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SECONDO DOSSIER GIOVANI
            LE MISURE DEL GOVERNO PER IL LAVORO,
                IL MEZZOGIORNO E LA FAMIGLIA

                                             luglio 2012
                                                                         UFFICIO STAMPA E DEL PORTAVOCE1
                                                     ***

   Da marzo – data di pubblicazione del primo dossier giovani – a luglio, è proseguita
l’azione del Governo in favore delle giovani generazioni. Tra le novità più importanti ci
sono la riforma del mercato del lavoro, i nuovi interventi sulle professioni intellettuali, gli
incentivi all’imprenditoria (e, più in generale, alla crescita) e le iniziative a favore dei nuclei
familiari.
   A conferma dell’attenzione del Governo per la condizione giovanile, c’è stata la
partecipazione del Presidente del Consiglio al convegno “Guardo al Futuro: Stati Generali
delle Politiche Giovanili in Italia”, organizzato dal Forum Nazionale Giovani a maggio. Nel
discorso all’assemblea il Presidente si è soffermato sull’importanza delle nuove
generazioni, confermandone il ruolo prioritario nell’agenda dell’Esecutivo, perché – ha
concluso il Presidente – “ciò che fa bene ai giovani, fa bene al Paese”.
   Nel frattempo lo spazio “Il Governo e i Giovani” si è arricchito di nuovi contenuti, in
particolare all’interno di alcune sezioni (Dossier Giovani, Dati Istat, Campagne
Informative, Forum Nazionale Giovani, ItaliaCamp, Confindustria Giovani, Europa,
Audiovisivi e Normativa). Lo spazio online in due mesi è stato visitato circa 25mila volte,
grazie anche al supporto informativo di alcune Università (La Sapienza e la Luiss Guido
Carli di Roma, l’Alma Mater di Bologna, la Bocconi e la Statale di Milano). Gli strumenti di
diffusione sono stati – nella maggior parte dei casi – il sito dell’Ateneo, il giornale o la
radio universitaria. L’8 maggio, infine, lo spazio dedicato ai giovani è stato presentato allo
Young International Forum di Roma.

   Il Secondo Dossier Giovani, “Le misure del Governo per il Lavoro, il Mezzogiorno e la
Famiglia”, illustra i principali provvedimenti varati dal Governo nell’ultimo quadrimestre,
oltre ad approfondire alcuni di quelli già illustrati dal primo rapporto: “Le priorità del
Governo per l’occupazione”.
   Il Dossier si compone di tre capitoli. Il primo Capitolo si concentra sui provvedimenti
approvati con la riforma del Lavoro: in particolare gli incentivi e le facilitazioni per
l’occupazione giovanile. Si dà rilievo poi alle nuove regole per l’apprendistato e alle ultime
novità in tema di “disciplina di tirocinio”.
   Il secondo Capitolo illustra le misure adottate per i giovani nel Mezzogiorno con il Piano
di Azione Coesione, secondo gli obiettivi di crescita e inclusione sociale: lotta alla
dispersione scolastica, no profit, iniziative per l’apprendistato, l’uscita dalla condizione di
Neet (Not in Education, Employment or Training), progetto Angels e ricerca di
competitività e innovazione per le imprese.
   Il terzo Capitolo illustra sinteticamente alcune misure ulteriori a favore dei giovani
professionisti, dei ricercatori, delle famiglie e nel settore Green Economy.



        1 La redazione del secondo dossier giovani è a cura dell’Ufficio stampa e del Portavoce. I contenuti del

Capitolo 1 sono frutto della rielaborazione della documentazione fornita dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
CAPITOLO I

             LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
                QUALI INCENTIVI PER I GIOVANI?

1. La Riforma del Mercato del Lavoro – 1.1. Misure per favorire l’occupazione giovanile – 1.2 –
Tutela dei giovani e contrasto alla precarietà - 1.3. Ammortizzatori sociali



   1. La Riforma del Mercato del Lavoro

   La riforma del mercato del lavoro2 presentata in Consiglio dei Ministri il 23 marzo di
quest’anno e approvata dal Parlamento il 27 giugno 2012 contiene nuove misure in favore
di giovani e precari e si concentra su tre pilastri:

           a) Favorire l’occupazione giovanile attraverso:
              - Apprendistato;
              - Contratti a tempo determinato;
              - Contratto intermittente o a chiamata;
              - Lavoro accessorio in agricoltura.

           b) Tutelare i giovani e contrastare la precarietà attraverso:
              - Lavoro a progetto;
              - Partite IVA (imposta sul valore aggiunto);
              - Tirocini formativi e di orientamento;
              - Contratto a tempo parziale.

           c) Ammortizzatori sociali
                - Mobilità lunga o corta;
                - Cassa integrazione;
                - Indennità ordinaria di disoccupazione e i prepensionamenti.

