AS.ME.D Rete di assistenza sanitaria domiciliare - Agnese CremaschiAgnese Cremaschi
AS.ME.D é un “sistema” che, interagendo e coordinandosi con le strutture presenti sul territorio, consente di effettuare velocemente, una efficace serie di rilevazioni biomediche indispensabili per monitorare e verificare l’ effettivo stato dell’utente e l’evoluzione della relativa patologia senza il trasferimento dello stesso presso le strutture sanitarie di zona.
Responsabilità medica il Senato approva la riformaAndrea Palermo
Con il DDl Gelli-Bianco viene modificato il concetto di responsabilità medica, sopratutto per quanto riguarda il personale sanitario dipendente.
Scopri il contenuto della Legge Gelli Bianco
https://www.mbassicurazioni.com/legge-gelli-e-responsabilita-medica/
Beauty Face Dentistry – La Tutela Legale in ambito medico dopo la DDL GelliAgnese Cremaschi
Beauty Face Dentistry – La Tutela Legale in ambito medico dopo la DDL Gelli
MB Assicurazioni, in collaborazione con IAPEM, presenta i rischi della Malpractice Medica alla luce della nuova Riforma della Responsabilità Civile
Continua l’impegno di MB Assicurazioni nella formazione del personale medico-sanitario e delle strutture sanitarie riguardo la Riforma della Responsabilità Sanitaria prevista dal DDL Gelli. A fare da cornice all’intervento tenutosi il 29 Aprile, il pubblico docente e studente del secondo modulo in Beauty Face Dentistry.
Ciclo di 6 incontri ad alta esperienza formativa, il corso in Beauty Face Dentistry è fortemente voluto dalla IAPEM, l’Accademia Internazionale di Medicina Estetica Pratica. Nata in seno all’ASPEM, dal 2009 la IAPEM amplia l’offerta formativa del ramo Odontoiatrico Estetico della medicina con Master fino al IV livello e numerosi seminari e incontri aggiuntivi. Scopo principale della IAPEM è quello di fornire una formazione completa agli operatori sanitari del settore Odontoiatrico Estetico, mettendo a disposizione i docenti più qualificati e i laboratori più attrezzati per accompagnare a uno studio approfondito la pratica delle tecniche acquisite.
I sei moduli previsti per l’approfondimento in Beauty Face Dentistry affrontano, aggiornano e formano gli specialisti del settore su tutti gli aspetti più innovativi della bellezza del volto e non solo. Gli interventi sono costruiti in modo interattivo, per massimizzare il confronto e l’acquisizione.
La responsibilità professionale del DDL 2224 GelliAgnese Cremaschi
La responsabilità professionale del DDL Gelli
Luci ed ombre della nuova riforma
DDL Gelli
e RC Professionale medica
Cambiamento del concetto di responsabilità soprattutto per il personale sanitario dipendente dove la responsabilità diventerà extracontrattuale da contrattuali
Gestione del rischio bisognerà studiare come far conciliare questo aspetto con la responsabilità della struttura
Le principali modifiche:
Linee Guida
Azione di Rivalsa
Audit
Risk Managment
Strutture Sociosanitarie
Garante diritto alla salute
Medici Medicina Generale
Assicurazioni
Disegno di legge 2224
Camera dei deputati
Disposizione in materia di Responsabilità professionale del personale sanitario
DDL approvato il 28 gennaio 2016, unifica i disegni numero nn. 259,262,1312,1324,1581,1769,1902,2155).
AS.ME.D Rete di assistenza sanitaria domiciliare - Agnese CremaschiAgnese Cremaschi
AS.ME.D é un “sistema” che, interagendo e coordinandosi con le strutture presenti sul territorio, consente di effettuare velocemente, una efficace serie di rilevazioni biomediche indispensabili per monitorare e verificare l’ effettivo stato dell’utente e l’evoluzione della relativa patologia senza il trasferimento dello stesso presso le strutture sanitarie di zona.
