Avvocato Gianluca Borelli garanzia del credito in periodo di crisi
Brochure MPS FIDUCIARIA
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Monte Paschi Fiduciaria, società del Gruppo Montepaschi autorizzata all’e-
sercizio dell’attività fiduciaria ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1966,
è tradizionalmente impegnata a soddisfare gli interessi di soggetti privati e di
persone giuridiche che desiderano assicurare ai propri patrimoni la massima
riservatezza nei confronti di terzi.
La recente evoluzione del contesto normativo ha comportato un amplia-
mento delle attività delle società fiduciarie e si stima che nei prossimi anni
la domanda risulterà indirizzata da una parte verso il consolidamento della
richiesta di servizi fiduciari tradizionali e dall’altra verso l’incremento di servizi
fiduciari specialistici (es. conferimento di mandati irrevocabili in occasione di
passaggi generazionali, attribuzione di stock option ecc.), lo sviluppo dell’i-
stituto del trust e l’incremento di servizi di tax planning ovvero la gestione per
conto della clientela della pianificazione fiscale globale.
La società ha recentemente ampliato la propria offerta commerciale con ser-
vizi innovativi e personalizzati al fine di rispondere con professionalità alle più
diverse richieste dei clienti.
Attraverso l’analisi di tutte le possibili opzioni Monte Paschi Fiduciaria è infatti
in grado di trovare la soluzione che meglio soddisfi le esigenze dei clienti.
Tutto ciò è reso possibile ricorrendo alle competenze interne, a quelle del
Gruppo e, se necessario per l’interesse del cliente, utilizzando le professio-
nalità e gli strumenti più adeguati disponibili sul mercato.
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5. L’OFFERTA COMMERCIALE
Monte Paschi Fiduciaria offre un’ampia gamma di servizi altamente personalizzati in
tutti gli ambiti di intervento e svolge principalmente le seguenti attività:
Amministrazione fiduciaria con intestazione di beni per conto terzi e
mandato ad amministrare senza intestazione di beni per conto terzi;
Trust;
MPS Pianificazione Successoria;
MPS Mosaico.
8. L’attività tradizionalmente esercitata si sviluppa attraverso l’intestazione
fiduciaria di beni per conto di terzi per effettuare, in campo mobiliare,
operazioni d’investimento in modo riservato.
L’intestazione fiduciaria può essere attuata:
• per beni già in possesso del cliente;
• per beni acquistati su incarico del cliente, per suo conto e a sue
esclusive spese;
• per beni acquistati da un terzo, realizzando in tal modo il trasferi-
mento della proprietà dei beni fiduciati, ferma restando l’intestazione
di questi in capo alla società fiduciaria.
Un mandato fiduciario assicura pertanto al cliente-fiduciante il risultato
di non apparire di fronte ai terzi quale proprietario dei beni conferiti in
amministrazione fiduciaria.
9. L’operatività si articola in:
• intestazione fiduciaria di attività mobiliari quotate (comprendenti sia
titoli e strumenti finanziari cartolarizzati che dematerializzati), general-
mente attuata tramite l’intestazione di contratti per servizi di investi-
mento;
• intestazione fiduciaria di partecipazioni in società di capitali, versa-
menti in conto futuri aumenti di capitale, prestiti infruttiferi soci e
intestazione fiduciaria di prestiti obbligazionari emessi dalle stesse
società;
• mandato ad amministrare senza intestazione.
I principali vantaggi per la clientela sono:
a) la spersonalizzazione dei beni amministrati;
b) il raggiungimento di scopi particolari;
c) l’esecuzione di operazioni complesse.
10. ALCUNI ESEMPI DI OPERAZIONI FIDUCIARIE
1. DESTINAZIONE DI LIQUIDITÀ E/O STRUMENTI FINANZIARI
CON VINCOLO A FAVORE DI TERZO
Un soggetto desidera riservare la disponibilità di un certo capitale a una
persona determinata.
L’intervento della Fiduciaria è necessario quando il soggetto vuole conti-
nuare a disporre del capitale finché in vita.
Il rapporto si perfeziona con il trasferimento del capitale a favore del
beneficiario, che a sua volta deposita i titoli ricevuti presso la Fiducia-
ria alla quale fornisce istruzioni irrevocabili affinché la restituzione dei
titoli fiduciati sia vincolata al preventivo assenso scritto del trasferen-
te, che viene altresì abilitato a compiere tutte le operazioni sugli stessi
titoli.
In caso di morte del soggetto beneficiario del vincolo le istruzioni irrevo-
cabili decadono automaticamente.
2. SISTEMAZIONE DI UN PATRIMONIO FAMILIARE
Un genitore “imprenditore” ha più figli, di cui uno soltanto collabora in
azienda mentre gli altri svolgono una diversa attività.
È intenzione del genitore, nel rispetto delle norme sulla legittima, far sì
che l’azienda passi esclusivamente nelle mani del primo figlio.
L’intervento della Fiduciaria consente al genitore di continuare a disporre
11. delle azioni e contemporaneamente designare il figlio beneficiario degli
stessi beni.
Il rapporto si perfeziona mediante la costituzione di un mandato fiduciario
intestato al figlio al quale saranno trasferite le azioni. Tale mandato sarà
accompagnato da un vincolo irrevocabile a favore del padre affinché
questi possa, finché in vita, subordinare al suo consenso tutte le attività
relative alla gestione dei beni trasferiti al figlio.
3. POLIZZE VITA
Monte Paschi Fiduciaria può sottoscrivere a suo nome ma per conto
della clientela polizze vita di qualunque tipo, sia in qualità di contraente
che di beneficiaria. L’individuazione di Monte Paschi Fiduciaria quale
beneficiaria di una polizza vita garantisce al cliente la massima riser-
vatezza circa l’attribuzione finale a soggetti terzi (attraverso apposite
istruzioni impartite alla Fiduciaria) di quanto ricevuto dalla compagnia
assicurativa.
4. GARANZIA NEI RAPPORTI COMMERCIALI
I quattro soci di una società per azioni, due persone fisiche e due società
di cui una di diritto italiano e una estera, hanno sottoscritto un patto ri-
guardante tra l’altro la composizione, la nomina e il funzionamento degli
organi sociali della società per azioni cliente e le modalità di voto nelle
assemblee sociali.
12. Tutti i soci hanno altresì firmato un accordo quadro che prevede anche il
trasferimento di un ramo d’azienda da parte del socio società estera in
sottoscrizione di un aumento di capitale riservato della società cliente,
alle condizioni, nei termini e nei tempi di cui allo stesso accordo quadro.
Le parti hanno previsto che, preventivamente al conferimento del ramo
di azienda, la società estera acquisti un determinato quantitativo di azioni
dagli altri soci, il cui consenso alla vendita è stato accordato con sepa-
rato atto.
L’esigenza del cliente è quindi di ottenere garanzia e riservatezza nell’e-
secuzione delle istruzioni delle parti.
Al fine di rendere maggiormente vincolanti gli obblighi reciproci assunti
con l’accordo e il patto, i quattro soci conferiscono a Monte Paschi Fi-
duciaria l’incarico di rendersi intestataria delle partecipazioni azionarie di
pertinenza di ciascuno di essi, con allegate istruzioni integrative relative
alla composizione, alla nomina e al funzionamento degli organi sociali
della società cliente e alle modalità di voto nelle assemblee sociali.
Le istruzioni integrative di mandato prevedono altresì che la società no-
stra cliente deliberi l’aumento di capitale dedicato alla società estera,
qualora ricorrano tutte le circostanze contemplate nell’Accordo.
Per maggiore tutela, la sola società estera conferisce alla Monte Paschi
Fiduciaria, con l’espressa accettazione della residua compagine sociale,
istruzioni irrevocabili e incondizionate aventi ad oggetto il trasferimento
agli altri tre soci delle azioni della società nostra cliente di proprietà della
stessa società estera, ad un prezzo preventivamente convenuto e pro-
13. porzionatamente alle quote già possedute, sempre che ne venga fatta
richiesta scritta, in caso di inadempimento dell’impegno di conferimento
del ramo d’azienda in conto aumento di capitale.
In questo caso l’intestazione fiduciaria soddisfa più esigenze di garanzia
che di riservatezza e assicura la massima professionalità nell’esecuzione
delle istruzioni delle parti.
5. ESTENSIONE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE AD ALTRO SETTORE
Una società specializzata nella produzione di abbigliamento per bambini, per
l’elevata qualità del prodotto finale, è leader del settore.
Per ampliare la quota di mercato controllata vorrebbe estendere la propria
attività al settore dell’abbigliamento sportivo, senza però disorientare i terzi
(clienti, fornitori ecc.).
Il principale azionista della società conferisce mandato alla Monte Paschi Fi-
duciaria di sottoscrivere per suo conto il capitale della costituenda società che
andrà a gestire il nuovo business.
6. SISTEMAZIONE DI UN PATRIMONIO FAMILIARE
Un cliente ha due figli e gestisce un’azienda, oltre a essere titolare di un
consistente patrimonio mobiliare e immobiliare.
Egli ha intenzione di trasferire l’azienda a un solo figlio, ma al contempo
non vuole ledere la quota di legittima dell’altro e pensa pertanto di asse-
gnargli beni di diversa natura.
14. Il cliente vorrebbe inoltre continuare a seguire le sorti dell’azienda e di-
sporre finché l’età e la salute glielo consentiranno.
L’esigenza del cliente è quella di sistemare il patrimonio familiare tute-
lando gli interessati, pur mantenendo su di esso un controllo di indirizzo.
Monte Paschi Fiduciaria acquista le azioni della società dal genitore su
incarico del figlio che riceverà la proprietà aziendale.
Al fine di mantenere in capo al genitore il controllo sulla partecipazione
ceduta, gli viene conferita apposita delega affinché egli possa impartire
alla Monte Paschi Fiduciaria istruzioni per la partecipazione alle assem-
blee sociali.
Per ulteriore tutela degli interessi del genitore, alla delega viene abbinato
un vincolo, in modo tale che gli atti dispositivi sui beni fiduciati o la resti-
tuzione di questi al fiduciante siano subordinati al preventivo assenso del
genitore.
Analoga impostazione potrà essere seguita per assegnare al secondo
figlio strumenti finanziari.
7. RAPPRESENTANZA IN ASTA DI VENDITA
Un cliente è proprietario di opere d’arte che intende vendere al fine di
utilizzare il ricavato per altre forme di investimento. L’inesperienza nel
gestire affari complessi e il timore di dare pubblicità a ciò che per anni
rimasto riservato, gli crea notevole disagio e ricerca pertanto una solu-
zione che gli consenta di farsi rappresentare in fase d’asta e garantisca
15. la riservatezza circa il reale beneficiario del ricavato.
Monte Paschi Fiduciaria, dopo aver ricevuto in mandato fiduciario le
istruzioni dal cliente e d’intesa con questi, ha incaricato una società
specializzata tra le più importanti a livello europeo; questa, oltre a effet-
tuare il trasporto e la custodia delle opere, ha portato a termine l’inca-
rico di vendita affidatole dalla Monte Paschi Fiduciaria che, a sua volta,
ha garantito il completo anonimato dell’operazione.
8. MANDATO A GARANZIA DEI SOCI DELLA SOCIETÀ COSTITUENDA
I nostri clienti sono soci accomandanti di una società in accomandita
semplice e costituiscono tramite Monte Paschi Fiduciaria una società a
responsabilità limitata. Successivamente, entro un determinato lasso di
tempo, i suddetti soci cederanno l’intera partecipazione della società in
accomandita alla nuova società a responsabilità limitata. La vendita av-
verrà a debito, iscrivendo cioè a favore dei soci un credito pari al valore
della cessione di ogni singola quota.
Il mandato aperto presso Monte Paschi Fiduciaria permette di costituire
la nuova società, garantendo una serie di patti inizialmente concordati
tra i soci. Tali accordi prevedono: i criteri di nomina degli amministratori,
alcune scelte gestionali dell’impresa e criteri di calcolo del valore delle
partecipazioni in caso di cessione della propria quota da parte di un
socio.
16. 9. TRASFERIMENTO DI QUOTE SOCIETARIE
Due soggetti intendono regolare tra loro un trasferimento di partecipazioni
societarie attribuendo a Monte Paschi Fiduciaria il ruolo di garante dell’o-
perazione (“escrow agent”).
L’esigenza delle parti, cedente e cessionario, è quella di disporre di uno
strumento con cui assicurare il puntuale ed esatto adempimento delle re-
ciproche obbligazioni. L’intervento della Fiduciaria riveste principalmente,
in questo caso, funzione di garanzia in quanto consente il corretto e impar-
ziale trasferimento delle partecipazioni societarie. Queste, con un mandato
fiduciario da parte del cedente, vengono intestate a Monte Paschi Fiducia-
ria la quale è altresì destinataria di una lettera di istruzioni irrevocabili sotto-
scritta sia dal cedente che dal cessionario, in modo che il trasferimento da
parte della Fiduciaria all’acquirente avvenga a ricezione del corrispettivo.
10. GARANZIA DI ANONIMATO - Vincita al gioco - Lotteria
Un cliente, per evitare che terzi possano ricondurre a lui un’importante
vincita, ci ha chiesto di incassare per suo conto l’intera somma. Monte
Paschi Fiduciaria ha quindi disposto, per conto del cliente fiduciante, che
la Banca incaricata di incassare il biglietto vincente accrediti l’importo sul
conto fiduciario preventivamente acceso.
17. 11. PIANO DI INCENTIVAZIONE E FIDELIZZAZIONE
Una società ha inteso fidelizzare il proprio management, fattore strategi-
co per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
A tale scopo ha aumentato il capitale sociale, destinando l’incremento ai
dipendenti e stabilendo nell’accordo che:
• i destinatari agiscano come unico socio nei confronti della società;
• in caso di licenziamento per giusta causa o dimissioni, gli altri dipen-
denti possano acquistare in prelazione rispetto agli altri soci;
• dopo un periodo determinato la società possa acquistare la parteci-
pazione o sia obbligata ad acquistare a un prezzo determinato se i
dipendenti volessero vendere;
• la partecipazione sociale possa essere venduta a un terzo acquirente.
Contestualmente all’intestazione fiduciaria della partecipazione destina-
ta ai dipendenti è stato creato un vincolo contrattuale in forza del quale
Monte Paschi Fiduciaria diviene esecutrice e garante del patto.
20. Monte Paschi Fiduciaria può:
• assumere l’amministrazione di beni in qualità di trustee, ai sensi
della legge 16 ottobre 1989, n. 364 e successive modifiche;
• esplicare l’incarico di guardiano (o protector) nell’ambito di trust
comunque istituiti.
Settori di intervento
La duttilità dell’istituto del trust permette di soddisfare le esigenze più
diverse, spesso non realizzabili con gli strumenti tradizionali. In sintesi le
finalità che possono essere perseguite con l’utilizzo del trust si ricondu-
cono alle seguenti:
• protezione patrimoniale;
• destinazione particolare di taluni beni;
• garanzia per operazioni commerciali complesse e garanzia im-
mobiliare;
• soddisfazione di bisogni della famiglia;
• trasmissione generazionale della ricchezza;
• protezione di soggetti deboli.
21. ALCUNI ESEMPI DI OPERAZIONI DI TRUST
1. TRUST A FAVORE DI NIPOTI
Un cliente, nel rispetto delle norme sulla successione ereditaria per
i due figli, intende beneficiare i propri nipoti di un capitale finanziario
importante che sarà investito per assicurare loro delle rendite annua-
li pro capite fino al raggiungimento di un’età matura. Al compimento
dell’età stabilita ovvero al verificarsi di determinate circostanze previste
dall’atto di trust, a ciascun nipote verrà attribuita la quota di capitale
spettante in considerazione della stirpe di appartenenza.
Le rendite dei minori e quelle non distribuite verranno nel tempo rica-
pitalizzate.
Le rendite distribuite serviranno ad assicurare ai nipoti i mezzi per se-
guire studi qualificati (università estere, master ecc.) e avviarli ad attività
professionali o imprenditoriali secondo le personali attitudini.
2. TRUST PER PIANIFICARE UNA SUCCESSIONE
Un cliente è un anziano imprenditore con un patrimonio composto da
beni personali e da numerose partecipazioni societarie, articolate in
vari settori di attività (industriali, immobiliari, alberghiere e agrituristi-
che).
È divorziato e ha una situazione familiare complessa: 4 figli (3 maschi e
una femmina) dalla prima moglie, un figlio ancora minorenne dalla se-
conda.
22. I figli maschi maggiorenni (benché uno ancora studente universitario) già
conducono le aziende industriali familiari.
La figlia è divorziata da un primo matrimonio con un figlio piccolo e ha in
corso una separazione da una seconda unione.
L’obiettivo dell’imprenditore è quello di proteggere la figlia, la seconda
moglie e il figlio piccolo, attribuendo loro specifici beni in trust che gli
assicurino una rendita vitalizia, e disporre per il resto con testamento.
In particolare è sua intenzione vincolare in trust per la figlia un capitale
da cui trarre delle rendite per proteggerla economicamente anche dalla
seconda separazione e assegnare in trust alla moglie e al figlio minore le
attività alberghiere e quelle agrituristiche.
3. TRUST PER CONSERVARE LA DESTINAZIONE UNITARIA DI
BENI EVITANDO LA FRAMMENTAZIONE SUCCESSORIA
I trust possono essere particolarmente utili per conservare la destinazio-
ne unitaria post mortem di determinati beni in ambito familiare, evitando
il rischio di una frammentazione derivante dalla successione ereditaria
e per assicurare la loro continuità con le generazioni future, ovvero in
funzione di uno scopo determinato (ad es. per dimore storiche, archivi di
famiglia e collezioni d’arte).
23. 4. TRUST PER LA SUCCESSIONE IN AZIENDA
Due soci, i cui gruppi familiari detengono ciascuno il 50% della par-
tecipazione, hanno creato una fiorente azienda dal nulla.
I soci fondatori hanno ciascuno il 27% del capitale della società,
mentre il residuo è frazionato tra i rispettivi familiari: il primo ha ri-
partito la residua partecipazione (23%) tra la moglie e l’unico figlio, il
secondo tra la moglie e i propri 4 figli ancora giovani.
Entrambi i fondatori, dati i buoni rapporti intercorsi in oltre qua-
rant’anni di gestione comune dell’azienda, sono preoccupati di
quello che potrebbe accadere in caso di morte improvvisa di uno
di loro.
È stata individuata la possibilità di costituire due trust di tipo familia-
re ai quali attribuire - per ciascuna famiglia - quanto meno la parte-
cipazione del socio fondatore.
I due trust stringerebbero poi un patto parasociale per concorda-
re la gestione comune della società, anche affidandola a manager
esterni, al fine di assicurarne la continuità e la proficua gestione
nell’interesse di entrambe le famiglie, indipendentemente dalle vi-
cende di ciascuna. Così facendo verrebbero garantite la “prosecu-
zione dell’azienda”, la “gestione meritocratica” del passaggio ge-
nerazionale e comunque la protezione della partecipazione sociale
(attribuita in trust) da ogni rischio aziendale nell’interesse di ciascun
gruppo familiare.
24. 5. TRUST PER SOGGETTI DEBOLI
L’utilizzo del trust per la tutela di soggetti deboli è molto frequente, atte-
se le lacune dei tradizionali strumenti di protezione degli incapaci (inter-
dizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno). Un’applicazione
pratica può riguardare il caso di un soggetto molto anziano, vedovo
abbiente, con un unico figlio trentenne ancora disoccupato e incapace
di gestire correttamente il patrimonio. Il padre da una parte vorrebbe
aiutare il figlio assicurandogli un avvenire sereno, dall’altra teme che
dopo la propria morte questi potrebbe in breve tempo dissipare il co-
spicuo patrimonio ereditato. In questa situazione l’“ultrattività” del trust
permette di assicurare al genitore una certa tranquillità relativamente
alla distribuzione del reddito al figlio. Più specificamente, il padre potrà
istituire un trust conferendo come patrimonio una somma di denaro,
con vincolo a carico della Fiduciaria-trustee di impegnare tale somma
nella sottoscrizione di una polizza assicurativa. Tale polizza vedrà come
contraente e beneficiario finale il trust medesimo, come assicurato il
disponente. Durante la vita del disponente il trust sarà quiescente in
quanto il trustee avrà l’obbligo di attivarsi solo dopo la sua morte, elar-
gendo a favore del figlio la rendita vitalizia derivante dalla polizza nella
misura prefissata dal padre. Il trust si estinguerà con la morte del figlio,
che sarà quindi solo beneficiario del reddito derivante dai beni in trust,
mentre beneficiari finali del capitale saranno i suoi discendenti.
25. 6. TRUST DI TIPO PROTETTIVO
Trust di tipo protettivo possono essere utilizzati in vari casi, ad esempio
negli accordi di separazione/divorzio, per garantire i mezzi necessari a
un convivente more uxorio o a tutela di soggetti il cui stato non richieda
l’inabilitazione ma ai quali i genitori o altri parenti intendano assicurare
l’abituale condizione di vita o una rendita vitalizia che ne garantisca il
mantenimento.
7. CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
Un noto uomo di spettacolo appassionato d’arte possiede una colle-
zione di quadri e oggetti antichi di inestimabile valore. Animato da spiri-
to filantropico, vorrebbe donare la sua collezione a una fondazione. Egli
è mosso dal desiderio di conferire un bene alla comunità, nella speran-
za che la sua intera collezione non si disperda tramite la ripartizione agli
eredi una volta deceduto.
Il cliente potrà preservare questo patrimonio culturale indicando quale
beneficiario del trust la fondazione designata, a condizione che questa
si impegni a esporre la collezione al pubblico e a effettuare le opere di
manutenzione e restauro dei singoli oggetti d’arte che la compongono.
8. TRUST PER ASILO NIDO
Un piccolo comune e una fondazione intendono ampliare le strutture
di un asilo nido per poter accogliere più bambini in modo da rendere
alla comunità un servizio pubblico più efficiente.
L’istituzione di un trust il cui fondo è costituito da una somma di de-
26. naro erogata dalla fondazione e dall’immobile - l’asilo - ceduto dal
comune permetterebbe una maggiore rapidità ed efficacia nel rag-
giungimento dello scopo.
9. TRASFERIMENTO GENERAZIONALE DI PATRIMONIO
Il nostro cliente è sposato, con un unico figlio avuto da una relazione
extra-coniugale; vuole garantire, dopo la sua morte, un adeguato teno-
re di vita alla madre del ragazzo e trasferire a questi l’intero patrimonio
quando avrà raggiunto un’età ritenuta matura per amministrarlo.
Per tali esigenze verrà istituito un trust che provvederà gradualmente
ai bisogni del figlio.
In una prima fase (fino alla maggiore età) il trustee erogherà periodica-
mente una somma di denaro a favore della madre, affiché questa prov-
veda alle esigenze del minore. Successivamente, al raggiungimento del
trentesimo anno di età del figlio, il trustee attribuirà al giovane i beni in
trust.
L’attività del trustee sarà sorvegliata da un collegio di guardiani com-
posto da due professionisti e dal disponente stesso finché in vita;
quest’ultimo dopo la propria morte, sarà sostituito dal figlio purché
maggiorenne.
27. 10. TRUST BUTTERFLY
Lo scopo è soddisfare la necessità di un soggetto che intende assicura-
re una rendita vitalizia a una persona cara dopo la propria morte, ottimiz-
zando la gestione finanziaria sino alla data dell’evento.
La soluzione è quella di instituire un Trust Butterfly, con l’obiettivo di sti-
pulare una polizza con rendita vitalizia a favore di un beneficiario presta-
bilito.
Il disponente mette a disposizione una somma di denaro che sarà impie-
gata da Monte Paschi Fiduciaria per sottoscrivere una polizza vita avente
come beneficiario caso morte il trust istituito, che realizzerà l’obiettivo
programmato con il capitale liquidato a seguito dell’evento.
Nell’ipotesi di completa realizzazione del programma, il capitale non sarà
sottoposto né ad imposte di successione né a ritenute fiscali sugli incre-
menti conseguiti.
Ulteriore vantaggio di questa tipologia di trust è la possibilità di ripen-
samento del disponente, che potrà in qualsiasi momento modificare il
programma riscattando anticipatamente la polizza oppure cambiandone
il beneficiario caso morte.
11. TRUST FAMIGLIA
Lo scopo è far fronte alla necessità di un soggetto che intende segregare
e preservare parte del suo patrimonio da eventuali pretese di terzi e ga-
rantire un capitale necessario al mantenimento di un adeguato tenore di
vita alle persone designate.
La soluzione è quella di istituire un Trust Famiglia, adatto a soddisfare
28. efficacemente, in modo semplice ed economico, l’esigenza del cliente.
Con la liquidità o i titoli conferiti dal Disponente, Monte Paschi Fiduciaria,
in qualità di trustee, realizza un programma di investimento prestabilito in
sede istitutiva che potrà prevedere anche il riconoscimento di una rendi-
ta periodica ai soggetti designati a decorrere da una certa data o evento.
Il capitale residuo sarà invece trasferito ai beneficiari secondo le modalità
e i tempi stabiliti dal disponente.
12. TRUST IMMOBILE
Lo scopo è far fronte alla necessità di un soggetto che intende segrega-
re e preservare l’immobile adibito ad abitazione principale e l’eventuale
immobile ad uso professionale dall’aggressione dei terzi.