           1.1 Misure per favorire l’occupazione giovanile

   La riforma del mercato del lavoro favorisce l’occupazione dei giovani attraverso alcuni
interventi sugli istituti dell’apprendistato, del contratto a termine, del lavoro intermittente
e del lavoro accessorio nel settore agricolo. Le novità principali della riforma sono due: gli
incentivi all’uso dell’apprendistato, che nel nuovo mercato del lavoro diventa il
principale strumento per iniziare una carriera lavorativa. Per favorirne l’impiego, dal 1
gennaio 2013 è incrementato il numero di apprendisti che un datore di lavoro
(con più di 10 dipendenti) può assumere. Prima della riforma il numero degli
apprendisti poteva superare il numero delle maestranze specializzate e qualificate, non era
prevista una durata minima del rapporto, né vincoli all’utilizzo. Con la riforma del mercato
del lavoro, invece, il numero degli apprendisti può raggiungere il rapporto di 3 a 2. Per chi
ha meno di 10 dipendenti è mantenuto il limite precedentemente in vigore (1 a 1). Per le
imprese artigiane, invece, continuano a trovare applicazione le norme di maggior favore3.
        2 Vedi, per approfondimenti, la Legge n. 92 del 28 giugno 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.

153 del 3 luglio 2012.
        3 Cfr. Legge n. 443 dell’8 agosto 1985 – Legge-Quadro per l’artigianato.
La seconda novità riguarda il funzionamento di alcune categorie contrattuali. Il primo
contratto a tempo determinato, della durata massima di 12 mesi, potrà essere
stipulato senza obbligo di indicare la causale. Il contratto di lavoro intermittente – o
“a chiamata” – potrà essere concluso anche con soggetti di età inferiore ai 24 anni e la
prestazione dovrà svolgersi entro il 25esimo anno di età. Infine, nelle attività agricole
stagionali, i giovani con meno di 25 anni potranno essere impiegati tramite lavoro
accessorio, purché regolarmente iscritti in un ciclo di studi presso un istituto scolastico
di qualsiasi ordine e grado.
   Di seguito la spiegazione più approfondita dei quattro provvedimenti:


     A) La prima misura è l’apprendistato. L’apprendistato è un contratto di lavoro a
  tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani che, al
  termine del periodo di formazione, si “trasforma” in un normale contratto di lavoro
  subordinato. L’apprendistato che si rivolge ad adolescenti e giovani in cerca di
  occupazione, che favorisce in modo specifico la qualificazione professionale (ovvero
  l’apprendimento di un mestiere), ma anche la possibilità di acquisire titoli di studio di
  livello secondario superiore e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca e il
  praticantato per l’accesso alle professioni.

  Le tipologie di apprendistato sono tre:

                   a) apprendistato per la qualifica e per il diploma
                      professionale: l’apprendista ha dai 15 ai 25 anni e il periodo di
                      formazione dura dai 3 ai 4 anni;
                   b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere:
                      l’apprendista ha dai 18 ai 29 anni e il periodo di formazione dura dai
                      3 ai 5 anni;
                   c) apprendistato di alta formazione e ricerca: l’apprendista ha
                      dai 18 ai 29 anni e il periodo di formazione è fissato dalle Regioni o
                      da accordi fra il datore di lavoro e l’istituzione formativa.

  Il contratto di apprendistato segue alcuni principi e caratteristiche:

   •   obbligo di forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo;
   •   divieto di retribuzione a cottimo e possibilità di inquadrare il lavoratore fino a
       due livelli inferiori alla categoria spettante ovvero, in alternativa, di stabilire la
       retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla
       anzianità di servizio;
   •   presenza di un tutore o referente aziendale;
   •   possibilità del riconoscimento della qualifica ai fini contrattuali;
   •   registrazione della formazione e della qualifica eventualmente acquisita nel
       libretto formativo del cittadino;
   •   possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia,
       infortunio o sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni,
       secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
   •   divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di
       formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, pena
       sanzioni di legge.

  Per favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, la possibilità di assumere
nuovi apprendisti è consentita ai datori di lavoro che nei 36 mesi precedenti
la nuova assunzione abbiano mantenuto al lavoro almeno il 30% degli
apprendisti precedentemente assunti. Dal 1 dicembre 2015 tale percentuale verrà
elevata al 50%. Dal computo sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di
prova, per dimissioni e per licenziamento per giusta causa.
   Gli apprendisti assunti in violazione di tali limiti devono essere considerati
lavoratori a tempo indeterminato sin dalla costituzione del rapporto di
lavoro. La durata minima del contratto non può essere inferiore a 6 mesi.