Responsabilità medica il Senato approva la riformaAndrea Palermo
Con il DDl Gelli-Bianco viene modificato il concetto di responsabilità medica, sopratutto per quanto riguarda il personale sanitario dipendente.
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Beauty Face Dentistry – La Tutela Legale in ambito medico dopo la DDL GelliAgnese Cremaschi
Beauty Face Dentistry – La Tutela Legale in ambito medico dopo la DDL Gelli
MB Assicurazioni, in collaborazione con IAPEM, presenta i rischi della Malpractice Medica alla luce della nuova Riforma della Responsabilità Civile
Continua l’impegno di MB Assicurazioni nella formazione del personale medico-sanitario e delle strutture sanitarie riguardo la Riforma della Responsabilità Sanitaria prevista dal DDL Gelli. A fare da cornice all’intervento tenutosi il 29 Aprile, il pubblico docente e studente del secondo modulo in Beauty Face Dentistry.
Ciclo di 6 incontri ad alta esperienza formativa, il corso in Beauty Face Dentistry è fortemente voluto dalla IAPEM, l’Accademia Internazionale di Medicina Estetica Pratica. Nata in seno all’ASPEM, dal 2009 la IAPEM amplia l’offerta formativa del ramo Odontoiatrico Estetico della medicina con Master fino al IV livello e numerosi seminari e incontri aggiuntivi. Scopo principale della IAPEM è quello di fornire una formazione completa agli operatori sanitari del settore Odontoiatrico Estetico, mettendo a disposizione i docenti più qualificati e i laboratori più attrezzati per accompagnare a uno studio approfondito la pratica delle tecniche acquisite.
I sei moduli previsti per l’approfondimento in Beauty Face Dentistry affrontano, aggiornano e formano gli specialisti del settore su tutti gli aspetti più innovativi della bellezza del volto e non solo. Gli interventi sono costruiti in modo interattivo, per massimizzare il confronto e l’acquisizione.
La responsibilità professionale del DDL 2224 GelliAgnese Cremaschi
La responsabilità professionale del DDL Gelli
Luci ed ombre della nuova riforma
DDL Gelli
e RC Professionale medica
Cambiamento del concetto di responsabilità soprattutto per il personale sanitario dipendente dove la responsabilità diventerà extracontrattuale da contrattuali
Gestione del rischio bisognerà studiare come far conciliare questo aspetto con la responsabilità della struttura
Le principali modifiche:
Linee Guida
Azione di Rivalsa
Audit
Risk Managment
Strutture Sociosanitarie
Garante diritto alla salute
Medici Medicina Generale
Assicurazioni
Disegno di legge 2224
Camera dei deputati
Disposizione in materia di Responsabilità professionale del personale sanitario
DDL approvato il 28 gennaio 2016, unifica i disegni numero nn. 259,262,1312,1324,1581,1769,1902,2155).
PUNTI DI PRIMO INTERVENTO: UNA REALTA' DA DIFENDERE - GAETA 15 FEBBRAIO 2020Franco Brugnola
I Punti di primo Intervento nel Sistema di Emergenza Sanitaria Territoriale: elementi positivi e criticità in provincia di Latina dopo gli ultimi provvedimenti della Regione Lazio e dell'Azienda sanitaria locale di Latina.
INTERVENTO TENUTO ALL'ASSEMBLEA ORGANIZZATA DAL COMITATO DI LATINA PER LA DIF...Franco Brugnola
Un esame approfondito delle proposte della direzione generale della ASL sulla cosiddetta rimodulazione dei Punti di primo intervento e delle relative criticità
Legge Gelli - nuovi requisiti minimi delle polizze assicurativeAndrea Palermo
Con l’entrata in vigore della Legge 24/17 Gelli Bianco sulla responsabilità professionale è atteso un calo di risarcimenti e per i medici un sistema più protettivo.
Tutela Legale Imprese e D.Lgs 23101 - Polizza e Tutela Legale per AziendeAndrea Palermo
Il D.lgs. 231 del 2001 è nato come “Contenitore” di norme che disciplinano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica introducendo una nuova forma di responsabilità a carico degli Enti che va ad aggiungersi a quella della persona fisica e coinvolge tutte le Società di capitali e di persone, le Associazioni e le Aziende pubbliche.
