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Sherwood n.178 Novembre 2011
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Due Diligence
Cosa cambierà nel commercio del legno italiano
mercato del legno
di Sebastiano Cerullo
Cristiano Clerici
Davide Paradiso
Roberto Zanuttini
Nell’Ottobre 2010 l’UE ha adottato il nuovo Regolamento (n.995/2010),
meglio noto con il termine Due Diligence, finalizzato a contrastare il com-
mercio di legname tagliato abusivamente. Si tratta di una delle misure
contenute nel Piano d’Azione UE 2003 in applicazione delle normative,
governance e commercio nel settore forestale (FLEGT).
Per legno illegale si intende: la raccolta, il trasporto,
l’acquisto e la vendita di materiale legnoso effettuati nel
mancato rispetto delle leggi nazionali o internazionali in
materia. In particolare l’origine illegale di legname è il
risultato di utilizzazioni e transazioni che avvengono in
violazione delle leggi e delle norme forestali e doganali
vigenti nel Paese di produzione: un problema globale
che determina conseguenze negative sull’economia,
l’ambiente e la società. In termini economici, il taglio il-
legale comporta la perdita di proventi ed altri benefici.
Secondo le più recenti stime della Banca mondiale, a
livello planetario si registra una perdita del solo valore
economico per l’industria e i proprietari forestali pari a
circa 10 miliardi di euro per anno. In termini ambientali,
esso è associato alla deforestazione, ai cambiamenti
climatici e alla perdita di biodiversità tant’è che circa il
15-20% dei gas ad effetto serra è causato dal degrado
e dallo sfruttamento continuo delle foreste (fonte: Ille-
gal wood for European Market 2008 wwf). In termini
sociali, il taglio illegale è a volte strettamente connesso
a speculazioni per lo sfruttamento delle terre e risorse,
all’impoverimento delle comunità indigene e locali non-
ché a conflitti armati. Quasi 50 milioni di persone al
mondo vivono in foreste minacciate da disboscamento
illegale e dipendono dalla stabilità di tali aree. Inoltre, le
Foto:wwfunitedkingdom-Flickr.comCClicense
attività illegali compromettono gli sforzi compiuti dagli
operatori responsabili, poiché consentono la produzio-
ne e l’immissione sul mercato di legname a più basso
costo: il legno illegale viene infatti venduto ad un prezzo
del 7%-16% inferiore rispetto al legno legale, in quanto
non prevede, ad esempio, costi di rimboschimento o il
pagamento di eventuali tasse e imposte (fonte: Illegal
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Sherwood n.178 Novembre 2011
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wood for European Market 2008 wwf).
Nell’Ottobre 2010 l’UE ha adottato il nuovo Regolamen-
to (n.995/2010), definito con il termine Due Diligence,
finalizzato a contrastare il commercio di legname taglia-
to abusivamente. Il 3 Marzo 2013 questo Regolamento
diventa attuativo.
Aspetti generali del Regolamento
Il Regolamento contrasta il commercio di legname e
prodotti del legno tagliati abusivamente attraverso tre
obblighi principali:
1.	 vieta l’immissione sul mercato UE di legname taglia-
to abusivamente e dei prodotti da esso derivati;
2.	 obbliga gli operatori che immettono per la prima vol-
ta sul mercato UE prodotti del legno ad osservare la
due diligence (dovuta diligenza);
3.	 una volta immessi sul mercato, il legname e i pro-
dotti derivati possono essere venduti e/o trasforma-
ti prima di arrivare al consumatore finale. In questa
fase della filiera, al fine di garantire la rintracciabilità
dei materiali legnosi, gli operatori economici (che nel
Regolamento sono designati come commercianti)
hanno l’obbligo di tenere un registro con il nome dei
propri fornitori e clienti.
La “dovuta diligenza”, concetto nato negli anni ’90 in
USA, si definisce letteralmente come il “grado di cura
che una persona ragionevolmente prudente adottereb-
be in circostanze analoghe o simili. Di conseguenza, si
applica in modo diverso a diverse categorie di perso-
ne con gradi variabili di conoscenza e responsabilità”
(Relazione del Senato Americano 97-123). Nel caso
specifico essa prevede che gli operatori del settore
debbano applicare adeguate procedure di gestio-
ne del rischio per ridurre al minimo la possibilità
di immettere sul mercato UE legname tagliato
abusivamente, o prodotti derivati contenenti legno di
origine illegale.
