Il documento tratta la modifica dell'art. 65 del codice dei diritti di proprietà industriale, mettendo in evidenza la titolarità dei diritti d'invenzione per i ricercatori delle università e delle pubbliche amministrazioni. Viene specificato che gli inventori hanno diritto a una parte dei proventi derivanti dall'invenzione e che, trascorsi cinque anni senza sfruttamento, la pubblica amministrazione può acquisire diritti di sfruttamento. Le disposizioni relative a tali diritti non si applicano a ricerche finanziate da privati o all'interno di specifici progetti di ricerca pubblici.