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L’ACCERTAMENTO IN DOGANA
Relatore : dott. Vincenzo De Deo
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione Interregionale per il Veneto e il FVG
vincenzo.dedeo@agenziadogane.it
RUOLO DELLE AUTORITA’ DOGANALI
Globalizzazione economica
Attacchi terroristici
Allargamento dell’Unione Europea
L’attività dell’Agenzia delle Dogane ha subito, a partire dal 1993, un
cambiamento fortemente accelerato.
Anzitutto l’attività fiscale (accertamento e riscossione tributi) ha subito una
riduzione per il progressivo ampliamento del territorio comunitario a seguito
dell’adesione di nuovi paesi.
Inoltre la progressiva liberalizzazione del commercio internazionale ha imposto
l’esigenza di orientare il sistema dei controlli doganali verso una più efficace
lotta alle frodi, privilegiando i controlli basati sull’analisi dei rischi, rispetto ai
controlli di routine, anche al fine di non intralciare il flusso degli scambi
commerciali e favorire la competitività delle imprese.
Ma il vero cambiamento è successivo ai tragici fatti dell’ 11 settembre 2001
quando si è compresa l’importanza derivante dal presidio dei confini,
soprattutto se a difesa della collettività dei cittadini.
L’interesse tutelato diventa non solo quello di natura fiscale ma la sicurezza
e salute dei cittadini, la tutela delle imprese «virtuose», dell’ambiente, del
patrimonio culturale (security and safety – cd. emendamento sicurezza al
CDC/DAC modificati, rispettivamente, dai Reg. CE n.648/2005 e n. 1876/2006).
RUOLO DELLE AUTORITÀ DOGANALI
Le autorità doganali hanno la responsabilità primaria della supervisione degli
scambi internazionali dell’Unione in modo da contribuire al commercio leale e
libero, all’attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica
commerciale comune e delle altre politiche dell’Unione comuni riguardanti il
commercio e alla sicurezza dell’intera catena logistica.
Le autorità doganali mettono in atto misure intese in particolare ai seguenti
obiettivi:
a) tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e dei suoi Stati membri;
b) tutelare l’Unione dal commercio sleale e illegale sostenendo nel
contempo le attività commerciali legittime;
c) garantire la sicurezza dell’Unione e dei suoi residenti nonché la tutela
dell’ambiente, ove necessario in stratta cooperazione con altre autorità,
e
d) mantenere un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l’agevolazione
degli scambi legittimi
Art. 3 CDU
LA «VECCHIA» E LA «NUOVA» DOGANA
 Approccio tradizionale:
 La principale preoccupazione delle amministrazioni doganali è la
riscossione dei tributi
 Le merci vengono controllate una volta giunte nei porti/aeroporti
 Nuovo approccio:
 Forte preoccupazione per le problematiche legate alla sicurezza
 Controllo dei carichi prima che giungano nei porti/aeroporti nazionali
Proteggere i cittadini ed i loro interessi senza intralciare i traffici
leciti
GLI ELEMENTI CHIAVE SU CUI SI FONDA LA NUOVA
REALTA’ OPERATIVA
C2C = CUSTOMS TO CUSTOMS
(cooperazione tra le amministrazioni doganali):
 Uso di informazioni elettroniche preventive per identificare i carichi a
rischio (scambio elettronico dei dati)
 Armonizzazione delle informazioni da fornire in anticipo, per via
elettronica, sui carichi in entrata, uscita e in transito (dichiarazione
sommaria di sicurezza)
 Ogni paese deve impegnarsi ad usare un coerente e possibilmente
«condiviso» sistema di gestione del rischio (analisi dei rischi
comune)
GLI ELEMENTI CHIAVE SU CUI SI FONDA LA NUOVA
REALTA’ OPERATIVA
C2B = CUSTOMS TO BUSINESS
(partenariato con il settore privato)
 Adozione di un sistema di valutazione che consenta di identificare gli
operatori economici che offrano adeguate garanzie di sicurezza in
relazione al loro ruolo nella catena logistica (Authorized Economic
Operator - AEO):
l’operatore che dimostri impegno nell’adozione e nel rispetto degli
standard di sicurezza e che sia stato valutato positivamente
dall’amministrazione deve ricevere benefici tangibili in termini sia di
riduzione dei controlli sia rispetto ad altre misure e benefici che
riducano i tempi di attesa in dogana
Tutelare la
sicurezza dei cittadini
Tutelare il bilancio
comunitario/nazionale
controlli velocità
Facilitare il
commercio legittimo
Favorire la competitività
delle imprese
LA MISSIONE DELLE DOGANE IN UN CONTESTO GLOBALIZZATO
Trovare il punto di equilibrio tra controlli efficaci e
velocità degli scambi.
Disposizioni UE
Reg. CE n. 2913/1992
Codice Doganale
Comunitario (CDC)
Reg. CE n. 2454/1993
Disposizioni di
Attuazione del Codice
(DAC)
 Reg. UE n. 952/2013
Codice Doganale
dell’Unione (CDU)
Disposizioni nazionali
 D.lgs. 8 novembre
1990 n. 374 e ss.
modificazioni
 D.P.R. 23.01.1973
n.43 (T.U.L.D.)
 D.P.R. 26/10/1972 n. 633
(Decreto IVA)
 Legge 27 luglio 2000
n.212 (Statuto dei diritti
del contribuente)
ACCERTAMENTO DOGANALE
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
CAMPO DI APPLICAZIONE
 Le disposizioni UE (CDC–DAC-CDU) e, in subordine, quelle nazionali, regolano
l’applicazione dei dazi doganali.
 Le stesse disposizioni si applicano per l’accertamento, la riscossione ed il
contenzioso dell’IVA dovuta al momento dell’importazione nella UE di merci
provenienti da paesi o territori esterni alla UE (artt. 69 e 70 del DPR 26
ottobre1972 n. 633).
Particolare rilievo assumono, in tema di accertamento doganale, anche:
 ulteriori disposizioni contenute in Reg. UE che prevedono disciplinano i
controlli doganali in relazione a specifici settori di attività, come ad esempio:
- sicurezza dei prodotti: Reg. CE n. 765/2008;
- esportazione di beni a «duplice uso»: Reg. UE n. 428/2009;
- merci sospettate di violare i diritti di proprietà industriale: Reg. UE n.608/2013;
- esemplari di flora e fauna protetti dalla Convenzione Cites: Reg.CEE n.338/97;
- materiali di armamento: legge n. 185/1990;
 le disposizioni di prassi emanate dall’Agenzia delle Dogane, su tutte:
- Circ. n. 79/D/2000 in tema di azioni di recupero dei diritti doganali e
revisione dell’accertamento;
- Circ. n. 74/D/2003 in tema di circuito doganale di controllo;
 i manuali procedurali per le attività di controllo emanati in relazione a singoli
settori di attività
CONTROLLI DOGANALI
Art. 5 punto 3 CDU – Art. 4 punto 14 CDC
atti specifici espletati dall'autorità doganale al fine di garantire la conformità
con la normativa doganale e con le altre norme che disciplinano:
• l'entrata
• l'uscita
• il transito
• la circolazione
• il deposito
• l' uso finale
 delle merci in circolazione tra il territorio doganale dell‘Unione e i paesi
terzi, nonché
 la presenza e la circolazione nel territorio doganale dell’Unione delle
merci non unionali e delle merci in regime di uso finale.
CONTROLLI DOGANALI
Le autorità doganali possono effettuare qualsiasi controllo doganale che
ritengono necessario.
Tali controlli doganali possono consistere, in particolare, nella:
• visita delle merci,
• nel prelievo di campioni per esami tecnici o di laboratorio;
• nella verifica dell’accuratezza e della completezza delle informazioni
fornite in dichiarazioni o notifiche;
• nella verifica dell’esistenza, dell’autenticità, dell’accuratezza e della
validità di documenti;
• nell’esame della contabilità degli operatori economici e di altre
scritture;
• nel controllo dei mezzi di trasporto;
• nel controllo del bagaglio e di altre merci che le persone portano con
sé o su di sé;
• nello svolgimento di indagini ufficiali e altri atti simili.
Art. 46 CDU - Art. 13 par.1 CDC – Art. 19 e 20 TULD
ANALISI DEI RISCHI
I controlli doganali, diversi dai controlli causali, si basano principalmente sulla
analisi dei rischi, effettuata mediante procedimenti informatici, al fine di
identificare e valutare i rischi e di mettere a punto le contromisure necessarie,
sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, unionale e, se del caso,
internazionale.
I controlli doganali sono effettuati nell’ambito di un quadro comune di
gestione del rischio, basato sullo scambio di informazioni attinenti ai
rischi e dei risultati dell’analisi dei rischi tra le amministrazioni doganali,
che stabilisce criteri comuni e norme comuni per la valutazione del
rischio, misure di controllo e settori di controllo prioritari.
I controlli basati su tali informazioni e criteri sono effettuati senza
pregiudizio degli altri controlli effettuati conformemente alle disposizioni
in vigore.
Art. 46 CDU - Art. 13 par.2 CDC
ANALISI DEI RISCHI
Le autorità doganali applicano una gestione dei rischi intesa a differenziare
i livelli di rischio connessi alle merci oggetto di controllo o di vigilanza
doganale e a stabilire se sia necessario sottoporre tali merci a controlli
doganali specifici e, in caso affermativo, in quale luogo.
La determinazione di questi livelli di rischio è effettuata sulla base di una
valutazione della probabilità che si verifichi l’evento associato a un rischio e
della sua incidenza ove l’evento si verifichi effettivamente.
Le gestione del rischio comprende attività quali:
• la raccolta di dati e informazioni
• l’analisi e la valutazione dei rischi
• la prescrizione e l’adozione di misure
• il regolare monitoraggio e l’esame di tale processo e dei suoi risultati
sulla base di fonti e strategie internazionali, unionali e nazionali
Art. 46 CDU e art. 4 septies DAC
SETTORI PRIORITARI COMUNI DI CONTROLLO
Art. 4 nonies DAC
I settori prioritari comuni di controllo individuano:
• destinazioni doganali,
• tipi di merci,
• rotte di spedizione,
• modalità di trasporto
• operatori economici
da sottoporre a rafforzate analisi dei rischi e a controlli doganali più
rigorosi per un certo periodo.
Al fine di agevolare l’attività commerciale offrendo allo stesso tempo adeguati
livelli di controllo delle merci che entrano o escono dal territorio doganale
dell’Unione, è opportuno che le informazioni fornite dagli operatori economici
siano scambiate, tenuto conto delle pertinenti disposizioni in materia di
protezione dei dati, tra le autorità doganali e tra queste e le altre autorità che
intervengono in tale controllo.
Occorre che tali controlli siano armonizzati in modo che l’operatore economico
debba fornire le informazioni una volta sola e che le merci siano controllate da
tali autorità allo stesso momento e nello stesso posto.
COOPERAZIONE TRA
AUTORITA’ DOGANALI E AUTORITA’ DOGANALI
AUTORITA’ PUBBLICHE
(diverse da quelle doganali)
considerando n. 20 del CDU
COOPERAZIONE TRA AUTORITA’
COOPERAZIONE TRA AUTORITA PUBBLICHE:
LO SPORTELLO UNICO DOGANALE
Qualora, relativamente alle stesse merci, debbano essere effettuati controlli
diversi dai controlli doganali da autorità competenti che non siano le autorità
doganali, le autorità doganali si impegnano, in stretta collaborazione con le
altre autorità, a far effettuare i controlli, ogniqualvolta sia possibile,
contemporaneamente e nello stesso luogo in cui si effettuano i controlli
doganali (sportello unico); a tal fine, le autorità doganali svolgono il ruolo di
coordinamento (art. 47 par.1 CDU).
Lo «sportello unico doganale» - originariamente previsto dalle disposizioni
della legge finanziaria del 2004 (L. n. 350/2003, art. 4, commi 57-58-59) – è
stato regolamentato dal DPCM 04/11/2010, n.242 e definitivamente attuato
presso tutti gli uffici doganali nazionali nel luglio 2014.