La legge prevede il riconoscimento del diritto a costituirsi parte civile contro l’impresa anche da parte di una “nuova” tipologia di soggetti terzi (associazioni sindacali o di categoria, movimenti umanitari etc.), che in relazione ad un evento con gravi conseguenze per uno o più lavoratori, possono vantare pretese risarcitorie per danni non esclusivamente di natura venale.
PUNTI DI PRIMO INTERVENTO: UNA REALTA' DA DIFENDERE - GAETA 15 FEBBRAIO 2020Franco Brugnola
I Punti di primo Intervento nel Sistema di Emergenza Sanitaria Territoriale: elementi positivi e criticità in provincia di Latina dopo gli ultimi provvedimenti della Regione Lazio e dell'Azienda sanitaria locale di Latina.
INTERVENTO TENUTO ALL'ASSEMBLEA ORGANIZZATA DAL COMITATO DI LATINA PER LA DIF...Franco Brugnola
Un esame approfondito delle proposte della direzione generale della ASL sulla cosiddetta rimodulazione dei Punti di primo intervento e delle relative criticità
Legge Gelli - nuovi requisiti minimi delle polizze assicurativeAndrea Palermo
Con l’entrata in vigore della Legge 24/17 Gelli Bianco sulla responsabilità professionale è atteso un calo di risarcimenti e per i medici un sistema più protettivo.
Tutela Legale Imprese e D.Lgs 23101 - Polizza e Tutela Legale per AziendeAndrea Palermo
Il D.lgs. 231 del 2001 è nato come “Contenitore” di norme che disciplinano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica introducendo una nuova forma di responsabilità a carico degli Enti che va ad aggiungersi a quella della persona fisica e coinvolge tutte le Società di capitali e di persone, le Associazioni e le Aziende pubbliche.
La legge prevede il riconoscimento del diritto a costituirsi parte civile contro l’impresa anche da parte di una “nuova” tipologia di soggetti terzi (associazioni sindacali o di categoria, movimenti umanitari etc.), che in relazione ad un evento con gravi conseguenze per uno o più lavoratori, possono vantare pretese risarcitorie per danni non esclusivamente di natura venale.
LA VARIAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' TERRITORIALI A GARANZIA DI UNA APPROPRIATA RISPOSTA ASSISTENZIALE DEI SERVIZI TERRITORIALI SECONDO LA LEGGE 189/2012 (BALDUZZI).
F.BRUGNOLA IL DIRITTO ALLA SALUTE NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.pptxFranco Brugnola
Un trattato di diritto sanitario composto di 630 pagine e oltre 800 note; diviso in sei parti. Qui potete leggere le prime 97 pagine ed eventualmente acquistarlo:
https://ilmiolibro.kataweb.it/libro/saggistica/623376/il-diritto-alla-salute-nel-ssn/
PRESENTE E FUTURO DEL PUNTO DI PRIMO INTERVENTO DI SABAUDIAFranco Brugnola
Demo presentata il 10 novembre in occasione del dibattito organizzato con il Comune di Sabaudia nella sala consiliare per contestare la proposta della Direzione generale della ASL di trasformazione del Punto di primo intervento in un ambulatorio di cure primarie e specialistiche.
Nuovo patto contratto tra i medici professionisti della sanità territoriale e...Bruno Agnetti
Nuovo patto-contratto tra i medici professionisti della sanità territoriale e il servizio sanitario nazionale.
A cura del Centro Studi Programmazione Sanitaria CSPS – Regione Emilia Romagna
Accordo valido dal marzo 2014 al marzo 2018
La riorganizzazione della Continuità assistenziale. 2019Franco Pesaresi
La riorganizzazione della Guardia Medica (Continuità assistenziale) in italia e nelle Marche. Aggiornamento 2019.
Chi non riuscisse a scaricare il file, in subordine, può provare al seguente link: https://mega.nz/fm/hzA2XICK
LE DIMISSIONI PROTETTE (riordinate nel 2021-22)Franco Pesaresi
Le dimissioni protette sono state individuate come Livello essenziale delle prestazioni sociali (LEPS). L'articolo riordina il quadro normativo delle dimissioni protette.
LEPS: la supervisione del personale dei servizi socialiFranco Pesaresi
Questo articolo è il settimo di una serie di schede sui Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS). I precedenti articoli erano relativi ai LEPS del “Percorso assistenziale integrato” , delle “Dimissioni protette” , del “Pronto intervento sociale” , della “Prevenzione allontanamento familiare - P.I.P.P.I.” , dei “Servizi per la residenza fittizia per i senza dimora” , dell’ “Assistenza domiciliare sociale” ora invece ci si occupa del LEPS relativo alla “Supervisione del personale dei servizi sociali”.
SERVONO GLI OBIETTIVI DI SERVIZIO NELL'ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE (SAD)Franco Pesaresi
Il problema principale oggi è costituito dalla bassissima percentuale di anziani assistiti con il SAD: bisognerebbe pertanto fissare un livello standard che tutti i Comuni o gli ambiti sociali devono raggiungere (degli obiettivi di servizio) . Occorre innanzitutto raggiungere un livello base uguale per tutti per poi crescere gradualmente in una seconda fase.
Ricostruire i contenuti del livello essenziale dell’assistenza domiciliare sociale non è facile perché la prestazione viene
presentata come singola mentre invece i servizi in essa contenuti sono diversi e di diversa natura. Non ci sono spiegazioni
adeguate nella Legge di bilancio 2022 e nel Piano per la non autosufficienza 2022-2024 per cui l’unica soluzione è
interpretare in modo letterale quanto contenuto nelle norme citate.
LEPS: Servizi per la residenza fittizia per i senza dimoraFranco Pesaresi
Per le persone senza dimora, la residenza anagrafica rappresenta un requisito decisivo per le sue possibilità di inclusione, perché ad essa si collega la possibilità di usufruire dei servizi sanitari, socio-assistenziali e abitativi, erogati dagli enti locali.
Una persona senza dimora può eleggere a suo domicilio non necessariamente un luogo fisico, l’importante è che scelga il Comune presso cui stabilisce i suoi interessi In questo caso, la persona viene iscritta in una via fittizia, territorialmente non esistente ma equivalente in valore giuridico; una via dove non vive nessuno e che in realtà non esiste, ma che viene istituita per dare la possibilità anche alle persone senza dimora di ottenere la residenza e i diritti ad essa connessi.
A quattro anni dal primo lockdown, e nella quarta giornata nazionale per le vittime del Covid, l'articolo si occupa delle residenze per
anziani ritornando a quel periodo terribile che ha segnato le vite, e le morti, di migliaia di anziani ricoverati. Lo facciamo
con la recensione del libro di Costanzo Ranci “Cronaca di una strage nascosta. La pandemia nelle case di riposo” (Mimesis
Edizioni, 2023).
ANZIANI. RAGGIUNTO L'OBIETTIVO DEL PNRR, MA LA RIFORMA NON C'E'Franco Pesaresi
Il Decreto Legislativo attuativo n. 29/2024, in grandissima parte, non dà attuazione alla Legge delega rinviando quasi tutte le decisioni più importanti ad una serie impressionante di ulteriori 19 decreti e linee guida. Nei prossimi mesi bisognerà cogliere ogni occasione, compresa quelle dei tanti decreti attuativi previsti, per recuperare i contenuti in linea con le previsioni più innovative della legge 33/2023.
Il servizio di Pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari si attiva in caso di emergenze ed urgenze sociali, circostanze della vita quotidiana dei cittadini che insorgono repentinamente e improvvisamente, producono bisogni non differibili, in forma acuta e grave, che la persona deve affrontare e a cui è necessario dare una risposta immediata e tempestiva in modo qualificato, con un servizio specificatamente dedicato. Il pronto intervento sociale viene assicurato 24h/24 per 365 giorni l’anno.
RIFORMA NON AUTOSUFFICIENZA: TRADIMENTI E RINVIIFranco Pesaresi
on il Decreto Legislativo attuativo, approvato il 25 gennaio scorso, il Consiglio dei Ministri anziché procedere con l’avvio dell’attuazione della riforma della non autosufficienza prevista dalla Legge Delega 33/2023, si limita a disporre un rinvio quasi generalizzato degli obiettivi fondanti la riforma stessa. Franco Pesaresi mette a fuoco gli elementi centrali del recente Decreto, evidenziandone la distanza dai contenuti della Legge delega approvata meno di un anno fa dal Governo, una riforma che anziani non autosufficienti e caregiver attendono da anni.
Bilancio 2024: i fondi per la disabilità sono diminuiti?Franco Pesaresi
Dopo la presentazione della Legge di Bilancio 2024 al Parlamento si è sviluppata una discussione sulla dimensione dei fondi destinati alla disabilità tra chi affermava che i fondi sono diminuiti rispetto all’anno precedente e le dichiarazioni del Governo che invece affermavano che i fondi sono rimasti gli stessi.
Come stanno effettivamente le cose?
Il Decreto del Ministero del Salute n. 77/2022 sull’assistenza sanitaria territoriale ha introdotto un nuovo strumento per
l’assistenza globale dei pazienti territoriali: il Progetto di salute. In questo contributo, l'autore propone un’analisi
dello strumento come definito dal quadro normativo e propone alcune valutazioni rispetto alla sua attuazione nel sistema
organizzativo dei servizi.
Il PNRR missione salute nelle Marche. Edizione 2023Franco Pesaresi
Questo ebook racconta dei primi due anni (2022-2023) di attuazione della parte sanitaria del PNRR nella Regione Marche. Parliamo di quella che tecnicamente si chiama Missione 6 Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il PNRR prevede, come è noto, numerosi investimenti sia nella sanità territoriale che in quella ospedaliera, nulla purtroppo per la prevenzione. Parliamo per intenderci di Case della salute, di ospedali di comunità, di centrali operative territoriali, di grandi attrezzature sanitarie, di digitalizzazione ecc.
In queste pagine si cercherà di mettere in condizione il lettore di valutare come procede nelle Marche l’attuazione del PNRR nel settore sanitario, fornendo documentazione e valutazioni.
Gli alloggi per anziani: la grande confusione normativa (2° parte)Franco Pesaresi
Seconda parte di un articolo che affronta il tema della regolamentazione nazionale degli alloggi per anziani. Negli ultimi due anni sono uscite ben 5 norme che dicono cose diverse ed inadeguate.
Gli alloggi per gli anziani: la grande confusione normativa (1° parte)Franco Pesaresi
Negli ultimi due anni (2021-2023) è scoppiato un improvviso e significativo interesse statale per la realizzazione di alloggi
dedicati agli anziani testimoniato da ben cinque norme diverse che si sono occupate del tema.
Si tratterebbe di una cosa molto positiva se non fosse che le diverse norme vanno a costituire un quadro contraddittorio e
confuso.
Le Marche approvano l'attuazione del Piano nazionale per la non autosufficienzaFranco Pesaresi
Con Delibera regionale 1496 del 2023, la Regione Marche ha approvato definitivamente le “Linee attuative regionali degli interventi per la non autosufficienza”, disponendo l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza sia per gli anziani che per i disabili. L'autore mette a disposizione un approfondimento sui contenuti di questa recente delibera regionale, proponendo alcune riflessioni su aspetti di particolare rilevanza.
La rivista "Abitare e Anziani" n.3/2023 ha dedicato l'intero numero agli alloggi assistiti. E' presente il mio articolo: "Gli alloggi assistiti: un'alternativa alle strutture residenziali per anziani".
L'ospedale flessibile. Quale organizzazione e quali modelli per il futuroFranco Pesaresi
Conciliare qualità e complessità oggi implica abbandonare la vecchia concezione delle organizzazioni sanitarie come strutture gerarchiche lineari: i sistemi sanitari e gli ospedali sono sempre più entità complesse governate da leggi di interazione e auto-organizzazione, spesso soggette a fenomeni emergenti, come lo è stato la minaccia pandemica. Sarà questa la chiave per riformare l’assistenza compresa quella ospedaliera, facendo convergere la pluralità di attori su un unico obiettivo: aumentare la flessibilità del sistema. Tutto il contrario della logica di “una singola causa genera un singolo effetto”.
PRIME MISURE PER GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. Franco Pesaresi
Le proposte del "Patto per la non autosufficienza" per la legge di bilancio 2024 per avviare un piano di legislatura per l'attuazione della L. 33/2023.
LA SPESA PUBBLICA PER LONG TERM CARE IN ITALIAFranco Pesaresi
Dopo l’approvazione della Legge delega per la riforma del sistema della non autosufficienza (l. 33/2023), e in attesa dei decreti legislativi attuativi, l'articolo propone un’analisi delle spese per la Long Term Care in Italia negli ultimi 10 anni. Una lettura utile per sapere cosa rientra sotto il “cappello” della LTC e quali sono le varie voci di spesa pubblica, tra sanità, indennità di accompagnamento e altri interventi socio-assistenziali. L'articolo propone anche informazioni legate alle macro-funzioni della Long Term Care e un confronto coi numeri degli altri Paesi UE.
1. LA MEDICINA LEGALE NELLE MARCHE
di Franco Pesaresi, responsabile staff Assessore regionale alla sanità delle Marche
Daniele Rodriguez, Istituto di Medicina legale dell’Università di Ancona
Adriano Tagliabracci , Istituto di Medicina legale dell’Università di Ancona
Pubblicato in “Agenzia sanitaria italiana” n. 24/1998, Roma, Edizioni A.S.I., 1998.
La regione Marche, nelle scorse settimane, ha provveduto a riorganizzare l’attività di Medicina
legale sulla base dei seguenti criteri :
identificazione del ruolo autonomo della Medicina legale con l’identificazione puntuale delle
prestazioni e dei livelli in cui avviene l’erogazione delle stesse ;
organizzazione unitaria della Medicina legale preposta ad erogare prestazioni sia in ambito
territoriale che in ambito ospedaliero ;
collocazione della Medicina legale in ambito distrettuale.
La normativa regionale (delib. G.R. n. 1526/97), a differenza di precedenti previsioni legislative
regionali, ha riconosciuto l’esigenza di organizzare in maniera autonoma ed unitaria l’attività di
medicina legale, comprendendo sia quella erogata nel territorio, sia quella da erogare in ambito
ospedaliero. L’identificazione di un’area operativa autonoma medico-legale così articolata deriva
dalla constatazione che la disciplina di medicina legale è in area funzionale diversa da quella di
Sanità pubblica (area della medicina diagnostica e dei servizi, ex DM Sanità 16 maggio 1996,
n.413), che è stata ulteriormente individualizzata in autonomo raggruppamento scientifico-
disciplinare (DPR 12 aprile 1994 e DPR 6 maggio 1994) e deriva altresì dal richiamo normativo
posto a fondamento dell’istituzione del Dipartimento di prevenzione (art.7 del D.Lgsl. 30
dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni) che non contempla le funzioni medico-legali
previste dal legislatore all’art.14 lett. q) e 19 comma 1 della L. 833/1978. Infatti tale articolo
recita : “Le regioni istituiscono presso ciascuna USL un dipartimento di prevenzione cui sono
attribuite le funzioni attualmente svolte dai servizi delle USL ai sensi degli articoli 16, 20, e 21
della legge 23 dicembre 1978, n.833. Il dipartimento è articolato almeno nei seguenti servizi :
a) igiene e sanità pubblica ;
b) prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro ;
c) igiene degli alimenti e della nutrizione ;
d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della sanità animale, dell’igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di
origine animale e loro derivati, e dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche.....”.
A tale proposito si osserva che nel predetto art.7 del D.Lgsl. n.502/92 non vi è alcun richiamo né
all’art.14 della L.833/78 (infatti sono citati solo gli artt. 16, 20 e 21) né all’attività di Medicina
legale ( i punti a, b, c, d indicano altro e cioè : igiene e sanità pubblica, prevenzione e sicurezza
negli ambienti di lavoro, igiene degli alimenti e della nutrizione, veterinaria).
Per la identificazione delle prestazioni e delle funzioni medico-legali e per la determinazione delle
modalità organizzative la Regione Marche si è avvalsa del lavoro di un gruppo di studio, le cui
conclusioni sono state riprese integralmente dalla deliberazione della Giunta Regionale. E’
doveroso segnalare che il gruppo di studio ha lavorato tenendo conto di esperienze maturate in altre
regioni e di progetti elaborati , o in corso di elaborazione, in ambito universitario. In questa
prospettiva sono state particolarmente proficue le informazioni emerse nel corso degli incontri
1
2. periodici promossi dal prof. Paolo Benciolini nell’Istituto di Medicina legale e delle assicurazioni
dell’Università di Padova, in tema, appunto, di organizzazione dell’attività di medicina legale in
varie regioni, nonché l’ampia e puntuale produzione documentale del prof. Francesco M. Avato,
direttore dell’Istituto di Medicina legale e delle Assicurazioni dell’Università di Ferrara.
Innanzitutto, è da osservare l’organizzazione in struttura autonoma dell’area operativa di medicina
legale e lo sviluppo trasversale della medesima per far fronte alle istanze extra ed intraospedaliere.
Ottemperando al D. Lgsl. N.502/1992 e succ. modificazioni, che individua tre sedi per l’erogazione
delle prestazioni sanitarie, dopo aver precisato che la medicina legale non fa parte del Dipartimento
di prevenzione, la collocazione non poteva che essere a livello di ospedale o di distretto.
Considerando che il distretto è più vicino ai bisogni dell’utente, la Giunta Regionale delle Marche
ha ritenuto di individuare questa sede per la allocazione della struttura medico-legale.
Le prestazioni sono state classificate in tre livelli sulla base della complessità delle medesime. In
sintonia con la premessa della unitarietà delle prestazioni medico-legali, non è stata operata alcuna
differenziazione fra prestazioni ospedaliere ed extraospedaliere. Al 1° livello sono necessariamente
confluite tutte le attività accertative e certificative rese sul territorio anche da personale non
specializzato. Le prestazioni medico-legali di 1° livello comprendono, essenzialmente, gli
accertamenti sanitari - e relativa certificazione - che, in relazione alle esigenze territoriali e di
personale nella singola realtà locale, possono essere espletate anche da personale non specialista. Il
personale del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo che concorre alla effettuazione di
prestazioni medico legali dipende, dal punto di vista organizzativo e funzionale, dal responsabile
dell’area di medicina legale di 2° livello, o, a livello dell’azienda del capoluogo di provincia, dal
responsabile delle prestazioni medico-legali di 3° livello.
Al 2° livello è stata riconosciuta attività di coordinamento e di organizzazione e sono state collocate
prestazioni con carattere di collegialità e di maggiore complessità, in ambito anche ospedaliero. Le
prestazioni di medicina legale di 2° livello comprendono le attività di coordinamento e
organizzazione delle prestazioni di 1° livello e di formazione del personale che le eroga, nonché
quelle che richiedono - anche per esplicite previsioni di legge - una specifica preparazione medico-
legale degli operatori. Lo svolgimento delle predette attività richiede specifica competenza,
unitarietà di intervento e dunque accentramento in una struttura diretta da un dirigente di 1° livello
fascia A di medicina legale (ex coadiutore sanitario di medicina legale o aiuto corresponsabile
ospedaliero di medicina legale). Le prestazioni medico-legali sono rese in ambito ospedaliero ed
extraospedaliero, garantendo la massima accessibilità delle stesse all’utenza.
