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Franco Brugnola
LA TRASPARENZA
COMUNE DI CORI
16 MARZO 2016
1908 : IL PRIMO RICHIAMO ALLA TRASPARENZA
La trasparenza evoca la nota immagine, cara a Filippo Turati:
«…la casa dell’amministrazione dovrebbe essere di vetro…»
all’interno della quale cioè tutto è sempre e costantemente
visibile; era un’idea propria dei socialisti secondo cui un buon
cittadino non ha mai nulla da nascondere.
La piena visibilità dovrebbe tendere inoltre a promuovere un
controllo dell’attività amministrativa capillare dal basso, in modo
da garantire il massimo grado di correttezza e di imparzialità.
1948 LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
Nella Costituzione non troviamo il termine «trasparenza»
ma non significa in alcun modo che essa non abbia una
chiara, rilevante dimensione costituzionale, costituendo uno
strumento indispensabile per realizzare un effettivo rapporto
tra governanti e governati, permettendo a questi ultimi una
consapevole partecipazione all'esercizio del potere pubblico.
1990 LA PRIMA LEGGE SULLA TRASPARENZA
Si è dovuta attendere la legge 7 agosto 1990 , m. 241 che all’art. 1
stabilisce: «L’attività amministrativa persegue i fini determinati
dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di
imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità
previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che
disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi
dell’ordinamento comunitario». A sua volta l’art. 22 prevede che
l’accesso ai documenti amministrativi, costituisce principio
generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la
partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.
.
2003 LA DIRETTIVA EUROPEA SUGLI OPEN DATA
L’Unione europea con la Direttiva 2003/98/CE ha fornito
indicazioni in materia di open data e di riutilizzo delle
informazioni e dei dati pubblici.
In attuazione di detta Direttiva con l’art. 9 della
L.221/2012 è stato stabilito di rendere disponibili liberamente
i dati posseduti dalle pubbliche amministrazioni, con la sola
eccezione del rispetto di quelli riservati.
.
2009 IL DIRITTO ALLA TRASPARENZA
Solamente con la legge 4 marzo 2009, n. 15 il legislatore,
recependo istanze oramai consolidate in giurisprudenza e dottrina,
ha definito il “diritto alla trasparenza”, indicando con questa
locuzione il diritto di ogni cittadino a ricevere informazioni
comprensibili e chiare anche all’attività e ad ogni fase del suo
rapporto con l’erogatore del servizio.
.
L’art. 32 della legge 16 giugno 2009, n.69, ha poi radicalmente
inciso sulla disciplina della pubblicità legale degli atti e dei
provvedimenti amministrativi mediante l’istituzione dell’Albo
pretorio on line.
2013 IL CODICE DELLA TRASPARENZA
Finalmente si è arrivati all’approvazione del D.lgs. 33/2013
che all’art. 1 definisce il principio generale di trasparenza
«…come accessibilità totale delle informazioni concernenti
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche
amministrazioni», al dichiarato fine di «favorire forme
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche».
LE LINEE GUIDA SULLA TRASPARENZA
Sia il Dipartimento della Funzione Pubblica (Circolare
n.272017 FOIA) che l’ANAC sono state prodighe di Linee
Guida sull’applicazione del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.
Il Dipartimento della funzione Pubblica ha anche emanato una
direttiva contenente le Linee guida sulla consultazione pubblica
per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini alle
decisioni pubbliche e per impegnarsi a considerarla come una
fase essenziale del processo decisionale.
2016 IL RAFFORZAMENTO DELLA TRASPARENZA: IL FOIA
Il D.lgs. 97/2016 «Revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della legge 190/2012 e del D.lgs.
33/2013, ai sensi dell’articolo 7 della legge 124/2015 in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», ha
apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla
trasparenza, rafforzandone il valore di principio che
caratterizza l’organizzazione e l’attività delle pubbliche
amministrazioni e i rapporti con i cittadini.
L’art. 1, comma 7, della legge 190/2012, come novellato, prevede
che «l’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo
in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza…» (41, co. 1,lett. f, d.lgs. 97/2016).
Il RPCT deve avere adeguata conoscenza dell’organizzazione e del
funzionamento dell’amministrazione, deve essere dotato della
necessaria autonomia valutativa e non deve essere in una posizione
che presenti profili di conflitto di interessi e scelto, di norma, tra i
dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di
amministrazione attiva.
LA SCELTA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Responsabilità e sanzioni anche per inadempimento degli obblighi
pubblicazione, o mancata predisposizione piano triennale
trasparenza, a meno che non provi che l’inadempimento è dipeso da
causa a lui non imputabile (art. 46, D. Lgs. 33/2013):
In caso di ripetute violazioni del PTPCT sussiste la responsabilità
dirigenziale per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT
non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le
relative modalità e di aver vigilato sull’osservanza del Piano.
