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Differenze tra il regime di garanzia di
                               Losses Occurring e Claims Made

VERSIONE 1.2

Roma 09/10/2009

       L’evoluzione commerciale realizzatasi in tempi recenti ha visto il passaggio delle polizze per
la responsabilità civile dei professionisti dal sistema del “Losses Occurring” (anche detto “Loss
Occurrence”) a quello del “Claims Made”, tipico dei mercati nordamericani.

        Per comprendere le differenze tra questi due modelli è opportuno soffermarsi
preliminarmente sulla sequenza di eventi che conducono alla richiesta di risarcimento da parte del
Terzo danneggiato: il professionista pone in essere una condotta illecita (colposa) alla quale si
connette causalmente un determinato danno a carico di un terzo del quale viene richiesto il
risarcimento. Di norma tra la condotta lesiva, la manifestazione del danno e la richiesta di
risarcimento da parte del terzo danneggiato, intercorre un certo lasso di tempo che può essere
anche notevolmente lungo.

        La clausola Claims Made delimita l'operatività della garanzia alle richieste di risarcimento
avanzate nei confronti dell’assicurato e da questi denunciate all’assicuratore entro il periodo di
vigenza della polizza (o entro un determinato lasso di tempo dalla cessazione del contratto nel
caso in cui sia prevista la c.d. "garanzia postuma"), anche se la condotta lesiva o il danno stesso si
sono già verificati al momento dell'inizio della copertura (le polizze, di norma, possono prevedere
un periodo di tempo determinato anteriore alla decorrenza della polizza, il c.d. “periodo di
retroattività”, entro il quale deve essersi realizzata la condotta lesiva affinché la richiesta di
risarcimento derivata dalla stessa possa godere della garanzia assicurativa).

       Di contro, il modello tradizionale precedente, denominato Losses Occurring, si fonda sul
disposto dell’art. 1917 primo comma C.C. (“Nell’assicurazione della responsabilità civile
l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto
accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della
responsabilità dedotta nel contratto. […])

        Pertanto, l'operatività della garanzia è limitata ai "fatti" (ossia le condotte illecite) che sono
causa di un danno, avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalla data di
richiesta del risarcimento e di denuncia del sinistro e fermi i limiti previsti dalla legge in tema di
prescrizione del diritto.
Soffermiamoci ad esaminare la Polizza Claims Made (traduzione letterale: richiesta fatta).
La relativa clausola contrattuale si rinviene solitamente nelle polizze sotto il titolo “Inizio e termine
della garanzia” e copre, come detto, la responsabilità civile dell’assicurato per le richieste di
risarcimento avanzate nei suoi confronti e denunciate agli assicuratori, dopo il perfezionamento del
contratto e fino alla sua scadenza, indipendentemente dal momento in cui si è verificato il fatto o il
danno.

        Come si è detto può essere altresì prevista la c.d. “garanzia postuma” ossia la possibilità
di estendere la garanzia per un periodo di tempo determinato successivo alla scadenza della
Polizza (ad esempio nei casi di cessazione dell’attività o di morte del professionista assicurato) per
gli errori posti in essere durante il periodo di validità della copertura (RC Postuma).

    Il meccanismo previsto dal modello Claims Made può consentire:
   - la retroattività della garanzia assicurativa a fatti e danni antecedenti la data di stipulazione
       della polizza (fino ad arrivare alla data di inizio dell’attività professionale);
   - la contemporanea copertura di fatti e danni accaduti durante il periodo contrattuale per cui
       è stata formalizzata una richiesta di risarcimento portata a conoscenza dell’assicuratore
       durante il periodo stesso.

        Inoltre, al fine di tutelare sempre più gli Assicurati, AEC ha introdotto nelle proprie polizze la
c.d. “Deeming Clause”, che consente di garantire la copertura delle circostanze rilevanti ossia
suscettibili di dare luogo ad una futura richiesta di risarcimento da parte di un terzo; la denuncia di
tali circostanze durante la decorrenza della polizza garantisce infatti la copertura assicurativa per
l’eventuale richiesta di risarcimento che dovesse derivare dalle stesse e che dovesse pervenire
all’Assicurato anche dopo la scadenza della polizza.

        La formula Claims Made risponde meglio delle altre forme assicurative alle esigenze
dell’assicurato, qualora questo non si sia assicurato di anno in anno continuativamente, sin dalla
data di inizio della sua attività, con polizze nella forma “Losses Occurring”, anche perché esposto
a rischi la cui caratteristica è quella di manifestare una sinistralità tardiva. Il fenomeno è tipico
proprio nei sinistri di responsabilità civile professionale, laddove, come si è detto, i danni si
manifestano e sono accertati, il più delle volte, molto tempo dopo le condotte colpose dei
professionisti.
Infatti, in tali casi, se la formula assicurativa fosse quella tradizionale, cioè Losses
Occurring, diventerebbe problematico individuare il momento in cui il fatto si è verificato e
determinare così l’efficacia della garanzia.

       Inoltre il massimale nel contratto a suo tempo stipulato può rivelarsi insufficiente in un
periodo successivo a causa dei mutamenti economici intervenuti (l’inflazione ad esempio) e
dell’ampliamento delle ipotesi risarcitorie.

        Bisogna tuttavia notare che questo modello contrattuale può creare, e di fatto crea, non
facili problemi interpretativi sulla operatività della garanzia, in fase di sinistro, allorquando
l’assicuratore si accorga che la clausola è stata stipulata dall’assicurato consapevole di un rischio
già verificatosi ed essendo prossima la pretesa risarcitoria da parte del terzo.

        Per proteggere la Claims Made da questo reale pericolo e far sì che il rischio conservi
l’essenziale requisito di essere futuro ed incerto, sono previsti in polizza una serie di rafforzamenti
alla normativa di legge sulle dichiarazioni precontrattuali (artt. 1892-1893 c.c.) circa lo stato del
rischio ed in modo particolare dichiarazioni su episodi già accaduti che possono costituire il
presupposto per una quasi certa domanda di risarcimento: la dichiarazione inveritiera resa solo con
colpa comporta una riduzione dell’indennizzo dovuto in proporzione alla differenza fra premio
convenuto e quello che sarebbe stato applicato se il vero stato del rischio fosse stato conosciuto
(art. 1893 c.c.); se invece la dichiarazione inveritiera è resa con dolo o colpa grave, ciò comporta
l’annullamento del contratto e la reiezione del sinistro (art. 1892 c.c.).

         Si deve però tenere presente che, dal punto di vista operativo, tutta la materia delle
dichiarazioni precontrattuali deve essere confrontata e misurata con il generale obbligo di buona
fede a carico dei contraenti, per cui l’eccezione contrattuale circa la violazione di tale normativa
andrà opposta con molta cautela e tenendo conto sempre che la dimostrazione probatoria incombe
all’assicuratore.

                                                         Roberta Pizzini
                                                    Responsabile Ufficio Sinistri

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Differenze tra Losses Occurring e Claims Made

