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MARCHI D’IMPRESA BREVETTI ECOMMERCE PRIVACY
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Avv. Riadi Piacentini – piacentini@pbrand.it
Mi occupo di Proprietà Industriale con focus sui marchi d’impresa.
Sono external-Partner di un importante Studio Legale in Torino, che si
occupa di internazionalizzazione, contrattualistica internazionale,
mediazione e arbitrato in Italia e all’estero.
2
MI PRESENTO
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Art. 7 CPI (D.Lgs. N.30/2005)
Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa
tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente.
Quindi: parole, compresi nomi di persone, disegni, lettere, cifre,
suoni, forma del prodotto o della confezione di esso, combinazioni o
tonalità cromatiche, purchè siano atti a distinguere i prodotti o i
servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Funzione del marchio: individuare i vari operatori economici e
consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli.
3
DEFINIZIONE DI MARCHIO D’IMPRESA
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Durata del marchio: 10 anni rinnovabili potenzialmente all’infinito.
La registrazione di un marchio conferisce nello Stato un diritto
assoluto di utilizzazione del marchio stesso per contraddistinguere i
prodotti o i servizi per i quali il segno è stato registrato: diritto di
privativa.
Ufficio competente Italiano: UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
4
NOZIONI GENERALI MARCHI D’IMPRESA
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• Marchi denominativi
I marchi denominativi sono quelli costituiti da parole di fantasia, nomi
patronimici, nomi geografici, denominazioni sociali, sigle, lettere dell’alfabeto,
numeri, ecc.
• Marchi figurativi
I marchi figurativi sono quelli costituiti da emblemi e colori fino a
rappresentazioni più elaborate, quali vignette, etichette, ritratti, ecc.
• Marchi complessi
I marchi complessi sono quei marchi costituiti sia da elementi figurativi che
da elementi denominativi.
• Marchi sonori
I marchi sonori sono ad esempio le sigle dei programmi radiotelevisivi. La
registrazione di tali marchi avviene depositando il relativo pentagramma.
5
TIPI DI MARCHI D’IMPRESA
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• Marchi di forma o tridimensionali
I marchi di forma o tridimensionali sono le forme dei prodotti e le loro
confezioni. Va ricordato che la validità dei marchi di forma non può
ammettersi indiscriminatamente, ma solo quando trattasi di forma non
consueta, arbitraria o di fantasia. A detta forma devono essere
estranei sia i compiti estetici sia quelli funzionali, o comunque di utilità
particolare, altrimenti la tutela viene ottenuta tramite brevetti per
invenzione industriale e modello d’utilità, oppure tramite la
registrazione di design.
• Marchi olfattivi
I marchi olfattivi possono essere validamente protetti se vengono
riprodotti graficamente, ad esempio mediante formule chimiche o
descrittivamente.
6
TIPI DI MARCHI D’IMPRESA
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Marchi collettivi: vengono rilasciati a soggetti che svolgono la
funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati
prodotti o servizi.
Questi marchi non appartengono a chi li usa, bensì a quel soggetto,
organizzato in forma d’impresa, che li ha richiesti e che provvede a
concederne l’uso a chi possiede i requisiti previsti e che si
assoggetta al rispetto del regolamento d’uso, che deve essere
previsto e depositato a corredo del marchio.
7
TIPI DI MARCHI D’IMPRESA
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Il marchio, per poter essere registrato, deve possedere capacità
distintiva che è espressa dall’impressione d’insieme che esso
determina nel consumatore di media diligenza e intelligenza.
Il marchio deve essere nuovo: non deve essere anticipato da altri
marchi identici o simili.
La novità si valuta con riferimento alle classi dei prodotti e dei servizi
indicati nella classificazione internazionale di Nizza (bisogna
individuare esattamente i prodotti e servizi, non è più possibile
rivendicare le classi generali); si valuta inoltre in funzione dell’affinità
dei prodotti e dei servizi e del target di clientela a cui sono destinati,
nonché delle linee di distribuzione.
8
REQUISITI DI REGISTRABILITÀ
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Prima di procedere al deposito di un marchio è sempre consigliabile
effettuare una ricerca di anteriorità per valutarne la novità.
Una ricerca di anteriorità non costituisce mai una garanzia assoluta a
causa dell’aggiornamento delle fonti e dell’esistenza di eventuali
marchi di fatto (marchi non registrati, che godono di tutela nei limiti
del preuso, ossia della diffusione locale).
Le ricerche di anteriorità effettuate via internet non hanno, in linea di
princìpio, efficacia.
9
RICERCHE DI ANTERIORITÀ
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RICERCA ALL’IDENTITÀ: rintraccia solo i marchi identici;
RICERCA PER SIMILITUDINE - rintraccia anteriorità non solo
identiche, ma anche simili dal punto di vista fonetico, concettuale
(anche traduzioni del marchio) e/o visivo;
RICERCA FIGURATIVA - viene utilizzata per rintracciare marchi
identici e/o simili alla sola parte figurativa (logo) presente nel segno.
10
RICERCHE DI ANTERIORITÀ
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Non possono essere registrati come marchi i segni costituiti
esclusivamente:
• dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi;
• da indicazioni descrittive che si riferiscono ai prodotti o servizi.
• Non possono costituire oggetto di registrazione di marchio: le
parole, figure o segni contrari alla legge, all’ordine pubblico, al
buon costume.
11
IMPEDIMENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO
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Non possono, inoltre, essere oggetto di domanda
diregistrazione di marchio gli stemmi, le bandiere, i punzoni
ufficiali ed altri segni considerati nelle Convenzioni
Internazionali vigenti, nonché gli stemmi e gli emblemi che
rivestono un interesse pubblico, a meno che l’autorità
competente non ne abbia autorizzato la registrazione.
12
IMPEDIMENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO
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I nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario,
scientifico, politico o sportivo, nonché le denominazioni e le sigle di
manifestazioni, i nomi di Enti ed associazioni, se notori, possono
essere registrati come marchi solo dagli aventi diritto, oppure da terzi
che dispongano del consenso di questi.
Non possono inoltre essere registrati come marchi i segni il cui uso
violerebbe un altrui diritto d’autore, di proprietà industriale, o altro
diritto esclusivo di terzi.
Inoltre i segni idonei ad ingannare il pubblico – cd segni decettivi, in
particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità
dei prodotti o dei servizi, non possono essere registrati come marchi.
13
IMPEDIMENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO
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È possibile usare come marchio una parola che risulti dalla
modificazione, anche lieve, della denominazione generica del
prodotto (es. automobilio). Un tale marchio gode di una protezione
molto limitata - marchio debole - in quanto esso è protetto solo nella
misura in cui differisce dalla denominazione generica del prodotto.
Sono marchi forti quelli dotati di un particolare potere
individualizzante e cioè quelli in cui le parole, le figure e gli altri segni
che li compongono non presentano, almeno immediatamente, alcuna
connessione né alcun legame concettuale con il prodotto da essi
contraddistinto.
Un marchio patronimico (cioè costituito da un nome di persona) è
un marchio forte, stante la mancanza di ogni collegamento
concettuale con il prodotto.
14
MARCHIO DEBOLE E MARCHIO FORTE
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E’ un fenomeno che ha luogo quando un’espressione
descrittiva, espressiva o comunque di uso comune, e
pertanto non proteggibile quale marchio, mantiene il
proprio significato originario ma, con l’andar del tempo,
ne assume un altro, secondario, dotato della capacità di
contraddistinguere la provenienza di prodotti da una certa
impresa.
Questo si verifica tipicamente grazie all’uso costante e
sostanzioso fatto da parte dell’impresa e della
conseguente associazione creatasi nella mente dei
consumatori.
15
SECONDARY MEANING
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La volgarizzazione di un marchio può portare alla sua decadenza.
Si verifica quando esso perde la sua capacità di identificare un
prodotto specifico e viene associato ad un’intera categoria di
prodotti con le medesime caratteristiche di quello inizialmente
identificato dal marchio volgarizzatosi.
Esempio: inizialmente la 3M realizzò il “nastro adesivo”, lanciandolo
sul mercato con il marchio SCOTCH; oggi si è soliti utilizzare quel
termine per identificare un generico nastro adesivo e non più il
prodotto della 3M; ciò significa che il marchio SCOTCH si è
volgarizzato ed è quindi diventato di uso comune.
16
VOLGARIZZAZIONE DEL MARCHIO
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Se il marchio registrato non è utilizzato dal titolare o da
un avente causa autorizzato, per 5 anni consecutivi dalla
data di registrazione, decade.
L’onere di provare la decadenza è a carico dei terzi
interessati.
La decadenza comunque non può essere fatta valere
se l’uso è iniziato o ripreso prima dell’istanza di
decadenza da parte dei terzi interessati.
17
DECADENZA
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Il titolare di un marchio registrato o usato con notorietà non
puramente locale, che tolleri per 5 anni l’uso di un marchio
posteriore registrato, uguale o simile al suo, non può nè
chiedere la nullità del marchio posteriore, nè impedirne l’uso
per i prodotti o servizi in relazione ai quali detto secondo
marchio è stato usato.
Con questa norma si è introdotto l’onere di sorveglianza a
carico dei titolari dei marchi.
18
CONVALIDA - TOLLERANZA
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Per l’estensione all’estero di un marchio, la priorità scade dopo
6 mesi dal deposito in Italia. Estendere all’estero un marchio in
regime di priorità significa che la data di validità del marchio
depositato all’estero decorre dalla data di deposito del marchio
italiano.
Un marchio può essere esteso all’estero anche dopo i 6 mesi
ed anche se già divulgato (contrariamente ai brevetti).
19
PRIORITÀ – DEPOSITO DEL MARCHIO ALL’ESTERO
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Il procedimento di opposizione si verifica quando un
soggetto, già titolare di un marchio, deposita un atto di
opposizione presso l’U.I.B.M. poiché ritiene che il suo
diritto esclusivo sul suo marchio sia seriamente messo in
pericolo da un nuovo marchio depositato ma non ancora
registrato – detto atto deve contenere l’indicazione del
marchio in pericolo e l’indicazione del marchio che si
ritiene lesivo.
L’atto di opposizione deve essere presentato entro tre
mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei
Marchi del nuovo marchio che si ritiene lesivo.
20
PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE
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Con il procedimento di opposizione, quindi, un soggetto che
possiede diritti preesistenti si oppone alla registrazione di un
marchio. Per poter presentare una opposizione è necessario
dimostrare che sussista un concreto rischio di confusione tra i
marchi in conflitto.
Infatti, l'opposizione, che può riguardare una sola domanda o
registrazione di marchio, deve contenere a pena di inammissibilità
l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori nonché dei prodotti
e servizi sui quali è basata l'opposizione ed i motivi su cui si fonda
l’opposizione.
Oltre a dimostrare che sussiste un valido motivo per l’opposizione
alla registrabilità di un marchio è necessario che l’opponente (cioè
colui che avvia il procedimento di opposizione) dimostri di essere
legittimato ad opporsi alla registrazione di un nuovo marchio.
21
PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE
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Infatti, i soggetti legittimati a depositare un atto di opposizione sono:
a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato
da data anteriore;
b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un
marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in
forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza;
c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio;
d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 8 del c.p.i..
In altre parole, l'opponente deve dichiarare, nell'atto di opposizione, che ha
una partecipazione diretta e personale nei risultati del procedimento e che
potrebbe essere danneggiato dalla registrazione del marchio successivo
contro cui è presentata opposizione.
22
PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE
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Il Marchio Comunitario è valido su tutto il territorio dell’Unione
Europea, a differenza del Marchio Internazionale che è un fascio di
Marchi Nazionali, il Marchio Comunitario è un marchio unico la cui
registrazione viene effettuata presso l’UAMI - Ufficio per
l’Armonizzazione del Mercato Interno - con sede ad Alicante.
Essendo un Marchio unitario la sua validità si estende, al momento
del deposito, su tutto il territorio comunitario; pertanto è impossibile
limitare la sua validità ad alcuni Stati dell’Unione Europea
escludendone altri.
23
MARCHIO COMUNITARIO
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I segni che possono essere registrati come marchi comunitari
sono i seguenti:
• composti da parole, lettere, numeri o combinazioni di tali
elementi;
• figurativi, comprendenti o meno parole;
• figurativi a colori;
• colori o combinazioni di colori;
• tridimensionali;
• sonori.
24
MARCHIO COMUNITARIO
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Il Marchio Comunitario, come quello Nazionale ha una
durata di dieci anni e può essere rinnovato
illimitatamente per periodi di ulteriori dieci anni.
Per quanto concerne l’uso, la normativa comunitaria,
come quella italiana, prevede l’obbligo di utilizzazione
dello stesso, questo vuol dire che entro cinque anni
dalla registrazione, il marchio comunitario deve
formare oggetto di un uso effettivo , in almeno uno dei
Paesi dell’Unione, per i prodotti e servizi rivendicati nella
domanda di registrazione.
L’utilizzazione del Marchio tutela il titolare da eventuali
azioni di decadenza per non uso promosse da terzi.
25
MARCHIO COMUNITARIO
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Il Marchio Comunitario come quello Nazionale prevede che il segno
abbia capacità distintiva, novità, rappresentabilità grafica e liceità.
Pertanto i segni che non possono essere registrati come Marchi
Comunitari sono i segni:
• privi di carattere distintivo;
• che servono unicamente per designare la specie, la qualità, la
quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero
l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o
altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
• siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle
consuetudini leali e costanti del commercio;
• siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
• siano idonei ad ingannare il pubblico, per esempio circa la natura, la
qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio.
26
MARCHIO COMUNITARIO
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Oltre ai classici requisiti è previsto, dalla normativa comunitaria,
che la domanda sia presentata in una delle cinque lingue
ufficiali (Italiano, Francese, Inglese, Tedesco e Spagnolo).
27
MARCHIO COMUNITARIO
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PREESISTENZA
Se un richiedente o titolare di marchio comunitario detiene già
un marchio nazionale anteriore identico per prodotti e servizi
identici, può rivendicarne la preesistenza. Ciò gli consente di
conservare i propri diritti anteriori anche in caso di rinuncia al
marchio nazionale o di mancato rinnovo.
28
MARCHIO COMUNITARIO
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La procedura di registrazione prevede diverse fasi:
• Deposito della Domanda di Registrazione;
• Fase di esame da parte dell’Ufficio Comunitario (verifica
rispetto dei requisiti formali della domanda di registrazione e
controllo sulla presenza di impedimenti assoluti - come ad
esempio un marchio identico già registrato) ;
• Pubblicazione della domanda di registrazione;
• Registrazione.
29
MARCHIO COMUNITARIO
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Entro tre mesi dalla pubblicazione del marchio nel
Bollettino dei Marchi Comunitari, i titolari di un segno
anteriore, sia comunitario che nazionale (Paesi Membri
dell’Unione Europea) possono presentare domanda di
Opposizione alla registrazione presso l’UAMI.
Attenzione: a differenza dell’UIBM, l’UAMI – se nelle
verifiche dei requisiti rintraccia marchi anteriori identici –
avverte automaticamente i titolari dei marchi anteriori, in
modo che possano procedere con l’opposizione.
30
MARCHIO COMUNITARIO
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Paesi Unione Europea: AUSTRIA - BELGIO - BULGARIA –
CROAZIA - DANIMARCA - FINLANDIA - FRANCIA -
GERMANIA - GRAN BRETAGNA - GRECIA - IRLANDA -
ITALIA - LUSSEMBURGO - OLANDA - PORTOGALLO -
SPAGNA - SVEZIA - CIPRO - ESTONIA - LETTONIA -
LITUANIA - MALTA - POLONIA - REPUBBLICA CECA –
REPUBBLICA SLOVACCA - ROMANIA - SLOVENIA -
UNGHERIA.
31
MARCHIO COMUNITARIO
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Il Marchio Internazionale, consente con un deposito unico di
ottenere la tutela in molti paesi. I paesi che possono essere
inseriti nella domanda devono aver aderito all’Accordo e/o
Protocollo di Madrid – cd Sistema di Madrid.
La procedura di registrazione si effettua presentando un'unica
domanda, in inglese o francese, presso l’Organizzazione
Mondiale per la Proprietà Intellettuale - WIPO – con sede a
Ginevra.
32
MARCHIO INTERNAZIONALE
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Anche se il deposito è unico, il marchio internazionale si caratterizza
per essere un “fascio di marchi”; ciò vuol dire che una volta
effettuato il deposito internazionale, la domanda di marchio viene
inoltrata dal WIPO ai singoli Uffici Nazionali dei Paesi designati;
questi eseguiranno i controlli e le procedure previsti dalle singole
disposizioni legislative nazionali.
Questa fase transitoria ha una durata di 12 - 18 mesi (a seconda che
il paese designato aderisca all’Accordo o al Protocollo).
Tra Accordo e Protocollo prevale il Protocollo di Madrid – ad oggi
solo l’Algeria aderisce esclusivamente all’Accordo di Madrid.
33
MARCHIO INTERNAZIONALE
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Differenze sostanziali Accordo / Protocollo di Madrid:
• un Marchio Internazionale basato sul Protocollo di Madrid può
essere depositato basandolo su una domanda di marchio e non su una
registrazione di marchio (come richiesto dall’Accordo di Madrid);
• il periodo entro il quale gli Stati membri del Protocollo di Madrid possono
presentare obiezioni e rifiuti è di 18 mesi dalla data di registrazione
provvisoria (e non 12 mesi come nell’Accordo di Madrid);
• le tasse per i singoli Stati del Protocollo di Madrid non sono fisse come per
gli Stati dell’Accordo di Madrid, ma variano da Stato a Stato, risultando in
alcuni casi (es. Giappone) anche piuttosto elevate;
• nel caso in cui il Marchio Internazionale subisca un’azione di annullamento
entro 5 anni dalla registrazione, il titolare ha la possibilità di trasformarlo in
tanti Marchi Nazionali negli Stati del Protocollo di Madrid ove non ci sono
impedimenti.
34
MARCHIO INTERNAZIONALE
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Nella fase transitoria, a seconda delle legislazioni nazionali,
sono possibili rilievi e/o opposizioni.
Mentre i rilievi sono presentati dagli Uffici Marchi Nazionali e
possono dipendere da impedimenti formali o sostanziali
presenti nella domanda, le opposizioni sono depositate dai
titolari di diritti anteriori che ritengono la registrazione lesiva dei
loro diritti.
35
MARCHIO INTERNAZIONALE
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Qualora la fase transitoria si concluda senza che siano stati
presentati impedimenti alla registrazione, il Marchio
Internazionale sarà registrato in tutti i paesi designati nella
domanda.
Se ,al contrario, in alcuni paesi la registrazione sarà negata, il
Marchio Internazionale verrà registrato solamente nei Paesi
designati in cui non vi siano stati impedimenti.
36
MARCHIO INTERNZAZIONALE
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La registrazione dura dieci anni; inoltre, nel caso in cui il
deposito internazionale sia effettuato entro 6 mesi dal deposito
del Marchio Nazionale o Comunitario di base, sarà possibile
rivendicare come data di priorità la data del marchio di base.
Il rinnovo deve essere eseguito allo scadere dei 10 anni.
37
MARCHIO INTERNAZIONALE
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ATTACCO CENTRALE
Il Marchio Internazionale è legato alla vita del marchio
di base per 5 anni; se il marchio di base decade per
impedimenti assoluti o relativi, anche il Marchio
Internazionale decadrà in tutti i paesi designati – è il
c.d. “Attacco centrale”.
Tuttavia, il Protocollo di Madrid prevede la possibilità di
convertire il marchio internazionale in tante domande di
marchio nazionali quanti sono i Paesi designati.
38
MARCHIO INTERNAZIONALE
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Paesi aderenti all’Accordo e/o Protocollo di Madrid:
Albania, Algeria, Antigua e Barbuda, Armenia, Australia, Austria,
Azerbaigian, Bahrain, Benelux, Bhutan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina,
Botswana, Bulgaria, Cina, Colombia, Repubblica Popolare Democratica di
Corea, Cipro, Croazia, Cuba, Danimarca, Egitto, Estonia, Filippine,
Federazione di Russia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ghana,
Giappone, Gran Bretagna, Grecia, India, Iran, Irlanda, Islanda, Israele, Italia,
Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Lesoto, Lettonia, Liberia, Liechtenstein,
Lituania, Macedonia, Madagascar, Marocco, Messico, Moldavia, Monaco,
Mongolia, Montenegro, Mozambico, Namibia, Norvegia, Nuova Zelanda,
Oman, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea,
Romania, Ruanda, San Marino, Sao Tome e Principe, Serbia, Sierra Leone,
Singapore, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sudan, Svezia,
Svizzera, Swaziland, Tagikistan, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina,
Ungheria, Unione Europea, Uzbekistan, Vietnam, Zambia.
39
MARCHIO INTERNAZIONALE
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 marzo 2014, n. 58,in attuazione
della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.
In vigore dal 13 Giugno 2014.
Sostituisce la parte del Codice del Consumo dall’articolo 45
all’articolo 67.
Previste maggiori informazioni precontrattuali per i consumatori, in
particolare, nei contratti a distanza e negoziati al di fuori dai locali
commerciali.
Sarà l’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (Agcm)
a vigilare sull’applicazione delle norme in questione e a sanzionare le
eventuali pratiche commerciali scorrette.
40
D.LGS. N. 21/2014
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Tra le principali novità si segnala il diritto di
ripensamento che il consumatore può esercitare entro il
termine più ampio di 14 giorni rispetto ai precedenti 10
giorni, senza dover fornire alcuna motivazione.
Nel caso in cui poi il consumatore non sia stato
preventivamente informato sul diritto al
ripensamento, il recesso viene esteso a dodici mesi,
contro i precedenti 60 giorni dalla conclusione del
contratto e 90 dalla consegna del bene.
41
D.LGS. N. 21/2014
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Altra importante (art. 62) novità riguarda il divieto di applicare al
consumatore – in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento –
spese per l’uso di detti strumenti.
L’Istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore
i pagamenti in caso di addebitamento eccedente rispetto al prezzo pattuito o
in caso di uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del
professionista o di un terzo.
L’Istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare il
professionista le somme riaccreditate al consumatore.
42
D.LGS. N. 21/2014
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Art. 49 -
Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti
negoziati fuori dei locali commerciali.
Utilizzare linguaggio semplice e comprensibile.
• caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e
ai beni o servizi;
• identità del professionista;
• indirizzo geografico della sede del professionista, fax e indirizzo elettronico,
ove disponibili, per favorire il consumatore nei contatti;
• se diverso dall’indirizzo della lettera c), l’indirizzo ove il consumatore può
indirizzare reclami;
• prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte e, se del caso, le
spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo;
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Art. 49 -
Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti
negoziati fuori dei locali commerciali.
• modalità di pagamento, consegna ed esecuzione;
• condizioni, termini e procedure per esercitare il diritto di recesso, nonchè il
modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B;
• eventuale costo a carico del consumatore per la restituzione dei beni in caso
di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non
possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;
• esclusione del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 59 o circostanze in cui il
consumatore perde tale diritto;
• promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;
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D.LGS. N. 21/2014
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Art. 49 -
Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori
dei locali commerciali.
• esistenza e condizioni dell’assistenza postvendita al consumatore, dei servizi
postvendita e delle garanzie commerciali;
• eventuale esistenza di codici di condotta e come possa esserne ottenuta copia;
• durata del contratto o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo
automatico, le condizioni per recedere dal contratto;
• funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;
• qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l’hardware e il software;
• possibilità di servirsi di un eventuale meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso
cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso.
45
D.LGS. N. 21/2014
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Art. 49 -
Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei
contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
se il professionista non adempie agli obblighi di informazione
sulle spese aggiuntive o gli altri costi, il consumatore non deve
sostenere tali spese o costi aggiuntivi.
46
D.LGS. N. 21/2014
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Art. 49 -
Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei
contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
Onere della prova relativo all’adempimento obblighi di
informazione: a carico del professionista.
47
D.LGS. N. 21/2014
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Art. 51 -
Requisiti formali contratti a distanza.
- linguaggio semplice e comprensibile; se le informazioni
sono presentate su un supporto durevole, devono essere
leggibili;
- se un contratto a distanza concluso con mezzi elettronici
impone al consumatore l’obbligo di pagare, il
professionista fornisce le informazioni di cui all’art. 49
prima che il consumatore inoltri l’ordine;
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Art. 51 -
Requisiti formali contratti a distanza.
- utilizzare un pulsante virtuale con l’espressione “ordine
con obbligo di pagare” o una formulazione
corrispondente inequivocabile, indicante che l’inoltro
dell’ordine implica l’obbligo di pagare il professionista.
In difetto, il consumatore non è vincolato dal contratto o
dall’ordine.
49
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Art. 51 -
Requisiti formali contratti a distanza.
- i siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e
leggibile, al più tardi all’inizio del processo di ordinazione, se si
applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi
pagamento sono accettati.
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D.LGS. N. 21/2014
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Art. 51 -
Requisiti formali contratti a distanza.
- il professionista fornisce al consumatore la conferma
del contratto concluso su un mezzo durevole entro un
termine ragionevole dalla conclusione del contratto e al
più tardi al momento della consegna dei beni o prima che
l’esecuzione del servizio abbia inizio.
Tale conferma comprende:
a) informazioni di cui all’art.49;
b) se del caso, la conferma del previo consenso e
accettazione del consumatore con riferimento all’art 59
(eccezioni al diritto di recesso).
51
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Art. 53 -
Non adempimento obbligo d’informazione diritto di
recesso.
- periodo di recesso esteso a 12 mesi dopo la fine del
periodo di recesso iniziale (come determinato a norma
dell’art. 52, comma 2);
- se il professionista fornisce al consumatore le
informazioni entro 12 mesi, il periodo di recesso termina
14 giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le
informazioni.
52
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Art. 54 - Esercizio diritto di recesso.
Il consumatore, prima della scadenza del periodo di recesso, può:
- utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B;
- presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua
decisione di recedere dal contratto.
Il professionista comunica senza indugio al consumatore una
conferma di ricevimento su un supporto durevole del recesso
esercitato.
Onere prova: è il consumatore che deve provare di avere
esercitato il diritto di recesso conformemente al presente articolo.
53
D.LGS. N. 21/2014
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Art. 56 – Obblighi del professionista nel caso di recesso.
- rimborso di tutti i pagamenti ricevuti senza indebito ritardo e comunque
entro 14 giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore
di recedere;
- rimborso con lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la
transazione iniziale (salvo il consumatore abbia espressamente convenuto
altrimenti e non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del
rimborso);
- il professionista non è tenuto a rimborsare i costi supplementari, qualora il
consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa dal
tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista;
- il professionista può trattenere il rimborso finchè non abbia ricevuto i beni
o finchè il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni.
54
D.LGS. N. 21/2014
WWW.PBRAND.IT
Art. 57 – Obblighi del consumatore nel caso di
recesso.
- il consumatore restituisce i beni o li consegna al
professionista o a un terzo autorizzato dal professionista
a ricevere i beni senza indebito ritardo e in ogni caso
entro 14 giorni dalla data in cui ha comunicato la
decisione di recedere dal contratto;
- il consumatore sostiene solo il costo diretto della
restituzione dei beni, purchè il professionista non abbia
concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il
consumatore che tale costo è a carico del consumatore;
55
D.LGS. N. 21/2014
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Art. 57 – Obblighi del consumatore nel caso di
recesso.
- il consumatore è responsabile unicamente della
diminuzione del valore dei beni risultante da una
manipolazione dei beni diversa da quella necessaria
per stabilire la natura, le caratteristiche e il
funzionamento dei beni.
Se il professionsita ha omesso l’informativa sul diritto
di recesso, il consumatore non è in alcun caso
responsabile per la diminuzione del valore dei beni.
56
D.LGS. N. 21/2014
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Art. 58 – Contratti accessori nel caso di recesso.
Eventuali contratti accessori sono risolti di diritto, senza costi
per il consumatore.
57
D.LGS. N. 21/2014
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Art. 59 – Eccezioni al diritto di recesso.
Diritto di recesso escluso relativamente a (casi principali):
- fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il
professionista non è in grado di controllare;
- fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;
- fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;
- fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla
protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;
- fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano inscindibilmente mescolati con altri beni;
- contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita del professionista per
effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione;
- fornitura di registrazioni audio/video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati
aperti dopo la consegna;
58
D.LGS. N. 21/2014
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Art. 61 – Consegna
- il professionista deve consegnare i beni al consumatore senza ingiustificato ritardo
e comunque entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto;
- obbligazione di consegna adempiuta mediante trasferimento della disponibilità
materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore;
- se il professionista non adempie, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna
entro un termine supplementare appropriato alle circostanze.
Se anche tale termine non viene rispettato,il consumatore è legittimato a risolvere il
contratto + diritto al risarcimento del danno;
- il consumatore non deve concedere il termine supplementare se a) il
professionista si è espressamente rifiutato di consegnare i beni o b) il termine pattuito
deve considerarsi essenziale.
59
D.LGS. N. 21/2014
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Art. 63 – Passaggio del rischio.
Nei contratti in cui è prevista a carico del professionista la spedizione del prodotto, il rischio
della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, passa al
consumatore solo quando questi (o un terzo dal medesimo designato diverso dal vettore) entra
materialmente nel possesso dei beni.
Art. 65 – Pagamenti supplementari
Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto, il professionista chiede il consenso
espresso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare.
Art. 66-bis – Foro competente
La competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o domicilio del
consumatore.
60
D.LGS. N. 21/2014
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Art. 66-quinquies – Fornitura non richiesta.
Consumatore esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi
prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni o
servizi.
L’assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a
tale fornitura non richiesta non costituisce consenso.
Salvo consenso del consumatore – prima o al momento della
conclusione del contratto – il professionista non può adempiere
eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di
valore e qualità equivalenti o superiori.
61
D.LGS. N. 21/2014
Sede legale:
Via A.Modigliani 7 10137 Torino.
Sede Operativa:
Corso Luigi Einaudi 18, 10129 Torino.
Tel: 011 04.47.451 | Fax: 011 19.83.59.05 | Mail: info@pbrand.it
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Registrazione marchio e tutela

  • 1. MARCHI D’IMPRESA BREVETTI ECOMMERCE PRIVACY WWW.PBRAND.IT
  • 2. WWW.PBRAND.IT Avv. Riadi Piacentini – piacentini@pbrand.it Mi occupo di Proprietà Industriale con focus sui marchi d’impresa. Sono external-Partner di un importante Studio Legale in Torino, che si occupa di internazionalizzazione, contrattualistica internazionale, mediazione e arbitrato in Italia e all’estero. 2 MI PRESENTO
  • 3. WWW.PBRAND.IT Art. 7 CPI (D.Lgs. N.30/2005) Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente. Quindi: parole, compresi nomi di persone, disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, purchè siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Funzione del marchio: individuare i vari operatori economici e consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli. 3 DEFINIZIONE DI MARCHIO D’IMPRESA
  • 4. WWW.PBRAND.IT Durata del marchio: 10 anni rinnovabili potenzialmente all’infinito. La registrazione di un marchio conferisce nello Stato un diritto assoluto di utilizzazione del marchio stesso per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali il segno è stato registrato: diritto di privativa. Ufficio competente Italiano: UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 4 NOZIONI GENERALI MARCHI D’IMPRESA
  • 5. WWW.PBRAND.IT • Marchi denominativi I marchi denominativi sono quelli costituiti da parole di fantasia, nomi patronimici, nomi geografici, denominazioni sociali, sigle, lettere dell’alfabeto, numeri, ecc. • Marchi figurativi I marchi figurativi sono quelli costituiti da emblemi e colori fino a rappresentazioni più elaborate, quali vignette, etichette, ritratti, ecc. • Marchi complessi I marchi complessi sono quei marchi costituiti sia da elementi figurativi che da elementi denominativi. • Marchi sonori I marchi sonori sono ad esempio le sigle dei programmi radiotelevisivi. La registrazione di tali marchi avviene depositando il relativo pentagramma. 5 TIPI DI MARCHI D’IMPRESA
  • 6. WWW.PBRAND.IT • Marchi di forma o tridimensionali I marchi di forma o tridimensionali sono le forme dei prodotti e le loro confezioni. Va ricordato che la validità dei marchi di forma non può ammettersi indiscriminatamente, ma solo quando trattasi di forma non consueta, arbitraria o di fantasia. A detta forma devono essere estranei sia i compiti estetici sia quelli funzionali, o comunque di utilità particolare, altrimenti la tutela viene ottenuta tramite brevetti per invenzione industriale e modello d’utilità, oppure tramite la registrazione di design. • Marchi olfattivi I marchi olfattivi possono essere validamente protetti se vengono riprodotti graficamente, ad esempio mediante formule chimiche o descrittivamente. 6 TIPI DI MARCHI D’IMPRESA
  • 7. WWW.PBRAND.IT Marchi collettivi: vengono rilasciati a soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. Questi marchi non appartengono a chi li usa, bensì a quel soggetto, organizzato in forma d’impresa, che li ha richiesti e che provvede a concederne l’uso a chi possiede i requisiti previsti e che si assoggetta al rispetto del regolamento d’uso, che deve essere previsto e depositato a corredo del marchio. 7 TIPI DI MARCHI D’IMPRESA
  • 8. WWW.PBRAND.IT Il marchio, per poter essere registrato, deve possedere capacità distintiva che è espressa dall’impressione d’insieme che esso determina nel consumatore di media diligenza e intelligenza. Il marchio deve essere nuovo: non deve essere anticipato da altri marchi identici o simili. La novità si valuta con riferimento alle classi dei prodotti e dei servizi indicati nella classificazione internazionale di Nizza (bisogna individuare esattamente i prodotti e servizi, non è più possibile rivendicare le classi generali); si valuta inoltre in funzione dell’affinità dei prodotti e dei servizi e del target di clientela a cui sono destinati, nonché delle linee di distribuzione. 8 REQUISITI DI REGISTRABILITÀ
  • 9. WWW.PBRAND.IT Prima di procedere al deposito di un marchio è sempre consigliabile effettuare una ricerca di anteriorità per valutarne la novità. Una ricerca di anteriorità non costituisce mai una garanzia assoluta a causa dell’aggiornamento delle fonti e dell’esistenza di eventuali marchi di fatto (marchi non registrati, che godono di tutela nei limiti del preuso, ossia della diffusione locale). Le ricerche di anteriorità effettuate via internet non hanno, in linea di princìpio, efficacia. 9 RICERCHE DI ANTERIORITÀ
  • 10. WWW.PBRAND.IT RICERCA ALL’IDENTITÀ: rintraccia solo i marchi identici; RICERCA PER SIMILITUDINE - rintraccia anteriorità non solo identiche, ma anche simili dal punto di vista fonetico, concettuale (anche traduzioni del marchio) e/o visivo; RICERCA FIGURATIVA - viene utilizzata per rintracciare marchi identici e/o simili alla sola parte figurativa (logo) presente nel segno. 10 RICERCHE DI ANTERIORITÀ
  • 11. WWW.PBRAND.IT Non possono essere registrati come marchi i segni costituiti esclusivamente: • dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi; • da indicazioni descrittive che si riferiscono ai prodotti o servizi. • Non possono costituire oggetto di registrazione di marchio: le parole, figure o segni contrari alla legge, all’ordine pubblico, al buon costume. 11 IMPEDIMENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO
  • 12. WWW.PBRAND.IT Non possono, inoltre, essere oggetto di domanda diregistrazione di marchio gli stemmi, le bandiere, i punzoni ufficiali ed altri segni considerati nelle Convenzioni Internazionali vigenti, nonché gli stemmi e gli emblemi che rivestono un interesse pubblico, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione. 12 IMPEDIMENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO
  • 13. WWW.PBRAND.IT I nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, nonché le denominazioni e le sigle di manifestazioni, i nomi di Enti ed associazioni, se notori, possono essere registrati come marchi solo dagli aventi diritto, oppure da terzi che dispongano del consenso di questi. Non possono inoltre essere registrati come marchi i segni il cui uso violerebbe un altrui diritto d’autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi. Inoltre i segni idonei ad ingannare il pubblico – cd segni decettivi, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o dei servizi, non possono essere registrati come marchi. 13 IMPEDIMENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO
  • 14. WWW.PBRAND.IT È possibile usare come marchio una parola che risulti dalla modificazione, anche lieve, della denominazione generica del prodotto (es. automobilio). Un tale marchio gode di una protezione molto limitata - marchio debole - in quanto esso è protetto solo nella misura in cui differisce dalla denominazione generica del prodotto. Sono marchi forti quelli dotati di un particolare potere individualizzante e cioè quelli in cui le parole, le figure e gli altri segni che li compongono non presentano, almeno immediatamente, alcuna connessione né alcun legame concettuale con il prodotto da essi contraddistinto. Un marchio patronimico (cioè costituito da un nome di persona) è un marchio forte, stante la mancanza di ogni collegamento concettuale con il prodotto. 14 MARCHIO DEBOLE E MARCHIO FORTE
  • 15. WWW.PBRAND.IT E’ un fenomeno che ha luogo quando un’espressione descrittiva, espressiva o comunque di uso comune, e pertanto non proteggibile quale marchio, mantiene il proprio significato originario ma, con l’andar del tempo, ne assume un altro, secondario, dotato della capacità di contraddistinguere la provenienza di prodotti da una certa impresa. Questo si verifica tipicamente grazie all’uso costante e sostanzioso fatto da parte dell’impresa e della conseguente associazione creatasi nella mente dei consumatori. 15 SECONDARY MEANING
  • 16. WWW.PBRAND.IT La volgarizzazione di un marchio può portare alla sua decadenza. Si verifica quando esso perde la sua capacità di identificare un prodotto specifico e viene associato ad un’intera categoria di prodotti con le medesime caratteristiche di quello inizialmente identificato dal marchio volgarizzatosi. Esempio: inizialmente la 3M realizzò il “nastro adesivo”, lanciandolo sul mercato con il marchio SCOTCH; oggi si è soliti utilizzare quel termine per identificare un generico nastro adesivo e non più il prodotto della 3M; ciò significa che il marchio SCOTCH si è volgarizzato ed è quindi diventato di uso comune. 16 VOLGARIZZAZIONE DEL MARCHIO
  • 17. WWW.PBRAND.IT Se il marchio registrato non è utilizzato dal titolare o da un avente causa autorizzato, per 5 anni consecutivi dalla data di registrazione, decade. L’onere di provare la decadenza è a carico dei terzi interessati. La decadenza comunque non può essere fatta valere se l’uso è iniziato o ripreso prima dell’istanza di decadenza da parte dei terzi interessati. 17 DECADENZA
  • 18. WWW.PBRAND.IT Il titolare di un marchio registrato o usato con notorietà non puramente locale, che tolleri per 5 anni l’uso di un marchio posteriore registrato, uguale o simile al suo, non può nè chiedere la nullità del marchio posteriore, nè impedirne l’uso per i prodotti o servizi in relazione ai quali detto secondo marchio è stato usato. Con questa norma si è introdotto l’onere di sorveglianza a carico dei titolari dei marchi. 18 CONVALIDA - TOLLERANZA
  • 19. WWW.PBRAND.IT Per l’estensione all’estero di un marchio, la priorità scade dopo 6 mesi dal deposito in Italia. Estendere all’estero un marchio in regime di priorità significa che la data di validità del marchio depositato all’estero decorre dalla data di deposito del marchio italiano. Un marchio può essere esteso all’estero anche dopo i 6 mesi ed anche se già divulgato (contrariamente ai brevetti). 19 PRIORITÀ – DEPOSITO DEL MARCHIO ALL’ESTERO
  • 20. WWW.PBRAND.IT Il procedimento di opposizione si verifica quando un soggetto, già titolare di un marchio, deposita un atto di opposizione presso l’U.I.B.M. poiché ritiene che il suo diritto esclusivo sul suo marchio sia seriamente messo in pericolo da un nuovo marchio depositato ma non ancora registrato – detto atto deve contenere l’indicazione del marchio in pericolo e l’indicazione del marchio che si ritiene lesivo. L’atto di opposizione deve essere presentato entro tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei Marchi del nuovo marchio che si ritiene lesivo. 20 PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE
  • 21. WWW.PBRAND.IT Con il procedimento di opposizione, quindi, un soggetto che possiede diritti preesistenti si oppone alla registrazione di un marchio. Per poter presentare una opposizione è necessario dimostrare che sussista un concreto rischio di confusione tra i marchi in conflitto. Infatti, l'opposizione, che può riguardare una sola domanda o registrazione di marchio, deve contenere a pena di inammissibilità l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori nonché dei prodotti e servizi sui quali è basata l'opposizione ed i motivi su cui si fonda l’opposizione. Oltre a dimostrare che sussiste un valido motivo per l’opposizione alla registrabilità di un marchio è necessario che l’opponente (cioè colui che avvia il procedimento di opposizione) dimostri di essere legittimato ad opporsi alla registrazione di un nuovo marchio. 21 PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE
  • 22. WWW.PBRAND.IT Infatti, i soggetti legittimati a depositare un atto di opposizione sono: a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore; b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza; c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio; d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 8 del c.p.i.. In altre parole, l'opponente deve dichiarare, nell'atto di opposizione, che ha una partecipazione diretta e personale nei risultati del procedimento e che potrebbe essere danneggiato dalla registrazione del marchio successivo contro cui è presentata opposizione. 22 PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE
  • 23. WWW.PBRAND.IT Il Marchio Comunitario è valido su tutto il territorio dell’Unione Europea, a differenza del Marchio Internazionale che è un fascio di Marchi Nazionali, il Marchio Comunitario è un marchio unico la cui registrazione viene effettuata presso l’UAMI - Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno - con sede ad Alicante. Essendo un Marchio unitario la sua validità si estende, al momento del deposito, su tutto il territorio comunitario; pertanto è impossibile limitare la sua validità ad alcuni Stati dell’Unione Europea escludendone altri. 23 MARCHIO COMUNITARIO
  • 24. WWW.PBRAND.IT I segni che possono essere registrati come marchi comunitari sono i seguenti: • composti da parole, lettere, numeri o combinazioni di tali elementi; • figurativi, comprendenti o meno parole; • figurativi a colori; • colori o combinazioni di colori; • tridimensionali; • sonori. 24 MARCHIO COMUNITARIO
  • 25. WWW.PBRAND.IT Il Marchio Comunitario, come quello Nazionale ha una durata di dieci anni e può essere rinnovato illimitatamente per periodi di ulteriori dieci anni. Per quanto concerne l’uso, la normativa comunitaria, come quella italiana, prevede l’obbligo di utilizzazione dello stesso, questo vuol dire che entro cinque anni dalla registrazione, il marchio comunitario deve formare oggetto di un uso effettivo , in almeno uno dei Paesi dell’Unione, per i prodotti e servizi rivendicati nella domanda di registrazione. L’utilizzazione del Marchio tutela il titolare da eventuali azioni di decadenza per non uso promosse da terzi. 25 MARCHIO COMUNITARIO
  • 26. WWW.PBRAND.IT Il Marchio Comunitario come quello Nazionale prevede che il segno abbia capacità distintiva, novità, rappresentabilità grafica e liceità. Pertanto i segni che non possono essere registrati come Marchi Comunitari sono i segni: • privi di carattere distintivo; • che servono unicamente per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o del servizio; • siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio; • siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume; • siano idonei ad ingannare il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio. 26 MARCHIO COMUNITARIO
  • 27. WWW.PBRAND.IT Oltre ai classici requisiti è previsto, dalla normativa comunitaria, che la domanda sia presentata in una delle cinque lingue ufficiali (Italiano, Francese, Inglese, Tedesco e Spagnolo). 27 MARCHIO COMUNITARIO
  • 28. WWW.PBRAND.IT PREESISTENZA Se un richiedente o titolare di marchio comunitario detiene già un marchio nazionale anteriore identico per prodotti e servizi identici, può rivendicarne la preesistenza. Ciò gli consente di conservare i propri diritti anteriori anche in caso di rinuncia al marchio nazionale o di mancato rinnovo. 28 MARCHIO COMUNITARIO
  • 29. WWW.PBRAND.IT La procedura di registrazione prevede diverse fasi: • Deposito della Domanda di Registrazione; • Fase di esame da parte dell’Ufficio Comunitario (verifica rispetto dei requisiti formali della domanda di registrazione e controllo sulla presenza di impedimenti assoluti - come ad esempio un marchio identico già registrato) ; • Pubblicazione della domanda di registrazione; • Registrazione. 29 MARCHIO COMUNITARIO
  • 30. WWW.PBRAND.IT Entro tre mesi dalla pubblicazione del marchio nel Bollettino dei Marchi Comunitari, i titolari di un segno anteriore, sia comunitario che nazionale (Paesi Membri dell’Unione Europea) possono presentare domanda di Opposizione alla registrazione presso l’UAMI. Attenzione: a differenza dell’UIBM, l’UAMI – se nelle verifiche dei requisiti rintraccia marchi anteriori identici – avverte automaticamente i titolari dei marchi anteriori, in modo che possano procedere con l’opposizione. 30 MARCHIO COMUNITARIO
  • 31. WWW.PBRAND.IT Paesi Unione Europea: AUSTRIA - BELGIO - BULGARIA – CROAZIA - DANIMARCA - FINLANDIA - FRANCIA - GERMANIA - GRAN BRETAGNA - GRECIA - IRLANDA - ITALIA - LUSSEMBURGO - OLANDA - PORTOGALLO - SPAGNA - SVEZIA - CIPRO - ESTONIA - LETTONIA - LITUANIA - MALTA - POLONIA - REPUBBLICA CECA – REPUBBLICA SLOVACCA - ROMANIA - SLOVENIA - UNGHERIA. 31 MARCHIO COMUNITARIO
  • 32. WWW.PBRAND.IT Il Marchio Internazionale, consente con un deposito unico di ottenere la tutela in molti paesi. I paesi che possono essere inseriti nella domanda devono aver aderito all’Accordo e/o Protocollo di Madrid – cd Sistema di Madrid. La procedura di registrazione si effettua presentando un'unica domanda, in inglese o francese, presso l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale - WIPO – con sede a Ginevra. 32 MARCHIO INTERNAZIONALE
  • 33. WWW.PBRAND.IT Anche se il deposito è unico, il marchio internazionale si caratterizza per essere un “fascio di marchi”; ciò vuol dire che una volta effettuato il deposito internazionale, la domanda di marchio viene inoltrata dal WIPO ai singoli Uffici Nazionali dei Paesi designati; questi eseguiranno i controlli e le procedure previsti dalle singole disposizioni legislative nazionali. Questa fase transitoria ha una durata di 12 - 18 mesi (a seconda che il paese designato aderisca all’Accordo o al Protocollo). Tra Accordo e Protocollo prevale il Protocollo di Madrid – ad oggi solo l’Algeria aderisce esclusivamente all’Accordo di Madrid. 33 MARCHIO INTERNAZIONALE
  • 34. WWW.PBRAND.IT Differenze sostanziali Accordo / Protocollo di Madrid: • un Marchio Internazionale basato sul Protocollo di Madrid può essere depositato basandolo su una domanda di marchio e non su una registrazione di marchio (come richiesto dall’Accordo di Madrid); • il periodo entro il quale gli Stati membri del Protocollo di Madrid possono presentare obiezioni e rifiuti è di 18 mesi dalla data di registrazione provvisoria (e non 12 mesi come nell’Accordo di Madrid); • le tasse per i singoli Stati del Protocollo di Madrid non sono fisse come per gli Stati dell’Accordo di Madrid, ma variano da Stato a Stato, risultando in alcuni casi (es. Giappone) anche piuttosto elevate; • nel caso in cui il Marchio Internazionale subisca un’azione di annullamento entro 5 anni dalla registrazione, il titolare ha la possibilità di trasformarlo in tanti Marchi Nazionali negli Stati del Protocollo di Madrid ove non ci sono impedimenti. 34 MARCHIO INTERNAZIONALE
  • 35. WWW.PBRAND.IT Nella fase transitoria, a seconda delle legislazioni nazionali, sono possibili rilievi e/o opposizioni. Mentre i rilievi sono presentati dagli Uffici Marchi Nazionali e possono dipendere da impedimenti formali o sostanziali presenti nella domanda, le opposizioni sono depositate dai titolari di diritti anteriori che ritengono la registrazione lesiva dei loro diritti. 35 MARCHIO INTERNAZIONALE
  • 36. WWW.PBRAND.IT Qualora la fase transitoria si concluda senza che siano stati presentati impedimenti alla registrazione, il Marchio Internazionale sarà registrato in tutti i paesi designati nella domanda. Se ,al contrario, in alcuni paesi la registrazione sarà negata, il Marchio Internazionale verrà registrato solamente nei Paesi designati in cui non vi siano stati impedimenti. 36 MARCHIO INTERNZAZIONALE
  • 37. WWW.PBRAND.IT La registrazione dura dieci anni; inoltre, nel caso in cui il deposito internazionale sia effettuato entro 6 mesi dal deposito del Marchio Nazionale o Comunitario di base, sarà possibile rivendicare come data di priorità la data del marchio di base. Il rinnovo deve essere eseguito allo scadere dei 10 anni. 37 MARCHIO INTERNAZIONALE
  • 38. WWW.PBRAND.IT ATTACCO CENTRALE Il Marchio Internazionale è legato alla vita del marchio di base per 5 anni; se il marchio di base decade per impedimenti assoluti o relativi, anche il Marchio Internazionale decadrà in tutti i paesi designati – è il c.d. “Attacco centrale”. Tuttavia, il Protocollo di Madrid prevede la possibilità di convertire il marchio internazionale in tante domande di marchio nazionali quanti sono i Paesi designati. 38 MARCHIO INTERNAZIONALE
  • 39. WWW.PBRAND.IT Paesi aderenti all’Accordo e/o Protocollo di Madrid: Albania, Algeria, Antigua e Barbuda, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Bahrain, Benelux, Bhutan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Bulgaria, Cina, Colombia, Repubblica Popolare Democratica di Corea, Cipro, Croazia, Cuba, Danimarca, Egitto, Estonia, Filippine, Federazione di Russia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ghana, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, India, Iran, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Lesoto, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Macedonia, Madagascar, Marocco, Messico, Moldavia, Monaco, Mongolia, Montenegro, Mozambico, Namibia, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Romania, Ruanda, San Marino, Sao Tome e Principe, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sudan, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tagikistan, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Unione Europea, Uzbekistan, Vietnam, Zambia. 39 MARCHIO INTERNAZIONALE
  • 40. WWW.PBRAND.IT Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 marzo 2014, n. 58,in attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. In vigore dal 13 Giugno 2014. Sostituisce la parte del Codice del Consumo dall’articolo 45 all’articolo 67. Previste maggiori informazioni precontrattuali per i consumatori, in particolare, nei contratti a distanza e negoziati al di fuori dai locali commerciali. Sarà l’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (Agcm) a vigilare sull’applicazione delle norme in questione e a sanzionare le eventuali pratiche commerciali scorrette. 40 D.LGS. N. 21/2014
  • 41. WWW.PBRAND.IT Tra le principali novità si segnala il diritto di ripensamento che il consumatore può esercitare entro il termine più ampio di 14 giorni rispetto ai precedenti 10 giorni, senza dover fornire alcuna motivazione. Nel caso in cui poi il consumatore non sia stato preventivamente informato sul diritto al ripensamento, il recesso viene esteso a dodici mesi, contro i precedenti 60 giorni dalla conclusione del contratto e 90 dalla consegna del bene. 41 D.LGS. N. 21/2014
  • 42. WWW.PBRAND.IT Altra importante (art. 62) novità riguarda il divieto di applicare al consumatore – in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento – spese per l’uso di detti strumenti. L’Istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti in caso di addebitamento eccedente rispetto al prezzo pattuito o in caso di uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo. L’Istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare il professionista le somme riaccreditate al consumatore. 42 D.LGS. N. 21/2014
  • 43. WWW.PBRAND.IT Art. 49 - Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali. Utilizzare linguaggio semplice e comprensibile. • caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi; • identità del professionista; • indirizzo geografico della sede del professionista, fax e indirizzo elettronico, ove disponibili, per favorire il consumatore nei contatti; • se diverso dall’indirizzo della lettera c), l’indirizzo ove il consumatore può indirizzare reclami; • prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte e, se del caso, le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo; 43 D.LGS. N. 21/2014
  • 44. WWW.PBRAND.IT Art. 49 - Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali. • modalità di pagamento, consegna ed esecuzione; • condizioni, termini e procedure per esercitare il diritto di recesso, nonchè il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B; • eventuale costo a carico del consumatore per la restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta; • esclusione del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 59 o circostanze in cui il consumatore perde tale diritto; • promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni; 44 D.LGS. N. 21/2014
  • 45. WWW.PBRAND.IT Art. 49 - Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali. • esistenza e condizioni dell’assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali; • eventuale esistenza di codici di condotta e come possa esserne ottenuta copia; • durata del contratto o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto; • funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica; • qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l’hardware e il software; • possibilità di servirsi di un eventuale meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso. 45 D.LGS. N. 21/2014
  • 46. WWW.PBRAND.IT Art. 49 - Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali. se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi, il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi. 46 D.LGS. N. 21/2014
  • 47. WWW.PBRAND.IT Art. 49 - Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali. Onere della prova relativo all’adempimento obblighi di informazione: a carico del professionista. 47 D.LGS. N. 21/2014
  • 48. WWW.PBRAND.IT Art. 51 - Requisiti formali contratti a distanza. - linguaggio semplice e comprensibile; se le informazioni sono presentate su un supporto durevole, devono essere leggibili; - se un contratto a distanza concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l’obbligo di pagare, il professionista fornisce le informazioni di cui all’art. 49 prima che il consumatore inoltri l’ordine; 48 D.LGS. N. 21/2014
  • 49. WWW.PBRAND.IT Art. 51 - Requisiti formali contratti a distanza. - utilizzare un pulsante virtuale con l’espressione “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente inequivocabile, indicante che l’inoltro dell’ordine implica l’obbligo di pagare il professionista. In difetto, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine. 49 D.LGS. N. 21/2014
  • 50. WWW.PBRAND.IT Art. 51 - Requisiti formali contratti a distanza. - i siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al più tardi all’inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi pagamento sono accettati. 50 D.LGS. N. 21/2014
  • 51. WWW.PBRAND.IT Art. 51 - Requisiti formali contratti a distanza. - il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole entro un termine ragionevole dalla conclusione del contratto e al più tardi al momento della consegna dei beni o prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende: a) informazioni di cui all’art.49; b) se del caso, la conferma del previo consenso e accettazione del consumatore con riferimento all’art 59 (eccezioni al diritto di recesso). 51 D.LGS. N. 21/2014
  • 52. WWW.PBRAND.IT Art. 53 - Non adempimento obbligo d’informazione diritto di recesso. - periodo di recesso esteso a 12 mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale (come determinato a norma dell’art. 52, comma 2); - se il professionista fornisce al consumatore le informazioni entro 12 mesi, il periodo di recesso termina 14 giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni. 52 D.LGS. N. 21/2014
  • 53. WWW.PBRAND.IT Art. 54 - Esercizio diritto di recesso. Il consumatore, prima della scadenza del periodo di recesso, può: - utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B; - presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto. Il professionista comunica senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento su un supporto durevole del recesso esercitato. Onere prova: è il consumatore che deve provare di avere esercitato il diritto di recesso conformemente al presente articolo. 53 D.LGS. N. 21/2014
  • 54. WWW.PBRAND.IT Art. 56 – Obblighi del professionista nel caso di recesso. - rimborso di tutti i pagamenti ricevuti senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere; - rimborso con lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale (salvo il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti e non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso); - il professionista non è tenuto a rimborsare i costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista; - il professionista può trattenere il rimborso finchè non abbia ricevuto i beni o finchè il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni. 54 D.LGS. N. 21/2014
  • 55. WWW.PBRAND.IT Art. 57 – Obblighi del consumatore nel caso di recesso. - il consumatore restituisce i beni o li consegna al professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a ricevere i beni senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla data in cui ha comunicato la decisione di recedere dal contratto; - il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purchè il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo è a carico del consumatore; 55 D.LGS. N. 21/2014
  • 56. WWW.PBRAND.IT Art. 57 – Obblighi del consumatore nel caso di recesso. - il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Se il professionsita ha omesso l’informativa sul diritto di recesso, il consumatore non è in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei beni. 56 D.LGS. N. 21/2014
  • 57. WWW.PBRAND.IT Art. 58 – Contratti accessori nel caso di recesso. Eventuali contratti accessori sono risolti di diritto, senza costi per il consumatore. 57 D.LGS. N. 21/2014
  • 58. WWW.PBRAND.IT Art. 59 – Eccezioni al diritto di recesso. Diritto di recesso escluso relativamente a (casi principali): - fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare; - fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati; - fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente; - fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna; - fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano inscindibilmente mescolati con altri beni; - contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita del professionista per effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione; - fornitura di registrazioni audio/video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna; 58 D.LGS. N. 21/2014
  • 59. WWW.PBRAND.IT Art. 61 – Consegna - il professionista deve consegnare i beni al consumatore senza ingiustificato ritardo e comunque entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto; - obbligazione di consegna adempiuta mediante trasferimento della disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore; - se il professionista non adempie, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se anche tale termine non viene rispettato,il consumatore è legittimato a risolvere il contratto + diritto al risarcimento del danno; - il consumatore non deve concedere il termine supplementare se a) il professionista si è espressamente rifiutato di consegnare i beni o b) il termine pattuito deve considerarsi essenziale. 59 D.LGS. N. 21/2014
  • 60. WWW.PBRAND.IT Art. 63 – Passaggio del rischio. Nei contratti in cui è prevista a carico del professionista la spedizione del prodotto, il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, passa al consumatore solo quando questi (o un terzo dal medesimo designato diverso dal vettore) entra materialmente nel possesso dei beni. Art. 65 – Pagamenti supplementari Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto, il professionista chiede il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare. Art. 66-bis – Foro competente La competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore. 60 D.LGS. N. 21/2014
  • 61. WWW.PBRAND.IT Art. 66-quinquies – Fornitura non richiesta. Consumatore esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni o servizi. L’assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso. Salvo consenso del consumatore – prima o al momento della conclusione del contratto – il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori. 61 D.LGS. N. 21/2014
  • 62. Sede legale: Via A.Modigliani 7 10137 Torino. Sede Operativa: Corso Luigi Einaudi 18, 10129 Torino. Tel: 011 04.47.451 | Fax: 011 19.83.59.05 | Mail: info@pbrand.it P.Iva 10279410012