5. Tipologie Marchi
Marchi di qualità ( Dop, Igp, Stg, Doc)
Reg. (CE) n. 509/2006, sul riconoscimento delle STG e il Reg. (CE). di applicazione n.
1216/2007
Reg. (CE) n. 510/2006, sul riconoscimento della DOP e della IGP e il Reg. (CE) di
applicazione n. 1898/2006
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7. Marchio Corporate
Corporate identity è l'immagine che ditte, enti, società, organizzazioni
danno di sé attraverso il design che viene applicato agli stampati,
alle business card, alla pubblicità, ai video, alla brochure, agli shop,
alle insegne, e naturalmente al sito web.
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8. Marchio o Brand...ing
Brand è identità, primario strumento di differenziazione tra offerte in
competizione sul mercato.
Identità che si costruisce e mantiene nel tempo attraverso un sistema di
coerenze. Ossia, la percezione che gli stakeholder hanno nei confronti del
prodotto o impresa.
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9. Brand Equity
La Brand Equity indica il valore che il mercato riconosce ad un
Brand in un dato momento. Lo si può anilizare:
1.dal punto di vista finanziario la Brand Equity viene definita come il
valore economico totale di un brand inteso come asset patrimoniale a
sé stante, nelle ipotesi di vendita dell'azienda o di inclusione in
bilancio (Brand Value);
2.dal punto di vista marketing la Brand Equity è una misura
dell'attaccamento dei clienti alla marca (Brand Loyalty);
3.dal punto di vista produzione la Brand Equity è la descrizione
dell'immagine che il cliente ha del prodotto in seguito ad una
concreta esperienza d'acquisto e di utilizzo (Brand Image).
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10. Considerazioni Brand Value
Il valore di marca è qualcosa che va costruito negli anni. Benché si parli
parecchio di Brand Equity, ci si è adoperati poco per svilupparlo.
Il valore di marca può essere generato da un'attenzione costante alla
gratificazione del cliente attraverso la personalità di un brand.
Il livello finale di Brand Equity deve avere la valenza d'insostituibilità dello
stesso.
Tuttavia, prima di raggiungere tale livello c'è un lungo percorso da seguire.
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11. Marcatuta CE
La marcatura "CE" (Conformità Européenne) non è un marchio di qualità o di
origine, ma attesta semplicemente la conformità del prodotto ai requisiti
essenziali di sicurezza, fissati dalle disposizioni comunitarie ossia che:
un prodotto è stato costruito in conformità con i requisiti di sicurezza
vigenti;
è stata seguita la procedura di valutazione di conformità prevista dalle
direttive applicabili.
Il Reg. (CE) n. 339/1993, che, nel rispetto delle competenze e degli
strumenti delle singole amministrazioni, ha demandato alle autorità
doganali le verifiche e i controlli dei prodotti al momento della loro
introduzione nel territorio comunitario.
E' obbligatorio che il fabbricante l'apponga sui prodotti in questione e sui
relativi imballaggi, perché essa sostituisce la certificazione di conformità agli
standard comunitari e consente su tutto il territorio comunitario e del SEE la
libera circolazione dei prodotti. 11
12. Marchi di conformità
I marchi di conformità possono essere "obbligatori" o "volontari".
I primi si limitano ad assicurare la conformità a regole tecniche di impiego
obbligatorio, come ad esempio la marcatura "CE" che garantisce - per
alcune tipologie di prodotti - il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza
stabiliti dalle relative direttive comunitarie.
I marchi volontari, invece, attestano che i prodotti hanno caratteristiche che
vanno al di là di quanto eventualmente richiesto dalla legge e testimoniano
- ai clienti e agli utilizzatori - la qualità del prodotto, nel senso più ampio
del termine.
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13. Made in .....
L'apposizione dell'etichettatura "Made in" sulle merci commercializzate in
Italia e nella Comunità non è obbligatoria: lo diventa solo qualora il Paese
di destinazione lo richieda in forza di una propria regola interna (si pensi
alla Cina o agli Stati Uniti, Giappone).
Il concetto di normativa europea sull'origine è contenuto nel Codice doganale
comunitario e nelle sue Disposizioni di Applicazione.
L'articolo 23 del Codice doganale comunitario prevede che:
"1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese".
L'art. 24, precisa che: "Una merce alla cui produzione hanno contribuito due
o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione
o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in
un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la
fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase
importante del processo di fabbricazione."
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14. Trasformazione sostanziale
Il concetto di trasformazione sostanziale non è di facile comprensione. In
alcuni settori tra cui quello tessile, per esempio, è intervenuta la
Commissione Europea con alcune specificazioni (si veda l'art. 38 del
Regolamento CEE 2454/1993 che stabilisce una serie di lavorazioni che sono
considerate insufficienti a conferire il carattere originario).
L'allegato 10 delle Disposizioni di attuazione del codice doganale (Reg.
2454/93) elenca le precise condizioni di acquisizione dell'origine (colonna 3
dell'allegato) per ogni prodotto tessile, individuato dalla rispettiva voce
doganale.
L'allegato ci dice in sostanza quali sono le trasformazioni minime alle quali
deve essere sottoposta la materia prima non originaria per legittimare
l'apposizione dell'ambito "Made in Italy" sul prodotto finito.
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15. Legge 55/2010
la denominazione "Made in Italy" potrà essere utilizzata solamente per i
prodotti finiti
il processo di lavorazione dovrà essere svolto nel territorio dello stato
italiano per almeno due delle fasi di lavorazione
per le altre fasi sarà comunque necessario verificare la tracciabilità
siano presenti indicazioni di conformità alle normative vigenti in materia
di lavoro e sia garantita l'esclusione di impiego di manodopera minorile
nella produzione dei prodotti
vi sia una certificazione di igiene e sicurezza dei prodotti
vi sia il rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in
materia ambientale.
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16. Interpretazione
La dicitura "Made in Italy" sarà possibile esclusivamente per prodotti finiti
per i quali almeno due delle fasi di lavorazione abbiano avuto luogo
prevalentemente nel territorio nazionale e per i quali sia verificabile la
tracciabilità delle rimanenti fasi.
L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 55/2010 il quale sancisce che "per
ciascun prodotto di cui al comma 1 (settore tessile, pelletteria,
calzaturiero nonché prodotti conciari e i divani) che non abbia i
requisiti per l'impiego dell'indicazione "Made in Italy" resta salvo
l'obbligo di etichettatura con l'indicazione dello Stato di provenienza,
nel rispetto della normativa comunitaria".
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17. Settori coinvolti e fasi di lavorazioni
necesarie
- settore tessile: la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione
compiute in Italia anche utilizzando fibre di importazione.
- settore della pelletteria: la concia, il taglio, la preparazione
l'assemblaggio e la rifinizione avvenuti nel territorio nazionale anche
con l'utilizzo di pellame grezzo di importazione.
- settore calzaturiero: la concia, la lavorazione della tomaia,
l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano
utilizzando anche pellame grezzo di importazione.
- settore conciario: riviera, concia, riconcia, tintura, ingrasso – rifinizione.
- settore divani: la concia, la lavorazione del poliuretano, l'assemblaggio
di fusti, il taglio della pelle e del tessuto, l'assemblaggio e la rifinizione
sempre compiuti nel territorio nazionale anche utilizzando pellame
grezzo di importazione.
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18. Art. 517 c.p.
Istituito con la finanziaria 2004
Prevede la reclusione fino a due anni e la multa fino a 20.000 euro. Per le
fattispecie di reato di:
1) falsa indicazione, consistente nella stampigliatura "made in Italy" su
prodotti e merci che non abbiano una origine italiana, dove per origine
Italia deve farsi riferimento alle disposizioni doganali comunitarie in tema
di origine non preferenziale;
2) fallace indicazione, consistente nell'apposizione, su prodotti privi di
indicazioni di origine, di segni, figure o quant'altro, tali da indurre il
consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana
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19. Tutela in ambito UE
Il Reg. CE n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003 individua tre
categorie di "merci che violano un diritto di proprietà intellettuale" e,
precisamente:
• le merci contraffatte
• le merci usurpative
• una terza categoria, che ricomprende tipologie diverse di prodotti.
Il Reg. CE n. 1891/2004 della Commissione del 21 ottobre 2004, recante le
disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1383/2003 dispone
che la domanda d'intervento prevista dal regolamento di base è
presentata personalmente dal titolare del diritto, con il documento
giustificativo.
Ufficio competente è l'Agenzia delle Dogane Ufficio Antifrode
Via Mario Carucci, 71 - 00144 Roma
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20. Requisiti del marchio nazionale
capacità distintiva o originalità (art. 13 Cpi): deve avere carattere
distintivo. Non possono essere registrati denominazioni generiche
descrizioni che indicano qualità intrinseche del prodotto o del servizio. E'
vietato registrare come marchio una forma necessaria per conseguire un
risultato tecnico, imposta dalla natura stessa del prodotto o che dia allo
stesso un valore sostanziale (art. 9 Cpi).
rappresentabilità grafica (art. 7 Cpi): il segno deve essere
rappresentabile graficamente
novità estrinseca (art. 12 Cpi): non deve essere stato usato in
precedenza come marchio, ditta o insegna per prodotti o servizi identici o
simili
liceità (art. 14 Cpi): non deve essere contrario alla legge, all'ordine
pubblico e al buon costume.
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21. Caratteristiche del marchio
Gli articoli 4 e 7 del Regolamento sul Marchio Comunitario n. 40/94/CE
("RMC") prevedono che un segno, per essere registrabile come
marchio, debba:
potere essere rappresentato graficamente
possedere capacità distintiva
Sotto il profilo della rappresentabilità grafica, i "nuovi" marchi possono
essere suddivisi in due:
1. segni visibili
2. segni invisibili.
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22. Regolamento UE n. 207/2009
marchio comunitario
Il diritto comunitario in materia di marchi, non si sostituisce al diritto in
materia di marchi dei singoli Stati membri, ha carattere unitario e
produce gli stessi effetti in tutta la Comunità;
- titolari di marchi comunitari possono essere le persone fisiche o
giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico;
- il marchio comunitario si acquisisce con la registrazione;
- la durata di registrazione del marchio comunitario è di dieci anni a
decorrere dalla data di deposito della domanda;
- il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il
diritto conferito dal marchio comunitario è opponibile ai terzi solo a
decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del
marchio (solo con la registrazione);
- per le controversie in materia di contraffazione e di validità dei marchi
comunitari sono istituiti i Tribunali dei marchi comunitari;
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23. Competenze del tribunali
I tribunali dei marchi comunitari hanno competenza esclusiva:
a) per tutte le azioni in materia di contraffazione e, qualora siano
contemplate dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla
minaccia di contraffazione di marchi comunitari;
b) per azioni di accertamento di non contraffazione qualora siano
contemplate dalla legislazione nazionale;
c) per tutte le azioni intentate in seguito a fatti di cui all'articolo 9,
paragrafo 3, seconda frase;
d) per domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento del
marchio comunitario di cui all'articolo 100;
Le contraffazioni di un marchio comunitario sono soggette alle norme
nazionali riguardanti le contraffazioni di un marchio nazionale.
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24. Registrazioni fraudolente Tutela
del marchio sui mercati
internazionali
Non dovete mai concedere ai distributori all'estero il diritto di depositare
il vostro marchio, a loro nome, nei Paesi in cui operate. Il distributore,
infatti, depositando il vostro marchio a suo nome, diventerebbe
proprietario del marchio nei Paesi di registrazione e, nella sua qualità
di proprietario, potrebbe impedire persino alla vostra impresa di farne
uso in tali Paesi senza la sua autorizzazione.
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25. Il Protocollo di Madrid sul marchio
internazionale
Non è un marchio avente un'efficacia internazionale o sovranazionale.
Ma una procedura semplificata di deposito e rinnovo del marchio che,
salvo motivi di rifiuto in uno o più Paesi, dà luogo alla concessione di tanti
marchi nazionali quanti sono i paesi designati nella domanda.
Il marchio internazionale presenta due vantaggi rispetto ai singoli depositi
nazionali.
1.Invece di presentare tante domande di marchio quanti sono i paesi
interessati, come avviene nel caso di singoli depositi nazionali, è
sufficiente presentare un'unica domanda all'OMPI (Organizzazione
Mondiale della Proprietà Industriale) tramite l'amministrazione
competente del paese di origine.
2.Il costo connesso al deposito internazionale del marchio è di regola
meno elevato dell'insieme delle tasse nazionali (solo per marchio già
registrato nel paese di origine). L'esame segue le procedure in vigore nel
singolo paese designato.
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26. Nazioni aderenti
All'Accordo di Madrid, concernente la registrazione internazionale dei marchi,
aderiscono paesi europei ed extraeuropei, ma non compaiono invece altri
importanti paesi che considerano l'Accordo di scarso interesse e,
soprattutto, economicamente svantaggioso. Per superare questa
limitazione è nato il Protocollo di Madrid che, avendo una maggior
copertura geografica, offre nuove opportunità di tutela all'estero dei
marchi.
I paesi che hanno aderito solo al Protocollo sono: Regno Unito, Svezia,
Norvegia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Giappone, Islanda,
Turkmenistan, Turchia, Antigua e Barbuda.
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