   B) La seconda misura è il contratto a tempo determinato che presenta i seguenti
principi e caratteristiche:

           • l’apposizione di un termine finale di durata;
           • l’apposizione di un termine deve risultare da atto scritto, nel quale
       sono inoltre specificate le ragioni dell’assunzione a tempo determinato; in
       mancanza, il contratto si considera a tempo indeterminato. Una copia dell’atto
       scritto deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni dall’inizio del
       rapporto di lavoro. La forma scritta non è richiesta quando la durata del rapporto di
       lavoro non supera 12 giorni;
           • il termine finale del contratto può essere prorogato per una sola
       volta e con il consenso del lavoratore. La proroga è ammessa quando sussistono
       ragioni oggettive e si riferisce alla stessa attività lavorativa per la quale era stato
       stipulato il contratto iniziale. In tal caso, la durata complessiva del rapporto di
       lavoro (durata iniziale + proroga) non può superare i 3 anni;
           • il requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico,
       produttivo, organizzativo o sostitutivo è escluso in caso di stipulazione
       di un primo contratto di lavoro a termine, purché di durata non superiore a
       un anno, il quale non potrà inoltre essere oggetto di proroga. Tale esclusione è
       prevista anche per il caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un
       contratto di somministrazione a tempo determinato;
           • i limiti di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i quali il
       contratto a termine si considera a tempo indeterminato sono di 30
       giorni, in caso di contratti di durata inferiore a 6 mesi e di 50 giorni per
       i contratti di durata superiore. Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare al
       Centro per l’impiego territorialmente competente che il rapporto continuerà, con
       l’indicazione della durata della prosecuzione;
           • la durata massima del primo contratto è di 12 mesi.

   Per favorire l’occupazione giovanile è prevista l’eliminazione delle causali dal primo
contratto a tempo determinato o nel caso di prima missione del lavoratore nell’ambito di
un contratto di somministrazione a tempo determinato.
   Prima della riforma del mercato del lavoro, l’apposizione del termine alla durata del
contratto subordinato era consentita per ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro. Tra
la fine di un contratto e la stipula del nuovo dovevano passare 10 o 20 giorni (a seconda
che si trattasse di un contratto di durata inferiore o superiore a 6 mesi).
   Con la riforma, oltre all’eliminazione delle causali nell’ipotesi di primo contratto, è
anche prevista la possibilità di eliminare le causali con la contrattazione
collettiva, nei casi in cui l’assunzione avvenga nell’ambito di particolari processi
produttivi (ad esempio l’avvio di una nuova attività, il lancio di un nuovo prodotto o
servizio innovativo, l’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, la fase
supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo, il rinnovo o la proroga di
una commessa consistente).
   Tra la fine di un contratto e la stipula del nuovo devono passare 60 o 90 giorni a
seconda che si tratti di un contratto di durata inferiore o superiore a 6 mesi. In presenza di
specifiche situazioni produttive la contrattazione collettiva può ridurre tali termini
rispettivamente in 20 e 30 giorni.


   C) La terza misura è il contratto intermittente (o “a chiamata”). Il contratto di
lavoro intermittente, o “a chiamata”, è stato introdotto dalla Legge Biagi4. E’ il contratto
mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può
utilizzare la prestazione lavorativa secondo determinate modalità e limiti.

   Il contratto intermittente o a chiamata presenta i seguenti principi e caratteristiche:

             •    il contratto va redatto con forma scritta ad probationem5;
             •    i casi nei quali possono essere stipulati contratti di lavoro intermittente sono
                  individuati tramite contratti collettivi;
             •    al lavoratore “intermittente” deve essere garantito, a parità di mansioni
                  svolte, il medesimo trattamento normativo, economico e previdenziale
                  riconosciuto ai lavoratori subordinati;
             •    qualora il lavoratore si impegna a restare a disposizione del datore di lavoro,
                  questo è tenuto a corrispondergli mensilmente una indennità di
                  disponibilità.

   Prima della riforma il contratto di lavoro intermittente poteva essere concluso da
lavoratori con meno di 25 anni di età. Con la riforma invece potrà essere concluso
da soggetti di età inferiore a 24 anni, che dovranno svolgere la prestazione
entro il compimento dei 25 anni. Quando il datore di lavoro vuole utilizzare il lavoro
intermittente deve inviare una comunicazione preventiva alla direzione territoriale del
lavoro competente. Tale comunicazione è necessaria ogni volta che il datore di lavoro
chiami il lavoratore. Le modalità della comunicazione sono state semplificate e
possono avvenire via fax, posta elettronica o sms secondo modalità che saranno decise con
decreto del Ministro del Lavoro.


   D) L’ultima misura è il lavoro accessorio in Agricoltura6. Il lavoro accessorio è un
   rapporto di lavoro che ha a oggetto attività di natura occasionale, ossia svolte in modo
   saltuario, in ambiti specifici di attività. La prestazione deve avere natura meramente
   occasionale e accessoria. La riforma ne restringe il campo di operatività, al fine di
   aumentare le tutele per il lavoratore.

   Il lavoro accessorio in Agricoltura presenta i seguenti principi e caratteristiche:


        4 Legge n. 30 del 14 febbraio 2003
        5 Locuzione latina, usata in ambito giuridico, che significa “ai fini di prova”.
        6 Il lavoro accessorio presenta un duplice vantaggio sia per il datore di lavoro che il lavoratore. Per il

primo, infatti, l’utilizzo della formula del lavoro occasionale e accessorio esclude qualsiasi sospetto di lavoro
irregolare. Il lavoratore, a sua volta, ha il vantaggio di poter integrare il suo reddito senza imposizioni fiscali e
senza alcuna incidenza sul suo stato di occupato o inoccupato, avendo comunque una copertura
previdenziale e assicurativa. Il lavoro accessorio in Agricoltura comprende le seguenti attività: attività
agricole stagionali, coltivazioni in serra, attività agrituristiche, aziende florovivaistiche.
• con la riforma si amplia l’ambito di applicazione del lavoro accessorio
         eliminando tutti i vincoli che la previgente disciplina imponeva in termini di
         requisiti soggettivi o oggettivi;
            • la modalità di assorbimento dell’obbligo retributivo e contributivo connesso
         alle prestazioni avviene attraverso l’acquisto presso le rivendite autorizzate, da
         parte del datore di lavoro, di uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro
         accessori, da consegnare al prestatore di lavoro accessorio;
            • il compenso non può superare i 5mila Euro con riferimento all’intero anno
         solare e alla totalità dei committenti. In caso di imprenditori commerciali e
         professionisti il compenso può essere massimo di 2 mila Euro per committente.
         Infine rileva che tale compenso diviene computabile per il rinnovo del permesso
         di soggiorno.


   Prima della riforma, il lavoro accessorio era limitato solo a ristretti ambiti di attività.
Oggi si è ampliata la platea dei destinatari che sono individuati nei lavoratori
pensionati, nei giovani al di sotto dei 25 anni, nelle casalinghe e nei lavoratori
con contratto a tempo parziale.
   Anche l’ambito oggettivo di applicazione è stato esteso a ricomprendere i vari settori
produttivi. Con l’approvazione della riforma si è stabilito che, nelle attività agricole di
carattere stagionale, i giovani con meno di 25 anni potranno essere impiegati tramite
lavoro accessorio, se regolarmente iscritti in un ciclo di studi presso un istituto scolastico
di qualsiasi ordine e grado – compatibilmente con gli impegni scolastici – ovvero in
qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’Università.
1.2 Tutela dei giovani e contrasto alla precarietà

   La riforma del lavoro tutela i giovani introducendo elementi di contrasto a possibili
pratiche volte a un impiego abusivo e illegittimo di forme di flessibilità. La riforma mira a
tutelare le nuove generazioni attraverso il lavoro a progetto, le partite IVA, il tirocinio e il
contratto a tempo parziale. In breve le novità introdotte per ogni misura:

  Per il lavoro a progetto:

   - è introdotta una presunzione relativa di subordinazione quando l’attività del
collaboratore è svolta con modalità analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti della
impresa committente;
   - in caso di mancanza di un progetto specifico, la prestazione di lavoro si
considererà di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
   - si rafforza l’indennità una tantum a favore dei co.co.pro7 disoccupati, si
introduce un obbligo di trattamento economico non inferiore a quello spettante ai
lavoratori subordinati che svolgono mansioni equiparabili e si vincola l’esercizio del potere
di recesso del committente a presupposti più stringenti.

   Con riguardo alle partite IVA vengono introdotte presunzioni per distinguere le partite
virtuose da quelle che “nascondono” rapporti di lavoro subordinato.
   Il tirocinio è stato riformato per ostacolare eventuali usi distorti dell’istituto (ad
esempio l’utilizzo in sostituzione del lavoro subordinato, lo sfruttamento di prestazioni
lavorative senza remunerazione) e garantire al tirocinante una congrua indennità in
relazione alla prestazione svolta.
   Nel contratto a tempo parziale i lavoratori studenti potranno revocare il consenso
prestato all’inserimento di clausole flessibili o elastiche.
   Di seguito la spiegazione più approfondita dei quattro provvedimenti:


   A) La prima misura è il contratto di lavoro a progetto (o “contratto di
collaborazione contributivo per programma”, o progetto o fase di esso) introdotto dalla
Legge Biagi. Il lavoro a progetto presenta i seguenti principi e caratteristiche:

                • il contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere
             riconducibile ad un progetto specifico che non può consistere in una mera
             riproposizione dell’oggetto sociale del committente o nello svolgimento di
             compiti meramente esecutivi o ripetitivi;
                • si configura come una “obbligazione di risultato” che lascia cioè
             autonomia al lavoratore circa le modalità di svolgimento della prestazione;
                • è richiesta la forma scritta che deve definire il progetto stesso nonché il
             risultato finale che si intende conseguire;
                • nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe
             rispetto a quella svolta dai lavoratori dipendenti (o comunque non nel senso del
             progetto specifico), il rapporto è considerato di lavoro subordinato sin dalla sua
             data di costituzione, salva la prova contraria da parte del committente;



       7   La sigla sta per “contratto a progetto” ed è stata introdotta con la Legge Biagi.
• il compenso è proporzionato alla quantità e qualità del lavoro e il
           corrispettivo non può essere inferiore ai minimi stabiliti per i lavoratori
           subordinati che svolgono mansioni equiparabili.


   Prima della riforma era previsto l’obbligo di ricondurre i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di
esso. Con la riforma viene ulteriormente rafforzato il requisito della specificità
del progetto. Se l’attività del collaboratore a progetto è svolta con modalità analoghe a
quelle dei dipendenti dell’impresa committente opera la presunzione relativa di
subordinazione: in caso di mancanza di progetto specifico il contratto si considera di
lavoro subordinato a tempo indeterminato.
   Sempre a favore dei lavoratori precari viene rafforzata l’indennità una tantum a
favore dei co.co.pro disoccupati. Si introduce cioè un obbligo di trattamento
economico non inferiore a quello spettante ai lavoratori subordinati che svolgono mansioni
equiparabili a quelle del collaboratore a progetto.
   Infine, si vincola l’esercizio del potere di recesso prima della scadenza del committente
alla esistenza di oggettivi profili di inidoneità professionale tali da rendere impossibile la
realizzazione del progetto.

   B) La seconda misura sono le Partite IVA. Per partita IVA si intende una sequenza di
cifre che identifica univocamente un soggetto che esercita un’attività rilevante ai fini
dell’imposizione fiscale indiretta8.

   Le partite IVA presentano i seguenti principi e caratteristiche:

              • è l’obbligazione di compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio,
           con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei
           confronti del committente;
              • il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato
           secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al
           risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo;
              • le prestazioni rese dai titolari di partita IVA sono da considerarsi co.co.pro.
           quando ricorrono almeno due dei seguenti presupposti: durata collaborazione
           superiore ad 8 mesi nell’arco dell’anno; il ricavo percepito nell’arco dello stesso
           anno costituisca almeno l’80% dei corrispettivi complessivamente percepiti nello
           stesso anno dal collaboratore, disponibilità di una postazione fissa di lavoro
           presso il committente;
              • la presunzione di cui sopra non opera con riguardo ai professionisti iscritti in
           un albo o ordine professionale.




    8 Ogni soggetto fiscale dell’Unione europea è riconoscibile dal suo numero di partita Iva, composto dalla

sigla dello Stato di appartenenza (ad esempio IT per Italia, DE per Germania, ES per Spagna) e da una
sequenza alfanumerica o numerica, variabile da Paese a Paese. Il numero di partita è rilasciato dall’Ufficio
dell’Agenzia delle Entrate a cui viene richiesto, indipendentemente dal domicilio fiscale, al momento della
apertura della posizione Iva (secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 404 del 5 ottobre 2001). Il
numero di partita assegnato al contribuente, a partire dal 1 dicembre 2001, ha validità su tutto il territorio
nazionale e rimane invariato per tutto il periodo in cui si svolge l'attività.
Prima della riforma, l’impiego delle partite IVA era esposto al rischio di utilizzo distorto
per dissimulare rapporti di lavoro subordinato ed eludere le relative tutele ed oneri. Con la
riforma, le prestazione lavorative rese da persona titolare di partita sono considerate, salvo
prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

        •   la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore ad 8 mesi
            nell’arco dell’anno solare;
        •   il corrispettivo derivante da tale collaborazione costituisca più dell’80% dei
            corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso
            anno solare;
        •   il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi
            del committente.

  La presunzione non opera per i collaboratori che svolgono attività altamente qualificate,
per gli iscritti agli albi professionali e per i titolari di un reddito annuo non inferiore a 1,25
volte il minimale previsto per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori
autonomi (per il 2012 è di circa 18 mila Euro).


    C) La terza misura sono i tirocini formativi e di orientamento. Si alternano fra
studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, anche al fine di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, a favore di soggetti che
abbiano già assolto l’obbligo scolastico. Possono essere promossi unicamente da soggetti in
possesso degli specifici requisiti determinati dalle Regioni.
    Entro il 18 gennaio 2013, il Governo e le Regioni, in sede di Conferenza permanente
tra Stato e Regioni e Province autonome, provvederanno alla stipula di un accordo per la
definizione di linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di
orientamento, sulla base di alcuni criteri. Ad esempio, il criterio della previsione di
azioni e interventi volti a contrastare un uso distorto dell’istituto anche attraverso la
puntuale definizione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività; oppure
il criterio della sanzione a carico dell’azienda che si avvale impropriamente del tirocinio; o
ancora quello della previsione di una congrua indennità per il tirocinante. Con la riforma -
in aggiunta a quanto già disposto dal recente Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 20119 - si
prevede il riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma
forfettaria, in relazione alla prestazione svolta. La mancata corresponsione
dell’indennità comporterà una sanzione amministrativa tra i mille e i 6 mila Euro a carico
del trasgressore.


  D) La quarta misura è il contratto a tempo parziale. E’ un contratto di lavoro
subordinato caratterizzato da una riduzione dell’orario rispetto a quello ordinario.
  Prima della riforma del mercato del lavoro, le parti del contratto a tempo parziale
potevano concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale
della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto si
potevano anche stabilire “clausole elastiche”, volte cioè alla modifica in aumento della
durata della prestazione lavorativa. Con la riforma, invece, i lavoratori studenti potranno
revocare il consenso dato all’inserimento delle clausole flessibili o elastiche. Inoltre, i

        9 Il Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 stabilisce che i tirocini formativi e di orientamento “non

curriculari” abbiano una durata non superiore a 6 mesi e siano promossi esclusivamente a favore di
neodiplomati e neolaureati, entro 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.
contratti collettivi possono prevedere condizioni e modalità che consentano al lavoratore di
richiedere l’eliminazione ovvero la modifica delle clausole flessibili ed elastiche.

  Il contratto a tempo parziale presenta i seguenti principi e caratteristiche:

  - la riduzione dell’orario di lavoro può avvenire secondo tre modelli:
          • tipo orizzontale – la prestazione di lavoro si svolge tutti i giorni ma ad
       orario ridotto;
          • tipo verticale – la prestazione è a ‘tempo pieno’, ma solo in alcuni giorni;
          • tipo misto – vi é la combinazione delle due precedenti modalità.

    - per il contratto di lavoro a tempo parziale è richiesta la forma scritta ad probationem.
Il contratto deve inoltre contenere la precisa determinazione degli orari ridotti;
    - l’orario può essere determinato con clausole flessibili, cioè con la possibilità di variare
le ore lavorative giornaliere in caso di contratto a tempo parziale orizzontale, o clausole
elastiche per cambiare in tipo verticale o misto. Clausole a cui è possibile revocare il
consenso per il lavoratore studente;
    - per quanto riguarda il trattamento economico e normativo, il lavoratore impiegato a
tempo parziale non deve essere discriminato rispetto al lavoratore impiegato invece a
tempo pieno, fermo restando il principio costituzionale di proporzionalità della
retribuzione alla quantità del lavoro svolto.
1.3 Ammortizzatori sociali

   Gli ammortizzatori sociali sono quel complesso di misure finalizzate al sostegno del
reddito dei lavoratori che hanno appena perso il posto di lavoro: quei mezzi a cui ricorrono
le aziende in difficoltà che hanno esigenze di riorganizzazione, ristrutturazione o
ridimensionamento. I principali ammortizzatori sono la mobilità lunga o corta, la cassa
integrazione, indennità ordinaria di disoccupazione e i prepensionamenti. Queste
operazioni sono possibili perché gli enti previdenziali se ne sono assunti i costi.
   Con la riforma del mercato del lavoro, viene allargata la platea dei beneficiari10.
Viene quindi istituito il nuovo sistema di Assicurazione sociale per l’Impiego
(ASpI) che si applicherà a tutti i lavoratori dipendenti compresi gli apprendisti. Sempre in
favore degli apprendisti è previsto il contributo di licenziamento nel caso di interruzione
del rapporto di lavoro avvenuto per cause diverse dalle dimissioni o dal recesso del
lavoratore.
   In via sperimentale, per gli anni 2013-2015, il lavoratore può richiedere la liquidazione
degli importi ancora dovuti nell’ambito dell’ASpI al fine di intraprendere un’attività di
lavoro autonomo, ovvero avviare un’attività in forma di auto-impresa, o per associarsi in
cooperativa. Attraverso la previsione della mini-ASpI vengono indennizzati periodi di non
occupazione verificatisi nell’anno solare precedente alla domanda per i lavoratori che,
avendo svolto lavori brevi e discontinui, non raggiungono il requisito di contribuzione
minima per l’indennità di disoccupazione (ASpI). Nell’ambito dell’ASpI, sono inoltre
stabilite misure di sostegno al lavoro precario come ad esempio il potenziamento
dell’indennità “una tantum” accordata ai lavoratori a progetto rimasti privi di occupazione.




