"Il nuovo CAD. Manuale d'uso" curato da DigitPA, DDI e FormezPa (aprile 2011)
Il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.L. 82/2005; D.L. 235/2010) rappresenta una pietra miliare in materia di uso dell'informatica come strumento privilegiato nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Il CAD costituisce un'insieme di disposizioni che promuovono e regolano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale, utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione all'interno della pubblica amministrazione e nei rapporti tra amministrazione e privati.
Gestione e conservazione dei documenti informatici nella scuolaTeleskill Italia
Slides del webinar organizzato da Teleskill, Digiconsum e ANORC, per la Settimana del Piano Nazionale Scuola Digitale e la Settimana Internazionale dell’Ora del Codice.
(1) Premessa: il problema della «digitalizzazione» dell’Italia
(2) Introduzione all’Amministrazione digitale
(3) Il «documento informatico»
(4) Le 3 (o 4?) «firme elettroniche» in Italia
(5) La P.E.C. (posta elettronica certificata) (cenni)
(6) Conclusioni e rinvio (Open data e Fattura Elettronica PA)
"Il nuovo CAD. Manuale d'uso" curato da DigitPA, DDI e FormezPa (aprile 2011)
Il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.L. 82/2005; D.L. 235/2010) rappresenta una pietra miliare in materia di uso dell'informatica come strumento privilegiato nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Il CAD costituisce un'insieme di disposizioni che promuovono e regolano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale, utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione all'interno della pubblica amministrazione e nei rapporti tra amministrazione e privati.
Gestione e conservazione dei documenti informatici nella scuolaTeleskill Italia
Slides del webinar organizzato da Teleskill, Digiconsum e ANORC, per la Settimana del Piano Nazionale Scuola Digitale e la Settimana Internazionale dell’Ora del Codice.
(1) Premessa: il problema della «digitalizzazione» dell’Italia
(2) Introduzione all’Amministrazione digitale
(3) Il «documento informatico»
(4) Le 3 (o 4?) «firme elettroniche» in Italia
(5) La P.E.C. (posta elettronica certificata) (cenni)
(6) Conclusioni e rinvio (Open data e Fattura Elettronica PA)
Il nuovo CAD è legge. Approvato questa mattina in via definitiva dal Conisglio dei ministri, il nuovo testo presenta alcune modifiche sugli aspetti giudicati più deboli del suo predecessore (il primo CAD, promosso dall'allora Ministro Lucio Stanca, risale al 2005). In particolare, si legge nel comunicato diffuso questa mattina dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, il nuovo CAD introduce misure premiali e sanzionatorie rispetto all'attuazione degli obblighi di "innovazione" per le amministrazioni, con la possibilità di quantificare e riutilizzare i risparmi ottenuti grazie alle tecnologie digitali (principio di effettività).
Cosa cambia in concreto con l'introduzione delle modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale approvate Consiglio dei Ministri il 30 Dicembre scorso? Presentiamo a tutti i lettori una piccola guida, una sintesi preziosa per capire in che modo il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 10 gennaio 2011 ha modificato le norme del 2005, introducendo nuovi diritti, nuovi obblighi e, soprattutto, fornendo strumenti e modalità organizzative per far rispettare gli uni e gli altri.
La digitalizzazione del processo di gestione informativa e documentale,
il ciclo di vita del documento informatico, firme elettroniche, la fattura
elettronica
Nuovo CAD, Regolamento UE eIDAS. Come cambia la sicurezza nella gestione e la conservazione digitale.
Giovanni Manca Presidente ANORC
8 giugno 2016 (Security Summit - Roma)
Istanze informatiche alla PA: PEC e procedure on linePasquale Lopriore
Istanze informatiche alla PA: PEC e procedure on line. Novità Decreto crescita 2.0 introduzione del domicilio digitale del cittadino, dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti.
Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le PA, istanze e dichiarazioni presentate per via telematica alle PA. La gestione della posta elettronica: configurazione e istallazione attraverso i diversi client
Conservazione digitale e fascicolo elettronicoAlfonso Pisani
Una breve sintesi dei concetti fondamentali della conservazione elettronica dei documenti ai sensi delle regole tecniche approvate nel 2013 e della fascicolazione elettronica
Il nuovo CAD è legge. Approvato questa mattina in via definitiva dal Conisglio dei ministri, il nuovo testo presenta alcune modifiche sugli aspetti giudicati più deboli del suo predecessore (il primo CAD, promosso dall'allora Ministro Lucio Stanca, risale al 2005). In particolare, si legge nel comunicato diffuso questa mattina dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, il nuovo CAD introduce misure premiali e sanzionatorie rispetto all'attuazione degli obblighi di "innovazione" per le amministrazioni, con la possibilità di quantificare e riutilizzare i risparmi ottenuti grazie alle tecnologie digitali (principio di effettività).
Cosa cambia in concreto con l'introduzione delle modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale approvate Consiglio dei Ministri il 30 Dicembre scorso? Presentiamo a tutti i lettori una piccola guida, una sintesi preziosa per capire in che modo il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 10 gennaio 2011 ha modificato le norme del 2005, introducendo nuovi diritti, nuovi obblighi e, soprattutto, fornendo strumenti e modalità organizzative per far rispettare gli uni e gli altri.
La digitalizzazione del processo di gestione informativa e documentale,
il ciclo di vita del documento informatico, firme elettroniche, la fattura
elettronica
Nuovo CAD, Regolamento UE eIDAS. Come cambia la sicurezza nella gestione e la conservazione digitale.
Giovanni Manca Presidente ANORC
8 giugno 2016 (Security Summit - Roma)
Istanze informatiche alla PA: PEC e procedure on linePasquale Lopriore
Istanze informatiche alla PA: PEC e procedure on line. Novità Decreto crescita 2.0 introduzione del domicilio digitale del cittadino, dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti.
Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le PA, istanze e dichiarazioni presentate per via telematica alle PA. La gestione della posta elettronica: configurazione e istallazione attraverso i diversi client
Conservazione digitale e fascicolo elettronicoAlfonso Pisani
Una breve sintesi dei concetti fondamentali della conservazione elettronica dei documenti ai sensi delle regole tecniche approvate nel 2013 e della fascicolazione elettronica
Costruire siti scoalstici con i CMS open source: ci prova la comunità di pratica Porte aperte sul web (USR Lombardia) proponendo 4 modelli badati su Drupal, Joomla, Plone e Wordpress. Con una novità: un ambiente social a supporto della formazione: Buddypress.
A cura di Alberto Ardizzone
Slide sulla scrittura per il web usabile e accessibile. Aggiornamento a dicembre 2015 con aggiunta link a nuovo fascicolo Emilia Romagna e a documento progetto ICT4IAL
Digital Day della fatturazione elettronica con Infocamere e i Digital Champions. Le slide dell'intervento di Peppe D'Anna, digital champion di Casoria (NA)
Francesco Paolo Micozzi: Anticorruzione, trasparenza e privacy, quale equilib...Francesco Paolo Micozzi
Quali problemi incontrano gli enti locali? come la privacy si concilia con la trasparenza? Ne abbiamo parlato per il Circolo dei Giuristi Telematici con il Garante, Dott. Antonello Soro
Le slide presentate da Alessandra Loi (Comunicazione Pubblica Delegazione Sardegna) durante l'incontro dei comunicatori pubblici sardi "Piovono Dati. irrighiamo il territorio".
Relazione durante il seminario "Obblighi di pubblicazione on line e miglioramento della qualità del dato ai fini della trasparenza" Palermo, 16 Dicembre 2014
http://eventipa.formez.it/node/35116
L'entrata in vigore della nuova legislazione sulla trasparenza e la prevenzione della corruzione, pone alle pubbliche amministrazioni il compito di procedere sollecitamente alla riorganizzazione del loro modo di lavorare e di erogare servizi.
Alla luce dell'imminente approvazione del Codice della Trasparenza e degli obblighi vigenti e futuri diventa indispensabile creare una rete di comunicazione-flusso informativo interno per garantire sia la piena attuazione del Programma triennale della Trasparenza sia per ottimizzare tempi e risorse interne coinvolte nella sua realizzazione. Promossa da Francesca Sensini, la proposta è stata presentata nelle Poster Session di FORUM PA 2013.
