Appartenenza dei risultati della ricerca nei rapporti tra datore di lavoro e dipendente lavoratore. Dal lavoro subordinato alle forme flessibili - Progetto ILO2 fase2
Il seminario tenuto da Massimiliano Granieri (Consiglio Direttivo NETVAL) gli scorsi 4, 5 e 6 giugno presso le Università di Foggia, Bari e Lecce ha affrontato le tematiche legate al problema dell'appartenenza dei risultati di ricerca nei rapporti tra il datore di lavoro e tutti coloro che svolgono prestazioni lavorative nell'impresa o nell'ente pubblico di ricerca, dal lavoratore subordinato, al consulente, al tesista e a tutte le forme di impiego parasubordinato.
L’innovazione è un fenomeno multiforme. La varietà degli obiettivi e degli attori coinvolti nei processi attivati dalle politiche di innovazione, la natura intangibile dei principali esiti, l’orientamento emergente verso interventi di carattere sistemico ne rendono particolarmente complessa la valutazione. Nel rispetto di tale complessità, il workshop propone l’individuazione, nel confronto con gli orientamenti europei, di principi e pratiche utili a guidare la definizione e l’applicazione di metodi di analisi e di valutazione specifici per queste politiche.
Giovedì 15 settembre 2016, presso la Sala 2 del Centro Congressi della Fiera Del Levante, si è tenuto il workshop “Il riconoscimento delle qualificazioni regionali sul territorio nazionale: sviluppo e applicazione del D.L. 30 giugno 2015”.
Per saperne di più: http://bit.ly/orsif-fdl2016
Giovedì 15 settembre 2016, presso la Sala 2 del Centro Congressi della Fiera Del Levante, si è tenuto il workshop “Il riconoscimento delle qualificazioni regionali sul territorio nazionale: sviluppo e applicazione del D.L. 30 giugno 2015”.
Per saperne di più: http://bit.ly/orsif-fdl2016
Advanced Materials International Forum, Bari 18-19 settembre, conferenza internazionale dedicata ai materiali avanzati e alle loro possibili applicazioni nei settori industriali, con un focus particolare sui trasporti (aerospazio, automotive, navale e cantieristico).
This document discusses the integrated approach for developing advanced materials and systems in the Horizon 2020 program. It provides an overview of key enabling technologies and their role in competitiveness. Horizon 2020 aims to bring together excellent science, industrial leadership, and addressing societal challenges. The priorities for nanotechnologies and advanced materials calls in 2014-2015 are outlined, focusing on developing technologies from research to market deployment. Future directions emphasize further vertical and horizontal integration, addressing both industrial and policy needs.
Demetria Angeline Demas was named to the Dean's List for Spring Quarter 2016 at the College of Arts & Sciences in recognition of her excellent academic record. The Dean congratulated Demetria on her outstanding scholarship and dedication to her studies, encouraging her to continue experiencing the joy of learning throughout her life. A notation of this achievement will be placed on Demetria's University transcript and her local newspaper notified.
L’innovazione è un fenomeno multiforme. La varietà degli obiettivi e degli attori coinvolti nei processi attivati dalle politiche di innovazione, la natura intangibile dei principali esiti, l’orientamento emergente verso interventi di carattere sistemico ne rendono particolarmente complessa la valutazione. Nel rispetto di tale complessità, il workshop propone l’individuazione, nel confronto con gli orientamenti europei, di principi e pratiche utili a guidare la definizione e l’applicazione di metodi di analisi e di valutazione specifici per queste politiche.
Giovedì 15 settembre 2016, presso la Sala 2 del Centro Congressi della Fiera Del Levante, si è tenuto il workshop “Il riconoscimento delle qualificazioni regionali sul territorio nazionale: sviluppo e applicazione del D.L. 30 giugno 2015”.
Per saperne di più: http://bit.ly/orsif-fdl2016
Giovedì 15 settembre 2016, presso la Sala 2 del Centro Congressi della Fiera Del Levante, si è tenuto il workshop “Il riconoscimento delle qualificazioni regionali sul territorio nazionale: sviluppo e applicazione del D.L. 30 giugno 2015”.
Per saperne di più: http://bit.ly/orsif-fdl2016
Advanced Materials International Forum, Bari 18-19 settembre, conferenza internazionale dedicata ai materiali avanzati e alle loro possibili applicazioni nei settori industriali, con un focus particolare sui trasporti (aerospazio, automotive, navale e cantieristico).
This document discusses the integrated approach for developing advanced materials and systems in the Horizon 2020 program. It provides an overview of key enabling technologies and their role in competitiveness. Horizon 2020 aims to bring together excellent science, industrial leadership, and addressing societal challenges. The priorities for nanotechnologies and advanced materials calls in 2014-2015 are outlined, focusing on developing technologies from research to market deployment. Future directions emphasize further vertical and horizontal integration, addressing both industrial and policy needs.
Demetria Angeline Demas was named to the Dean's List for Spring Quarter 2016 at the College of Arts & Sciences in recognition of her excellent academic record. The Dean congratulated Demetria on her outstanding scholarship and dedication to her studies, encouraging her to continue experiencing the joy of learning throughout her life. A notation of this achievement will be placed on Demetria's University transcript and her local newspaper notified.
La prima parte della presentazione sugli strumenti a disposizione delle aziende per proteggersi dalla contraffazione dei propri brevetti, parte del progetto Anti-Counterfeiting toolkit (www.actoolkit.it)
E' in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto MEF - MISE di attuazione del regime opzionale di tassazione in presenza di redditi da utilizzo di opere d'ingegno, denominato "Patent Box" ed introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1 commi 37-45).
Per beneficiare dello sgravio fiscale, occorre essere una impresa (anche residente all'estero, ma comunque presente in Italia) che, direttamente o in licenza da terzi, svolga attività di valorizzazione - ricerca, design, sviluppo, ideazione, test, studi, promozione - di beni immateriali quali software, brevetti, marchi (anche collettivi), disegni e modelli, informazioni aziendali tutelabili.