COOPERAZIONE TRA AUTORITA’ PUBBLICHE:
LO SPORTELLO UNICO DOGANALE
Esso consente all’operatore – attraverso la interoperabilità del sistema
informativo dell’Agenzia delle Dogane (AIDA) ed i sistemi informativi delle
singole amministrazioni interessate (Min Salute, MISE, MIPAF, Capitanerie di
Porto):
 di convogliare in un’unica piattaforma informatica di raccolta, gestita dalla
dogana, tutte le istanze e la documentazione dirette ad ottenere il rilascio
di autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, da parte di altre
amministrazioni pubbliche, indispensabili ai fini dello sdoganamento delle
merci da importare (cd. «single window»), anche anticipatamente
all’arrivo delle merci;
 di «dialogare» con la dogana e le altre amministrazioni pubbliche, al fine di
conoscere lo «stato» del procedimento di sdoganamento ed
eventualmente di coordinare gli eventuali interventi di controllo sulle merci
che ciascuna amministrazione riterrà di effettuare, in modo che avvengano
«una sola volta e nello stesso luogo» (cd. «one stop shop»).
Le autorità doganali e le altre autorità competenti possono, se è
necessario al fine di minimizzare i rischi e di lottare contro le frodi,
scambiarsi tra loro e con la Commissione UE i dati ottenuti nel
contesto dell’entrata, dell’uscita, del transito, della circolazione, del
deposito e dell’uso finale di merci, compreso il traffico postale, in
circolazione fra il territorio doganale dell’Unione e paesi o territori non
facenti parte del territorio doganale dell’Unione, ovvero nel contesto
della presenza e della circolazione nel territorio doganale dell’Unione di
merci non unionali e di merci in regime di uso finale, e i risultati dei
controlli effettuati.
Art. 47 par.2. CDU
COOPERAZIONE TRA AUTORITA’ DOGANALI
CONTROLLO A POSTERIORI
Ai fini dei controlli doganali, le autorità doganali possono verificare l’esattezza
e la completezza delle informazioni fornite in una dichiarazione in dogana …
nonché l’esistenza, l’autenticità, l’accuratezza e la validità di qualsiasi
documento di accompagnamento e possono esaminare la contabilità del
dichiarante e altre scritture riguardanti le operazioni relative alle merci in
questione o le precedenti e successive operazioni commerciali relative alle
stesse merci dopo averle svincolate.
Le medesime autorità possono anche procedere alla visita delle merci e/o al
prelievo di campioni quando ne hanno ancora la possibilità.
Tali controlli possono essere effettuati presso il titolare delle merci o il
rappresentante del titolare, presso qualsiasi altra persona direttamente o
indirettamente interessata dalle predette operazioni a causa della sua attività
professionale o presso qualsiasi altra persona che possieda, per le stesse
ragioni, tali documenti e dati.
Art. 48 CDU – Art. 78 CDC – Art. 11 D. Lvo 474/1990
CONTROLLI DOGANALI
Chiunque intervenga direttamente o indirettamente nell’espletamento delle
formalità doganali o nei controlli doganali fornisce alle autorità doganali , su
loro richiesta e entro i termini specificati, tutta la documentazione e le
informazioni prescritte nella forma appropriata, nonché tutta l’assistenza
necessaria ai fini dell’espletamento di tali formalità o controlli.
La presentazione di una dichiarazione in dogana … o di una domanda per
ottenere un’autorizzazione o qualsiasi altra decisione impegna la persona
interessata per quanto riguarda:
a) l’accuratezza e completezza delle informazioni riportate nella
dichiarazione, notifica o domanda;
b) l’autenticità, accuratezza e la validità dei documenti a sostegno della
dichiarazione, notifica o domanda; e
c) se del caso, l’osservanza di tutti gli obblighi relativi al vincolo delle
merci in questione al regime doganale interessato o allo svolgimento
delle operazioni autorizzate.
Art. 15 CDU – art. 14 CDC
CONTROLLI DOGANALI
Art. 51 CDU - Art. 16 CDC
Ai fini del controllo doganale gli interessati devono conservare, per il
periodo stabilito dalle norme vigenti e per almeno tre anni civili i
documenti di cui all'articolo 14, qualunque sia il loro supporto.
Questo termine decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale:
 a) sono state accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica o di
esportazione, quando si tratti di merci immesse in libera pratica o di merci
dichiarate per l'esportazione;
 b) è cessato l'assoggettamento alla vigilanza doganale, quando si tratti di
merci immesse in libera pratica fruendo di un dazio all'importazione
ridotto o nullo a motivo della loro utilizzazione per fini particolari;
 c) è stato appurato il regime doganale o si è conclusa la temporanea
custodia, quando si tratti di merci vincolate ad un altro regime o in
custodia temporanea;
CONTROLLI DOGANALI / FLUSSO OPERATIVO
INTRODUZIONE DELLE MERCI NEL TERRITORIO DOGANALE
Le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione sono oggetto di una
dichiarazione sommaria di entrata (ENS – artt. 181 ter e ss. DAC), che va
presentata per via informatica (dal vettore, dall’importatore, dal destinatario o da
un’altra persona in nome e per conto della quale agisce il vettore) all’ufficio
doganale di prima entrata prima che le merci stesse siano introdotte nel territorio
doganale dell’Unione (art. 127 CDU).
La dichiarazione sommaria di entrata comprende le indicazioni necessarie per
l’analisi dei rischi a fini di sicurezza (es.: speditore, destinatario, tipologia di merce
– All. 30 bis DAC); l’analisi dei rischi informatizzata può determinare varie
conseguenze (es.: do not load; controllo all’arrivo; nessuna esigenza di controllo).
Tempi previsti per la presentazione della ENS (art. 184 bis DAC):
• trasporto via mare container: almeno 24 ore prima del carico nel porto di
partenza;
• trasporto via mare carichi alla rinfusa/frazionati: almeno 4 ore prima dell’arrivo
al primo porto UE;
• navi provenienti da porti del Mediterraneo, mar Nero o nord Europa: almeno 2
ore prima dell’arrivo al primo porto UE;
• voli a corto raggio (meno di 4 ore di viaggio): entro il decollo;
• voli a lungo raggio: almeno 4 ore prima dell’arrivo al primo aeroporto UE
• traffico su strada: almeno un’ora prima dell’arrivo al primo ufficio di entrata.
CONTROLLI DOGANALI / FLUSSO OPERATIVO
INTRODUZIONE DELLE MERCI NEL TERRITORIO DOGANALE
Le merci sono sottoposte, sin dal momento della loro introduzione, a
vigilanza doganale e possono subire controlli.
Le merci restano soggette a tale vigilanza per tutto il tempo necessario a
determinare la loro posizione doganale (cioè finchè non cambiano la loro
posizione doganale o non sono uscite dal territorio doganale UE o non
vengono distrutte) e non possono essere rimosse senza l’autorizzazione delle
autorità doganali.
Il titolare delle merci sotto vigilanza doganale può in qualsiasi momento,
con l’autorizzazione delle autorità doganali, esaminare le merci o prelevare
campioni , in particolare per determinare la classificazione tariffaria, il valore in
dogana o la posizione doganale delle merci.
Art. 134 CDU – art. 37 CDC
CONTROLLI DOGANALI / FLUSSO OPERATIVO
INTRODUZIONE DELLE MERCI NEL TERRITORIO DOGANALE
Le merci introdotte nel territorio doganale UE sono soggette, se del caso, a
divieti e restrizioni, giustificati, tra l’altro, da:
• motivi di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza,
• tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione
dei vegetali,
• tutela dell’ambiente,
• protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale,
• tutela della proprietà industriale o commerciale,
compresi i controlli:
• sui precursori di droghe,
• sulle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale
• e sui contanti,
• nonché all’applicazione di misure di conservazione e gestione delle risorse
ittiche e di misure di politica commerciale
Art. 134 CDU
CONTROLLI DOGANALI / FLUSSO OPERATIVO
PRESENTAZIONE DELLE MERCI IN DOGANA
La persona che introduce le merci nel territorio doganale UE le trasporta senza
indugio, seguendo la via indicata dalle autorità doganali e conformemente alle
loro eventuali istruzioni, all’ufficio doganale designato dalle autorità doganali o
in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato o in una zona franca.
La persona che presenta le merci fa riferimento alla dichiarazione sommaria
o alla dichiarazione in dogana precedentemente presentata al riguardo.
Non appena presentate in dogana le merci possono, con l'autorizzazione
dell'autorità doganale:
• formare oggetto di ispezioni o di prelevamento di campioni al fine di
assegnare loro una destinazione doganale
• essere scaricate o trasbordate dal mezzo di trasporto in cui si trovano
unicamente verso luoghi autorizzati.
Le merci non possono essere rimosse, senza l'autorizzazione
dell'autorità doganale, dal luogo in cui sono state inizialmente collocate.
Art. 135 e 140 CDU – art. 38, 42 e 46 CDC
CONTROLLI DOGANALI / FLUSSO OPERATIVO
OBBLIGO DI DARE UNA DESTINAZIONE DOGANALE
ALLE MERCI PRESENTATE
Artt. 48 e 50 CDC – Art 144 ss. CDU
Le merci non unionali presentate in dogana devono ricevere una delle
destinazioni doganali ammesse per tali merci (entro 45 gg. se giunte via
mare; 20 gg. per altre vie – 90 gg. ex art. 149 CDU).
In attesa di ricevere una destinazione doganale, le merci presentate in
dogana acquisiscono la posizione, non appena avvenuta la presentazione,
di merci in custodia temporanea e formano oggetto di una dichiarazione di
custodia temporanea che, se del caso, può consistere anche in una
dichiarazione sommaria di entrata contenente le indicazioni necessarie per
l’applicazione delle disposizioni che disciplinano la custodia temporanea.
Le merci in custodia temporanea sono immagazzinate solo in strutture di
deposito o in altri luoghi autorizzati dalle autorità doganali.
CONTROLLI DOGANALI / FLUSSO OPERATIVO
LE DESTINAZIONI DOGANALI nel CDC
 il vincolo della merce ad un regime doganale
 la sua introduzione in zona franca o in deposito franco
 la sua riesportazione fuori del territorio doganale
della Comunità
 la sua distruzione
 il suo abbandono all'Erario
Art. 4 CDC
N.B.: il CDU non contempla più le «destinazioni doganali» in senso
tecnico, in quanto «assorbite» nei regimi doganali
CONTROLLI DOGANALI / FLUSSO OPERATIVO
I REGIMI DOGANALI nel CDC
 l'immissione in libera pratica (reg. definitivo)
 il transito (reg. sospensivo)
 il deposito doganale (reg. economico sospensivo)
 il perfezionamento attivo (reg. economico sospensivo)
 la trasformazione sotto controllo doganale (idem)
 l'ammissione temporanea (reg. sospensivo)
 il perfezionamento passivo (reg. economico sospensivo)
 l'esportazione (reg. definitivo)
Art. 4, punto 15, CDC
CONTROLLI DOGANALI / FLUSSO OPERATIVO
I REGIMI DOGANALI nel CDU
 Immissione in libera pratica
 Esportazione
 Regimi speciali:
- transito (esterno e interno)
- deposito (deposito doganale e zone franche)
- uso particolare (ammissione temporanea e uso finale)
- perfezionamento (attivo e passivo)
Art. 5, p. 16 – Art. 210 CDU
L’ACCERTAMENTO TRIBUTARIO / DOGANALE
L’accertamento tributario è il procedimento amministrativo mediante il
quale l’Ufficio procede ad identificare e valutare i presupposti di fatto e
di diritto in relazione ai quali sorge il debito d’imposta.
In ambito doganale, l’accertamento ha ad oggetto non soltanto gli
elementi che contribuiscono a determinare l’an ed il quantum
dell’obbligazione doganale – quantità, qualità, origine e valore – ma
anche la verifica dell’adempimento degli obblighi previsti dalle
norme tributarie ed extratributarie la cui applicazione è demandata
alle dogane.
Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 in quanto
compatibili – con specifico riguardo all’individuazione del responsabile
ad ai termini di conclusione del procedimento (un’ora per il controllo
documentale e 5 ore per la visita merci ai sensi del DPCM 04/11/2010
n. 242) – fatte salve le limitazioni al diritto di accesso di cui all’art. 24
della legge.
L’ACCERTAMENTO DOGANALE
All’accertamento doganale si procede sulla base della dichiarazione
doganale, che è l’atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e
modalità prescritte, la volontà di vincolare le merci a un determinato regime
doganale con l’indicazione, se del caso, dell’eventuale specifica procedura
da applicare
La dichiarazione doganale (DAU) viene presentata per via telematica, salvo
casi residuali di presentazione manuale.
Il sistema informatico effettua un controllo formale di regolarità della
dichiarazione a seguito del quale i dati della stessa vengono registrati nei
registri doganali (gestiti telematicamente) anche ai fini della liquidazione e
del pagamento die tributi dovuti.
Tale operazione muta la natura giuridica della dichiarazione da atto del
privato a bolletta doganale (atto pubblico facente fede fino a querela di
falso).
Art. 5, punto 12, CDU – Art. 4, punto, 17 CDC – Art. 8 D. L.vo 374/1990
Il CIRCUITO DOGANALE DI CONTROLLO
La dichiarazione doganale, registrata nel sistema informativo dell’Agenzia delle
Dogane (AIDA), viene «trattata» dal circuito doganale di controllo, ai fini della
selezione della tipologia di controllo da effettuare.
Tale selezione avviene sulla base dell’ «analisi dei rischi» informatizzata
(verifica degli elementi soggettivi e oggettivi della dichiarazione) e può consistere:
 nel controllo automatico (CA - canale verde, ossia nella semplice
registrazione della dichiarazione e contestuale «svincolo» della merce (il
sistema rilascia il cd. «codice di svicolo»);
oppure nelle attività di :
 controllo documentale (CD) – canale giallo
 controllo scanner (CS) – canale arancione
 controllo fisico della merce (VM) – canale rosso
Il sistema informativo fornisce altresì al verificatore le motivazioni (parametri e
profili di rischio) della selezione del controllo, in modo da poter orientare con
maggiore efficacia l’attività di verifica (cfr. Circ. n.74/D/2003)
LA VERIFICA DELLE MERCI
Per verificare l’esattezza delle indicazioni contenute in una dichiarazione in
dogana che è stata accettata, le autorità doganali possono:
a) esaminare la dichiarazione e i documenti di accompagnamento;
b) chiedere al dichiarante di fornire altri documenti;
c) procedere alla visita delle merci;
d) prelevare campioni per l’analisi o per un controllo approfondito.
Queste attività possono essere svolte con l’assistenza e in contraddittorio con il
dichiarante (cioè con la persona che presenta una dichiarazione in dogana –
es: proprietario delle merci o vettore – ovvero, nel caso della rappresentanza,
con la persona in nome della quale è effettuata la presentazione della
dichiarazione).
La rappresentanza in dogana può essere «diretta» (se il rappresentante
agisce in nome e per conto altrui, per effetto di una «procura» ) ovvero
«indiretta» (se il rappresentante agisce in nome proprio ma per conto altrui,
con conseguente assunzione «in proprio», in solido con il rappresentato,
dell’obbligazione doganale; in tal caso il negozio giuridico tipico di riferimento è
il mandato con rappresentanza).
Art. 188 CDU – Artt. 5 e 18-19 CDU
VISITA DELLE MERCI E PRELIEVO DI CAMPIONI
Il dichiarante ha diritto di farsi assistere o di farsi rappresentare alla visita
delle merci e al prelievo di campioni.
Qualora abbiano ragionevole motivo, le autorità doganali possono esigere
che il dichiarante assista o si faccia rappresentare alla visita delle merci o al
prelievo di campioni o che fornisca loro l’assistenza necessaria per facilitare
tale visita o prelievo.
Il trasporto delle merci nel luogo in cui si deve procedere alla visita delle
stesse e al prelievo di campioni e a tutte le manipolazioni rese necessarie
dalla visita o dal prelievo sono effettuati dal dichiarante o sotto la sua
responsabilità.
Le relative spese sono a carico del dichiarante.
Se la visita o il prelievo di campioni riguarda solo una parte delle merci
oggetto di una medesima dichiarazione (cioè, di un singolo articolo), i
risultati della visita parziale o dell’analisi o controllo dei campioni valgono per
tutte le merci oggetto di tale dichiarazione.
Artt. 189-190 CDU
RISULTATI DELLA VERIFICA E SVINCOLO DELLE MERCI
Quando sono soddisfatte le condizioni per il vincolo delle merci al regime al
quale sono vincolate e sempre che siano state applicate le eventuali
restrizioni e le merci non formino oggetto di divieti, le autorità doganali
procedono allo svincolo delle stesse non appena le indicazioni
contenute nella dichiarazione in dogana sono state verificate oppure
accettate senza verifica.
Tutte le merci oggetto della dichiarazione sono svincolate in un’unica volta.
Quando il vincolo delle merci a un regime doganale fa sorgere
un’obbligazione doganale, lo svincolo delle merci è subordinato al pagamento
dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente
all’obbligazione doganale, ovvero alla costituzione di una garanzia a copertura
dell’obbligazione. (Art. 191,194 e 195 CDU).
L’art. 5 del D.L. n. 145/2015 (cd. Decreto destinazione Italia), convertito con
modificazioni nella Legge n. 9/2014, ha stabilito che i procedimenti di
sdoganamento che coinvolgono più Enti e si svolgono contestualmente alla
presentazione della merce debbono concludersi in un’ora in caso di controllo
documentale e 3 ore in caso di controllo fisico (max 3 giorni in caso di esami
tecnici): del mancato rispetto di tali disposizioni risponde il responsabile del
procedimento
DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO
Qualora dall’accertamento non risultino eccezioni o differenze in ordine ai 4
elementi che lo caratterizzano, la Dogana appone sulla bolletta apposita
annotazione, firmata e datata, e provvede alla liquidazione dei diritti doganali
confermando l’ammontare degli stessi indicato dal dichiarante, in modo da
procedere allo svincolo delle merci, cioè alla loro messa a disposizione
dell’importatore dichiarante.
La data dell’annotazione costituisce la data in cui l’accertamento è divenuto
definitivo”.
Viceversa, qualora dall’accertamento risulti una difformità rispetto alla
dichiarazione presentata, la Dogana ne dà notizia al dichiarante a mezzo di
apposito «processo verbale di constatazione»; questi potrà concordare con le
differenze riscontrate e quindi corrispondere i maggiori diritti eventualmente
dovuti, ottenendo così lo svincolo della merce, ovvero decidere di contestare le
difformità riscontrate :
• nei modi indicati negli articoli 65 e ss. del Testo Unico delle Disposizioni
Legislative in materia doganale, approvato con DPR n. 43/1973 (controversia
doganale);
• proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni
dalla notifica dell’atto formale di rettifica della dichiarazione (atto di
accertamento).
Art. 9 D. L.vo n. 374/1990 - Circ. n. 41/D/2002
LA CONTROVERSIA DOGANALE
(artt. da 65 a 70 T.U.L.D. – art. 11 D. L.vo 374/1990)
Scopo della controversia doganale è quello di pervenire - in caso di
contestazione fra dogana ed operatore - all’esatta tassazione attraverso
un’indagine volta ad identificare la merce in modo da inquadrarla in una voce
merceologica della tariffa doganale o ad individuare le varie componenti del
valore oppure per accertarne la quantità o l’origine e comunque ad
individuarne qualsiasi elemento che influisca sull’accertamento o sulla
liquidazione dei diritti in corso dell’accertamento stesso (art. 65 del TULD).
La controversia doganale rappresenta un “sub-procedimento” nell’ambito del
procedimento di accertamento doganale.
Essa è una modalità di impugnazione amministrativa posta in essere quando
ancora l’accertamento non è definitivo (Cass. Sent. n. 13890/2008), che
consente all’importatore di rappresentare alla dogana le proprie ragioni una
prima volta in via amministrativa e, successivamente, nel caso di decisione a
lui sfavorevole, al giudice tributario.
In attesa della definizione della controversia, con decisione del Direttore
Regionale/Interregionale/Provinciale, la merce può essere rilasciata
all’operatore, previa prestazione di idonea garanzia (cd. procedura del daziato
sospeso).
LA CONTROVERSIA DOGANALE
CASISTICHE E PROCEDIMENTO (art. 65 TULD)
Quando nel corso dell’accertamento sorga contestazione circa la qualificazione,
il valore o l’origine della merce dichiarata ovvero circa il regime di tara od il
trattamento degli imballaggi, il proprietario della merce può chiedere che:
• si proceda a visita di controllo a norma dell’art. 63 del TULD (c.d.
controvisita eseguita dal capo della dogana o da un funzionario delegato
diverso da colui che ha eseguito il primo controllo);
oppure (ove non si richieda tale visita o non se ne accetti il risultato) che:
• sia sentito il parere di due periti (l’uno da lui scelto tra coloro che figurano
nelle liste della CCIAA e l’altro designato dal capo della dogana):
- il parere dei periti non è vincolante per la dogana;
- la contestazione è decisa, con provvedimento motivato dal capo della
dogana, che va subito notificato all’interessato;
- il proprietario della merce può contestare tale decisione nel termine
perentorio di 10 gg. dalla notifica e chiedere la redazione di apposito
verbale di controversia;
- il verbale deve essere redatto nel termine fissato dalla dogana.
LA CONTROVERSIA DOGANALE
CASISTICHE E PROCEDIMENTO (art. 65 del TULD)
oppure:
• se l’operatore non ha chiesto il deferimento all’esame dei periti il verbale
deve essere redatto nel momento stesso in cui è sorta la
contestazione.
 In ogni caso:
• contestualmente alla sottoscrizione del verbale, qualora per esigenze
tecniche o per disposizioni legislative ed amministrative sia necessario
procedere all’analisi della merce, si procede al prelevamento di campioni
da effettuarsi in presenza dell’operatore ed inviare al Laboratorio Chimico
delle Dogane competente;
• in attesa del risultato di analisi l’accertamento si intende sospeso e la
merce può essere rilasciata al proprietario, previa assunzione di garanzia
in relazione ai maggiori tributi dovuti.
LA CONTROVERSIA DOGANALE
CASISTICHE E PROCEDIMENTO (art. 65 del TULD)
• il risultato di analisi deve essere notificato all’operatore che lo può
impugnare entro 30 giorni dalla notifica e chiedere la ripresa del
contraddittorio;
• qualora l’operatore non contesti il risultato di analisi tale risultato si intende
accettato;
• il verbale di controversia va compilato in doppio originale, uno per l’ufficio ed
uno per l’operatore e deve essere corredato di tutti i documenti necessari
per la definizione del contesto;
• entro 30 gg. dalla data di sottoscrizione del verbale di controversia
l’operatore deve presentare all’ufficio l’istanza diretta al Direttore Regionale
perché questi decida la controversia;
• decorsi i 30 gg. di cui sopra, se l’operatore non ha presentato l’istanza di
risoluzione della controversia, l’accertamento si intende definito secondo la
pretesa della dogana.
LA CONTROVERSIA DOGANALE
CASISTICHE E PROCEDIMENTO
art. 65 del TULD
Il verbale di controversia, unitamente a tutti i documenti relativi, deve
essere trasmesso, in duplice originale, alla Direzione Regionale entro 10
gg. dalla presentazione dell’istanza di risoluzione della controversia.
Il Direttore Regionale, esaminata la documentazione presentata e
ascoltata la parte, qualora ne abbia fatto richiesta, adotta la decisione nel
termine di 4 mesi decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza di
risoluzione della controversia.
La decisione deve essere notificata all’interessato a cura della dogana
competente e deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione
dell’organo competente (Commissione Tributaria Provinciale) e dei
termini (60 gg.) e delle modalità per l’eventuale impugnativa della
decisione.
SPAZI DOGANALI
 CONTROLLI IN LINEA
OPERAZIONI DOMICILIATE
 CONTROLLI A POSTERIORI (CON / SENZA ACCESSO PRESSO
LA SEDE DELL’OPERATORE)
IL SISTEMA DEI CONTROLLI DOGANALI
 CONTROLLI SULLE SINGOLE OPERAZIONI
 CONTROLLI SUI SOGGETTI (es. corretta gestione di
autorizzazioni / regimi)
 CONTROLLI OBBLIGATORI / ORDINARI
 CONTROLLI DI INIZIATIVA / STRAORDINARI
IL SISTEMA DEI CONTROLLI DOGANALI
LE VERIFICHE PRESSO IL CONTRIBUENTE
In linea generale, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è competente
a svolgere attività di controllo presso la sede del contribuente:
 al fine di verificare la corretta determinazione dell’accertamento doganale
già avvenuto all’atto della presentazione della dichiarazione da parte
dell’operatore presso gli Uffici doganali;
 in relazione alla corretta applicazione della disciplina IVA e di ogni altra
legge la cui applicazione è demandata alle dogane sulle operazioni
internazionali realizzate dai soggetti economici.
