03 irregolarit da parte di un coordinatore per la sicurezza e carenze nella sentenza di merito
1. Cassazione Penale, Sez. 3, 26 settembre 2012, n. 37025 - Irregolarità da parte di un
coordinatore per la sicurezza e carenze nella sentenza di merito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO Guido - Presidente
Dott. GENTILE Mario - Consigliere
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(Omissis) N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 429/2009 TRIBUNALE di CHIETI, del 17/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO
GRILLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per
annullamento con rinvio.
Fatto
1.1 Con sentenza del 17 febbraio 2011 il Tribunale di Chieti dichiarava (Omissis), imputato del
reato di cui al Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5, comma 1, lettera a), articolo 21,
comma 1, lettera a) "perchè nella sua qualità di coordinatore per la sicurezza presso il cantiere
edile della ditta (Omissis), ometteva di verificare con opportune azioni di coordinamento e
controllo, l'applicazione delle disposizioni impartite alle imprese esecutrici dei lavori e
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro", colpevole del detto reato condannandolo alla pena di euro 1.800,00 di
ammenda.
2. 1.2 Rilevava il Tribunale che la prova della colpevolezza del (Omissis) si traeva agevolmente
dalla comparazione tra i verbali con i quali erano state accertate da parte degli Ispettori del
Lavoro - in data (Omissis) - alcune violazioni alla normativa sulla sicurezza del lavoro (la cui
osservanza era compito del (Omissis) quale responsabile del cantiere edile) e quelli - redatti
due mesi dopo - con i quali gli ispettori avevano constatato la mancata ottemperanza ad
alcune delle prescrizioni da essi imposte in occasione della prima visita. Il Tribunale, sulla base
delle risultanze degli ultimi (in ordine di tempo) verbali di accertamento e delle dichiarazioni
rese dall'Ispettore del lavoro, aveva concluso per la inosservanza - seppure parziale - delle
prescrizioni imposte individuando nel (Omissis) l'unico responsabile dell'omissione.
1.3 Ricorre avverso la detta sentenza l'imputato personalmente, deducendo, con unico ed
articolato motivo, mancanza di motivazione, sua manifesta illogicità e contraddittorietà per
avere il Tribunale omesso di indicare quali fossero - delle varie irregolarità segnalate in sede di
prima verifica (peraltro neanche enunciate nei loro contenuti) - quelle per le quali da parte del
(Omissis) non era stata prestata osservanza alle prescrizioni imposte dagli Ispettori all'atto del
primo sopralluogo. Il ricorrente censura anche la parte della sentenza nella quale si perviene
alla affermazione della responsabilità in netto contrasto con le prove acquisite e soprattutto
con le dichiarazioni rese dal teste (Omissis) affatto dirimenti per la individuazione delle
responsabilità.
Diritto
1. Il ricorso è fondato: si osserva, anzitutto, che dalla motivazione della sentenza impugnata
non è dato trarre elementi in base ai quali valutare quali fossero le irregolarità riscontrate dagli
Ispettori del lavoro in sede di prima verifica. In questo senso la motivazione del Tribunale
appare carente e tale omissione riverbera sicuramente sulle conclusioni finali adottate dal
Tribunale, non evincendosi in alcun modo quali - delle varie irregolarità riscontrate - non erano
state sanate. Nè da parte dei Tribunale è stata precisata l'entità delle inosservanze, solo
genericamente indicate a fronte delle dichiarazioni, non adeguatamente valutate, rese
dall'Ispettore del lavoro in ordine ai risultati degli accertamenti in sede di seconda e successiva
verifica.
2. Da qui il consequenziale annullamento con rinvio della sentenza per una nuova valutazione
delle emergenze probatorie da parte del Tribunale che dovrà colmare le lacune motivazionali
segnalate da questa Corte.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Chieti.