L'agevolazione consiste, nel caso di utilizzo diretto del bene immateriale, nella deduzione dal reddito di un importo calcolato a partire dal "contributo economico" (figurativo) derivante dalla valorizzazione dello stesso bene.
Alla "quota di reddito agevolabile", calcolata come frazione del suddetto contributo economico tendente a 1 all'aumentare del peso dei "costi qualificati" per la valorizzazione del bene immateriale - sostenuti, nell'anno in corso e nei 3 precedenti, direttamente o tramite enti di ricerca o start-up innovative, ecc. -, è applicata una percentuale del 30% (per il 2015), del 40% (2016) e del 50% (a regime dal 2017) che corrisponde, quindi, all'ammontare della deduzione a beneficio dell'impresa.
Nel caso di concessione in uso del bene immateriale, il reddito a cui applicare le suddette percentuali corrisponde ai relativi canoni al netto dei costi diretti ed indiretti.
Per i soli periodi 2015 e 2016, per fruire dello sgravio occorre inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate secondo modalità ancora da definirsi. A partire dal 2017, tale comunicazione avverrà in sede di dichiarazione dei redditi.
Strumenti per l'innovazione. Brevetto per invenzione e modello di utilità.Ing. Marco Calì
Concetti fondamentali sulle varie forme di tutela della Proprietà Intellettuale; Approfondimento sui brevetti per invenzione e sui modelli di utilità; Approfondimento sulla normativa nazionale; Cenni sulle normative comunitarie e internazionali; Le banche dati dei brevetti; Concetti fondamentali per il deposito; Le migliori prassi da seguire per la valorizzazione della Proprietà Industriale.
Evitare la contraffazione è cosa possibile, infatti come si legge chiaramente nel sito della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM, strumenti certamente utili sono la corretta informazione del valore della Proprietà Industriale e la salvaguardia dei diritti ad essa connessi.
Si precisa inoltre che la contraffazione si verifica quando segni distintivi o marchi già registrati ed attribuiti a determinati prodotti vengono apposti da soggetti terzi e non autorizzati su prodotti nuovi, o soltanto similari, o anche diversi da quelli legittimamente commercializzati dal titolare del marchio in questione.
La contraffazione inoltre si verifica anche quando il consumatore viene tratto in inganno sulla reale provenienza dei prodotti.
Il Regolamento (CE) n. 1383/2003 del consiglio del 22 luglio 2003 (relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti) ci fornisce una ulteriore definizione di merci che si ritengono contraffatte:
le merci, compreso il loro imballaggio, qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo o documento di garanzia in cui figuri tale segno), anche presentato separatamente, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione.
Il Regolamento (CE) n. 1383/2003 del consiglio del 22 luglio 2003 (relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti) è stato abrogato da un nuovo regolamento che lo ha però inglobato.
Il nuovo Regolamento (UE) N. 608/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio è del 12 Giugno 2013 e come recita l’art. 40 al comma 2 si applica a partire dal 01 Gennaio 2014 tranne che per le eccezioni
Da quanto sopra detto emerge chiaramente cosa si intende per contraffazione e cosa quindi non si è autorizzati a fare eppure come riportato nell’ultima relazione del Censis dal titolo “L’impatto della contraffazione sul sistema-Paese dimensioni, caratteristiche e approfondimenti” il fatturato del mercato interno della contraffazione si stima che sia di 6 miliardi e 900 milioni di euro.
I settori più colpiti sono quelli dell’abbigliamento e degli accessori (quasi 2,5 miliardi di euro), il comparto Cd, Dvd e software (più di 1,8 miliardi di euro) e quello dei prodotti alimentari (quasi 1,1 miliardi di euro).
Start Cup Puglia è il Premio regionale per l’Innovazione che dal 2008 premia le nuove iniziative imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza. In palio, premi in denaro e la partecipazione di diritto al PNI – Premio Nazionale per l’Innovazione.
Documento di orientamento congiunto per proporre soluzioni per il monitoraggio dell’attuazione delle politiche pubbliche a sostegno dell’innovazione nelle PMI.
Il documento costituisce il prodotto finale del progetto europeo NETIM ed è stato elaborato da ARTI Puglia (coordinatore) e dai partner IFKA (Ungheria) e FUNDECYT-PCTEX (Spagna). La pubblicazione mira a individuare un meccanismo efficace per il monitoraggio delle politiche per l’innovazione e progettare uno strumento in grado di raccogliere, in maniera sistematica, le informazioni necessarie, mantenendo costi contenuti e con procedure semplici da implementare.
Info: http://www.arti.puglia.it/articolo-progetto/online-la-pubblicazione-del-progetto-netim-a-novel-monitoring-tool-for-s3-policies
È disponibile online la pubblicazione del progetto GIDDB, dal titolo “Regimi di sostegno bottom-up per le giovani Pmi”: si tratta di un Design Options Paper, ovvero un documento di riferimento e guida per sviluppare modelli d’intervento pubblico, volti a valorizzare l’innovatività di imprese fondate da giovani attraverso approcci “dal basso”.
Il documento raccoglie esperienze e buone pratiche di politiche di supporto all’attivazione e allo sviluppo di nuove progettualità e imprese gestite direttamente da giovani, evidenziandone le caratteristiche principali, e fornisce raccomandazioni e proposte rivolte a decisori politici europei per la creazione di nuove politiche a sostegno dell’innovazione proposta dai giovani.
Co-finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico, il progetto Alterenergy mira a definire una strategia comune territoriale in campo energetico, che possa affrontare la sfida dei cambiamenti climatici ricercando un equilibrio tra gli obiettivi della protezione ambientale, della competitività e della sicurezza dell’approvvigionamento nell’area Adriatica.
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La prima parte della presentazione sugli strumenti a disposizione delle aziende per proteggersi dalla contraffazione dei propri brevetti, parte del progetto Anti-Counterfeiting toolkit (www.actoolkit.it)
E' in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto MEF - MISE di attuazione del regime opzionale di tassazione in presenza di redditi da utilizzo di opere d'ingegno, denominato "Patent Box" ed introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1 commi 37-45).