IVA - OPERAZIONI INTERNAZIONALI
 OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (D.L. 331/1993)
 IMPORTAZIONI (artt. 69 e ss. DPR 633/1972)
 ESPORTAZIONI (ed operazioni assimilate – artt. 8-8bis-9 DPR 633/1972 )
 DEPOSITI IVA (introduzione di merci in libera pratica – «regime 45» e
interscambio dei beni ivi giacenti – art. 50 bis D.L. 331/1993)
 PLAFOND IVA (costituzione ed utilizzo – art. 8-8 bis-9-68
lett.a DPR 633/1972)
 IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA CON SUCCESSIVA
IMMISSIONE IN CONSUMO IN ALTRO STATO MEMBRO –
«regime 42» (artt. 2 bis e 2 ter DPR 633/1972)
 SERVIZI CONNESSI AGLI SCAMBI INTERNAZIONALI (art.
9 DPR 633/72)
STRUMENTI E POTERI NELL’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO
 Accesso e verifica presso la sede del contribuente
 Inviti a comparire per esibire documenti, dati o chiarimenti
 Invio di questionari
 Accertamento presso altri enti organi, aziende istituti, ecc.
 Indagini finanziarie
 Attività di polizia giudiziaria e tributaria
• artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 633/1972,
• artt. 30 e ss. della L. 4/1929,
• Artt. 55-57 codice di procedura penale
• art. 11 del D.Lgs 374/1990 in tema di revisione dell’accertamento
• Art. 35, comma 35, del D.L. n.223/2006
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
in caso di verifica con accesso
Il contribuente ha facoltà di:
 farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi
di giustizia tributaria;
 richiedere che l’esame dei documenti amministrativi e contabili venga
fatto presso l’Ufficio dei verificatori o presso l’ufficio del professionista che
l’assiste o rappresenta;
 muovere rilievi o formulare osservazioni delle quali verrà dato atto nel
P.V. delle operazioni di verifica;
 richiedere, consultare, esaminare ed estrarre copia di ogni documento
acquisito ai fini della verifica;
 comunicare, entro 60 gg. dal rilascio della copia del P.V. di chiusura delle
operazioni di controllo, osservazioni e richieste che saranno valutate dagli
Uffici impositori, fermo restando il divieto di emanare l’eventuale avviso di
accertamento prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di
particolare e motivata urgenza.
(artt. 10 e 12 della L. 27.07.2000 n. 212 e ss. modificazioni – Statuto
del contribuente)
ALTRI STRUMENTI UTILI PER L’ACCERTAMENTO DOGANALE
art. 35, co. 35 del D.L. n.223/2006 conv. nella L. 04.08.2006 n.248
L’Agenzia delle Dogane, nelle attività di prevenzione e contrasto delle violazioni
tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana e degli altri
elementi che determinano l’accertamento doganale ai sensi del D. Lgs. n. 374/90,
ha facoltà di procedere, con le modalità previste dall’art. 51 del DPR n. 633/1972,
all’acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione,
nolo e di ogni altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per
l’importazione, l’esportazione, l’introduzione in deposito doganale o IVA ed il
transito.
Per le finalità di cui al presente comma , la richiesta di informazioni e di documenti
può essere rivolta dall’Agenzia delle Dogane, agli importatori, agli esportatori, alle
società di servizi aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle società e alle
persone fisiche esercenti le attività di movimentazione, deposito, trasporto e
rappresentanza in dogana delle merci.
La raccolta e l’elaborazione dei dati per le finalità di cui al presente comma è
considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’art. 53 del codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo n. 196/2003.
In caso di inottemperanza agli inviti a comparire e alle richieste di informazioni,
l’Agenzia delle Dogane procede all’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle
misure di sospensione e revoca delle autorizzazioni e delle facoltà concesse agli
operatori inadempienti.
STRUMENTI E POTERI NELL’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO
QUALIFICA DI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
I funzionari doganali, nell’esercizio delle proprie funzioni d’ufficio, sono
ufficiali di polizia giudiziaria e tributaria ai sensi degli artt. 57 c.p.p., 30 e 31
della legge n. 4/1929 e 324 del TULD
Art. 324 TULD: ai funzionari doganali, nei limiti del servizio cui sono destinati,
è attribuita la facoltà di accertare le violazioni del testo unico e quelle di ogni
altra legge la cui applicazione è demandata alle dogane. Nell’esercizio di tali
attribuzioni i funzionari predetti rivestono la qualifica di ufficiali di polizia
giudiziaria
Cosa significa avere la qualifica di «polizia giudiziaria»?
Art. 55 C.P.P.: la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere
notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori,
ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova
e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale.
Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria.
LA TITOLARITA’ DEL POTERE DI ACCERTAMENTO
DELLE VIOLAZIONI DOGANALI
La compilazione del processo verbale per le violazioni previste dal TULD (e
di ogni altra legge la cui applicazione è demandata alle dogane), ove
accertate negli spazi doganali, spetta esclusivamente al funzionario
dell’amministrazione doganale all’uopo delegato, anche su rapporto verbale
o scritto degli altri organi della polizia giudiziaria.
Il processo verbale deve contenere le indicazioni relative alla qualità,
quantità ed al valore della merce; alla presa in consegna delle cose
sequestrate; alla classificazione doganale delle merci soggette a tributo;
all’ammontare dei diritti dovuti, nonché delle multe, delle ammende e delle
sanzioni amministrative.
Esso va trasmesso al Procuratore della Repubblica o al Direttore della
dogana competenti, rispettivamente, per il procedimento penale o per
l’applicazione della sanzione amministrativa.
I processi verbali relativi a violazioni accertate fuori dagli spazi doganali da
parte di altri organi di polizia giudiziaria o tributaria, vanno trasmessi alla
dogana territorialmente competente (art. 325 TULD).
LA TITOLARITA’ DEL POTERE DI ACCERTAMENTO
DELLE VIOLAZIONI DOGANALI
I funzionari doganali possono procedere, direttamente o per mezzo dei militari
della Guardia di Finanza (che, nell’ambito degli spazi doganali sono
funzionalmente subordinati ai funzionari di dogana), alla visita dei mezzi di
trasporto di qualunque genere, dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle
persone che attraversano la linea doganale o che circolano negli spazi doganali
e, in caso di sospetto di irregolarità, procedere ad ispezioni o controlli tecnici
particolarmente accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti di merci (art.
19 TULD).
I medesimi funzionari possono richiedere a chiunque circoli negli spazi doganali
di esibire gli oggetti ed i valori portati sulla propria persona e, in caso di rifiuto,
purchè sussistano fondati motivi di sospetto, possono procedere, previa
emanazione di specifico provvedimento scritto di autorizzazione da parte del
capo servizio, a perquisizione personale (che dovrà comunque essere effettuata
secondo le modalità garantistiche della dignità e del pudore della persona
previste dall’art. 249, comma 2, del c.p.p. e dall’art. 79 delle disp. att. c.p.p.),
della quale dovrà essere redatto verbale da trasmettere all’A. G. entro 48 ore (ai
fini delle convalida entro le successive 48 ore) (art. 20 TULD).
DIFFORMITA’ DELL’ACCERTAMENTO – ART. 303 TULD
1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle
merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad
altra dogana con bollette di cauzione, non corrispondano all’accertamento, il
dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da € 103 ad € 516 a meno
che l’inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione
dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente
comma 3.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) quando … pur essendo errata la denominazione della tariffa è stata
indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in
modo da rendere possibile l’applicazione dei diritti;
b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento
sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce e
l’ammontare dei diritti di confine che sarebbero dovuti secondo la
dichiarazione è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un
terzo;
c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non
superano il 5% per ciascuna qualità delle merci dichiarate.
DIFFORMITA’ DELL’ACCERTAMENTO – ART. 303 TULD
3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l’accertamento
sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei
diritti supera il 5%, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca
più grave reato, è applicata come segue:
a) per i diritti fino a € 500 = s.a. da € 103 a € 500
b) per i diritti da € 500,01 a € 1.000 = s.a. da € 1.000 a € 5.000
c) per i diritti da € 1.000,01 a € 2.000 = s.a. da € 5.000 a € 15.000
d) per i diritti da € 2.000,01 a € 3.999,99 = s.a. da € 15.000 a € 30.000
e) per i diritti pari o superiori a € 4.000 = s.a. da € 30.000 fino a 10
volte l’importo dei diritti.
DIFFORMITA’ DELL’ACCERTAMENTO:
IL CONTRABBANDO
Il contrabbando è il reato commesso da chi, con dolo, sottrae o tenta di
sottrarre merci estere al pagamento dei diritti di confine e dell’IVA.
Il legislatore ha previsto diverse fattispecie punitive:
 Contrabbando «depenalizzato» relativo a merci comuni (esclusi i tabacchi
lavorati esteri): l’art. 295 bis TULD introdotto dall’art. 25 del D.L. n. 507/1999
ha depenalizzato le fattispecie di contrabbando di minore gravità, in cui
l’ammontare dei diritti di confine non superi circa 4000 euro (con calcolo
separato di dazio e IVA) e non ricorrono le circostanze aggravanti di cui
all’art. 295, comma 2, del TULD: la sanzione amministrativa prevista va da 2
a 10 volte l’ammontare dei diritti di confine dovuti;
 Contrabbando di TLE (art. 291 bis e ss. TULD introdotti dalla legge n.
92/2001): sanzioni specifiche (in assenza di circostanze aggravanti: fino a 10
Kg. multa di € 5 x gr. di prodotto; oltre 10 kg.: reclusione da 2 a 5 anni)
 Contrabbando penale relativo a merci comuni (esclusi i TLE): multa non
minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine dovuti, nella forma
non aggravata o «semplice».
Nei casi di contrabbando è sempre ordinato il sequestro e la confisca delle cose
che servirono o furono destinate a commettere il reato, o delle cose che ne
furono oggetto, prodotto o profitto (art. 301 TULD).
IL CONTRABBANDO a “condotta vincolata”
Gli artt. 282-291 del TULD disciplinano le ipotesi tipiche di contrabbando di
merci comuni a «condotta vincolata» per le quali è descritta in maniera
specifica l’attività commissiva o omissiva che determina il delitto.
Le ipotesi di contrabbando previste, in particolare, sono:
 nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali
(art. 282)
 nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283)
 nel movimento marittimo delle merci (art. 284)
 nel movimento delle merci per via aerea (art. 285)
 nelle zone extradoganali (art. 286)
 per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287)
 nei depositi doganali (art. 288)
 nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289)
 nell’esportazione di merci ammesse a restituzioni di diritti (art. 290)
 nell’importazione od esportazione temporanea (art. 291)
IL CONTRABBANDO a “condotta libera”
L’art. 292 del TULD - rubricato «altri casi di contrabbando» - è una norma di
tipo residuale e sussidiaria che disciplina la forma più ampia e generica di
«contrabbando» a «condotta libera», costituita dal fatto di sottrarre merci
al pagamento dei diritti di confine.
Soltanto l’evento è precisato (cioè la sottrazione delle merci al pagamento
dei diritti di confine), mentre l’azione non è indicata in modo specifico, per
cui ad integrare il reato è sufficiente qualsiasi condotta idonea a produrre
l’evento.
La figura tipica di contrabbando prevista dall’art. 292 del TULD si distingue
nelle due forme di:
 Contrabbando extraispettivo, consistente nell’ «evitare» la visita
doganale (es. nascondere o occultare la merce; dichiarare di non avere
merci estere);
 Contrabbando intraispettivo che ricorre quando al merce è presentata
alla dogana, ma la presentazione viene compiuta con modalità ed artifici
tali da eludere gli accertamenti dell’organo preposto al controllo (es. falsa
documentazione attestante il valore o l’origine).
IL CONTRABBANDO AGGRAVATO
le circostanze oggettive
L’art. 295 TULD disciplina le circostanze aggravanti specifiche del delitto di
contrabbando, di natura oggettiva.
Esse sono:
 l’aver adoperato mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al
reato
(in tal caso è previsto l’aumento del minimo della multa da 2 a 5 volte i
diritti di confine dovuti);
oppure
 l’essere il colpevole sorpreso a mano armata, all’atto della commissione
del reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza
 l’essere sorpresi in gruppo di tre o più persone, colpevoli di contrabbando,
insieme riunite ed in condizioni tali da ostacolare gli organi di polizia
 la connessione del fatto con altro delitto contro le fede pubblica o contro la
pubblica amministrazione
 la costituzione di un’associazione per commettere il reato
(in tali casi è prevista l’applicazione, oltre della normale multa, anche della
reclusione da 3 a 5 anni).
