Adeguare il sito web scolastico al Dlgs 33/2013.
Presentazione della seconda giornata di aggiornamento professionale per il personale amministrativo degli istituti comprensivi di Stezzano, Azzano San Paolo, Urgnano.
II Parte: contenuti accessibili e buone pratiche di costruzione del documento informatico
Qualsiasi azienda o PA ormai lavora quotidianamente con dati, informazioni e documenti di natura e formato diversi generati internamente o provenienti da fonti esterne
Gestire correttamente i propri documenti, i propri dati e le proprie informazioni rilevanti significa adottare modelli e metodologie “a norma” finalizzati a garantire l’attribuibilità, l’integrità, l’autenticità, la sicurezza, il corretto trattamento, l’adeguata archiviazione e la conservazione nel tempo al proprio patrimonio di dati e documenti digitali
Le novità della normativa italiana in tema di trasparenzaros2004
Il principio giuridico della trasparenza è stato oggetto di una seria evoluzione nel corso degli ultimi 20 anni, che ha seguito di pari passo l’evoluzione della Pubblica Amministrazione italiana e delle norme che la regolano. La trasparenza può essere il fine al quale giungere attraverso strumenti quali la pubblicità o il diritto di accesso, oppure può essere essa stessa uno strumento per evitare fenomeni quali la corruzione o l’elusione del principio di concorrenza. Il D.Lgs. 150/2009, le delibere della CIVIT, il Nuovo CAD affrontano il principio della trasparenza sotto varie dimensioni. Ma il principio è presente anche nella normativa sulla Comunicazione, sulla Semplificazione, sul Procurement.
Obiettivo del webinar è dunque illustrare le varie declinazioni del principio giuridico della trasparenza, in particolar modo quello relativo alla recente normativa, con la presentazione di alcune indicazioni su come un’amministrazione può essere effettivamente “trasparente”.
La trasparenza amministrativa: un'arma per prevenire la corruzione pubblicaQuattrogatti.info
In Italia la corruzione pubblica è diffusa e sistemica, come ci confermano le statistiche ufficiali. Trasparenza amministrativa e controllo sociale sono importanti armi strategiche per prevenire il diffondersi dell'illecito nella Pubblica Amministrazione. Ma in Italia esiste una vera legge su trasparenza e diritto di accesso? Quali sono i problemi che ostacolano la nostra libertà di informazione?
Adeguare il sito web scolastico al Dlgs 33/2013.
Presentazione della seconda giornata di aggiornamento professionale per il personale amministrativo degli istituti comprensivi di Stezzano, Azzano San Paolo, Urgnano.
II Parte: contenuti accessibili e buone pratiche di costruzione del documento informatico
Qualsiasi azienda o PA ormai lavora quotidianamente con dati, informazioni e documenti di natura e formato diversi generati internamente o provenienti da fonti esterne
Gestire correttamente i propri documenti, i propri dati e le proprie informazioni rilevanti significa adottare modelli e metodologie “a norma” finalizzati a garantire l’attribuibilità, l’integrità, l’autenticità, la sicurezza, il corretto trattamento, l’adeguata archiviazione e la conservazione nel tempo al proprio patrimonio di dati e documenti digitali
Le novità della normativa italiana in tema di trasparenzaros2004
Il principio giuridico della trasparenza è stato oggetto di una seria evoluzione nel corso degli ultimi 20 anni, che ha seguito di pari passo l’evoluzione della Pubblica Amministrazione italiana e delle norme che la regolano. La trasparenza può essere il fine al quale giungere attraverso strumenti quali la pubblicità o il diritto di accesso, oppure può essere essa stessa uno strumento per evitare fenomeni quali la corruzione o l’elusione del principio di concorrenza. Il D.Lgs. 150/2009, le delibere della CIVIT, il Nuovo CAD affrontano il principio della trasparenza sotto varie dimensioni. Ma il principio è presente anche nella normativa sulla Comunicazione, sulla Semplificazione, sul Procurement.
Obiettivo del webinar è dunque illustrare le varie declinazioni del principio giuridico della trasparenza, in particolar modo quello relativo alla recente normativa, con la presentazione di alcune indicazioni su come un’amministrazione può essere effettivamente “trasparente”.
La trasparenza amministrativa: un'arma per prevenire la corruzione pubblicaQuattrogatti.info
In Italia la corruzione pubblica è diffusa e sistemica, come ci confermano le statistiche ufficiali. Trasparenza amministrativa e controllo sociale sono importanti armi strategiche per prevenire il diffondersi dell'illecito nella Pubblica Amministrazione. Ma in Italia esiste una vera legge su trasparenza e diritto di accesso? Quali sono i problemi che ostacolano la nostra libertà di informazione?
Francesco Paolo Micozzi: Anticorruzione, trasparenza e privacy, quale equilib...Francesco Paolo Micozzi
Quali problemi incontrano gli enti locali? come la privacy si concilia con la trasparenza? Ne abbiamo parlato per il Circolo dei Giuristi Telematici con il Garante, Dott. Antonello Soro
L'entrata in vigore della nuova legislazione sulla trasparenza e la prevenzione della corruzione, pone alle pubbliche amministrazioni il compito di procedere sollecitamente alla riorganizzazione del loro modo di lavorare e di erogare servizi.
IN DIRITTO
Il convenuto Giuseppe Ciampolillo con gli scritti (blog) a lui riferibili non ha prodotto alcuna lesione alla reputazione ed all’ immagine del ricorrente Anzà Salvatore.
Egli ha esercitato il diritto di critica riconosciuto dall’ ordinamento giuridico e pertanto non deve alcun risarcimento per l’ obbligazione extracontrattuale da illecito civile come chiede il ricorrente le cui domande vanno per ciò rigettate mentre lo stesso Anzà va condannato al rimborso delle spese giudiziali a favore del Ciampolillo.
La condotta di questi non integra il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.), sol perché i suoi scritti contengono dubbi e perplessità sulla correttezza professionale del dr. Anzà. Sovviene in ogni caso la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche. [Cass. pen., Sez. V, 05/07/2010, n. 33994]-
L'esimente, che nell’ elaborazione costante di dottrina e giurisprudenza, si realizza relativamente all'esercizio di un diritto (ovvero all'adempimento di un dovere), quando il diritto di cronaca o quello di critica sia conforme ai seguenti limiti:
- verità del fatto narrato;
- pertinenza (intesa quale obbiettivo interesse del fatto per la pubblica opinione)
- e continenza, ovvero correttezza del suo riferimento.
Anche se l'esercizio del diritto di critica trova un limite preciso nell'inammissibilità degli attacchi puramente personali, intesi esclusivamente a colpire la sfera privata dell'offeso e che possono sfociare, quindi, nell'ingiuria, la contumelia e la lesione della reputazione, dal concetto di critica esula, comunque, il requisito dell'obbiettività e della serenità (confacenti invece al diritto di cronaca, come meglio innanzi) in quanto attività essenzialmente valutativa, frutto, quindi, di una lettura personale degli eventi e molto spesso indirizzata a manifestare, con passione e coinvolgimento, un dissenso. Nell'esercizio del diritto di critica, pertanto, è logicamente ammissibile un'intrinseca valenza aggressiva nei confronti del destinatario che dia luogo anche ad una compressione del diritto alla reputazione dello stesso.
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/01/audizione-assessore-lo-bello-dr-capilli.html
Trasparenza & Trasparentismi (art. 9 Codice di Comportamento PA)Massimo Di Rienzo
PILLOLE DI INTEGRITA'. Presentazione nell'ambito del Corso pilota per i responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) delle Amministrazioni regionali e locali
Previste dalla Direttiva 8/2009 n. 8 e rivolte a tutte le amministrazioni pubbliche, le Linee guida intendono avviare un processo verso il "miglioramento continuo" della qualità dei siti web pubblici
Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in a...AmmLibera AL
Privacy e trasparenza on line della Pa: le nuove Linee guida del Garante
Solo dati aggiornati e indispensabili. Vietato diffondere informazioni sulla salute. Sì agli "open data", ma senza pregiudicare i diritti delle persone. Garanzie per i più deboli.
Sui siti on line della Pa solo dati esatti, aggiornati e indispensabili. Vietato diffondere informazioni sulla salute. Sì agli "open data", ma senza pregiudicare i diritti delle persone. Garanzie per i più deboli.
Allo scopo di contemperare le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali nonché la dignità delle persone, il Garante privacy ha individuato un quadro organico e unitario di cautele e misure che le Pa devono adottare quando diffondono sui loro siti web dati personali dei cittadini.
Le Linee guida [doc. web n. 3134436], emanate alla luce del recente decreto legislativo n.33/2013, riguardano sia la pubblicazione di dati e documenti che le Pa devono mettere on line per finalità di trasparenza, sia di quelli finalizzati a garantire altri obblighi di pubblicità degli atti amministrativi (es. pubblicazioni matrimoniali, deliberazioni sull'albo pretorio on line, avviso di deposito delle cartelle esattoriali etc.). Su tali Linee guida (in corso di pubblicazione sulla G.U.) il Garante ha sentito il Dipartimento della funzione pubblica, l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e l'Agenzia digitale.
Link al comunicato stampa originale del 28 maggio 2014 su garanteprivacy.it:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3152130
Proposte Legislative per la realizzazione di un Modello Sociale per l'Editori...Marco Dal Pozzo
Nell'edizione di Roma del Festival Nazionale del giornalismo digitale tenutasi a Febbraio 2018 presso la sede della Federazione Nazionale della Stampa, è stata presentata una prima bozza delle proposte legislative per rendere operativo il Modello per l'Editoria teorizzato nel lavoro di ricerca #1news2cents.
Queste slide proseguono il lavoro iniziato a Roma con l'introduzione di qualche riferimento per meglio studiare la legge sulla neutralità degli algoritmi.
Le slide sono state preparate per il laboratorio “Strategie e strumenti per orientarsi in modo consapevole nel web” tenuto da Marco Renzi (giornalista professionista e Presidente di LSDI), nell’ambito del corso di Laurea in Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Perugia.
NOTA: in giallo sono state evidenziate le modifiche rispetto alla presentazione di Roma (reperibile qui --> https://bit.ly/2GI9cHG )
Francesco Paolo Micozzi: Anticorruzione, trasparenza e privacy, quale equilib...Francesco Paolo Micozzi
Quali problemi incontrano gli enti locali? come la privacy si concilia con la trasparenza? Ne abbiamo parlato per il Circolo dei Giuristi Telematici con il Garante, Dott. Antonello Soro
L'entrata in vigore della nuova legislazione sulla trasparenza e la prevenzione della corruzione, pone alle pubbliche amministrazioni il compito di procedere sollecitamente alla riorganizzazione del loro modo di lavorare e di erogare servizi.
IN DIRITTO
Il convenuto Giuseppe Ciampolillo con gli scritti (blog) a lui riferibili non ha prodotto alcuna lesione alla reputazione ed all’ immagine del ricorrente Anzà Salvatore.
Egli ha esercitato il diritto di critica riconosciuto dall’ ordinamento giuridico e pertanto non deve alcun risarcimento per l’ obbligazione extracontrattuale da illecito civile come chiede il ricorrente le cui domande vanno per ciò rigettate mentre lo stesso Anzà va condannato al rimborso delle spese giudiziali a favore del Ciampolillo.
La condotta di questi non integra il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.), sol perché i suoi scritti contengono dubbi e perplessità sulla correttezza professionale del dr. Anzà. Sovviene in ogni caso la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche. [Cass. pen., Sez. V, 05/07/2010, n. 33994]-
L'esimente, che nell’ elaborazione costante di dottrina e giurisprudenza, si realizza relativamente all'esercizio di un diritto (ovvero all'adempimento di un dovere), quando il diritto di cronaca o quello di critica sia conforme ai seguenti limiti:
- verità del fatto narrato;
- pertinenza (intesa quale obbiettivo interesse del fatto per la pubblica opinione)
- e continenza, ovvero correttezza del suo riferimento.
Anche se l'esercizio del diritto di critica trova un limite preciso nell'inammissibilità degli attacchi puramente personali, intesi esclusivamente a colpire la sfera privata dell'offeso e che possono sfociare, quindi, nell'ingiuria, la contumelia e la lesione della reputazione, dal concetto di critica esula, comunque, il requisito dell'obbiettività e della serenità (confacenti invece al diritto di cronaca, come meglio innanzi) in quanto attività essenzialmente valutativa, frutto, quindi, di una lettura personale degli eventi e molto spesso indirizzata a manifestare, con passione e coinvolgimento, un dissenso. Nell'esercizio del diritto di critica, pertanto, è logicamente ammissibile un'intrinseca valenza aggressiva nei confronti del destinatario che dia luogo anche ad una compressione del diritto alla reputazione dello stesso.
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/01/audizione-assessore-lo-bello-dr-capilli.html
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Privacy e trasparenza on line della Pa: le nuove Linee guida del Garante
Solo dati aggiornati e indispensabili. Vietato diffondere informazioni sulla salute. Sì agli "open data", ma senza pregiudicare i diritti delle persone. Garanzie per i più deboli.
Sui siti on line della Pa solo dati esatti, aggiornati e indispensabili. Vietato diffondere informazioni sulla salute. Sì agli "open data", ma senza pregiudicare i diritti delle persone. Garanzie per i più deboli.
Allo scopo di contemperare le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali nonché la dignità delle persone, il Garante privacy ha individuato un quadro organico e unitario di cautele e misure che le Pa devono adottare quando diffondono sui loro siti web dati personali dei cittadini.
Le Linee guida [doc. web n. 3134436], emanate alla luce del recente decreto legislativo n.33/2013, riguardano sia la pubblicazione di dati e documenti che le Pa devono mettere on line per finalità di trasparenza, sia di quelli finalizzati a garantire altri obblighi di pubblicità degli atti amministrativi (es. pubblicazioni matrimoniali, deliberazioni sull'albo pretorio on line, avviso di deposito delle cartelle esattoriali etc.). Su tali Linee guida (in corso di pubblicazione sulla G.U.) il Garante ha sentito il Dipartimento della funzione pubblica, l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e l'Agenzia digitale.
Link al comunicato stampa originale del 28 maggio 2014 su garanteprivacy.it:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3152130
Proposte Legislative per la realizzazione di un Modello Sociale per l'Editori...Marco Dal Pozzo
Nell'edizione di Roma del Festival Nazionale del giornalismo digitale tenutasi a Febbraio 2018 presso la sede della Federazione Nazionale della Stampa, è stata presentata una prima bozza delle proposte legislative per rendere operativo il Modello per l'Editoria teorizzato nel lavoro di ricerca #1news2cents.
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NOTA: in giallo sono state evidenziate le modifiche rispetto alla presentazione di Roma (reperibile qui --> https://bit.ly/2GI9cHG )
Nel "Vademecum Social Media e PA" pubblicato a fine 2011 dal Ministero per la PA e la Semplificazione, sono contenute anche utili indicazioni sulle norme da tenere in conto nel momento nel quale una PA decide di utilizzare un social network site.
Come si fa Open Data? Istruzioni per l’uso per Enti e Amministrazioni Pubblic...AmmLibera AL
Le nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione aprono nuove opportunità agli enti pubblici, dal punto di vista dello svecchiamento dei processi decisionali e degli schemi burocratici. La digitalizzazione, inoltre, permette alle istituzioni di adottare un nuovo modello amministrativo, basato su “apertura” e “trasparenza” nei confronti dei cittadini: l’Open Government. In questo scenario, la pratica di “liberazione” dei dati, conosciuta come Open Data, che caratterizza internet e il Web, rappresenta una strada necessaria, anche se non sufficiente, affinché le amministrazioni adottino il modello di “governo aperto”.
Le schede con cui Diego Zardini, deputato del Partito Democratico, ha voluto illustrare gli aspetti principali della Riforma Costituzionale che siamo chiamati ad approvare con il Referendum del 4 Dicembre.
Referendum Costituzionale: Un’opportunità per cambiare il Paese ? Il 24 novembre 2016 alle ore 18,30 presso la sala Pastore della CISL di Verona, Lungadige Galtarossa, 22 - Verona Interverranno:
Roberta Roncone Segretaria Nazionale Fim CISL
Anna Maria Bigon Avvocato ed ex sindaco di Povegliano Introduce e coordina Lorenzo Dalai Coordinatore del Comitato Bastaunsi Verona Futura
Saluti di Massimo Castellani Segretario Generale CISL Verona
Pietro Ichino sulla riforma costituzionaleAntonino Leone
Le schede con cui il Prof. Pietro Ichino ha voluto illustrare gli aspetti principali della Riforma della Costituzione che siamo chiamati ad approvare con il Referendum del 4 Dicembre.
Dopo l’assemblea nazionale della sinistra a Milano a sostegno del SI in cui sono state spiegate le motivazioni storiche ed attuali per votare SI al referendum della riforma costituzionale, l’on.le Diego Zardini ha organizzato un incontro a Verona.
Pietro Ichino, senatore del PD, espone i precedenti, l’iter parlamentare e i contenuti della legge Boschi
Diego Zardini, deputato del PD, illustra gli effetti economici e sociali della riforma
1. LAVORO PUBBLICO PER I DISABILI
TRASPARENZA E VELOCITA’
“GARANTIRE LA COSTITUZIONE ……….
SIGNIFICA RIMUOVERE OGNI BARRIERA
CHE LIMITI I DIRITTI DELLE PERSONE
CON DISABILITÀ”.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SERGIO MATTARELLA
2. OSSERVAZIONI ALLO SCHEMA DI D. LGS. SUL PUBBLICO IMPIEGO
Premessa
Le osservazioni presentate da Diego Zardini e Irene
Tinagli si muovono nella direzione di semplificare gli
adempimenti previsti dall’art. 10 dello schema di D.
Lgs. sul pubblico impiego. Tali osservazioni prendono
in considerazione i seguenti fattori: - Trasparenza, tale
fattore è rilevante in quanto dispone la pubblicazione
sui siti istituzionali dei dati e delle informazioni relative
ai posti vacanti delle pubbliche amministrazioni
riservate ai disabili con effetti positivi nei confronti
degli enti di controllo e dei cittadini che potranno
conoscere l’andamento delle assunzioni ed intervenire
con contestazioni, solleciti e condivisione; - Velocità, si
tratta di utilizzare le nuove tecnologie della comunicazione e delle informazioni per trasmettere i dati e le
informazioni relative ai disabili alla Funzione Pubblica, responsabile del monitoraggio, ed agli altri enti,
semplificando tutti quelli adempimenti cartacei che fanno perdere tempo e non risolvono il problema.
Infatti, non si conoscono ancora i risultati del monitoraggio previsti dal D. L. n. 101/2013.
Irene Tinagli, membro della commissione lavoro della Camera dei deputati, è impegnata con
determinazione e capacità a fare accogliere le presenti osservazioni all’art. 10 dello schema D. Lgs. sul
pubblico impiego. Questa è l’ultima opportunità per dare una svolta a favore dell’inserimento dei disabili
nel mondo del lavoro pubblico. Se fallisce questa occasione se ne riparlerà nella prossima legislatura ed è
per questo che chiediamo il vostro sostegno e solidarietà a favore di un mondo che ha bisogno di tutela e
sostegno.
Il primo obiettivo è quello di ampliare i consensi alla pagina “Lavoro pubblico per i disabili” in Facebook
ed in Change.org affinché la proposta venga conosciuta e sostenuta dai cittadini e dalle associazioni dei
disabili. A tale scopo si segnalano le seguenti iniziative da sostenere:
- Lavoro pubblico per i disabili su Facebook https://www.facebook.com/disabililavoro/
- Lavoro pubblico per i disabili su Change.org https://www.change.org/p/lavoro-pubblico-per-i-disabili
Osservazioni. Atto n. 393 - Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo
unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Le presenti osservazioni si riferiscono specificatamente all’articolo 10, recante “Misure di sostegno alla
disabilità, dello schema di Decreto Legislativo,”.
L’Italia si trova in difficoltà ad affrontare la problematica relativa all’inserimento dei disabili nel mondo
del lavoro pubblico e privato. Negli ultimi anni sono state effettuate indagini e rapporti da parte di
organizzazioni private (Gidp - Reatech e Page Personnel) e pubbliche (Istat, Ministero del lavoro e
Organizzazione internazionale del lavoro) sullo stato di inserimento lavorativo delle persone appartenenti
alle categorie protette. I risultati emersi non sono incoraggianti. Si citano due casi:
- Secondo l’Organizzazione internazionale per il lavoro il non impiego delle categorie protette produce
una perdita di ricchezza valutabile tra l’1% e il 7% del Pil mondiale;
- La Corte di giustizia dell’Unione europea ha emesso la sentenza C312/11 che condanna l’Italia per non
aver applicato in modo completo i principi europei in materia di diritto al lavoro per le persone disabili e
sanziona il Governo ed il parlamento ad adeguarsi alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27
novembre 2000.
Il Decreto Legge n. 101/2013, convertito nella legge n. 125/2013, non ha prodotto i risultati sperati
nonostante l’introduzione di una deroga a favore delle categorie protette al divieto di nuove assunzione
nel caso in cui le Pubbliche Amministrazioni presentano una situazione di soprannumerarietà in pianta
organica, del monitoraggio dei posti riservati ai lavoratori disabili nelle Pubbliche Amministrazioni e
3. della rideterminazione del numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette e ad effettuare le
relative assunzioni.
Le pubbliche amministrazioni non hanno comunicato i dati informativi per adempiere al monitoraggio
previsto dal Decreto Legge n. 101/2013, quindi, non hanno fatto sistema ed hanno scelto l’opacità alla
trasparenza.
Gli strumenti previsti dallo schema del D. Lgs. (Responsabile dei processi di inserimento delle persone
con disabilità, Consulta Nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità,
sanzioni) sono positive ma insufficienti se non vengono accompagnate dalla trasparenza. Pertanto, si
richiede che vengano sottoposte alla trasparenza e, quindi, alla pubblicazione nel proprio sito istituzionale
le seguenti informazioni:
- Monitoraggio previsto dall’art. 7 del Decreto Legge n. 101/2013
- Le quote di riserva scoperte a favore dei soggetti disabili, disciplinate dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
La trasparenza di tali informazioni consente a tutti (forze politiche e sociali, studiosi, ricercatori) il
controllo sociale attraverso la conoscenza dei comportamenti dei datori di lavoro pubblici riguardo lo
stato delle assunzioni delle categorie protette, l’intervento degli organi di controllo di intervenire per far
rispettare ai datori di lavoro pubblici le disposizioni di legge in materia di assunzione delle categorie in
oggetto e l’applicazione delle eventuali sanzioni.
Inoltre, si osserva che gli obblighi previsti dallo schema del D. Lgs., scadenze per la comunicazione delle
informazioni e dei dati, non sono in linea con le tecnologie della comunicazione e delle informazioni del
terzo millennio. Infatti, si ritiene che occorre realizzare per tale problematica un sistema informativo
integrato nelle pubbliche amministrazioni che consente di aggiornare in tempo reale le informazioni
relative ai posti vacanti in pianta organica riservate ai disabili di ciascuna Pubblica Amministrazione e
comunicarle in via automatica agli organi di controllo.
Si fa presente che il senatore Pietro Ichino, nella sua qualità di relatore del D. Lgs., nella sua relazione
alla Commissione Lavoro del Senato, fra le diverse osservazioni, ha sottolineato l’importanza della
trasparenza e dell’integrazione dei sistemi informativi dei soggetti pubblici interessati, affermando quanto
segue: “A questo proposito va osservato che, per giudizio comune a tutti gli osservatori qualificati, il
monitoraggio previsto dal decreto-legge n. 101/2013, convertito nella legge n. 125/2013, ha funzionato in
modo a dir poco insoddisfacente: a tutt’oggi non si conoscono i dati e le informazioni relativi ai posti
vacanti in pianta organica riservati ai disabili. Queste informazioni devono essere soggette a un regime di
trasparenza totale, mediante la loro pubblicazione nei siti istituzionali. Inoltre, le scadenze per la
comunicazione dei dati e delle informazioni non sono coerenti con le possibilità offerte dalle nuove
tecnologie della comunicazione e delle informazioni. Occorre implementare i sistemi informativi delle
pubbliche amministrazioni e degli organi di controllo (dipartimento della funzione pubblica e altri)
affinché i dati e le informazioni vengano aggiornate e comunicate in via automatica e in tempo reale”.
Si ritiene che occorre guadagnare il tempo perduto e portare a compimento la problematica relativa
all’inserimento dei lavoratori disabili nel mondo del lavoro pubblico tramite la trasparenza delle
informazioni e l’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Proposta
All’articolo 10 dello schema di Decreto Legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«5. I datori di lavoro pubblici hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, in una parte
chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, le quote d'obbligo non coperte
relative ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e di
aggiornare in modo continuo le relative informazioni. Analogo adempimento di pubblicazione deve
essere effettuato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri
attinente al monitoraggio, di cui all’art. 7 comma 6 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101».
«6. I datori di lavoro pubblici, il Dipartimento della Funzione Pubblica e gli organi di controllo
implementano il proprio sistema informativo al fine di:
4. - Realizzare il monitoraggio, di cui all’art. 7 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101;
- Aggiornare i dati e le informazioni in modo costante da parte dei datori di lavoro pubblici;
- Facilitare la comunicazione dei dati e delle informazioni trasmesse in via telematica dai datori di
lavoro pubblici;
- Aggiornare il monitoraggio con i dati e le informazioni ricevute in via telematica dai datori di lavoro
pubblici con cadenza mensile.
CRONISTORIA DELL’IMPEGNO A FAVORE DEI DISABILI
Tra i problemi ricevuti in eredità dal 2015 vi è quello dell’inserimento nel mondo del lavoro pubblico e
privato delle categorie protette a causa delle lungaggini burocratiche, del non rispetto delle disposizioni di
legge e della convinzione errata, proveniente da una sotto cultura di diffidenza, che vede nell’assunzione
dei disabili un motivo di inefficienza.
La crisi economica e l’esigenza di contenere la spesa pubblica ha indotto all’approvazione di disposizioni
di legge che impongono il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo e la sospensione
dell’obbligo della copertura della quota di riserva a favore delle categorie protette nelle pubbliche
amministrazioni (PA) che presentano una situazione di soprannumerarietà o di eccedenza di personale.
Le PA per superare tale divieto avrebbero dovuto intervenire con diversi strumenti tra i quali i processi di
mobilità guidata finalizzati alla ricollocazione presso gli uffici pubblici che presentino vacanze di
organico. Tali strumenti non sono stati utilizzati e non hanno consentito la riapertura delle assunzioni.
Considerato il blocco del reclutamento delle categorie protette e le attese delle categorie protette ad
entrare nel mondo del lavoro Diego Zardini, Alessia Rotta, deputati del PD, ed altri deputati hanno
presentato l’interrogazione 4/01464 del 24 luglio 2013 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
finalizzata a:
- Effettuare una ricognizione nelle pubbliche amministrazioni al fine di conoscere lo stato di attuazione
della legge 12 marzo 1999, n. 68, rendendo accessibili le informazioni scaturite dall'accertamento
stesso e di intervenire nel caso in cui venga rilevato che gli obblighi della legge a favore dei soggetti
disabili non siano stati rispettati;
- Accelerare nelle pubbliche amministrazioni ed in particolare nell'Inps le procedure di mobilità
collettiva che presentano situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale (articoli 6 e 33 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dare attuazione al piano di assorbimento dei
soprannumerari entro il 31 dicembre 2014 (articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) al fine di non disattendere le giuste aspettative dei
soggetti disabili risultati idonei nel processo di reclutamento messo in atto dall'Inps;
- Valutare la possibilità di effettuare le assunzioni in questione in profili professionali appartenenti ad
aree dell'Inps in cui vi sia disponibilità di posti e non posizioni soprannumerarie.
Purtroppo tale interrogazione non ha avuto alcuna risposta da parte del Ministero competente.
In seguito Diego Zardini ed altri 27 deputati hanno presentato la proposta di legge n. 1501 del 7 agosto
2013 , assegnata alla Commissione Lavoro, al fine di eliminare il blocco delle assunzioni delle categorie
protette, consentendo alle PA in caso di completezza dell’organico di inquadrare i lavoratori, appartenenti
alle categorie protette, in soprannumero fino al verificarsi della prima vacanza. Inoltre, la proposta
prevede “l’obbligo per i datori di lavoro pubblici di pubblicare sul proprio sito istituzionale le quote
d’obbligo scoperte a favore delle categorie protette e di aggiornare in modo continuo le relative
informazioni”.
Gli ostacoli normativi che si frapponevano all’assunzione delle categorie protette vengono finalmente
eliminati con l’approvazione del D. L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla L. 30
novembre 2013, n. 125, il quale prevede una deroga a favore delle categorie protette al divieto di nuove
assunzioni nel caso in cui le PA presentano una situazione di soprannumerarietà. Il decreto obbliga le
pubbliche amministrazioni a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette
e ad effettuare le relative assunzioni ed il Dipartimento della Funzione Pubblica a monitorare gli
adempimenti previsti dal decreto 101/2013.
Purtroppo l’art. 7, c. 6 e 7, del decreto non prevede l’obbligo delle PA di pubblicare sul proprio sito
istituzionale le quote d’obbligo scoperte a favore delle categorie protette e la trasparenza del
monitoraggio assegnato al Dipartimento della funzione pubblica. L’assenza di tali informazioni non
5. facilità il controllo sociale e l’intervento delle persone interessate e delle forze politiche e sociali affinché
gli obblighi di legge vengano attuati nell’esclusivo interesse delle persone svantaggiate.