  • 1. Differenze tra il regime di garanzia di Losses Occurring e Claims Made VERSIONE 1.2 Roma 09/10/2009 L’evoluzione commerciale realizzatasi in tempi recenti ha visto il passaggio delle polizze per la responsabilità civile dei professionisti dal sistema del “Losses Occurring” (anche detto “Loss Occurrence”) a quello del “Claims Made”, tipico dei mercati nordamericani. Per comprendere le differenze tra questi due modelli è opportuno soffermarsi preliminarmente sulla sequenza di eventi che conducono alla richiesta di risarcimento da parte del Terzo danneggiato: il professionista pone in essere una condotta illecita (colposa) alla quale si connette causalmente un determinato danno a carico di un terzo del quale viene richiesto il risarcimento. Di norma tra la condotta lesiva, la manifestazione del danno e la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato, intercorre un certo lasso di tempo che può essere anche notevolmente lungo. La clausola Claims Made delimita l'operatività della garanzia alle richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’assicurato e da questi denunciate all’assicuratore entro il periodo di vigenza della polizza (o entro un determinato lasso di tempo dalla cessazione del contratto nel caso in cui sia prevista la c.d. "garanzia postuma"), anche se la condotta lesiva o il danno stesso si sono già verificati al momento dell'inizio della copertura (le polizze, di norma, possono prevedere un periodo di tempo determinato anteriore alla decorrenza della polizza, il c.d. “periodo di retroattività”, entro il quale deve essersi realizzata la condotta lesiva affinché la richiesta di risarcimento derivata dalla stessa possa godere della garanzia assicurativa). Di contro, il modello tradizionale precedente, denominato Losses Occurring, si fonda sul disposto dell’art. 1917 primo comma C.C. (“Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. […]) Pertanto, l'operatività della garanzia è limitata ai "fatti" (ossia le condotte illecite) che sono causa di un danno, avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalla data di richiesta del risarcimento e di denuncia del sinistro e fermi i limiti previsti dalla legge in tema di prescrizione del diritto.
  • 2. Soffermiamoci ad esaminare la Polizza Claims Made (traduzione letterale: richiesta fatta). La relativa clausola contrattuale si rinviene solitamente nelle polizze sotto il titolo “Inizio e termine della garanzia” e copre, come detto, la responsabilità civile dell’assicurato per le richieste di risarcimento avanzate nei suoi confronti e denunciate agli assicuratori, dopo il perfezionamento del contratto e fino alla sua scadenza, indipendentemente dal momento in cui si è verificato il fatto o il danno. Come si è detto può essere altresì prevista la c.d. “garanzia postuma” ossia la possibilità di estendere la garanzia per un periodo di tempo determinato successivo alla scadenza della Polizza (ad esempio nei casi di cessazione dell’attività o di morte del professionista assicurato) per gli errori posti in essere durante il periodo di validità della copertura (RC Postuma). Il meccanismo previsto dal modello Claims Made può consentire: - la retroattività della garanzia assicurativa a fatti e danni antecedenti la data di stipulazione della polizza (fino ad arrivare alla data di inizio dell’attività professionale); - la contemporanea copertura di fatti e danni accaduti durante il periodo contrattuale per cui è stata formalizzata una richiesta di risarcimento portata a conoscenza dell’assicuratore durante il periodo stesso. Inoltre, al fine di tutelare sempre più gli Assicurati, AEC ha introdotto nelle proprie polizze la c.d. “Deeming Clause”, che consente di garantire la copertura delle circostanze rilevanti ossia suscettibili di dare luogo ad una futura richiesta di risarcimento da parte di un terzo; la denuncia di tali circostanze durante la decorrenza della polizza garantisce infatti la copertura assicurativa per l’eventuale richiesta di risarcimento che dovesse derivare dalle stesse e che dovesse pervenire all’Assicurato anche dopo la scadenza della polizza. La formula Claims Made risponde meglio delle altre forme assicurative alle esigenze dell’assicurato, qualora questo non si sia assicurato di anno in anno continuativamente, sin dalla data di inizio della sua attività, con polizze nella forma “Losses Occurring”, anche perché esposto a rischi la cui caratteristica è quella di manifestare una sinistralità tardiva. Il fenomeno è tipico proprio nei sinistri di responsabilità civile professionale, laddove, come si è detto, i danni si manifestano e sono accertati, il più delle volte, molto tempo dopo le condotte colpose dei professionisti.
  • 3. Infatti, in tali casi, se la formula assicurativa fosse quella tradizionale, cioè Losses Occurring, diventerebbe problematico individuare il momento in cui il fatto si è verificato e determinare così l’efficacia della garanzia. Inoltre il massimale nel contratto a suo tempo stipulato può rivelarsi insufficiente in un periodo successivo a causa dei mutamenti economici intervenuti (l’inflazione ad esempio) e dell’ampliamento delle ipotesi risarcitorie. Bisogna tuttavia notare che questo modello contrattuale può creare, e di fatto crea, non facili problemi interpretativi sulla operatività della garanzia, in fase di sinistro, allorquando l’assicuratore si accorga che la clausola è stata stipulata dall’assicurato consapevole di un rischio già verificatosi ed essendo prossima la pretesa risarcitoria da parte del terzo. Per proteggere la Claims Made da questo reale pericolo e far sì che il rischio conservi l’essenziale requisito di essere futuro ed incerto, sono previsti in polizza una serie di rafforzamenti alla normativa di legge sulle dichiarazioni precontrattuali (artt. 1892-1893 c.c.) circa lo stato del rischio ed in modo particolare dichiarazioni su episodi già accaduti che possono costituire il presupposto per una quasi certa domanda di risarcimento: la dichiarazione inveritiera resa solo con colpa comporta una riduzione dell’indennizzo dovuto in proporzione alla differenza fra premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se il vero stato del rischio fosse stato conosciuto (art. 1893 c.c.); se invece la dichiarazione inveritiera è resa con dolo o colpa grave, ciò comporta l’annullamento del contratto e la reiezione del sinistro (art. 1892 c.c.). Si deve però tenere presente che, dal punto di vista operativo, tutta la materia delle dichiarazioni precontrattuali deve essere confrontata e misurata con il generale obbligo di buona fede a carico dei contraenti, per cui l’eccezione contrattuale circa la violazione di tale normativa andrà opposta con molta cautela e tenendo conto sempre che la dimostrazione probatoria incombe all’assicuratore. Roberta Pizzini Responsabile Ufficio Sinistri