IL CONTRABBANDO AGGRAVATO
le circostanze soggettive
LA RECIDIVA (art. 296 TULD):
si verifica quando il colpevole di un delitto di contrabbando, dopo essere stato
condannato, commette altro (o altri) fatti di contrabbando
L’ABITUALITA’ (art. 297 TULD):
è delinquente abituale colui che viene condannato per delitto di contrabbando
dopo aver riportato 3 condanne per analoghi delitti commessi entro 10 anni e
non contestualmente e per i quali i diritti evasi non siano inferiori
complessivamente a circa 12.000 euro
LA PROFESSIONALITA’ (art. 298 TULD):
si verifica nei confronti di chi viene condannato per delitto di contrabbando
dopo aver riportato già 4 condanne per contrabbando, qualora debba ritenersi,
in relazione alla condotta ed al genere di vita del colpevole, che lo stesso viva
abitualmente, anche se solo in parte, dei proventi del reato.
Le aggravanti soggettive di cui sopra comportano, in varia misura, aumenti
della pena.
Il presente elaborato ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono essere
non esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o
i loro rappresentanti
L’ACCERTAMENTO IN DOGANA
Grazie per
l’attenzione

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L'accertamento doganale Dott. Vincenzo De Deo

  • 1. L’ACCERTAMENTO IN DOGANA Relatore : dott. Vincenzo De Deo Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Interregionale per il Veneto e il FVG vincenzo.dedeo@agenziadogane.it
  • 2. RUOLO DELLE AUTORITA’ DOGANALI Globalizzazione economica Attacchi terroristici Allargamento dell’Unione Europea L’attività dell’Agenzia delle Dogane ha subito, a partire dal 1993, un cambiamento fortemente accelerato. Anzitutto l’attività fiscale (accertamento e riscossione tributi) ha subito una riduzione per il progressivo ampliamento del territorio comunitario a seguito dell’adesione di nuovi paesi. Inoltre la progressiva liberalizzazione del commercio internazionale ha imposto l’esigenza di orientare il sistema dei controlli doganali verso una più efficace lotta alle frodi, privilegiando i controlli basati sull’analisi dei rischi, rispetto ai controlli di routine, anche al fine di non intralciare il flusso degli scambi commerciali e favorire la competitività delle imprese. Ma il vero cambiamento è successivo ai tragici fatti dell’ 11 settembre 2001 quando si è compresa l’importanza derivante dal presidio dei confini, soprattutto se a difesa della collettività dei cittadini. L’interesse tutelato diventa non solo quello di natura fiscale ma la sicurezza e salute dei cittadini, la tutela delle imprese «virtuose», dell’ambiente, del patrimonio culturale (security and safety – cd. emendamento sicurezza al CDC/DAC modificati, rispettivamente, dai Reg. CE n.648/2005 e n. 1876/2006).
  • 3. RUOLO DELLE AUTORITÀ DOGANALI Le autorità doganali hanno la responsabilità primaria della supervisione degli scambi internazionali dell’Unione in modo da contribuire al commercio leale e libero, all’attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche dell’Unione comuni riguardanti il commercio e alla sicurezza dell’intera catena logistica. Le autorità doganali mettono in atto misure intese in particolare ai seguenti obiettivi: a) tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e dei suoi Stati membri; b) tutelare l’Unione dal commercio sleale e illegale sostenendo nel contempo le attività commerciali legittime; c) garantire la sicurezza dell’Unione e dei suoi residenti nonché la tutela dell’ambiente, ove necessario in stratta cooperazione con altre autorità, e d) mantenere un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l’agevolazione degli scambi legittimi Art. 3 CDU
  • 4. LA «VECCHIA» E LA «NUOVA» DOGANA  Approccio tradizionale:  La principale preoccupazione delle amministrazioni doganali è la riscossione dei tributi  Le merci vengono controllate una volta giunte nei porti/aeroporti  Nuovo approccio:  Forte preoccupazione per le problematiche legate alla sicurezza  Controllo dei carichi prima che giungano nei porti/aeroporti nazionali Proteggere i cittadini ed i loro interessi senza intralciare i traffici leciti
  • 5. GLI ELEMENTI CHIAVE SU CUI SI FONDA LA NUOVA REALTA’ OPERATIVA C2C = CUSTOMS TO CUSTOMS (cooperazione tra le amministrazioni doganali):  Uso di informazioni elettroniche preventive per identificare i carichi a rischio (scambio elettronico dei dati)  Armonizzazione delle informazioni da fornire in anticipo, per via elettronica, sui carichi in entrata, uscita e in transito (dichiarazione sommaria di sicurezza)  Ogni paese deve impegnarsi ad usare un coerente e possibilmente «condiviso» sistema di gestione del rischio (analisi dei rischi comune)
  • 6. GLI ELEMENTI CHIAVE SU CUI SI FONDA LA NUOVA REALTA’ OPERATIVA C2B = CUSTOMS TO BUSINESS (partenariato con il settore privato)  Adozione di un sistema di valutazione che consenta di identificare gli operatori economici che offrano adeguate garanzie di sicurezza in relazione al loro ruolo nella catena logistica (Authorized Economic Operator - AEO): l’operatore che dimostri impegno nell’adozione e nel rispetto degli standard di sicurezza e che sia stato valutato positivamente dall’amministrazione deve ricevere benefici tangibili in termini sia di riduzione dei controlli sia rispetto ad altre misure e benefici che riducano i tempi di attesa in dogana
  • 7. Tutelare la sicurezza dei cittadini Tutelare il bilancio comunitario/nazionale controlli velocità Facilitare il commercio legittimo Favorire la competitività delle imprese LA MISSIONE DELLE DOGANE IN UN CONTESTO GLOBALIZZATO Trovare il punto di equilibrio tra controlli efficaci e velocità degli scambi.
  • 8. Disposizioni UE Reg. CE n. 2913/1992 Codice Doganale Comunitario (CDC) Reg. CE n. 2454/1993 Disposizioni di Attuazione del Codice (DAC)  Reg. UE n. 952/2013 Codice Doganale dell’Unione (CDU) Disposizioni nazionali  D.lgs. 8 novembre 1990 n. 374 e ss. modificazioni  D.P.R. 23.01.1973 n.43 (T.U.L.D.)  D.P.R. 26/10/1972 n. 633 (Decreto IVA)  Legge 27 luglio 2000 n.212 (Statuto dei diritti del contribuente) ACCERTAMENTO DOGANALE QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
  • 9. CAMPO DI APPLICAZIONE  Le disposizioni UE (CDC–DAC-CDU) e, in subordine, quelle nazionali, regolano l’applicazione dei dazi doganali.  Le stesse disposizioni si applicano per l’accertamento, la riscossione ed il contenzioso dell’IVA dovuta al momento dell’importazione nella UE di merci provenienti da paesi o territori esterni alla UE (artt. 69 e 70 del DPR 26 ottobre1972 n. 633). Particolare rilievo assumono, in tema di accertamento doganale, anche:  ulteriori disposizioni contenute in Reg. UE che prevedono disciplinano i controlli doganali in relazione a specifici settori di attività, come ad esempio: - sicurezza dei prodotti: Reg. CE n. 765/2008; - esportazione di beni a «duplice uso»: Reg. UE n. 428/2009; - merci sospettate di violare i diritti di proprietà industriale: Reg. UE n.608/2013; - esemplari di flora e fauna protetti dalla Convenzione Cites: Reg.CEE n.338/97; - materiali di armamento: legge n. 185/1990;  le disposizioni di prassi emanate dall’Agenzia delle Dogane, su tutte: - Circ. n. 79/D/2000 in tema di azioni di recupero dei diritti doganali e revisione dell’accertamento; - Circ. n. 74/D/2003 in tema di circuito doganale di controllo;  i manuali procedurali per le attività di controllo emanati in relazione a singoli settori di attività
  • 10. CONTROLLI DOGANALI Art. 5 punto 3 CDU – Art. 4 punto 14 CDC atti specifici espletati dall'autorità doganale al fine di garantire la conformità con la normativa doganale e con le altre norme che disciplinano: • l'entrata • l'uscita • il transito • la circolazione • il deposito • l' uso finale  delle merci in circolazione tra il territorio doganale dell‘Unione e i paesi terzi, nonché  la presenza e la circolazione nel territorio doganale dell’Unione delle merci non unionali e delle merci in regime di uso finale.
  • 11. CONTROLLI DOGANALI Le autorità doganali possono effettuare qualsiasi controllo doganale che ritengono necessario. Tali controlli doganali possono consistere, in particolare, nella: • visita delle merci, • nel prelievo di campioni per esami tecnici o di laboratorio; • nella verifica dell’accuratezza e della completezza delle informazioni fornite in dichiarazioni o notifiche; • nella verifica dell’esistenza, dell’autenticità, dell’accuratezza e della validità di documenti; • nell’esame della contabilità degli operatori economici e di altre scritture; • nel controllo dei mezzi di trasporto; • nel controllo del bagaglio e di altre merci che le persone portano con sé o su di sé; • nello svolgimento di indagini ufficiali e altri atti simili. Art. 46 CDU - Art. 13 par.1 CDC – Art. 19 e 20 TULD
  • 12. ANALISI DEI RISCHI I controlli doganali, diversi dai controlli causali, si basano principalmente sulla analisi dei rischi, effettuata mediante procedimenti informatici, al fine di identificare e valutare i rischi e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, unionale e, se del caso, internazionale. I controlli doganali sono effettuati nell’ambito di un quadro comune di gestione del rischio, basato sullo scambio di informazioni attinenti ai rischi e dei risultati dell’analisi dei rischi tra le amministrazioni doganali, che stabilisce criteri comuni e norme comuni per la valutazione del rischio, misure di controllo e settori di controllo prioritari. I controlli basati su tali informazioni e criteri sono effettuati senza pregiudizio degli altri controlli effettuati conformemente alle disposizioni in vigore. Art. 46 CDU - Art. 13 par.2 CDC
  • 13. ANALISI DEI RISCHI Le autorità doganali applicano una gestione dei rischi intesa a differenziare i livelli di rischio connessi alle merci oggetto di controllo o di vigilanza doganale e a stabilire se sia necessario sottoporre tali merci a controlli doganali specifici e, in caso affermativo, in quale luogo. La determinazione di questi livelli di rischio è effettuata sulla base di una valutazione della probabilità che si verifichi l’evento associato a un rischio e della sua incidenza ove l’evento si verifichi effettivamente. Le gestione del rischio comprende attività quali: • la raccolta di dati e informazioni • l’analisi e la valutazione dei rischi • la prescrizione e l’adozione di misure • il regolare monitoraggio e l’esame di tale processo e dei suoi risultati sulla base di fonti e strategie internazionali, unionali e nazionali Art. 46 CDU e art. 4 septies DAC
  • 14. SETTORI PRIORITARI COMUNI DI CONTROLLO Art. 4 nonies DAC I settori prioritari comuni di controllo individuano: • destinazioni doganali, • tipi di merci, • rotte di spedizione, • modalità di trasporto • operatori economici da sottoporre a rafforzate analisi dei rischi e a controlli doganali più rigorosi per un certo periodo.
  • 15. Al fine di agevolare l’attività commerciale offrendo allo stesso tempo adeguati livelli di controllo delle merci che entrano o escono dal territorio doganale dell’Unione, è opportuno che le informazioni fornite dagli operatori economici siano scambiate, tenuto conto delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati, tra le autorità doganali e tra queste e le altre autorità che intervengono in tale controllo. Occorre che tali controlli siano armonizzati in modo che l’operatore economico debba fornire le informazioni una volta sola e che le merci siano controllate da tali autorità allo stesso momento e nello stesso posto. COOPERAZIONE TRA AUTORITA’ DOGANALI E AUTORITA’ DOGANALI AUTORITA’ PUBBLICHE (diverse da quelle doganali) considerando n. 20 del CDU COOPERAZIONE TRA AUTORITA’
  • 16. COOPERAZIONE TRA AUTORITA PUBBLICHE: LO SPORTELLO UNICO DOGANALE Qualora, relativamente alle stesse merci, debbano essere effettuati controlli diversi dai controlli doganali da autorità competenti che non siano le autorità doganali, le autorità doganali si impegnano, in stretta collaborazione con le altre autorità, a far effettuare i controlli, ogniqualvolta sia possibile, contemporaneamente e nello stesso luogo in cui si effettuano i controlli doganali (sportello unico); a tal fine, le autorità doganali svolgono il ruolo di coordinamento (art. 47 par.1 CDU). Lo «sportello unico doganale» - originariamente previsto dalle disposizioni della legge finanziaria del 2004 (L. n. 350/2003, art. 4, commi 57-58-59) – è stato regolamentato dal DPCM 04/11/2010, n.242 e definitivamente attuato presso tutti gli uffici doganali nazionali nel luglio 2014.
