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Lavoro, partecipazione e impresa nella Costituzione
italiana
Prof. avv. Paolo Tosi
ART. 39*
Terza Sottocommissione
Proposta Rapelli
«L’organizzazione sindacale è libera. - Al fine della
stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, che dovranno
avere efficacia per tutti gli appratenti alla categoria, la
legge regolerà la formazione delle rappresentanze
unitarie di ciascuna e detterà le norme relative»
* Numerazione del testo definitivo
(segue) ART. 39
Terza Sottocommissione
Prima dichiarazione Di Vittorio
«Essendo fautore della libertà sindacale, ammetto
l’esistenza dei sindacati plurimi; non tutti i sindacati
hanno, però, il diritto di stipulare il contratto di lavoro, ma
solo quello maggioritario con rappresentanza
proporzionale dei sindacati di minoranza»
(segue) ART. 39
Terza Sottocommissione
Proposta Di Vittorio
«Ai sindacati è attribuito il compito di stipulare contratti
collettivi di lavoro secondo quanto stabilito dalla legge»
(segue) ART. 39
Terza Sottocommissione
Dichiarazione (di svolta) Di Vittorio
«Per non conculcare il diritto delle minoranze, i sindacati
minoritari devono avere il diritto di partecipare con propri
rappresentanti in proporzione al numero dei propri iscritti di modo
che la Commissione che stipula il contratto è composta in modo
proporzionale dai rappresentati di tutti i sindacati della categoria,
questo per non lasciare al legislatore la facoltà in avvenire di
comporre la Commissione anche con persone al di fuori dei
sindacati»
(segue) ART. 39
Terza Sottocommissione
Proposta (finale) Di Vittorio
«L’organizzazione sindacale è libera. – Non può essere
imposto altro obbligo che quello della registrazione
presso organi del lavoro, locali e centrali. – Le
rappresentanze sindacali unitarie, formate in proporzione
agli iscritti, stipulano i contratti collettivi di lavoro che
devono avere efficacia obbligatoria per tutti gli
interessati»
(segue) ART. 39
Adunanza Plenaria Assemblea Costituente
Emendamento Gabrieli
«L’organizzazione sindacale è libera. – I sindacati hanno
l’obbligo della registrazione presso uffici locali e centrali
secondo le norme di legge. – I sindacati registrati hanno
personalità giuridica. Le modalità per la stipulazione e i
limiti di efficacia dei contratti collettivi sono stabiliti dalla
legge»
(segue) ART. 39
Adunanza Plenaria Assemblea Costituente
Emendamento Mazzei
«La legge regola il riconoscimento giuridico dei sindacati
e determina le condizioni necessarie perché i contratti
collettivi di lavoro abbiano efficacia obbligatoria per tutti
gli appartenenti alle categorie alle quali i contratti stessi si
riferiscono»
(segue) ART. 39
Adunanza Plenaria Assemblea Costituente
Intervento Di Vittorio
«Risolve il principio della libertà sindacale, il quale è
collegato alla possibilità della molteplicità dei sindacati.
Non è possibile, in regime di libertà sindacale, istituire un
sindacato unico che sia obbligatorio per tutti i
lavoratori...(inoltre) esclude qualsiasi ingerenza dello
Stato nei sindacati. Perciò il sindacato come è definito
dall’articolo del progetto, è libero, autonomo,
indipendente»
(segue) ART. 39
Adunanza Plenaria Assemblea Costituente
Norma approvata
«L'organizzazione sindacale è libera. – Ai sindacati non può
essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso
uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. – È condizione
per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un
ordinamento interno a base democratica. – I sindacati registrati
hanno personalità giuridica. – Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti
collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce»
ART. 36*
Terza Sottocommissione
Proposta Fanfani
«Ogni lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata
alla qualità e quantità del lavoro prestato e, possibilmente,
adeguata alle sue necessità personali e familiari. - La
Repubblica agevolerà il godimento di questo diritto con
norme sulla determinazione, nei contratti di lavoro, delle
retribuzioni vitali, previdenziali e familiari»
* Numerazione del testo definitivo
ART. 36
Terza Sottocommissione
Osservazioni critiche Di Vittorio (secondo comma)
«Ritiene che, con la formulazione proposta, lo Stato
invada un campo che è più specifico del sindacato.