        10 Con la possibilità di ampliamenti ulteriori nel momento in cui verranno reperite ulteriori risorse.

Sono estese le tutele in costanza di rapporto di lavoro ai settori oggi non coperti dalla cassa integrazione
straordinaria.
CAPITOLO II

         LE MISURE PER I GIOVANI DEL MEZZOGIORNO:
                IL PIANO DI AZIONE COESIONE
   2.1. Che cos’è il Piano di Azione Coesione? - 2.2. II Fase Piano di Azione Coesione - 2.2.1. Lotta
alla Dispersione scolastica - 2.2.2. No Profit per i giovani del Mezzogiorno - 2.2.3. Iniziative per
l’apprendistato e l’uscita dalla condizione giovanile “né allo studio, né al lavoro” - 2.2.4. Progetto
Angels - 2.2.5. Competitività e innovazione delle imprese

   2.1. Che cos’è il Piano di Azione Coesione?

      Il Piano di Azione Coesione per il miglioramento dei servizi pubblici al
Sud è stato firmato il 15 dicembre 2011 da Governo e dalle Regioni Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il Piano è volto a individuare obiettivi, contenuti e
modalità operative per la revisione dei programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali per gli
anni 2007-2013 al fine di accelerarne l’attuazione e migliorarne l’efficacia.

   Cosa si intende per Fondi Strutturali?
   I Fondi Strutturali sono strumenti finanziari gestiti dalla Commissione Europea per rafforzare la
coesione economica, sociale e territoriale riducendo il divario fra le Regioni più avanzate e quelle in ritardo
di sviluppo. Il Fondo Sociale Europeo (FSE) finanzia interventi nel campo sociale. Interviene su tutto ciò
che concorre a sostenere l’occupazione mediante interventi sul capitale umano: prevenire e combattere la
disoccupazione, creazione di figure professionali e di formatori. I beneficiari sono soprattutto giovani,
donne, adulti, disoccupati di lunga durata, occupati a rischio di espulsione dal mercato del lavoro e gruppi
a rischio di esclusione sociale. Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) finanzia gli interventi
infrastrutturali nei settori della comunicazione, energia, istruzione, sanità, ricerca ed evoluzione
tecnologica. A livello delle singole Regioni europee i Fondi Strutturali sono espressi da specifici Programmi,
suddivisi in Programmi Operativi Nazionali (PON), Programmi Operativi Regionali (POR), Programmi
operativi interregionali (POIR). Per Programma Operativo si intende quel documento proposto dallo
Stato nazionale o da una sua Regione e approvato dalla Commissione europea al fine di attuare in quel
Paese – e conseguentemente in quella Regione – la programmazione comunitaria.

       La Fase I del Piano di Azione Coesione, avviata il 15 dicembre 2011, ha previsto lo
stanziamento di 3,7 miliardi di Euro per programmi cofinanziati da Fondi Strutturali a
favore di istruzione, ferrovie, agenda digitale, occupazione di lavoratori svantaggiati e un
piano di riforma del sistema di formazione professionale in Sicilia. Lo stato di
avanzamento è il seguente:

           - Istruzione. Gli atti per l’impegno dei Fondi sono stati formalizzati a partire
        dal mese di giugno. Per ogni linea di intervento sono stati definiti gli indicatori di
        risultato che saranno rilevati e comunicati ai cittadini.

           Cosa si intende per indicatori di risultato? Per indicatori di risultato si intendono quelle
        informazioni selezionate allo scopo di valutare i cambiamenti che si verificano nei fenomeni
        osservati e, conseguentemente, per orientare i processi decisionali;

           - Ferrovie. E’ stato predisposto lo schema generale di Contratto istituzionale
        di sviluppo con Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione delle opere e gli
        impegni da rispettare, rendendo esplicite le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti
        nell’attuazione degli interventi;
- Credito d’imposta per l’occupazione rivolto ai lavoratori svantaggiati
(disoccupati di lunga durata, donne residenti in aree a bassa occupazione
femminile, giovani inoccupati). La Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome ha approvato il decreto interministeriale di
attuazione. Le Regioni potranno fissare entro 30 giorni le procedure per la
concessione del bonus che andrà utilizzato in compensazione dalle imprese entro
due anni dalla data di assunzione.

    - Che cos’è la Conferenza unificata Stato-Regioni-Province autonome-Città e
Autonomie locali?
    - La Conferenza Unificata è stata istituita dal decreto legislativo n. 287 del 28 agosto 1997,
che ne ha definito anche la composizione, i compiti e le modalità organizzative ed operative. La
Conferenza Unificata, sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-
Città e autonomie locali, opera al fine di: favorire la cooperazione tra l’attività dello Stato e il
sistema delle autonomie; esaminare le materie e i compiti di comune interesse. E’ competente in
tutti casi in cui la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono
chiamate ad esprimersi su un medesimo oggetto.

