NORME SUL “MADE IN ITALY” :
SI TRATTA DI VERA TUTELA ?
Logos Avvocati Associati
AVV. FABIO BRUSA
16 ottobre 2014
49. L’importazione e l’esportazione a fini di
commercializzazione ovvero la commercializzazione o
la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla
commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci
indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato
ed è punita ai sensi dell’art. 517 del codice penale.
- in realtà più che di introduzione di norme a tutela del
made in Italy, si deve parlare di rafforzamento della tutela
stessa, come si può facilmente evincere dalla
equiparazione quo ad poenam all’art. 517 c.p.;
- l’obiettivo manifesto è supportare gli investimenti e quindi
la competitività delle imprese italiane nel mercato
globale;
- non si parla di tutela del consumatore;
- manca una definizione di cosa si intenda per made in
Italy ovvero la definizione dovrebbe ricavarsi per via
indiretta dal richiamo alla normativa europea all’origine.
«MADE IN ITALY»
non significa
«FATTO IN ITALIA»
L’Uso dell’espressione anglofona significa che il legislatore
ha inteso riferirsi a qualcosa di diverso.
In effetti si è inteso tutelare non una mera provenienza
territoriale ma una generica aspettativa il prodotto cui si
riferisce è espressione dello stile (buon gusto, fantasia,
creatività) italiano.
Conseguenze negative dell’utilizzo di un concetto
meramente territoriale.
ROGO DI PRATO
Necessità di una interpretazione adeguatrice
rispetto all’ordinamento comunitario
… segue PROCEDIMENTI DI INFRAZIONE
DENUNCIA INDICAM
(proc. EU/Pilot – rif. 4265/12/ENTR)
Ai sensi dell’art. 258 TFUE
1.per violazione della direttiva 98/34/CEE;
2.in quanto misura equivalente a restrizioni quantitative di cui
all’art. 34 TFUE non giustificate da una delle ragioni di cui
all’art. 36 TFUE;
3.in quanto sottopone al regime in essa previsto soltanto i
prodotti di apparente origine italiana, discriminandoli rispetto a
quelli di apparente origine di un altro paese della Comunità.
DENUNCIA ASSICA
(proc. EU/Pilot – rif. 5938/13/SNCO)
Caso «prosciutto»
Sentenza CIA – Security International
(causa c-194/94 30 aprile 1996)
Obbligo di disapplicazione delle norme interne
non conformi all’ordinamento comunitario.
 2500/1999 ceramiche Fallace indicazione
 3352/2005 elettrodi Fallace indicazione
 13712/2005 abbigliamento sportivo Fallace indicazione
 34103/2005 maglie Falsa indicazione
 2648/2006 abbigliamento Fallace indicazione
 3669/2006 abbigliamento Fallace indicazione
 12451/2006 olio d’oliva Falsa indicazione
 21797/2006 occhiali Fallace indicazione
 24043/2006 abbigliamento Fallace indicazione
 8684/2006 orologi Fallace indicazione
Giurisprudenza su art. 517 c.p.
 27250/2007 macedonia di frutta Falsa indicazione
 35720/2007 shorts Fallace indicazione
 46886/2007 occhiali Falsa indicazione
 166/2008 ceramiche Fallace indicazione
 2466/2008 coprisedili Fallace indicazione
 27063/2008 jeans Fallace indicazione
 15374/2010 coltelli Fallace indicazione
 19746/2010 camicie Fallace indicazione
 37818/2010 portafogli Fallace indicazione
 28220/2011 souvenirs in vetro Fallace indicazione
 12484/2012 indumenti Falsa indicazione
Giurisprudenza su art. 517 c.p.
 19650/2012 calzature Falsa indicazione
 33329/2012 accessori per mobili Falsa indicazione
 19093/2013 pistacchi sgusciati Fallace indicazione
 22950/2013 giacche per bambino Fallace indicazione
 24521/2013 calzature Falsa indicazione
 39093/2013 portafogli Falsa indicazione
 18302/2014 abbigliamento Fallace indicazione
CASSAZIONE 46886/07
(abstract)
1) Il marchio “Made in Italy” non tutela soltanto le
produzioni interamente effettuate in territorio italiano e
si riferisce anche a quelle produzioni che, in parte
delocalizzate, trovano però il proprio elemento
qualificante nelle caratteristiche che ad esse vengono
conferite dal produttore italiano.
2) Tali caratteristiche possono consistere in plurimi
elementi, che variano a seconda della natura dei
prodotti e che non possono essere codificate in via
generale ed astratta.
CASSAZIONE 46886/07
(abstract)
3) In alcuni casi l’elemento preponderante, che qualifica il
prodotto come “italiano” deriverà dalla sua progettazione o
dal design, in altri dalla brevettazione della scoperta che
costituisce “l’anima” del prodotto, e cioè il suo elemento
qualificante, in altri dalla qualità della materia prima
impiegata, in altri ancora dalla qualità e specializzazione
della lavorazione.
4) Ogni modello di occhiale oggetto del provvedimento di
sequestro esige specifiche lavorazioni, con la conseguenza
che una valutazione complessiva e indifferenziata dell’intero
materiale in relazione a tutti i modelli di occhiale, non appare
corrispondente alla eterogeneità delle situazioni di fatto.
CASSAZIONE 46886/07
(abstract)
5)Va poi tenuto conto del fatto che, a parere di questa Corte,
il giudizio circa la correttezza del marchio “Made in Italy” deve
avere riguardo non solo alle attività svolte dal produttore
italiano successivamente all’importazione delle componenti,
ma all’intero processo produttivo, ivi ricomprendendo, ad
esempio, la progettazione, le istruzioni impartite per le
lavorazioni svolte altrove, la qualità dei materiali impiegati ed
il livello di tecnologia necessario per giungere al risultato
finale.
CASSAZIONE 46886/07
(abstract)
6) Escluso che la “semplice riunione di parti di prodotti
per costituire un prodotto completo” sia considerabile
sufficiente per conferire il “carattere originario”, e che
possano costituirlo le operazioni di confezionamento e
marchiatura del prodotto finale.
7) Ciò che occorre verificare è se dall’intero processo di
produzione emerga o meno la specificità essenziale
dell’apporto dell’impresa italiana.
ETEROGENESI DEI FINI
DIFESA
della produzione nazionale
delle piccole e medie imprese
della manodopera nazionale
MA SEMPRE
tutela del consumatore
ESEMPI LEGISLATIVI
 - «Made in Lazio»
 - «Kilometro zero»
 «100% Made in Italy»
In contrasto con 23 Cda e 36,1 Cdac
Ingannevole per il consumatore perché induce a ritenere che
le materie prime siano italiane.
 Legge 55/2010 (c.d. Legge Reguzzoni)
Fasi di lavorazione specificamente individuate per settori
(tessili, pelletteria, arredamento) che non prevedono design
e progettazione.
 inutilità della legge 350/03 ai fini della tutela del
consumatore perché le norme sanzionatorie già
esistono (art. 517 c.p. che è anche reato presupposto
per la responsabilità della persona giuridica ex art.
231/01 e norme sulle pratiche commerciali
ingannevoli);
 nocività ai fini competitivi sul mercato globale perché
impone agli operatori nazionali oneri non imposti agli
operatori degli altri stati membri.
Contrasto tra la tendenza dello stato italiano ad emanare norme
di carattere protezionistico a stampo sanzionatorio che mal si
concilia con le esigenze di chi deve competere sul mercato
globale, dove le norme hanno una matrice liberistica.
Esempio in materia di indicazione di origine obbligatoria:
contrasto tra Commissione e Stato Italiano.
Lo Stato supporti le imprese aiutando gli investimenti in
qualità a cominciare dalla formazione del capitale umano e
non con la emanazione di norme a carattere
protezionistico.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Logos Avvocati Associati
Viale Ancona n. 17
30172 – Mestre (Ve)
Tel. 041/5322601 Fax 041/5322606
E-mail: legali@logostudi.it
Web: www.logostudi.it

Avv. Fabio Brusa 16.10.2014

  • 1.
    NORME SUL “MADEIN ITALY” : SI TRATTA DI VERA TUTELA ? Logos Avvocati Associati AVV. FABIO BRUSA 16 ottobre 2014
  • 2.
    49. L’importazione el’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell’art. 517 del codice penale.
  • 3.
    - in realtàpiù che di introduzione di norme a tutela del made in Italy, si deve parlare di rafforzamento della tutela stessa, come si può facilmente evincere dalla equiparazione quo ad poenam all’art. 517 c.p.; - l’obiettivo manifesto è supportare gli investimenti e quindi la competitività delle imprese italiane nel mercato globale; - non si parla di tutela del consumatore; - manca una definizione di cosa si intenda per made in Italy ovvero la definizione dovrebbe ricavarsi per via indiretta dal richiamo alla normativa europea all’origine.
  • 4.
    «MADE IN ITALY» nonsignifica «FATTO IN ITALIA» L’Uso dell’espressione anglofona significa che il legislatore ha inteso riferirsi a qualcosa di diverso. In effetti si è inteso tutelare non una mera provenienza territoriale ma una generica aspettativa il prodotto cui si riferisce è espressione dello stile (buon gusto, fantasia, creatività) italiano.
  • 5.
    Conseguenze negative dell’utilizzodi un concetto meramente territoriale. ROGO DI PRATO
  • 6.
    Necessità di unainterpretazione adeguatrice rispetto all’ordinamento comunitario … segue PROCEDIMENTI DI INFRAZIONE
  • 7.
    DENUNCIA INDICAM (proc. EU/Pilot– rif. 4265/12/ENTR) Ai sensi dell’art. 258 TFUE 1.per violazione della direttiva 98/34/CEE; 2.in quanto misura equivalente a restrizioni quantitative di cui all’art. 34 TFUE non giustificate da una delle ragioni di cui all’art. 36 TFUE; 3.in quanto sottopone al regime in essa previsto soltanto i prodotti di apparente origine italiana, discriminandoli rispetto a quelli di apparente origine di un altro paese della Comunità. DENUNCIA ASSICA (proc. EU/Pilot – rif. 5938/13/SNCO) Caso «prosciutto»
  • 8.
    Sentenza CIA –Security International (causa c-194/94 30 aprile 1996) Obbligo di disapplicazione delle norme interne non conformi all’ordinamento comunitario.
  • 9.
     2500/1999 ceramicheFallace indicazione  3352/2005 elettrodi Fallace indicazione  13712/2005 abbigliamento sportivo Fallace indicazione  34103/2005 maglie Falsa indicazione  2648/2006 abbigliamento Fallace indicazione  3669/2006 abbigliamento Fallace indicazione  12451/2006 olio d’oliva Falsa indicazione  21797/2006 occhiali Fallace indicazione  24043/2006 abbigliamento Fallace indicazione  8684/2006 orologi Fallace indicazione Giurisprudenza su art. 517 c.p.
  • 10.
     27250/2007 macedoniadi frutta Falsa indicazione  35720/2007 shorts Fallace indicazione  46886/2007 occhiali Falsa indicazione  166/2008 ceramiche Fallace indicazione  2466/2008 coprisedili Fallace indicazione  27063/2008 jeans Fallace indicazione  15374/2010 coltelli Fallace indicazione  19746/2010 camicie Fallace indicazione  37818/2010 portafogli Fallace indicazione  28220/2011 souvenirs in vetro Fallace indicazione  12484/2012 indumenti Falsa indicazione Giurisprudenza su art. 517 c.p.
  • 11.
     19650/2012 calzatureFalsa indicazione  33329/2012 accessori per mobili Falsa indicazione  19093/2013 pistacchi sgusciati Fallace indicazione  22950/2013 giacche per bambino Fallace indicazione  24521/2013 calzature Falsa indicazione  39093/2013 portafogli Falsa indicazione  18302/2014 abbigliamento Fallace indicazione
  • 12.