Desidererebbe che fosse ben chiarito che nell’azione di
tutela diretta ad assicurare al lavoratore una
remunerazione adeguata ai propri bisogni (che è
funzione specifica del sindacato) lo Stato assecondi nei
suoi compiti il sindacato»
(segue) ART. 36
Adunanza Plenaria Assemblea Costituente
Proposta Bitossi - Bibolotti (comma 2)
«Il salario minimo individuale e familiare e la durata della
giornata lavorativa sono stabiliti dalla legge»
(segue) ART. 36
Adunanza Plenaria Assemblea Costituente
Obiezione Gronchi
«A noi pare, nel merito, che il salario minimo individuale
e familiare non possa essere stabilito dalla legge. Mi pare
che praticamente si miri, in tal modo, a disciplinare una
materia estremamente varia e diversa a seconda dei
settori produttivi. È un compito contrattuale questo, che è
difficile ridurre a compito legislativo»
(segue) ART. 36
Adunanza Plenaria Assemblea Costituente
Norma approvata
«Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata
alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza
libera e dignitosa. – La durata massima della giornata
lavorativa è stabilita dalla legge. – Il lavoratore ha diritto
al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non
può rinunziarvi»
ART. 46*
Terza Sottocommissione
Proposta Pesenti
«Per garantire lo sviluppo economico del paese e per
assicurare nell’interesse nazionale l’esercizio del diritto e
delle forme di proprietà previste dalla legge, lo Stato assicura
al lavoratore il diritto di partecipare alle funzioni di direzione
dell’impresa, siano esse aziende private, pubbliche o sotto il
controllo della Nazione»
* Numerazione del testo definitivo
ART. 46
Terza Sottocommissione
Proposta Di Vittorio
«Ai lavoratori di aziende di ogni genere aventi almeno 50
dipendenti è riconosciuto il diritto di partecipare alla
gestione dell’azienda mediante appositi consigli di
gestione, le cui norme costitutive e i cui compiti saranno
fissate dalla legge»
(segue) ART. 46
Terza Sottocommissione
Auspicio Fanfani
«La partecipazione dei lavoratori alla vita e alla sorte
delle imprese...non sia limitata all’aspetto
direzionale...(ma) sia estesa all’amministrazione
economica (consigli di amministrazione), alla conduzione
tecnica (affiancando la direzione con consigli che si
possono chiamare di efficienza), agli utili eccezionali
delle imprese e alla comproprietà delle imprese stesse»
(segue) ART. 46
Terza Sottocommissione
Interrogativo Dominedò
«Se non sia il caso di pensare a una diversa struttura dei
consigli di gestione, fondata sul concetto che questi
consigli potrebbero essere organi di consulenza tecnica
per rafforzare l’unità e la solidarietà aziendale: cioè
organi di efficienza piuttosto che di gestione»
(segue) ART. 46
Terza Sottocommissione
Proposta Basso
«È garantita a tutti i lavoratori la libertà di associarsi per la difesa
e il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita e per una
maggiore partecipazione alla gestione della produzione»
Precisazione
«Non è il sindacato che partecipa alla gestione, bensì i lavoratori
organizzati nel sindacato, i quali possono sviluppare questa
organizzazione per affermare lo sciopero»
(segue) ART. 46
Terza Sottocommissione
Proposta Marinaro
«Tutte le imprese industriali sono sottoposte a controllo
tecnico ed amministrativo da parte dei lavoratori
maggiormente interessati e raccolti in sindacati di
categoria addetti all’industria. La legge determinerà le
forme, i modi ed i limiti di tale controllo»
(segue) ART. 46
Terza Sottocommissione
Proposta (finale) Ghidini
«Tutte le imprese industriali sono sottoposte a controllo
tecnico ed amministrativo da parte dei lavoratori
maggiormente interessati e raccolti in sindacati di
categoria addetti all’industria. La legge determinerà le
forme, i modi ed i limiti di tale controllo»
(segue) ART. 46
Adunanza Plenaria Assemblea Costituente
Proposta Gronchi
«Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro
ed in armonia con le esigenze della produzione, la
Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare,
nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alla gestione
delle aziende»
(segue) ART. 46
Adunanza Plenaria Assemblea Costituente
Osservazione Ghidini
i contrasti in seno alla Sottocommissione avevano indotto ad
adottare «un testo il quale lasciasse ampia libertà al legislatore
futuro di fissare al consiglio di gestione quelle attribuzioni e
quelle funzioni che potessero sembrare più opportune in
relazione al tempo e all’economia del Paese...(essendo) evidente
che la parola <gestione> è usata in senso generico, e non nel
suo significato letterale...(cosicché) la partecipazione può essere
consultiva oppure deliberativa; può essere classista oppure
collaborativa; può essere partecipazione all’amministrazione, alla
direzione ecc.»
(segue) ART. 46
Adunanza Plenaria Assemblea Costituente
Dichiarazione (decisiva) Di Vittorio
«Il Gruppo comunista sarebbe favorevole a mantenere il testo
approvato dalla Commissione; però, siccome noi vogliamo
ricercare dei punti di incontro con altri Gruppi che rappresentano
larghe correnti dell’opinione pubblica e dei lavoratori, voteremo
l’emendamento sostitutivo dell’onorevole Gronchi, attribuendo al
concetto di collaborazione il significato di partecipazione attiva
dei lavoratori alla gestione dell’azienda, e quindi allo sviluppo
dell’azienda stessa nell’interesse dei lavoratori e del Paese»
(segue) ART. 46
Adunanza Plenaria Assemblea Costituente
Norma approvata
«Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in
armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica
riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti
stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende»
ART. 40*
Prima Sottocommissione
Proposta Togliatti
«La legge assicura ai lavoratori il diritto di sciopero»
* Numerazione del testo definitivo
(segue) ART. 40
Prima Sottocommissione
Proposta Tupini
«Lo sciopero è ammesso, tranne che nei servizi di
pubblica utilità»
(segue) ART. 40
Prima Sottocommissione
Nuove proposte Togliatti
«Il diritto di organizzazione sindacale e di sciopero è
garantito»
«È assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero»
(segue) ART. 40
Prima Sottocommissione
Nuova proposta Tupini
«È assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero. – La
legge ne regola le modalità di esercizio unicamente per
quanto attiene: a) alla procedura di proclamazione; b)
all’esperimento preventivo di tentativi di conciliazione; c)
al mantenimento di servizi assolutamente essenziali alla
vita collettiva»
(segue) ART. 40
Terza Sottocommissione
Proposta Di Vittorio
Incondizionata costituzionalizzazione del diritto di
sciopero
(segue) ART. 40
Terza Sottocommissione
Rilievi e proposta Fanfani
preferenza per il silenzio della Carta «ma se per fortissime ragioni lo si
vuol proclamare, naturalmente la Repubblica che, in base alla nuova
Costituzione deve armonizzare tutti i fenomeni economici, deve anche
armonizzare gli scioperi con il complesso della vita economica nazionale e
pertanto si rende indispensabile il rinvio ad una legge che regoli l’esercizio
del diritto di sciopero»
«È ammesso il ricorso allo sciopero e alla serrata. – La legge ne regola le
modalità di proclamazione e di svolgimento, a tutela della pace sociale, del
godimento del diritto al lavoro, della continuità dei servizi essenziali alla
vita collettiva e dell’espletamento delle funzioni proprie dello Stato»
(segue) ART. 40
Terza Sottocommissione
Ordine del giorno (Fanfani)
«La terza Sottocommissione, ritenuto urgente ed
indispensabile che una legge riconosca il diritto di
sciopero dei lavoratori, abrogando i divieti fascisti in
materia, non ritiene necessario che la materia sia
regolata dalla Carta costituzionale»
(segue) ART. 40
Adunanza Plenaria Commissione Permanente
Posizioni costituenti
Tupini: conferma proposta Prima Sottocommissione
Ghidini: contro ordine giorno Terza Sottocommissione e contro
secondo comma Proposta (seconda) Tupini («vi sono tali
limitazioni per cui questo diritto è non soltanto mutilato ma può
essere praticamente soppresso»)
Di Vittorio: sostiene costituzionalizzazione senza limiti e
sostiene primo comma Proposta (seconda) Tupini
(segue) ART. 40
Adunanza Plenaria Assemblea Costituente
Emendamento Merlin
«Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che
lo regolano»
(segue) ART. 40
Adunanza Plenaria Assemblea Costituente
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«Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che
lo regolano»

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Lavoro, partecipazione e impresa nella Costituzione italiana - Paolo Tosi

  • 1. Lavoro, partecipazione e impresa nella Costituzione italiana Prof. avv. Paolo Tosi
  • 2. ART. 39* Terza Sottocommissione Proposta Rapelli «L’organizzazione sindacale è libera. - Al fine della stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, che dovranno avere efficacia per tutti gli appratenti alla categoria, la legge regolerà la formazione delle rappresentanze unitarie di ciascuna e detterà le norme relative» * Numerazione del testo definitivo
  • 3. (segue) ART. 39 Terza Sottocommissione Prima dichiarazione Di Vittorio «Essendo fautore della libertà sindacale, ammetto l’esistenza dei sindacati plurimi; non tutti i sindacati hanno, però, il diritto di stipulare il contratto di lavoro, ma solo quello maggioritario con rappresentanza proporzionale dei sindacati di minoranza»
  • 4. (segue) ART. 39 Terza Sottocommissione Proposta Di Vittorio «Ai sindacati è attribuito il compito di stipulare contratti collettivi di lavoro secondo quanto stabilito dalla legge»
  • 5. (segue) ART. 39 Terza Sottocommissione Dichiarazione (di svolta) Di Vittorio «Per non conculcare il diritto delle minoranze, i sindacati minoritari devono avere il diritto di partecipare con propri rappresentanti in proporzione al numero dei propri iscritti di modo che la Commissione che stipula il contratto è composta in modo proporzionale dai rappresentati di tutti i sindacati della categoria, questo per non lasciare al legislatore la facoltà in avvenire di comporre la Commissione anche con persone al di fuori dei sindacati»
  • 6. (segue) ART. 39 Terza Sottocommissione Proposta (finale) Di Vittorio «L’organizzazione sindacale è libera. – Non può essere imposto altro obbligo che quello della registrazione presso organi del lavoro, locali e centrali. – Le rappresentanze sindacali unitarie, formate in proporzione agli iscritti, stipulano i contratti collettivi di lavoro che devono avere efficacia obbligatoria per tutti gli interessati»
  • 7. (segue) ART. 39 Adunanza Plenaria Assemblea Costituente Emendamento Gabrieli «L’organizzazione sindacale è libera. – I sindacati hanno l’obbligo della registrazione presso uffici locali e centrali secondo le norme di legge. – I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Le modalità per la stipulazione e i limiti di efficacia dei contratti collettivi sono stabiliti dalla legge»
  • 8. (segue) ART. 39 Adunanza Plenaria Assemblea Costituente Emendamento Mazzei «La legge regola il riconoscimento giuridico dei sindacati e determina le condizioni necessarie perché i contratti collettivi di lavoro abbiano efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali i contratti stessi si riferiscono»
  • 9. (segue) ART. 39 Adunanza Plenaria Assemblea Costituente Intervento Di Vittorio «Risolve il principio della libertà sindacale, il quale è collegato alla possibilità della molteplicità dei sindacati. Non è possibile, in regime di libertà sindacale, istituire un sindacato unico che sia obbligatorio per tutti i lavoratori...(inoltre) esclude qualsiasi ingerenza dello Stato nei sindacati. Perciò il sindacato come è definito dall’articolo del progetto, è libero, autonomo, indipendente»
  • 10. (segue) ART. 39 Adunanza Plenaria Assemblea Costituente Norma approvata «L'organizzazione sindacale è libera. – Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. – È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. – I sindacati registrati hanno personalità giuridica. – Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce»
  • 11. ART. 36* Terza Sottocommissione Proposta Fanfani «Ogni lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato e, possibilmente, adeguata alle sue necessità personali e familiari. - La Repubblica agevolerà il godimento di questo diritto con norme sulla determinazione, nei contratti di lavoro, delle retribuzioni vitali, previdenziali e familiari» * Numerazione del testo definitivo
  • 12. ART. 36 Terza Sottocommissione Osservazioni critiche Di Vittorio (secondo comma) «Ritiene che, con la formulazione proposta, lo Stato invada un campo che è più specifico del sindacato. Desidererebbe che fosse ben chiarito che nell’azione di tutela diretta ad assicurare al lavoratore una remunerazione adeguata ai propri bisogni (che è funzione specifica del sindacato) lo Stato assecondi nei suoi compiti il sindacato»
  • 13. (segue) ART. 36 Adunanza Plenaria Assemblea Costituente Proposta Bitossi - Bibolotti (comma 2) «Il salario minimo individuale e familiare e la durata della giornata lavorativa sono stabiliti dalla legge»
  • 14. (segue) ART. 36 Adunanza Plenaria Assemblea Costituente Obiezione Gronchi «A noi pare, nel merito, che il salario minimo individuale e familiare non possa essere stabilito dalla legge. Mi pare che praticamente si miri, in tal modo, a disciplinare una materia estremamente varia e diversa a seconda dei settori produttivi. È un compito contrattuale questo, che è difficile ridurre a compito legislativo»
  • 15. (segue) ART. 36 Adunanza Plenaria Assemblea Costituente Norma approvata «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. – La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. – Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi»
  • 16. ART. 46* Terza Sottocommissione Proposta Pesenti «Per garantire lo sviluppo economico del paese e per assicurare nell’interesse nazionale l’esercizio del diritto e delle forme di proprietà previste dalla legge, lo Stato assicura al lavoratore il diritto di partecipare alle funzioni di direzione dell’impresa, siano esse aziende private, pubbliche o sotto il controllo della Nazione» * Numerazione del testo definitivo
  • 17. ART. 46 Terza Sottocommissione Proposta Di Vittorio «Ai lavoratori di aziende di ogni genere aventi almeno 50 dipendenti è riconosciuto il diritto di partecipare alla gestione dell’azienda mediante appositi consigli di gestione, le cui norme costitutive e i cui compiti saranno fissate dalla legge»
  • 18. (segue) ART. 46 Terza Sottocommissione Auspicio Fanfani «La partecipazione dei lavoratori alla vita e alla sorte delle imprese...non sia limitata all’aspetto direzionale...(ma) sia estesa all’amministrazione economica (consigli di amministrazione), alla conduzione tecnica (affiancando la direzione con consigli che si possono chiamare di efficienza), agli utili eccezionali delle imprese e alla comproprietà delle imprese stesse»
  • 19. (segue) ART. 46 Terza Sottocommissione Interrogativo Dominedò «Se non sia il caso di pensare a una diversa struttura dei consigli di gestione, fondata sul concetto che questi consigli potrebbero essere organi di consulenza tecnica per rafforzare l’unità e la solidarietà aziendale: cioè organi di efficienza piuttosto che di gestione»
  • 20. (segue) ART. 46 Terza Sottocommissione Proposta Basso «È garantita a tutti i lavoratori la libertà di associarsi per la difesa e il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita e per una maggiore partecipazione alla gestione della produzione» Precisazione «Non è il sindacato che partecipa alla gestione, bensì i lavoratori organizzati nel sindacato, i quali possono sviluppare questa organizzazione per affermare lo sciopero»
  • 21. (segue) ART. 46 Terza Sottocommissione Proposta Marinaro «Tutte le imprese industriali sono sottoposte a controllo tecnico ed amministrativo da parte dei lavoratori maggiormente interessati e raccolti in sindacati di categoria addetti all’industria. La legge determinerà le forme, i modi ed i limiti di tale controllo»
  • 22. (segue) ART. 46 Terza Sottocommissione Proposta (finale) Ghidini «Tutte le imprese industriali sono sottoposte a controllo tecnico ed amministrativo da parte dei lavoratori maggiormente interessati e raccolti in sindacati di categoria addetti all’industria. La legge determinerà le forme, i modi ed i limiti di tale controllo»
  • 23. (segue) ART. 46 Adunanza Plenaria Assemblea Costituente Proposta Gronchi «Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro ed in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alla gestione delle aziende»
  • 24. (segue) ART. 46 Adunanza Plenaria Assemblea Costituente Osservazione Ghidini i contrasti in seno alla Sottocommissione avevano indotto ad adottare «un testo il quale lasciasse ampia libertà al legislatore futuro di fissare al consiglio di gestione quelle attribuzioni e quelle funzioni che potessero sembrare più opportune in relazione al tempo e all’economia del Paese...(essendo) evidente che la parola <gestione> è usata in senso generico, e non nel suo significato letterale...(cosicché) la partecipazione può essere consultiva oppure deliberativa; può essere classista oppure collaborativa; può essere partecipazione all’amministrazione, alla direzione ecc.»