Adeguare il sito web scolastico al Dlgs 33/2013.
Presentazione della seconda giornata di aggiornamento professionale per il personale amministrativo degli istituti comprensivi di Stezzano, Azzano San Paolo, Urgnano.
II Parte: contenuti accessibili e buone pratiche di costruzione del documento informatico
Sanzioni e provvedimenti: casi di situazioni realiCSI Piemonte
Webinar "Protezione dei dati personali: le responsabilità del primo cittadino" | 10 marzo 2021
Intervento di Massimo Giordano, Avvocato, Managing Partner Studio Legale Ius40
Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in a...AmmLibera AL
Privacy e trasparenza on line della Pa: le nuove Linee guida del Garante
Solo dati aggiornati e indispensabili. Vietato diffondere informazioni sulla salute. Sì agli "open data", ma senza pregiudicare i diritti delle persone. Garanzie per i più deboli.
Sui siti on line della Pa solo dati esatti, aggiornati e indispensabili. Vietato diffondere informazioni sulla salute. Sì agli "open data", ma senza pregiudicare i diritti delle persone. Garanzie per i più deboli.
Allo scopo di contemperare le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali nonché la dignità delle persone, il Garante privacy ha individuato un quadro organico e unitario di cautele e misure che le Pa devono adottare quando diffondono sui loro siti web dati personali dei cittadini.
Le Linee guida [doc. web n. 3134436], emanate alla luce del recente decreto legislativo n.33/2013, riguardano sia la pubblicazione di dati e documenti che le Pa devono mettere on line per finalità di trasparenza, sia di quelli finalizzati a garantire altri obblighi di pubblicità degli atti amministrativi (es. pubblicazioni matrimoniali, deliberazioni sull'albo pretorio on line, avviso di deposito delle cartelle esattoriali etc.). Su tali Linee guida (in corso di pubblicazione sulla G.U.) il Garante ha sentito il Dipartimento della funzione pubblica, l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e l'Agenzia digitale.
Link al comunicato stampa originale del 28 maggio 2014 su garanteprivacy.it:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3152130
1. La pubblicazione dei dati in “Amministrazione
Trasparente” dopo il d.lgs. 97/2016
06/12/2016 La pubblicazione dei dati Provincia di
Salerno dott. Alfonso Pisani
1
2. FOIA: gli obblighi e le scadenze
06/12/2016 La pubblicazione dei dati Provincia di
Salerno dott. Alfonso Pisani
2
Data scadenza Obbligo per la PA
Entro il 23 dic. 2016 adeguarsi al nuovo 33/2013 in particolare anche per la
struttura del sito e le informazioni riportate
Entro il 23 dic. 2016 Assicurare il diritto di accesso civico come da art. 5
comma 2
entro il 23 giugno 2017 Verificare la completezza e correttezza dei dati gia'
comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle
banche dati di cui all'Allegato B introdotto dal 97/2016
nel 33/2016. Entro la stessa data le PA in
corrispondenza delle sezioni del sito web indicate
dagli articoli del 33/2013 indicati nella tabella B
pubblicano il link alle basi di dati indicate nella stessa
tabella B. Le PA possono continuare a pubblicare
contemporaneamente al link anche i dati in formato
tabellare, purchè gli stessi siano coincidenti con quelli
riportati nelle basi dati di cui viene riportato
obbligatoriamente il ink
3. La qualità dei dati art. 6 d.lgs. 33/2013
(dopo d.lgs. 97/2016)
Art. 6 Qualita' delle informazioni
1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualita' delle
informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrita', il
costante aggiornamento, la completezza, la tempestivita', la
semplicita' di consultazione, la comprensibilita', l'omogeneita', la facile
accessibilita', nonche' la conformita' ai documenti originali in possesso
dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la
riutilizzabilita' secondo quanto previsto dall'articolo 7.
2. L'esigenza di assicurare adeguata qualita' delle informazioni diffuse
non puo', in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata
pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.
