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Per ricordare
l’apprendistato
Fabio Gioli
È l’unico contratto a contenuto
formativo e finalizzato
all’inserimento lavorativo di giovani
Fabio Gioli
È un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e a causa mista: si caratterizza oltre che
per lo svolgimento dell’attività lavorativa per l’obbligo di
garantire l’effettiva formazione
Fabio Gioli
Fabio Gioli
L.n.196/1997 – pacchetto TREU: rafforza gli obblighi formativi e vincola a una
formazione obbligatoria esterna
D.LGS 276/2003 – riforma Biagi: attenua i vincoli della riforma precedente
introducendo un concetto di alternatività tra formazione interna e formazione
esterna. Il datore di lavoro è dunque libero di scegliere tra le due possibilità formative.
L’apprendistato è per la prima volta distinto in tre forme possibili. La riforma è anche
conseguenza delle modificazioni introdotte col nuovo titolo V della costituzione
(Legge costituzionale n.3/2001) che modifica il sistema di riparto delle competenze
legislative. La formazione è inclusa dalla L.n.3/2001 tra le materie di esclusiva
competenza regionale.
L.80/2005: attribuisce facoltà alla contrattazione collettiva di regolare gli standard
formativi in mancanza di norme regionali
DL.112/2008: segue e rafforza quanto già definito nel 2005. Il DL 112/2008 dà infatti
facoltà alla contrattazione collettiva di regolamentare la formazione.
Sentenza della Corte Costituzionale n.176 del 2010: conferma l’impostazione di
massima della L.80/2005
Intesa stato, regioni, parti sociali del 27 ottobre 2010: è l’intesa che porta al testo
unico sull’apprendistato, il DL 167/2011
DL 167/2011: chiarisce nettamente chi siano i titolari regolatori e sulla base della
tipologia di apprendistato
Il travaglio dell’apprendistato. Causa prima: chi debba essere il titolare regolatore
dell’istituto. ?(Parti sociali - istituzioni decentrate -regioni – ministero)? La
riforma del titolo V ha incluso la formazione nelle competenze esclusive regionali
Fabio Gioli
Apprendistato dopo il testo unico del 2011
Tipologia Età Possibile esito
formativo
Durata massima Chi scrive le
regole della
formazione
Apprendistato per
qualifica
professionale
da 15 a 25 anni -qualifica
-diploma
professionale
-3 anni in generale
-4 anni in caso di
diploma
quadriennale
regionale
Regioni sentite le
parti sociali
Apprendistato
professionalizzante
-da 18 a 29 anni
-chi ha una qualifica
professionale può
partire dai 17 anni
-non ci sono limiti di
età per chi è iscritto
nelle liste di mobilità
-conoscenza di un
mestiere secondo i
profili dei CCNL
-qualifica prevista
dalle declaratorie
-acquisizione di
formazione di base
trasversale quando
offerta dalle regioni
(120h nel triennio)
-tre anni in generale,
cinque anni
artigianato
-standard formativi
coerenti ai contenuti
delle qualificazioni
professionali
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-contratti collettivi
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collettiva con una
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Apprendistato di alta
formazione
-da 18 a 29 anni
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professionale può
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Decisa dalle regioni Le intese raggiunte
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Fabio Gioli
Le regole comuni a tutte le tipologie di apprendistato dopo il testo unico del 2011
Durata Retribuzione e
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Fabio Gioli
Le regole comuni a tutte le tipologie di apprendistato dopo il testo unico del 2011
Massimi di utilizzo Tutor
Art.2 c.3 d.lgs. n.167: il numero di apprendisti non può
superare il 100% dei dipendenti specializzati (rapporto di 1
a 1).
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze
lavoratori qualificati, o che abbia un numero di dipendenti
inferiore a 3, non può assumere più di 3 apprendisti. A
questa norma non sono soggette le AZIENDE ARTIGIANE per
le quali valgono i seguenti limiti:
9 apprendisti (o 13 per aziende che non superano i 22
addetti) per aziende che non lavorano in serie e arrivano a
un max di 18 dipendenti. 5 apprendisti (8 per aziende fino
a 12 dipendenti) per aziende che lavorano in serie ma che
non sono del tutto automatizzate e hanno un max di 9
dipendenti, compresi gli apprendisti . Max 16 apprendisti
(24 per aziende fino a 40 dipendenti) per imprese che
svolgono attività nei settori delle lavorazioni artistiche,
tradizionali e dell’abbigliamento su misura . Non più di 5
apprendisti (9 apprendisti per imprese fino a 14
dipendenti) per imprese edili con un massimo di 10 addetti.
Il termine azienda, superato da quello di datore, ha
permesso (v. interpello ministeriale n.11/2010), nella
determinazione dei computi max e quindi nel rapporto tra
qualificati e apprendisti, di computare come qualificati
anche lavoratori allocati presso più unità produttive
Presenza del tutor: potrà essere afferente
all’istituzione formativa o all’azienda. In questo
secondo caso deve essere dipendente qualificato, con
esperienza almeno triennale. Per le imprese con
meno di 15 dip. o artigiane il tutor può coincidere col
titolare.
• Ciascun tutor non può affiancare più di 5
apprendisti (interpello n.9/2008 Min.Lav).
• Ciascun tutor deve seguire un percorso formativo
esterno di durata non inferiore a 8 ore
Fabio Gioli
Apprendistato dopo il d.lgs. n.81/2015
Fabio Gioli
• Durata minima idem 6 mesi ma i CCNL possono
derogare per quanto riguarda l’apprendistato di
genere professionalizzante
• Idem forme generali a cominciare dalla diversa
natura tra i tre gradi di apprendistato e dalle
diverse classi di età
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qualificazione professionale o del titolo di
istruzione collegato al PFI
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Fabio Gioli
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Fabio Gioli
Apprendistato dopo il Jobs Act tra conferme e alcune novità (evidenziate in colore rosso)
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qualificati anche
lavoratori allocati
presso più unità
produttive Fabio Gioli
Apprendistato dopo il Jobs Act tra conferme e alcune novità (evidenziate in colore rosso)
formazione La formazione nel
professionalizzante
Apprendistato primo e terzo
max formativi e retributivi
La forma scritta del piano
formativo individuale è
obbligatoria . È obbligatoria la sua
certificazione. È obbligatorio uno
standard formativo coerente
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del rapporto di lavoro, afferisca a
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professionalizzante). È obbligatoria
la presenza del tutor.
La mancanza di tutto ciò comporta
sanzioni contributive (restituzione
degli incentivi) e civili
(trasformazione del rapporto di
lavoro: circolare ministeriale n.29
11 nov.2011 e n.5 di gennaio 2013)
Formazione per l’acquisizione di
competenze tecnico professionali.
Standard definiti contrattualmente
e qualificazioni finali riconosciute
correlate, quando possibile, ai
sistemi delle qualifiche regionali
Modalità comuni:
-affiancamento
-visite aziendali
-studi di caso
Formazione trasversale da catalogo
regionale finanziata con voucher
formativi:
120h apprendisti privi di titolo di
studio; 80h apprendisti con diploma
o qualifica; 40h apprendisti con
laurea
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la formazione esterna non può superare il
60% dell’orario ordinamentale il secondo
anno e il 50% per il terzo. Seguirà l’orario
ordinamentale nel primo anno.
Per queste ore esterne l’apprendista non
è retribuito, per le ore di formazione a
carico del datore di lavoro (interne),
l’apprendista è invece retribuito nella
misura del 10% delle spettanze
Apprendistato terzo:
le intese regionale stabiliscono il numero
di crediti riconoscibili ai fini del successo
formativo e gli standard formativi. Il
datore di lavoro sottoscrive un protocollo
con l’istituzione formativa a cui lo
studente è iscritto. La formazione esterna
non può superare il 60% dell’orario
ordinamentale. Per la formazione esterna
l’apprendista non è retribuito per le ore di
formazione interna è riconosciuta una
retribuzione pari al 10% delle spettanze
Fabio Gioli
Aliquota a carico del datore di
lavoro
Aliquota a carico
dell’apprendista
Azienda fino a 9 dipendenti:
1°anno: 3,11%
2°anno: 4,61%
3°anno: 11,61%
5,84%
Azienda oltre i 9 dipendenti:
11,61%
5,84%
contribuzione: quote
Fabio Gioli

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Apprendistati

  • 2. È l’unico contratto a contenuto formativo e finalizzato all’inserimento lavorativo di giovani Fabio Gioli
  • 3. È un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a causa mista: si caratterizza oltre che per lo svolgimento dell’attività lavorativa per l’obbligo di garantire l’effettiva formazione Fabio Gioli
  • 5. L.n.196/1997 – pacchetto TREU: rafforza gli obblighi formativi e vincola a una formazione obbligatoria esterna D.LGS 276/2003 – riforma Biagi: attenua i vincoli della riforma precedente introducendo un concetto di alternatività tra formazione interna e formazione esterna. Il datore di lavoro è dunque libero di scegliere tra le due possibilità formative. L’apprendistato è per la prima volta distinto in tre forme possibili. La riforma è anche conseguenza delle modificazioni introdotte col nuovo titolo V della costituzione (Legge costituzionale n.3/2001) che modifica il sistema di riparto delle competenze legislative. La formazione è inclusa dalla L.n.3/2001 tra le materie di esclusiva competenza regionale. L.80/2005: attribuisce facoltà alla contrattazione collettiva di regolare gli standard formativi in mancanza di norme regionali DL.112/2008: segue e rafforza quanto già definito nel 2005. Il DL 112/2008 dà infatti facoltà alla contrattazione collettiva di regolamentare la formazione. Sentenza della Corte Costituzionale n.176 del 2010: conferma l’impostazione di massima della L.80/2005 Intesa stato, regioni, parti sociali del 27 ottobre 2010: è l’intesa che porta al testo unico sull’apprendistato, il DL 167/2011 DL 167/2011: chiarisce nettamente chi siano i titolari regolatori e sulla base della tipologia di apprendistato Il travaglio dell’apprendistato. Causa prima: chi debba essere il titolare regolatore dell’istituto. ?(Parti sociali - istituzioni decentrate -regioni – ministero)? La riforma del titolo V ha incluso la formazione nelle competenze esclusive regionali Fabio Gioli
  • 6. Apprendistato dopo il testo unico del 2011 Tipologia Età Possibile esito formativo Durata massima Chi scrive le regole della formazione Apprendistato per qualifica professionale da 15 a 25 anni -qualifica -diploma professionale -3 anni in generale -4 anni in caso di diploma quadriennale regionale Regioni sentite le parti sociali Apprendistato professionalizzante -da 18 a 29 anni -chi ha una qualifica professionale può partire dai 17 anni -non ci sono limiti di età per chi è iscritto nelle liste di mobilità -conoscenza di un mestiere secondo i profili dei CCNL -qualifica prevista dalle declaratorie -acquisizione di formazione di base trasversale quando offerta dalle regioni (120h nel triennio) -tre anni in generale, cinque anni artigianato -standard formativi coerenti ai contenuti delle qualificazioni professionali contrattuali -contratti collettivi -le regioni possono integrare la disciplina collettiva con una offerta non superiore a 120 ore nel triennio Apprendistato di alta formazione -da 18 a 29 anni -chi ha una qualifica professionale può partire dai 17 anni -titolo di studio di livello secondario superiore -titolo universitario, dottorato, alta formazione, ITS Decisa dalle regioni Le intese raggiunte nelle singole regioni con le istituzioni formative e le parti sociali Fabio Gioli
  • 7. Le regole comuni a tutte le tipologie di apprendistato dopo il testo unico del 2011 Durata Retribuzione e inquadramento Incentivi contributivi Divieti e sanzioni Forma -Il contratto è a tempo indeterminato -Il datore di lavoro può recedere alla fine del periodo formativo. La durata minima del contratto non è inferiore a sei mesi La durata max varia tra le tre tipologie ma è connessa ai diversi STANDARD FORMATIVI specifici per obiettivo professionalizzante o ordinamentale -Il lavoratore può essere inquadrato fino a due livelli inferiori -In alternativa al sotto inquadramento il datore di lavoro può stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura %, con crescita graduale nel tempo È possibile assumere in apprendistato chi ha già acquisito qualifica professionale (e quindi anche chi è già stato apprendista) ma per differente e/o ulteriore qualificazione -Viene applicata una aliquota contributiva ridotta -L’incentivo contributivo si applica per un altro anno dopo la fine del periodo formativo in caso di trasformazione a tempo indeterminato -Non è ammesso assumere un numero di apprendisti superiore al 100% del personale qualificato presente in azienda -Per aziende con almeno cinquanta dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla trasformazione, nei trentasei mesi precedenti, di almeno il 20 per cento degli apprendisti (comunque, +1 a superamento). -La mancata erogazione della formazione comporta sanzioni contributive e civili -L’apprendista non può essere adibito a mansioni elementari (si perderebbe la causa formativa) -Obbligo forma scritta per: -il contratto; -il patto di prova; -il piano formativo individuale; -Obbligo di registrazione della formazione effettuata Fabio Gioli
  • 8. Le regole comuni a tutte le tipologie di apprendistato dopo il testo unico del 2011 Massimi di utilizzo Tutor Art.2 c.3 d.lgs. n.167: il numero di apprendisti non può superare il 100% dei dipendenti specializzati (rapporto di 1 a 1). Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati, o che abbia un numero di dipendenti inferiore a 3, non può assumere più di 3 apprendisti. A questa norma non sono soggette le AZIENDE ARTIGIANE per le quali valgono i seguenti limiti: 9 apprendisti (o 13 per aziende che non superano i 22 addetti) per aziende che non lavorano in serie e arrivano a un max di 18 dipendenti. 5 apprendisti (8 per aziende fino a 12 dipendenti) per aziende che lavorano in serie ma che non sono del tutto automatizzate e hanno un max di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti . Max 16 apprendisti (24 per aziende fino a 40 dipendenti) per imprese che svolgono attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura . Non più di 5 apprendisti (9 apprendisti per imprese fino a 14 dipendenti) per imprese edili con un massimo di 10 addetti. Il termine azienda, superato da quello di datore, ha permesso (v. interpello ministeriale n.11/2010), nella determinazione dei computi max e quindi nel rapporto tra qualificati e apprendisti, di computare come qualificati anche lavoratori allocati presso più unità produttive Presenza del tutor: potrà essere afferente all’istituzione formativa o all’azienda. In questo secondo caso deve essere dipendente qualificato, con esperienza almeno triennale. Per le imprese con meno di 15 dip. o artigiane il tutor può coincidere col titolare. • Ciascun tutor non può affiancare più di 5 apprendisti (interpello n.9/2008 Min.Lav). • Ciascun tutor deve seguire un percorso formativo esterno di durata non inferiore a 8 ore Fabio Gioli
  • 9. Apprendistato dopo il d.lgs. n.81/2015 Fabio Gioli
  • 10. • Durata minima idem 6 mesi ma i CCNL possono derogare per quanto riguarda l’apprendistato di genere professionalizzante • Idem forme generali a cominciare dalla diversa natura tra i tre gradi di apprendistato e dalle diverse classi di età • Idem incentivi contributivi • Idem l’obiettivo, ovvero il riconoscimento della qualificazione professionale o del titolo di istruzione collegato al PFI • Idem l’obbligo formativo e l’obbligo della registrazione certificata della formazione: è un diritto dell’apprendista possedere traccia del piano formativo e valutazione degli esiti • Idem trasformazioni del 20% nei 36 mesi per le aziende con almeno 50 dipendenti. Nel caso non si arrivi a questa % comunque concessa l’assunzione di 1 apprendista Fabio Gioli
  • 12. Apprendistato dopo il Jobs Act tra conferme e alcune novità (evidenziate in colore rosso) Utilizzo max tutor malattia Tutele previdenziali Strumenti di sostegno al reddito Rapporto rispetto alle maestranze è di 3 a 2. Non più del 100% per aziende con meno di 10 dip. Previsto da art.42 c.5 del d.lgs. n.81/2015. Non essendo richiamato il D.M. 28 febbraio del 2000 tra le norme abrogate, si deve ritenere che permanga per il tutor la necessaria qualificazione, gli obblighi formativi e il numero max di apprendisti in capo In caso di sospensione involontaria del lavoro che supera i 30 giorni, il periodo di apprendistato può essere prolungato. Deve essere prolungato in caso di utilizzo di ammortizzatori (art.2 c. 4 d.lgs n.148/2015) Gli apprendisti hanno diritto ai trattamenti INPS di malattia o maternità, INAIL di infortunio. Le eventuali integrazioni da parte del datore di lavoro sono disciplinate dai CCNL. I datori di lavoro sono tenuti al versamenti: -IVS (pensione) -maternità -malattia -assegni per il nucleo familiare -NASpI -INAIL L’apprendista può beneficiare della CIGO. Per le aziende beneficiarie di sola CIGS l’apprendista può essere coperto dalla CIGS ma solo per la causale crisi. Per le aziende beneficiarie di FIS l’apprendista può beneficiare sia dell’assegno ordinario che di quello di solidarietà Non può assumere più di tre apprendisti l’azienda che abbia meno di tre dipendenti, o comunque non disponga di lavoratori specializzati Nella determinazione dei computi max e quindi nel rapporto tra qualificati e apprendisti, sono da computare come qualificati anche lavoratori allocati presso più unità produttive Fabio Gioli
  • 13. Apprendistato dopo il Jobs Act tra conferme e alcune novità (evidenziate in colore rosso) formazione La formazione nel professionalizzante Apprendistato primo e terzo max formativi e retributivi La forma scritta del piano formativo individuale è obbligatoria . È obbligatoria la sua certificazione. È obbligatorio uno standard formativo coerente all’obiettivo che porta alla stipula del rapporto di lavoro, afferisca a ordinamento scolastico o a qualificazione secondo CCNL (per l’apprendistato professionalizzante). È obbligatoria la presenza del tutor. La mancanza di tutto ciò comporta sanzioni contributive (restituzione degli incentivi) e civili (trasformazione del rapporto di lavoro: circolare ministeriale n.29 11 nov.2011 e n.5 di gennaio 2013) Formazione per l’acquisizione di competenze tecnico professionali. Standard definiti contrattualmente e qualificazioni finali riconosciute correlate, quando possibile, ai sistemi delle qualifiche regionali Modalità comuni: -affiancamento -visite aziendali -studi di caso Formazione trasversale da catalogo regionale finanziata con voucher formativi: 120h apprendisti privi di titolo di studio; 80h apprendisti con diploma o qualifica; 40h apprendisti con laurea Apprendistato primo: la formazione esterna non può superare il 60% dell’orario ordinamentale il secondo anno e il 50% per il terzo. Seguirà l’orario ordinamentale nel primo anno. Per queste ore esterne l’apprendista non è retribuito, per le ore di formazione a carico del datore di lavoro (interne), l’apprendista è invece retribuito nella misura del 10% delle spettanze Apprendistato terzo: le intese regionale stabiliscono il numero di crediti riconoscibili ai fini del successo formativo e gli standard formativi. Il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto. La formazione esterna non può superare il 60% dell’orario ordinamentale. Per la formazione esterna l’apprendista non è retribuito per le ore di formazione interna è riconosciuta una retribuzione pari al 10% delle spettanze Fabio Gioli
  • 14. Aliquota a carico del datore di lavoro Aliquota a carico dell’apprendista Azienda fino a 9 dipendenti: 1°anno: 3,11% 2°anno: 4,61% 3°anno: 11,61% 5,84% Azienda oltre i 9 dipendenti: 11,61% 5,84% contribuzione: quote Fabio Gioli