275 2015 cassazione penale - responsabilità del committente
1. 23/11/2015 Cassazione Penale, Sez. 4, 02 novembre 2015, n. 44131 Responsabilità del committente: occorre verificare in concreto l’incidenza della sua cond…
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Cassazione Penale, Sez. 4, 02 novembre 2015, n. 44131 ‐
Responsabilità del committente: occorre verificare in concreto
l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento
Cassazione Penale, Sez. 4, 02 novembre 2015, n. 44131 ‐ Responsabilità del committente: occorre
verificare in concreto l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento
Appalto e Contratto d’opera
Committente
Ai fini della configurazione della responsabilità colposa del committente, occorre verificare in
concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle
capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità
dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del
prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto
di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente
di situazioni di pericolo.
Presidente Brusco – Relatore Dovere
Fatto
1. L'﴾omissis﴿ C.I. e Q.V., dipendenti della ditta Alba Coperture di H.A., si recarono presso la proprietà di
D.M. in G., per rimuovere alcune lastre di amianto poste sul tetto del fabbricato adibito ad autorimessa,
sul quale avrebbero dovuti esser svolti successivamente interventi di manutenzione. Salito sul tetto senza
alcun accorgimento il C. cadde al suolo da un'altezza di circa cinque metri, a causa della rottura di una
delle lastre di amianto; nell'occorso riportò la frattura del polso e della mandibola.
Il Tribunale di Vercelli dichiarò H.A. ed H.E. responsabili delle lesioni patite dal lavoratore e inflisse loro,
all'esito del rito abbreviato, la pena di quattro mesi di reclusione mentre mandò assolti D.M. e D.F.,
chiamati in causa quali committenti dell'opera, dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino, nel confermare la condanna degli H., ha
condannato anche i predetti committenti per l'infortunio subito dal C., dichiarando invece estinto per
prescrizione l'illecito contravvenzionale pure ascritto ai menzionati D..
A tale conclusione la Corte di Appello é pervenuta convenendo innanzitutto con il primo giudice in
ordine al fatto che il C. aveva riportate le lesioni lamentate cadendo dal tetto del fabbricato, ove era salito
per attendere alle lavorazioni che gli erano state comandate da H.E., essendo H.A. il formale datore di
lavoro; quanto ai committenti, in primo luogo la Corte di Appello ha affermato esser certa tale qualità in
forza della prova documentale rappresentata dalla DIA, firmata da entrambi i D., nonché dalla
dichiarazione di Ca.Sa.. I medesimi si erano quindi resi responsabili di culpa in eligendo, scegliendo
l'impresa degli H., e di omesso controllo sul rispetto da parte di questi delle prescrizioni
Mercoledì 04 Novembre 2015 00:00
2. 23/11/2015 Cassazione Penale, Sez. 4, 02 novembre 2015, n. 44131 Responsabilità del committente: occorre verificare in concreto l’incidenza della sua cond…
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antinfortunistiche, tanto più esigibile in quanto riferito a rischio generico come quello di caduta dall'alto.
2. Avverso tal ultima decisione ricorre per cassazione H.A. a mezzo del difensore di fiducia, avv. Omissis,
deducendo vizio motivazionale, per aver la Corte di Appello omesso di spiegare perché, in merito alla
ricostruzione dell'accaduto, le dichiarazioni del teste Q. sono inverosimili e perché non incidono
sull'attendibilità della persona offesa le contraddizioni e le lacune emergenti dalle dichiarazioni di questa.
3. Ancora con il patrocinio dell'avv. Omissis ricorre per cassazione l'imputato H.E., deducendo violazione
di legge per aver fatto la Corte di Appello erronea applicazione dell'art. 28 d.lgs. n. 81/2008.
Assume che la norma recata da tale disposizione fissa i criteri per l'identificazione del datore di lavoro ed
il solo fatto che l'imputato abbia comunicato al lavoratore il luogo ove recarsi per svolgere una
determinata attività non é sufficiente a qualificarlo come tale. Né sono emersi, aggiunge il ricorrente, altri
indici idonei a far ritenere la qualità di datore di lavoro di fatto.
Con un secondo motivo deduce vizio motivazionale, riproponendo i rilievi esposti nell'interesse di H.A..
4. Con atto a firma dei difensori, avv. Omissis, D.M. ricorre proponendo con un primo motivo la censura
di mancanza assoluta di motivazione per non aver la Corte di Appello replicato agli specifici rilievi mossi
con memoria presentata ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. il 24.10.2014 alle argomentazioni poste a
sostegno degli appelli del P.G. e della parte civile.
Con secondo motivo il D. censura l'erronea applicazione fatta dell'art. 7 d.lgs. n. 626/1994; rileva il
ricorrente che tale norma non trova applicazione nel caso che occupa, trattandosi di appalto affidato da
privato committente e non di appalto c.d. endoaziendale affidato da datore di lavoro‐committente.
Aggiunge che il rimprovero per non aver provveduto alla nomina di un direttore dei lavori gli é stato
mosso dalla Corte di Appello senza che tale condotta sia stata oggetto di contestazione. In ogni caso,
anche a voler ritenere applicabile la previsione, essa non impone l'obbligo di presenza del committente
durante l'esecuzione delle opere; la Corte di Appello ha omesso di vagliare la riconoscibilità del rischio di
caduta dall'alto alla luce della circostanza che il D. era stato assente sia al momento della predisposizione
del ponteggio che a quello di inizio dell'attività.
Con un terzo motivo deduce vizio motivazionale per aver la Corte territoriale fondato il giudizio di
responsabilità sulla sottoscrizione da parte dell'imputato di una DIA avente ad oggetto l'esecuzione
dell'opera in questione. Gli ulteriori elementi acquisiti al giudizio hanno dimostrato che il solo D.F. ebbe il
ruolo di effettivo ed unico committente.
5. Con il proprio ricorso D.F. ripropone quasi letteralmente le censure avanzate dal coimputato e
congiunto; con un terzo motivo insiste sulla non riconoscibilità per il committente del rischio di caduta
dall'alto.
Diritto
6. Giova all'economia della trattazione l'esame in primo luogo del ricorso proposto nell'interesse di H.A.,
da reputarsi infondato.
La contestazione della ricostruzione fattuale assunta dalla Corte di Appello è operata dal ricorrente
attraverso la censura alla valutazione delle prove e segnatamente al giudizio di attendibilità della persona
offesa e a quello di inverosimiglianza delle dichiarazioni del teste Q..
Va quindi rammentato che l'attendibilità del dichiarante è una questione di fatto, che ha la sua chiave di
lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo
che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni ﴾Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015 ‐ dep. 19/02/2015,
Cammarota e altro, Rv. 262575﴿.
Nel caso che occupa entrambi i giudici di merito hanno affermato che le dichiarazioni della persona
offesa e del Q. convergevano sul punto della derivazione dalla caduta dal tetto delle lesioni patite dalla
prima. La Corte di Appello, al riguardo, ha rammentato il contenuto delle dichiarazioni rese dal Q. il
30.4.2008. L'inattendibilità del teste é stata ritenuta in merito alla ragione dell'accesso al tetto da parte
del C., che quello ha ascritto ad autonoma iniziativa del collega, perché incaricati entrambi solo di
3. 23/11/2015 Cassazione Penale, Sez. 4, 02 novembre 2015, n. 44131 Responsabilità del committente: occorre verificare in concreto l’incidenza della sua cond…
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trasportare del materiale sul posto. Il giudizio è stato motivato in base ad un argomento logico,
rimarcando la incongruenza dello svolgimento delle operazioni di smantellamento delle lastre da parte
del lavoratore in assenza di disposizioni dategli dal datore di lavoro. Si tratta di un'argomentazione
nient'affatto manifestamente illogica.