Gli elementi chiave del Sistema di Due Diligence sono:
•	 informazione: l’operatore deve avere e garantire
l’accesso alle informazioni relative al legname e ai
Schema 1 - Rappresentazione sintetica dell’applicazione del Re-
golamento UE n. 995/2010 (Fonte: Proforest modificato).
Fonti esterne all’ue
mercato interno ue
processi di
produzione operator
•	divietodi	
immissionedi
legnameillegale
•	attuareun
sistemadi	
DueDiligence
•	forniredettagli
deifornitori
•	forniredettagli
deiclienti
•	forniredettagli
deifornitori
trader trader
Consumatore
Finale
prodotti del legno, quali il Paese di origine, la quan-
tità, i dati del fornitore, nonché alle informazioni re-
lative all’osservanza della legislazione nazionale ap-
plicabile;
•	 valutazione del rischio: l’operatore deve valutare
il rischio di trattare legname illegale nella sua catena
di approvvigionamento, sulla base delle informazioni
di cui sopra e deve applicare i criteri stabiliti nel Re-
golamento;
•	 attenuazione del rischio: qualora la valutazione
indichi che sussista il rischio di presenza di legna-
me illegale nella catena di approvvigionamento, esso
può essere ridotto richiedendo al fornitore informa-
zioni e controlli supplementari.
Il Regolamento prevede l’istituzione di organismi di
monitoraggio riconosciuti dalla Commissione euro-
pea. Questi possono essere enti privati che forniranno
agli operatori il sistema di Due Diligence.
La Commissione europea fisserà regole più precise sul
Sistema di Due Diligence entro la metà del 2012.
Per capire a quali settori merceologici il Regolamen-
to si rivolge bisogna considerare l’allegato I che riguar-
da una vasta gamma di prodotti del legno, compresi i
prodotti di legno massello, legno per pavimenti, com-
pensato, pasta di cellulosa e carta. Non sono compresi,
invece, i prodotti riciclati, il bambù e la carta stampa-
ta (libri, riviste e giornali). L’ambito di applicazione del
Regolamento UE 995/2010 include anche “pasta di
legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura
combinata, con l’eccezione di prodotti a base di bam-
bù, (anche le piante stagionali non legnose sono quindi
escluse dal Regolamento UE) e materiali riciclati (scarti
di lavorazione o rifiuti)”. Il Regolamento non comprende
infine i prodotti editoriali stampati (codice 49 della No-
menclatura combinata) e si applica sia al legname e ai
prodotti del legno importati, sia a quelli prodotti all’inter-
no dell’Unione europea. Il legname e i prodotti del legno
dotati di valide licenze FLEGT o CITES sono considerati
conformi ai requisiti del Regolamento.
Requisiti e soggetti coinvolti
La maggior parte dei requisiti previsti dal Regolamento
UE n.995/2010 si applicano alle imprese che per prime
immettono il legno ed i prodotti in legno sul mercato co-
munitario. Sono stati inoltre approntati specifici requisiti
inerenti la tracciabilità dei prodotti che tutti gli altri attori
della filiera dovranno soddisfare, prima della vendita al
consumatore finale.
Il Regolamento UE n.995/2010 definisce quindi due
soggetti specifici:
•	 Operatore: “una persona fisica o giuridica che
commercializza legno o prodotti derivati”. Si tratta
dei soggetti che immettono per primi sul mercato il
legno ed i prodotti derivati dalla sua lavorazione e
sono quelli maggiormente coinvolti dall’applicazione
del Regolamento.
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Sherwood n.178 Novembre 2011
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•	 Commerciante (rivenditore): “una persona fisica o
giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale,
vende o acquista sul mercato interno legno o prodotti
da esso derivati già immessi da altri”. I Commercianti
devono in sintesi conservare le informazioni sul forni-
tore da cui acquistano il legno ed i prodotti in legno
e quelle sul cliente a cui li vendono. Quasi tutte le
aziende conservano già la suddetta documentazio-
ne, pertanto in genere non sarà necessario introdur-
re misure integrative per dimostrare e garantire la
conformità al suddetto requisito. A questo riguardo
il Regolamento richiede di conservare la suddet-
ta documentazione per cinque anni ma solo fino
all’ultimo punto vendita all’interno delle operazioni di
commercializzazione; non è quindi necessario fornire
le informazioni sulle vendite ai consumatori finali.