  • 17. COOPERAZIONE TRA AUTORITA’ PUBBLICHE: LO SPORTELLO UNICO DOGANALE Esso consente all’operatore – attraverso la interoperabilità del sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane (AIDA) ed i sistemi informativi delle singole amministrazioni interessate (Min Salute, MISE, MIPAF, Capitanerie di Porto):  di convogliare in un’unica piattaforma informatica di raccolta, gestita dalla dogana, tutte le istanze e la documentazione dirette ad ottenere il rilascio di autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, da parte di altre amministrazioni pubbliche, indispensabili ai fini dello sdoganamento delle merci da importare (cd. «single window»), anche anticipatamente all’arrivo delle merci;  di «dialogare» con la dogana e le altre amministrazioni pubbliche, al fine di conoscere lo «stato» del procedimento di sdoganamento ed eventualmente di coordinare gli eventuali interventi di controllo sulle merci che ciascuna amministrazione riterrà di effettuare, in modo che avvengano «una sola volta e nello stesso luogo» (cd. «one stop shop»).
  • 18. Le autorità doganali e le altre autorità competenti possono, se è necessario al fine di minimizzare i rischi e di lottare contro le frodi, scambiarsi tra loro e con la Commissione UE i dati ottenuti nel contesto dell’entrata, dell’uscita, del transito, della circolazione, del deposito e dell’uso finale di merci, compreso il traffico postale, in circolazione fra il territorio doganale dell’Unione e paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell’Unione, ovvero nel contesto della presenza e della circolazione nel territorio doganale dell’Unione di merci non unionali e di merci in regime di uso finale, e i risultati dei controlli effettuati. Art. 47 par.2. CDU COOPERAZIONE TRA AUTORITA’ DOGANALI
  • 19. CONTROLLO A POSTERIORI Ai fini dei controlli doganali, le autorità doganali possono verificare l’esattezza e la completezza delle informazioni fornite in una dichiarazione in dogana … nonché l’esistenza, l’autenticità, l’accuratezza e la validità di qualsiasi documento di accompagnamento e possono esaminare la contabilità del dichiarante e altre scritture riguardanti le operazioni relative alle merci in questione o le precedenti e successive operazioni commerciali relative alle stesse merci dopo averle svincolate. Le medesime autorità possono anche procedere alla visita delle merci e/o al prelievo di campioni quando ne hanno ancora la possibilità. Tali controlli possono essere effettuati presso il titolare delle merci o il rappresentante del titolare, presso qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente interessata dalle predette operazioni a causa della sua attività professionale o presso qualsiasi altra persona che possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati. Art. 48 CDU – Art. 78 CDC – Art. 11 D. Lvo 474/1990
  • 20. CONTROLLI DOGANALI Chiunque intervenga direttamente o indirettamente nell’espletamento delle formalità doganali o nei controlli doganali fornisce alle autorità doganali , su loro richiesta e entro i termini specificati, tutta la documentazione e le informazioni prescritte nella forma appropriata, nonché tutta l’assistenza necessaria ai fini dell’espletamento di tali formalità o controlli. La presentazione di una dichiarazione in dogana … o di una domanda per ottenere un’autorizzazione o qualsiasi altra decisione impegna la persona interessata per quanto riguarda: a) l’accuratezza e completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, notifica o domanda; b) l’autenticità, accuratezza e la validità dei documenti a sostegno della dichiarazione, notifica o domanda; e c) se del caso, l’osservanza di tutti gli obblighi relativi al vincolo delle merci in questione al regime doganale interessato o allo svolgimento delle operazioni autorizzate. Art. 15 CDU – art. 14 CDC
  • 21. CONTROLLI DOGANALI Art. 51 CDU - Art. 16 CDC Ai fini del controllo doganale gli interessati devono conservare, per il periodo stabilito dalle norme vigenti e per almeno tre anni civili i documenti di cui all'articolo 14, qualunque sia il loro supporto. Questo termine decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale:  a) sono state accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica o di esportazione, quando si tratti di merci immesse in libera pratica o di merci dichiarate per l'esportazione;  b) è cessato l'assoggettamento alla vigilanza doganale, quando si tratti di merci immesse in libera pratica fruendo di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo della loro utilizzazione per fini particolari;  c) è stato appurato il regime doganale o si è conclusa la temporanea custodia, quando si tratti di merci vincolate ad un altro regime o in custodia temporanea;
  • 22. CONTROLLI DOGANALI / FLUSSO OPERATIVO INTRODUZIONE DELLE MERCI NEL TERRITORIO DOGANALE Le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione sono oggetto di una dichiarazione sommaria di entrata (ENS – artt. 181 ter e ss. DAC), che va presentata per via informatica (dal vettore, dall’importatore, dal destinatario o da un’altra persona in nome e per conto della quale agisce il vettore) all’ufficio doganale di prima entrata prima che le merci stesse siano introdotte nel territorio doganale dell’Unione (art. 127 CDU). La dichiarazione sommaria di entrata comprende le indicazioni necessarie per l’analisi dei rischi a fini di sicurezza (es.: speditore, destinatario, tipologia di merce – All. 30 bis DAC); l’analisi dei rischi informatizzata può determinare varie conseguenze (es.: do not load; controllo all’arrivo; nessuna esigenza di controllo). Tempi previsti per la presentazione della ENS (art. 184 bis DAC): • trasporto via mare container: almeno 24 ore prima del carico nel porto di partenza; • trasporto via mare carichi alla rinfusa/frazionati: almeno 4 ore prima dell’arrivo al primo porto UE; • navi provenienti da porti del Mediterraneo, mar Nero o nord Europa: almeno 2 ore prima dell’arrivo al primo porto UE; • voli a corto raggio (meno di 4 ore di viaggio): entro il decollo; • voli a lungo raggio: almeno 4 ore prima dell’arrivo al primo aeroporto UE • traffico su strada: almeno un’ora prima dell’arrivo al primo ufficio di entrata.
  • 23. CONTROLLI DOGANALI / FLUSSO OPERATIVO INTRODUZIONE DELLE MERCI NEL TERRITORIO DOGANALE Le merci sono sottoposte, sin dal momento della loro introduzione, a vigilanza doganale e possono subire controlli. Le merci restano soggette a tale vigilanza per tutto il tempo necessario a determinare la loro posizione doganale (cioè finchè non cambiano la loro posizione doganale o non sono uscite dal territorio doganale UE o non vengono distrutte) e non possono essere rimosse senza l’autorizzazione delle autorità doganali. Il titolare delle merci sotto vigilanza doganale può in qualsiasi momento, con l’autorizzazione delle autorità doganali, esaminare le merci o prelevare campioni , in particolare per determinare la classificazione tariffaria, il valore in dogana o la posizione doganale delle merci. Art. 134 CDU – art. 37 CDC
  • 24. CONTROLLI DOGANALI / FLUSSO OPERATIVO INTRODUZIONE DELLE MERCI NEL TERRITORIO DOGANALE Le merci introdotte nel territorio doganale UE sono soggette, se del caso, a divieti e restrizioni, giustificati, tra l’altro, da: • motivi di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, • tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, • tutela dell’ambiente, • protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale, • tutela della proprietà industriale o commerciale, compresi i controlli: • sui precursori di droghe, • sulle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale • e sui contanti, • nonché all’applicazione di misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche e di misure di politica commerciale Art. 134 CDU
  • 25. CONTROLLI DOGANALI / FLUSSO OPERATIVO PRESENTAZIONE DELLE MERCI IN DOGANA La persona che introduce le merci nel territorio doganale UE le trasporta senza indugio, seguendo la via indicata dalle autorità doganali e conformemente alle loro eventuali istruzioni, all’ufficio doganale designato dalle autorità doganali o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato o in una zona franca. La persona che presenta le merci fa riferimento alla dichiarazione sommaria o alla dichiarazione in dogana precedentemente presentata al riguardo. Non appena presentate in dogana le merci possono, con l'autorizzazione dell'autorità doganale: • formare oggetto di ispezioni o di prelevamento di campioni al fine di assegnare loro una destinazione doganale • essere scaricate o trasbordate dal mezzo di trasporto in cui si trovano unicamente verso luoghi autorizzati. Le merci non possono essere rimosse, senza l'autorizzazione dell'autorità doganale, dal luogo in cui sono state inizialmente collocate. Art. 135 e 140 CDU – art. 38, 42 e 46 CDC
  • 26. CONTROLLI DOGANALI / FLUSSO OPERATIVO OBBLIGO DI DARE UNA DESTINAZIONE DOGANALE ALLE MERCI PRESENTATE Artt. 48 e 50 CDC – Art 144 ss. CDU Le merci non unionali presentate in dogana devono ricevere una delle destinazioni doganali ammesse per tali merci (entro 45 gg. se giunte via mare; 20 gg. per altre vie – 90 gg. ex art. 149 CDU). In attesa di ricevere una destinazione doganale, le merci presentate in dogana acquisiscono la posizione, non appena avvenuta la presentazione, di merci in custodia temporanea e formano oggetto di una dichiarazione di custodia temporanea che, se del caso, può consistere anche in una dichiarazione sommaria di entrata contenente le indicazioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano la custodia temporanea. Le merci in custodia temporanea sono immagazzinate solo in strutture di deposito o in altri luoghi autorizzati dalle autorità doganali.
  • 27. CONTROLLI DOGANALI / FLUSSO OPERATIVO LE DESTINAZIONI DOGANALI nel CDC  il vincolo della merce ad un regime doganale  la sua introduzione in zona franca o in deposito franco  la sua riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità  la sua distruzione  il suo abbandono all'Erario Art. 4 CDC N.B.: il CDU non contempla più le «destinazioni doganali» in senso tecnico, in quanto «assorbite» nei regimi doganali
  • 28. CONTROLLI DOGANALI / FLUSSO OPERATIVO I REGIMI DOGANALI nel CDC  l'immissione in libera pratica (reg. definitivo)  il transito (reg. sospensivo)  il deposito doganale (reg. economico sospensivo)  il perfezionamento attivo (reg. economico sospensivo)  la trasformazione sotto controllo doganale (idem)  l'ammissione temporanea (reg. sospensivo)  il perfezionamento passivo (reg. economico sospensivo)  l'esportazione (reg. definitivo) Art. 4, punto 15, CDC
  • 29. CONTROLLI DOGANALI / FLUSSO OPERATIVO I REGIMI DOGANALI nel CDU  Immissione in libera pratica  Esportazione  Regimi speciali: - transito (esterno e interno) - deposito (deposito doganale e zone franche) - uso particolare (ammissione temporanea e uso finale) - perfezionamento (attivo e passivo) Art. 5, p. 16 – Art. 210 CDU
  • 30. L’ACCERTAMENTO TRIBUTARIO / DOGANALE L’accertamento tributario è il procedimento amministrativo mediante il quale l’Ufficio procede ad identificare e valutare i presupposti di fatto e di diritto in relazione ai quali sorge il debito d’imposta. In ambito doganale, l’accertamento ha ad oggetto non soltanto gli elementi che contribuiscono a determinare l’an ed il quantum dell’obbligazione doganale – quantità, qualità, origine e valore – ma anche la verifica dell’adempimento degli obblighi previsti dalle norme tributarie ed extratributarie la cui applicazione è demandata alle dogane. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 in quanto compatibili – con specifico riguardo all’individuazione del responsabile ad ai termini di conclusione del procedimento (un’ora per il controllo documentale e 5 ore per la visita merci ai sensi del DPCM 04/11/2010 n. 242) – fatte salve le limitazioni al diritto di accesso di cui all’art. 24 della legge.
  • 31. L’ACCERTAMENTO DOGANALE All’accertamento doganale si procede sulla base della dichiarazione doganale, che è l’atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare le merci a un determinato regime doganale con l’indicazione, se del caso, dell’eventuale specifica procedura da applicare La dichiarazione doganale (DAU) viene presentata per via telematica, salvo casi residuali di presentazione manuale. Il sistema informatico effettua un controllo formale di regolarità della dichiarazione a seguito del quale i dati della stessa vengono registrati nei registri doganali (gestiti telematicamente) anche ai fini della liquidazione e del pagamento die tributi dovuti. Tale operazione muta la natura giuridica della dichiarazione da atto del privato a bolletta doganale (atto pubblico facente fede fino a querela di falso). Art. 5, punto 12, CDU – Art. 4, punto, 17 CDC – Art. 8 D. L.vo 374/1990
  • 32. Il CIRCUITO DOGANALE DI CONTROLLO La dichiarazione doganale, registrata nel sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane (AIDA), viene «trattata» dal circuito doganale di controllo, ai fini della selezione della tipologia di controllo da effettuare. Tale selezione avviene sulla base dell’ «analisi dei rischi» informatizzata (verifica degli elementi soggettivi e oggettivi della dichiarazione) e può consistere:  nel controllo automatico (CA - canale verde, ossia nella semplice registrazione della dichiarazione e contestuale «svincolo» della merce (il sistema rilascia il cd. «codice di svicolo»); oppure nelle attività di :  controllo documentale (CD) – canale giallo  controllo scanner (CS) – canale arancione  controllo fisico della merce (VM) – canale rosso Il sistema informativo fornisce altresì al verificatore le motivazioni (parametri e profili di rischio) della selezione del controllo, in modo da poter orientare con maggiore efficacia l’attività di verifica (cfr. Circ. n.74/D/2003)
  • 33. LA VERIFICA DELLE MERCI Per verificare l’esattezza delle indicazioni contenute in una dichiarazione in dogana che è stata accettata, le autorità doganali possono: a) esaminare la dichiarazione e i documenti di accompagnamento; b) chiedere al dichiarante di fornire altri documenti; c) procedere alla visita delle merci; d) prelevare campioni per l’analisi o per un controllo approfondito. Queste attività possono essere svolte con l’assistenza e in contraddittorio con il dichiarante (cioè con la persona che presenta una dichiarazione in dogana – es: proprietario delle merci o vettore – ovvero, nel caso della rappresentanza, con la persona in nome della quale è effettuata la presentazione della dichiarazione). La rappresentanza in dogana può essere «diretta» (se il rappresentante agisce in nome e per conto altrui, per effetto di una «procura» ) ovvero «indiretta» (se il rappresentante agisce in nome proprio ma per conto altrui, con conseguente assunzione «in proprio», in solido con il rappresentato, dell’obbligazione doganale; in tal caso il negozio giuridico tipico di riferimento è il mandato con rappresentanza). Art. 188 CDU – Artt. 5 e 18-19 CDU
  • 34. VISITA DELLE MERCI E PRELIEVO DI CAMPIONI Il dichiarante ha diritto di farsi assistere o di farsi rappresentare alla visita delle merci e al prelievo di campioni. Qualora abbiano ragionevole motivo, le autorità doganali possono esigere che il dichiarante assista o si faccia rappresentare alla visita delle merci o al prelievo di campioni o che fornisca loro l’assistenza necessaria per facilitare tale visita o prelievo. Il trasporto delle merci nel luogo in cui si deve procedere alla visita delle stesse e al prelievo di campioni e a tutte le manipolazioni rese necessarie dalla visita o dal prelievo sono effettuati dal dichiarante o sotto la sua responsabilità. Le relative spese sono a carico del dichiarante. Se la visita o il prelievo di campioni riguarda solo una parte delle merci oggetto di una medesima dichiarazione (cioè, di un singolo articolo), i risultati della visita parziale o dell’analisi o controllo dei campioni valgono per tutte le merci oggetto di tale dichiarazione. Artt. 189-190 CDU
  • 35. RISULTATI DELLA VERIFICA E SVINCOLO DELLE MERCI Quando sono soddisfatte le condizioni per il vincolo delle merci al regime al quale sono vincolate e sempre che siano state applicate le eventuali restrizioni e le merci non formino oggetto di divieti, le autorità doganali procedono allo svincolo delle stesse non appena le indicazioni contenute nella dichiarazione in dogana sono state verificate oppure accettate senza verifica. Tutte le merci oggetto della dichiarazione sono svincolate in un’unica volta. Quando il vincolo delle merci a un regime doganale fa sorgere un’obbligazione doganale, lo svincolo delle merci è subordinato al pagamento dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale, ovvero alla costituzione di una garanzia a copertura dell’obbligazione. (Art. 191,194 e 195 CDU). L’art. 5 del D.L. n. 145/2015 (cd. Decreto destinazione Italia), convertito con modificazioni nella Legge n. 9/2014, ha stabilito che i procedimenti di sdoganamento che coinvolgono più Enti e si svolgono contestualmente alla presentazione della merce debbono concludersi in un’ora in caso di controllo documentale e 3 ore in caso di controllo fisico (max 3 giorni in caso di esami tecnici): del mancato rispetto di tali disposizioni risponde il responsabile del procedimento
  • 36. DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO Qualora dall’accertamento non risultino eccezioni o differenze in ordine ai 4 elementi che lo caratterizzano, la Dogana appone sulla bolletta apposita annotazione, firmata e datata, e provvede alla liquidazione dei diritti doganali confermando l’ammontare degli stessi indicato dal dichiarante, in modo da procedere allo svincolo delle merci, cioè alla loro messa a disposizione dell’importatore dichiarante. La data dell’annotazione costituisce la data in cui l’accertamento è divenuto definitivo”. Viceversa, qualora dall’accertamento risulti una difformità rispetto alla dichiarazione presentata, la Dogana ne dà notizia al dichiarante a mezzo di apposito «processo verbale di constatazione»; questi potrà concordare con le differenze riscontrate e quindi corrispondere i maggiori diritti eventualmente dovuti, ottenendo così lo svincolo della merce, ovvero decidere di contestare le difformità riscontrate : • nei modi indicati negli articoli 65 e ss. del Testo Unico delle Disposizioni Legislative in materia doganale, approvato con DPR n. 43/1973 (controversia doganale); • proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica dell’atto formale di rettifica della dichiarazione (atto di accertamento). Art. 9 D. L.vo n. 374/1990 - Circ. n. 41/D/2002
  • 37. LA CONTROVERSIA DOGANALE (artt. da 65 a 70 T.U.L.D. – art. 11 D. L.vo 374/1990) Scopo della controversia doganale è quello di pervenire - in caso di contestazione fra dogana ed operatore - all’esatta tassazione attraverso un’indagine volta ad identificare la merce in modo da inquadrarla in una voce merceologica della tariffa doganale o ad individuare le varie componenti del valore oppure per accertarne la quantità o l’origine e comunque ad individuarne qualsiasi elemento che influisca sull’accertamento o sulla liquidazione dei diritti in corso dell’accertamento stesso (art. 65 del TULD). La controversia doganale rappresenta un “sub-procedimento” nell’ambito del procedimento di accertamento doganale. Essa è una modalità di impugnazione amministrativa posta in essere quando ancora l’accertamento non è definitivo (Cass. Sent. n. 13890/2008), che consente all’importatore di rappresentare alla dogana le proprie ragioni una prima volta in via amministrativa e, successivamente, nel caso di decisione a lui sfavorevole, al giudice tributario. In attesa della definizione della controversia, con decisione del Direttore Regionale/Interregionale/Provinciale, la merce può essere rilasciata all’operatore, previa prestazione di idonea garanzia (cd. procedura del daziato sospeso).
  • 38. LA CONTROVERSIA DOGANALE CASISTICHE E PROCEDIMENTO (art. 65 TULD) Quando nel corso dell’accertamento sorga contestazione circa la qualificazione, il valore o l’origine della merce dichiarata ovvero circa il regime di tara od il trattamento degli imballaggi, il proprietario della merce può chiedere che: • si proceda a visita di controllo a norma dell’art. 63 del TULD (c.d. controvisita eseguita dal capo della dogana o da un funzionario delegato diverso da colui che ha eseguito il primo controllo); oppure (ove non si richieda tale visita o non se ne accetti il risultato) che: • sia sentito il parere di due periti (l’uno da lui scelto tra coloro che figurano nelle liste della CCIAA e l’altro designato dal capo della dogana): - il parere dei periti non è vincolante per la dogana; - la contestazione è decisa, con provvedimento motivato dal capo della dogana, che va subito notificato all’interessato; - il proprietario della merce può contestare tale decisione nel termine perentorio di 10 gg. dalla notifica e chiedere la redazione di apposito verbale di controversia; - il verbale deve essere redatto nel termine fissato dalla dogana.
  • 39. LA CONTROVERSIA DOGANALE CASISTICHE E PROCEDIMENTO (art. 65 del TULD) oppure: • se l’operatore non ha chiesto il deferimento all’esame dei periti il verbale deve essere redatto nel momento stesso in cui è sorta la contestazione.  In ogni caso: • contestualmente alla sottoscrizione del verbale, qualora per esigenze tecniche o per disposizioni legislative ed amministrative sia necessario procedere all’analisi della merce, si procede al prelevamento di campioni da effettuarsi in presenza dell’operatore ed inviare al Laboratorio Chimico delle Dogane competente; • in attesa del risultato di analisi l’accertamento si intende sospeso e la merce può essere rilasciata al proprietario, previa assunzione di garanzia in relazione ai maggiori tributi dovuti.
  • 40. LA CONTROVERSIA DOGANALE CASISTICHE E PROCEDIMENTO (art. 65 del TULD) • il risultato di analisi deve essere notificato all’operatore che lo può impugnare entro 30 giorni dalla notifica e chiedere la ripresa del contraddittorio; • qualora l’operatore non contesti il risultato di analisi tale risultato si intende accettato; • il verbale di controversia va compilato in doppio originale, uno per l’ufficio ed uno per l’operatore e deve essere corredato di tutti i documenti necessari per la definizione del contesto; • entro 30 gg. dalla data di sottoscrizione del verbale di controversia l’operatore deve presentare all’ufficio l’istanza diretta al Direttore Regionale perché questi decida la controversia; • decorsi i 30 gg. di cui sopra, se l’operatore non ha presentato l’istanza di risoluzione della controversia, l’accertamento si intende definito secondo la pretesa della dogana.
  • 41. LA CONTROVERSIA DOGANALE CASISTICHE E PROCEDIMENTO art. 65 del TULD Il verbale di controversia, unitamente a tutti i documenti relativi, deve essere trasmesso, in duplice originale, alla Direzione Regionale entro 10 gg. dalla presentazione dell’istanza di risoluzione della controversia. Il Direttore Regionale, esaminata la documentazione presentata e ascoltata la parte, qualora ne abbia fatto richiesta, adotta la decisione nel termine di 4 mesi decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza di risoluzione della controversia. La decisione deve essere notificata all’interessato a cura della dogana competente e deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione dell’organo competente (Commissione Tributaria Provinciale) e dei termini (60 gg.) e delle modalità per l’eventuale impugnativa della decisione.
  • 42. SPAZI DOGANALI  CONTROLLI IN LINEA OPERAZIONI DOMICILIATE  CONTROLLI A POSTERIORI (CON / SENZA ACCESSO PRESSO LA SEDE DELL’OPERATORE) IL SISTEMA DEI CONTROLLI DOGANALI
  • 43.  CONTROLLI SULLE SINGOLE OPERAZIONI  CONTROLLI SUI SOGGETTI (es. corretta gestione di autorizzazioni / regimi)  CONTROLLI OBBLIGATORI / ORDINARI  CONTROLLI DI INIZIATIVA / STRAORDINARI IL SISTEMA DEI CONTROLLI DOGANALI
  • 44. LE VERIFICHE PRESSO IL CONTRIBUENTE In linea generale, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è competente a svolgere attività di controllo presso la sede del contribuente:  al fine di verificare la corretta determinazione dell’accertamento doganale già avvenuto all’atto della presentazione della dichiarazione da parte dell’operatore presso gli Uffici doganali;  in relazione alla corretta applicazione della disciplina IVA e di ogni altra legge la cui applicazione è demandata alle dogane sulle operazioni internazionali realizzate dai soggetti economici.
