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Bullismo su Internet
La responsabilità degli Internet provider

Avv. Mario Sabatino

Brescia, 14/12/2012




                                            !1
Il ciberbullismo


Per ciberbullismo si intendono quegli atti di
bullismo effettuati attraverso gli strumenti ed i
servizi telematici ed elettronici come i social
network, la posta elettronica, i telefoni cellulari, la
messaggistica istantanea, i sistemi di
condivisione di video




                           !2
Amanda Todd




     "I can never get that photo back"



                         !3
We are Anonymous .......




 
 "Noi siamo Anonymous. Noi siamo legione. Noi non perdoniamo. Noi non
 dimentichiamo. Aspettateci!"


                                  !4
Chi è il vero colpevole ?






                  ?
                    !5
Facebook e Youtube

Facebook conta in Italia circa 21 milioni di profili. Nel mondo il numero degli
utenti supera i 901 milioni.

Secondo TechCrunch, "circa l'85% degli studenti dei college ha un profilo su
Facebook. Il 60% degli iscritti accede al sito quotidianamente; circa l'85%
almeno una volta la settimana; il 93% almeno una volta al mese". Secondo le
stime della compagnia californiana "Le persone passano circa 19 minuti al
giorno su Facebook" (fonte Wikipedia).

Secondo i dati forniti da Google, proprietaria di YouTube, grazie all'estensione
del servizio a terminali diversi dai classici PC (telefoni, smartphone, tablet), il
network ha raggiunto lo strabiliante numero di 4 miliardi di video visualizzati
ogni giorno. Ogni minuto vengono caricati video per l'equivalente di 72 ore.
Dopo sette anni dall’introduzione del servizio gli utenti sono oggi 800 milioni e
su base mensile vengono visualizzati tre miliardi di ore di video.



                                        !6
L'Internet Service Provider




In informatica e telecomunicazioni un Internet Service
Provider (termine mutuato dalla lingua inglese che
tradotto letteralmente in italiano significa "fornitore di
servizi Internet"), in sigla ISP, è una struttura commerciale
o un'organizzazione che offre agli utenti (residenziali o
imprese), dietro la stipulazione di un contratto di fornitura,
servizi inerenti ad Internet (Wikipedia).






                              !7
Definizioni





•   SERVICE PROVIDER
•   ACCESS PROVIDER
•   HOSTING PROVIDER
•   CONTENT PROVIDER




                  !8
Service ed access provider


Service provider ed access provider:

•   proprietario e gestore della rete di comunicazione;
•   fornitore dell'accesso alla rete.




                            !9
Hosting provider

Hosting provider:

•   memorizza in maniera duratura e non temporanea i
    dati immessi in rete dall'utente consentendone
    l'accesso attraverso i vari sistemi e protocolli di
    fruizione dei servizi internet




                           !10
Content provider





Content provider:

•   autore ed editore dei contenuti in rete





                             !11
Ipotesi di responsabilità civile a
carico dell’ISP
Ipotesi di responsabilità civile a carico dell’ISP:

  • L’ISP è l’autore dell’illecito (art. 2043 c.c.);
  • L’ISP ha una responsabilità di tipo concorsuale nell’illecito;
  • L’ISP ha una responsabilità dovuta a negligenza, non avendo attuato
    gli opportuni controlli che avrebbero potuto impedire lo svolgimento
    dell’illecito (art. 2049 c.c.);
  • L’ISP esercita un’attività pericolosa ed è quindi responsabile se non
    prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (art.
    2050 c.c.);
  • L’ISP è assimilabile ad un custode ed è quindi responsabile salvo che
    provi il caso fortuito (art. 2051 c.c.).





                                    !12
Ipotesi di responsabilità penale
a carico dell'ISP

Ipotesi di responsabilità penale a carico dell'ISP:

    •   L’ISP è assimilabile al direttore di un periodico e quindi è
        responsabile per omessa vigilanza colposa (art. 57 c.p.)
    •   L’ISP è responsabile per omesso impedimento dell’evento ex
        art. 40 c.p.;
    •   L'ISP è responsabile per violazione del codice della privacy (D.
        Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) relativamente alla diffusione online
        di dati sensibili della vittima;
    •   L’ISP è responsabile per il reato di trattamento illecito dei dati
        personali sotto il profilo dell’omissione di una corretta e
        puntuale informazione circa il rispetto delle disposizioni in
        materia di dati sensibili.

                                      !13
La Direttiva sul Commercio
Elettronico


Direttiva 2000/31/CE Relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della
società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel
mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico")

Obiettivo: contribuire al buon funzionamento del mercato in un settore
strategico ed in elevata crescita, garantendo la libera circolazione dei
servizi della società dell'informazione tra Stati membri. La direttiva
adotta e mutua principi già elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina
degli Stati membri.

La direttiva sul commercio elettronico si fonda sul principio della
neutralità della rete.




                                    !14
La Direttiva Sul Commercio
Elettronico: attività dell'ISP



• attività di semplice trasporto: mere conduit (art. 12)
• attività di memorizzazione temporanea: caching (art.
  13)
• attività di memorizzazione di informazioni: hosting
  (art. 14)




                           !15
La Direttiva Sul Commercio
Elettronico: attività dell'ISP

Articolo 12-----> art. 14 dlgs 70/2003
Semplice trasporto ("mere conduit")

Porto franco:

•   L'ISP non deve aver dato origine alla trasmissione;
•   L'ISP non deve aver selezionato il destinatario della
    trasmissione;
•   L'ISP non deve aver selezionato né modificato le
    informazioni trasmesse.




                              !16
La Direttiva Sul Commercio
Elettronico: attività dell'ISP
Articolo 13 - Memorizzazione temporanea detta "caching" ----> Art. 15 dlgs 70/2003

Porto franco

A condizione che l'ISP:

    •   non modifichi le informazioni;
    •   si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
    •   si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente
        riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
    •   non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore
        per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;
    •   agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare
        l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono
        state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle
        informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità
        amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso.




                                                    !17
La Direttiva Sul Commercio
Elettronico: attività dell'ISP
Articolo 14 Direttiva "Hosting" - Articolo 16 dlgs 70/2003

Porto franco
A condizione che l'ISP:
    •
    non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è
    illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di
    circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
    •
    non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità
    competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per
    disabilitarne l'accesso.


L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via
d'urgenza, che il prestatore impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.




                                            !18
Assenza dell’obbligo generale di
sorveglianza
Art. 15 della Direttiva.

1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai
   prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o
   memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che
   indichino la presenza di attività illecite.
2. Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell'informazione
   siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività
   o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità
   competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei
   loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.

Quindi esclusione:

    •   dell’obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza;
    •   dell’obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza
        di attività illecite.




                                                  !19
Il Provider è comunque tenuto                                      :





    •   ad informare senza indugio l’autorità giudiziaria o quella amministrativa
        avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o
        informazioni illecite riguardanti un destinatario del servizio;

    •   a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in
        suo possesso che consentano l’identificazione del destinatario dei suoi servizi
        con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e
        prevenire attività illecite;

    •   ove richiesto dall’Autorità Giudiziaria o dall’Autorità Amministrativa
        competente, ad impedire o a porre fine alle violazioni commesse, anche
        qualora non ne sia responsabile.



                                             !20
Art. 17 D. Lgs. 70/2003

Art. 17 (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza)
1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un
   obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo
   generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:

    1. ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di
       vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo
       destinatario del servizio della società dell'informazione;
    2. a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che
       consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di
       memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite;
    3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto
       dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente
       per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere
       illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non
       ha provveduto ad informarne l'autorità competente.




                                                       !21
Profilo di responsabilità dell'ISP
Art. 17 D. Lgs. 70/2003


  Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel
caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente
funzioni di vigilanza, non abbia agito prontamente per impedire
l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del
carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un
servizio al quale assicura l'accesso, non abbia provveduto ad informarne
l'autorità competente.

NON E' PREVISTO UN OBBLIGO D'INTERVENTO DEL PROVIDER SU
MERA SEGNALAZIONE DEL DANNEGGIATO (c.d. notice and take down e
put back procedures). Intimazione di ravvedimento operoso.



                                    !22
A proposito di privacy: il caso
Google/ Vividown
Nel 1996 veniva pubblicato su Google Video un filmato che riproduceva
un ragazzo disabile oggetto di scherno e di maltrattamenti da parte dei
suoi compagni di classe in orario scolastico.

Capi d'imputazione:
•  diffamazione per violazione degli artt. 110, 40, 595, commi 1 e 3;
•  violazione del codice della privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
   relativamente alla diffusione online di dati sensibili della vittima,
   ovvero il suo stato di salute.
Sentenza:
•  L’internet provider viene condannato in rapporto al reato di cui all'art.
   167 D.Lgs. n. 196/2003, sotto il presupposto dell’assenza di una
   corretta e puntuale informazione agli utenti circa il rispetto delle
   prescrizioni normative concernenti il trattamento dei dati sensibili.




                                     !23
A proposito di privacy: il caso
Google/ Vividown
•   In particolare questo "nuovo" obbligo giuridico del provider viene
    fondato sulla norma di legge di cui all’art. 13 del Dlgs 196/2003 che fa
    riferimento alla necessità di richiedere il consenso per il trattamento
    dei dati sensibili all'interessato.

Spunto di riflessione sul tema dei termini di servizio e delle informative in
rete:

Salvo qualche rarissimo caso, contratti, termini di servizio ed informative,
si contraddistinguono per prolissità, incomprensibilità e talvolta anche
scarsa riconoscibilità. Paradossalmente, nel fenomeno Internet,
caratterizzato dalla velocità, dall'accessibilità e dalla facilità d'uso
ritroviamo queste vere e proprie zone grigie che rappresentano, dal punto
di vista dell'utente medio, un vero e proprio salto nel vuoto.

Necessità di prevedere delle "buone pratiche" da parte degli operatori.
                                     !24
Pattern recognition e riconoscimento automatico delle
immagini: una soluzione per selezionare (e filtrare) i
contenuti pubblicati in rete ?












    •   gli hosting provider sono esonerati per legge dall'obbligo di controllo
        preventivo sui contenuti pubblicati
    •   si assegnerebbe ad una società commerciale privata il compito di
        selezionare ciò che può e non può essere pubblicato in rete e tale
        delicata funzione sarebbe affidata a delle macchine.


                                        !25
Protocollo Google / Vividown
i trusted users
<< Si tratta di un accordo stragiudiziale che prevede che
 l’associazione goda di un accesso privilegiato alla segnalazione di
 contenuti lesivi riconoscendola in sostanza come “trusted
 user” (utente certificato).       L’applicazione concreta dell’accordo
 prevede la possibilità di segnalare (in inglese flag, da cui il termine
 “flagger”) i video offensivi attraverso una casella di posta privilegiata
 a cui indirizzare le segnalazioni che potranno divenire nelle
 successive 24 ore richieste di rimozione concreta del materiale.

Sarà Google stessa a occuparsi della formazione dei volontari di
Vividown necessaria per scandagliare la rete alla ricerca di file
incriminati e attuare le corrette procedure per la segnalazione e
rimozione. Inoltre l’associazione torinese avrà la facoltà di estendere il
protocollo operativo anche ad ulteriori associazioni italiane
consentendo l’utilizzo della procedura privilegiata, previa
comunicazione a Google>>. (Fonte I-Dome.com)

                                   !26
Come segnalare gli abusi: You Tube

Rapporti sulla sicurezza e contenuti illeciti:









                            !27
Come segnalare gli abusi: You Tube

Sede legale di You Tube:


YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Stati
Uniti.

Per violazioni della privacy scrivere anche a:

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, Stati Uniti





                               !28
Come segnalare gli abusi:
Facebook
https://www.facebook.com/help/reportlinks





                            !29
Come segnalare gli abusi:
Facebook



Scrivere a:

Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover
Quay, Dublin 2, Ireland.




                         !30
Grazie dell'attenzione








        www.studiosabatino.eu

       Twitter: @mariosabatino

      mariosabatino@studiosabatino.eu


                    !31

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Bullismo su internet la responsabilità dell'internet provider v. 2.0 brescia 14 12 2012 - sito iusit.net

  • 1. Bullismo su Internet La responsabilità degli Internet provider Avv. Mario Sabatino Brescia, 14/12/2012 !1
  • 2. Il ciberbullismo Per ciberbullismo si intendono quegli atti di bullismo effettuati attraverso gli strumenti ed i servizi telematici ed elettronici come i social network, la posta elettronica, i telefoni cellulari, la messaggistica istantanea, i sistemi di condivisione di video !2
  • 3. Amanda Todd "I can never get that photo back" !3
  • 4. We are Anonymous ....... "Noi siamo Anonymous. Noi siamo legione. Noi non perdoniamo. Noi non dimentichiamo. Aspettateci!" !4
  • 5. Chi è il vero colpevole ? ? !5
  • 6. Facebook e Youtube Facebook conta in Italia circa 21 milioni di profili. Nel mondo il numero degli utenti supera i 901 milioni. Secondo TechCrunch, "circa l'85% degli studenti dei college ha un profilo su Facebook. Il 60% degli iscritti accede al sito quotidianamente; circa l'85% almeno una volta la settimana; il 93% almeno una volta al mese". Secondo le stime della compagnia californiana "Le persone passano circa 19 minuti al giorno su Facebook" (fonte Wikipedia). Secondo i dati forniti da Google, proprietaria di YouTube, grazie all'estensione del servizio a terminali diversi dai classici PC (telefoni, smartphone, tablet), il network ha raggiunto lo strabiliante numero di 4 miliardi di video visualizzati ogni giorno. Ogni minuto vengono caricati video per l'equivalente di 72 ore. Dopo sette anni dall’introduzione del servizio gli utenti sono oggi 800 milioni e su base mensile vengono visualizzati tre miliardi di ore di video. !6
  • 7. L'Internet Service Provider In informatica e telecomunicazioni un Internet Service Provider (termine mutuato dalla lingua inglese che tradotto letteralmente in italiano significa "fornitore di servizi Internet"), in sigla ISP, è una struttura commerciale o un'organizzazione che offre agli utenti (residenziali o imprese), dietro la stipulazione di un contratto di fornitura, servizi inerenti ad Internet (Wikipedia). !7
  • 8. Definizioni • SERVICE PROVIDER • ACCESS PROVIDER • HOSTING PROVIDER • CONTENT PROVIDER !8
  • 9. Service ed access provider Service provider ed access provider: • proprietario e gestore della rete di comunicazione; • fornitore dell'accesso alla rete. !9
  • 10. Hosting provider Hosting provider: • memorizza in maniera duratura e non temporanea i dati immessi in rete dall'utente consentendone l'accesso attraverso i vari sistemi e protocolli di fruizione dei servizi internet !10
  • 11. Content provider Content provider: • autore ed editore dei contenuti in rete !11
  • 12. Ipotesi di responsabilità civile a carico dell’ISP Ipotesi di responsabilità civile a carico dell’ISP: • L’ISP è l’autore dell’illecito (art. 2043 c.c.); • L’ISP ha una responsabilità di tipo concorsuale nell’illecito; • L’ISP ha una responsabilità dovuta a negligenza, non avendo attuato gli opportuni controlli che avrebbero potuto impedire lo svolgimento dell’illecito (art. 2049 c.c.); • L’ISP esercita un’attività pericolosa ed è quindi responsabile se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (art. 2050 c.c.); • L’ISP è assimilabile ad un custode ed è quindi responsabile salvo che provi il caso fortuito (art. 2051 c.c.). !12
  • 13. Ipotesi di responsabilità penale a carico dell'ISP Ipotesi di responsabilità penale a carico dell'ISP: • L’ISP è assimilabile al direttore di un periodico e quindi è responsabile per omessa vigilanza colposa (art. 57 c.p.) • L’ISP è responsabile per omesso impedimento dell’evento ex art. 40 c.p.; • L'ISP è responsabile per violazione del codice della privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) relativamente alla diffusione online di dati sensibili della vittima; • L’ISP è responsabile per il reato di trattamento illecito dei dati personali sotto il profilo dell’omissione di una corretta e puntuale informazione circa il rispetto delle disposizioni in materia di dati sensibili. !13
  • 14. La Direttiva sul Commercio Elettronico Direttiva 2000/31/CE Relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") Obiettivo: contribuire al buon funzionamento del mercato in un settore strategico ed in elevata crescita, garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra Stati membri. La direttiva adotta e mutua principi già elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina degli Stati membri. La direttiva sul commercio elettronico si fonda sul principio della neutralità della rete. !14
  • 15. La Direttiva Sul Commercio Elettronico: attività dell'ISP • attività di semplice trasporto: mere conduit (art. 12) • attività di memorizzazione temporanea: caching (art. 13) • attività di memorizzazione di informazioni: hosting (art. 14) !15
  • 16. La Direttiva Sul Commercio Elettronico: attività dell'ISP Articolo 12-----> art. 14 dlgs 70/2003 Semplice trasporto ("mere conduit") Porto franco: • L'ISP non deve aver dato origine alla trasmissione; • L'ISP non deve aver selezionato il destinatario della trasmissione; • L'ISP non deve aver selezionato né modificato le informazioni trasmesse. !16
  • 17. La Direttiva Sul Commercio Elettronico: attività dell'ISP Articolo 13 - Memorizzazione temporanea detta "caching" ----> Art. 15 dlgs 70/2003 Porto franco A condizione che l'ISP: • non modifichi le informazioni; • si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; • si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; • non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; • agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso. !17
  • 18. La Direttiva Sul Commercio Elettronico: attività dell'ISP Articolo 14 Direttiva "Hosting" - Articolo 16 dlgs 70/2003 Porto franco A condizione che l'ISP: • non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; • non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. !18
  • 19. Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza Art. 15 della Direttiva. 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. 2. Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell'informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati. Quindi esclusione: • dell’obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza; • dell’obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. !19
  • 20. Il Provider è comunque tenuto : • ad informare senza indugio l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un destinatario del servizio; • a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l’identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite; • ove richiesto dall’Autorità Giudiziaria o dall’Autorità Amministrativa competente, ad impedire o a porre fine alle violazioni commesse, anche qualora non ne sia responsabile. !20
  • 21. Art. 17 D. Lgs. 70/2003 Art. 17 (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza) 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. 2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto: 1. ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; 2. a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite; 3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente. !21
  • 22. Profilo di responsabilità dell'ISP Art. 17 D. Lgs. 70/2003 Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non abbia agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non abbia provveduto ad informarne l'autorità competente. NON E' PREVISTO UN OBBLIGO D'INTERVENTO DEL PROVIDER SU MERA SEGNALAZIONE DEL DANNEGGIATO (c.d. notice and take down e put back procedures). Intimazione di ravvedimento operoso. !22
  • 23. A proposito di privacy: il caso Google/ Vividown Nel 1996 veniva pubblicato su Google Video un filmato che riproduceva un ragazzo disabile oggetto di scherno e di maltrattamenti da parte dei suoi compagni di classe in orario scolastico. Capi d'imputazione: • diffamazione per violazione degli artt. 110, 40, 595, commi 1 e 3; • violazione del codice della privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) relativamente alla diffusione online di dati sensibili della vittima, ovvero il suo stato di salute. Sentenza: • L’internet provider viene condannato in rapporto al reato di cui all'art. 167 D.Lgs. n. 196/2003, sotto il presupposto dell’assenza di una corretta e puntuale informazione agli utenti circa il rispetto delle prescrizioni normative concernenti il trattamento dei dati sensibili. !23
  • 24. A proposito di privacy: il caso Google/ Vividown • In particolare questo "nuovo" obbligo giuridico del provider viene fondato sulla norma di legge di cui all’art. 13 del Dlgs 196/2003 che fa riferimento alla necessità di richiedere il consenso per il trattamento dei dati sensibili all'interessato. Spunto di riflessione sul tema dei termini di servizio e delle informative in rete: Salvo qualche rarissimo caso, contratti, termini di servizio ed informative, si contraddistinguono per prolissità, incomprensibilità e talvolta anche scarsa riconoscibilità. Paradossalmente, nel fenomeno Internet, caratterizzato dalla velocità, dall'accessibilità e dalla facilità d'uso ritroviamo queste vere e proprie zone grigie che rappresentano, dal punto di vista dell'utente medio, un vero e proprio salto nel vuoto. Necessità di prevedere delle "buone pratiche" da parte degli operatori. !24
  • 25. Pattern recognition e riconoscimento automatico delle immagini: una soluzione per selezionare (e filtrare) i contenuti pubblicati in rete ? • gli hosting provider sono esonerati per legge dall'obbligo di controllo preventivo sui contenuti pubblicati • si assegnerebbe ad una società commerciale privata il compito di selezionare ciò che può e non può essere pubblicato in rete e tale delicata funzione sarebbe affidata a delle macchine. !25
  • 26. Protocollo Google / Vividown i trusted users << Si tratta di un accordo stragiudiziale che prevede che l’associazione goda di un accesso privilegiato alla segnalazione di contenuti lesivi riconoscendola in sostanza come “trusted user” (utente certificato). L’applicazione concreta dell’accordo prevede la possibilità di segnalare (in inglese flag, da cui il termine “flagger”) i video offensivi attraverso una casella di posta privilegiata a cui indirizzare le segnalazioni che potranno divenire nelle successive 24 ore richieste di rimozione concreta del materiale. Sarà Google stessa a occuparsi della formazione dei volontari di Vividown necessaria per scandagliare la rete alla ricerca di file incriminati e attuare le corrette procedure per la segnalazione e rimozione. Inoltre l’associazione torinese avrà la facoltà di estendere il protocollo operativo anche ad ulteriori associazioni italiane consentendo l’utilizzo della procedura privilegiata, previa comunicazione a Google>>. (Fonte I-Dome.com) !26
  • 27. Come segnalare gli abusi: You Tube Rapporti sulla sicurezza e contenuti illeciti: !27
  • 28. Come segnalare gli abusi: You Tube Sede legale di You Tube: YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Stati Uniti. Per violazioni della privacy scrivere anche a: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stati Uniti !28
  • 29. Come segnalare gli abusi: Facebook https://www.facebook.com/help/reportlinks !29
  • 30. Come segnalare gli abusi: Facebook Scrivere a: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland. !30
  • 31. Grazie dell'attenzione www.studiosabatino.eu Twitter: @mariosabatino mariosabatino@studiosabatino.eu !31