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I nuovi regimi doganali e i regimi speciali:
depositi, lavorazioni, end use e custodia
temporanea
Il nuovo Codice Doganale
dell’Unione Europea
I nuovi regimi doganali ed i regimi speciali
I NUOVI REGIMI DOGANALI
In base alla definizione fornita dall’art. 5 del Codice Doganale dell’Unione, i regimi cui
possono essere vincolate le merci sono:
 Immissione in libera pratica;
 Regimi speciali;
 Esportazione.
Pag. 1
I nuovi regimi doganali ed i regimi speciali
I NUOVI REGIMI SPECIALI
Il Codice Doganale dell’Unione elenca i regimi speciali, distinguendo tra:
 transito, che comprende il transito esterno e interno;
 deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche;
 uso particolare, che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale;
 perfezionamento, che comprende il perfezionamento attivo e passivo.
Pag. 2
INUOVIREGIMISPECIALI–Disposizionigenerali
 Requisiti soggettivi ed oggettivi per il rilascio delle autorizzazioni, efficacia e
retroattività delle medesime;
 esame delle condizioni economiche a tutela dei produttori dell’Unione;
 manipolazioni usuali consentite sulle merci;
 utilizzo di merci equivalenti;
 tenuta di adeguate scritture contabili;
 circolazione delle merci;
 appuramento dei regimi.
Pag. 3
PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RIFORMA
Istituti aboliti dal CDU:
 trasformazione sotto controllo doganale, che è stata fusa con il perfezionamento
attivo,
 deposito doganale di tipo D;
 sistema del rimborso nel regime di perfezionamento attivo.
Pag. 4
NUOVE OPPORTUNITÀ
 maggiore flessibilità nell’utilizzo delle merci equivalenti;
 apertura alle manipolazioni usuali, che potranno essere effettuate senza necessaria
autorizzazione;
 svolgimento dell’esame delle condizioni economiche a livello di Unione, nei casi in cui
sussista un fumus di pregiudizio per gli interessi dei produttori europei prima del rilascio delle
autorizzazioni all’uso dei regimi speciali;
 facoltà di effettuare vendite a distanza di merci custodite in regime di deposito doganale;
 possibilità di trasferire le merci in custodia temporanea da un magazzino ad un altro, senza
necessità di dover vincolare dette merci al regime di Transito.
Pag. 5
CUSTODIA TEMPORANEA
«Situazione in cui si trovano le merci non unionali custodite temporaneamente sotto vigilanza
doganale nel periodo intercorrente tra la loro presentazione in dogana e il loro vincolo a un
regime doganale o la loro riesportazione»
Pag. 6
CUSTODIA TEMPORANEA
In attesa di ricevere una delle destinazioni doganali, le merci non unionali acquisiscono la
posizione di “merci in custodia temporanea” e possono essere custodite unicamente in strutture
di deposito o in altri luoghi designati dall’autorità doganale, su rilascio di specifica
autorizzazione.
 E’ possibile movimentare le merci in custodia temporanea tra diverse strutture di deposito,
senza accedere al regime di Transito.
 I beni in custodia temporanea, devono essere vincolati ad un regime doganale o riesportati
entro 90 giorni.
Pag. 7
IL PERFEZIONAMENTO NEL CDU
PERFEZIONAMENTO ATTIVO - Sistema della sospensione
(TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE)
PERFEZIONAMENTO PASSIVO
Pag. 8
PERFEZIONAMENTO - le operazioni di perfezionamento
la lavorazione di merci, compresi il loro montaggio, il loro assemblaggio e il loro adattamento
ad altre merci;
la trasformazione di merci;
la distruzione di merci;
la riparazione di merci, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto;
l'utilizzazione di merci che non si ritrovano nei prodotti trasformati, ma che ne permettono o
facilitano l'ottenimento, anche se scompaiono totalmente o parzialmente nel processo di
trasformazione
Pag. 9
PERFEZIONAMENTO ATTIVO
Il perfezionamento attivo consente di importare - senza pagare alcun dazio o prelievo nè subire l'effetto di
alcuna misura di politica commerciale - materie prime o semilavorati destinati ad operazioni di lavorazione
da riesportare al termine della lavorazione, sotto forma di prodotti trasformati.
La forma principale di utilizzo del regime è dunque quella «perfezionamento attivo IM/EX» con
l’importazione di merci non unionali in regime di perfezionamento attivo prima dell’esportazione dei
prodotti trasformati.
Nel quadro del regime può essere autorizzata l'esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci
equivalenti prima dell'importazione delle merci che sostituiscono «Perfezionamento attivo EX/IM».
Il Codice Doganale dell’Unione prevede che l’applicazione del regime in questione possa avvenire
unicamente attraverso il cosiddetto sistema della sospensione.
E’ prevista la possibilità di utilizzare merci equivalenti, ossia “merci unionali immagazzinate, utilizzate o
trasformate al posto di merci vincolate a un regime speciale”.
Una ulteriore agevolazione è rappresentata dalla previsione del CDU secondo cui le merci vincolate al regime
di perfezionamento attivo o i prodotti trasformati possono essere temporaneamente riesportati per essere
sottoposti ad un “perfezionamento complementare”, così come è stabilito per il regime di perfezionamento
passivo.
Pag. 10
PERFEZIONAMENTO ATTIVO E TSCD
La fusione tra perfezionamento attivo e trasformazione sotto controllo doganale discende dall’eliminazione
della necessaria riesportazione dei prodotti compensatori ottenuti dalle materie prime vincolate al regime di
perfezionamento attivo.
Il regime della trasformazione sotto controllo doganale, oggi soppresso, permetteva l’importazione di merci
extracomunitarie da sottoporre a lavorazioni nella Comunità senza che le stesse fossero assoggettate al
pagamento dei relativi dazi, che vengono applicati sul prodotto derivante dalla lavorazione effettuata.
Pag. 11
PERFEZIONAMENTO PASSIVO
Il regime consente agli operatori di esportare temporaneamente delle merci unionali fuori dal territorio
doganale dell’UE per sottoporle ad operazioni di perfezionamento e di reintrodurre i beni risultanti dalle
suddette operazioni in esenzione totale o parziale di dazi all’importazione
Anche al regime di perfezionamento passivo si applicano le disposizioni relative alle merci equivalenti, con la
differenza che queste consistono in merci non unionali trasformate al posto di merci unionali vincolate al
regime di perfezionamento passivo.
Sono possibili due forme di perfezionamento passivo:
 «Perfezionamento passivo IM/EX»: l’importazione anticipata di prodotti trasformati ottenuti da merci
equivalenti in regime di perfezionamento passivo prima dell’esportazione delle merci che essi
sostituiscono;
 «Perfezionamento passivo EX/IM»: l’esportazione di merci unionali in regime di perfezionamento passivo
prima dell’importazione dei prodotti trasformati.
Pag. 12
DEPOSITO DOGANALE
 Nel CDU non sono più previsti i depositi doganali A,B,C,D,E ed F ;
 Resta unicamente la distinzione tra:
 Deposito doganale pubblico – utilizzabile da chiunque per l’immagazzinaggio delle merci
 Deposito doganale privato – utilizzabile da parte del titolare di una autorizzazione per il deposito doganale
 Non è prevista alcuna limitazione temporale all’immagazzinaggio delle merci nei depositi;
 Le merci custodite nei depositi doganali possono essere oggetto di manipolazioni usuali;
 Le merci custodite nei depositi doganali possono formare oggetto di vendite al dettaglio, a distanza.
Pag. 13
USO PARTICOLARE
AMMISSIONE TEMPORANEA
USO FINALE
Pag.14
AMMISSIONE TEMPORANEA
Il regime di ammissione temporanea permette l’importazione temporanea di merci non unionali, per utilizzi
vari, in esonero totale o parziale dai diritti doganali (dazio e IVA) e senza l’applicazione di misure di politica
commerciale.
 La merce in ammissione temporanea deve essere riesportata senza aver subito modifiche a parte il
normale deprezzamento dovuto all’uso che ne è stato fatto.
 salvo sia altrimenti stabilito, il titolare del regime deve essere stabilito fuori del territorio doganale
dell’Unione.
Pag. 15
USO FINALE
 L’immissione in libera pratica con destinazione particolare è un vero e proprio regime doganale speciale
 Il regime consente che determinate merci siano immesse in libera pratica nel territorio doganale
dell’Unione Europea, con un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare
 Salvo eccezioni, il trattamento preferenziale è sempre associato a codici di classificazione specifici associati
a merci ben precise.
Pag. 16

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Il nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea

  • 1. kpmg I nuovi regimi doganali e i regimi speciali: depositi, lavorazioni, end use e custodia temporanea Il nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea I nuovi regimi doganali ed i regimi speciali
  • 2. I NUOVI REGIMI DOGANALI In base alla definizione fornita dall’art. 5 del Codice Doganale dell’Unione, i regimi cui possono essere vincolate le merci sono:  Immissione in libera pratica;  Regimi speciali;  Esportazione. Pag. 1 I nuovi regimi doganali ed i regimi speciali
  • 3. I NUOVI REGIMI SPECIALI Il Codice Doganale dell’Unione elenca i regimi speciali, distinguendo tra:  transito, che comprende il transito esterno e interno;  deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche;  uso particolare, che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale;  perfezionamento, che comprende il perfezionamento attivo e passivo. Pag. 2
  • 4. INUOVIREGIMISPECIALI–Disposizionigenerali  Requisiti soggettivi ed oggettivi per il rilascio delle autorizzazioni, efficacia e retroattività delle medesime;  esame delle condizioni economiche a tutela dei produttori dell’Unione;  manipolazioni usuali consentite sulle merci;  utilizzo di merci equivalenti;  tenuta di adeguate scritture contabili;  circolazione delle merci;  appuramento dei regimi. Pag. 3
  • 5. PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RIFORMA Istituti aboliti dal CDU:  trasformazione sotto controllo doganale, che è stata fusa con il perfezionamento attivo,  deposito doganale di tipo D;  sistema del rimborso nel regime di perfezionamento attivo. Pag. 4
  • 6. NUOVE OPPORTUNITÀ  maggiore flessibilità nell’utilizzo delle merci equivalenti;  apertura alle manipolazioni usuali, che potranno essere effettuate senza necessaria autorizzazione;  svolgimento dell’esame delle condizioni economiche a livello di Unione, nei casi in cui sussista un fumus di pregiudizio per gli interessi dei produttori europei prima del rilascio delle autorizzazioni all’uso dei regimi speciali;  facoltà di effettuare vendite a distanza di merci custodite in regime di deposito doganale;  possibilità di trasferire le merci in custodia temporanea da un magazzino ad un altro, senza necessità di dover vincolare dette merci al regime di Transito. Pag. 5
  • 7. CUSTODIA TEMPORANEA «Situazione in cui si trovano le merci non unionali custodite temporaneamente sotto vigilanza doganale nel periodo intercorrente tra la loro presentazione in dogana e il loro vincolo a un regime doganale o la loro riesportazione» Pag. 6
  • 8. CUSTODIA TEMPORANEA In attesa di ricevere una delle destinazioni doganali, le merci non unionali acquisiscono la posizione di “merci in custodia temporanea” e possono essere custodite unicamente in strutture di deposito o in altri luoghi designati dall’autorità doganale, su rilascio di specifica autorizzazione.  E’ possibile movimentare le merci in custodia temporanea tra diverse strutture di deposito, senza accedere al regime di Transito.  I beni in custodia temporanea, devono essere vincolati ad un regime doganale o riesportati entro 90 giorni. Pag. 7
  • 9. IL PERFEZIONAMENTO NEL CDU PERFEZIONAMENTO ATTIVO - Sistema della sospensione (TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE) PERFEZIONAMENTO PASSIVO Pag. 8
  • 10. PERFEZIONAMENTO - le operazioni di perfezionamento la lavorazione di merci, compresi il loro montaggio, il loro assemblaggio e il loro adattamento ad altre merci; la trasformazione di merci; la distruzione di merci; la riparazione di merci, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto; l'utilizzazione di merci che non si ritrovano nei prodotti trasformati, ma che ne permettono o facilitano l'ottenimento, anche se scompaiono totalmente o parzialmente nel processo di trasformazione Pag. 9