Per altro verso, la Corte di Appello ha giustificato l'attendibilità accordata al C., spiegando in particolare
perché questi avesse parlato, una volta al pronto soccorso, ‐ e celando il vero ‐ di essere caduto da una
scala in altro luogo e perché tale menzogna non rifluisca sulla attendibilità delle dichiarazioni rese all'A.G.
Spiegazioni anch'esse non manifestamente illogiche, tanto più che risulta accertato che l'infortunio
avvenne proprio presso l'immobile dei D..
Il ricorso va quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
7. I ricorsi proposti nell'interesse, rispettivamente, di H.E. , di D.M. e di D.F. sono da accogliersi, ancorché
risulti infondato il primo motivo. Invero, i punti proposti all'attenzione della Corte di Appello con la
memoria depositata per l'udienza del 4.11.2014 risultano esaminati dai giudici, che hanno reso a
proposito degli stessi la motivazione che, per le ragioni appresso esplicate, non può ritenersi esente da
censure.
7.1. Con riferimento alla posizione dei D., va in primo luogo rilevato che a fronte di una contestazione che
richiama gli artt. 15, 109, 112, 90, co. 1 e 26 d.lgs. n. 81/2008, la Corte di Appello, avendo constatato che il
fatto era stato commesso prima dell'entrata in vigore di tali disposizioni, ha affermato che ciò non aveva
effetto alcuno nel giudizio, stante la riconosciuta continuità normativa tra il d.lgs. n. 626/1994 e quello n.
81/2008; facendo poi specifico riferimento, come a norma da applicare nel caso che occupa, all'art. 7, co.
2 d.lgs. n. 626/1994, vertendosi, per la Corte distrettuale, "in materia di obbligo di cooperazione tra
committente ed appaltatore".
Un'affermazione così radicale non é corretta. L'art. 7 d.lgs. n. 626/1994, infatti, trovava applicazione nei
confronti del datore di lavoro‐committente in ipotesi di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a
lavoratori autonomi all'interno della propria azienda. Va però considerato che il d.lgs. n. 494/1996, nel
dare autonomo risalto e specifica disciplina all'appalto di opere edili o di ingegneria civile, regolamentò
anche i rapporti di questa con quella recata dall'art. 7 cit. All'art. 1, co. 2 d.lgs. n. 494/1996 si prevedeva
l'applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 626/1994 anche nei cantieri temporanei o mobili "fatte salve
le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo".
Tanto ha determinato una relativa difficoltà nella ricostruzione dello statuto della committenza “non
qualificata”, come quella che qui interessa.
Appare opportuno svolgere alcune puntualizzazioni al riguardo.
7.2. La figura del committente dei lavori ha trovato esplicito riconoscimento solo con il d.lgs. n. 494/96.
Prima di esso né i fondamentali d.p.r. 547/55, 164/56, 302/56 e 303/56, né il d.lgs. 626/1994
menzionavano siffatto ruolo. Non è senza significato che il d.lgs. 626/94, vera e propria mappa dei
principi del diritto prevenzionistico, nel definire le diverse posizioni soggettive ﴾datore di lavoro, ecc.﴿ non
menzionasse il committente. La norma che delineava un rapporto di affidamento di lavori, l'art. 7,
individuava nel solo “datore di lavoro” che affida i "lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi
all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito
dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima" il referente soggettivo degli obblighi che la medesima
disposizione introduceva, essenzialmente al fine di far fronte al rischio c.d. interferenziale, ovvero quel
rischio che si determina per il solo fatto della coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni,
ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi.
Pertanto, i doveri così individuati potevano essere riferiti unicamente al datore di lavoro‐committente;
non anche al quivis de populo che avesse affidato lavori edili a taluno.
