L’evoluzione della Timber Regulation europea - Gli aspetti operativiEtifor srl
Presentazione di Angelo Mariano al webinar "L'evoluzione della Timber Regulation europea" organizzato da Etifor il 3 marzo 2022. Scopri di più su:
https://www.etifor.com/it/eventi/timber-regulation-europea-webinar/
L’esperienza della Timber Regulation quale contributo per il nuovo RegolamentoEtifor srl
Presentazione di Elisabetta Morgante al webinar "L'evoluzione della Timber Regulation europea" organizzato da Etifor il 3 marzo 2022. Scopri di più su:
https://www.etifor.com/it/eventi/timber-regulation-europea-webinar/
L’evoluzione della Timber Regulation europea - Gli aspetti operativiEtifor srl
Presentazione di Angelo Mariano al webinar "L'evoluzione della Timber Regulation europea" organizzato da Etifor il 3 marzo 2022. Scopri di più su:
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L’esperienza della Timber Regulation quale contributo per il nuovo RegolamentoEtifor srl
Presentazione di Elisabetta Morgante al webinar "L'evoluzione della Timber Regulation europea" organizzato da Etifor il 3 marzo 2022. Scopri di più su:
https://www.etifor.com/it/eventi/timber-regulation-europea-webinar/
L’importazione comunitaria e nazionale di legno e prodotti derivati soggetti ...Sebastiano Cerullo
L’importazione comunitaria e nazionale di legno e prodotti derivati soggetti all’UE Timber Regulation ed una riflessioni sui dati e scenari di questa normativa a 5 anni dalla sua applicazione.
TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI OBBLIGO E SICUR...Alessio Marchesani
per rintracciabilit
à si intende la capacità di
ricostruire la storia e di seguire
lutilizzo di un prodotto mediante
identificazioni documentate (relativamente
ai flussi materiali ed agli
operatori di filiera).
Il significato del termine tracciabilit
à è invece diverso e sta ad indicare
il processo che, collegando la filiera
di produzione da monte a valle,
permette di associare ad ogni fase
operativa fondamentale una opportuna
traccia; grazie ad un tale sistema
di tracciabilità sarà possibile di
seguito fare riferimento per rintracciare
i controlli apposti.
Presentazione di Panzani Presidente Gas Intensivepaperweb
L’industria gas intensive e lo sviluppo del mercato del gas: criticità e proposte. Presentazione dell'azienda Gas Intensive con Alfonso Panzani, presidente del gruppo.
Forum ISAFF Verbale Seconda Riunione Operativa 19 novembre 2013WEC Italia
Il Segretario dell’ISAFF Ezio D’Addario ha aperto la riunione tracciando un quadro generale dell’aviazione sostenibile e ricordando le principali aree di interesse di cui si dovrà occupare il Forum: evoluzione delle normative europee e internazionali in tema di aviazione sostenibile; evoluzione delle tecnologie di propulsione e delle efficienze energetiche associate; sviluppo di un sistema di produzione, movimentazione e distribuzione (logistica) dei nuovi carburanti per l’aviazione e delle materie prime associate alla loro produzione.
L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N 693 DEL 18 LUGLIO 2008 CHE HA VISTO COME RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L’ARCHITETTO CANNOVA GIANFRANCO, CON LA QUALE LA ITALCEMENTI AVANZA RICHIESTA DI RINNOVO NON PUO’ TROVARE ACCOGLIMENTO IN QUANTO IL DECRETO SU CUI SI CHIEDE IL RINNOVO E’ DECADUTO SIN DAL 17 LUGLIO 2010 PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI INSERITE NEL DECRETO 693 18 LUGLIO 2008
LA CONFERMA DI QUANTO SOPRA SI EVINCE DALLA CONVOCAZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PER IL GIORNO 09/06/2011 ALLE ORE 11 DEL SERVIZIO 2 VIA VAS DIRETTO DAL DOTTOR NATALE ZUCCARELLO .
IL TAVOLO TECNICO CONVOCATO DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DR NATALE ZUCCARELLO AVEVA IL COMPITO DI: “verificare se la societa’ italcementi s.p.a. ha provveduto a dare corso alla attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto di riferimento “
QUINDI NON SI PUO’ AVANZARE UNA RICHIESTA DI RINNOVO SU UN DECRETO CHE NON ESISTE
NON RISULTANDO ALCUN INTERVENTO VOLTO AD UNIFORMARSI ALLE PREVISIONI DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CONCESSA NEL 2008, COMPORTA UNA GRAVE RESPONSABILITA’ PER L’AITALCEMENTI S.p.a. CHE HA CONTINUATO AD UTILIZZARE UN IMPIANTO ALTAMENTE INQUINANTE E NOCIVO PER LA SALUTE DEI CITTADINI, OLTRE AD ESSERE FORIERA DI RESPONSABILITA’ ANCHE PER L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER I SUOI AGENTI CHE RIMANENDO INERTI SONO SOLIDAMENTE RESPONSABILI CON LA ITALCEMENTI S.p.a., PER I DANNI ALLA SALUTE DEI CITTADINI.
NON RISULTA CHE L’AMMINISTRAZIONE ABBIA MAI EFFETTUATO ALCUN CONTROLLO IN ORDINE ALL’ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE NEI TERMINI PREVISTI DALL’A.I.A.
Sempre in merito alla procedura A.I.A.
Il 9 febbraio 2007 protocollo 10741 il 2° servizio VIA VAS nel rispondere a quanto richiesto con nota prot arta 75686 del 2.11.206 della ITALCEMENTI tendente ad ottenere L’AUTORIZZAIONE INTEGRATA AMBIENTALE comunicava alla ITALCEMENTI che la richiesta avanzata doveva essere sottoposta a procedura di Valutazione Di Impatto Ambientale
La comunicazione a firma del
Dirigente responsabile del servizio 2° VIA-VAS ingegnere VINCENZO SANSONE
Nella conferenza dei servizi del 21.11.2007 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 2132 del 20.11.07 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
Nella conferenza dei servizi del 31.1.2008 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 138 del 25.01.08 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
La Italcementi chiede “ di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativo all’impianto attuale includendo il coke di petrolio, ad esclusione della conversione tecnologica da via semisecca a via secca che
Il dottore Anzà, responsabile del “servizio 3 tutela dell'inquinamento atmosferico" del Dipartimento regionale Territorio e Ambiente della Regione siciliana, lamenta di subire un danno alla sua reputazione e all’ immagine ad opera del convenuto Ciampolillo Giuseppe il quale, a nome del “Comitato Cittadino Isola Pulita” dedito a campagne per la tutela dell'ambiente e della salute nel comune di Isola delle Femmine, sarebbe autore di una campagna di diffamazione condotta attraverso alcuni siti Internet.
Il ricorrente produce perciò cinque allegati a riprova di tali affermazioni.
Il primo ed il secondo degli allegati riporta la “richiesta di intervento a tutela della salute pubblica” contenuto all'interno di un blog ( un sito web, generalmente gestito da una persona o da un ente, in cui l'autore, detto “blogger”, pubblica più o meno periodicamente, come in una sorta di diario online, i propri pensieri, opinioni, riflessioni, considerazioni ed altro, assieme, eventualmente, ad altre tipologie di materiale elettronico come immagini o video) in cui si denuncia all'opinione pubblica ed all'assessore regionale al Territorio e Ambiente della regione Sicilia, Rossana Interlandi, e al dirigente generale del Dipartimento Territorio Ambiente arch. Pietro Tolomemeo, in particolare, la anomala richiesta di modifica delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera da parte della società Italcementi che ha un impianto nel comune di Isola delle Femmine.
Nel suo articolo, il convenuto Giuseppe Ciampolillo prende in esame lo svolgimento della conferenza di servizi convocata e presieduta dal dottore Anzà il 4 luglio 2007, indetta ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006, ed avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione (modificativa di quelle già in atto) alle emissioni in atmosfera da parte della ditta Italcementi: cosa che destava allarme in tanti cittadini ed al citato comitato isola pulita per la manifesta intenzione della Italcementi di fare uso del pet-coke, trasportandolo all'interno del suo stabilimento dopo averlo fatto transitare lungo il tessuto urbano, pur essendo noto che il pet-coke è sostanza pericolosa e dannosa alla salute (il pet-coke e' l'ultimo prodotto delle attivita' di trasformazione del petrolio e viene considerato lo scarto dello scarto dell'oro nero tanto da guadagnarsi il nome di "feccia del petrolio". Per la sua composizione, comprendente oltre ad IPA (in particolare benzopirene) e metalli pesanti come nichel, cromo e vanadio, va movimentato con cura per evitare di sollevare polveri respirabili. Il trattamento consistente in carico, scarico e deposito del pet-coke deve seguire le regole dettate dal decreto del Ministero della Sanita' 28 aprile 1997 concernente il trasporto di sostanze pericolose).
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/01/audizione-assessore-lo-bello-dr-capilli.html
L’importazione comunitaria e nazionale di legno e prodotti derivati soggetti ...Sebastiano Cerullo
L’importazione comunitaria e nazionale di legno e prodotti derivati soggetti all’UE Timber Regulation ed una riflessioni sui dati e scenari di questa normativa a 5 anni dalla sua applicazione.
TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI OBBLIGO E SICUR...Alessio Marchesani
per rintracciabilit
à si intende la capacità di
ricostruire la storia e di seguire
lutilizzo di un prodotto mediante
identificazioni documentate (relativamente
ai flussi materiali ed agli
operatori di filiera).
Il significato del termine tracciabilit
à è invece diverso e sta ad indicare
il processo che, collegando la filiera
di produzione da monte a valle,
permette di associare ad ogni fase
operativa fondamentale una opportuna
traccia; grazie ad un tale sistema
di tracciabilità sarà possibile di
seguito fare riferimento per rintracciare
i controlli apposti.
Presentazione di Panzani Presidente Gas Intensivepaperweb
L’industria gas intensive e lo sviluppo del mercato del gas: criticità e proposte. Presentazione dell'azienda Gas Intensive con Alfonso Panzani, presidente del gruppo.
Forum ISAFF Verbale Seconda Riunione Operativa 19 novembre 2013WEC Italia
Il Segretario dell’ISAFF Ezio D’Addario ha aperto la riunione tracciando un quadro generale dell’aviazione sostenibile e ricordando le principali aree di interesse di cui si dovrà occupare il Forum: evoluzione delle normative europee e internazionali in tema di aviazione sostenibile; evoluzione delle tecnologie di propulsione e delle efficienze energetiche associate; sviluppo di un sistema di produzione, movimentazione e distribuzione (logistica) dei nuovi carburanti per l’aviazione e delle materie prime associate alla loro produzione.
L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N 693 DEL 18 LUGLIO 2008 CHE HA VISTO COME RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L’ARCHITETTO CANNOVA GIANFRANCO, CON LA QUALE LA ITALCEMENTI AVANZA RICHIESTA DI RINNOVO NON PUO’ TROVARE ACCOGLIMENTO IN QUANTO IL DECRETO SU CUI SI CHIEDE IL RINNOVO E’ DECADUTO SIN DAL 17 LUGLIO 2010 PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI INSERITE NEL DECRETO 693 18 LUGLIO 2008
LA CONFERMA DI QUANTO SOPRA SI EVINCE DALLA CONVOCAZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PER IL GIORNO 09/06/2011 ALLE ORE 11 DEL SERVIZIO 2 VIA VAS DIRETTO DAL DOTTOR NATALE ZUCCARELLO .
IL TAVOLO TECNICO CONVOCATO DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DR NATALE ZUCCARELLO AVEVA IL COMPITO DI: “verificare se la societa’ italcementi s.p.a. ha provveduto a dare corso alla attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto di riferimento “
QUINDI NON SI PUO’ AVANZARE UNA RICHIESTA DI RINNOVO SU UN DECRETO CHE NON ESISTE
NON RISULTANDO ALCUN INTERVENTO VOLTO AD UNIFORMARSI ALLE PREVISIONI DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CONCESSA NEL 2008, COMPORTA UNA GRAVE RESPONSABILITA’ PER L’AITALCEMENTI S.p.a. CHE HA CONTINUATO AD UTILIZZARE UN IMPIANTO ALTAMENTE INQUINANTE E NOCIVO PER LA SALUTE DEI CITTADINI, OLTRE AD ESSERE FORIERA DI RESPONSABILITA’ ANCHE PER L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER I SUOI AGENTI CHE RIMANENDO INERTI SONO SOLIDAMENTE RESPONSABILI CON LA ITALCEMENTI S.p.a., PER I DANNI ALLA SALUTE DEI CITTADINI.
NON RISULTA CHE L’AMMINISTRAZIONE ABBIA MAI EFFETTUATO ALCUN CONTROLLO IN ORDINE ALL’ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE NEI TERMINI PREVISTI DALL’A.I.A.
Sempre in merito alla procedura A.I.A.
Il 9 febbraio 2007 protocollo 10741 il 2° servizio VIA VAS nel rispondere a quanto richiesto con nota prot arta 75686 del 2.11.206 della ITALCEMENTI tendente ad ottenere L’AUTORIZZAIONE INTEGRATA AMBIENTALE comunicava alla ITALCEMENTI che la richiesta avanzata doveva essere sottoposta a procedura di Valutazione Di Impatto Ambientale
La comunicazione a firma del
Dirigente responsabile del servizio 2° VIA-VAS ingegnere VINCENZO SANSONE
Nella conferenza dei servizi del 21.11.2007 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 2132 del 20.11.07 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
Nella conferenza dei servizi del 31.1.2008 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 138 del 25.01.08 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
La Italcementi chiede “ di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativo all’impianto attuale includendo il coke di petrolio, ad esclusione della conversione tecnologica da via semisecca a via secca che
Il dottore Anzà, responsabile del “servizio 3 tutela dell'inquinamento atmosferico" del Dipartimento regionale Territorio e Ambiente della Regione siciliana, lamenta di subire un danno alla sua reputazione e all’ immagine ad opera del convenuto Ciampolillo Giuseppe il quale, a nome del “Comitato Cittadino Isola Pulita” dedito a campagne per la tutela dell'ambiente e della salute nel comune di Isola delle Femmine, sarebbe autore di una campagna di diffamazione condotta attraverso alcuni siti Internet.
Il ricorrente produce perciò cinque allegati a riprova di tali affermazioni.
Il primo ed il secondo degli allegati riporta la “richiesta di intervento a tutela della salute pubblica” contenuto all'interno di un blog ( un sito web, generalmente gestito da una persona o da un ente, in cui l'autore, detto “blogger”, pubblica più o meno periodicamente, come in una sorta di diario online, i propri pensieri, opinioni, riflessioni, considerazioni ed altro, assieme, eventualmente, ad altre tipologie di materiale elettronico come immagini o video) in cui si denuncia all'opinione pubblica ed all'assessore regionale al Territorio e Ambiente della regione Sicilia, Rossana Interlandi, e al dirigente generale del Dipartimento Territorio Ambiente arch. Pietro Tolomemeo, in particolare, la anomala richiesta di modifica delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera da parte della società Italcementi che ha un impianto nel comune di Isola delle Femmine.