Al 3° livello fanno riferimento prestazioni collegiali da rendersi in ambito provinciale, accertamenti
complessi ed attività di formazione ed aggiornamento del personale. Richiedono specifica
competenza e livelli di responsabilità operativa afferenti alla figura apicale.
Le prestazioni di 1°, 2° e 3° livello sono erogate, sulla base delle concrete esigenze delle aziende, e
della tipologia della prestazione, sia a livello territoriale extraospedaliero, sia a livello ospedaliero.
Tutte debbono necessariamente avere modalità di erogazione tale da soddisfare la massima
capillarità delle prestazioni rese ai cittadini. In sistesi la collocazione delle strutture medico-legali
avverrà in base al tipo di prestazioni erogate, così di seguito riportato :
prestazioni di medicina legale di 1° livello : Distretto sanitario ;
prestazioni di medicina legale di 2° livello : Azienda USL ;
prestazioni di medicina legale di 3° livello : Azienda USL capoluogo di provincia.
In ciascuna azienda sanitaria locale è costituita un’area operativa di Medicina legale organizzata in
struttura autonoma, che eroga prestazioni di 1° e 2° livello. La struttura medico-legale si avvale del
personale, sanitario e non, e delle attrezzature utilizzate per la erogazione delle prestazioni medico
2
3. legali. Tale struttura, che in relazione alle funzioni svolte in ambito ospedaliero ed extraospedaliero
dovrà avere uno sviluppo trasversale e sarà allocato in locali propri idonei allo scopo in sede di
Distretto, sarà coordinata dal dirigente medico di 1° livello. Il coordinamento delle attività di
Medicina legale dei Distretti sarà garantito da uno dei dirigenti di 1° livello in possesso della
specializzazione in medicina legale o, in subordine, dell’anzianità di servizio negli attuali settori di
medicina legale. Il responsabile dell’area di medicina legale farà riferimento, per il necessario
coordinamento, al responsabile del dipartimento dei servizi territoriali della azienda sanitaria.
Nell’azienda USL che ha sede nel capoluogo di provincia è costituito un Servizio di Medicina
Legale, diretto da un dirigente medico di 2° livello di Medicina legale (ex primario in possesso
della idoneità specifica nella disciplina), ove saranno espletate, oltre ad attività di Medicina legale
di 1° e 2° livello, anche quelle di 3° livello. Le prestazioni di 3° livello dovranno essere garantite
anche alle altre aziende USL e aziende ospedaliere della provincia mediante apposite convenzioni
interaziendali con il servizio di Medicina legale dell’azienda USL provinciale di riferimento
tenendo altresì conto, per la erogazione di prestazioni che richiedono apparecchiature e tecniche
sofisticate e particolari competenze professionali, della presenza di un servizio di Medicina legale
nell’ambito della convenzione Università-azienda ospedaliera Umberto I° di Ancona.
La presenza del Servizio di medicina legale nella sede dell’azienda capoluogo di provincia
risponde ad esigenze di organizzazione aziendale della Regione, di disponibilità di risorse e di
programmazione sanitaria, ma consente comunque di coprire le istanze di prestazioni medico-legali
di tutte le altre aziende USL. Occorre a questo punto ricordare che la regione Marche ha 13 aziende
USL (e 4 aziende ospedaliere) con un bacino di utenza piuttosto limitato (mediamente intorno a
centomila abitanti) ancorchè distribuito su un territorio esteso. Oltre ad assicurare prestazioni
previste a livello interaziendale, specie per quanto riguarda Commissioni ed attività di riscontro
diagnostico, il servizio di Medicina legale dell’azienda USL deve soprattutto rappresentare la
struttura di riferimento per garantire autonomia culturale, organizzativa ed operativa alle strutture
di medicina legale delle diverse aziende, al fine di assicurare la omogeneità della prestazione
medico-legale nell’intera regione.
Da ultimo occorre sottolineare che l’individuazione di figure e di qualifiche specifiche dovrebbe
assicurare che alla direzione delle costituende strutture medico-legali siano chiamati medici-legali
preparati e competenti.
3