  • 11. PERFEZIONAMENTO ATTIVO Il perfezionamento attivo consente di importare - senza pagare alcun dazio o prelievo nè subire l'effetto di alcuna misura di politica commerciale - materie prime o semilavorati destinati ad operazioni di lavorazione da riesportare al termine della lavorazione, sotto forma di prodotti trasformati. La forma principale di utilizzo del regime è dunque quella «perfezionamento attivo IM/EX» con l’importazione di merci non unionali in regime di perfezionamento attivo prima dell’esportazione dei prodotti trasformati. Nel quadro del regime può essere autorizzata l'esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell'importazione delle merci che sostituiscono «Perfezionamento attivo EX/IM». Il Codice Doganale dell’Unione prevede che l’applicazione del regime in questione possa avvenire unicamente attraverso il cosiddetto sistema della sospensione. E’ prevista la possibilità di utilizzare merci equivalenti, ossia “merci unionali immagazzinate, utilizzate o trasformate al posto di merci vincolate a un regime speciale”. Una ulteriore agevolazione è rappresentata dalla previsione del CDU secondo cui le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo o i prodotti trasformati possono essere temporaneamente riesportati per essere sottoposti ad un “perfezionamento complementare”, così come è stabilito per il regime di perfezionamento passivo. Pag. 10
  • 12. PERFEZIONAMENTO ATTIVO E TSCD La fusione tra perfezionamento attivo e trasformazione sotto controllo doganale discende dall’eliminazione della necessaria riesportazione dei prodotti compensatori ottenuti dalle materie prime vincolate al regime di perfezionamento attivo. Il regime della trasformazione sotto controllo doganale, oggi soppresso, permetteva l’importazione di merci extracomunitarie da sottoporre a lavorazioni nella Comunità senza che le stesse fossero assoggettate al pagamento dei relativi dazi, che vengono applicati sul prodotto derivante dalla lavorazione effettuata. Pag. 11
  • 13. PERFEZIONAMENTO PASSIVO Il regime consente agli operatori di esportare temporaneamente delle merci unionali fuori dal territorio doganale dell’UE per sottoporle ad operazioni di perfezionamento e di reintrodurre i beni risultanti dalle suddette operazioni in esenzione totale o parziale di dazi all’importazione Anche al regime di perfezionamento passivo si applicano le disposizioni relative alle merci equivalenti, con la differenza che queste consistono in merci non unionali trasformate al posto di merci unionali vincolate al regime di perfezionamento passivo. Sono possibili due forme di perfezionamento passivo:  «Perfezionamento passivo IM/EX»: l’importazione anticipata di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti in regime di perfezionamento passivo prima dell’esportazione delle merci che essi sostituiscono;  «Perfezionamento passivo EX/IM»: l’esportazione di merci unionali in regime di perfezionamento passivo prima dell’importazione dei prodotti trasformati. Pag. 12
  • 14. DEPOSITO DOGANALE  Nel CDU non sono più previsti i depositi doganali A,B,C,D,E ed F ;  Resta unicamente la distinzione tra:  Deposito doganale pubblico – utilizzabile da chiunque per l’immagazzinaggio delle merci  Deposito doganale privato – utilizzabile da parte del titolare di una autorizzazione per il deposito doganale  Non è prevista alcuna limitazione temporale all’immagazzinaggio delle merci nei depositi;  Le merci custodite nei depositi doganali possono essere oggetto di manipolazioni usuali;  Le merci custodite nei depositi doganali possono formare oggetto di vendite al dettaglio, a distanza. Pag. 13
  • 16. AMMISSIONE TEMPORANEA Il regime di ammissione temporanea permette l’importazione temporanea di merci non unionali, per utilizzi vari, in esonero totale o parziale dai diritti doganali (dazio e IVA) e senza l’applicazione di misure di politica commerciale.  La merce in ammissione temporanea deve essere riesportata senza aver subito modifiche a parte il normale deprezzamento dovuto all’uso che ne è stato fatto.  salvo sia altrimenti stabilito, il titolare del regime deve essere stabilito fuori del territorio doganale dell’Unione. Pag. 15
  • 17. USO FINALE  L’immissione in libera pratica con destinazione particolare è un vero e proprio regime doganale speciale  Il regime consente che determinate merci siano immesse in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione Europea, con un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare  Salvo eccezioni, il trattamento preferenziale è sempre associato a codici di classificazione specifici associati a merci ben precise. Pag. 16