Nel suo articolo, il convenuto Giuseppe Ciampolillo prende in esame lo svolgimento della conferenza di servizi convocata e presieduta dal dottore Anzà il 4 luglio 2007, indetta ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006, ed avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione (modificativa di quelle già in atto) alle emissioni in atmosfera da parte della ditta Italcementi: cosa che destava allarme in tanti cittadini ed al citato comitato isola pulita per la manifesta intenzione della Italcementi di fare uso del pet-coke, trasportandolo all'interno del suo stabilimento dopo averlo fatto transitare lungo il tessuto urbano, pur essendo noto che il pet-coke è sostanza pericolosa e dannosa alla salute (il pet-coke e' l'ultimo prodotto delle attivita' di trasformazione del petrolio e viene considerato lo scarto dello scarto dell'oro nero tanto da guadagnarsi il nome di "feccia del petrolio". Per la sua composizione, comprendente oltre ad IPA (in particolare benzopirene) e metalli pesanti come nichel, cromo e vanadio, va movimentato con cura per evitare di sollevare polveri respirabili. Il trattamento consistente in carico, scarico e deposito del pet-coke deve seguire le regole dettate dal decreto del Ministero della Sanita' 28 aprile 1997 concernente il trasporto di sostanze pericolose).
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Similar to Due Diligence: cosa cambierà nel commercio del legno italiano (Sherwood 2011) (20)
Questa è la prima edizione che ho coordinato personalmente con il Centro Studi di FederlegnoArredo per capire i valori del settore delle case di legno. SUCCESSIVAMENTE ABBIAMO FATTO QUELLO DEL 2016,2017 E 2018 DISPONIBILI SOLO PER GLI ASSOCIATI DI FEDERLEGNOARREDO
La Unión Europea ha anunciado nuevas sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania. Las sanciones incluyen prohibiciones de viaje y congelamiento de activos para más funcionarios rusos, así como restricciones a las importaciones de productos rusos de acero y tecnología. Los líderes de la UE esperan que estas medidas adicionales aumenten la presión económica sobre Rusia y la disuadan de continuar su guerra contra Ucrania.
Decalogo per la messa in sicurezza, recupero e valorizzazione dei boschi colp...Sebastiano Cerullo
A pochi giorni dai danni del Ciclone VAIA, FederlegnoArredo pubblicò un decalogo delle azioni da fare per recuperare parte del materiale schiantato. Questo documento, consegnato alle massime autorità nazionali e regionali, è diventato un punto di riferimento sul tema.
Decalogo per la messa in sicurezza, recupero e valorizzazione dei boschi colp...
Due Diligence: cosa cambierà nel commercio del legno italiano (Sherwood 2011)
1. 31
Sherwood n.178 Novembre 2011
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Due Diligence
Cosa cambierà nel commercio del legno italiano
mercato del legno
di Sebastiano Cerullo
Cristiano Clerici
Davide Paradiso
Roberto Zanuttini
Nell’Ottobre 2010 l’UE ha adottato il nuovo Regolamento (n.995/2010),
meglio noto con il termine Due Diligence, finalizzato a contrastare il com-
mercio di legname tagliato abusivamente. Si tratta di una delle misure
contenute nel Piano d’Azione UE 2003 in applicazione delle normative,
governance e commercio nel settore forestale (FLEGT).
Per legno illegale si intende: la raccolta, il trasporto,
l’acquisto e la vendita di materiale legnoso effettuati nel
mancato rispetto delle leggi nazionali o internazionali in
materia. In particolare l’origine illegale di legname è il
risultato di utilizzazioni e transazioni che avvengono in
violazione delle leggi e delle norme forestali e doganali
vigenti nel Paese di produzione: un problema globale
che determina conseguenze negative sull’economia,
l’ambiente e la società. In termini economici, il taglio il-
legale comporta la perdita di proventi ed altri benefici.