Si cita il caso paradossale dell’Inps che dopo aver effettuato il processo di selezione dei soggetti disabili,
iniziato nel 2012 con determinazione dell’Istituto n. 438 del 2/12/2011, ha richiesto per la seconda volta
all’inizio del mese di aprile 2014 la documentazione necessaria ai soggetti risultati idonei alle prove di
selezione ed interessate all’assunzione al fine di concludere l’iter di reclutamento. Da tale data non si ha
alcuna notizia riguardo alle 250 persone disabili che dovrebbero essere assunte dall’Istituto con il rischio
di far decadere la convenzione che ha durata triennale.
Diego Zardini ha presentato ordine del giorno il 24 ottobre 2013 in fase di discussione della conversione
in legge del D. L. n. 101/2013 che è stato approvato dal Governo.
Il deputato Diego Zardini, insieme ad altri deputati, non ha rinunciato all’obiettivo di realizzare
l’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro e specificatamente nelle PA. ed ha presentato ulteriori
interrogazioni (5/01607 del 28/11/2013, 5/02715 del 30/04/2014 e 5/03015 del 18/06/2014).
L’ultima interrogazione a sostegno dei disabili 5-07262 del 19 dicembre 2015 è stata presentata dai
deputati Diego Zardini, Davide Baruffi e Oreste Pastorelli, i quali hanno sottolineato la necessità di
introdurre l’obbligo, da parte del Dipartimento della funzione pubblica e delle PA, della pubblicazione nei
siti istituzionali, rispettivamente, del monitoraggio di cui all’art. 7, comma 6, del d. l. n. 101/2013 e dei
dati e delle informazioni relative alle quote d’obbligo individuate e scoperte.
Inoltre, Diego Zardini ha presentato in Commissione Affari Costituzionali, la quale dovrà esprimere un
parere sullo schema di D. Lgs semplificazione e trasparenza, la seguente proposta: “E’ fatto obbligo al
Dipartimento della Funzione Pubblica ed alle pubbliche amministrazioni di pubblicare nei propri siti
istituzionali rispettivamente i risultati del monitoraggio sugli adempimenti previsti dal comma 6, articolo
7, del d. l. n. 101/2013 e le quote di riserva scoperte a favore dei soggetti disabili, disciplinate dalla legge
12 marzo 1999, n. 68”. Purtroppo l’osservazione, sbagliando, non è stata tenuta in considerazione nelle
osservazioni finali della Commissione.
Finalmente il Governo nella persona di Angelo Rughetti, sottosegretario alla pubblica amministrazione
risponde alle due interrogazioni n. 5/01607 del 28/11/2013 e 5/ 07 262 del 19/12/2015, trasformate
rispettivamente in n. 03/022308 e n. 3//02309 del 13/6/2016.
Il sottosegretario Angelo Rughetti sottolinea che il Dipartimento della funzione pubblica ha avviato gli
approfondimenti necessari con il Ministero del Lavoro per adempiere al monitoraggio previsto dal D L. n.
101/2003. Inoltre, Rughetti afferma che nella legge delega n. 124/2015 sono stati introdotte la Consulta
Nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità e la previsione di adeguate
sanzioni per i mancati adempimenti.
Nella replica Oreste Pastorelli sottolinea che ad oggi non è stato prodotto alcun risultato, chiede al
Governo di redigere “un elenco delle pubbliche amministrazioni che hanno la possibilità di assumere
personale disabile” ed auspica che “il buon esempio venga dato in primis dalle Istituzioni, a partire dagli
enti locali fino alla Camera dei Deputati”.
Da parte sua Diego Zardini non desiste ed approfondisce insieme a Irene Tinagli lo schema del D. Lgs.
sul pubblico impiego al fine di migliorare l’art. 10, Misure di sostegno alla disabilità, dello schema
suddetto. Le loro osservazioni sono finalizzate alla semplificazione degli adempimenti, alla trasparenza
dei dati e delle informazioni ed alla velocità nella comunicazione tra le pubbliche amministrazioni e la
funzione pubblica e gli altri enti interessati (vedi osservazioni del presente documento).