06/12/2016 La pubblicazione dei dati Provincia di Salerno
dott. Alfonso Pisani
3
4. La qualità dei dati art. 6 d.lgs. 33/2013
(dopo d.lgs. 97/2016)
Ci sta definendo la qualità del dato =
06/12/2016 La pubblicazione dei dati Provincia di
Salerno dott. Alfonso Pisani
4
Vabbè più o meno
che vuole
quest’articolo 6???
integrita’
costante aggiornamento
completezza
tempestivita’
conformita' agli originali
provenienza
•semplicita' di consultazione
•comprensibilita’, omogeneita’
•facile accessibilita‘
•riutilizzabilita’ (entro certi
limiti)
5. I dati in formato aperto…
06/12/2016 La pubblicazione dei dati Provincia di
Salerno dott. Alfonso Pisani
5
•semplicita' di consultazione
•comprensibilita’, omogeneita’
•facile accessibilita‘
Open data
6. 06/12/2016 La pubblicazione dei dati Provincia di
Salerno dott. Alfonso Pisani
6
Formato di
dati aperto
1)pubblico
2)documentato esaustivamente
neutro rispetto agli strumenti tecnologici
(chiunque può scrivere un software per trattare il
formato conoscendone le specifiche)
Art. 68 CAD
1)sono disponibili secondo una licenza che ne permetta
l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalita' commerciali,
in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione in formati aperti e sono adatti all'utilizzo
automatico da parte di programmi per elaboratori e sono
provvisti dei relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente o a costi sostenuti salvo
pochi casi elencati nel d. lgs.36/2006 (art. 7) attraverso le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione
Rispetta 3 requisiti
Dati di tipo
aperto
Rispetta 3
requisiti
I dati in formato aperto e i dati aperti
7. I dati della PA (fonte linee guida AGID Linee Guida per la
Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico (2016)
06/12/2016 La pubblicazione dei dati Provincia di
Salerno dott. Alfonso Pisani
7
1. Dato pubblico – dato conoscibile da chiunque. Definizionedel d.lgs. 36/2006
Formato dei dati di tipo aperto - un formato reso pubblico, documentato
esaustivamentee
neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizionedei dati stessi
2. Dato aperto (risponde a tre requisiti):
A. Disponibile(requisitogiuridico): secondo i termini di una licenza che ne
permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali,in
formato disaggregato
B. Accessibile(requisito tecnologico): attraverso le tecnologie
dell’informazionee della comunicazione,in formato aperto e con i relativi
metadati
C. Gratuito(requisito economico):
I. disponibiligratuitamenteoppure
II. disponibiliai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione,
messa a disposizionee divulgazione. AgID, su proposta
dell’amministrazionetitolare, determina le tariffe standard e le
pubblicasul proprio sito istituzionale.
Eccezione alla gratuità: dati per i quali le pubbliche amministrazionie gli organismi di
diritto pubblico generano utili sufficientiper coprire una parte sostanziale dei costi di
raccolta, produzione, riproduzionee diffusione.
Con decreti dei Ministericompetenti, di concerto con il Ministero dell’economiae delle
finanze, sentita AgID, si determinanole tariffe e le modalità di versamento a fronte delle
suddette attività.