Secondo le più recenti stime della Banca mondiale, a
livello planetario si registra una perdita del solo valore
economico per l’industria e i proprietari forestali pari a
circa 10 miliardi di euro per anno. In termini ambientali,
esso è associato alla deforestazione, ai cambiamenti
climatici e alla perdita di biodiversità tant’è che circa il
15-20% dei gas ad effetto serra è causato dal degrado
e dallo sfruttamento continuo delle foreste (fonte: Ille-
gal wood for European Market 2008 wwf). In termini
sociali, il taglio illegale è a volte strettamente connesso
a speculazioni per lo sfruttamento delle terre e risorse,
all’impoverimento delle comunità indigene e locali non-
ché a conflitti armati. Quasi 50 milioni di persone al
mondo vivono in foreste minacciate da disboscamento
illegale e dipendono dalla stabilità di tali aree. Inoltre, le
Foto:wwfunitedkingdom-Flickr.comCClicense
attività illegali compromettono gli sforzi compiuti dagli
operatori responsabili, poiché consentono la produzio-
ne e l’immissione sul mercato di legname a più basso
costo: il legno illegale viene infatti venduto ad un prezzo
del 7%-16% inferiore rispetto al legno legale, in quanto
non prevede, ad esempio, costi di rimboschimento o il
pagamento di eventuali tasse e imposte (fonte: Illegal
2. 32
Sherwood n.178 Novembre 2011
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wood for European Market 2008 wwf).
Nell’Ottobre 2010 l’UE ha adottato il nuovo Regolamen-
to (n.995/2010), definito con il termine Due Diligence,
finalizzato a contrastare il commercio di legname taglia-
to abusivamente. Il 3 Marzo 2013 questo Regolamento
diventa attuativo.
Aspetti generali del Regolamento
Il Regolamento contrasta il commercio di legname e
prodotti del legno tagliati abusivamente attraverso tre
obblighi principali:
1. vieta l’immissione sul mercato UE di legname taglia-
to abusivamente e dei prodotti da esso derivati;
2. obbliga gli operatori che immettono per la prima vol-
ta sul mercato UE prodotti del legno ad osservare la
due diligence (dovuta diligenza);
3. una volta immessi sul mercato, il legname e i pro-
dotti derivati possono essere venduti e/o trasforma-
ti prima di arrivare al consumatore finale. In questa
fase della filiera, al fine di garantire la rintracciabilità
dei materiali legnosi, gli operatori economici (che nel
Regolamento sono designati come commercianti)
hanno l’obbligo di tenere un registro con il nome dei
propri fornitori e clienti.
La “dovuta diligenza”, concetto nato negli anni ’90 in
USA, si definisce letteralmente come il “grado di cura
che una persona ragionevolmente prudente adottereb-
be in circostanze analoghe o simili. Di conseguenza, si
applica in modo diverso a diverse categorie di perso-
ne con gradi variabili di conoscenza e responsabilità”
(Relazione del Senato Americano 97-123). Nel caso
specifico essa prevede che gli operatori del settore
debbano applicare adeguate procedure di gestio-
ne del rischio per ridurre al minimo la possibilità
di immettere sul mercato UE legname tagliato
abusivamente, o prodotti derivati contenenti legno di
origine illegale.
Gli elementi chiave del Sistema di Due Diligence sono:
• informazione: l’operatore deve avere e garantire
l’accesso alle informazioni relative al legname e ai
Schema 1 - Rappresentazione sintetica dell’applicazione del Re-
golamento UE n. 995/2010 (Fonte: Proforest modificato).
Fonti esterne all’ue
mercato interno ue
processi di
produzione operator
• divietodi
immissionedi
legnameillegale
• attuareun
sistemadi
DueDiligence
• forniredettagli
deifornitori
• forniredettagli
deiclienti
• forniredettagli
deifornitori
trader trader
Consumatore
Finale
prodotti del legno, quali il Paese di origine, la quan-
tità, i dati del fornitore, nonché alle informazioni re-
lative all’osservanza della legislazione nazionale ap-
plicabile;
• valutazione del rischio: l’operatore deve valutare
il rischio di trattare legname illegale nella sua catena
di approvvigionamento, sulla base delle informazioni
di cui sopra e deve applicare i criteri stabiliti nel Re-
golamento;
• attenuazione del rischio: qualora la valutazione
indichi che sussista il rischio di presenza di legna-
me illegale nella catena di approvvigionamento, esso
può essere ridotto richiedendo al fornitore informa-
zioni e controlli supplementari.
Il Regolamento prevede l’istituzione di organismi di
monitoraggio riconosciuti dalla Commissione euro-
pea. Questi possono essere enti privati che forniranno
agli operatori il sistema di Due Diligence.
La Commissione europea fisserà regole più precise sul
Sistema di Due Diligence entro la metà del 2012.
Per capire a quali settori merceologici il Regolamen-
to si rivolge bisogna considerare l’allegato I che riguar-
da una vasta gamma di prodotti del legno, compresi i
prodotti di legno massello, legno per pavimenti, com-
pensato, pasta di cellulosa e carta. Non sono compresi,
invece, i prodotti riciclati, il bambù e la carta stampa-
ta (libri, riviste e giornali). L’ambito di applicazione del
Regolamento UE 995/2010 include anche “pasta di
legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura
combinata, con l’eccezione di prodotti a base di bam-
bù, (anche le piante stagionali non legnose sono quindi
escluse dal Regolamento UE) e materiali riciclati (scarti
di lavorazione o rifiuti)”. Il Regolamento non comprende
infine i prodotti editoriali stampati (codice 49 della No-
menclatura combinata) e si applica sia al legname e ai
prodotti del legno importati, sia a quelli prodotti all’inter-
no dell’Unione europea. Il legname e i prodotti del legno
dotati di valide licenze FLEGT o CITES sono considerati
conformi ai requisiti del Regolamento.
Requisiti e soggetti coinvolti
La maggior parte dei requisiti previsti dal Regolamento
UE n.995/2010 si applicano alle imprese che per prime
immettono il legno ed i prodotti in legno sul mercato co-
munitario. Sono stati inoltre approntati specifici requisiti
inerenti la tracciabilità dei prodotti che tutti gli altri attori
della filiera dovranno soddisfare, prima della vendita al
consumatore finale.
Il Regolamento UE n.995/2010 definisce quindi due
soggetti specifici:
• Operatore: “una persona fisica o giuridica che
commercializza legno o prodotti derivati”. Si tratta
dei soggetti che immettono per primi sul mercato il
legno ed i prodotti derivati dalla sua lavorazione e
sono quelli maggiormente coinvolti dall’applicazione
del Regolamento.
3. 33
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• Commerciante (rivenditore): “una persona fisica o
giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale,
vende o acquista sul mercato interno legno o prodotti
da esso derivati già immessi da altri”. I Commercianti
devono in sintesi conservare le informazioni sul forni-
tore da cui acquistano il legno ed i prodotti in legno
e quelle sul cliente a cui li vendono. Quasi tutte le
aziende conservano già la suddetta documentazio-
ne, pertanto in genere non sarà necessario introdur-
re misure integrative per dimostrare e garantire la
conformità al suddetto requisito. A questo riguardo
il Regolamento richiede di conservare la suddet-
ta documentazione per cinque anni ma solo fino
all’ultimo punto vendita all’interno delle operazioni di
commercializzazione; non è quindi necessario fornire
le informazioni sulle vendite ai consumatori finali.
L’applicazione del Regolamento è sintetizzata nello
Schema 1 dove viene raffigurato lo scenario di riferi-
mento e i Soggetti coinvolti, partendo dai processi di
produzione fino al consumatore finale.
Sistema di Due Diligence
Per quanto concerne gli aspetti pratici, gli operatori in-
teressati all’applicazione del Regolamento dovranno es-
sere in grado di garantire:
1. Accesso alle informazioni relative a:
• descrizione del prodotto;
• paese in cui è stata effettuata la raccolta del le-
gname;
• quantità;
• fornitore;
• cliente;
• conformità con la normativa forestale vigente.
2. Procedure di valutazione del rischio intese a
dimostrare la conformità alla normativa vigente (es.
certificazioni, verifiche, FLEGT). Tali procedure si ba-
seranno su evidenze che riguardano:
• specie forestali a rischio di taglio illegale;
• paese o regione di provenienza (rischio di taglio
illegale, eventuale presenza di sanzioni internazio-
nali (per esempio dell’ONU), conflitti armati ecc.);
• complessità della Supply Chain (catena di approv-
vigionamento).
3. Procedure di riduzione del rischio che si realiz-
zano attraverso misure adeguate e proporzionate
(attività di mitigazione) finalizzate ad un’efficace dimi-
nuzione del rischio. Possono includere:
• informazioni aggiuntive;
• documenti aggiuntivi;
• verifiche da parte di enti terzi indipendenti.
Per i Commercianti, invece, il Regolamento non richie-
de di mettere a punto un sistema di Due Diligence ma
di assicurare l’accesso alle informazioni richieste, che si
traduce nell’obbligo di tracciabilità dell’attività svolta, e di
conseguenza, del materiale legnoso commercializzato.
Sanzioni
A livello sanzionatorio ogni Stato membro dovrà svilup-
pare una serie di norme da applicare in caso di violazione
delle disposizioni previste dal Regolamento e designare
un’Autorità Competente avente il compito di verificare la
conformità al Regolamento stesso. Le sanzioni dovran-
no essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
L’art. 19 del Regolamento prevede i seguenti 3 livelli san-
zionatori:
1. sanzioni pecuniarie commisurate al danno am-
bientale, al valore del legno o dei prodotti ottenuti,
alle perdite fiscali ed al danno economico derivante
dalla violazione. Le sanzioni pecuniarie per violazioni
gravi reiterate sono gradualmente inasprite;
2. sequestro del legno o dei prodotti derivati;
3. immediata sospensione dell’autorizzazione ad
esercitare un’attività commerciale.
Considerazioni conclusive
Un Sistema di Due Diligence potrà essere messo a pun-
to e implementato dalla singola impresa (Operatore) o in
alternativa sarà possibile utilizzare un Sistema sviluppa-
to e monitorato da un soggetto riconosciuto dall’Unione
Europea (“Organismo di monitoraggio” ovvero un Ente,
anche privato, in grado di sviluppare e gestire un siste-
ma di Dovuta Diligenza). Il Regolamento n.995/2010 del
Parlamento e del Consiglio Europeo diventerà attuativo
a partire dal 3 Marzo 2013, ma la “dovuta diligenza” delle
imprese italiane è già in corso: questa potrà diventare un
opportunità di miglioramento e un vantaggio competiti-
vo per tutti quei Soggetti che, per tempo, implemente-
ranno un Sistema di Due Diligence non come un “atto
dovuto” ma come scelta strategica imprenditoriale.
i n f o . a r t i c o l o
Autori: Sebastiano Cerullo, Direzione Area Legno FederlegnoArredo.
E-mail sebastiano.cerullo@federlegnoarredo.it
Cristiano Clerici, Area Tecnica ConLegno.
E-mail cristiano.clerici@federlegnoarredo.it
Davide Paradiso, Direzione Tecnica e Sviluppo Servizi ConLegno.
E-mail davide.paradiso@federlegnoarredo.it
Roberto Zanuttini, Università degli Studi di Torino, Dipartimento
Agroselviter. E-mail roberto.zanuttini@unito.it
Parole chiave: mercato del legno, taglio illegale, Regolamento UE
n.995/2010, dovuta diligenza, Sistema di Due Diligence.
Abstract: Due Diligence. What will change into the trade of Italian
wood products. With a view to the come into force of the Regulation.
995/2010, aiming to cross the trade of the illegally cut timber, importers
and dealers of European wood will need to provide themselves with a
Due Diligence System. This could be realized by the enterprise itself or by
bodies recognized by the EU. The article provides concise explanations to
explain what the enforcement of this Regulation means for the enterprises.
Key words: Wood market, illegal tree cut, EU Regulation n. 995/2010,
Due Diligence, Due Diligence System.