L’applicazione del Regolamento è sintetizzata nello
Schema 1 dove viene raffigurato lo scenario di riferi-
mento e i Soggetti coinvolti, partendo dai processi di
produzione fino al consumatore finale.
Sistema di Due Diligence
Per quanto concerne gli aspetti pratici, gli operatori in-
teressati all’applicazione del Regolamento dovranno es-
sere in grado di garantire:
1.	 Accesso alle informazioni relative a:
•	 descrizione del prodotto;
•	 paese in cui è stata effettuata la raccolta del le-
gname;
•	 quantità;
•	 fornitore;
•	 cliente;
•	 conformità con la normativa forestale vigente.
2.	 Procedure di valutazione del rischio intese a
dimostrare la conformità alla normativa vigente (es.
certificazioni, verifiche, FLEGT). Tali procedure si ba-
seranno su evidenze che riguardano:
•	 specie forestali a rischio di taglio illegale;
•	 paese o regione di provenienza (rischio di taglio
illegale, eventuale presenza di sanzioni internazio-
nali (per esempio dell’ONU), conflitti armati ecc.);
•	 complessità della Supply Chain (catena di approv-
vigionamento).
3.	 Procedure di riduzione del rischio che si realiz-
zano attraverso misure adeguate e proporzionate
(attività di mitigazione) finalizzate ad un’efficace dimi-
nuzione del rischio. Possono includere:
•	 informazioni aggiuntive;
•	 documenti aggiuntivi;
•	 verifiche da parte di enti terzi indipendenti.
Per i Commercianti, invece, il Regolamento non richie-
de di mettere a punto un sistema di Due Diligence ma
di assicurare l’accesso alle informazioni richieste, che si
traduce nell’obbligo di tracciabilità dell’attività svolta, e di
conseguenza, del materiale legnoso commercializzato.
Sanzioni
A livello sanzionatorio ogni Stato membro dovrà svilup-
pare una serie di norme da applicare in caso di violazione
delle disposizioni previste dal Regolamento e designare
un’Autorità Competente avente il compito di verificare la
conformità al Regolamento stesso. Le sanzioni dovran-
no essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
L’art. 19 del Regolamento prevede i seguenti 3 livelli san-
zionatori:
1.	 sanzioni pecuniarie commisurate al danno am-
bientale, al valore del legno o dei prodotti ottenuti,
alle perdite fiscali ed al danno economico derivante
dalla violazione. Le sanzioni pecuniarie per violazioni
gravi reiterate sono gradualmente inasprite;
2.	 sequestro del legno o dei prodotti derivati;
3.	 immediata sospensione dell’autorizzazione ad
esercitare un’attività commerciale.
Considerazioni conclusive
Un Sistema di Due Diligence potrà essere messo a pun-
to e implementato dalla singola impresa (Operatore) o in
alternativa sarà possibile utilizzare un Sistema sviluppa-
to e monitorato da un soggetto riconosciuto dall’Unione
Europea (“Organismo di monitoraggio” ovvero un Ente,
anche privato, in grado di sviluppare e gestire un siste-
ma di Dovuta Diligenza). Il Regolamento n.995/2010 del
Parlamento e del Consiglio Europeo diventerà attuativo
a partire dal 3 Marzo 2013, ma la “dovuta diligenza” delle
imprese italiane è già in corso: questa potrà diventare un
opportunità di miglioramento e un vantaggio competiti-
vo per tutti quei Soggetti che, per tempo, implemente-
ranno un Sistema di Due Diligence non come un “atto
dovuto” ma come scelta strategica imprenditoriale.
i n f o . a r t i c o l o
Autori: Sebastiano Cerullo, Direzione Area Legno FederlegnoArredo.
E-mail sebastiano.cerullo@federlegnoarredo.it
Cristiano Clerici, Area Tecnica ConLegno.
E-mail cristiano.clerici@federlegnoarredo.it
Davide Paradiso, Direzione Tecnica e Sviluppo Servizi ConLegno.
E-mail davide.paradiso@federlegnoarredo.it
Roberto Zanuttini, Università degli Studi di Torino, Dipartimento
Agroselviter. E-mail roberto.zanuttini@unito.it
Parole chiave: mercato del legno, taglio illegale, Regolamento UE
n.995/2010, dovuta diligenza, Sistema di Due Diligence.
Abstract: Due Diligence. What will change into the trade of Italian
wood products. With a view to the come into force of the Regulation.
