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REGIONE TOSCANA
Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° **** del *****
Oggetto:
Eventi calamitosi 25 ottobre 2011. Misure cautelari ai sensi dell'art. 49 L.R. 1/2005 e
artt. 24 e 25 L.R. n. 67/2003.


                         IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che gli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Lunigiana il 25 ottobre 2011,
hanno causato gravi fenomeni di dissesto idrogeologico e idraulico;

Considerato che gli eventi citati hanno prodotto perdite di vite umane, danni ingenti al tessuto
insediativo, produttivo e infrastrutturale dei comuni interessati;

Considerato che, per i territori sopra citati, in data 5 novembre 2011 è stato riconosciuto lo stato di
emergenza ai sensi dell’art. 5 della Legge 24.2.1992 n. 225;

Considerata l’urgenza e l’indifferibilità dell’azione di “messa in sicurezza”, pregiudiziale anche per
garantire efficacia ai ripristini di infrastrutture e edifici comunque necessari;

Valutato che, per fronteggiare l’esposizione al rischio di ulteriore dissesto del territorio interessato
dagli eventi sopracitati e per consentire la gestione dei rischi residui nelle more di realizzazione egli
interventi necessari, sia contestualmente necessario procedere, in coerenza con gli artt. 24 e 25 della
legge regionale n. 67 del 29.12.2003 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e
disciplina della relativa attività) e in coerenza con la pianificazione ordinaria di settore, a:
    • realizzare idonei interventi strutturali di messa in sicurezza/mitigazione dei rischi del
        sistema insediativo e infrastrutturale esistente;
    • garantire l’efficacia delle opere di consolidamento, regimazione e messa in sicurezza
        esistenti attraverso la loro corretta e costante manutenzione;
    • garantire una efficace e corretta azione di gestione e manutenzione del territorio, di pianura,
        collinare e di montagna per evitare l’innesco di nuove criticità nonchè l’aggravamento di
        quelle in essere nelle more di realizzazione e completamento dei necessari interventi;
    • garantire l’adeguamento e la funzionalità dei piani di protezione civile attraverso il loro
        costante aggiornamento in relazione all’evolversi delle condizioni di rischio per effetto di
        eventi calamitosi o per effetto della realizzazione di interventi di mitigazione;

Ritenuto necessario che i comuni colpiti procedano alla verifica delle classi di pericolosità
contenute nei propri strumenti urbanistici e della coerenza delle correlate norme regolamentari,
nonché agli eventuali conseguenti adeguamenti in relazione alla permanenza delle situazioni che
hanno indotto lo stato di emergenza o comunque valutando le condizioni di rischio residuo, anche a
seguito di interventi provvisionali di mitigazione di rischio e di messa in sicurezza;

Valutata la necessità, in relazione a quanto accaduto e alle esigenze di prevenzione, di richiedere ai
Comuni di identificare nell’ambito del proprio territorio i tratti di corsi d’acqua tombati nonché di
censire, nelle aree a pericolosità idraulica PI4 e PI3, i vani interrati e seminterrati presenti;

Valutata la necessità che i Comuni colpiti provvedano alla verifica e, ove necessario,
all’adeguamento dei piani di protezione civile vigenti in relazione alle situazioni di criticità che
hanno indotto lo stato di emergenza e alle condizioni di rischio residuo;
Visto l’articolo 49 della L.R.1/2005 “Norme per il governo del territorio”;

Ritenuto necessario, nelle more delle verifiche e degli adeguamenti di cui ai precedenti punti,
adottare una misura cautelare atta a garantire, per il tempo necessario alla verifica e
all’adeguamento degli S.U., il contenimento dell’esposizione al rischio delle popolazioni in
relazione alle modifiche al sistema fisico indotte dai recenti eventi;

                                              DECRETA

di approvare, ai sensi dell’ art. 49 della L.R. 1/2005 e con riferimento agli articoli 24 e 25 della
legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67/2003 per un periodo di 12 mesi, le seguenti misure
cautelari:

Art. 1 – Nei Comuni colpiti dagli eventi del 25 ottobre 2011 e di cui all’ Ordinanza PGR*** nelle
aree già identificate come PG4,PG3,PI4,PI3 (pericolosità geomorfologica e pericolosità idraulica) e
come“fascia di riassetto fluviale” dal Piano Stralcio “Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume
Magra e del Torrente Parmignola” e nelle aree perimetrate ai sensi del successivo articolo 2, ove le
stesse non siano ricomprese negli ambiti citati, sono consentiti, fino alla verifica di cui al successivo
art. 6, esclusivamente interventi finalizzati al ripristino di condizioni di sicurezza ivi compresi gli
interventi su manufatti e infrastrutture finalizzati a garantire la pubblica incolumità.

Art. 2. - I Comuni colpiti dagli eventi del 25 ottobre 2011 e di cui all’ Ordinanza PGR ***
provvedono, entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente atto, a perimetrare tutte le aree
interessate da dissesti idrogeologici e idraulici, ancorchè ricomprese negli ambiti di cui all’art 1 ed
a trasmettere le relative cartografie all’ufficio del Commissario che nei successivi 30 giorni le
valida, verificandole in rapporto alle segnalazioni di danni e alle tipologie dei dissesti in essere.

Art 3 - Nelle aree di cui all’art. 1 e in quelle perimetrate ai sensi dell’art.2 , ove non ricomprese
negli ambiti di cui all’art 1, i Comuni procedono, entro 90 giorni dalla validazione della
perimetrazione, alla individuazione dei manufatti presenti, e ne verificano la legittimità urbanistico
– edilizia ai fini delle dovute valutazioni e all’adozione dei provvedimenti necessari. Dei manufatti
individuati nei corsi d’acqua e lungo le fasce di 10 m, misurate dall’unghia esterna dell’argine o,
ove mancante, dal ciglio di sponda è costituito specifico elenco.
Entro lo stesso termine i Comuni identificano nell’ambito del proprio territorio i tratti di corsi
d’acqua tombati e ne redigono specifico elenco, i Comuni provvedono altresì, nelle aree PI4 ePI3 a
censire i vani interrati e seminterrati presenti;
Dei risultati delle verifiche e degli eventuali adeguamenti dovrà essere fornita dettagliata
informativa al Commissario.

Art 4 – Le perimetrazioni delle aree interessate da movimenti franosi e da esondazione in
conseguenza degli eventi del 25 ottobre costituiscono riferimento per l’attivazione dei fondi relativi
alla realizzazione di opere provvisionali e di messa in sicurezza e per l’erogazione di contributi a
favore di privati e imprese.

Art. 5 – Entro i termini di validità del presente provvedimento i Comuni provvedono alla verifica e,
ove necessario, all’adeguamento dei piani di protezione civile vigenti in relazione alle situazioni di
criticità che hanno indotto lo stato di emergenza e ne trasmettono copia alla Regione Toscana –
Settore Sistema regionale di Protezione Civile.
Art.6 – Nelle aree di cui all’art 1 e in quelle perimetrale ai sensi art.2 ove non identificate come P4 e
P3 (idraulica e frane) e “fascia di riassetto fluviale” dal Piano Piano Stralcio “Assetto
Idrogeologico del bacino del Fiume Magra e del Torrente Parmignola”,i Comuni provvedono entro
i termini di validità del presente provvedimento alla verifica delle classi di pericolosità contenute
negli strumenti urbanistici vigenti ed al conseguente adeguamento delle classificazioni ivi contenute
mediante apposita variante. A tal fine i comuni valutano la permanenza delle situazioni che hanno
indotto lo stato di emergenza o comunque le condizioni di rischio residuo, anche a seguito di
interventi provvisionali, di messa in sicurezza, di mitigazione del rischio. Non si applica l’articolo
15 della l.r. 1/2005.
A seguito dalle verifica di cui al comma 1 e fino all’adozione della variante, sono sospesi i
procedimenti di rilascio dei permessi di costruire, non si procede alla stipula della convenzione nel
caso di piani attuativi di iniziativa privata e non si dà esecuzione a quelli di iniziativa pubblica
approvati, per i quali non sia stata già avviata una specifica procedura espropriativa, qualora i
relativi interventi interessino aree suscettibili di classificazione più elevata. E’ altresì sospesa
l’efficacia dei permessi di costruire i cui lavori non abbiano avuto inizio e sono sospesi i
procedimenti di rilascio del permesso di costruire che interessano aree suscettibili,a seguito della
verifica, di classificazione più elevata o per le quali sia necessario procedere a revisione delle norme
attuative.
Non possono essere presentate SCIA interessanti aree che a seguito della verifica sono suscettibili
di classificazione più elevata ad eccezione di quelle aventi ad oggetto interventi di manutenzione
straordinaria o di restauro e di risanamento conservativo.
Qualora i comuni non adottino la variante di cui al comma precedente entro il termine di otto mesi
dal presente provvedimento, la Regione esercita poteri sostitutivi.

Art. 7 – Nelle more della perimetrazione delle aree di cui all’art. 1, i Comuni sono tenuti a valutare
eventuali domande di trasformazione dei suoli con specifica attenzione al possibile aggravio delle
situazioni di rischio in essere. Di tali valutazioni si darà atto nell’ambito dei procedimenti in corso.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. c della LR
23/2007 e successive modifiche ed integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

                                                                                    Il Presidente
                                                                                    Enrico Rossi
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Ordinanza presidente regione toscana

  • 1. REGIONE TOSCANA Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° **** del ***** Oggetto: Eventi calamitosi 25 ottobre 2011. Misure cautelari ai sensi dell'art. 49 L.R. 1/2005 e artt. 24 e 25 L.R. n. 67/2003. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Premesso che gli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Lunigiana il 25 ottobre 2011, hanno causato gravi fenomeni di dissesto idrogeologico e idraulico; Considerato che gli eventi citati hanno prodotto perdite di vite umane, danni ingenti al tessuto insediativo, produttivo e infrastrutturale dei comuni interessati; Considerato che, per i territori sopra citati, in data 5 novembre 2011 è stato riconosciuto lo stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della Legge 24.2.1992 n. 225; Considerata l’urgenza e l’indifferibilità dell’azione di “messa in sicurezza”, pregiudiziale anche per garantire efficacia ai ripristini di infrastrutture e edifici comunque necessari; Valutato che, per fronteggiare l’esposizione al rischio di ulteriore dissesto del territorio interessato dagli eventi sopracitati e per consentire la gestione dei rischi residui nelle more di realizzazione egli interventi necessari, sia contestualmente necessario procedere, in coerenza con gli artt. 24 e 25 della legge regionale n. 67 del 29.12.2003 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) e in coerenza con la pianificazione ordinaria di settore, a: • realizzare idonei interventi strutturali di messa in sicurezza/mitigazione dei rischi del sistema insediativo e infrastrutturale esistente; • garantire l’efficacia delle opere di consolidamento, regimazione e messa in sicurezza esistenti attraverso la loro corretta e costante manutenzione; • garantire una efficace e corretta azione di gestione e manutenzione del territorio, di pianura, collinare e di montagna per evitare l’innesco di nuove criticità nonchè l’aggravamento di quelle in essere nelle more di realizzazione e completamento dei necessari interventi; • garantire l’adeguamento e la funzionalità dei piani di protezione civile attraverso il loro costante aggiornamento in relazione all’evolversi delle condizioni di rischio per effetto di eventi calamitosi o per effetto della realizzazione di interventi di mitigazione; Ritenuto necessario che i comuni colpiti procedano alla verifica delle classi di pericolosità contenute nei propri strumenti urbanistici e della coerenza delle correlate norme regolamentari, nonché agli eventuali conseguenti adeguamenti in relazione alla permanenza delle situazioni che hanno indotto lo stato di emergenza o comunque valutando le condizioni di rischio residuo, anche a seguito di interventi provvisionali di mitigazione di rischio e di messa in sicurezza; Valutata la necessità, in relazione a quanto accaduto e alle esigenze di prevenzione, di richiedere ai Comuni di identificare nell’ambito del proprio territorio i tratti di corsi d’acqua tombati nonché di censire, nelle aree a pericolosità idraulica PI4 e PI3, i vani interrati e seminterrati presenti; Valutata la necessità che i Comuni colpiti provvedano alla verifica e, ove necessario, all’adeguamento dei piani di protezione civile vigenti in relazione alle situazioni di criticità che hanno indotto lo stato di emergenza e alle condizioni di rischio residuo;
  • 2. Visto l’articolo 49 della L.R.1/2005 “Norme per il governo del territorio”; Ritenuto necessario, nelle more delle verifiche e degli adeguamenti di cui ai precedenti punti, adottare una misura cautelare atta a garantire, per il tempo necessario alla verifica e all’adeguamento degli S.U., il contenimento dell’esposizione al rischio delle popolazioni in relazione alle modifiche al sistema fisico indotte dai recenti eventi; DECRETA di approvare, ai sensi dell’ art. 49 della L.R. 1/2005 e con riferimento agli articoli 24 e 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67/2003 per un periodo di 12 mesi, le seguenti misure cautelari: Art. 1 – Nei Comuni colpiti dagli eventi del 25 ottobre 2011 e di cui all’ Ordinanza PGR*** nelle aree già identificate come PG4,PG3,PI4,PI3 (pericolosità geomorfologica e pericolosità idraulica) e come“fascia di riassetto fluviale” dal Piano Stralcio “Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Magra e del Torrente Parmignola” e nelle aree perimetrate ai sensi del successivo articolo 2, ove le stesse non siano ricomprese negli ambiti citati, sono consentiti, fino alla verifica di cui al successivo art. 6, esclusivamente interventi finalizzati al ripristino di condizioni di sicurezza ivi compresi gli interventi su manufatti e infrastrutture finalizzati a garantire la pubblica incolumità. Art. 2. - I Comuni colpiti dagli eventi del 25 ottobre 2011 e di cui all’ Ordinanza PGR *** provvedono, entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente atto, a perimetrare tutte le aree interessate da dissesti idrogeologici e idraulici, ancorchè ricomprese negli ambiti di cui all’art 1 ed a trasmettere le relative cartografie all’ufficio del Commissario che nei successivi 30 giorni le valida, verificandole in rapporto alle segnalazioni di danni e alle tipologie dei dissesti in essere. Art 3 - Nelle aree di cui all’art. 1 e in quelle perimetrate ai sensi dell’art.2 , ove non ricomprese negli ambiti di cui all’art 1, i Comuni procedono, entro 90 giorni dalla validazione della perimetrazione, alla individuazione dei manufatti presenti, e ne verificano la legittimità urbanistico – edilizia ai fini delle dovute valutazioni e all’adozione dei provvedimenti necessari. Dei manufatti individuati nei corsi d’acqua e lungo le fasce di 10 m, misurate dall’unghia esterna dell’argine o, ove mancante, dal ciglio di sponda è costituito specifico elenco. Entro lo stesso termine i Comuni identificano nell’ambito del proprio territorio i tratti di corsi d’acqua tombati e ne redigono specifico elenco, i Comuni provvedono altresì, nelle aree PI4 ePI3 a censire i vani interrati e seminterrati presenti; Dei risultati delle verifiche e degli eventuali adeguamenti dovrà essere fornita dettagliata informativa al Commissario. Art 4 – Le perimetrazioni delle aree interessate da movimenti franosi e da esondazione in conseguenza degli eventi del 25 ottobre costituiscono riferimento per l’attivazione dei fondi relativi alla realizzazione di opere provvisionali e di messa in sicurezza e per l’erogazione di contributi a favore di privati e imprese. Art. 5 – Entro i termini di validità del presente provvedimento i Comuni provvedono alla verifica e, ove necessario, all’adeguamento dei piani di protezione civile vigenti in relazione alle situazioni di criticità che hanno indotto lo stato di emergenza e ne trasmettono copia alla Regione Toscana – Settore Sistema regionale di Protezione Civile.
  • 3. Art.6 – Nelle aree di cui all’art 1 e in quelle perimetrale ai sensi art.2 ove non identificate come P4 e P3 (idraulica e frane) e “fascia di riassetto fluviale” dal Piano Piano Stralcio “Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Magra e del Torrente Parmignola”,i Comuni provvedono entro i termini di validità del presente provvedimento alla verifica delle classi di pericolosità contenute negli strumenti urbanistici vigenti ed al conseguente adeguamento delle classificazioni ivi contenute mediante apposita variante. A tal fine i comuni valutano la permanenza delle situazioni che hanno indotto lo stato di emergenza o comunque le condizioni di rischio residuo, anche a seguito di interventi provvisionali, di messa in sicurezza, di mitigazione del rischio. Non si applica l’articolo 15 della l.r. 1/2005. A seguito dalle verifica di cui al comma 1 e fino all’adozione della variante, sono sospesi i procedimenti di rilascio dei permessi di costruire, non si procede alla stipula della convenzione nel caso di piani attuativi di iniziativa privata e non si dà esecuzione a quelli di iniziativa pubblica approvati, per i quali non sia stata già avviata una specifica procedura espropriativa, qualora i relativi interventi interessino aree suscettibili di classificazione più elevata. E’ altresì sospesa l’efficacia dei permessi di costruire i cui lavori non abbiano avuto inizio e sono sospesi i procedimenti di rilascio del permesso di costruire che interessano aree suscettibili,a seguito della verifica, di classificazione più elevata o per le quali sia necessario procedere a revisione delle norme attuative. Non possono essere presentate SCIA interessanti aree che a seguito della verifica sono suscettibili di classificazione più elevata ad eccezione di quelle aventi ad oggetto interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e di risanamento conservativo. Qualora i comuni non adottino la variante di cui al comma precedente entro il termine di otto mesi dal presente provvedimento, la Regione esercita poteri sostitutivi. Art. 7 – Nelle more della perimetrazione delle aree di cui all’art. 1, i Comuni sono tenuti a valutare eventuali domande di trasformazione dei suoli con specifica attenzione al possibile aggravio delle situazioni di rischio in essere. Di tali valutazioni si darà atto nell’ambito dei procedimenti in corso. Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. c della LR 23/2007 e successive modifiche ed integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007. Il Presidente Enrico Rossi Il Dirigente Responsabile Maria Sargentini Il Direttore Generale Antonio Davide Barretta