12. Regolamento CE 178/2002Regolamento CE 178/2002
che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare,
istituisce l’EFSA e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare.
14. …nel 2007 arriva …
Il D. Lgs. 193/07
Attuazione della Dir. 2004/41/CE
relativa ai controlli in materia di
sicurezza alimentare e applicazione dei
regolamenti comunitari nel medesimo
settore
16. "impresa alimentare", ogni soggetto
pubblicopubblico o privatoprivato, con o senza fini di lucro,
che svolge una qualsiasi delle attività
connesse ad una delle fasi di produzione,
trasformazione e distribuzione degli alimenti
Reg. CEReg. CE 178/02178/02
17. …per
«Operatore del Settore Alimentare»
si intende la persona fisica o giuridica
responsabile del rispetto delle disposizioni
della legislazione alimentare nell'impresa
alimentare posta sotto il suo controllo.
…Il D.Lgs. 193/07 - art. 6
punto 16
18. I pilastri della sicurezza alimentareI pilastri della sicurezza alimentare
23. L’OSA deve garantire:
1.il rispetto delle leggi
nell’azienda che egli ha;
2.la gestione delle “non
conformità” aziendali.
3.la rintracciabilità degli
alimenti.
24. L’OSA deve garantire:
4.produrre alimenti sicuri;
5.stabilire se gli alimenti prodotti sono a
rischio;
6.aggiornarsi sui nuovi pericoli;
7.rispettare i criteri microbiologici.
27. Accordo Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano
RINTRACCIABILIA' A MONTE;
RINTRACCIABILITA' A VALLE;
RINTRACCIABILITA' INTERNA.
obbligatorie
facoltativa?
28. Il Reg. CE 178/02
Art. 50
e Reg. UE 16/2011
Istituzione del Sistema
di Allarme Rapido
RASFF
30. •• D.G.R. n. 3710/2007D.G.R. n. 3710/2007 : "D.G.R. del 11/04/06 n. 1041:
modalitmodalitàà di riconoscimento e registrazionedi riconoscimento e registrazione delle
strutture di produzione, lavorazione, deposito,
distribuzione, vendita e somministrazione degli
alimenti.«
•• D.G.R. n. 158/2010D.G.R. n. 158/2010: Recepimento degli accordi tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano in merito alle linee guidalinee guida
applicative dei regolamenti 852/2004/CE eapplicative dei regolamenti 852/2004/CE e
853/2004/CE853/2004/CE in materia di igiene degli alimentiin materia di igiene degli alimenti
(accordo rep. N. 253 del 17 dicembre 2009 e accordo
rep. N. 59 del 29 aprile 2010).
32. ……la categorizzazione della categorizzazione del
rischiorischio
•• D.D.R. n. 292/2007D.D.R. n. 292/2007: “Controlli Ufficiali in materia
di alimenti destinati al consumo umano e mangimi
nonché classificazione degli stabilimenti diclassificazione degli stabilimenti di
produzione di alimenti in base alla valutazioneproduzione di alimenti in base alla valutazione
del rischio: programmazione e istruzionidel rischio: programmazione e istruzioni
operative.operative.”
37. ……da una lettura dei considerando dellada una lettura dei considerando della
nuova normativanuova normativa
1. libera circolazione di alimenti sicuri e sani;
2. garantire un livello elevato di tutela della
vita e della salute umana;
3. concetto di filiera;
4. principio di precauzione;
38. ……da una lettura dei considerando della nuovada una lettura dei considerando della nuova
normativanormativa
5. occorre quindi predisporre un sistema
generale per la rintracciabilità dei prodotti;
6. fiducia nell'Autorità;
7. formazione del personale;
8. flessibilità sistema di autocontrollo.
39. La nuova sfidaLa nuova sfida
Il nuovo Reg. CE 1169/2011Il nuovo Reg. CE 1169/2011
Relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti