Oltre il bilancio. Dal dato contabile alla valutazione del profilo di rischio
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LA BUSINESS INFORMATION IN ITALIA:
GUIDA ALL’UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI PUBBLICHE
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INDICE
1. Registri ufficiali presenti in Italia e come consultarli:
1.1.REGISTRO IMPRESE
1.2.REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO (REA)
1.3.REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI
1.4.BANCA DATI DELL’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
1.5.REGISTRO DEL CATASTO
1.6.CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI
2. I principali documenti disponibili per soggetto e visure catastali
2.1.SOCIETÀ DI CAPITALI
2.1.1. BILANCIO
2.1.2. VISURA ORDINARIA
2.1.3. VISURA STORICA
2.1.4. FASCICOLO
2.1.5. FASCICOLO STORICO
2.1.6. RICERCA PROTESTI
2.1.7. PARTECIPAZIONI
2.1.8. CARICHE SOCIETARIE
2.2.SOCIETÀ DI PERSONE
2.2.1. VISURA ORDINARIA
2.2.2. VISURA STORICA
2.2.3. FASCICOLO STORICO
2.2.4. PARTECIPAZIONI
2.2.5. RICERCA PROTESTI
2.2.6. VISURA DITTE INDIVIDUALI
2.2.7. VISURA STORICA DITTE INDIVIDUALI
2.3.PERSONE FISICHE
2.3.1. CARICHE SOCIETARIE
2.3.2. PARTECIPAZIONI
2.3.3. RICERCA PROTESTI
2.4.VISURE CATASTALI E DI CONSERVATORIA
2.4.1. VISURA CATASTALE PER NOMINATIVO
2.4.2. VISURA CATASTALE PER IMMOBILE
2.4.3. VISURA CATASTALE PER INDIRIZZO
2.4.4. VISURA CATASTALE NAZIONALE PER SOGGETTO
2.4.5. ISPEZIONE IN CONSERVATORIA: ELENCO FORMALITA’
2.4.6. PREGIUDIZIEVOLI DA CONSERVATORIA
Fonti
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1. Registri ufficiali presenti in Italia e come consultarli
Sono diversi i registri pubblici italiani che raccolgono e mettono a disposizione informazioni
riguardanti imprese e persone fisiche e, nel complesso, il mercato italiano della business
information mostra un elevato livello di trasparenza. Di seguito si riportano le principali
banche dati e le modalità più efficienti ed efficaci con cui si può accedere alle informazioni
in esse contenute:
1.1. REGISTRO IMPRESE
Il Registro Imprese è un registro pubblico che può essere definito come l'anagrafe delle
imprese. Infatti, in questo registro vengono raccolti i dati (costituzione, modifica,
cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica,
con sede o unità locali sul territorio nazionale, nonché gli altri soggetti previsti dalla legge1
.
Istituzione:
Il registro era già presente nell’art. 2188 e seguenti del Codice Civile, ma trova completa
attuazione nel 1996, in seguito al D.P.R. 581/95 – Regolamento di attuazione dell'art. 8
della L.580/93 (riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura). Il decreto ha istituito presso ciascuna Camera di Commercio2
l'ufficio del
Registro Imprese, che ha le seguenti caratteristiche:
1
Nello specifico, i principali soggetti che la legge prevede vengano iscritti nel Registro Imprese sono:
• gli imprenditori individuali;
• le società commerciali;
• i consorzi con attività esterna e le società consortili;
• i gruppi europei di interesse economico;
• gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale;
• le società costituite all'estero che hanno nel territorio italiano la sede dell'amministrazione o l'oggetto
principale dell'impresa (soggette alla legge italiana ai sensi della legge 218/1995);
• le società cooperative;
• le società estere con sede secondaria in Italia;
• le aziende speciali degli enti locali;
• gli imprenditori agricoli;
• i piccoli imprenditori tra cui rientrano anche i coltivatori diretti;
• le società semplici;
• le società tra avvocati;
• le organizzazioni con qualifica di impresa sociale;
• le società che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.
Oltre ai soggetti sopra riportati nel Registro sono iscritti anche gli atti previsti dalla legge. Sono anche
annotate le imprese artigiane, come ad esempio quelle che svolgono attività di produzione di beni e servizi, di
trasporto di cose e di persone, agricole, etc.
2
Il sistema delle Camere di Commercio italiane è composto da 105 Camere di Commercio (una per ogni
provincia), Unioni Regionali, sedi distaccate, Centri Estero Regionali, Camere di Commercio Italiane
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• ha competenza provinciale;
• è gestito secondo tecniche informatiche;
• la sua tenuta è affidata alla locale Camera di Commercio, sotto la vigilanza di un
Giudice, delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia;
• è retto da un Conservatore nominato dalla giunta nella persona del Segretario
Generale ovvero di un dirigente della Camera di Commercio che assicura la corretta
tenuta del Registro Imprese in osservanza delle disposizioni in materia e delle
decisioni del Giudice del Registro.
Il registro imprese non è solamente uno strumento di informazione economica, ma
assolve anche il compito di strumento di pubblicità legale degli atti in esso iscritti:
• pubblicità costitutiva: riguarda i casi in cui l'iscrizione di un determinato atto nel
Registro è requisito necessario ed indispensabile affinché l'atto produca i propri
effetti giuridici tra le parti (ad es. atto costitutivo di società di capitali);
• pubblicità dichiarativa: riguarda i casi in cui l'iscrizione nel Registro rende
opponibile ai terzi l'atto del quale è stata data pubblicità, prescindendo dalla effettiva
conoscenza che i terzi ne abbiano (ad es. atto costitutivo delle società di persone);
• pubblicità notizia: riguarda i casi in cui l'iscrizione nel Registro ha una finalità di
certificazione anagrafica e di informazione del pubblico, senza alcuna conseguenza
né sulla efficacia né sulla opponibilità ai terzi dell'atto iscritto (ad es. l'iscrizione del
piccolo imprenditore commerciale).
Il Registro Imprese è unico e comprende una sezione ordinaria e una sezione speciale.
La Sezione Ordinaria comprende:
• società di persone e di capitali;
• società cooperative;
• consorzi con attività esterna e società consortili;
• società costituite all'estero con sede amministrativa o secondaria sul territorio
italiano o con l'oggetto principale dell'impresa sul territorio italiano;
all'Estero, Aziende speciali, Eurosportelli ed oltre mille partecipazioni in infrastrutture, società, consorzi ed
altri organismi. La missione delle Camere di Commercio è quella di curare gli interessi generali del
sistema produttivo, promuovendo lo sviluppo locale, la trasparenza e la regolazione del mercato,
garantendo il raccordo del sistema delle imprese con le amministrazioni pubbliche. In Italia il Sistema
Camerale è rappresentato da Unioncamere, l'Unione italiana delle Camere di Commercio, mentre livello
europeo c'è l'associazione degli organismi camerali Eurochambres.
Le Camere di Commercio italiane hanno costituito nel 1974 la società informatica InfoCamere. Essa
ha sfruttato le nuove tecnologie informatiche e telematiche per mettere in rete tra loro le Camere di
Commercio: la società consortile gestisce il sistema telematico nazionale che collega tra loro, attraverso una
rete ad alta velocità e a elevato standard di sicurezza, le 105 Camere di Commercio e le loro 300 sedi
distaccate. Grazie al suo supporto le Camere di Commercio hanno portato avanti negli anni un importante
processo di dematerializzazione che, ad oggi, consente alle imprese di inviare telematicamente tutte le
pratiche dall'inizio della propria attività e alle Camere di conservarle.
5.
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• gruppi europei di interesse economico;
• enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale una attività commerciale;
• imprenditori commerciali individuali (non piccoli).
La Sezione Speciale è suddivisa in cinque parti:
• la prima riguarda gli imprenditori agricoli individuali (persone fisiche e persone
giuridiche); piccoli imprenditori commerciali; le società semplici; imprenditori
artigiani;
• la seconda comprende le società tra professionisti;
• la terza è destinata alla pubblicità dei legami di gruppo;
• la quarta è destinata invece alle imprese sociali;
• la quinta comprende gli atti di società di capitali in lingua comunitaria diversa
dall'italiano.
Nel Registro Imprese confluisce un'altra banca dati pubblica, il Repertorio
Economico Amministrativo (REA), che ha lo scopo di integrare i dati del Registro
Imprese con informazioni di carattere economico, statistico e amministrativo (vedi sotto).
1.2. REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO (REA)
Il Repertorio Economico Amministrativo (REA) previsto dall'art. 8, punto d) della L.
580/93 e dall'art. 9 del DPR 581/95 raccoglie le notizie di carattere statistico-
economico amministrativo relative sia ai soggetti per i quali non sussistono i
presupposti per l'iscrizione nel Registro Imprese (es. associazioni, fondazioni, comitati,
enti non societari e unità locali di imprese estere); sia a soggetti iscritti nel Registro
Imprese, relativamente alla denuncia di inizio, modifica e cessazione dell’attività e
l’apertura, modifica e cessazione di unità locali.
In particolare, costituiscono notizie R.E.A.:
• l’iscrizione, la modificazione e la cessazione di associazioni, fondazioni, comitati, di
altri enti non societari, nonché di unità locali di imprese estere e di società in
generale;
• l'inizio, la modifica e la cessazione dell'attività delle società e degli altri soggetti
collettivi sopra citati, l'apertura e la chiusura delle unità locali, il possesso di titoli
autorizzativi ad abilitazioni all'esercizio di qualsivoglia attività. Per le imprese
individuali i dati del R.E.A. coincidono sostanzialmente con quelli oggetto di
iscrizione nel Registro Imprese (tranne i dati delle unità locali e dei titoli
autorizzativi/abilitativi).
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Come consultare il Registro Imprese e il R.E.A.?
Le informazioni e i documenti conservati nel Registro Imprese e nel R.E.A. sono pubblici e
possono essere consultati e acquisiti da chiunque attraverso gli sportelli delle Camere di
Commercio o tramite i distributori ufficiali.
Leanus® è distributore ufficiale, integrato telematicamente con il Registro Imprese
per fornire le informazioni ufficiali in esso presenti in tempo reale.
I distributori InfoCamere:
InfoCamere sottoscrive un contratto di distribuzione con gli operatori professionali attivi nel
mercato delle informazioni commerciali e del recupero crediti: sulla base di questi accordi,
stipulati anche con Associazioni di Categoria e Ordini Professionali, i distributori hanno
accesso alle banche dati camerali sia per l'erogazione di documenti in formato ufficiale, sia
per l'estrazione di dati "grezzi" da combinare con altre fonti.
In quest'ottica, infatti, registroimprese.it rappresenta una delle principali fonti di informazioni
economico-commerciali utilizzate per la realizzazione di report che aiutano le imprese e gli
operatori commerciali e professionali nella valutazione dell'affidabilità di clienti e fornitori.
1.3. REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI
È gestito dalle Camere di commercio e consiste nella pubblicazione dei protesti
cambiari. In particolare, La Camera di commercio, per la circoscrizione territoriale di
competenza, nei termini previsti:
• riceve ed iscrive nel Registro Informatico gli Elenchi ufficiali dei protesti levati dai
Pubblici Ufficiali;
• riceve le istanze di cancellazione dal Registro Informatico e sulla base delle quote
di accertamento, provvede sull'istanza stessa;
• gestisce l'accesso alle notizie del Registro Informatico dei protesti.
Levata e pubblicazione dei protesti:
Gli ufficiali levatori, cioè incaricati della levata del protesto (ufficiali giudiziari, notai e
segretari comunali) inviano il primo giorno di ogni mese al Presidente della Camera di
commercio l’elenco dei protesti levati per il mancato pagamento di pagherò cambiari,
cambiali tratte accettate ed assegni bancari, nonché l’elenco dei protesti per mancata
accettazione di cambiali. Allo scopo di accrescere il livello di certezza e di trasparenza
dei rapporti commerciali, la pubblicazione è effettuata da parte della Camera di commercio
con l’inserimento dei protesti nel Registro Informatico, effettuata nei dieci giorni
successivi alla ricezione dell’elenco. La registrazione informatica assicura completezza,
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omogeneità e tempestività delle informazioni su tutto il territorio nazionale. Ciascun
protesto è conservato nel Registro Informatico per cinque anni dalla data di
registrazione.
Identificazione del debitore:
Dal 29 dicembre 2002 sull'effetto cambiario devono essere indicati anche il luogo e la data
di nascita o il codice fiscale del debitore (“emittente” in caso di vaglia cambiario e
“trattario” nel caso di cambiale). Tale norma è stata introdotta per i casi di omonimia. Il
Ministero delle Attività Produttive, ora dello Sviluppo Economico, ha fornito indicazioni al
riguardo con Circolare 14 febbraio 2003, n. 3557/C.
Cancellazioni:
E’ possibile chiedere la cancellazione di un protesto nei seguenti casi:
1) per avvenuto pagamento: Il debitore che entro 12 mesi dalla levata del protesto
per cambiale o vaglia cambiario abbia pagato quanto dovuto, può chiedere la
cancellazione del protesto stesso dal Registro Informatico.
2) per illegittimità o erroneità del protesto: La richiesta può essere presentata da
chiunque dimostri di essere stato protestato (per vaglia cambiari, tratte accettate)
illegittimamente o erroneamente. L'istanza può essere presentata anche dagli stessi
Pubblici Ufficiali abilitati.
3) per riabilitazione: Ai sensi dell'art. 17 della Legge 108/96 (Disposizioni contro
l'usura) gli effetti protestati per mancato pagamento possono essere cancellati
esclusivamente una volta ottenuta la riabilitazione, con Decreto del Presidente del
Tribunale, che viene accordata, solo in assenza di ulteriori protesti, nei successivi
12 mesi dalla levata del protesto. Il decreto di riabilitazione viene trasmesso
all'Ufficio Protesti della Camera di commercio che provvede, ai sensi di legge, a
pubblicarlo per 10 giorni sul Registro Informatico dei Protesti. Trascorso tale periodo
- senza che sia intervenuta nel frattempo alcuna opposizione - l'avente diritto può
inoltrare istanza alla Camera di commercio per ottenere la cancellazione definitiva
del proprio nominativo dal Registro Informatico dei Protesti. Su di essa provvede
con determinazione il responsabile dirigente dell'Ufficio.
Sospensione della pubblicazione:
Il debitore può notificare alla Camera di commercio l’eventuale provvedimento d’urgenza
concesso dal Tribunale ai sensi dell’art. 700 del Codice di Procedura Civile, con il quale
viene disposta la sospensione della pubblicazione del protesto. In tali casi l’Ufficio Protesti
provvede direttamente e immediatamente alla sospensione del protesto dal Registro.
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Come consultare il Registro informatico protesti?
E’ possibile chiedere, a pagamento:
• una visura relativa al nominativo o alla denominazione del soggetto protestato
• un certificato, che - a differenza della visura - contiene solo l’indicazione
dell’esistenza o meno di protesti nel Registro in questione.
Le visure ed i certificati attestano l’assenza o meno di protesti levati a carico di una
determinata persona o impresa. La ricerca viene effettuata a livello nazionale sul
Registro Informatico dei Protesti e si riferisce agli ultimi 5 anni.
E’ possibile consultare l’archivio informatico dei protesti on-line attraverso gli sportelli
delle Camere di Commercio o tramite i distributori ufficiali.
Leanus® è abilitata alla diffusione delle informazioni contenute nel Registro Protesti
e le distribuisce on-line, in tempo reale, con il massimo livello di aggiornamento.
1.4. BANCA DATI DELL’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
La banca dati nazionale dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) raccoglie tutte le
informazioni relative alle domande depositate disponibili agli utenti per effettuare richieste
o ricerche di novità in materia di brevetti, marchi e altri titoli di proprietà industriale.
L’aggiornamento della base dati del sito avviene periodicamente, e contiene:
• a partire dal 1 Gennaio 1980 i depositi per: Marchi, Brevetti per invenzioni,
Disegni, Modelli di utilità, Traduzioni;
• a partire dal 1 Ottobre 1989 i depositi per: Nuove varietà vegetali, Certificati di
protezione complementari per i medicamenti e fitosanitari, Nuove topografie
per semiconduttori;
• a partire dal 1 Gennaio 1996 i depositi per: Trascrizioni e annotazioni.
La ricerca può essere effettuata per codice, data, provincia, testo, titolare, classe ed
è possibile combinare più criteri nella “Ricerca avanzata”3
.
3
Di seguito il dettaglio delle possibili ricerche effettuabili on-line presso l’UIBM:
• Codice: La ricerca può essere effettuata sul numero di domanda o sul numero di
brevetto/pubblicazione. Se si ricerca una domanda è necessario selezionare l'anno e la tipologia (la
provincia è opzionale), mentre se si ricerca un brevetto (o una pubblicazione), è sufficiente fornire il
numero.
• Data: La ricerca può essere effettuata sulla data domanda oppure sulla data di registrazione o
concessione. E' possibile selezionare un periodo (Anno e Semestre o Trimestre o Mese) oppure
inserire una data che sia compresa fra la data di inizio della tipologia (v. sopra) e la data di ultimo
aggiornamento.
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Le domande complessivamente depositate all'UIBM (al 2 Aprile 2014) sono 2.646.132.
NOTA: La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi (DGLC-UIBM) è sotto il controllo del Ministero dello Sviluppo
Economico e, nello specifico, opera in ambito nazionale ed internazionale per:
• rafforzare la lotta alla contraffazione:
o definizione e l’attuazione di politiche e strategie di lotta alla contraffazione;
o azioni di sensibilizzazione e informazione ai cittadini e alle imprese;
o attività di assistenza e supporto ai cittadini e alle imprese;
o implementazione e la gestione di banche dati sul fenomeno contraffazione;
o raccordo e il coordinamento con le autorità competenti, anche all’estero;
• diffondere la conoscenza e l’utilizzo dei diritti di Proprietà Industriale:
o definizione e l’attuazione di politiche e strategie per la promozione della
Proprietà Industriale;
o azioni per la tutela e la valorizzazione dei titoli di Proprietà Industriale (marchi,
brevetti, disegni e modelli) a livello nazionale, europeo e internazionale;
o gestione di banche dati e la diffusione delle informazioni brevettuali;
o raccordo e il coordinamento con organismi nazionali e internazionali
competenti in materia.
La Direzione è operativa dal 1° gennaio 2009, per effetto del DPR 28 novembre 2008 n.
197 ed ha ricevuto nuovo impulso dalla “Legge Sviluppo” (Legge 23 luglio 2009, n. 99),
finalizzata a investire sul rilancio dell’Italia, che contiene misure per garantire “più tutela
• Provincia: Il numero ufficiale delle Domande depositate per ogni Anno è quello riportato nel
Rapporto Annuale Statistico dell'UIBM. La ricerca avviene per: regione e/o provincia di deposito della
domanda; provincia o stato estero di residenza di almeno un titolare della domanda; data di
presentazione o registrazione della domanda (per le domande depositate fra il 1 ottobre 1989 e il 03
marzo 2014).
• Testo: Il testo da immettere per effettuare la ricerca deve essere composto da una o più parole
separate da uno spazio oppure da uno dei caratteri indicati (#,.;:-*). Il motore di ricerca interpellerà i
campi in cui è presente il titolo, la descrizione (solo per la tipologia Marchi) e i medicinali (solo per le
tipologie CCP e CCPF).
• Titolare: La ricerca riguarda tutti i titolari che abbiano depositato una domanda fra il 1 ottobre 1989 e
il 02 aprile 2014.
• Classe: La ricerca riguarda le domande depositate fra il 1 gennaio 1980 e il 02 aprile 2014. Per i
marchi, le classi sono indicate dal depositante in fase di presentazione della domanda. Per tutti le
altre tipologie, le domande sono classificate dagli esaminatori alla data di rilascio.
• Ricerca Avanzata: Presenta la possibilità di selezionare un buon numero di metodi di ricerca, a
seconda delle esigenze dell'utente. E' perciò possibile abilitare - contemporaneamente - la ricerca
per data, per testo, per titolare, per inventore, per Classe e per Priorità. Le combinazioni possono
essere impostate a piacimento, ma la ricerca avviene su una sola tipologia alla volta. La ricerca
riguarda le domande depositate fra il 1 gennaio 1980 e il 02 aprile 2014, ad eccezione delle ricerche
per titolare e priorità, dove la data di partenza è il 1 ottobre 1989.
10.
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dati e informazioni aziendali
alla Proprietà Industriale e al Made in Italy attraverso il rafforzamento della lotta alla
contraffazione”.
Come consultare l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi?
La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
(DGLC-UIBM) mette a disposizione, sul sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo
Economico, banche dati per:
• effettuare ricerche per parametri su marchi, invenzioni, modelli di utilità, e altri titoli
di Proprietà Industriale;
• avere statistiche e informazioni sul sistema della proprietà industriale e sulla
contraffazione e sulle attività di contrasto al fenomeno;
• consultare i Bollettini ufficiali4
.
E’ possibile richiedere le informazioni contenute nel Registro informatico dei
protesti anche tramite Leanus®.
1.5. REGISTRO DEL CATASTO
L’ufficio del catasto è un registro pubblico contenente i dati catastali di un immobile.
Di seguito i principali documenti disponibili:
• la visura catastale, contenente informazioni tecniche di un fabbricato o di un
terreno registrate nell'archivio del Catasto;
• la correzione visura catastale, che consente di correggere errori ortografici
presenti nella visura;
• la planimetria catastale, ovvero la mappa in scala dell’immobile;
• l'estratto di mappa, permette di visualizzare le mappe catastali di fabbricati e
terreni inseriti nell’archivio;
• la voltura catastale, per l’aggiornamento dei nominativi dei proprietari di un
immobile nella banca dati.
Il Registro era gestito fino al 30 Novembre 2012 dall’Agenzia del Territorio che è stata
incorporata dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° Dicembre 2012.
4
Bollettini Ufficiali:
• Bollettino marchi: La sezione ospita il Bollettino ufficiale dei Marchi di impresa, a partire da luglio
2011;
• Bollettini CCP – CCPF: La sezione ospita il Bollettino dei Certificati Complementari di Protezione
(CCP) e il Bollettino dei Certificati Complementari di Protezione Fitosanitari (CCPF), a partire da
ottobre 2006.
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L’Agenzia si compone di Direzioni centrali e regionali, nonché da uffici provinciali ubicati
nei capoluoghi di provincia. Tra le funzioni acquisite dall’Agenzia delle Entrate vi è la
gestione dei servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare.
Da un punto di vista normativo, il catasto è nato nel 1901 della Direzione Generale del
Catasto e dei Servizi Tecnici. Il catasto fabbricati, istituito con la legge 11 settembre 1939,
modificata dal D.L. 8 aprile 1948, n. 514, è entrato in vigore con il regolamento attuativo di
cui al D.P.R. n. 1142/49 - il Nuovo Catasto Edilizio Urbano (NCEU) ed in conservazione il
1º gennaio 1962). Con la legge 2 febbraio 1960, n. 68, si include l’amministrazione del
catasto tra gli organi cartografici dello Stato.
Il catasto in Italia è detto "geometrico" e non "probatorio", cioè le registrazioni
catastali non hanno valore di piena prova della proprietà. Lo scopo della documentazione
racchiusa nel catasto è solamente fiscale. E' sulla base del valore catastale, cioè sul
reddito imponibile, del bene immobile che sono calcolate le tasse e le imposte.
Come consultare il Registro del catasto?
La consultazione dei dati catastali inseriti nella banca dati, relativi agli immobili presenti su
tutto il territorio nazionale, può essere richiesta presso qualsiasi Ufficio provinciale
dell’Agenzia del Territorio, oppure on-line tramite alcune imprese che offrono questo
servizio.
Leanus® permette l’invio on-line della richiesta di una visura catastale e restituisce il
risultato entro poche ore.
1.6. CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI
Le Conservatorie dei Registri Immobiliari (Uffici di Pubblicità Immobiliare) sono uffici gestiti
dal 1° Dicembre 2012, come il registro del Catasto, all’Agenzia delle Entrate che ha
incorporato l’Agenzia del Territorio. Lo scopo di questi uffici è appunto la conservazione
delle trascrizioni di tutti gli atti con valore legale riguardanti gli immobili
(compravendite, successioni, ipoteche, ecc).
Presso la conservatoria è dunque possibile conoscere la situazione immobiliare completa,
aggiornata, ed affidabile di un determinato soggetto o immobile tramite una visura
ipotecaria che contiene un elenco di formalità (trascrizioni di atti) relativi ad un immobile o
un soggetto.
Ogni formalità viene identificata con una data, un numero di registro generale e particolare.
Una formalità può rappresentare:
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• una trascrizione degli atti di trasferimento della proprietà o di altri diritti reali e degli
atti impositivi di limitazioni all’altrui proprietà (es. compravendita, successione);
• un’iscrizione degli atti coi quali si costituiscono ipoteche;
• un’annotazione delle variazioni relative alle ipoteche (es. cancellazione di ipoteca).
Generalmente le vicende relative ai beni immobili e ai diritti reali immobiliari vengono
registrate con criterio soggettivo, in virtù del quale tutti gli atti coi quali si costituiscono,
modificano o estinguono diritti reali su beni immobili vengono trascritti a favore degli
acquirenti e contro gli alienanti, in maniera tale che dal registro risultino i successivi
trasferimenti dell’immobile, così che dall’ultimo trasferimento si possa risalire,
attraverso i dati anagrafici dei successivi proprietari, ai trasferimenti precedenti.
Naturalmente è necessario che vi sia una continuità delle trascrizioni. Il codice civile, al
riguardo, prevede che si renda pubblico ogni atto o provvedimento che produca, in
relazione ai beni immobili e ai diritti reali immobiliari, effetti costitutivi, modificativi o estintivi,
e che le trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto se
non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto (artt. 2645, 2650 c.c.).
Le conservatorie sono istituite nei capoluoghi di provincia o nelle località ove hanno sede i
tribunali. A capo di ogni conservatoria è preposto un conservatore, il quale dipende
funzionalmente dal Ministero delle finanze, nonché dal Ministero di grazia e giustizia per le
funzioni svolte in base alle norme del codice civile.
Come consultare le Conservatorie dei Registri Immobiliari?
Alcune imprese mettono a disposizione on-line il modulo di richiesta dei documenti
disponibili presso i Registri Immobiliari. Per visionare la documentazione cartacea più
datata, precedente al periodo di informatizzazione, occorre recarsi personalmente presso
gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
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2. I principali documenti disponibili per soggetto e visure catastali
2.1. SOCIETÀ DI CAPITALI
Le società di capitali sono definite tali in quanto l'elemento del
capitale ha una prevalenza concettuale e normativa rispetto
all'elemento soggettivo rappresentato dai soci. La
partecipazione dei soci al capitale sociale può essere
rappresentata da azioni o da quote a seconda della specifica
tipologia societaria.
Le caratteristiche delle società di capitali sono:
• personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta (la società risponde
soltanto con il suo patrimonio). Fanno eccezione le s.a.p.a., dove i soci
accomandanti sono obbligati soltanto nei limiti della quota del capitale sociale
sottoscritta, mentre i soci accomandatari rispondono solidamente e illimitatamente.
• responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali limitata: i soci rispondono per
le obbligazioni assunte dalla società nei limiti delle azioni o quote sottoscritte; in
caso di insolvenza della società i creditori non possono rivalersi sul patrimonio
personale dei singoli soci
• potere di amministrazione svincolato dalla qualità di socio: il socio può solo
esercitare funzioni di controllo e di partecipazione ad utili e perdite e contribuire, con
il suo voto proporzionale alle azioni/quote possedute, a scegliere gli amministratori
• organizzazione di genere corporativo, con organi definiti dalla legge (sia nella
tipologia che nelle funzioni: assemblea dei soci, amministratori, collegio sindacale)
Le società di capitali si dividono in:
• società per azioni (S.p.A.);
• società in accomandita per azioni (S.a.p.a.);
• società a responsabilità limitata (S.r.l.).
Di seguito i principali documenti disponibili per le società di capitali italiane:
2.1.1. BILANCIO
Per legge, il bilancio ordinario di una società di capitali è composto da Conto Economico,
Stato Patrimoniale e Nota Integrativa e devono essere riportati anche i dati di bilancio
dell'anno precedente.
Esso è reso disponibile in formato non editabile (.pdf o .tif)
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2.1.2. VISURA ORDINARIA
Il documento contiene una descrizione completa delle informazioni legali ed economico-
amministrative presenti nel Registro Imprese e nel REA (Repertorio Economico
Amministrativo) riguardanti l'impresa oggetto dell'indagine. Nello specifico, il documento
contiene le seguenti informazioni:
• Informazioni dallo statuto;
• Capitale sociale;
• Sedi e unità locali;
• Procedure concorsuali e scioglimenti;
• Amministratori;
• Sindaci;
• Titolari di altre cariche;
• Trasferimento di ramo d’azienda;
• Fusioni/scissioni subentri;
• Attività albi e ruoli;
• Soci e titolari di diritti su quote e azioni.
2.1.3. VISURA STORICA
Il documento contiene una descrizione completa delle informazioni legali ed economico-
amministrative presenti nel Registro delle Imprese e nel REA (Repertorio Economico
Amministrativo) - vedi “visura ordinaria” - insieme alle variazioni intervenute nel tempo,
riguardanti l'impresa oggetto dell'indagine.
2.1.4. FASCICOLO
Il documento contiene una descrizione approfondita, rispetto a una visura ordinaria,
delle informazioni legali ed economico-amministrative presenti nel Registro Imprese e nel
REA (Repertorio Economico Amministrativo) riguardanti l'impresa oggetto dell'indagine.
Nello specifico, il documento contiene le seguenti informazioni:
• Visura ordinaria;
• Informazioni da statuto depositato;
• Società enti controllanti;
• Partecipazioni in altre società;
• Pratiche in istruttoria.
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2.1.5. FASCICOLO STORICO
Il documento contiene una descrizione approfondita, rispetto a una visura storica,
delle informazioni legali ed economico-amministrative presenti nel Registro delle Imprese e
nel REA (Repertorio Economico Amministrativo), riguardanti l'impresa oggetto dell'indagine.
Nello specifico, il documento contiene le seguenti specifiche:
• Visura storica;
• Informazioni da statuto depositato;
• Società enti controllanti;
• Partecipazioni in altre società;
• Pratiche in istruttoria
2.1.6. RICERCA PROTESTI
Il documento contiene l'indicazione delle eventuali levate di protesto nei confronti
dell’impresa.
Il dato proviene direttamente dal Registro informatico dei protesti (Registro Protesti).
2.1.7. PARTECIPAZIONI
Il documento contiene il blocco informativo di una visura ordinaria riguardante le
partecipazioni della società oggetto dell’indagine in altre imprese.
2.1.8. CARICHE SOCIETARIE
Il documento contiene il blocco informativo di una visura ordinaria riguardante le cariche
della società oggetto dell’indagine.
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2.2. SOCIETÀ DI PERSONE
Le società di persone sono società caratterizzate
dall'intuitus personae cioè dalla prevalenza dell'elemento
soggettivo rispetto al capitale. Hanno autonomia
patrimoniale imperfetta e quindi tutti i soci, ad eccezione
dei soci accomandanti delle società in accomandita
semplice, rispondono illimitatamente e solidalmente per le
obbligazioni sociali. Con l'iscrizione nel Registro imprese non acquistano la personalità
giuridica.
Sono società di persone si dividono in:
• società semplici;
• società in nome collettivo (S.n.c.);
• società in accomandita semplice (S.a.s.).
Solo le S.n.c. e le S.a.s. possono esercitare un'attività commerciale mentre è preclusa alle
società semplici.
Le SAS sono caratterizzate dalla presenza di due tipologie di soci: i soci Accomandatari,
che amministrano la società e rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i
soci Accomandanti, che non possono amministrare la società e rispondono
limitatamente alle quote conferite.
Di seguito i principali documenti disponibili per le società di persone italiane:
2.2.1. VISURA ORDINARIA
Il documento contiene una descrizione completa delle informazioni legali ed
economico-amministrative presenti nel Registro delle Imprese e nel REA (Repertorio
Economico Amministrativo) riguardanti l'impresa oggetto dell'indagine. Nello specifico, il
documento contiene le seguenti specifiche:
• Informazioni da patti sociali;
• Informazioni patrimoniali;
• Sedi e unità locali;
• Procedure concorsuali e scioglimenti;
• Soci e titolari di altre cariche;
• Trasferimento di ramo d’azienda;
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• Fusioni/scissioni subentri;
• Attività albi e ruoli.
2.2.2. VISURA STORICA
Il documento contiene una descrizione completa delle informazioni legali ed
economico-amministrative presenti nel Registro delle Imprese e nel REA (Repertorio
Economico Amministrativo), insieme alle variazioni intervenute nel tempo, riguardanti
l'impresa oggetto dell'indagine.
2.2.3. FASCICOLO
Il documento contiene una descrizione approfondita, rispetto a una visura ordinaria,
delle informazioni legali ed economico-amministrative presenti nel Registro Imprese e nel
REA (Repertorio Economico Amministrativo) riguardanti l'impresa oggetto dell'indagine.
Nello specifico, il documento contiene le seguenti specifiche:
• Visura ordinaria;
• Informazioni da patti sociali depositati;
• Società enti controllanti;
• Partecipazioni in altre società;
• Pratiche in istruttoria.
2.2.4. FASCICOLO STORICO
Il documento contiene una descrizione approfondita, rispetto a una visura storica,
delle informazioni legali ed economico-amministrative presenti nel Registro delle Imprese e
nel REA (Repertorio Economico Amministrativo), riguardanti l'impresa oggetto dell'indagine.
Nello specifico, il documento contiene le seguenti specifiche:
• Visura storica;
• Patti sociali depositati;
• Società enti controllanti;
• Partecipazioni in altre società;
• Pratiche in istruttoria.
2.2.5. PARTECIPAZIONI
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Il documento contiene il blocco informativo di una visura ordinaria riguardante le
partecipazioni della società di persone in visione in altre imprese (sia di persone che di
capitali).
2.2.6. RICERCA PROTESTI
Il documento contiene l'indicazione delle eventuali levate di protesto nei confronti
dell’impresa.
Il dato proviene direttamente dal Registro informatico dei protesti (Registro Protesti).
2.2.7. VISURA DITTE INDIVIDUALI
Il documento contiene una descrizione completa delle informazioni legali ed
economico-amministrative presenti nel Registro delle Imprese e nel REA (Repertorio
Economico Amministrativo) riguardanti l'impresa oggetto dell'indagine. Nello specifico, il
documento contiene le seguenti specifiche:
• Informazioni costitutive;
• Sedi e unità locali;
• Procedure concorsuali e scioglimenti;
• Titolari di cariche;
• Trasferimento di ramo d’azienda;
• Fusioni/scissioni subentri;
• Attività albi e ruoli.
2.2.8. VISURA STORICA DITTE INDIVIDUALI
Il documento contiene una descrizione completa delle informazioni legali ed
economico-amministrative presenti nel Registro delle Imprese e nel REA (Repertorio
Economico Amministrativo), insieme alle variazioni intervenute nel tempo, riguardanti
l'impresa oggetto dell'indagine.
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dati e informazioni aziendali
2.3. PERSONE FISICHE
Anche per le persone fisiche italiane si possono trovare una
serie di informazioni pubbliche che le riguardano. Di seguito i
principali documenti.
Di seguito i principali documenti disponibili per le persone
fisiche italiane:
2.3.1. CARICHE SOCIETARIE
Il documento contiene una scheda della persona con l’indicazione delle eventuali cariche e
qualifiche che attualmente detiene all'interno di una o più società iscritte al Registro
Imprese.
2.3.2. PARTECIPAZIONI
Il documento contiene una scheda della persona con l’indicazione delle eventuali
partecipazioni societarie che attualmente detiene all'interno di una o più società iscritte al
Registro Imprese.
2.3.3. RICERCA PROTESTI
Il documento contiene l'indicazione delle eventuali levate di protesto nei confronti della
persona fisica.
Il dato proviene direttamente dal Registro informatico dei protesti (Registro Protesti).
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2.4. VISURE CATASTALI E DI CONSERVATORIA
La visura catastale è tratta dalla consultazione degli atti e dei
documenti catastali presso l'Agenzia del Territorio. In particolare,
la visura permette di acquisire:
• Dati identificativi e reddituali dei beni immobili (terreni e
fabbricati);
• Dati anagrafici delle persone, fisiche o giuridiche,
intestatarie dei beni immobili;
• Dati grafici dei terreni (mappa catastale) e delle unità immobiliari urbane
(planimetrie);
• Atti di aggiornamento catastale.
Esistono diverse modalità di ricerca che vengono di seguito esposte.
L’Ispezione in Conservatoria permette di effettuare una ricerca sull’intero territorio
italiano (su tutte le conservatorie, eccetto Trieste, Trento e Bolzano ove è in vigore il
Catasto Tavolare) su un determinato soggetto (persona fisica o giuridica) e ottenere
l’elenco delle Conservatorie in cui il soggetto ha delle formalità.
La visura delle pregiudizievoli da Conservatoria consente di verificare, relativamente ad
un nominativo (persona o società), se risultano o meno gravami (ipoteche volontarie,
servitù, vincoli) o pregiudizievoli (ipoteche legali, ipoteche esattoriali, fallimenti,
pignoramenti, citazioni, decreti ingiuntivi, ecc) a suo carico presso una singola
Conservatoria RR.II..
Di seguito i documenti principali:
2.4.1. VISURA CATASTALE PER NOMINATIVO
Nella ricerca della visura catastale per soggetto, è necessario compilare i seguenti campi:
• Tipo di catasto: Terreni e fabbricati, solo terreni, solo fabbricati;
• Provincia;
• Comune;
• Tipo di soggetto: Persona fisica, persona giuridica;
• Denominazione / nominativo;
• Codice fiscale / P.IVA;
• Note.
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2.4.2. VISURA CATASTALE PER IMMOBILE
Nella ricerca della visura catastale per immobile, è necessario compilare i seguenti campi:
• Tipo di catasto: Terreni e fabbricati, solo terreni, solo fabbricati;
• Provincia;
• Comune;
• Foglio;
• Particella;
• Subalterno (eventuale);
• Note.
2.4.3. VISURA CATASTALE PER INDIRIZZO
Nella ricerca della visura catastale per indirizzo, è necessario compilare i seguenti campi:
• Tipo di catasto: Terreni e fabbricati, solo terreni, solo fabbricati;
• Provincia;
• Comune;
• Indirizzo;
• Note.
2.4.4. VISURA CATASTALE NAZIONALE PER SOGGETTO
Nella ricerca della visura catastale nazionale per soggetto, è necessario compilare i
seguenti campi:
• Tipo di catasto: Terreni e fabbricati, solo terreni, solo fabbricati;
• Tipo di soggetto: Persona fisica, persona giuridica;
• Denominazione / nominativo;
• Codice fiscale / P.IVA;
• Note.
2.4.5. ISPEZIONE IN CONSERVATORIA: ELENCO FORMALITA’
Nella ricerca dell’ispezione in Conservatoria, è necessario compilare i seguenti campi per
le persone fisiche:
• Nome;
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• Cognome;
• Data di nascita;
• Luogo di nascita;
• Codice Fiscale.
Per le persone giuridiche, invece, sono richiesti i seguenti campi di ricerca:
• Ragione sociale/Denominazione;
• Codice fiscale;
• Sede legale.
2.4.6. PREGIUDIZIEVOLI DA CONSERVATORIA
Nella ricerca delle pregiudizievoli da Conservatoria, è necessario compilare i seguenti
campi per le persone fisiche:
• Conservatoria (la ricerca è effettuata sulla singola conservatoria);
• Nome;
• Cognome;
• Sesso;
• Data di nascita;
• Luogo di nascita;
• Codice Fiscale.
Per le persone giuridiche, invece, sono richiesti i seguenti campi di ricerca:
• Conservatoria (la ricerca è effettuata sulla singola conservatoria);
• Ragione sociale/Denominazione
• Sede legale;
• Codice fiscale;
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FONTI
https://www.registroimprese.it
http://www.at.camcom.gov.it/Page/t04/view_html?idp=2185
http://www.overlex.com/catasto_conservatoria.asp
http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&dizionario=4&id=70