Infatti per lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il committente potesse rispondere
delle inadempienze prevenzionistiche verificatesi nell'approntamento del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori. Tali violazioni venivano poste a carico del datore di lavoro appaltatore.
Una responsabilità concorrente del committente veniva ravvisata in sostanza quando questi travalicava
siffatto ruolo, assumendo di fatto posizione direttiva: perché si ingeriva nell'esecuzione dei lavori ﴾Sez. 4,
n. 1543 del 31/10/1967, Ronco, Rv. 106806﴿; perché di fatto datore di lavoro ﴾così in tema di lavoro a
4. 23/11/2015 Cassazione Penale, Sez. 4, 02 novembre 2015, n. 44131 Responsabilità del committente: occorre verificare in concreto l’incidenza della sua cond…
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cottimo: Sez. 5, n. 670 del 15/04/1969, Lenci, Rv. 111901﴿; quando i lavori fossero stati eseguiti
dall'appaltatore senza autonomia tecnica, con l'apprestamento da parte del “committente” delle
apparecchiature di lavoro ﴾Sez. 5, n. 1337 del 09/07/1969, Pampo, Rv. 112527﴿; quando il subappaltatore,
per l'attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni, fosse stato tenuto ad avvalersi di quelle del
cantiere principale e non abbia avuto libertà di determinazione, fermo restando che il subappaltatore è
tenuto a vigilare anche le misure apprestate siano rigorosamente adottate nell'ambito dell'attività di cui è
responsabile e non già nel perimetro di tutto il cantiere ﴾Sez. 4, n. 3571 del 25/01/1973, Peduzzi, Rv.
124018﴿.
Nella prospettiva speculare altre pronunce asserivano che l'osservanza delle norme antinfortunistiche
incombe all'imprenditore, in caso di appalto, titolare dell'organizzazione del cantiere e datore di lavoro di
quanti operano in esso. Il committente, invece, salvo contrario accordo contenuto nel contratto di
appalto, non ha il diritto e tanto meno il dovere di intervenire o comunque ingerirsi in tale
organizzazione dell'impresa con le logiche conseguenze sul piano sanzionatorio ﴾Sez. 6, n. 2488 del
07/07/1975, Lambertini, Rv. 132495; e poi, tra le altre, Sez. 4, Sentenza n. 2731 del 12/01/1990, Bovienzo,
Rv. 183507﴿.
In sostanza, il principio definito dalla giurisprudenza di legittimità era nel senso che il committente di
lavori edili non rivestisse una autonoma posizione di garanzia a tutela della salute e della vita dei
lavoratori dipendenti dal soggetto appaltatore; il principio comportava di per sé la possibilità di
ascrizione del fatto quando il committente avesse in concreto assunto una diversa posizione, e ciò in
ragione del principio di effettività che da sempre si è riconosciuto valevole in subiecta materia.
Esemplare, al riguardo, appare la seguente formulazione: "nel contratto di appalto, il committente non è
esonerato dall'obbligo di osservare le norme antinfortunistiche qualora si riservi contrattualmente e lo
eserciti in concreto, il potere di ingerirsi nell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto o qualora, pur in
mancanza di apposita previsione contrattuale, si intrometta di fatto nell'esecuzione dell'opera. Infatti,
destinatari delle norme antinfortunistiche, poste a tutela dell'integrità psico‐fisica del lavoratore, sono
tutti coloro che nella impresa hanno il potere di incidere sul risultato, il potere ‐ cioè ‐ di esigere che il
lavoratore si comporti in un determinato modo per conseguire quel risultato" ﴾Sez. 4, n. 1659 del
11/10/1989, Mulas, Rv. 183235﴿.
Nel progressivo affinamento della riflessione in materia si è pervenuti ad individuare, accanto
all'ingerenza e all'assunzione di una posizione direttiva, una ulteriore fonte di doveri, ovvero il potere di
governo della fonte di pericolo: "in materia di omicidio colposo per infortunio sul lavoro, il committente è
corresponsabile con l'appaltatore o col direttore dei lavori, qualora l'evento si colleghi causalmente anche
alla sua colposa azione od omissione. Ciò, avviene sia quando egli abbia dato precise direttive o progetti
da realizzare e le une e gli altri siano già essi stessi fonte di pericolo ovvero quando egli abbia
commissionato o consentito l'inizio dei lavori, pur in presenza di situazioni di fatto parimenti pericolose. Il
margine più o meno ampio di discrezionalità eventualmente conferito ai soggetti innanzi indicati
﴾appaltatore e direttore dei lavori﴿ non esclude di per sé la sua colpa concorrente sotto il profilo
eziologico" ﴾Sez. 3, n. 8134 del 24/04/1992, p.c. in proc. Togni, Rv. 191387﴿. Ancor più puntualmente si è
affermato che quando il soggetto commissionario venga ad operare, per necessità dell'espletamento
dell'opera dei lavori commissionati, nell'ambito di un cantiere non proprio, ma organizzato e gestito
dall'appagante; e, ancor più, quando, per contratto o per consuetudine o per tolleranza, utilizzi strutture
di supporto, opere provvisionali, strumentazioni appartenenti al committente, quest'ultimo non può trarsi
fuori di responsabilità se l'infortunio trovi sinergico riferimento nella deficienza di quegli elementi la cui
manutenzione spetti a lui stesso, sia perché secondo l'art. 7 d.p.r. n. 164 del 1956 le opere provvisionali
devono essere mantenute "in efficienza" per tutto il tempo in cui il cantiere sia attivo, sia perché secondo
l'art. 2087 cod. civ. il datore di lavoro è garante della salvaguardia dell'incolumità fisica e psichica di
coloro che prestano, nel suo interesse, la loro attività lavorativa ﴾Sez. 4, n. 2800 del 15/12/1998 ‐ dep.
02/03/1999, Breccia A ed altro, Rv. 213226﴿.
7.5. I referenti normativi evocati dalla decisione appena richiamata danno adito ad alcuni dubbi. Tuttavia
è certo che con il d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, di attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, il quadro giuridico
5. 23/11/2015 Cassazione Penale, Sez. 4, 02 novembre 2015, n. 44131 Responsabilità del committente: occorre verificare in concreto l’incidenza della sua cond…
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è mutato, avendo trovato la figura del committente espressa definizione [art., 2, co. 1, lett. b﴿], ed
esplicitazione gli obblighi gravanti sul medesimo ﴾art. 3﴿. Questi ﴾o il responsabile dei lavori﴿, nella fase di
progettazione esecutiva dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del
progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di
tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994; determina altresì, al fine di permettere la
pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono
svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro. Nella fase di
progettazione esecutiva dell'opera, valuta attentamente, ogni qualvolta ciò risulti necessario, i documenti
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a﴿ e b﴿, ovvero il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 12 e il piano generale di sicurezza di cui all'articolo 13 ﴾la cui redazione grava sul coordinatore
per la progettazione﴿, nonché il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e
protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica
e dell'allegato II al documento U.E. 260/5/93. Inoltre, contestualmente all'affidamento dell'incarico di
progettazione esecutiva, designa il coordinatore per la progettazione, ma solo se il cantiere presenta una
delle seguenti caratteristiche: a﴿ è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea se
l'entità presunta del cantiere è pari ad almeno 100 uomini/giorni; b﴿ rientra tra i cantieri di cui all'articolo
11, comma 1, lettera a﴿; c﴿ rientra tra i cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b﴿; d﴿ rientra tra i
cantieri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c﴿, se l'entità presunta del cantiere sia superiore a 300
uomini‐giorni; e﴿ rientra tra i cantieri di cui all'articolo 13.
Va poi ricordato ancora una volta che ai sensi del comma 2 dell'art. 3 cit., le disposizioni del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si applicano al settore dei cantieri mobili o temporanei, fatte salve
le disposizioni specifiche contenute nel d.lgs. n. 494/1996.
A seguito del sintetizzato mutamento normativo nella giurisprudenza di legittimità la responsabilità del
committente è stata derivata dalla violazione di alcuni obblighi specifici, quali l'informazione sui rischi
dell'ambiente di lavoro e la cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione,
ritenendosi che resti ferma la responsabilità dell'appaltatore per l'inosservanza degli obblighi
prevenzionali su di lui gravanti ﴾Sez. 3, n. 6884 del 18/11/2008 ‐ dep. 18/02/2009, Rappa, Rv. 242735﴿.
Ribadito il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di
prestazione d'opera, tanto in capo al datore di lavoro ﴾di regola l'appaltatore, destinatario delle
disposizioni antinfortunistiche﴿ che del committente, si è anche richiamata la necessità che tale principio
non conosca un'applicazione automatica, "non potendo esigersi dal committente un controllo pressante,
continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori". Ne consegue che, ai fini della
configurazione della responsabilità del committente, "occorre verificare in concreto quale sia stata
l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta
scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti
dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza
nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole
ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo" ﴾Sez. 4, n. 3563 del
18/01/2012 ‐ dep. 30/01/2012, Marangio e altri, Rv. 252672﴿.
Tra gli obblighi incombenti sul committente vi è anche l'obbligo di cooperazione, discendente dall'art. 7
d.lgs. n. 626/1994 ﴾ed oggi dall'art. 26 d.lgs. n. 81/2008﴿, che si concreta anche nella comunicazione al
coordinatore per la progettazione e al coordinatore per l'esecuzione, seconde le evenienze, dei
nominativi delle imprese alle quali si appaltano i lavori, onde permettere a questi di adempiere ai compiti
loro assegnati dalla legge ﴾artt. 4 e 5 d.lgs. n. 494/1996; 91 e 92 d.lgs. n. 81/2008﴿. Peraltro, l'art. 6 co. 2
d.lgs. 494/1996 costituisce chiaramente il committente quale garante dell'effettività dell'opera di
coordinamento posta in capo ai coordinatori per la progettazione e per la esecuzione.
7.4. Alla luce di quanto sin qui esposto appare chiaro che la sentenza impugnata incorre in violazione di
legge laddove postula e ritiene rilevanti sul piano causale una serie di doveri che la legislazione non
riconduce in capo al committente; mentre incorre in vizio di motivazione laddove non esplica la
ricorrenza dei presupposti che la legge prevede per l'instaurarsi di altri doveri.
Infatti, non sussiste alcun obbligo di nominare un direttore dei lavori, come sembra postulare la Corte di
6. 23/11/2015 Cassazione Penale, Sez. 4, 02 novembre 2015, n. 44131 Responsabilità del committente: occorre verificare in concreto l’incidenza della sua cond…
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Appello; l'evocazione che in tal modo si compie ad un possibile trasferimento di funzioni
prevenzionistiche può valere solo a confermare la fissità della posizione di garanzia in capo al
committente ‐ garante originario.
Quanto alla colpa nella scelta dell'impresa, si tratta di un'affermazione priva di qualsivoglia
giustificazione; invero é da escludersi che l'inidoneità dell'impresa Alba Costruzioni possa essere ritenuta
per il solo fatto dell'avvenuto infortunio. A tal riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha statuito che il
committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico‐professionale dell'impresa e dei lavoratori
autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato ma non esclusivamente in tal modo ﴾Cass. Sez. 4, sent. n. 8589 del 14.1.2008,
Speckenhauser e altro, rv. 238965﴿. Occorre quindi che venga motivata l'affermazione di una scelta non
diligente della impresa esecutrice; motivazione, si ripete, del tutto assente nel caso che occupa.
Circa l'omissione di controllo sul rispetto delle previsioni antinfortunistiche, poiché è del tutto taciuto
quali accordi fossero stati conclusi tra la committenza e l'impresa esecutrice, anche in merito alle fasi di
svolgimento degli stessi, al loro inizio, è manifestamente illogico ancorare la consapevolezza da parte dei
D. dell'inizio delle attività sul tetto al dato meramente spaziale dell'essere il cantiere adiacente
all'abitazione dei prevenuti in parola.
Né il compendio informativo deve ritenersi colposamente manchevole perché, come asserisce la Corte di
Appello, i committenti sono responsabili del fatto che l'impresa esecutrice non abbia predisposto il piano
di sicurezza e di coordinamento. Invero, tale documento é prescritto solo per l'ipotesi di concorrenza di
più imprese nei lavori; di tale occorrenza nel caso che occupa la Corte di Appello non fa alcuna menzione;
sicché anche l'ascrizione di una omessa cooperazione con l'impresa esecutrice rivela la sua fallacia.
Mentre è del tutto irrilevante, al proposito, che si fosse in presenza di un rischio generico, posto che la
questione centrale é la indicazione delle ragioni di fatto in virtù delle quali può essere affermato che i
committenti fossero a conoscenza dell'avvio dei lavori.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Torino per un
nuovo approfondimento della posizione degli imputati, da operarsi alla luce dei principi sopra richiamati.
8. Quanto alla posizione di H.E., la attribuzione al medesimo del ruolo di datore di lavoro di fatto viene
incardinata nella sentenza impugnata su due circostanze: che questi dispose che i due lavoratori si
recassero presso il cantiere per iniziare lo smantellamento del tetto; e, sembra di comprendere, che egli
accompagnò il C. in ospedale e diede indicazioni a questi di riferire che l'infortunio si era svolto in ben
altro modo e in altro luogo.
Orbene, non è inutile puntualizzare che anche prima che l'art. 299 d.lgs. n. 81/08 ponesse espressamente
il principio di effettività a criterio cardine della emersione delle posizioni di garanzia relative ai soggetti di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere b﴿, d﴿ ed e﴿ del citato d.lgs., disponendo che esse "... gravano altresì su
colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno
dei soggetti ivi definiti", il titolare dell'obbligo di sicurezza andava identificato in forza di un criterio del
tutto analogo, in esplicazione del precetto costituzionale che vuole la responsabilità penale derivante da
fatto proprio e conformemente a quanto statuito dalle Sezioni unite ﴾Sez. U, n. 9874 del 01/07/1992 ‐
dep. 14/10/1992, Giuliani, Rv. 191185﴿.
La giurisprudenza di questa Corte ha anche offerto indicazioni in ordine ai possibili indici rivelatori della
assunzione di fatto del ruolo di garante. In particolare, con riferimento alla posizione del datore di lavoro,
si é rimarcato il valore dimostrativo del costante intervento nell'esecuzione dei lavori, nell'acquisto dei
materiali e delle attrezzature, nella predisposizione e nella gestione della organizzazione del lavoro e nel
rilascio di istruzione e direttive ﴾Cass. sez. 4, sent. n. 7954 del 10.10.2013, Ventura e altro, rv. 259274﴿. Si
può aggiungere che neppure vanno pretermesse eventuali ulteriori circostanze che, in un senso o
nell'altro, possono dare indicazioni sul ruolo assunto da un determinato soggetto all'interno di una
compagine aziendale. Nel caso che occupa, ad esempio, ricorre il vincolo parentale tra gli H..
Alla luce di tali premesse si esalta l'evidenza della gravemente carente motivazione resa dalla Corte di
Appello, la quale non ha superato la considerazione del singolo atto compiuto dall'imputato in parola,
senza alcuna indagine circa il contesto organizzativo entro il quale quello era andato a collocarsi; e senza
farsi carico di causali alternative all'assunzione di un ruolo datoriale, rese verosimili dal vincolo familiare