Per beneficiare dello sgravio fiscale, occorre essere una impresa (anche residente all'estero, ma comunque presente in Italia) che, direttamente o in licenza da terzi, svolga attività di valorizzazione - ricerca, design, sviluppo, ideazione, test, studi, promozione - di beni immateriali quali software, brevetti, marchi (anche collettivi), disegni e modelli, informazioni aziendali tutelabili.
L'agevolazione consiste, nel caso di utilizzo diretto del bene immateriale, nella deduzione dal reddito di un importo calcolato a partire dal "contributo economico" (figurativo) derivante dalla valorizzazione dello stesso bene.
Alla "quota di reddito agevolabile", calcolata come frazione del suddetto contributo economico tendente a 1 all'aumentare del peso dei "costi qualificati" per la valorizzazione del bene immateriale - sostenuti, nell'anno in corso e nei 3 precedenti, direttamente o tramite enti di ricerca o start-up innovative, ecc. -, è applicata una percentuale del 30% (per il 2015), del 40% (2016) e del 50% (a regime dal 2017) che corrisponde, quindi, all'ammontare della deduzione a beneficio dell'impresa.
Nel caso di concessione in uso del bene immateriale, il reddito a cui applicare le suddette percentuali corrisponde ai relativi canoni al netto dei costi diretti ed indiretti.
Per i soli periodi 2015 e 2016, per fruire dello sgravio occorre inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate secondo modalità ancora da definirsi. A partire dal 2017, tale comunicazione avverrà in sede di dichiarazione dei redditi.
Strumenti per l'innovazione. Brevetto per invenzione e modello di utilità.Ing. Marco Calì
Concetti fondamentali sulle varie forme di tutela della Proprietà Intellettuale; Approfondimento sui brevetti per invenzione e sui modelli di utilità; Approfondimento sulla normativa nazionale; Cenni sulle normative comunitarie e internazionali; Le banche dati dei brevetti; Concetti fondamentali per il deposito; Le migliori prassi da seguire per la valorizzazione della Proprietà Industriale.
Evitare la contraffazione è cosa possibile, infatti come si legge chiaramente nel sito della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM, strumenti certamente utili sono la corretta informazione del valore della Proprietà Industriale e la salvaguardia dei diritti ad essa connessi.
Si precisa inoltre che la contraffazione si verifica quando segni distintivi o marchi già registrati ed attribuiti a determinati prodotti vengono apposti da soggetti terzi e non autorizzati su prodotti nuovi, o soltanto similari, o anche diversi da quelli legittimamente commercializzati dal titolare del marchio in questione.
La contraffazione inoltre si verifica anche quando il consumatore viene tratto in inganno sulla reale provenienza dei prodotti.
Il Regolamento (CE) n. 1383/2003 del consiglio del 22 luglio 2003 (relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti) ci fornisce una ulteriore definizione di merci che si ritengono contraffatte:
le merci, compreso il loro imballaggio, qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo o documento di garanzia in cui figuri tale segno), anche presentato separatamente, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione.
Il Regolamento (CE) n. 1383/2003 del consiglio del 22 luglio 2003 (relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti) è stato abrogato da un nuovo regolamento che lo ha però inglobato.
Il nuovo Regolamento (UE) N. 608/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio è del 12 Giugno 2013 e come recita l’art. 40 al comma 2 si applica a partire dal 01 Gennaio 2014 tranne che per le eccezioni
Da quanto sopra detto emerge chiaramente cosa si intende per contraffazione e cosa quindi non si è autorizzati a fare eppure come riportato nell’ultima relazione del Censis dal titolo “L’impatto della contraffazione sul sistema-Paese dimensioni, caratteristiche e approfondimenti” il fatturato del mercato interno della contraffazione si stima che sia di 6 miliardi e 900 milioni di euro.
I settori più colpiti sono quelli dell’abbigliamento e degli accessori (quasi 2,5 miliardi di euro), il comparto Cd, Dvd e software (più di 1,8 miliardi di euro) e quello dei prodotti alimentari (quasi 1,1 miliardi di euro).
Similar to Appartenenza dei risultati della ricerca nei rapporti tra datore di lavoro e dipendente lavoratore. Dal lavoro subordinato alle forme flessibili - Progetto ILO2 fase2 (17)
Start Cup Puglia è il Premio regionale per l’Innovazione che dal 2008 premia le nuove iniziative imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza. In palio, premi in denaro e la partecipazione di diritto al PNI – Premio Nazionale per l’Innovazione.
Documento di orientamento congiunto per proporre soluzioni per il monitoraggio dell’attuazione delle politiche pubbliche a sostegno dell’innovazione nelle PMI.
Il documento costituisce il prodotto finale del progetto europeo NETIM ed è stato elaborato da ARTI Puglia (coordinatore) e dai partner IFKA (Ungheria) e FUNDECYT-PCTEX (Spagna). La pubblicazione mira a individuare un meccanismo efficace per il monitoraggio delle politiche per l’innovazione e progettare uno strumento in grado di raccogliere, in maniera sistematica, le informazioni necessarie, mantenendo costi contenuti e con procedure semplici da implementare.
Info: http://www.arti.puglia.it/articolo-progetto/online-la-pubblicazione-del-progetto-netim-a-novel-monitoring-tool-for-s3-policies
È disponibile online la pubblicazione del progetto GIDDB, dal titolo “Regimi di sostegno bottom-up per le giovani Pmi”: si tratta di un Design Options Paper, ovvero un documento di riferimento e guida per sviluppare modelli d’intervento pubblico, volti a valorizzare l’innovatività di imprese fondate da giovani attraverso approcci “dal basso”.
Il documento raccoglie esperienze e buone pratiche di politiche di supporto all’attivazione e allo sviluppo di nuove progettualità e imprese gestite direttamente da giovani, evidenziandone le caratteristiche principali, e fornisce raccomandazioni e proposte rivolte a decisori politici europei per la creazione di nuove politiche a sostegno dell’innovazione proposta dai giovani.
Co-finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico, il progetto Alterenergy mira a definire una strategia comune territoriale in campo energetico, che possa affrontare la sfida dei cambiamenti climatici ricercando un equilibrio tra gli obiettivi della protezione ambientale, della competitività e della sicurezza dell’approvvigionamento nell’area Adriatica.
The document summarizes the results of pilot projects and demonstrative actions implemented by the Alterenergy project. It describes two larger pilot projects conducted in Albania and Italy that demonstrated integrated energy efficiency and renewable energy solutions. It also describes seven smaller demonstrative actions conducted in Bosnia and Herzegovina, Croatia, Greece, and Slovenia focusing on areas like public lighting, heating systems, and solar energy installations in schools and public buildings. In total, the projects implemented energy efficiency upgrades and renewable energy technologies in 18 schools, 4 municipality buildings, areas of public transport, and public lighting across the Adriatic region.
Giovedì 15 settembre 2016, presso la Sala 2 del Centro Congressi della Fiera Del Levante, si è tenuto il workshop “Il riconoscimento delle qualificazioni regionali sul territorio nazionale: sviluppo e applicazione del D.L. 30 giugno 2015”.
Per saperne di più: http://bit.ly/orsif-fdl2016
Giovedì 15 settembre 2016, presso la Sala 2 del Centro Congressi della Fiera Del Levante, si è tenuto il workshop “Il riconoscimento delle qualificazioni regionali sul territorio nazionale: sviluppo e applicazione del D.L. 30 giugno 2015”.
Per saperne di più: http://bit.ly/orsif-fdl2016
Giovedì 15 settembre 2016, presso la Sala 2 del Centro Congressi della Fiera Del Levante, si è tenuto il workshop “Il riconoscimento delle qualificazioni regionali sul territorio nazionale: sviluppo e applicazione del D.L. 30 giugno 2015”.
Per saperne di più: http://bit.ly/orsif-fdl2016
Giovedì 15 settembre 2016, presso la Sala 2 del Centro Congressi della Fiera Del Levante, si è tenuto il workshop “Il riconoscimento delle qualificazioni regionali sul territorio nazionale: sviluppo e applicazione del D.L. 30 giugno 2015”.
Per saperne di più: http://bit.ly/orsif-fdl2016
Giovedì 15 settembre 2016, presso la Sala 2 del Centro Congressi della Fiera Del Levante, si è tenuto il workshop “Il riconoscimento delle qualificazioni regionali sul territorio nazionale: sviluppo e applicazione del D.L. 30 giugno 2015”.
Per saperne di più: http://bit.ly/orsif-fdl2016
Giovedì 15 settembre 2016, presso la Sala 2 del Centro Congressi della Fiera Del Levante, si è tenuto il workshop “Il riconoscimento delle qualificazioni regionali sul territorio nazionale: sviluppo e applicazione del D.L. 30 giugno 2015”.
Per saperne di più: http://bit.ly/orsif-fdl2016
Le migliori pratiche internazionali nel finanziamento dell’energia rinnovabile distribuita e dell’efficienza energetica, e l’analisi delle proposte di MED-DESIRE riguardanti i meccanismi di finanziamento innovativi in Egitto, Libano, Tunisia.
Le migliori pratiche internazionali nel finanziamento dell’energia rinnovabile distribuita e dell’efficienza energetica, e l’analisi delle proposte di MED-DESIRE riguardanti i meccanismi di finanziamento innovativi in Egitto, Libano, Tunisia.
I principali risultati raggiunti dal progetto Med Desire sono stati raccolti in 3 pubblicazioni dedicate alle 3 principali tematiche affrontate dal progetto: Ordinanze solari, Meccanismi finanziari innovativi, Standard solari e Certificazione.
Nella prima, dal titolo “Le ordinanze solari: come promuovere il mercato dell’energia solare attraverso i regolamenti”, partendo da un confronto internazionale, si giunge a descrivere l’applicazione di ordinanze solari nei Paesi coinvolti nel progetto MED-DESIRE. Nello specifico, il progetto ha sviluppato 3 diverse tipologie di regolamentazioni solari che introdurranno l’obbligo per i proprietari e i costruttori edili di installare impianti solari termici nelle nuove costruzioni o in edifici soggetti a manutenzione straordinaria in città pilota della Tunisia, Libano ed Egitto.
Green Business Innovation è un progetto realizzato nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Europea "Grecia - Italia 2007 – 2013”, cofinanziato dall’Unione Europea - Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) - e da fondi nazionali di Grecia e Italia.
Green Business Innovation is co-financed by the European Union-Regional Development Fund (ERDF) within the European territorial cooperation programme Greece-Italy 2007-2013 and by national funds of Greece and Italy.
Info: http://www.greenbusinessinnovation.eu/
Green Business Innovation è un progetto realizzato nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Europea "Grecia - Italia 2007 – 2013”, cofinanziato dall’Unione Europea - Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) - e da fondi nazionali di Grecia e Italia.
Green Business Innovation is co-financed by the European Union-Regional Development Fund (ERDF) within the European territorial cooperation programme Greece-Italy 2007-2013 and by national funds of Greece and Italy.
Info: http://www.greenbusinessinnovation.eu/
Green Business Innovation è un progetto realizzato nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Europea "Grecia - Italia 2007 – 2013”, cofinanziato dall’Unione Europea - Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) - e da fondi nazionali di Grecia e Italia.
Green Business Innovation is co-financed by the European Union-Regional Development Fund (ERDF) within the European territorial cooperation programme Greece-Italy 2007-2013 and by national funds of Greece and Italy.
Info: http://www.greenbusinessinnovation.eu/
Il progetto Water Public Innovation Procurement Policies (Water PiPP) mira a esplorare e testare nuove metodologie innovative per il public procurement in ambito idrico, per contribuire a sbloccare il potenziale innovativo del settore in Europa.
Rappresentando il 19% del PIL europeo, il public procurement può infatti assumere un ruolo significativo per le innovazioni nel settore idrico e dei cambiamenti climatici.
Il procurement innovativo di prodotti e servizi può:
• essere utilizzato per far nascere nuovi oggetti sociali, non disponibili sul mercato o troppo costosi;
• risolvere problemi collegati alla commercializzazione di soluzioni innovative;
• migliorare qualità ed efficienza di servizi pubblici valorizzando le risorse spese.
Partner
La complementarietà degli ambiti dei membri del consorzio di Water PiPP – organizzazioni pubbliche, procuratori, istituti di conoscenza e facilitatori - dimostra il grande potenziale del progetto nel far incontrare domanda e offerta delle soluzioni innovative. La partnership del progetto è composta da:
• OIEau - OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU (FR)
• ICLEI - Local Governments for Sustainability (DE)
• AQUA PUBLICA EUROPEA (BE)
• ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’lnnovazione (IT)
• Agenzia Regionale Centrale Acquisti -Regione Lombardia (IT)
• European Water Supply and Sanitation Technological Platform (BE)
• University of Zaragosa (SP)
• VTT - Technical Research Centre (FI)
• Stichting Deltares (NL)
• The European House AMBROSETTI SpA (IT)
• City of Rotterdam (NL)
• ESKTN (UK)
L’ARTI è coinvolta nello svolgimento delle seguenti attività: strategia preliminare sul trasferimento del public procurement orientato all’innovazione nel settore idrico europeo (Task 1.3); costituzione dei gruppi di lavoro tra i partner (Task 2.1); Forum del Procurement innovativo nel settore idrico (Task 2.2); collegamento con la partnership europea dell’innovazione nelle attività idriche (Task 2.4); test pilota (Task 4.1); attività di disseminazione (Task 5.3); piano di sostenibilità (Task 6.4).
Durata
Il progetto ha una durata di tre anni, da gennaio 2014 a dicembre 2016.
Finanziamento
Il progetto è cofinanziato dal 7° Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico dell’Unione Europea.
Ulteriori informazioni
Disponibili su www.waterpipp.eu e https//procurement-forum.eu
L’obiettivo principale del progetto Demoware è quello di stimolare l’innovazione e migliorare la coesione a livello europeo nel settore del riuso delle acque. Si tratta di un settore strategico, poiché le prospettive del riuso delle acque sono di crescita esponenziale.
La mancanza di una regolamentazione adeguata, competenze e consapevolezza pubblica compromette tuttavia la capacità europea di sviluppare adeguati progetti per il riuso dell’acqua. Demoware, attraverso l’integrazione di alcuni siti dimostrativi atti a destinare il riuso dei reflui a fini agricoli, urbani o industriali, mira a migliorare il potenziale di riuso delle acque eliminando le barriere che ne limitano un utilizzo più estensivo.
In Puglia, nella Capitanata, è previsto uno dei 10 siti dimostratori, gestito dalla società Fiordelisi insieme all’IRSA CNR, sede locale.
L’ARTI è chiamata a fornire il proprio contributo nell’ambito delle seguenti azioni e attività:
• Modelli di business e strategie di prezzo (WP4) – Sviluppo di una corretta strategia di prezzo per il riuso europeo delle acque (Task 4.4), che riguarda la definizione di schemi finanziari innovativi, strategie di prezzo per le imprese operanti nel settore, la valutazione di costi/benefici delle soluzioni rispetto ad alcuni casi pilota;
• Governance per il riuso delle acque: politiche, impegno pubblico e collaborazione tra gli stakeholder (WP5) - Imparare dal presente (Subtask 5.1.2), è diretto ad affrontare le barriere non tecnologiche allo sviluppo di sistemi di riuso dell’acqua e riguarda le politiche, l’accettazione e il coinvolgimento del pubblico, la collaborazione degli stakeholder;
• Disseminazione (WP7) - disseminazione verso gli utenti finali e altri rilevanti stakeholders, che riguarda la disseminazione, fondamentale per il futuro sviluppo di una Direttiva sul riutilizzo dell’acqua, verso la popolazione e gli utilizzatori finali, le pubbliche amministrazioni e gli stakeholder rilevanti (istituzioni e organizzazioni europee).
Durata
Il progetto Demoware ha una durata di tre anni, da gennaio 2014 a dicembre 2016.
Finanziamento
Il progetto Demoware è cofinanziato dal 7° Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico dell’Unione Europea (ENV.2013.WATER INNO&DEMO-1 Water innovation demonstration).
Ulteriori informazioni: www.demoware.eu
More from ARTI-Apulian Regional Agency for Technology and Innovation (20)
DEMOWARE – Innovation & Demonstration for a competitive and innovative water ...
Appartenenza dei risultati della ricerca nei rapporti tra datore di lavoro e dipendente lavoratore. Dal lavoro subordinato alle forme flessibili - Progetto ILO2 fase2
1. Appartenenza dei risultati della ricerca nei rapporti
tra datore di lavoro e dipendente lavoratore.
Dal lavoro subordinato alle forme flessibili
Massimiliano Granieri
Università degli Studi di Foggia
Consiglio Direttivo NETVAL
2. Una precisazione preliminare
La questione della titolarità dei risultati della ricerca
riguarda la titolarità nelle istituzioni (enti o imprese).
Ma la questione è doppiamente rilevante, perché dalla
titolarità nelle istituzioni dipende anche l’attribuzione e
la gestione della titolarità tra le istituzioni.la gestione della titolarità tra le istituzioni.
3. Diritti patrimoniali e diritti morali nascenti dall’invenzione
Articolo 63. (Diritti patrimoniali)
1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il
diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili ediritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e
trasmissibili.
2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta
all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.
4. Invenzioni dei dipendenti
(rapporto di lavoro privato)
Art. 64. (Invenzioni dei dipendenti)
1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui
l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa
appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento
di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore,
salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino
l'invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza
dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto
dall'organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la
conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore, può essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del datore di lavoro
interessata, l'esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto.interessata, l'esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto.
3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore
di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la
facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con
deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il
datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della
domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza
il corrispettivo dovuto.
4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se
non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore è un dipendente di amministrazione statale, alla
determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo
nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore
d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti, del codice di
procedura civile .
5. Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al
canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il
collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la
determinazione è fatta dal giudice.
6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione
industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica
nel cui campo di attività l'invenzione rientra.
5. Invenzioni dei dipendenti
(rapporto di lavoro pubblico)
Art. 65 (Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca)
1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica
amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti
derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle
pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione
appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne
da' comunicazione all'amministrazione.
2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo
del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica
amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.
3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di
sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle
determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano
iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la
pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce
automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa
connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da
soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi
dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.
6. Riferimenti normativi relativamente agli altri
trovati: disegni e modelli
Art. 38. (Diritto alla registrazione ed effetti)
(omissis)
2. Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o
modello ed ai suoi aventi causa.modello ed ai suoi aventi causa.
3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e
modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera
rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo
restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto
come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo
nome nell'attestato di registrazione.
(omissis)
7. Riferimenti normativi relativamente agli altri
trovati: modelli di utilità
Art. 86. (Rinvio)
1. Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni
industriali, oltre che a tali invenzioni, spiegano effetto
anche nella materia dei modelli di utilità, in quantoanche nella materia dei modelli di utilità, in quanto
applicabili.
2. In particolare sono estese ai brevetti per modello di
utilità le disposizioni in materia di invenzioni dei
dipendenti e licenze obbligatorie.
8. Riferimenti normativi relativamente agli altri
trovati: topografie di prodotti a semiconduttori
Art. 89 (Diritto alla tutela)
1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori
che presentano i requisiti di proteggibilità spettano all'autore e
ai suoi aventi causa.ai suoi aventi causa.
2. Qualora la topografia venga creata nell'ambito di un rapporto
di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64.
3. Qualora la topografia venga creata nell'esecuzione o
nell'adempimento di un contratto diverso da un contratto di
lavoro, il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto stesso
disponga diversamente, al committente la topografia.
9. Riferimenti normativi relativamente agli altri
trovati: nuove varietà vegetali
Art. 111. (Diritti patrimoniali)
1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varietà
vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore,vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore,
sono alienabili e trasmissibili.
2. Qualora la nuova varietà vegetale venga creata
nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di
impiego, si applica l'articolo 64.
10. Riferimenti normativi relativamente agli altri trovati:
software, banche dati e opere di disegno industriale
Legge 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri
diritti connessi con il suo esercizio
Art. 12-bis
Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo
di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della
Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo
di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della
banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue
mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.
Art. 12-ter
Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia
creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il
datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica
dell'opera.
11. Alcune questioni irrisolte della situazione
attuale
- Qual è lo spazio residuo per l’autonomia (regolamentare) universitaria?
-Falsi positivi e falsi negativi (come si definisce il ‘ricercatore’?)
- Costi (chi pagherà?)
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- Principi contrastanti
-Chi sarà considerato responsabile del processo?
-La situazione attuale è coerente con il nuovo paradigma della ricerca?
-La situazione attuale favorisce la produzione di maggiore conoscenza?
- Costi di transazione
- Aumentata mobilità dei ricercatori
12. La cotitolarità e i relativi problemi
(checklist per un accordo interistituzionale)
- Tipologie differenti:
-Pro quota
-Per l’intero
- Problemi nella gestione dei diritti di proprietà intellettuale
-Chi è che prende le decisioni concernenti la protezione (deposito, estensione,
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-Chi è che prende le decisioni concernenti la protezione (deposito, estensione,
abbandono)?
-Chi è che pagherà (e cosa succede se qualcuno non paga)?
-Chi è che prende le decisioni relative allo sfruttamento?
-Chi è che prende le decisioni relative alla difesa dei diritti di proprietà
intellettuale?
-Soluzioni possibili
-Evitare nella massima misura possibile situazioni di co-titolarità
-IIA: inter-institutional agreements ex ante (oppure ex post)
-Conferire i diritti di proprietà intellettuale a terze parti
13. Conformità con le regole europee in materia di aiuti di
stato alla ricerca e sviluppo. Contratti e servizi di ricerca
3.2.1. Ricerca per conto di imprese (contratti e servizi di ricerca)
This point concerns the situation in which a project is carried out by a
research organisation on behalf of an undertaking. The research organisation,
acting as an agent, renders a service to the undertaking acting as principal in
situations where (i) the agent receives payment of an adequate remuneration for
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situations where (i) the agent receives payment of an adequate remuneration for
its service and (ii) the principal specifies the terms and conditions of this service.
Typically, the principal will own the results of the project and carry the risk of
failure. When a research organisation carries out such a contract, there will
normally be no State aid passed to the undertaking through the research
organisation, if one of the following conditions is fulfilled:
(1) the research organisation provides its service at market price; or
(2) if there is no market price, the research organisation provides its service at a
price which reflects its full costs plus a reasonable margin.
14. Conformità con le regole europee in materia di aiuti di
stato alla ricerca e sviluppo. Collaborazioni
3.2.2. Collaborazioni tra imprese e organizzazioni di ricerca
In a collaboration project, at least two partners participate in the design of the
project, contribute to its implementation and share the risk and the output of the
project.
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In the case of collaboration projects carried out jointly by undertakings and
research organisations, the Commission considers that no indirect State aid is
granted to the industrial partner through the research organisation due to the
favourable conditions of the collaboration if one of the following conditions is
fulfilled:
15. Conformità con le regole europee in materia di aiuti di
stato alla ricerca e sviluppo. Collaborazioni
3.2.2. Collaborazioni tra imprese e organizzazioni di ricerca (condizioni di
esenzione)
(1) the participating undertakings bear the full cost of the project.
(2) the results which do not give rise to intellectual property rights may be widely
disseminated and any intellectual property rights to the R&D&I results which result
15
disseminated and any intellectual property rights to the R&D&I results which result
from the activity of the research organisation are fully allocated to the research
organisation.
(3) the research organisation receives from the participating undertakings
compensation equivalent to the market price for the intellectual property rights
[which result from the activity of the research organisation carried out in the
project and which are transferred to the participating undertakings. Any
contribution of the participating undertakings to the costs of the research
organisation shall be deducted from such compensation.
16. Conformità con le regole europee in materia di aiuti di stato alla
ricerca e sviluppo. Una nota a pie’ di pagina…
Qual è il prezzo giusto per i diritti di proprietà intellettuale?
(footnote 29) Compensation equivalent to the market price for the intellectual
property rights" refers to compensation for the full economic benefit of those
rights. In line with general State aid principles and given the inherent difficulty to
establish objectively the market price for intellectual property rights, the
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establish objectively the market price for intellectual property rights, the
Commission will consider this condition fulfilled if the research organisation as
seller negotiates in order to obtain the maximum benefit at the moment when the
contract is concluded.
17. La raccomandazione 1329/2008 e il codice di
buone pratiche
• Il codice di buone pratiche annesso alla Racc.1329/2008
prevede:
– Che i regolamenti interni degli enti di ricerca dovrebbero
offrire regole chiare per personale interno e studenti
relativamente, tra l’altro, alla titolarità dei risultati di
ricerca (par. 1.2.9ricerca (par. 1.2.9
– Che nei progetti di ricerca collaborativa la titolarità del
foreground dovrebbe spettare alla parte che lo genera,
benché possa esservi una diversa allocazione su base
contrattuale definita in anticipo e adeguatamente
rispettosa dei rispettivi interessi delle parti, dei compiti e
dei contributi finanziari o di altra natura al progetto [ma
sul punto la pratica ricordata non è univoca]
18. APPENDICE
Analisi della giurisprudenza italiana.
Massime rilevanti
T. Catania 25 febbraio 2010, in Annali it. dir. autore, 2011,
691
L’elemento distintivo tra la c.d. invenzione di servizio e laL’elemento distintivo tra la c.d. invenzione di servizio e la
c.d. invenzione di azienda - entrambe presupponenti lo
svolgimento da parte del dipendente di una attività
lavorativa di ricerca volta all’invenzione - risiede
principalmente nella presenza o meno di una esplicita
previsione contrattuale di una speciale retribuzione
costituente corrispettivo dell’attività inventiva.
19. Cass. civ., sez. lav., 21 marzo 2011, n. 6367, in Foro it., Rep. 2011, voce
Proprietà industriale, n. 271
Sia l’invenzione di servizio che l’invenzione di azienda - rispettivamente
previste nel 1º e nel 2º comma, art. 23 r.d. n. 1127 del 1939 - presuppongono
lo svolgimento, da parte del dipendente, di un’attività lavorativa di ricerca
volta all’invenzione, mentre l’elemento distintivo tra le due ipotesi risiede
principalmente nella presenza o meno di un’esplicita previsione contrattuale di
volta all’invenzione, mentre l’elemento distintivo tra le due ipotesi risiede
principalmente nella presenza o meno di un’esplicita previsione contrattuale di
una speciale retribuzione costituente corrispettivo dell’attività inventiva, in
difetto della quale (ed il relativo onere probatorio incombe sul datore di
lavoro) compete al dipendente autore dell’invenzione l’attribuzione dell’equo
premio previsto dal suddetto art. 23; spetta al giudice del merito - con
accertamento ex ante e non ex post, senza che assuma rilievo la maggiore o
minore probabilità che dall’attività lavorativa possa scaturire l’invenzione -
valutare se le parti abbiano voluto pattuire una retribuzione quale
corrispettivo dell’obbligo del dipendente di svolgere una attività inventiva.
20. Cass. civ., sez. I, 21 maggio 2010, n. 12490, in Foro it., Rep. 2011, voce
Proprietà industriale, n. 269
L’art. 26 r.d. 29 giugno 1939 n. 1127, relativo ai brevetti per invenzioni
industriali, secondo cui si considera fatta durante l’esecuzione del
rapporto di lavoro l’invenzione industriale per la quale sia stato chiesto
il brevetto entro un anno da quando l’inventore ha lasciato l’azienda, èil brevetto entro un anno da quando l’inventore ha lasciato l’azienda, è
applicabile anche ai brevetti per i modelli di utilità, disciplinati dal r.d.
25 agosto 1940 n. 1411, in virtù del richiamo generale del r.d. n. 1127
cit. contenuto nell’art. 1 r.d. n. 1411 cit., non assumendo alcun rilievo,
in contrario, il mancato richiamo dell’art. 26 da parte dell’art. 3 r.d. n.
1411, in quanto tale disposizione, nel dettare una disciplina meno
rigida per le invenzioni di modelli industriali effettuate nell’ambito del
rapporto di lavoro, consente alle parti di derogare alle disposizioni di
cui agli art. 23, 24 e 25 r.d. n. 1127, e non anche a quella di cui all’art.
26.
21. T. Taranto, 23 ottobre 2008, in Giur. dir. ind., 2008, 1146
In difetto di carattere inventivo e di ricerca dell’attività lavorativa svolta dal
dipendente, si resta necessariamente al di fuori delle fattispecie sia
dell’invenzione di servizio sia dell’invenzione d’azienda.
L’applicazione dell’art. 24 l.i., relativo alla c.d. «invenzione occasionale» delL’applicazione dell’art. 24 l.i., relativo alla c.d. «invenzione occasionale» del
dipendente, presuppone che questi abbia personalmente conseguito il
brevetto e pertanto la fattispecie non ricorre quando il brevetto sia stato
richiesto ed ottenuto, sia pur indicando come inventore il dipendente, da una
terza società, ancorché appartenente allo stesso gruppo del datore di lavoro.
L’art. 64 c.p.i. non può essere applicato retroattivamente, con la conseguenza
che alle invenzioni dei dipendenti realizzate prima della entrata in vigore del
codice, si applica la normativa anteriore.
22. T. Milano, 16 settembre 2008, in Giur. dir. ind., 2008,
522
L’ultimo comma dell’art. 64 c.p.i. non comporta
implicitamente che, decorso un anno dalla cessazioneimplicitamente che, decorso un anno dalla cessazione
del rapporto di lavoro senza che il datore di lavoro
abbia brevettato le invenzioni del dipendente,
quest’ultimo sia libero di brevettarle a proprio nome.
23. T. Ferrara, 29 giugno 2007, in Giur. dir. ind., 2008, 522
Il giudice può trarre argomenti di prova del fatto che una
società, munita d’un bagaglio tecnico scaltrito, decida di
chiedere ed ottenga un brevetto per un’invenzione
realizzata da un proprio dipendente che ritiene fornita direalizzata da un proprio dipendente che ritiene fornita di
requisiti di legge, metta a frutto questa invenzione in modo
continuativo e poi, ex abrupto, in singolare concomitanza
con la proposizione d’una domanda giudiziale da parte del
dipendente inventore volta al riconoscimento del diritto
all’equo premio, si ravveda e perori la tesi della nullità del
brevetto che essa stessa ha chiesto e conseguito.
24. Cass. civ. [ord.], sez. lav., 28 agosto 2006, n. 18595, Foro it., 2007, I, 844
In tema di controversie concernenti i diritti del lavoratore che abbia realizzato una
invenzione industriale, la competenza del giudice del lavoro sulla base del disposto
degli art. 409 seg. c.p.c. va affermata fino all’entrata in vigore del d.leg. n. 30 del 2005
(codice della proprietà industriale), che ha esplicitamente previsto, con portata
innovativa, l’attribuzione di tali controversie alle sezioni specializzate in materia di
proprietà industriale e intellettuale, senza che abbia rilievo l’art. 3 d.leg. n. 168 delproprietà industriale e intellettuale, senza che abbia rilievo l’art. 3 d.leg. n. 168 del
2003, istitutivo delle predette sezioni, in forza del quale queste ultime sono state rese
competenti in materia di controversie aventi ad oggetto, tra l’altro, i brevetti
d’invenzione, atteso che nell’alternativa tra due giudici specializzati (quello del lavoro e
quello della proprietà industriale), la competenza deve essere naturalmente assegnata
al giudice che conosce della materia prevalente e che le controversie sulle invenzioni
del dipendente non rientrano nella categoria delle controversie in materia di
registrazione o validità dei brevetti a norma dell’art. 16 punto 4 della convenzione di
Bruxelles del 2 settembre 1968 (cfr. corte di giustizia Ce 15 novembre 1983 n. 228),
delle quali pertanto non esigono il medesimo trattamento processuale.
25. Cass. civ., sez. lav., 6 novembre 2000, n. 14439, in Riv. it. dir. lav., 2001, II, 680
(Caporiccio)
L’elemento distintivo fra l’ipotesi prevista dall’art. 23, 1º comma, r.d. n.
1127/1939 (invenzione di servizio) e quella di cui al 2º comma (invenzione
d’azienda) deve essere ricercata nella previsione, o meno, di una specifica
retribuzione che trovi la sua causa nell’obbligo del lavoratore a svolgere
l’attività inventiva, dovendo la previsione contrattuale del risultato inventivo
retribuzione che trovi la sua causa nell’obbligo del lavoratore a svolgere
l’attività inventiva, dovendo la previsione contrattuale del risultato inventivo
risultare pattiziamente correlata ad una specifica voce retributiva; nessun
rilievo può invece accordarsi né all’oggetto del contratto - essendo l’obbligo di
inventare comune ad entrambe le ipotesi previste dall’art. 23 - né
all’adibizione del lavoratore a compiti di ricerca, essendo la nozione stessa di
attività di ricerca del tutto estranea alla normativa da interpretare; nell’ipotesi
prevista dal 2º comma dell’art. 23 il vantaggio per il lavoratore è costituito
dall’equo premio, che spetta al giudice determinare in via equitativa,
eventualmente anche avvalendosi della c.d. «formula tedesca».
26. T. Roma, 24 settembre 2008, in Annali it. dir. autore, 2010, 747
Il datore di lavoro ha la titolarità esclusiva dei diritti di
sfruttamento di software realizzato dal lavoratore in costanza di
rapporto lavorativo, laddove sia provata l’esistenza del rapporto
e la pacifica utilizzazione da parte del datore di lavoro di tale
rapporto lavorativo, laddove sia provata l’esistenza del rapporto
e la pacifica utilizzazione da parte del datore di lavoro di tale
programma sino all’insorgere di contrasti tra le parti, e in
mancanza di elementi rilevanti in senso contrario forniti dal
lavoratore; pertanto configura violazione del diritto esclusivo di
utilizzazione ex art. 12 bis l. 633/41 la condotta del dipendente
che abbia criptato i codici sorgente, offerto il software alla
clientela di altra società e registrato a proprio nome alcune
varianti dello stesso
27. Cons. giust. amm. sic., sez. consult., 14 febbraio 1995, n. 790/94, in
Giur. amm. sic., 1995, 488
Nel caso in cui il software ideato da un lavoratore dipendente in
costanza di rapporto di lavoro la questione circa la titolarità del diritto
di utilizzazione va risolta esclusivamente alla stregua delle disposizioni
sul diritto d’autore, non essendo applicabili le disposizioni relative aisul diritto d’autore, non essendo applicabili le disposizioni relative ai
brevetti per invenzioni industriali; la questione dunque si risolve nel
verificare se - in difetto di accordo in contrario - il dipendente regionale
abbia creato il programma in adempimento degli obblighi di
prestazione collegabili alle mansioni svolte o per speciale incarico avuto
dall’amministrazione; nessun rilievo può invece attribuirsi ex se alla
circostanza che l’ideazione sia avvenuta «in costanza» del rapporto di
impiego.
28. Grazie
Massimiliano Granieri
Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Foggia
Largo Papa Giovanni Paolo II, n. 1 71100 Foggia
Phone: +39 0881 582266Phone: +39 0881 582266
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