  • 45. IVA - OPERAZIONI INTERNAZIONALI  OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (D.L. 331/1993)  IMPORTAZIONI (artt. 69 e ss. DPR 633/1972)  ESPORTAZIONI (ed operazioni assimilate – artt. 8-8bis-9 DPR 633/1972 )  DEPOSITI IVA (introduzione di merci in libera pratica – «regime 45» e interscambio dei beni ivi giacenti – art. 50 bis D.L. 331/1993)  PLAFOND IVA (costituzione ed utilizzo – art. 8-8 bis-9-68 lett.a DPR 633/1972)  IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA CON SUCCESSIVA IMMISSIONE IN CONSUMO IN ALTRO STATO MEMBRO – «regime 42» (artt. 2 bis e 2 ter DPR 633/1972)  SERVIZI CONNESSI AGLI SCAMBI INTERNAZIONALI (art. 9 DPR 633/72)
  • 46. STRUMENTI E POTERI NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO  Accesso e verifica presso la sede del contribuente  Inviti a comparire per esibire documenti, dati o chiarimenti  Invio di questionari  Accertamento presso altri enti organi, aziende istituti, ecc.  Indagini finanziarie  Attività di polizia giudiziaria e tributaria • artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 633/1972, • artt. 30 e ss. della L. 4/1929, • Artt. 55-57 codice di procedura penale • art. 11 del D.Lgs 374/1990 in tema di revisione dell’accertamento • Art. 35, comma 35, del D.L. n.223/2006
  • 47. DIRITTI DEL CONTRIBUENTE in caso di verifica con accesso Il contribuente ha facoltà di:  farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria;  richiedere che l’esame dei documenti amministrativi e contabili venga fatto presso l’Ufficio dei verificatori o presso l’ufficio del professionista che l’assiste o rappresenta;  muovere rilievi o formulare osservazioni delle quali verrà dato atto nel P.V. delle operazioni di verifica;  richiedere, consultare, esaminare ed estrarre copia di ogni documento acquisito ai fini della verifica;  comunicare, entro 60 gg. dal rilascio della copia del P.V. di chiusura delle operazioni di controllo, osservazioni e richieste che saranno valutate dagli Uffici impositori, fermo restando il divieto di emanare l’eventuale avviso di accertamento prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. (artt. 10 e 12 della L. 27.07.2000 n. 212 e ss. modificazioni – Statuto del contribuente)
  • 48. ALTRI STRUMENTI UTILI PER L’ACCERTAMENTO DOGANALE art. 35, co. 35 del D.L. n.223/2006 conv. nella L. 04.08.2006 n.248 L’Agenzia delle Dogane, nelle attività di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana e degli altri elementi che determinano l’accertamento doganale ai sensi del D. Lgs. n. 374/90, ha facoltà di procedere, con le modalità previste dall’art. 51 del DPR n. 633/1972, all’acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per l’importazione, l’esportazione, l’introduzione in deposito doganale o IVA ed il transito. Per le finalità di cui al presente comma , la richiesta di informazioni e di documenti può essere rivolta dall’Agenzia delle Dogane, agli importatori, agli esportatori, alle società di servizi aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle società e alle persone fisiche esercenti le attività di movimentazione, deposito, trasporto e rappresentanza in dogana delle merci. La raccolta e l’elaborazione dei dati per le finalità di cui al presente comma è considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’art. 53 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo n. 196/2003. In caso di inottemperanza agli inviti a comparire e alle richieste di informazioni, l’Agenzia delle Dogane procede all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di sospensione e revoca delle autorizzazioni e delle facoltà concesse agli operatori inadempienti.
  • 49. STRUMENTI E POTERI NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO QUALIFICA DI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA I funzionari doganali, nell’esercizio delle proprie funzioni d’ufficio, sono ufficiali di polizia giudiziaria e tributaria ai sensi degli artt. 57 c.p.p., 30 e 31 della legge n. 4/1929 e 324 del TULD Art. 324 TULD: ai funzionari doganali, nei limiti del servizio cui sono destinati, è attribuita la facoltà di accertare le violazioni del testo unico e quelle di ogni altra legge la cui applicazione è demandata alle dogane. Nell’esercizio di tali attribuzioni i funzionari predetti rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria Cosa significa avere la qualifica di «polizia giudiziaria»? Art. 55 C.P.P.: la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria.
  • 50. LA TITOLARITA’ DEL POTERE DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DOGANALI La compilazione del processo verbale per le violazioni previste dal TULD (e di ogni altra legge la cui applicazione è demandata alle dogane), ove accertate negli spazi doganali, spetta esclusivamente al funzionario dell’amministrazione doganale all’uopo delegato, anche su rapporto verbale o scritto degli altri organi della polizia giudiziaria. Il processo verbale deve contenere le indicazioni relative alla qualità, quantità ed al valore della merce; alla presa in consegna delle cose sequestrate; alla classificazione doganale delle merci soggette a tributo; all’ammontare dei diritti dovuti, nonché delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative. Esso va trasmesso al Procuratore della Repubblica o al Direttore della dogana competenti, rispettivamente, per il procedimento penale o per l’applicazione della sanzione amministrativa. I processi verbali relativi a violazioni accertate fuori dagli spazi doganali da parte di altri organi di polizia giudiziaria o tributaria, vanno trasmessi alla dogana territorialmente competente (art. 325 TULD).
  • 51. LA TITOLARITA’ DEL POTERE DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DOGANALI I funzionari doganali possono procedere, direttamente o per mezzo dei militari della Guardia di Finanza (che, nell’ambito degli spazi doganali sono funzionalmente subordinati ai funzionari di dogana), alla visita dei mezzi di trasporto di qualunque genere, dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea doganale o che circolano negli spazi doganali e, in caso di sospetto di irregolarità, procedere ad ispezioni o controlli tecnici particolarmente accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti di merci (art. 19 TULD). I medesimi funzionari possono richiedere a chiunque circoli negli spazi doganali di esibire gli oggetti ed i valori portati sulla propria persona e, in caso di rifiuto, purchè sussistano fondati motivi di sospetto, possono procedere, previa emanazione di specifico provvedimento scritto di autorizzazione da parte del capo servizio, a perquisizione personale (che dovrà comunque essere effettuata secondo le modalità garantistiche della dignità e del pudore della persona previste dall’art. 249, comma 2, del c.p.p. e dall’art. 79 delle disp. att. c.p.p.), della quale dovrà essere redatto verbale da trasmettere all’A. G. entro 48 ore (ai fini delle convalida entro le successive 48 ore) (art. 20 TULD).
  • 52. DIFFORMITA’ DELL’ACCERTAMENTO – ART. 303 TULD 1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bollette di cauzione, non corrispondano all’accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da € 103 ad € 516 a meno che l’inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) quando … pur essendo errata la denominazione della tariffa è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l’applicazione dei diritti; b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce e l’ammontare dei diritti di confine che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo; c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il 5% per ciascuna qualità delle merci dichiarate.
  • 53. DIFFORMITA’ DELL’ACCERTAMENTO – ART. 303 TULD 3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l’accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il 5%, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue: a) per i diritti fino a € 500 = s.a. da € 103 a € 500 b) per i diritti da € 500,01 a € 1.000 = s.a. da € 1.000 a € 5.000 c) per i diritti da € 1.000,01 a € 2.000 = s.a. da € 5.000 a € 15.000 d) per i diritti da € 2.000,01 a € 3.999,99 = s.a. da € 15.000 a € 30.000 e) per i diritti pari o superiori a € 4.000 = s.a. da € 30.000 fino a 10 volte l’importo dei diritti.
  • 54. DIFFORMITA’ DELL’ACCERTAMENTO: IL CONTRABBANDO Il contrabbando è il reato commesso da chi, con dolo, sottrae o tenta di sottrarre merci estere al pagamento dei diritti di confine e dell’IVA. Il legislatore ha previsto diverse fattispecie punitive:  Contrabbando «depenalizzato» relativo a merci comuni (esclusi i tabacchi lavorati esteri): l’art. 295 bis TULD introdotto dall’art. 25 del D.L. n. 507/1999 ha depenalizzato le fattispecie di contrabbando di minore gravità, in cui l’ammontare dei diritti di confine non superi circa 4000 euro (con calcolo separato di dazio e IVA) e non ricorrono le circostanze aggravanti di cui all’art. 295, comma 2, del TULD: la sanzione amministrativa prevista va da 2 a 10 volte l’ammontare dei diritti di confine dovuti;  Contrabbando di TLE (art. 291 bis e ss. TULD introdotti dalla legge n. 92/2001): sanzioni specifiche (in assenza di circostanze aggravanti: fino a 10 Kg. multa di € 5 x gr. di prodotto; oltre 10 kg.: reclusione da 2 a 5 anni)  Contrabbando penale relativo a merci comuni (esclusi i TLE): multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine dovuti, nella forma non aggravata o «semplice». Nei casi di contrabbando è sempre ordinato il sequestro e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, o delle cose che ne furono oggetto, prodotto o profitto (art. 301 TULD).
  • 55. IL CONTRABBANDO a “condotta vincolata” Gli artt. 282-291 del TULD disciplinano le ipotesi tipiche di contrabbando di merci comuni a «condotta vincolata» per le quali è descritta in maniera specifica l’attività commissiva o omissiva che determina il delitto. Le ipotesi di contrabbando previste, in particolare, sono:  nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282)  nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283)  nel movimento marittimo delle merci (art. 284)  nel movimento delle merci per via aerea (art. 285)  nelle zone extradoganali (art. 286)  per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287)  nei depositi doganali (art. 288)  nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289)  nell’esportazione di merci ammesse a restituzioni di diritti (art. 290)  nell’importazione od esportazione temporanea (art. 291)
  • 56. IL CONTRABBANDO a “condotta libera” L’art. 292 del TULD - rubricato «altri casi di contrabbando» - è una norma di tipo residuale e sussidiaria che disciplina la forma più ampia e generica di «contrabbando» a «condotta libera», costituita dal fatto di sottrarre merci al pagamento dei diritti di confine. Soltanto l’evento è precisato (cioè la sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine), mentre l’azione non è indicata in modo specifico, per cui ad integrare il reato è sufficiente qualsiasi condotta idonea a produrre l’evento. La figura tipica di contrabbando prevista dall’art. 292 del TULD si distingue nelle due forme di:  Contrabbando extraispettivo, consistente nell’ «evitare» la visita doganale (es. nascondere o occultare la merce; dichiarare di non avere merci estere);  Contrabbando intraispettivo che ricorre quando al merce è presentata alla dogana, ma la presentazione viene compiuta con modalità ed artifici tali da eludere gli accertamenti dell’organo preposto al controllo (es. falsa documentazione attestante il valore o l’origine).
  • 57. IL CONTRABBANDO AGGRAVATO le circostanze oggettive L’art. 295 TULD disciplina le circostanze aggravanti specifiche del delitto di contrabbando, di natura oggettiva. Esse sono:  l’aver adoperato mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato (in tal caso è previsto l’aumento del minimo della multa da 2 a 5 volte i diritti di confine dovuti); oppure  l’essere il colpevole sorpreso a mano armata, all’atto della commissione del reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza  l’essere sorpresi in gruppo di tre o più persone, colpevoli di contrabbando, insieme riunite ed in condizioni tali da ostacolare gli organi di polizia  la connessione del fatto con altro delitto contro le fede pubblica o contro la pubblica amministrazione  la costituzione di un’associazione per commettere il reato (in tali casi è prevista l’applicazione, oltre della normale multa, anche della reclusione da 3 a 5 anni).
  • 58. IL CONTRABBANDO AGGRAVATO le circostanze soggettive LA RECIDIVA (art. 296 TULD): si verifica quando il colpevole di un delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato, commette altro (o altri) fatti di contrabbando L’ABITUALITA’ (art. 297 TULD): è delinquente abituale colui che viene condannato per delitto di contrabbando dopo aver riportato 3 condanne per analoghi delitti commessi entro 10 anni e non contestualmente e per i quali i diritti evasi non siano inferiori complessivamente a circa 12.000 euro LA PROFESSIONALITA’ (art. 298 TULD): si verifica nei confronti di chi viene condannato per delitto di contrabbando dopo aver riportato già 4 condanne per contrabbando, qualora debba ritenersi, in relazione alla condotta ed al genere di vita del colpevole, che lo stesso viva abitualmente, anche se solo in parte, dei proventi del reato. Le aggravanti soggettive di cui sopra comportano, in varia misura, aumenti della pena.
  • 59. Il presente elaborato ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono essere non esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti L’ACCERTAMENTO IN DOGANA Grazie per l’attenzione