legislativa nel campo della
formazione in servizio degli insegnanti, formazione che nuovamente viene
definita “obbligatoria, permanente e strutturale”.
La legge demanda l’iniziativa alle singole istituzioni scolastiche (cioè agli stessi
collegi dei docenti: articolo 7, c. 2, lettera g del T.U.) in coerenza con:
il Piano Triennale dell’offerta formativa;
i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti
dal D.P.R n 80/2013( Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in
materia di istruzione e formazione.)
le priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni
tre anni dal Miur, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di
categoria.
29. Con Decreto ministeriale sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione
del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative, i criteri per la
valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di
prova. Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo
svolgimento di almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche.
In caso di valutazione negativa il personale docente ed educativo è sottoposto ad
un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.
A sostegno dell’acquisto di strumenti di studio o di lavoro nonché per contribuire
alle spese di iscrizione a corsi di studio, la legge ha istituito
PERIODO DI FORMAZIONE E DI PROVA (commi115 – 120)
30. per l’aggiornamento e la formazione del docente, dell’importo nominale di €500
per ciascun anno scolastico per l’acquisto di strumenti (libri, strumenti
informatici, ingresso a musei, mostre ecc. iscrizione a corsi per attività di
aggiornamento)
LA CARTA ELETTRONICA PER L’AGGIORNAMENTO (Commi 121 – 125)
31. Trasparenza non solo ai fini anticorruzione ma anche orientata alla scelta
scolastica consapevole e oggettiva da parte delle famiglie e degli studenti
nonché al controllo sociale per favorire la partecipazione e collaborazione dei
cittadini.
Un primo tentativo per favorire una scelta scolastica consapevole era già stato
messo in atto con il Portale “Scuola in chiaro” che però non ha dato i risultati
sperati. Il comma 17 prevede che “le istituzioni scolastiche, anche al fine di
permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie,
assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell’offerta
TRASPARENZA E PUBBLICITA’VIA WEB
32. La Legge 107 del 2015 ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo
sviluppo di competenze digitali negli studenti per un uso critico e consapevole
dei social network e dei media. Lo sviluppo è declinato dal Piano nazionale
scuola digitale d è finalizzato anche a prevenire e contrastare la dispersione
scolastica ed ogni forma “di discriminazione e bullismo, anche informatico” con il
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e
delle associazioni di settore.
La Legge 107/15codifica quindi anche il “cyberbullismo”, fenomeno che troppo
spesso crea disagio a ragazze e ragazzi del “mondo digitale”
Cyberbullismo
33. Sul cyberbullismo in attuazione della legge n. 71/2017 recante “Disposizioni a
tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo”, il MIUR ha adottato le Linee DI ORIENTAMENTO aggiornate nel
2021.Novità di rilievo l’invito a costituire Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e
Team per l’Emergenza) a livello scolastico e territoriale, integrati da figure
specialistiche di riferimento, laddove si è impossibilitati per ragioni oggettive, si
invita a costituire reti di scopo.
Cyberbullismo 2
34. La legge prevede anche una importante serie di deleghe legislative al governo al fine di
provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni contenute nella legge stessa,
sulle seguenti materie:
Riordino normativo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione
Riordino della formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
Promozione e inclusione scolastica degli studenti con disabilità
Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale e raccordo con i percorsi dell’istruzione e
formazione professionale
Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni
Effettività del diritto allo studio, potenziamento della carta dello studente
Promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio artistico-
culturale
Revisione e riordino della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane
all’estero
Adeguamento in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti,
nonché degli esami di Stato
35. Premessa
Dettato costituzionale: gli artt. 30- 33- 34 riconoscono una corresponsabilità tra
scuola e famiglia nella crescita e nello sviluppo dei ragazzi.
D.P.R. n. 235/07 aggiungendo l’art. 5 bis allo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria ha introdotto il Patto di educativo di
corresponsabilità. Documento sottoscritto dai genitori/ studenti/ scuola con
l’obiettivo di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere
con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa instaurando una sinergia
virtuosa tra i soggetti che compongono la comunità scolastica.
Le novità sugli alunni: i rapporti con le famiglie, diritti e doveri
36. Principio di bigenitorialità:
Il diritto del bambino/adolescente a ricevere cure, educazione e istruzione da
entrambi i genitori anche se separati. Principio esteso anche alle cosiddette
“famiglie di fatto” (in cui i genitori dei minori non sono coniugati). La
responsabilità genitoriale e le questioni afferenti all’ambito educativo del minore:
l’attuale assetto normativo prevede che, di regola, entrambi i genitori hanno pari
responsabilità genitoriale e che essa deve essere esercitata di comune accordo,
tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del
figlio, anche con riferimento alle decisioni relative all’educazione ed
all’istruzione.
Nota MIUR 5536 del 02/09/2015 - Disposizioni in materia di separazione dei
genitori e affidamento condiviso dei figli per la concreta attuazione in ambito
scolastico della Legge 54/2006.
37. Eccezione per alcuni casi specifici:
Figli nati fuori dal matrimonio è esercitata da entrambi di comune accordo
nel caso in cui il riconoscimento del figlio sia fatto da entrambi i genitori. Ove
invece solo uno dei genitori riconosca il figlio, questi esercita la responsabilità
genitoriale su di lui.Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale
vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.
Lontananza, incapacità o altro impedimento
Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda
impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale, questa
è esercitata in modo esclusivo dall’altro. La responsabilità genitoriale di entrambi
i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli
effetti civili, annullamento,nullità del matrimonio.
Nota MIUR 5536 del 02/09/2015 - Disposizioni in materia di separazione dei
genitori e affidamento condiviso dei figli per la concreta attuazione in ambito
scolastico della Legge 54/2006.
38. Affidamento esclusivo
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del
giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli
deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice.
Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla
loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che
siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Attribuzione della password, ove la scuola si sia dotata di strumenti informatici
di comunicazione scuola/famiglia, per l’accesso al registro elettronico, ed
utilizzo di altre forme di informazione veloce ed immediata (sms o email);
richiesta della firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti.
Nota MIUR 5536 del 02/09/2015 - Disposizioni in materia di separazione dei
genitori e affidamento condiviso dei figli per la concreta attuazione in ambito
scolastico della Legge 54/2006.
39. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Il PNRR ha previsto un piano di innovazione per la scuola italiana di recente
approvazione, detto Piano scuola 4 .0 mirato all’innovazione e alla
digitalizzazione della scuola italiana.
Le due principali novità riguardano le Next Generation Classrooms e i Next
Generation Labs.
Con le Next Generation Classrooms lo Stato si pone l’obiettivo di creare
ambienti di apprendimento ibridi, dati dalla fusione degli spazi fisici e digitali
ponendo l’attenzione sull’apprendimento attivo e collaborativo.
40. Altri elementi fondamentali del progetto sono l’inclusione e la
personalizzazione della didattica.
La seconda novità riguarda i Next Generations Labs, ovvero laboratori per le
professioni digitali nelle Scuole Secondarie di secondo grado finalizzati
all’ampliamento dell’offerta formativa delle scuole, per aiutare gli studenti dal
punto di vista professionale e lavorativo.