8. I dati della PA (fonte linee guida AGID Linee Guida per la
Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico (2016)…il
modello di Tim Barners Lee
06/12/2016 La pubblicazione dei dati Provincia di
Salerno dott. Alfonso Pisani
8
9. I dati in formato aperto…: IL RIUSO ALERT
SUL SITO
i dati personali pubblicati sono “riutilizzabili solo alle
condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso
dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e
d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in
termini compatibili con gli scopi per i quali sono
stati raccolti e registrati, e nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati
personali
OK OK LE LINEE GUIDA DEL
GARANTE SUGGERISCONO DI
METTERE UN ALERT NELLA SEZIONE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
06/12/2016 9La pubblicazione dei dati Provincia di
Salerno dott. Alfonso Pisani
10. La pubblicazione ieri…(prima del d.lg.s
97/2016)
Il quadro normativo
essenziale
06/12/2016 La pubblicazione dei dati Provincia di
Salerno dott. Alfonso Pisani
10
L. 190/2012
D.LGS. 33/2013
Codice dei contratti (163/2006)
Il quadro operativo La tabella A del D.LGS. 33/2013
Delibera CIVIT 50/2013
(dettaglia la tabella A del d.lgs. 33/2013)
Delibera n. 39 del 20/01/2016
(riguarda gli obblighi di pubblicazione e di
trasmissione delle informazioni all’ANAC, art. 1,
comma 32 della legge n. 190/2012)
11. La pubblicazione oggi…(dopo il d.lg.s
97/2016)
Il quadro
Normativo
essenziale
06/12/2016 La pubblicazione dei dati Provincia di
Salerno dott. Alfonso Pisani
11
L. 190/2012
D.LGS. 33/2013 (post modifica d.lgs. 97/2016)
Codice dei contratti (50/2016)
Il quadro
operativo
Le tabelle A e B del D.LGS. 33/2013
La Delibera CIVIT 50/2013 è sostituita dallo schema di linee
guida in consultazione fino al 14/12/2016 reperibile qui
(dettaglia la nuova tabella A del d.lgs. 33/2013 e precisa alcuni
obblighi di pubblicazione)
Delibera n. 39 del 20/01/2016 (da aggiornare probabilmente)
(riguarda gli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle
informazioni all’ANAC, art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012)
12. La pubblicazione…un processo…non
un loop
Dirigente
06/12/2016 La pubblicazione dei dati Provincia di
Salerno dott. Alfonso Pisani
12
Ok provvedimento firmato
pubblica in amministrazione
trasparente
Funzionario
E’ na parola tabella
A, tabella B, linee
guida, privacy…
Istruttore/collaboratore
Vabbuò che
faccio???
13. La pubblicazione…un processo…non
un loop
06/12/2016 La pubblicazione dei dati Provincia di
Salerno dott. Alfonso Pisani
13
Dirigente
Ok provvedimento firmato pubblica in
amministrazione trasparente
Funzionario
E’ na parola
tabella A, tabella
B, linee guida,
privacy…
Vabbuò che
faccio???
Istruttore/collaboratore
Art. 10 d.lgs. 33/2013
1. Ogni amministrazione indica, in
un'apposita sezione del Piano triennale
per la prevenzione della corruzione di
cui all'articolo 1, comma 5, della legge
n. 190 del 2012, i responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei
documenti, delle informazioni e dei dati
ai sensi del presente decreto.
Responsabilità significa processi
e ruoli chiari nel PTPCT Resp. Anticorruzione e
Trasparenza
14. Il processo…inizia alla pubblicazione
dell’atto o alla disponibilità dei dati
ANALISI DEI DATI CON
DIFFERENZIAZIONE
TRA QUELLI
PERSONALI, SENSIBILI,
GIUDIZIARI E
RIVELANTI STATO DI
SALUTE O VITA
SESSUALE
ANALISI DELLE
TABELLE A E B DEL
D.LGS. 33/2013 E DELLE
LINEE GUIDA ANAC.
VANNO COMUNICATI I PROPRI DATI
AI GESTORI DELLE BANCHE DATI DI
CUI ALLA TABELLA B E PER I DATI
COMUNICATI PUO’ ESSERE
PUBBLICATO SOLO IL LINK ALLA
BANCA DATI
PUBBLICAZIONE
DELL’ATTO O DEI DATI
TENENDO CONTO DELLA
TEMPISTICA RICHIESTA
E DELLA SPECIFICITA’
DEL CONTESTO DEL
PROCEDIMENTO (ES
APPALTO,CONCESSIONE
CONTRIBUTI)
EVENTUALI
COMUNICA
ZIONI
VERSO
ANAC
06/12/2016 14La pubblicazione dei dati Provincia di
Salerno dott. Alfonso Pisani
UNITA’ RESPONSABILI
DEI DATI
DATI, D.LGS. 33/2013,
LINEE GUIDA ANAC E
GARANTE PRIVACY
D.LGS. 33/2013, LINEE
GUIDA ANAC
(ATTUALMENTE IN
CONSULTAZIONE)
UNITA’ RESPONSABILI
DEI DATI
D.LGS. 33/2013, LINEE
GUIDA ANAC
(ATTUALMENTE IN
CONSULTAZIONE)
RESPONSABILI
DELLA
PUBBLICAZIONE
RESPONSABILI
TRASMISSION
E
Delibera n. 39
del 20/01/2016
(da aggiornare
probabilmente)
UFFICI E FIGURE RESPONSABILI
NORMATIVA DI INPUT
15. La tabella A e la tabella B
Art. 9-bis (( (Pubblicazione delle banche dati). ))
((1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle
medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel
medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalita' di raccolta ed elaborazione dei dati.
