Cass. civ. ss.uu. n. 9184 del 7.06.2012FocusLegale
Previdenza Forense - L'avvocato iscritto all'Albo deve trasmettere il modello 5 anche se non iscritto alla Cassa Forense. Le Sezioni Unite della Cassazione evidenziano che premessa necessaria per l'invio del modello 5 è l'iscrizione del professionista all'Albo, indipendentemente dalla percezione di proventi (Cass. S.U. n. 9184 del 7.06.2012)
Cass. civ. ss.uu. n. 9184 del 7.06.2012FocusLegale
Previdenza Forense - L'avvocato iscritto all'Albo deve trasmettere il modello 5 anche se non iscritto alla Cassa Forense. Le Sezioni Unite della Cassazione evidenziano che premessa necessaria per l'invio del modello 5 è l'iscrizione del professionista all'Albo, indipendentemente dalla percezione di proventi (Cass. S.U. n. 9184 del 7.06.2012)
Delibera del commissario_straordinario_n_44 Discarcia Martucci Conversano Nicola Teofilo
Dopo la nostra inchiesta e le pressioni ricevute dagli esponenti politici Rino Carelli e Franco Pignataro, dopo la replica e il polverone sollevato, il Commissario prefettizio torna sui suoi passi e si costituisce in nome e per conto del Comune di Casamassima (Delibera del Commissario Straordinario n. 44 del 16/03/2015) nel procedimento per reato di disastro ambientale a carico della Lombardi Ecologia che gestiva la discarica "Martucci" a Conversano, discarica che serve i comuni del bacino ex Ato Ba5, tra cui Casamassima.
Particolari e approfondimenti nel prossimo numero del “La Voce del Paese – edizione Casamassima”.
Portobello rimborso spese legali dopo assoiluzione procedimento penale delibe...Pino Ciampolillo
ISOLA DELLE FEMMINE P.D MAFIA ANTIMAFIA E I QUAQUARAQUA'..
“ … Noi crediamo nella virtù rivoluzionaria della cultura che dona all’uomo il suo vero potere ”.
In altri termini,proprio a partire dagli anni settanta si registra anche nei luoghi come Isola delle Femmine un “salto di qualità” dell’azione di Cosa Nostra, legato all’urbanizzazione susseguente all’abbandono delle campagne. Le cosche spostano i loro interessi. Dall’economia agricola passano al settore commerciale e industriale. In particolare intervengono nel campo dell’edilizia e dei lavori pubblici.
Ma Enea Vincenzo, dopo i reiterati atti di danneggiamento subiti, non si piega alla richiesta di Bruno Francesco di costituire con lui una società di fatto impegnata nell’edilizia e questo gli costerà la vita.
IN altri termini Enea Vincenzo rimane vittima dei contrasti con “un’impresa ad infiltrazione mafiosa”, ossia la B.B.P., un soggetto economico che instaura con il sodalizio mafioso, cappeggiato da Riccobono Rosario e da personaggi come Bruno Francesco e Lo Piccolo Salvatore rapporti stabili di connivenza, accettandone i servizi offerti e ricambiandoli con altri servizi ed attività complementari.
Non a caso, nel momento del contrasto con la società B.B.P., Enea Vincenzo subisce danneggiamenti nei cantieri e la proposta di bruno Francesco, “uomo d’onore” vicino a Riccobono Rosario, di costituire una società di fatto per attività nell’edilizia; e quando i fratelli D’Agostino cercano di aiutare l’Enea Vincenzo per risolvere i problemi con la società B.B.P. si rivolgono proprio a Riccobono Rosario referente mafioso indiscusso per risolvere certi problemi…..pag 56 Sentenza…
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2013/11/le-motivazioni-nella-sentenza-di.html
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1. Ordinanza n. 17471/2010
Sezione Lavoro
Udienza del 12/04/2010
Depositato il 26/07/2010
REPUBBLICA ITALIANA Ud. 12/04/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 12115/2009
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 12115-2009 proposto da:
L.S., C.C., M.G.,
G.R., G.A., C.S., D.
