Nato intorno alla metà degli anni cinquanta, l'apprendistato, che intercetti formazione curricolare (anche nelle nuove modalità annesse al duale, vedi legge n. 107/2015 e decreto legislativo n. 81/2015) oppure no, si presenta alle porte del 2018 come una delle opportunità più serie che possa essere offerta a un giovane. Per lavoratori, aziende, ecc.. la necessità principale è ancora data dalla difficoltà nel conoscerlo. Conoscerlo per poterlo promuovere con più convinzione.Queste poche slide sono solo uno schema, un veloce "appunto" di che sia l'apprendistato.
2. È l’unico contratto a contenuto
formativo e finalizzato
all’inserimento lavorativo di giovani
Fabio Gioli
3. È un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e a causa mista: si caratterizza oltre che
per lo svolgimento dell’attività lavorativa per l’obbligo di
garantire l’effettiva formazione
Fabio Gioli
5. L.n.196/1997 – pacchetto TREU: rafforza gli obblighi formativi e vincola a una
formazione obbligatoria esterna
D.LGS 276/2003 – riforma Biagi: attenua i vincoli della riforma precedente
introducendo un concetto di alternatività tra formazione interna e formazione
esterna. Il datore di lavoro è dunque libero di scegliere tra le due possibilità formative.
L’apprendistato è per la prima volta distinto in tre forme possibili. La riforma è anche
conseguenza delle modificazioni introdotte col nuovo titolo V della costituzione
(Legge costituzionale n.3/2001) che modifica il sistema di riparto delle competenze
legislative. La formazione è inclusa dalla L.n.3/2001 tra le materie di esclusiva
competenza regionale.
L.80/2005: attribuisce facoltà alla contrattazione collettiva di regolare gli standard
formativi in mancanza di norme regionali
DL.112/2008: segue e rafforza quanto già definito nel 2005. Il DL 112/2008 dà infatti
facoltà alla contrattazione collettiva di regolamentare la formazione.
Sentenza della Corte Costituzionale n.176 del 2010: conferma l’impostazione di
massima della L.80/2005
Intesa stato, regioni, parti sociali del 27 ottobre 2010: è l’intesa che porta al testo
unico sull’apprendistato, il DL 167/2011
DL 167/2011: chiarisce nettamente chi siano i titolari regolatori e sulla base della
tipologia di apprendistato
Il travaglio dell’apprendistato. Causa prima: chi debba essere il titolare regolatore
dell’istituto. ?(Parti sociali - istituzioni decentrate -regioni – ministero)? La
riforma del titolo V ha incluso la formazione nelle competenze esclusive regionali
Fabio Gioli
6. Apprendistato dopo il testo unico del 2011
Tipologia Età Possibile esito
formativo
Durata massima Chi scrive le
regole della
formazione
Apprendistato per
qualifica
professionale
da 15 a 25 anni -qualifica
-diploma
professionale
-3 anni in generale
-4 anni in caso di
diploma
quadriennale
regionale
Regioni sentite le
parti sociali
Apprendistato
professionalizzante
-da 18 a 29 anni
-chi ha una qualifica
professionale può
partire dai 17 anni
-non ci sono limiti di
età per chi è iscritto
nelle liste di mobilità
-conoscenza di un
mestiere secondo i
profili dei CCNL
-qualifica prevista
dalle declaratorie
-acquisizione di
formazione di base
trasversale quando
offerta dalle regioni
(120h nel triennio)
-tre anni in generale,
cinque anni
artigianato
-standard formativi
coerenti ai contenuti
delle qualificazioni
professionali
contrattuali
-contratti collettivi
-le regioni possono
integrare la disciplina
collettiva con una
offerta non superiore
a 120 ore nel
triennio
Apprendistato di alta
formazione
-da 18 a 29 anni
-chi ha una qualifica
professionale può
partire dai 17 anni
-titolo di studio di
livello secondario
superiore
-titolo universitario,
dottorato, alta
formazione, ITS
Decisa dalle regioni Le intese raggiunte
nelle singole regioni
con le istituzioni
formative e le parti
sociali
Fabio Gioli
7. Le regole comuni a tutte le tipologie di apprendistato dopo il testo unico del 2011
Durata Retribuzione e
inquadramento
Incentivi
contributivi
Divieti e sanzioni Forma
-Il contratto è a
tempo
indeterminato
-Il datore di lavoro
può recedere alla
fine del periodo
formativo.
La durata minima del
contratto non è
inferiore a sei mesi
La durata max varia
tra le tre tipologie
ma è connessa ai
diversi STANDARD
FORMATIVI specifici
per obiettivo
professionalizzante o
ordinamentale
-Il lavoratore può
essere inquadrato fino
a due livelli inferiori
-In alternativa al sotto
inquadramento il
datore di lavoro può
stabilire la
retribuzione
dell’apprendista in
misura %, con crescita
graduale nel tempo
È possibile assumere
in apprendistato chi
ha già acquisito
qualifica professionale
(e quindi anche chi è
già stato apprendista)
ma per differente e/o
ulteriore
qualificazione
-Viene applicata una
aliquota
contributiva ridotta
-L’incentivo
contributivo si
applica per un altro
anno dopo la fine
del periodo
formativo in caso di
trasformazione a
tempo
indeterminato
-Non è ammesso
assumere un numero di
apprendisti superiore al
100% del personale
qualificato presente in
azienda
-Per aziende con almeno
cinquanta dipendenti
l'assunzione di nuovi
apprendisti è subordinata
alla trasformazione, nei
trentasei mesi precedenti,
di almeno il 20 per cento
degli apprendisti
(comunque, +1 a
superamento).
-La mancata erogazione
della formazione
comporta sanzioni
contributive e civili
-L’apprendista non può
essere adibito a mansioni
elementari (si perderebbe
la causa formativa)
-Obbligo forma
scritta per:
-il contratto;
-il patto di
prova;
-il piano
formativo
individuale;
-Obbligo di
registrazione
della
formazione
effettuata
Fabio Gioli
8. Le regole comuni a tutte le tipologie di apprendistato dopo il testo unico del 2011
Massimi di utilizzo Tutor
Art.2 c.3 d.lgs. n.167: il numero di apprendisti non può
superare il 100% dei dipendenti specializzati (rapporto di 1
a 1).
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze
lavoratori qualificati, o che abbia un numero di dipendenti
inferiore a 3, non può assumere più di 3 apprendisti. A
questa norma non sono soggette le AZIENDE ARTIGIANE per
le quali valgono i seguenti limiti:
9 apprendisti (o 13 per aziende che non superano i 22
addetti) per aziende che non lavorano in serie e arrivano a
un max di 18 dipendenti. 5 apprendisti (8 per aziende fino
a 12 dipendenti) per aziende che lavorano in serie ma che
non sono del tutto automatizzate e hanno un max di 9
dipendenti, compresi gli apprendisti . Max 16 apprendisti
(24 per aziende fino a 40 dipendenti) per imprese che
svolgono attività nei settori delle lavorazioni artistiche,
tradizionali e dell’abbigliamento su misura . Non più di 5
apprendisti (9 apprendisti per imprese fino a 14
dipendenti) per imprese edili con un massimo di 10 addetti.
Il termine azienda, superato da quello di datore, ha
permesso (v. interpello ministeriale n.11/2010), nella
determinazione dei computi max e quindi nel rapporto tra
qualificati e apprendisti, di computare come qualificati
anche lavoratori allocati presso più unità produttive
Presenza del tutor: potrà essere afferente
all’istituzione formativa o all’azienda. In questo
secondo caso deve essere dipendente qualificato, con
esperienza almeno triennale. Per le imprese con
meno di 15 dip. o artigiane il tutor può coincidere col
titolare.
• Ciascun tutor non può affiancare più di 5
apprendisti (interpello n.9/2008 Min.Lav).
• Ciascun tutor deve seguire un percorso formativo
esterno di durata non inferiore a 8 ore
Fabio Gioli
10. • Durata minima idem 6 mesi ma i CCNL possono
derogare per quanto riguarda l’apprendistato di
genere professionalizzante
• Idem forme generali a cominciare dalla diversa
natura tra i tre gradi di apprendistato e dalle
diverse classi di età
• Idem incentivi contributivi
• Idem l’obiettivo, ovvero il riconoscimento della
qualificazione professionale o del titolo di
istruzione collegato al PFI
• Idem l’obbligo formativo e l’obbligo della
registrazione certificata della formazione: è un
diritto dell’apprendista possedere traccia del
piano formativo e valutazione degli esiti
• Idem trasformazioni del 20% nei 36 mesi per le
aziende con almeno 50 dipendenti. Nel caso non
si arrivi a questa % comunque concessa
l’assunzione di 1 apprendista
Fabio Gioli
12. Apprendistato dopo il Jobs Act tra conferme e alcune novità (evidenziate in colore rosso)
Utilizzo max tutor malattia Tutele
previdenziali
Strumenti di
sostegno al
reddito
Rapporto rispetto
alle maestranze è di
3 a 2. Non più del
100% per aziende
con meno di 10 dip.
Previsto da art.42 c.5
del d.lgs. n.81/2015.
Non essendo
richiamato il D.M. 28
febbraio del 2000 tra
le norme abrogate, si
deve ritenere che
permanga per il tutor
la necessaria
qualificazione, gli
obblighi formativi e il
numero max di
apprendisti in capo
In caso di
sospensione
involontaria del
lavoro che supera i 30
giorni, il periodo di
apprendistato può
essere prolungato.
Deve essere
prolungato in caso di
utilizzo di
ammortizzatori (art.2
c. 4 d.lgs n.148/2015)
Gli apprendisti hanno
diritto ai trattamenti
INPS di malattia o
maternità, INAIL di
infortunio. Le
eventuali integrazioni
da parte del datore di
lavoro sono
disciplinate dai CCNL.
I datori di lavoro sono
tenuti al versamenti:
-IVS (pensione)
-maternità
-malattia
-assegni per il nucleo
familiare
-NASpI
-INAIL
L’apprendista può
beneficiare della
CIGO. Per le aziende
beneficiarie di sola
CIGS l’apprendista
può essere coperto
dalla CIGS ma solo
per la causale crisi.
Per le aziende
beneficiarie di FIS
l’apprendista può
beneficiare sia
dell’assegno
ordinario che di
quello di solidarietà
Non può assumere
più di tre apprendisti
l’azienda che abbia
meno di tre
dipendenti, o
comunque non
disponga di lavoratori
specializzati
Nella determinazione
dei computi max e
quindi nel rapporto
tra qualificati e
apprendisti, sono da
computare come
qualificati anche
lavoratori allocati
presso più unità
produttive Fabio Gioli
13. Apprendistato dopo il Jobs Act tra conferme e alcune novità (evidenziate in colore rosso)
formazione La formazione nel
professionalizzante
Apprendistato primo e terzo
max formativi e retributivi
La forma scritta del piano
formativo individuale è
obbligatoria . È obbligatoria la sua
certificazione. È obbligatorio uno
standard formativo coerente
all’obiettivo che porta alla stipula
del rapporto di lavoro, afferisca a
ordinamento scolastico o a
qualificazione secondo CCNL (per
l’apprendistato
professionalizzante). È obbligatoria
la presenza del tutor.
La mancanza di tutto ciò comporta
sanzioni contributive (restituzione
degli incentivi) e civili
(trasformazione del rapporto di
lavoro: circolare ministeriale n.29
11 nov.2011 e n.5 di gennaio 2013)
Formazione per l’acquisizione di
competenze tecnico professionali.
Standard definiti contrattualmente
e qualificazioni finali riconosciute
correlate, quando possibile, ai
sistemi delle qualifiche regionali
Modalità comuni:
-affiancamento
-visite aziendali
-studi di caso
Formazione trasversale da catalogo
regionale finanziata con voucher
formativi:
120h apprendisti privi di titolo di
studio; 80h apprendisti con diploma
o qualifica; 40h apprendisti con
laurea
Apprendistato primo:
la formazione esterna non può superare il
60% dell’orario ordinamentale il secondo
anno e il 50% per il terzo. Seguirà l’orario
ordinamentale nel primo anno.
Per queste ore esterne l’apprendista non
è retribuito, per le ore di formazione a
carico del datore di lavoro (interne),
l’apprendista è invece retribuito nella
misura del 10% delle spettanze
Apprendistato terzo:
le intese regionale stabiliscono il numero
di crediti riconoscibili ai fini del successo
formativo e gli standard formativi. Il
datore di lavoro sottoscrive un protocollo
con l’istituzione formativa a cui lo
studente è iscritto. La formazione esterna
non può superare il 60% dell’orario
ordinamentale. Per la formazione esterna
l’apprendista non è retribuito per le ore di
formazione interna è riconosciuta una
retribuzione pari al 10% delle spettanze
Fabio Gioli
14. Aliquota a carico del datore di
lavoro
Aliquota a carico
dell’apprendista
Azienda fino a 9 dipendenti:
1°anno: 3,11%
2°anno: 4,61%
3°anno: 11,61%
5,84%
Azienda oltre i 9 dipendenti:
11,61%
5,84%
contribuzione: quote
Fabio Gioli