LA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate,
nella home page dei siti istituzionali è collocata un’apposita
sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui
interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti
pubblicati ai sensi della normativa vigente.
La suddetta pubblicazione può essere sostituita da un
collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti
i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità
delle informazioni di cui all'articolo 6 del D.lgs 33/2013.
COSA DEVE ESSERE PUBBLICATO NELLA SEZIONE
«AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE»
Con deliberazione n. 1310 /2016 il Consiglio dell’ANAC ha
approvato le «Prime linee guida recanti indicazioni
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come
modificato dal d.lgs. 97/2016».
L’allegato della delibera contiene l’elenco analitico degli atti
da pubblicare obbligatoriamente.
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI
L’ORGANIZZAZIONE E L’ATTIVITÀ
Art.15 Titolari di collaborazione o consulenza
Art.15-ter Amministratori ed esperti
Art. 19 Bandi di concorso
Art. 22 Dati relativi ad enti pubblici vigilati e alle partecipazioni
Art. 23 Provvedimenti amministrativi
Art. 24 Dati aggregati relativi all’attività amministrativa
Art. 26 Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.
Art. 29 Bilancio preventivo, rendiconto, piano degli indicatori, ecc.
Art. 30 Beni immobili e gestione del patrimonio
Art. 31 Organizzazione e attività dell’amministrazione
SEGUE OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI
L’ORGANIZZAZIONE E L’ATTIVITÀ
Art. 32 Dati sui servizi erogati
Art. 33 Dati sui tempi di pagamento dell’amministrazione;
Art. 35 Procedimenti amministrativi e controlli
Art. 45 Relazione annuale dell’OIV sullo stato di applicazione delle
norme sulla trasparenza.
Obblighi di pubblicazione in settori speciali:
Art. 37 Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Art. 38 Dati sui processi di pianificazione, realizzazione e
valutazione delle opere pubbliche
Art. 39 Attività di pianificazione e governo del territorio
L’ACCESSO CIVICO
Con l’art. 5 del D.lgs 33/2013 è stata introdotta la nozione di
“accesso civico”, con la quale si definisce il diritto offerto a
chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che avrebbero
dovuto essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è
gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve
essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza.
Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la
pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva
può essere attivato l’intervento sostitutivo ed occorre segnalare
l’accaduto all’ufficio per i procedimenti disciplinari.
L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti
dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto
di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di
interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto
dall’articolo 5‐bis del D.lgs. 33/2013.
L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad
alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del
richiedente.
L’istanza di accesso civico generalizzato identifica i dati, le
informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
GLI STRUMENTI CHE HA IL CITTADINO NEL CASO IN CUI
NON RICEVA QUANTO RICHIESTO
Avverso la mancata pubblicazione o consegna dei dati o dei
documenti ed atti richiesti in cittadino può:
 Fare ricorso al Difensore civico regionale;
 Fare ricorso al T.A.R.;
 Segnalare la cosa all’Organismo Indipendente di Valutazione ai
sensi dell’art.46 del D.lgs. 33/2013 secondo cui il rifiuto, il
differimento o la limitazione dell’accesso civico costituiscono
elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e
devono essere valutati ai fini della corresponsione della
retribuzione di risultato.
LA TRASPARENZA IN SANITÀ
La trasparenza nel campo sanitario è molto importante, spesso
mancano:
 Dati sull’attività e sugli outcome;
 Liste di attesa, per la specialistica ambulatoriale, ma anche degli
interventi chirurgici;
 Badge con il nome degli operatori e la qualifica;
 Rapporti tra le imprese produttrici e gli ordinatori di spesa (A.C.
491 Sunshine Act);
 Conferenza dei servizi (4° comma art. 14 D.lgs. 50271992);
 Rendicontazione annuale dei risultati ottenuti.
IL CONTROLLI DELL’ANAC
L’articolo 45, comma 1, del D.lgs.33/2013, prevede che l’ANAC
controlli l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi
mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle
amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un
termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati,
documenti e informazioni ai sensi del citato decreto, all’adozione di
atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la
rimozione di comportamenti o atti contrastanti con le regole sulla
trasparenza.
LE SANZIONI DELL’ANAC
Il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione costituisce illecito
disciplinare. L’ANAC segnala l’illecito all’ufficio di cui all’articolo
35‐bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dell’amministrazione interessata ai fini dell’attivazione del
procedimento disciplinare a carico del responsabile della
pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle
informazioni. L’ ANAC segnala altresì gli inadempimenti ai vertici
politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei
conti, ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità.
L’ANAC rende pubblici i relativi provvedimenti.
LE SANZIONI NEI CONFRONTI DELL’OIV
Nel caso in cui l’OIV ometta di fare la propria relazione
annuale sulla trasparenza o altri compiti di propria spettanza,
come tutti gli organi può essere rimosso.
Dato che la nomina viene fatta dal Sindaco lo deve fare lui,
con un provvedimento motivato.
I cittadini che ritengano che vi siano ragioni per la rimozione
dell’OIV possono inviare al Sindaco una segnalazione
circostanziata.
Il D.lgs 171/2016 stabilisce quanto segue:
«All’atto della nomina di ciascun direttore generale, le Regioni
definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi
di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative
risorse, gli obiettivi di trasparenza…con particolare riferimento ai
dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale…»
I DIRETTORI GENERALI E L’OBBLIGO DELLA TRASPARENZA
In caso di esito negativo la Regione dichiara, previa contestazione e
nel rispetto del principio del contraddittorio, la decadenza immediata
dall’incarico con risoluzione del relativo contratto.
FINE
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LA TRASPARENZA

  • 2. 1908 : IL PRIMO RICHIAMO ALLA TRASPARENZA La trasparenza evoca la nota immagine, cara a Filippo Turati: «…la casa dell’amministrazione dovrebbe essere di vetro…» all’interno della quale cioè tutto è sempre e costantemente visibile; era un’idea propria dei socialisti secondo cui un buon cittadino non ha mai nulla da nascondere. La piena visibilità dovrebbe tendere inoltre a promuovere un controllo dell’attività amministrativa capillare dal basso, in modo da garantire il massimo grado di correttezza e di imparzialità.
  • 3. 1948 LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA Nella Costituzione non troviamo il termine «trasparenza» ma non significa in alcun modo che essa non abbia una chiara, rilevante dimensione costituzionale, costituendo uno strumento indispensabile per realizzare un effettivo rapporto tra governanti e governati, permettendo a questi ultimi una consapevole partecipazione all'esercizio del potere pubblico.
  • 4. 1990 LA PRIMA LEGGE SULLA TRASPARENZA Si è dovuta attendere la legge 7 agosto 1990 , m. 241 che all’art. 1 stabilisce: «L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario». A sua volta l’art. 22 prevede che l’accesso ai documenti amministrativi, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza. .
  • 5. 2003 LA DIRETTIVA EUROPEA SUGLI OPEN DATA L’Unione europea con la Direttiva 2003/98/CE ha fornito indicazioni in materia di open data e di riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici. In attuazione di detta Direttiva con l’art. 9 della L.221/2012 è stato stabilito di rendere disponibili liberamente i dati posseduti dalle pubbliche amministrazioni, con la sola eccezione del rispetto di quelli riservati. .
  • 6. 2009 IL DIRITTO ALLA TRASPARENZA Solamente con la legge 4 marzo 2009, n. 15 il legislatore, recependo istanze oramai consolidate in giurisprudenza e dottrina, ha definito il “diritto alla trasparenza”, indicando con questa locuzione il diritto di ogni cittadino a ricevere informazioni comprensibili e chiare anche all’attività e ad ogni fase del suo rapporto con l’erogatore del servizio. . L’art. 32 della legge 16 giugno 2009, n.69, ha poi radicalmente inciso sulla disciplina della pubblicità legale degli atti e dei provvedimenti amministrativi mediante l’istituzione dell’Albo pretorio on line.
  • 7. 2013 IL CODICE DELLA TRASPARENZA Finalmente si è arrivati all’approvazione del D.lgs. 33/2013 che all’art. 1 definisce il principio generale di trasparenza «…come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni», al dichiarato fine di «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche».
  • 8. LE LINEE GUIDA SULLA TRASPARENZA Sia il Dipartimento della Funzione Pubblica (Circolare n.272017 FOIA) che l’ANAC sono state prodighe di Linee Guida sull’applicazione del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. Il Dipartimento della funzione Pubblica ha anche emanato una direttiva contenente le Linee guida sulla consultazione pubblica per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche e per impegnarsi a considerarla come una fase essenziale del processo decisionale.
  • 9. 2016 IL RAFFORZAMENTO DELLA TRASPARENZA: IL FOIA Il D.lgs. 97/2016 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 190/2012 e del D.lgs. 33/2013, ai sensi dell’articolo 7 della legge 124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.
  • 10. L’art. 1, comma 7, della legge 190/2012, come novellato, prevede che «l’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza…» (41, co. 1,lett. f, d.lgs. 97/2016). Il RPCT deve avere adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione, deve essere dotato della necessaria autonomia valutativa e non deve essere in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva. LA SCELTA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
  • 11. RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA Responsabilità e sanzioni anche per inadempimento degli obblighi pubblicazione, o mancata predisposizione piano triennale trasparenza, a meno che non provi che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile (art. 46, D. Lgs. 33/2013): In caso di ripetute violazioni del PTPCT sussiste la responsabilità dirigenziale per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull’osservanza del Piano.