    CASSAZIONE 46886/07 (abstract) 1) Ilmarchio “Made in Italy” non tutela soltanto le produzioni interamente effettuate in territorio italiano e si riferisce anche a quelle produzioni che, in parte delocalizzate, trovano però il proprio elemento qualificante nelle caratteristiche che ad esse vengono conferite dal produttore italiano. 2) Tali caratteristiche possono consistere in plurimi elementi, che variano a seconda della natura dei prodotti e che non possono essere codificate in via generale ed astratta.
  • 13.
    CASSAZIONE 46886/07 (abstract) 3) Inalcuni casi l’elemento preponderante, che qualifica il prodotto come “italiano” deriverà dalla sua progettazione o dal design, in altri dalla brevettazione della scoperta che costituisce “l’anima” del prodotto, e cioè il suo elemento qualificante, in altri dalla qualità della materia prima impiegata, in altri ancora dalla qualità e specializzazione della lavorazione. 4) Ogni modello di occhiale oggetto del provvedimento di sequestro esige specifiche lavorazioni, con la conseguenza che una valutazione complessiva e indifferenziata dell’intero materiale in relazione a tutti i modelli di occhiale, non appare corrispondente alla eterogeneità delle situazioni di fatto.
  • 14.
    CASSAZIONE 46886/07 (abstract) 5)Va poitenuto conto del fatto che, a parere di questa Corte, il giudizio circa la correttezza del marchio “Made in Italy” deve avere riguardo non solo alle attività svolte dal produttore italiano successivamente all’importazione delle componenti, ma all’intero processo produttivo, ivi ricomprendendo, ad esempio, la progettazione, le istruzioni impartite per le lavorazioni svolte altrove, la qualità dei materiali impiegati ed il livello di tecnologia necessario per giungere al risultato finale.
  • 15.
    CASSAZIONE 46886/07 (abstract) 6) Esclusoche la “semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo” sia considerabile sufficiente per conferire il “carattere originario”, e che possano costituirlo le operazioni di confezionamento e marchiatura del prodotto finale. 7) Ciò che occorre verificare è se dall’intero processo di produzione emerga o meno la specificità essenziale dell’apporto dell’impresa italiana.
  • 16.
    ETEROGENESI DEI FINI DIFESA dellaproduzione nazionale delle piccole e medie imprese della manodopera nazionale MA SEMPRE tutela del consumatore
  • 17.
    ESEMPI LEGISLATIVI  -«Made in Lazio»  - «Kilometro zero»  «100% Made in Italy» In contrasto con 23 Cda e 36,1 Cdac Ingannevole per il consumatore perché induce a ritenere che le materie prime siano italiane.  Legge 55/2010 (c.d. Legge Reguzzoni) Fasi di lavorazione specificamente individuate per settori (tessili, pelletteria, arredamento) che non prevedono design e progettazione.
  • 18.
     inutilità dellalegge 350/03 ai fini della tutela del consumatore perché le norme sanzionatorie già esistono (art. 517 c.p. che è anche reato presupposto per la responsabilità della persona giuridica ex art. 231/01 e norme sulle pratiche commerciali ingannevoli);  nocività ai fini competitivi sul mercato globale perché impone agli operatori nazionali oneri non imposti agli operatori degli altri stati membri.
  • 19.
    Contrasto tra latendenza dello stato italiano ad emanare norme di carattere protezionistico a stampo sanzionatorio che mal si concilia con le esigenze di chi deve competere sul mercato globale, dove le norme hanno una matrice liberistica. Esempio in materia di indicazione di origine obbligatoria: contrasto tra Commissione e Stato Italiano.
  • 20.
    Lo Stato supportile imprese aiutando gli investimenti in qualità a cominciare dalla formazione del capitale umano e non con la emanazione di norme a carattere protezionistico.
  • 21.
    GRAZIE PER L’ATTENZIONE LogosAvvocati Associati Viale Ancona n. 17 30172 – Mestre (Ve) Tel. 041/5322601 Fax 041/5322606 E-mail: legali@logostudi.it Web: www.logostudi.it