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Legge “Pisanu”: cosa
decade e cosa resta in
       vigore.
  Dott. Pierluigi Perri - Università di Milano
Le premesse
I risultati

• Viene emanato con estrema urgenza il d.l.
  27 luglio 2005 n. 144, convertito in legge 31
  luglio 2005 n. 155, contenente le cosiddette
  “misure urgenti per il contrasto del
  terrorismo internazionale”.
Cosa notiamo?
• Rapidità nella conversione del d.l. in legge
• Lo stato di “urgenza” ribadito nel titolo
  stesso della legge
• La (necessaria) previsione di brevi termini
  di scadenza delle “misure urgenti”, al fine di
  affidare il tutto a una normativa più
  ponderata
Invece

• L’originaria scadenza prevista dalla legge (31
  dicembre 2007) per gli obblighi a carico
  degli esercizi pubblici di telefonia e internet
  viene continuamente prorogata fino (pare)
  al 31 dicembre 2010.
Art. 7 legge 155/05
•   Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici
    di telefonia e internet

    •   1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di
        entrata in vigore della legge di conversione del presente
        decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire
        un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie,
        nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o
        dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni,
        anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La
        licenza non e' richiesta nel caso di sola installazione di telefoni
        pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia
        vocale.
Commi 3 e 4
•   3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda. Si
    applicano in quanto compatibili le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo I e del Capo II
    del Titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18
    giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali
    adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1°
    agosto 2003, n. 259, nonché le attribuzioni degli enti locali in materia.

•   4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle comunicazioni
    e con il Ministro per l'innovazione tecnologica, sentito il Garante per la protezione dei
    dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
    legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il
    gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1, e' tenuto ad
    osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei
    relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122, e dal
    comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché le
    misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità
    dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni
    telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.
Comma 5

•   5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal
    codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30
    giugno 2003, n. 196, il controllo sull'osservanza del decreto
    di cui al comma 4 e l'accesso ai relativi dati sono effettuati
    dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di
    polizia postale e delle comunicazioni.
Complessità

• Obblighi per iniziare l’attività
• Obblighi per gestire l’attività
• Obblighi di conservazione          e messa a
  disposizione dell’A.G.
Ricapitolando
•   La legge “Pisanu” stabilisce degli obblighi in capo a chi offra un servizio
    di connettività al pubblico che possono riassumersi in:

    •   Registrarsi presso la Questura

    •   Ottenere una licenza preventiva

    •   Identificare gli utenti

    •   Registrare gli accessi

    •   Custodire dei dati di traffico

    •   Tenere tali dati a disposizione delle forze dell’ordine
In una
parola...PANICO!
Effetti
• Dubbi   interpretativi (cos’è un “circolo
  privato” o un “pubblico esercizio”)
• Dubbi  applicativi (reti fonera? Parrocchie?
  Università? Biblioteche? E se lascio la mia
  rete wireless aperta?)
• Scarsa   d i f f u s i o n e d e l l e re t i W i - F i
  municipalizzate o “libere” nel nostro Paese
Necessità di chiarimenti

• D.M.    16 agosto 2005 del Ministero
  dell’Interno, di concerto con il Ministero
  delle Comunicazioni e il Ministero per
  l’Innovazione e le Tecnologie
• Circolare 29 agosto 2005 del Dipartimento
  della Pubblica Sicurezza
Obblighi per iniziare
      l’attività
I soggetti
• Pubblico   esercizio: ex art. 86 TULPS è
  identificabile come qualsiasi attività
  commerciale. Generalmente l’accesso è
  garantito a chiunque.
• Circolo privato: ex D.P.R. 235/01 possiamo
  desumere che si differenziano dai pubblici
  esercizi in quanto non perseguono uno
  scopo di lucro. Generalmente l’accesso è
  consentito solo agli associati.
Quindi
• Possiamo    desumere che il privato che
  installa una rete aperta, seppur strutturata
  come il progetto FON che tiene una mappa
  degli access point presenti nelle varie zone
  geografiche, non può essere assimilato alla
  nozione di “pubblico esercizio” o di “circolo
  privato” e, quindi, non è soggetto a
  richiedere la licenza prevista dalla
  normativa.
Altri soggetti
• Il   D.M. 16 agosto 2005 esclude le
  università, i centri di ricerca e gli altri
  istituti di istruzione dal novero dei soggetti
  che sono sottoposti alla richiesta di licenza,
  lasciando a loro carico solo l’obbligo di
  identificazione degli utenti.
• S e ppur  non me nz i o n a t e , a n c h e l e
  biblioteche possono essere inquadrate
  analogamente.
Figure “borderline”
• Altri soggetti (ad es. parrocchie o privati
  non associati) che mettano a disposizione
  locali accessibili al pubblico per la
  connettività restano soggetti all’obbligo di
  identificazione
• Nel  caso, invece, non vi sia la messa a
  disposizione di tale area non vi sono
  obblighi
Obblighi per gestire
     l’attività
Due livelli di misure


• Misure di identificazione
• Misure per il monitoraggio delle attività
Misure di
identificazione “diretta”
• L’art. 1 del D.M. 16 agosto 2005 prevede
  che gli utenti debbano essere previamente
  identificati “acquisendo i dati anagrafici
  riportati su un documento di identità,
  nonché il tipo, il numero e la riproduzione
  del documento presentato dall'utente”
• E i documenti falsi?
Definizione di
“documento d’identità”
• “...la  carta di identità ed ogni altro
  documento munito di fotografia rilasciato,
  su supporto cartaceo, magnetico o
  i nformati co, dal l ’ ammi ni strazi one
  competente dello Stato italiano o di altri
  Stati, con la finalità prevalente di dimostrare
  l’identità personale del suo titolare”.
Misure di
        identificazione
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• SIM di telefoni cellulari
• Carte di credito/debito
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• Obbligo  di utilizzare sistemi tipo “captive
  portal” che non consentano l’accesso alla
  rete da parte di soggetti non identificati
Misure per il monitoraggio
          delle attività
• Sono tenuti all’adozione di tali misure solo i
   “titolari o gestori di un esercizio pubblico o
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   quale sono poste a disposizione del
   pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi
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   anche telematiche, esclusi i telefoni pubblici
   a pagamento abilitati esclusivamente alla
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Che tipo di misure?
•   L’obbligo di monitoraggio consiste nell’adottare
    tutte le “misure necessarie a memorizzare e a
    mantenere i dati relativi alla data ed ora della
    comunicazione e alla tipologia del servizio
    utilizzato[?], abbinabili unicamente al terminale
    utilizzato dall'utente, esclusi comunque i
    contenuti delle comunicazioni”.

•   Anche qui, tuttavia, vi sono dei problemi
    “lessicali”
Obblighi di
conservazione e messa
a disposizione dell’A.G.
Conservazione dei dati
identificativi degli utenti
•   Tali dati devono essere raccolti e conservati
    “con modalità informatiche”

•   In caso non si mettano a disposizione più di tre
    terminali, si possono annotare su un registro
    cartaceo

•   Questi dati devono essere resi disponibili alla
    P.G. “anche per via telematica”

•   Tali dati devono anche essere “inalterabili”
Le novità
•   Il d.l. 225/10 apporta le seguenti modifiche:

    •   proroga al 31/12/2011 l’obbligo di richiedere la
        licenza al Questore per chi offra quale attività
        principale servizi di comunicazione elettronica
        accessibili al pubblico

    •   abroga il comma 4 e 5 dell’art. 7 l. 155/05,
        eliminando di fatto gli obblighi di identificazione e
        monitoraggio delle attività
Problemi

• Si tratta di un decreto legge, quindi ancora
  soggetto a conversione
•E   i dati raccolti finora? Possono essere
  distrutti? Altrimenti, fino a quando
  dovranno essere conservati?
Grazie per l’attenzione!

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Legge pisanu: cosa decade e cosa resta in vigore

  • 1. Legge “Pisanu”: cosa decade e cosa resta in vigore. Dott. Pierluigi Perri - Università di Milano
  • 3. I risultati • Viene emanato con estrema urgenza il d.l. 27 luglio 2005 n. 144, convertito in legge 31 luglio 2005 n. 155, contenente le cosiddette “misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”.
  • 4. Cosa notiamo? • Rapidità nella conversione del d.l. in legge • Lo stato di “urgenza” ribadito nel titolo stesso della legge • La (necessaria) previsione di brevi termini di scadenza delle “misure urgenti”, al fine di affidare il tutto a una normativa più ponderata
  • 5. Invece • L’originaria scadenza prevista dalla legge (31 dicembre 2007) per gli obblighi a carico degli esercizi pubblici di telefonia e internet viene continuamente prorogata fino (pare) al 31 dicembre 2010.
  • 6. Art. 7 legge 155/05 • Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet • 1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non e' richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.
  • 7. Commi 3 e 4 • 3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo I e del Capo II del Titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonché le attribuzioni degli enti locali in materia. • 4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione tecnologica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1, e' tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122, e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.
  • 8. Comma 5 • 5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 4 e l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.
  • 9. Complessità • Obblighi per iniziare l’attività • Obblighi per gestire l’attività • Obblighi di conservazione e messa a disposizione dell’A.G.
  • 10. Ricapitolando • La legge “Pisanu” stabilisce degli obblighi in capo a chi offra un servizio di connettività al pubblico che possono riassumersi in: • Registrarsi presso la Questura • Ottenere una licenza preventiva • Identificare gli utenti • Registrare gli accessi • Custodire dei dati di traffico • Tenere tali dati a disposizione delle forze dell’ordine
  • 12. Effetti • Dubbi interpretativi (cos’è un “circolo privato” o un “pubblico esercizio”) • Dubbi applicativi (reti fonera? Parrocchie? Università? Biblioteche? E se lascio la mia rete wireless aperta?) • Scarsa d i f f u s i o n e d e l l e re t i W i - F i municipalizzate o “libere” nel nostro Paese
  • 13. Necessità di chiarimenti • D.M. 16 agosto 2005 del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero delle Comunicazioni e il Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie • Circolare 29 agosto 2005 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
  • 14. Obblighi per iniziare l’attività
  • 15. I soggetti • Pubblico esercizio: ex art. 86 TULPS è identificabile come qualsiasi attività commerciale. Generalmente l’accesso è garantito a chiunque. • Circolo privato: ex D.P.R. 235/01 possiamo desumere che si differenziano dai pubblici esercizi in quanto non perseguono uno scopo di lucro. Generalmente l’accesso è consentito solo agli associati.
  • 16. Quindi • Possiamo desumere che il privato che installa una rete aperta, seppur strutturata come il progetto FON che tiene una mappa degli access point presenti nelle varie zone geografiche, non può essere assimilato alla nozione di “pubblico esercizio” o di “circolo privato” e, quindi, non è soggetto a richiedere la licenza prevista dalla normativa.
  • 17. Altri soggetti • Il D.M. 16 agosto 2005 esclude le università, i centri di ricerca e gli altri istituti di istruzione dal novero dei soggetti che sono sottoposti alla richiesta di licenza, lasciando a loro carico solo l’obbligo di identificazione degli utenti. • S e ppur non me nz i o n a t e , a n c h e l e biblioteche possono essere inquadrate analogamente.
  • 18. Figure “borderline” • Altri soggetti (ad es. parrocchie o privati non associati) che mettano a disposizione locali accessibili al pubblico per la connettività restano soggetti all’obbligo di identificazione • Nel caso, invece, non vi sia la messa a disposizione di tale area non vi sono obblighi
  • 19. Obblighi per gestire l’attività
  • 20. Due livelli di misure • Misure di identificazione • Misure per il monitoraggio delle attività
  • 21. Misure di identificazione “diretta” • L’art. 1 del D.M. 16 agosto 2005 prevede che gli utenti debbano essere previamente identificati “acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché il tipo, il numero e la riproduzione del documento presentato dall'utente” • E i documenti falsi?
  • 22. Definizione di “documento d’identità” • “...la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o i nformati co, dal l ’ ammi ni strazi one competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare”.
  • 23. Misure di identificazione “indiretta” • SIM di telefoni cellulari • Carte di credito/debito
  • 24. E per le reti wireless? • Obbligo di utilizzare sistemi tipo “captive portal” che non consentano l’accesso alla rete da parte di soggetti non identificati
  • 25. Misure per il monitoraggio delle attività • Sono tenuti all’adozione di tali misure solo i “titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono poste a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale”.
  • 26. Che tipo di misure? • L’obbligo di monitoraggio consiste nell’adottare tutte le “misure necessarie a memorizzare e a mantenere i dati relativi alla data ed ora della comunicazione e alla tipologia del servizio utilizzato[?], abbinabili unicamente al terminale utilizzato dall'utente, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni”. • Anche qui, tuttavia, vi sono dei problemi “lessicali”
  • 27. Obblighi di conservazione e messa a disposizione dell’A.G.
  • 28. Conservazione dei dati identificativi degli utenti • Tali dati devono essere raccolti e conservati “con modalità informatiche” • In caso non si mettano a disposizione più di tre terminali, si possono annotare su un registro cartaceo • Questi dati devono essere resi disponibili alla P.G. “anche per via telematica” • Tali dati devono anche essere “inalterabili”
  • 29. Le novità • Il d.l. 225/10 apporta le seguenti modifiche: • proroga al 31/12/2011 l’obbligo di richiedere la licenza al Questore per chi offra quale attività principale servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico • abroga il comma 4 e 5 dell’art. 7 l. 155/05, eliminando di fatto gli obblighi di identificazione e monitoraggio delle attività
  • 30. Problemi • Si tratta di un decreto legge, quindi ancora soggetto a conversione •E i dati raccolti finora? Possono essere distrutti? Altrimenti, fino a quando dovranno essere conservati?

Editor's Notes

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