  • 25. (segue) ART. 46 Adunanza Plenaria Assemblea Costituente Dichiarazione (decisiva) Di Vittorio «Il Gruppo comunista sarebbe favorevole a mantenere il testo approvato dalla Commissione; però, siccome noi vogliamo ricercare dei punti di incontro con altri Gruppi che rappresentano larghe correnti dell’opinione pubblica e dei lavoratori, voteremo l’emendamento sostitutivo dell’onorevole Gronchi, attribuendo al concetto di collaborazione il significato di partecipazione attiva dei lavoratori alla gestione dell’azienda, e quindi allo sviluppo dell’azienda stessa nell’interesse dei lavoratori e del Paese»
  • 26. (segue) ART. 46 Adunanza Plenaria Assemblea Costituente Norma approvata «Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende»
  • 27. ART. 40* Prima Sottocommissione Proposta Togliatti «La legge assicura ai lavoratori il diritto di sciopero» * Numerazione del testo definitivo
  • 28. (segue) ART. 40 Prima Sottocommissione Proposta Tupini «Lo sciopero è ammesso, tranne che nei servizi di pubblica utilità»
  • 29. (segue) ART. 40 Prima Sottocommissione Nuove proposte Togliatti «Il diritto di organizzazione sindacale e di sciopero è garantito» «È assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero»
  • 30. (segue) ART. 40 Prima Sottocommissione Nuova proposta Tupini «È assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero. – La legge ne regola le modalità di esercizio unicamente per quanto attiene: a) alla procedura di proclamazione; b) all’esperimento preventivo di tentativi di conciliazione; c) al mantenimento di servizi assolutamente essenziali alla vita collettiva»
  • 31. (segue) ART. 40 Terza Sottocommissione Proposta Di Vittorio Incondizionata costituzionalizzazione del diritto di sciopero
  • 32. (segue) ART. 40 Terza Sottocommissione Rilievi e proposta Fanfani preferenza per il silenzio della Carta «ma se per fortissime ragioni lo si vuol proclamare, naturalmente la Repubblica che, in base alla nuova Costituzione deve armonizzare tutti i fenomeni economici, deve anche armonizzare gli scioperi con il complesso della vita economica nazionale e pertanto si rende indispensabile il rinvio ad una legge che regoli l’esercizio del diritto di sciopero» «È ammesso il ricorso allo sciopero e alla serrata. – La legge ne regola le modalità di proclamazione e di svolgimento, a tutela della pace sociale, del godimento del diritto al lavoro, della continuità dei servizi essenziali alla vita collettiva e dell’espletamento delle funzioni proprie dello Stato»
  • 33. (segue) ART. 40 Terza Sottocommissione Ordine del giorno (Fanfani) «La terza Sottocommissione, ritenuto urgente ed indispensabile che una legge riconosca il diritto di sciopero dei lavoratori, abrogando i divieti fascisti in materia, non ritiene necessario che la materia sia regolata dalla Carta costituzionale»
  • 34. (segue) ART. 40 Adunanza Plenaria Commissione Permanente Posizioni costituenti Tupini: conferma proposta Prima Sottocommissione Ghidini: contro ordine giorno Terza Sottocommissione e contro secondo comma Proposta (seconda) Tupini («vi sono tali limitazioni per cui questo diritto è non soltanto mutilato ma può essere praticamente soppresso») Di Vittorio: sostiene costituzionalizzazione senza limiti e sostiene primo comma Proposta (seconda) Tupini
  • 35. (segue) ART. 40 Adunanza Plenaria Assemblea Costituente Emendamento Merlin «Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano»
  • 36. (segue) ART. 40 Adunanza Plenaria Assemblea Costituente Norma approvata «Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano»