Seconda parte delle slide presentate all'Ordine dei Dottori commercialisti di Treviso il 28.10.2014 - Comparazione tra diverse proposte del sistema assicurativo
Che cos'è la fidejussione a garanzia dei contratti di locazione ? Ecco un documento esplicativo preparato dal Sole 24 ore a cura dell'Avvocato Maria Cristina Campagnoli che spiega sotto il profilo legale la fidejussione assicurativa quella bancaria e quella personale utilizzabile in contratto di locazione abitativa o commerciale.
Guida Breve al Recupero Crediti di Lavoro per i Dipendenti degli appalti pubb...Alberto Vigani
Cosa fare se non ti pagano lo stipendio in cantiere? Ecco la prima guida breve all'autodifesa retributiva, per i dipendenti degli appalti pubblici e privati, con i riferimenti alla responsabilità solidale della committenza.
Si pubblica la scheda illustrativa del D.M. 22 settembre 2016, in vigore l'11 ottobre 2017, sull'obbligo di assicurazione obbligatoria professionale per gli avvocati.
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006FocusLegale
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006 (ora Ivass), modificato ed integrato dal provvedimento Isvap dell'8 febbraio 2008 n. 2590.
REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE IMPRESE IN
OCCASIONE DI CIASCUNA SCADENZA ANNUALE DEI CONTRATTI R.C.AUTO DI CUI AL TITOLO XIV
(VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI) CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI) NONCHÉ LA
DISCIPLINA RELATIVA ALL’ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO DI CUI AL TITOLO X
(ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI), CAPO II (ESERCIZIO
DELL’ASSICURAZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N.209 – CODICE DELLE
ASSICURAZIONI
Avvocato Gianluca Borelli garanzia del credito in periodo di crisiDailyFocusNews
L’avv. Gianluca Borelli come persona a capo di SuisseGas spiega cosa vuol dire garanzia del credito soprattutto in un periodo di crisi economica come questo, in cui si sente molto spesso parlare di credit crunch o stretta creditizia da parte degli istituti di credito verso aziende o persone giuridiche. Lo racconta anche per capire quali sono le garanzie che tutelano il finanziatore dal rischio di insolvenza del cliente, quando un prestito viene elargito da parte di una banca.
La Responsabilità Civile verso Terzi per perdite patrimoniali delle Pubblich...Fabrizio Callarà
La Responsabilità Civile verso Terzi per perdite patrimoniali delle Pubbliche Amministrazioni Centrali e Locali (Garanzia c.d. Ente Assicurato o Colpa Lieve)
"Il Sole 24 ore" su AREA PROFESSIONISTI (lunedi 2 ottobre)Fabrizio Callarà
Le due pagine del "Sole 24 Ore" di Lunedi 2 Ottobre 2017 dedicate al progetto AREA PROFESSIONISTI (www.areaprofessionisti.eu) ed alla sua innovativa Polizza Credito.
Nuova Copertura assicurativa per gli Organismi di composizione delle crisi da...Fabrizio Callarà
La crisi economica, che produce i suoi effetti in particolare sulla vulnerabilità finanziaria delle famiglie e delle imprese, ha evidenziato con maggiore intensità i fenomeni del sovraindebitamento delle famiglie e, in generale, dell’insolvenza civile.
L’attuale situazione economica ha fornito al legislatore forti impulsi per colmare il deficit normativo vigente nel nostro paese riguardo il problema del sovraindebitamento di tutti quei soggetti esclusi dall’ambito di applicazione della legge fallimentare. Così nel 2012 anche l’Italia si è finalmente dotata di una disciplina legislativa volta a favorire il superamento mediante composizione delle crisi e delle insolvenze dei soggetti non fallibili, riproducendo istituti simili a quelli introdotti con la riforma della normativa fallimentare.
L’art. 2740 c.c. prevede che il debitore risponda dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Tuttavia, l’imprenditore commerciale può liberarsi dei propri debiti non soddisfatti presentando una proposta di concordato preventivo o fallimentare, e nel caso sia imprenditore individuale accedendo all’istituto dell’esdebitazione; mentre ai privati, fino all’introduzione della disciplina in oggetto, non veniva concessa la medesima opportunità.