995/2010, aiming to cross the trade of the illegally cut timber, importers
and dealers of European wood will need to provide themselves with a
Due Diligence System. This could be realized by the enterprise itself or by
bodies recognized by the EU. The article provides concise explanations to
explain what the enforcement of this Regulation means for the enterprises.
Key words: Wood market, illegal tree cut, EU Regulation n. 995/2010,
Due Diligence, Due Diligence System.

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Due Diligence: cosa cambierà nel commercio del legno italiano (Sherwood 2011)

  • 1. 31 Sherwood n.178 Novembre 2011 B o z z a Due Diligence Cosa cambierà nel commercio del legno italiano mercato del legno di Sebastiano Cerullo Cristiano Clerici Davide Paradiso Roberto Zanuttini Nell’Ottobre 2010 l’UE ha adottato il nuovo Regolamento (n.995/2010), meglio noto con il termine Due Diligence, finalizzato a contrastare il com- mercio di legname tagliato abusivamente. Si tratta di una delle misure contenute nel Piano d’Azione UE 2003 in applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale (FLEGT). Per legno illegale si intende: la raccolta, il trasporto, l’acquisto e la vendita di materiale legnoso effettuati nel mancato rispetto delle leggi nazionali o internazionali in materia. In particolare l’origine illegale di legname è il risultato di utilizzazioni e transazioni che avvengono in violazione delle leggi e delle norme forestali e doganali vigenti nel Paese di produzione: un problema globale che determina conseguenze negative sull’economia, l’ambiente e la società. In termini economici, il taglio il- legale comporta la perdita di proventi ed altri benefici. Secondo le più recenti stime della Banca mondiale, a livello planetario si registra una perdita del solo valore economico per l’industria e i proprietari forestali pari a circa 10 miliardi di euro per anno. In termini ambientali, esso è associato alla deforestazione, ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità tant’è che circa il 15-20% dei gas ad effetto serra è causato dal degrado e dallo sfruttamento continuo delle foreste (fonte: Ille- gal wood for European Market 2008 wwf). In termini sociali, il taglio illegale è a volte strettamente connesso a speculazioni per lo sfruttamento delle terre e risorse, all’impoverimento delle comunità indigene e locali non- ché a conflitti armati. Quasi 50 milioni di persone al mondo vivono in foreste minacciate da disboscamento illegale e dipendono dalla stabilità di tali aree. Inoltre, le Foto:wwfunitedkingdom-Flickr.comCClicense attività illegali compromettono gli sforzi compiuti dagli operatori responsabili, poiché consentono la produzio- ne e l’immissione sul mercato di legname a più basso costo: il legno illegale viene infatti venduto ad un prezzo del 7%-16% inferiore rispetto al legno legale, in quanto non prevede, ad esempio, costi di rimboschimento o il pagamento di eventuali tasse e imposte (fonte: Illegal
  • 2. 32 Sherwood n.178 Novembre 2011 B o z z a wood for European Market 2008 wwf). Nell’Ottobre 2010 l’UE ha adottato il nuovo Regolamen- to (n.995/2010), definito con il termine Due Diligence, finalizzato a contrastare il commercio di legname taglia- to abusivamente. Il 3 Marzo 2013 questo Regolamento diventa attuativo. Aspetti generali del Regolamento Il Regolamento contrasta il commercio di legname e prodotti del legno tagliati abusivamente attraverso tre obblighi principali: 1. vieta l’immissione sul mercato UE di legname taglia- to abusivamente e dei prodotti da esso derivati; 2. obbliga gli operatori che immettono per la prima vol- ta sul mercato UE prodotti del legno ad osservare la due diligence (dovuta diligenza); 3. una volta immessi sul mercato, il legname e i pro- dotti derivati possono essere venduti e/o trasforma- ti prima di arrivare al consumatore finale. In questa fase della filiera, al fine di garantire la rintracciabilità dei materiali legnosi, gli operatori economici (che nel Regolamento sono designati come commercianti) hanno l’obbligo di tenere un registro con il nome dei propri fornitori e clienti. La “dovuta diligenza”, concetto nato negli anni ’90 in USA, si definisce letteralmente come il “grado di cura che una persona ragionevolmente prudente adottereb- be in circostanze analoghe o simili. Di conseguenza, si applica in modo diverso a diverse categorie di perso- ne con gradi variabili di conoscenza e responsabilità” (Relazione del Senato Americano 97-123). Nel caso specifico essa prevede che gli operatori del settore debbano applicare adeguate procedure di gestio- ne del rischio per ridurre al minimo la possibilità di immettere sul mercato UE legname tagliato abusivamente, o prodotti derivati contenenti legno di origine illegale. Gli elementi chiave del Sistema di Due Diligence sono: • informazione: l’operatore deve avere e garantire l’accesso alle informazioni relative al legname e ai Schema 1 - Rappresentazione sintetica dell’applicazione del Re- golamento UE n. 995/2010 (Fonte: Proforest modificato). Fonti esterne all’ue mercato interno ue processi di produzione operator • divietodi immissionedi legnameillegale • attuareun sistemadi DueDiligence • forniredettagli deifornitori • forniredettagli deiclienti • forniredettagli deifornitori trader trader Consumatore Finale prodotti del legno, quali il Paese di origine, la quan- tità, i dati del fornitore, nonché alle informazioni re- lative all’osservanza della legislazione nazionale ap- plicabile; • valutazione del rischio: l’operatore deve valutare il rischio di trattare legname illegale nella sua catena di approvvigionamento, sulla base delle informazioni di cui sopra e deve applicare i criteri stabiliti nel Re- golamento; • attenuazione del rischio: qualora la valutazione indichi che sussista il rischio di presenza di legna- me illegale nella catena di approvvigionamento, esso può essere ridotto richiedendo al fornitore informa- zioni e controlli supplementari. Il Regolamento prevede l’istituzione di organismi di monitoraggio riconosciuti dalla Commissione euro- pea. Questi possono essere enti privati che forniranno agli operatori il sistema di Due Diligence. La Commissione europea fisserà regole più precise sul Sistema di Due Diligence entro la metà del 2012. Per capire a quali settori merceologici il Regolamen- to si rivolge bisogna considerare l’allegato I che riguar- da una vasta gamma di prodotti del legno, compresi i prodotti di legno massello, legno per pavimenti, com- pensato, pasta di cellulosa e carta. Non sono compresi, invece, i prodotti riciclati, il bambù e la carta stampa- ta (libri, riviste e giornali). L’ambito di applicazione del Regolamento UE 995/2010 include anche “pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l’eccezione di prodotti a base di bam- bù, (anche le piante stagionali non legnose sono quindi escluse dal Regolamento UE) e materiali riciclati (scarti di lavorazione o rifiuti)”. Il Regolamento non comprende infine i prodotti editoriali stampati (codice 49 della No- menclatura combinata) e si applica sia al legname e ai prodotti del legno importati, sia a quelli prodotti all’inter- no dell’Unione europea. Il legname e i prodotti del legno dotati di valide licenze FLEGT o CITES sono considerati conformi ai requisiti del Regolamento. Requisiti e soggetti coinvolti La maggior parte dei requisiti previsti dal Regolamento UE n.995/2010 si applicano alle imprese che per prime immettono il legno ed i prodotti in legno sul mercato co- munitario. Sono stati inoltre approntati specifici requisiti inerenti la tracciabilità dei prodotti che tutti gli altri attori della filiera dovranno soddisfare, prima della vendita al consumatore finale. Il Regolamento UE n.995/2010 definisce quindi due soggetti specifici: • Operatore: “una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti derivati”. Si tratta dei soggetti che immettono per primi sul mercato il legno ed i prodotti derivati dalla sua lavorazione e sono quelli maggiormente coinvolti dall’applicazione del Regolamento.
  • 3. 33 Sherwood n.178 Novembre 2011 B o z z a • Commerciante (rivenditore): “una persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già immessi da altri”. I Commercianti devono in sintesi conservare le informazioni sul forni- tore da cui acquistano il legno ed i prodotti in legno e quelle sul cliente a cui li vendono. Quasi tutte le aziende conservano già la suddetta documentazio- ne, pertanto in genere non sarà necessario introdur- re misure integrative per dimostrare e garantire la conformità al suddetto requisito. A questo riguardo il Regolamento richiede di conservare la suddet- ta documentazione per cinque anni ma solo fino all’ultimo punto vendita all’interno delle operazioni di commercializzazione; non è quindi necessario fornire le informazioni sulle vendite ai consumatori finali. L’applicazione del Regolamento è sintetizzata nello Schema 1 dove viene raffigurato lo scenario di riferi- mento e i Soggetti coinvolti, partendo dai processi di produzione fino al consumatore finale. Sistema di Due Diligence Per quanto concerne gli aspetti pratici, gli operatori in- teressati all’applicazione del Regolamento dovranno es- sere in grado di garantire: 1. Accesso alle informazioni relative a: • descrizione del prodotto; • paese in cui è stata effettuata la raccolta del le- gname; • quantità; • fornitore; • cliente; • conformità con la normativa forestale vigente. 2. Procedure di valutazione del rischio intese a dimostrare la conformità alla normativa vigente (es. certificazioni, verifiche, FLEGT). Tali procedure si ba- seranno su evidenze che riguardano: • specie forestali a rischio di taglio illegale; • paese o regione di provenienza (rischio di taglio illegale, eventuale presenza di sanzioni internazio- nali (per esempio dell’ONU), conflitti armati ecc.); • complessità della Supply Chain (catena di approv- vigionamento). 3. Procedure di riduzione del rischio che si realiz- zano attraverso misure adeguate e proporzionate (attività di mitigazione) finalizzate ad un’efficace dimi- nuzione del rischio. Possono includere: • informazioni aggiuntive; • documenti aggiuntivi; • verifiche da parte di enti terzi indipendenti. Per i Commercianti, invece, il Regolamento non richie- de di mettere a punto un sistema di Due Diligence ma di assicurare l’accesso alle informazioni richieste, che si traduce nell’obbligo di tracciabilità dell’attività svolta, e di conseguenza, del materiale legnoso commercializzato. Sanzioni A livello sanzionatorio ogni Stato membro dovrà svilup- pare una serie di norme da applicare in caso di violazione delle disposizioni previste dal Regolamento e designare un’Autorità Competente avente il compito di verificare la conformità al Regolamento stesso. Le sanzioni dovran- no essere efficaci, proporzionate e dissuasive. L’art. 19 del Regolamento prevede i seguenti 3 livelli san- zionatori: 1. sanzioni pecuniarie commisurate al danno am- bientale, al valore del legno o dei prodotti ottenuti, alle perdite fiscali ed al danno economico derivante dalla violazione. Le sanzioni pecuniarie per violazioni gravi reiterate sono gradualmente inasprite; 2. sequestro del legno o dei prodotti derivati; 3. immediata sospensione dell’autorizzazione ad esercitare un’attività commerciale. Considerazioni conclusive Un Sistema di Due Diligence potrà essere messo a pun- to e implementato dalla singola impresa (Operatore) o in alternativa sarà possibile utilizzare un Sistema sviluppa- to e monitorato da un soggetto riconosciuto dall’Unione Europea (“Organismo di monitoraggio” ovvero un Ente, anche privato, in grado di sviluppare e gestire un siste- ma di Dovuta Diligenza). Il Regolamento n.995/2010 del Parlamento e del Consiglio Europeo diventerà attuativo a partire dal 3 Marzo 2013, ma la “dovuta diligenza” delle imprese italiane è già in corso: questa potrà diventare un opportunità di miglioramento e un vantaggio competiti- vo per tutti quei Soggetti che, per tempo, implemente- ranno un Sistema di Due Diligence non come un “atto dovuto” ma come scelta strategica imprenditoriale. i n f o . a r t i c o l o Autori: Sebastiano Cerullo, Direzione Area Legno FederlegnoArredo. E-mail sebastiano.cerullo@federlegnoarredo.it Cristiano Clerici, Area Tecnica ConLegno. E-mail cristiano.clerici@federlegnoarredo.it Davide Paradiso, Direzione Tecnica e Sviluppo Servizi ConLegno. E-mail davide.paradiso@federlegnoarredo.it Roberto Zanuttini, Università degli Studi di Torino, Dipartimento Agroselviter. E-mail roberto.zanuttini@unito.it Parole chiave: mercato del legno, taglio illegale, Regolamento UE n.995/2010, dovuta diligenza, Sistema di Due Diligence. Abstract: Due Diligence. What will change into the trade of Italian wood products. With a view to the come into force of the Regulation. 995/2010, aiming to cross the trade of the illegally cut timber, importers and dealers of European wood will need to provide themselves with a Due Diligence System. This could be realized by the enterprise itself or by bodies recognized by the EU. The article provides concise explanations to explain what the enforcement of this Regulation means for the enterprises. Key words: Wood market, illegal tree cut, EU Regulation n. 995/2010, Due Diligence, Due Diligence System.