  • 12. LA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un’apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. La suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6 del D.lgs 33/2013.
  • 13. COSA DEVE ESSERE PUBBLICATO NELLA SEZIONE «AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE» Con deliberazione n. 1310 /2016 il Consiglio dell’ANAC ha approvato le «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016». L’allegato della delibera contiene l’elenco analitico degli atti da pubblicare obbligatoriamente.
  • 14. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L’ORGANIZZAZIONE E L’ATTIVITÀ Art.15 Titolari di collaborazione o consulenza Art.15-ter Amministratori ed esperti Art. 19 Bandi di concorso Art. 22 Dati relativi ad enti pubblici vigilati e alle partecipazioni Art. 23 Provvedimenti amministrativi Art. 24 Dati aggregati relativi all’attività amministrativa Art. 26 Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. Art. 29 Bilancio preventivo, rendiconto, piano degli indicatori, ecc. Art. 30 Beni immobili e gestione del patrimonio Art. 31 Organizzazione e attività dell’amministrazione
  • 15. SEGUE OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L’ORGANIZZAZIONE E L’ATTIVITÀ Art. 32 Dati sui servizi erogati Art. 33 Dati sui tempi di pagamento dell’amministrazione; Art. 35 Procedimenti amministrativi e controlli Art. 45 Relazione annuale dell’OIV sullo stato di applicazione delle norme sulla trasparenza. Obblighi di pubblicazione in settori speciali: Art. 37 Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Art. 38 Dati sui processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche Art. 39 Attività di pianificazione e governo del territorio
  • 16. L’ACCESSO CIVICO Con l’art. 5 del D.lgs 33/2013 è stata introdotta la nozione di “accesso civico”, con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che avrebbero dovuto essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l’intervento sostitutivo ed occorre segnalare l’accaduto all’ufficio per i procedimenti disciplinari.
  • 17. L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5‐bis del D.lgs. 33/2013. L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico generalizzato identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
  • 18. GLI STRUMENTI CHE HA IL CITTADINO NEL CASO IN CUI NON RICEVA QUANTO RICHIESTO Avverso la mancata pubblicazione o consegna dei dati o dei documenti ed atti richiesti in cittadino può:  Fare ricorso al Difensore civico regionale;  Fare ricorso al T.A.R.;  Segnalare la cosa all’Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi dell’art.46 del D.lgs. 33/2013 secondo cui il rifiuto, il differimento o la limitazione dell’accesso civico costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e devono essere valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.
  • 19. LA TRASPARENZA IN SANITÀ La trasparenza nel campo sanitario è molto importante, spesso mancano:  Dati sull’attività e sugli outcome;  Liste di attesa, per la specialistica ambulatoriale, ma anche degli interventi chirurgici;  Badge con il nome degli operatori e la qualifica;  Rapporti tra le imprese produttrici e gli ordinatori di spesa (A.C. 491 Sunshine Act);  Conferenza dei servizi (4° comma art. 14 D.lgs. 50271992);  Rendicontazione annuale dei risultati ottenuti.
  • 20. IL CONTROLLI DELL’ANAC L’articolo 45, comma 1, del D.lgs.33/2013, prevede che l’ANAC controlli l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del citato decreto, all’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con le regole sulla trasparenza.
  • 21. LE SANZIONI DELL’ANAC Il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione costituisce illecito disciplinare. L’ANAC segnala l’illecito all’ufficio di cui all’articolo 35‐bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell’amministrazione interessata ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L’ ANAC segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità. L’ANAC rende pubblici i relativi provvedimenti.
  • 22. LE SANZIONI NEI CONFRONTI DELL’OIV Nel caso in cui l’OIV ometta di fare la propria relazione annuale sulla trasparenza o altri compiti di propria spettanza, come tutti gli organi può essere rimosso. Dato che la nomina viene fatta dal Sindaco lo deve fare lui, con un provvedimento motivato. I cittadini che ritengano che vi siano ragioni per la rimozione dell’OIV possono inviare al Sindaco una segnalazione circostanziata.
  • 23. Il D.lgs 171/2016 stabilisce quanto segue: «All’atto della nomina di ciascun direttore generale, le Regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza…con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale…» I DIRETTORI GENERALI E L’OBBLIGO DELLA TRASPARENZA In caso di esito negativo la Regione dichiara, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, la decadenza immediata dall’incarico con risoluzione del relativo contratto.

Editor's Notes

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