Le azioni esperibili nei confronti dei soggetti responsabili, la natura propter rem della convnzione, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, l'autotutela su autorizzazione del giudice, l'adempimento degli obblighi di fare, la risoluzione della convenzione ed il trasferimento delle aree
Le azioni esperibili nei confronti dei soggetti responsabili, la natura propter rem della convnzione, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, l'autotutela su autorizzazione del giudice, l'adempimento degli obblighi di fare, la risoluzione della convenzione ed il trasferimento delle aree
Le opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri ai sensi del D.P.R. 380 del 2001, del D.lgs 50 del 2016 e delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
La fideiussione, le tipologie di polizze che l'Amministrazione può accettare in base alla legge, i contratti autonomi di garanzia, la rinuncia alle eccezioni ex. art. 1945 e 1957, la giurisdizione competente per l'azione da intraprendere nei confronti del garante
Il procedimento di esproprio e di variante agli strumenti urbanistici comunal...Avv. Francesco Barchielli
Avv. Francesco Barchielli. L’esproprio in Toscana. Procedimento di variante, di approvazione del vincolo preordinato all’esproprio e di approvazione del progetto con dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 34 l. 65/2014 e dell’art. 19 D.P.R. 327/2001
Il Contratto di locazione transitorio è una particolare soluzione di accordo che prevede una durata minima inferiore ai 6 anni previsti per legge.
Per leggere la guida al contratto visita : https://www.affittoprotetto.it/contratto-affitto-commerciale-transitorio/
Munnezza sparsa in giro in ogni angolo del paese
Per noi queste piccole e grandi discariche a cielo aperto è tranquillizzante, ci dà modo di non andare in “astinenza”.
Al mattino ci svegliamo e scendiamo in paese è bello munnezza dappertutto, camminiamo sui marciapiedi giocando a scansare sacchetti di munnezza abban donati è un po’ come nei versi della canzone di Gaber l’uomo che cerca di scansare ,saltellando, le righe della pavimentazione.
A volte passeggiando mi distraggo ed ecco che do una testata al sacchetto che penzola dalla corda del balcone.
Che bello anche oggi sono “coperto”.
Nel rileggere le dichiarazioni del Sindaco di Palermo che la mafia fa affari anche sulla munnezza.
Mi viene da pensare:la mafia fa affari sulla droga, come fa affari sulla munnezza!!!!!
Questo ci rassicura di sicuro non andremo mai in “astinenza”
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2012/11/relazione-prefettizia-dellacommissione.html
Che cos'è la fidejussione a garanzia dei contratti di locazione ? Ecco un documento esplicativo preparato dal Sole 24 ore a cura dell'Avvocato Maria Cristina Campagnoli che spiega sotto il profilo legale la fidejussione assicurativa quella bancaria e quella personale utilizzabile in contratto di locazione abitativa o commerciale.
Este documento fornece uma lista de aplicações de produtos de iluminação da Arteb para veículos leves e pesados. Contém códigos originais de peças e códigos Arteb, além de informações sobre as aplicações em veículos como Fiat, Ford, GM e outros.
Steve Jobs introduced the first iPod at an Apple music event in 2001. He gave a confident and balanced presentation about how the iPod would allow people to have their music collections in their pockets. Through simple but effective slides and technical details, Jobs conveyed his vision of the iPod changing how people experience music on a personal level.
Este documento discute las competencias básicas necesarias para el siglo XXI en Extremadura, España. Explora quién educa a los estudiantes, qué objetivos se buscan lograr con la educación, qué enseñar para alcanzar esos objetivos y cómo debe educarse. Define las competencias clave como una combinación de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten a los individuos desarrollarse personalmente y estar preparados para el aprendizaje a lo largo de la vida. Las competencias básicas discutidas incluyen comunicación, matem
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S O F W A R E L I B R E E N L A E S C U E L A 1 3al095478
El documento enumera las grandes razones para usar software libre: no cuesta dinero, no ata al usuario y lo libera de los abusos de las multinacionales, permite entender completamente el funcionamiento del ordenador, favorece el trabajo cooperativo, no crea adicción, despierta la curiosidad, hace imposible delinquir, permite la libre expresión y es revisado por muchos programadores.
The document discusses a project by Carnegie Mellon University Libraries to create educational games. It notes that games can be effective learning tools as learning can be fun without consequences for failure. The project timeline included deciding on games from March 2006 to August 2006, designing and producing the games from September 2006 to February 2007, and testing and marketing the games from March 2007 to August 2007. The document provides references and links to other library gaming projects and information on game players and culture.
Este documento describe el sistema de información actual de una empresa de diseño web llamada Creativo Suite. Actualmente la empresa almacena y gestiona la información de proyectos de forma desorganizada usando post-its y computadoras individuales. El documento propone diseñar una base de datos para almacenar información de proyectos y clientes con el objetivo de mejorar los procesos de cobranza y seguimiento de proyectos. El documento concluye que el diseño de una base de datos personalizada sería factible operativa y económicamente para la empresa.
This document lists the placements for Parents of the Year from 11th place down to 1st place without providing any details about the parents, their accomplishments, or why they deserved recognition. The only information given is the placement order ending with "And the winner is..."
1) Christian fellowship is based on speaking the same things, being joined together in mind and judgment, and having fellowship both vertically with God and horizontally with other believers.
2) There are benefits to Christian fellowship both physically and spiritually, as believers support each other and fulfill the law of Christ by bearing one another's burdens.
3) While fellowship with other believers is encouraged, one cannot have fellowship with God and the world at the same time, as righteousness and lawlessness, light and darkness, Christ and Belial are mutually exclusive.
Groovy provides metaprogramming capabilities through its Meta-Object Protocol (MOP). The MOP allows dynamically injecting, synthesizing, and mixing methods at runtime. This is done by manipulating metaclasses, which contain metadata about classes and allow intercepting method calls. Demonstrations show adding methods to classes like Integer to check for evenness, intercepting method calls, and mixing methods from other types. Metaprogramming with Groovy's MOP provides flexibility to dynamically modify classes and their behavior.
Cos’è il Bonus Facciate?
Qual è la norma di riferimento?
Chi sono i beneficiari del Bonus Facciate?
Quali immobili sono interessati?
Quali sono gli interventi agevolati?
Come si usufruisce della detrazione?
Se i lavori sulle facciate hanno un’incidenza anche dal punto di vista termico è possibile usufruire sia del Bonus Facciate che dell’Ecobonus?
Allegato Normativo
Ardizzone giorgio licenza variante via pozzo fg. 1 p.lla n. 478 c.e n.04-2010Giuseppe Ciampolillo
L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N 693 DEL 18 LUGLIO 2008 CHE HA VISTO COME RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L’ARCHITETTO CANNOVA GIANFRANCO, CON LA QUALE LA ITALCEMENTI AVANZA RICHIESTA DI RINNOVO NON PUO’ TROVARE ACCOGLIMENTO IN QUANTO IL DECRETO SU CUI SI CHIEDE IL RINNOVO E’ DECADUTO SIN DAL 17 LUGLIO 2010 PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI INSERITE NEL DECRETO 693 18 LUGLIO 2008
LA CONFERMA DI QUANTO SOPRA SI EVINCE DALLA CONVOCAZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PER IL GIORNO 09/06/2011 ALLE ORE 11 DEL SERVIZIO 2 VIA VAS DIRETTO DAL DOTTOR NATALE ZUCCARELLO .
IL TAVOLO TECNICO CONVOCATO DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DR NATALE ZUCCARELLO AVEVA IL COMPITO DI: “verificare se la societa’ italcementi s.p.a. ha provveduto a dare corso alla attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto di riferimento “
QUINDI NON SI PUO’ AVANZARE UNA RICHIESTA DI RINNOVO SU UN DECRETO CHE NON ESISTE
NON RISULTANDO ALCUN INTERVENTO VOLTO AD UNIFORMARSI ALLE PREVISIONI DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CONCESSA NEL 2008, COMPORTA UNA GRAVE RESPONSABILITA’ PER L’AITALCEMENTI S.p.a. CHE HA CONTINUATO AD UTILIZZARE UN IMPIANTO ALTAMENTE INQUINANTE E NOCIVO PER LA SALUTE DEI CITTADINI, OLTRE AD ESSERE FORIERA DI RESPONSABILITA’ ANCHE PER L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER I SUOI AGENTI CHE RIMANENDO INERTI SONO SOLIDAMENTE RESPONSABILI CON LA ITALCEMENTI S.p.a., PER I DANNI ALLA SALUTE DEI CITTADINI.
NON RISULTA CHE L’AMMINISTRAZIONE ABBIA MAI EFFETTUATO ALCUN CONTROLLO IN ORDINE ALL’ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE NEI TERMINI PREVISTI DALL’A.I.A.
Sempre in merito alla procedura A.I.A.
Il 9 febbraio 2007 protocollo 10741 il 2° servizio VIA VAS nel rispondere a quanto richiesto con nota prot arta 75686 del 2.11.206 della ITALCEMENTI tendente ad ottenere L’AUTORIZZAIONE INTEGRATA AMBIENTALE comunicava alla ITALCEMENTI che la richiesta avanzata doveva essere sottoposta a procedura di Valutazione Di Impatto Ambientale
La comunicazione a firma del
Dirigente responsabile del servizio 2° VIA-VAS ingegnere VINCENZO SANSONE
Nella conferenza dei servizi del 21.11.2007 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 2132 del 20.11.07 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
Nella conferenza dei servizi del 31.1.2008 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 138 del 25.01.08 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
La Italcementi chiede “ di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativo all’impianto attuale includendo il coke di petrolio, ad esclusione della conversione tecnologica da via semisecca a via secca che
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Atto di significazione permesso di costruire 'arena castellano'
1. Al Signor Sindaco di
Gioia del Colle
e, p.c, al Signor Presidente del
Consiglio Comunale di
Gioia del Colle
Atto di Significazione
“Permesso di costruire” n. 96/2010 rilasciato per due interventi edilizi in zona omogenea di
tipo F1:
1. Realizzazione uffici, negozi e box;
2. Demolizione e ricostruzione di civile abitazione, ex art.4 L.R. n.14/2009.
Il sottoscritto Vito Antonio VINCI, residente nel Comune di Gioia del Colle alla via Federico
Fellini n.45/c, avendo facoltà di intervenire nel procedimento del citato atto amministrativo, ex art.
9 della legge n.241/1990, come modificata dalle leggi nn.15/2005 e 80/2005,
PREMESSO
- che Codesto Ente ha rilasciato il richiamato permesso di costruire nell’ambito di un’area sita
all’interno del perimetro urbano di Gioia del Colle, area ricompresa fra le vie Flora e Ugo Bassi;
- che detta area, che ricomprende anche la via Flora e gli edifici scolastici “1° Circolo Giuseppe
Mazzini” e Scuola Media “F.P. Losapio”, è tipizzata zona omogenea di tipo F1;
- che l’art. 22 delle N.T.A. del vigente P.R.G. –Capo IV – Zone di uso pubblico – testualmente
recita: “(Servizi di quartiere F1) Tali norme individuate ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444
sono destinate a servizi per l’urbanizzazione secondaria relativi alle zone residenziali.
In tali zone sono consentite la costruzione di:
a. asili nido e scuole materne, scuole elementari e medie inferiori (scuola dell’obbligo);
b. attrezzature di interesse comune = religiose, culturali, sociali, assistenziali amministrative,
per pubblici esercizi etc.”;
- che, quindi, il citato permesso di costruire vanificherebbe definitivamente le legittime aspettative
delle famiglie degli alunni frequentanti le scuole dell’obbligo, aspettative relative alla fruizione di
una struttura destinata allo svolgimento delle attività scolastiche, para ed extrascolastiche. Tale
struttura potrebbe sorgere in quell’area a ciò deputata dal vigente P.R.G. (nell’ambito della
legislazione vigente, infatti, è possibile coniugare l’interesse pubblico e l’interesse privato,
soddisfacendo entrambe le aspettative. Codesta Amministrazione, invece, ha fatto una censurabile
scelta di campo: rilasciare il permesso di costruire, violando le leggi, per soddisfare l’interesse del
privato a scapito del legittimo interesse pubblico);
2. - che l’art. 39 delle N.T.A. – Titolo IV – Decadenza dei vincoli a servizi – Zone F – testualmente
recita : “Per tutte le zone F, qualora dopo l’approvazione del P.R.G. dovesse decadere per qualsiasi
motivo il vincolo a servizio, le aree devono essere considerate agricole di tipo E2, e devono
pertanto essere sottoposte alle norme, indici e parametri previsti dall’art. 20 per tali zone”;
- che l’articolato delle vigenti N.T.A. trova la sua legittimazione nell’essere puntuale applicazione
della legislazione nazionale (art. 2 – Applicazione delle norme – “Il P.R.G. si applica secondo le
prescrizioni di seguito riportate e quelle contenute negli elaborati grafici di progetto allegati, a
norma della legge urbanistica 17 agosto 1942 n.1150 modificata ed integrata con legge 6 agosto
1967 n. 765 e 19 novembre 1968 n. 1187, a tutto il territorio comunale”);
- che la citata normativa, ancora vigente, è stata ulteriormente integrata dal D.P.R. 6 giugno 2001
n.380 che ha inglobato le leggi 28 gennaio 1977 n. 10 e 5 agosto 1978 n. 457.
Tutto ciò premesso il sottoscritto, nella sopraddetta qualità, con il presente atto
SIGNIFICA
che eccepisce la legittimità del citato “permesso di costruire” n.96/2010 per:
violazione di legge e di regolamento;
sviamento di potere per falsità del presupposto.
Preliminarmente non si può sottacere l’irritualità e l’anomalia di un unico permesso di costruire
sebbene, come si dirà, trattasi di due interventi non omogenei. Perché farlo passare come un unico
intervento?
Violazione di legge e di regolamento
Per quanto detto in premessa, l’intervento edilizio “uffici, negozi e box” esula totalmente da
quanto prescrivono le N.T.A. per le zone omogenee F1.
Detto intervento, invece, definibile come intervento di edilizia per scopi “produttivi”, andrebbe
correttamente allocato nella zona D4.
Tale eccezione, tuttavia, è assorbita dall’art. 39 dalle già citate N.T.A. “ Decorsi cinque anni
dall’approvazione del P.R.G., il vincolo di destinazione a servizi viene a decadere e le aree devono
essere considerate agricole di tipo E2”.
Detta prescrizione “precorre” quelle che sarebbero state le decisioni dell’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato n. 7 del 2 aprile 1984, n. 10 del 30 aprile 1984 e n.12 dell’11 giugno 1984 (e
della costante e consolidata giurisprudenza), con le quali si afferma che “la sopravvenuta
inefficacia delle indicazioni di piano regolatore generale, nella parte in cui assoggettano beni
determinati a vincoli preordinati all’espropriazione o all’inedificabilità – comminata dall’art.
2, legge 19 novembre 1187, qualora decorra il termine di cinque anni senza che sia stato
approvato il relativo piano particolareggiato o sia stato autorizzato un piano di lottizzazione
convenzionato – non fa rivivere la situazione anteriore all’imposizione dei vincoli stessi, ma
assoggetta l’area interessata ai limiti di inedificazione previsti dall’art. 4, ultimo comma, della
3. legge 28 gennaio 1977 n. 10, il quale stabilisce i limiti entro cui può rilasciarsi la concessione nei
Comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali.”
L’art. 9 del T.U. in materia edilizia (approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) disciplina
l’edificazione nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, prevedendo che “sono consentiti gli
interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del 1° comma dell’art. 3 che riguardino unità
immobiliari o parti di esse” e cioè:
a. interventi di manutenzione ordinaria;
b. interventi di manutenzione straordinaria;
c. interventi di restauro e di risanamento conservativo.
Non sono consentiti “interventi di nuova costruzione”.
La ratio della descritta disciplina è da individuarsi nella decisione n. 12 dell’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato sulla base della seguente argomentazione: “detta norma ( art. 4, ultimo comma,
della legge 28 gennaio 1977, n. 10) non si riferisce esclusivamente al caso di Comuni del tutto
privi di tali strumenti, rientrando nella fattispecie in essa contemplata anche l’ipotesi di piani
generali che abbiano in parte perduto la loro efficacia e la lettura della disposizione offre
elementi per una interpretazione restrittiva, potendo un Comune risultare sprovvisto di strumento
urbanistico generale limitatamente ad una parte del suo territorio.
Al medesimo risultato interpretativo induce la considerazione della ratio legis, in quanto la
previsione di una facoltà di edificare entro limiti assai rigorosi risponde all’esigenza di non
compromettere, con un’intensiva utilizzazione del territorio comunale, ogni possibilità di una
futura razionale disciplina urbanistica. Tale esigenza si avverte a maggior ragione allorché le
aree vicine abbiano già ricevuto una destinazione edificatoria privata, giacché in una simile
ipotesi la disponibilità complessiva di zone libere in rapporto al territorio comunale è minore
rispetto al caso di totale mancanza di strumento urbanistico generale, mentre maggiore ne è il
fabbisogno, onde deve ritenersi necessario, in attesa di una nuova determinazione
dell’Amministrazione, un regime dei suoli rimasti privi di destinazione che non precluda
definitivamente un razionale assetto urbanistico.”
Sviamento di potere per falsità del presupposto
Per quanto attiene al secondo intervento edilizio, ex art. 4 della L.R. n. 14/2009, ancorché le
motivazioni della illegittimità risultino assorbite dalle argomentazioni fin qui svolte, appare
comunque illegittimo in riferimento alla citata Legge Regionale.
Rileva, innanzi tutto, la norma di cui all’art. 2: “Se non altrimenti previsto, le definizioni
contenute nella presente legge sono da intendersi riproduttive delle previsioni del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato dal Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
Se può sembrare pleonastico il riferimento al citato D.P.R., in quanto ambito legislativo di
carattere generale entro il quale le Regioni, delegate nella materia dell’assetto ed uso del territorio,
hanno facoltà di legiferare, in effetti non lo è in quanto chiarisce, laddove ve ne fosse bisogno, il
contenuto dell’art. 6, 1° comma lettera b): “Limiti di applicazione ” , “non è ammessa la
realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4: nelle zone nelle quali lo strumento
urbanistico generale consenta soltanto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, restauro e risanamento conservativo…”.
4. La formulazione dell’art. 6 della L.R. citata richiama l’art. 9 del D.P.R. 380/2001: “Attività
edilizia in assenza di pianificazione urbanistica”: “…nei Comuni sprovvisti di strumenti
urbanistici sono consentiti (entro il perimetro urbano) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c)
del 1° comma dell’art. 3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse:
- interventi di manutenzione ordinaria;
- interventi di manutenzione straordinaria;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo”.
Pertanto, il permesso di costruire rilasciato ex art. 4 della L.R. n. 14/2009 risulta essere
illegittimo in quanto viziato da sviamento di potere per falsità del presupposto.
Tutto ciò premesso e significato, il sottoscritto
Invita
Il Signor Sindaco ad avvalersi del principio di autotutela e ad esercitare le proprie competenze,
ex art. 50 del D.Lgs. n.267/2000, attivandosi per l’annullamento del permesso di costruire n.
96/2010, manifestamente illegittimo per quanto argomentato nel presente atto.
Con salvezza, in caso di inerzia, di adire altri livelli istituzionali sia per quanto attiene al “potere
sostitutivo”, sia per quanto attiene ad eventuali profili penalmente rilevanti correlati al citato
permesso di costruire, rilasciato da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni in
violazione di legge e di regolamento.
Si invita, altresì, il Signor Presidente del Consiglio Comunale, che legge per conoscenza il
presente atto, di parteciparne il contenuto, laddove lo ritenga, ai Signori Consiglieri Comunali.
Gioia del Colle, 01 febbraio 2011
In fede
Vito Antonio VINCI