R.G., S.C., S.G.,
M.B., G.E., B.P.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBERIGO II 33, presso lo
studio dell'avvocato GALLEANO SERGIO, che li rappresenta e difende,
giusta procura sul retro della prima pagina del ricorso;
- ricorrenti -
contro
IPOST - ISTITUTO POSTELEGRAFONICI - GESTIONE COMMISSARIALE FONDO
BUONUSCITA POSTE ITALIANE SPA, (d'ora in poi per brevita' "Ipost"),
in persona del procuratore speciale e Commissario, elettivamente
2. domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell'avvocato
BUZZELLI DARIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a
margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4 77/2 008 della CORTE D'APPELLO di CATANIA
del 24/04/08, depositata il 17/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;
e' presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I dipendenti postali L.S. e gli altri litisconsorti
indicati in epigrafe sono cessati dal servizio in data successiva al
28 febbraio 1998, ed e' stato loro corrisposto, ai sensi della L. n.
449 del 1997, art. 53, comma 6, il complessivo trattamento di fine
servizio, composto dalla buonuscita per il periodo fino al 28
febbraio 1998 e del trattamento di fine rapporto per il periodo
successivo. La buonuscita e' stata calcolata in base al disposto del
D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3, comma 3, e cioe' sulla retribuzione
in essere alla data del 28 febbraio 1998.
I lavoratori adirono il giudice del lavoro chiedendo che la
buonuscita venisse calcolata in base alla retribuzione in godimento
alla data del pensionamento o, in subordine, il pagamento di
rivalutazione e interessi dal luglio 1998.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa accolse la domanda
principale. La decisione, impugnata da IPOST, e' stata riformata
dalla Corte d'appello di Catania con sentenza n. 477 del 2008,
depositata il 17 maggio 2008. La Corte territoriale ha osservato che,
ai sensi della L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6, la buonuscita e'
3. quella maturata alla data del 28 febbraio 1998 e va calcolata secondo
la normativa vigente, per i dipendenti postali, prima di tale data e
cioe' secondo il D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38. In
particolare, l'art. 38 indica come base di calcolo l'ultima
retribuzione.
Avverso questa decisione i lavoratori soccombenti ricorrono per
cassazione.
Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di
consiglio, e' stata quindi redatta relazione ai sensi dell'art. 380
bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e
comunicata al Procuratore Generale.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso, denunciando violazione di legge e di
contratti collettivi, i ricorrenti sostengono che il testo delle
norme di legge applicabili in materia (L. n. 449 del 1997, art. 53,
comma 6, e del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3) impone di ritenere
che la buonuscita del dipendente postale, da calcolarsi alla data di
trasformazione dell'Ente Poste Italiane in societa' per azioni (28
febbraio 1998), deve avere come base di computo il trattamento
retributivo in godimento al momento della cessazione del rapporto di
lavoro e non quello percepito alla data predetta.
Il ricorso e' manifestamente infondato.
Come gia' sottolineato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc.
civ., le questioni che pongono i ricorrenti con i suesposti motivi,
sono state esaminate, sotto ogni profilo, in numerose pronunce da
questa Corte (tra cui la n. 28281 del 26 novembre 2008 e la n. 17987
4. del 6 agosto 2009 e molte altre conformi), nelle quali, sulla scorta
anche dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 366 del 2006, il cui contenuto e' stato confermato dalla
successiva ordinanza n. 444 del 2007, sono stati considerati tutti
gli aspetti della vertenza, pervenendosi alla conclusione che la data
alla quale occorre fare riferimento per il calcolo della buonuscita
e' quella del 28 febbraio 1998, momento a partire dal quale il
dipendente postale matura non piu' detta indennita' ma il trattamento
di fine rapporto.
Queste osservazioni e la giurisprudenza che le supporta, sono
condivise dal Collegio e non possono ritenersi adeguatamente
confutate dalle deduzioni svolte dai ricorrenti, i quali nella
memoria depositata in sostanza si limitano a riproporre i dubbi di
legittimita' costituzionale delle norme denunciate, gia' giudicati
infondati dal Giudice delle Leggi nelle pronunce indicate.
Il ricorso deve essere percio' rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in
favore dell'IPOST, delle spese del presente giudizio, liquidate in
Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi e in Euro 3.500,00
(tremilacinquecento/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e
c.p.a..
Cosi' deciso in Roma, il 12 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010