La soluzione è quella di istituire un Trust Immobile adatto a soddisfare
efficacemente, in modo semplice ed economico l’esigenza del cliente,
senza che questi perda l’uso degli immobili e affidandone la gestione a
persone di sua fiducia.
Gli immobili conferiti in trust saranno destinati all’uso del disponente o
dei soggetti da questo designati. Preventivamente al conferimento degli
immobili, il disponente sottoscriverà un contratto irrevocabile con per-
sone di sua fiducia che ne garantiranno la gestione e la manutenzione.
Secondo le modalità e i tempi stabiliti dal disponente gli immobili saranno
trasferiti ai soggetti da lui designati.
29. 13. PREMIO DI LAUREA
Il nostro cliente ha 84 anni e tre nipoti di 4, 6 e 9 anni ai quali vuole rico-
noscere un “premio di laurea”.
Vista l’età avanzata, il cliente vuole assicurarsi che al conseguimento
della laurea ai tre nipoti sia riconosciuto un premio.
Il trust acceso presso Monte Paschi Fiduciaria ha consentito al cliente
di destinare parte del proprio patrimonio ai figli e un premio speciale ai
nipoti che sarà loro consegnato solo in caso di conseguimento del diplo-
ma di laurea entro il secondo anno fuori corso.
33. MPS PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA
Monte Paschi Fiduciaria per la pianificazione della successione: attraver-
so la combinazione di mandato fiduciario e trust è possibile creare veri e
propri “veicoli” per destinare il proprio patrimonio a soggetti determinati.
In caso di morte Monte Paschi Fiduciaria potrà trasferire i beni agli eredi
legittimi ovvero ai soggetti indicati nel testamento. Tale trasferimento po-
trà avvenire anche in vita a favore di soggetti individuati e potrà essere
utilizzata una delega o un vincolo qualora il cliente voglia mantenere il
controllo sugli stessi beni.
Monte Paschi Fiduciaria è in grado di garantire la “fedele”, professionale
e riservata esecuzione delle volontà testamentarie; gli eredi possono in-
fatti proseguire il rapporto di intestazione fiduciaria.
Monte Paschi Fiduciaria potrà anche assumere l’incarico di “Esecutore
Testamentario”, assicurando che siano esattamente eseguite le disposi-
zioni di ultima volontà.
37. MPS MOSAICO
MPS Mosaico è il nuovo servizio di Monte Paschi Fiduciaria che aggrega
il portafoglio e permette di monitorare il patrimonio finanziario comples-
sivo, attraverso una visione d’insieme degli investimenti affidati a diversi
intermediari finanziari.
MPS Mosaico favorisce la definizione delle strategie di investimento e
una migliore percezione del rischio complessivo. Report giornalieri di
agevole consultazione, corredati di efficaci rappresentazioni grafiche, of-
frono una puntuale valorizzazione dell’intero patrimonio finanziario, con-
sentendo un aggiornamento continuo sull’evoluzione del portafoglio e
sulla sua coerenza rispetto agli obiettivi.
Il servizio, attivabile mediante il conferimento di un mandato fiduciario a
Monte Paschi Fiduciaria, rende quest’ultima interlocutore unico dei di-
versi intermediari, garantendo così le esigenze di riservatezza e “sperso-
nalizzazione” dei rapporti.
Sotto il profilo fiscale, mediante apposito incarico e a seconda dei casi,
l’intestazione delle relazioni a Monte Paschi Fiduciaria permette di acce-
dere ai vantaggi derivanti dalla compensazione di minusvalenze e plu-
svalenze realizzate su strumenti finanziari per i quali è possibile optare
per il “regime amministrato”.
MPS Mosaico è la soluzione ideale per clienti multi-bancarizzati interes-
sati a verificare nel tempo lo “stato di salute” complessivo del proprio
patrimonio finanziario e ad apportare in tempo utile eventuali correttivi
alle scelte di investimento effettuate.
38. MPS Fiduciaria: Presidi Territoriali
TORINO (Valle d’Aosta - Piemonte - Liguria)
MILANO (Lombardia)
PADOVA (Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli)
FIRENZE (Emilia Romagna - Toscana)
ROMA (Lazio - Sardegna - Marche - Abruzzo - Umbria - Molise)
NAPOLI (Campania - Calabria - Basilicata - Puglia)
PALERMO (Sicilia)
PER INFORMAZIONI E CONTATTI:
mpsfiduciaria@mpsfiduciaria.it
www.mpsfiduciaria.it