More Related Content
Similar to Differenze tra Losses Occurring e Claims Made
Seconda parte delle slide presentate all'Ordine dei Dottori commercialisti di Treviso il 28.10.2014 - Comparazione tra diverse proposte del sistema assicurativo
Che cos'è la fidejussione a garanzia dei contratti di locazione ? Ecco un documento esplicativo preparato dal Sole 24 ore a cura dell'Avvocato Maria Cristina Campagnoli che spiega sotto il profilo legale la fidejussione assicurativa quella bancaria e quella personale utilizzabile in contratto di locazione abitativa o commerciale.
Guida Breve al Recupero Crediti di Lavoro per i Dipendenti degli appalti pubb...Alberto Vigani
Cosa fare se non ti pagano lo stipendio in cantiere? Ecco la prima guida breve all'autodifesa retributiva, per i dipendenti degli appalti pubblici e privati, con i riferimenti alla responsabilità solidale della committenza.
Si pubblica la scheda illustrativa del D.M. 22 settembre 2016, in vigore l'11 ottobre 2017, sull'obbligo di assicurazione obbligatoria professionale per gli avvocati.
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006FocusLegale
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006 (ora Ivass), modificato ed integrato dal provvedimento Isvap dell'8 febbraio 2008 n. 2590.
REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE IMPRESE IN
OCCASIONE DI CIASCUNA SCADENZA ANNUALE DEI CONTRATTI R.C.AUTO DI CUI AL TITOLO XIV
(VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI) CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI) NONCHÉ LA
DISCIPLINA RELATIVA ALL’ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO DI CUI AL TITOLO X
(ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI), CAPO II (ESERCIZIO
DELL’ASSICURAZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N.209 – CODICE DELLE
ASSICURAZIONI
Avvocato Gianluca Borelli garanzia del credito in periodo di crisiDailyFocusNews
L’avv. Gianluca Borelli come persona a capo di SuisseGas spiega cosa vuol dire garanzia del credito soprattutto in un periodo di crisi economica come questo, in cui si sente molto spesso parlare di credit crunch o stretta creditizia da parte degli istituti di credito verso aziende o persone giuridiche. Lo racconta anche per capire quali sono le garanzie che tutelano il finanziatore dal rischio di insolvenza del cliente, quando un prestito viene elargito da parte di una banca.
La Responsabilità Civile verso Terzi per perdite patrimoniali delle Pubblich...Fabrizio Callarà
La Responsabilità Civile verso Terzi per perdite patrimoniali delle Pubbliche Amministrazioni Centrali e Locali (Garanzia c.d. Ente Assicurato o Colpa Lieve)
"Il Sole 24 ore" su AREA PROFESSIONISTI (lunedi 2 ottobre)Fabrizio Callarà
Le due pagine del "Sole 24 Ore" di Lunedi 2 Ottobre 2017 dedicate al progetto AREA PROFESSIONISTI (www.areaprofessionisti.eu) ed alla sua innovativa Polizza Credito.
Nuova Copertura assicurativa per gli Organismi di composizione delle crisi da...Fabrizio Callarà
La crisi economica, che produce i suoi effetti in particolare sulla vulnerabilità finanziaria delle famiglie e delle imprese, ha evidenziato con maggiore intensità i fenomeni del sovraindebitamento delle famiglie e, in generale, dell’insolvenza civile.
L’attuale situazione economica ha fornito al legislatore forti impulsi per colmare il deficit normativo vigente nel nostro paese riguardo il problema del sovraindebitamento di tutti quei soggetti esclusi dall’ambito di applicazione della legge fallimentare. Così nel 2012 anche l’Italia si è finalmente dotata di una disciplina legislativa volta a favorire il superamento mediante composizione delle crisi e delle insolvenze dei soggetti non fallibili, riproducendo istituti simili a quelli introdotti con la riforma della normativa fallimentare.
L’art. 2740 c.c. prevede che il debitore risponda dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Tuttavia, l’imprenditore commerciale può liberarsi dei propri debiti non soddisfatti presentando una proposta di concordato preventivo o fallimentare, e nel caso sia imprenditore individuale accedendo all’istituto dell’esdebitazione; mentre ai privati, fino all’introduzione della disciplina in oggetto, non veniva concessa la medesima opportunità.
AEC Underwriting Agenzia di Assicurazione e Riassicurazione SpA, prima azienda italiana del settore assicurativo ad aver ottenuto nel 2013 il “Rating di Legalità”, annuncia il rinnovo del Rating da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) [...]
L'ICE, in collaborazione con OICE ed ANCE, e con il supporto del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Ambasciata d'Italia in Romania, ha organizzato oggi una missione imprenditoriale di settore a Bucarest.
La missione, dedicata alle società di ingegneria ed alle imprese di costruzione e relativo indotto, ha visto la partecipazione sul campo di AEC Wholesale Group nella persona di Fabrizio Callarà, AD del Gruppo [...]
Il rating di legalità. Potenzialità e prospettive applicative (AltaLex)Fabrizio Callarà
In estrema sintesi, il rating di legalità, introdotto nel nostro ordinamento nel 2012, consiste in
un meccanismo di incentivazione e sostegno rivolto alle aziende eticamente virtuose operanti
in Italia. L'intento è quello di premiarne l'impegno sul fronte della legalità attraverso strumenti
di facilitazione dell'accesso al credito, nonché, in prospettiva futura, di preferenza
nell'aggiudicazione di appalti pubblici.
Rinviando al seguito l'approfondimento del funzionamento pratico dell'istituto, preme mettere
subito in evidenza quali e quanto importanti siano gli interessi collettivi che ne stanno alla
base e che fanno apparire poco condivisibile l'atteggiamento eccessivamente critico di chi,
rilevandone gli innegabili limiti attuali, ha sentenziato l'inutilità del nuovo "bollino" [....]
Copertura obbligatoria di RC professionale per l’attività di apposizione del ...Fabrizio Callarà
Copertura obbligatoria di rc professionale per l’attività di apposizione del “visto di conformità” – polizza stand-alone.
AEC ha aggiunto alle soluzioni assicurative fin’ora proposte una polizza Lloyd’s valida solo per l’attività di apposizione del “Visto di Conformità”.
- Italy is a developed country located in Southern Europe with a population of 61.4 million. Its main exports include engineering products, textiles, and machinery, while main imports are engineering products, chemicals, and transport equipment.
- Germany, France, and the US are Italy's largest trading partners for both exports and imports. The official language is Italian and the capital and largest city is Rome.
- The insurance market in Italy totals $45.5 billion, with motor insurance dominating the market. Foreign insurers have a strong presence in Italy, accounting for about a third of all non-life insurance companies.
Ania - Premi del Lavoro Diretto Italiano 2013 - PREMI DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO DISTINTI PER RAMO E GRUPPO DI IMPRESE SECONDO L’ALBO GRUPPI DELL’IVASS (composizione dei Gruppi assicurativi aggiornata al 1° marzo 2014)
testo aggiornato del Regolamento n. 5/2006 sull’intermediazione assicurativa ...Fabrizio Callarà
L'IVASS ha aggiornato il regolamento concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX(intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del codice delle assicurazioni private.
Il testo comprende le modifiche ed integrazioni dal provvedimento isvap del 2 luglio 2009 n. 2720, dal provvedimento isvap del 17 dicembre 2008 n. 2664, dal regolamento Isvap n. 34 del 19 marzo 2010, dal provvedimento Isvap del 6 dicembre 2011 n. 2946, dal provvedimento Ivass del 22 ottobre 2013 n. 9 e dal provvedimento Ivass del 3 dicembre 2013 n. 12. Le modifiche o integrazioni sono riportate in corsivo.
Panoramica sull’economia, sul mercato assicurativo e sul business dei Lloyd’s...Fabrizio Callarà
This document provides an overview of key facts, statistics, business environment, insurance environment, and Lloyd's business in Italy. Some of the key points include:
- Italy has a population of 61 million and GDP of $1,845 billion, with main exports being engineering products, textiles, and machinery.
- The non-life insurance market totaled $50.7 billion in 2011, with motor insurance making up 57% of the market.
- The economy contracted in 2012 and is projected to continue contracting in 2013, with household spending expected to remain subdued.
- Major challenges for the insurance sector include the dominance of motor business and low limits/risk retention, though premiums are growing faster
The Lloyd's market had a profitable year in 2012, despite losses from Superstorm Sandy. It reported a profit before tax of £2,771m and a combined ratio of 91.1%. Gross written premium increased 9% to £25.5bn. Central assets reached a record high of £2.485bn. The Corporation reduced costs by 8% while making progress on strategic objectives. Looking ahead, Lloyd's aims to attract new capital and expand its global license network to access growth opportunities in developing economies.
1. Differenze tra il regime di garanzia di
Losses Occurring e Claims Made
VERSIONE 1.2
Roma 09/10/2009
L’evoluzione commerciale realizzatasi in tempi recenti ha visto il passaggio delle polizze per
la responsabilità civile dei professionisti dal sistema del “Losses Occurring” (anche detto “Loss
Occurrence”) a quello del “Claims Made”, tipico dei mercati nordamericani.
Per comprendere le differenze tra questi due modelli è opportuno soffermarsi
preliminarmente sulla sequenza di eventi che conducono alla richiesta di risarcimento da parte del
Terzo danneggiato: il professionista pone in essere una condotta illecita (colposa) alla quale si
connette causalmente un determinato danno a carico di un terzo del quale viene richiesto il
risarcimento. Di norma tra la condotta lesiva, la manifestazione del danno e la richiesta di
risarcimento da parte del terzo danneggiato, intercorre un certo lasso di tempo che può essere
anche notevolmente lungo.
La clausola Claims Made delimita l'operatività della garanzia alle richieste di risarcimento
avanzate nei confronti dell’assicurato e da questi denunciate all’assicuratore entro il periodo di
vigenza della polizza (o entro un determinato lasso di tempo dalla cessazione del contratto nel
caso in cui sia prevista la c.d. "garanzia postuma"), anche se la condotta lesiva o il danno stesso si
sono già verificati al momento dell'inizio della copertura (le polizze, di norma, possono prevedere
un periodo di tempo determinato anteriore alla decorrenza della polizza, il c.d. “periodo di
retroattività”, entro il quale deve essersi realizzata la condotta lesiva affinché la richiesta di
risarcimento derivata dalla stessa possa godere della garanzia assicurativa).
Di contro, il modello tradizionale precedente, denominato Losses Occurring, si fonda sul
disposto dell’art. 1917 primo comma C.C. (“Nell’assicurazione della responsabilità civile
l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto
accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della
responsabilità dedotta nel contratto. […])
Pertanto, l'operatività della garanzia è limitata ai "fatti" (ossia le condotte illecite) che sono
causa di un danno, avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalla data di
richiesta del risarcimento e di denuncia del sinistro e fermi i limiti previsti dalla legge in tema di
prescrizione del diritto.
2. Soffermiamoci ad esaminare la Polizza Claims Made (traduzione letterale: richiesta fatta).
La relativa clausola contrattuale si rinviene solitamente nelle polizze sotto il titolo “Inizio e termine
della garanzia” e copre, come detto, la responsabilità civile dell’assicurato per le richieste di
risarcimento avanzate nei suoi confronti e denunciate agli assicuratori, dopo il perfezionamento del
contratto e fino alla sua scadenza, indipendentemente dal momento in cui si è verificato il fatto o il
danno.
Come si è detto può essere altresì prevista la c.d. “garanzia postuma” ossia la possibilità
di estendere la garanzia per un periodo di tempo determinato successivo alla scadenza della
Polizza (ad esempio nei casi di cessazione dell’attività o di morte del professionista assicurato) per
gli errori posti in essere durante il periodo di validità della copertura (RC Postuma).
Il meccanismo previsto dal modello Claims Made può consentire:
- la retroattività della garanzia assicurativa a fatti e danni antecedenti la data di stipulazione
della polizza (fino ad arrivare alla data di inizio dell’attività professionale);
- la contemporanea copertura di fatti e danni accaduti durante il periodo contrattuale per cui
è stata formalizzata una richiesta di risarcimento portata a conoscenza dell’assicuratore
durante il periodo stesso.
Inoltre, al fine di tutelare sempre più gli Assicurati, AEC ha introdotto nelle proprie polizze la
c.d. “Deeming Clause”, che consente di garantire la copertura delle circostanze rilevanti ossia
suscettibili di dare luogo ad una futura richiesta di risarcimento da parte di un terzo; la denuncia di
tali circostanze durante la decorrenza della polizza garantisce infatti la copertura assicurativa per
l’eventuale richiesta di risarcimento che dovesse derivare dalle stesse e che dovesse pervenire
all’Assicurato anche dopo la scadenza della polizza.
La formula Claims Made risponde meglio delle altre forme assicurative alle esigenze
dell’assicurato, qualora questo non si sia assicurato di anno in anno continuativamente, sin dalla
data di inizio della sua attività, con polizze nella forma “Losses Occurring”, anche perché esposto
a rischi la cui caratteristica è quella di manifestare una sinistralità tardiva. Il fenomeno è tipico
proprio nei sinistri di responsabilità civile professionale, laddove, come si è detto, i danni si
manifestano e sono accertati, il più delle volte, molto tempo dopo le condotte colpose dei
professionisti.
3. Infatti, in tali casi, se la formula assicurativa fosse quella tradizionale, cioè Losses
Occurring, diventerebbe problematico individuare il momento in cui il fatto si è verificato e
determinare così l’efficacia della garanzia.
Inoltre il massimale nel contratto a suo tempo stipulato può rivelarsi insufficiente in un
periodo successivo a causa dei mutamenti economici intervenuti (l’inflazione ad esempio) e
dell’ampliamento delle ipotesi risarcitorie.
Bisogna tuttavia notare che questo modello contrattuale può creare, e di fatto crea, non
facili problemi interpretativi sulla operatività della garanzia, in fase di sinistro, allorquando
l’assicuratore si accorga che la clausola è stata stipulata dall’assicurato consapevole di un rischio
già verificatosi ed essendo prossima la pretesa risarcitoria da parte del terzo.
Per proteggere la Claims Made da questo reale pericolo e far sì che il rischio conservi
l’essenziale requisito di essere futuro ed incerto, sono previsti in polizza una serie di rafforzamenti
alla normativa di legge sulle dichiarazioni precontrattuali (artt. 1892-1893 c.c.) circa lo stato del
rischio ed in modo particolare dichiarazioni su episodi già accaduti che possono costituire il
presupposto per una quasi certa domanda di risarcimento: la dichiarazione inveritiera resa solo con
colpa comporta una riduzione dell’indennizzo dovuto in proporzione alla differenza fra premio
convenuto e quello che sarebbe stato applicato se il vero stato del rischio fosse stato conosciuto
(art. 1893 c.c.); se invece la dichiarazione inveritiera è resa con dolo o colpa grave, ciò comporta
l’annullamento del contratto e la reiezione del sinistro (art. 1892 c.c.).
Si deve però tenere presente che, dal punto di vista operativo, tutta la materia delle
dichiarazioni precontrattuali deve essere confrontata e misurata con il generale obbligo di buona
fede a carico dei contraenti, per cui l’eccezione contrattuale circa la violazione di tale normativa
andrà opposta con molta cautela e tenendo conto sempre che la dimostrazione probatoria incombe
all’assicuratore.
Roberta Pizzini
Responsabile Ufficio Sinistri