2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo
comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto,
indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi
detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito
istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla
banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilita' per le
amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purche' identici a quelli comunicati alla
banca dati.
3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi
del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 e' presentata al
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati.
4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia
imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 e' presentata al
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione tenuta alla
comunicazione.))
06/12/2016 La pubblicazione dei dati Provincia di
Salerno dott. Alfonso Pisani
15
16. La tabella A e B i due attori principali
06/12/2016 La pubblicazione dei dati Provincia di
Salerno dott. Alfonso Pisani
16
Ok ho comunicato i dati alla
banca di cui alla tabella B ora
tocca a te io pubblico solo il
link
Ok ok pubblichiamo la banca
dati in accordo ai requisiti di
qualità dell’art. 6 del d.lgs.
33/2013
Titolare del dato Titolare della banca dati
I DUE ATTORI COINVOLTI
17. La pubblicazione e la trasmissione dei
dati relativi agli appalti
06/12/2016 La pubblicazione dei dati Provincia di
Salerno dott. Alfonso Pisani
17
Dati per appalti
Art1. comma 32 legge 190/2012 e
Delibera n. 39 del 20/01/2016 (da
aggiornare probabilmente)
D.lgs. 33/2013
Pubblicazione
Trasmissione
18. Art. 1 comma 32 legge 190/2012
06/12/2016 La pubblicazione dei dati Provincia di
Salerno dott. Alfonso Pisani
18
32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in
ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:
la struttura proponente;
1. l'oggetto del bando;
2. l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
3. l'aggiudicatario;
4. l'importo di aggiudicazione;
5. i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
6. l'importo delle somme liquidate.
Le stazioni appaltanti sono tenute altresi' a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di
cui al comma 2.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle
riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e
rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini,
catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.
L'Autorita' individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalita' di trasmissione. Entro il 30
aprile di ciascun anno, l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei
conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di
cui al presente comma in formato digitale standard aperto.
19. Delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016 (DA AGGIORNARE)
Delibera n. 39 del 20 gennaio 2016
Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo
2001 n.165 sull’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione e di trasmissione delle informazioni
all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi
dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come
aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n.
69/2015.
06/12/2016 La pubblicazione dei dati Provincia di
Salerno dott. Alfonso Pisani
19
20. Delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016 (DA AGGIORNARE)
I DATI DA COMUNICARE ENTRO 31/1 (ART. 4 DELIBERA)
06/12/2016 La pubblicazione dei dati Provincia di
Salerno dott. Alfonso Pisani
20
21. MODALITA’ SEMPLIFICATE??
Art. 8 Obbligo di trasmissione dei dati all’Autorità e possibilità di esportazione degli stessi
1. Ai fini della semplificazione dell’azione amministrativa e nelle more del ridisegno integrato dei sistemi informatici
dell’Autorità, gli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della l. 190/2012 si intendono
assolti nelle modalità di seguito indicate:
a) per i contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro, con l’effettuazione delle comunicazioni telematiche
obbligatorie effettuate, ai sensi dell’art. 7, commi 8 e 9, del Codice dei Contratti Pubblici all’Osservatorio dei
Contratti Pubblici che le pubblica tempestivamente sul Portale Trasparenza;
b) per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante l’effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi
Smart CIG o SIMOG;
c) per tutte le informazioni non acquisite ordinariamente tramite i sistemi Simog, SmartCIG o AVC
PASS l’obbligo di trasmissione si intende assolto tramite la pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione e
successiva comunicazione della URL di pubblicazione secondo quanto previsto al successivo art. 9.
06/12/2016 La pubblicazione dei dati Provincia di
Salerno dott. Alfonso Pisani
21
22. IL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI E LA SEZIONE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE AI SENSI DELLO
SCHEMADI LINEE GUIDA ANAC (DA APPROVARE)
Art. 29 (Principi in materia di trasparenza) (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)
1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonche'
alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee
e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove ((non considerati riservati ai sensi dell'articolo
53)) ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresi'
pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-
professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa
sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.
2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresi', pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme
regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalita' nel
settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell'attuazione del presente
codice ed nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.
4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli
obblighi informativi e di pubblicita' disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali, che devono comunque garantire
l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilita', tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche con
le banche dati dell'ANAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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23. IL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI E LA SEZIONE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE AI SENSI DELLO SCHEMA
DI LINEE GUIDA ANAC (DA APPROVARE)
Lo schema di delibera ANAC all’allegato 1 riporta
le sezioni del sito web sotto “Amministrazione
Trasparente” che dovrebbero contenere le info
dell’art. 29 del codice dei contratti pubblici:
1. Sezione Opere Pubbliche
2. Sezione Bandi di gara e Contratti
Nello stesso allegato vengono riportate anche nel
dettaglio le informazioni da riportare
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24. Codice degli appalti il contenuto della sezione
Opere Pubbliche in “Amministrazione Trasparente
(1/2)
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Atti di
programmazio
ne delle opere
pubbliche
Art. 38,
c. 2 e 2
bis d.lgs.
n.
33/2013
Art. 21
co.7
d.lgs. n.
50/2016
Art. 29
d.lgs. n.
50/2016
Atti di
programmazione
delle opere pubbliche
Atti di programmazione delle opere pubbliche.
A titolo esemplificativo:
- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i
relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n
50/2016
- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi
dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)
Tempestivo
(art.8, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)
25. Codice degli appalti il contenuto della sezione Bandi di gara e Contratti in
“Amministrazione Trasparente (1/2) (linee guida ANAC da approvare)
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Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 Artt.
21, c. 7, e 29,
c. 1, d.lgs. n.
50/2016
Atti relativi alla programmazione di
lavori, opere, servizi e forniture
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi
aggiornamenti annuali
Tempestivo
Per ciascuna procedura:
Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016
Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi
ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)
Tempestivo
Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016
Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara
Tempestivo
Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016
Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,
dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e
pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c.
9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c.
1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo
all’esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art.
153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di
concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);
Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c.
3, dlgs n. 50/2016);Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio
(art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)
Tempestivo
Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016
Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di
affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e
avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura,
possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Verbali di gara
Tempestivo
Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori
distintamente per ogni
procedura
Bandi di gara e
contratti Atti relativi alle procedure per
l’affidamento di appalti pubblici di
servizi, forniture, lavori e opere, di
concorsi pubblici di progettazione, di
concorsi di idee e di concessioni.
Compresi quelli tra enti nell'mabito del
settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs
n. 50/2016
26. Codice degli appalti il contenuto della sezione Bandi di gara e Contratti in
“Amministrazione Trasparente (2/2) (linee guida ANAC da approvare)
06/12/2016 La pubblicazione dei dati Provincia di
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Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016
Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui
all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un
sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)
Tempestivo
Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016
Affidamenti - Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e
di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che
non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti
connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione
tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)
Tempestivo
Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016
Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai
progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1,
dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal
Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)
Tempestivo
Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016
Provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni all'esito
delle valutazioni dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-
professionali.
Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione) Tempestivo
Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016
Composizione della commissione
giudicatrice e i curricula dei suoi
componenti.
Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Tempestivo
Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016
Resoconti della gestione finanziaria dei
contratti al termine della loro
esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Tempestivo
Bandi di gara e
contratti
Atti delle
amministrazioni
aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori
distintamente per ogni
procedura
Atti relativi alle procedure per
l’affidamento di appalti pubblici di
servizi, forniture, lavori e opere, di
concorsi pubblici di progettazione, di
concorsi di idee e di concessioni.
Compresi quelli tra enti nell'mabito del
settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs
n. 50/2016
27. Il sito open data degli appalti
Andiamo al sito ANAC dove finiscono i nostri dati
inviati ogni anno entro il 31 gennaio
QUI IL LINK
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