   - Agenda digitale. Il Piano Nazionale Banda larga attua le misure per il
superamento del digital divide di primo livello. Inoltre, è in corso un riesame
dell’assegnazione delle risorse per la realizzazione dei Data Center (impianto
utilizzato per sistemi informatici interni).

   -    Il digital divide (o divario digitale) è il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle
tecnologie dell’informazione (in particolare personal computer e internet) e chi ne è escluso, in
modo parziale o totale. I motivi di esclusione comprendono diverse variabili: condizioni
economiche, livello d’istruzione, qualità delle infrastrutture, differenze di età o di sesso,
appartenenza a diversi gruppi etnici, provenienza geografica. Il digital divide può essere inteso sia
rispetto a un singolo Paese sia a livello globale.

  - Programma straordinario di riforma del sistema di formazione
professionale in Sicilia. Aggiornato nel corso del mese di marzo, sarà messo a
punto entro la fine del mese di luglio 2012.
2.2 II Fase Piano di Azione Coesione

       Il Piano di Azione Coesione – Fase II, iniziata l’11 maggio 2012 – in linea con le
indicazioni del Consiglio Europeo del 30 gennaio 2012, attua un intervento mirato in
favore dei giovani del Sud. E’ previsto un deciso rafforzamento degli interventi già avviati
con la prima fase di riprogrammazione (un investimento pari a circa 1.500 milioni di
Euro) attraverso l’adozione di nuove misure per l’inclusione sociale e la crescita.
       L’obiettivo di inclusione sociale prevede investimenti pari a 115 milioni di Euro
e i seguenti interventi:

           • l’integrazione dell’azione contro la dispersione scolastica in oltre
        cento micro-aree (reti di scuole) con apertura di strutture sportive, laboratori
        musicali e altre azioni mirate per la legalità, con il concorso delle scuole stesse e del
        privato sociale;
           • la selezione (via bando pubblico) di progetti promossi da giovani
        del privato sociale per l’offerta di servizi collettivi e la valorizzazione di beni
        pubblici.

   Per l’obiettivo della crescita, invece, saranno impiegati 105 milioni che favoriranno:

          • iniziative per l’apprendistato, per avvicinare le nuove generazioni alle
        professioni e fortificare le prospettive dei giovani imprenditori;
          • la promozione dell’impiego da parte degli studenti di Università
        del Sud di metodi applicati e avanzati di studio e ricerca, del loro impegno critico e
        del loro inserimento in circuiti di ricerca internazionali attraverso la mobilitazione
        dei ricercatori italiani all’estero;
          • interventi aggiuntivi di rafforzamento dell’auto-impiego e
        dell’imprenditorialità giovanile.


   2.2.1. Lotta alla Dispersione scolastica

      Nella Fase II del Piano di Azione Coesione, la strategia per il Mezzogiorno si
concentra in oltre cento micro-aree ad alto tasso di dispersione scolastica.
    Cosa si intende per dispersione scolastica?
    La dispersione scolastica si riferisce all’insieme di comportamenti derivanti dall’ingiustificata e non
autorizzata assenza di minorenni dalla scuola dell’obbligo. Il termine descrive la frequente assenza degli
studenti per propria volontà e non va confuso con le assenze dovute a motivi di salute. La dispersione
scolastica è spesso causa di piaghe sociali come il bullismo, la violenza negli stadi, la microcriminalità, l’uso
di droga e condotte devianti in generale.

        Il Piano, che prevede un investimento di 77 milioni, è realizzato attraverso:

          - la costruzione di piccoli impianti sportivi: al loro interno, con un focus
        particolare sull’importanza delle regole e del fair play, viene promossa la cultura
        della legalità attraverso corsi di educazione fisica e di formazione alla pratica
        sportiva;
          - la creazione di laboratori musicali.

       L’obiettivo è ridurre il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica,
attivando tutte le energie formative ed educative presenti nel territorio.
2.2.2. No Profit per i giovani del Mezzogiorno

        L’azione, che prevede un investimento pari a 36,7 milioni di Euro, è mirata alla
promozione e alla realizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie
svantaggiate per le infrastrutture sociali e la valorizzazione dei beni pubblici nel
Mezzogiorno.
        Le modalità di attuazione prevedono bandi di gara per la promozione, il sostegno e
il finanziamento di iniziative promosse e attuate da enti ed organizzazioni del terzo settore,
con una adeguata partecipazione di giovani fino ai 35 anni e/o di soggetti svantaggiati.
        L’obiettivo è realizzare progetti volti alla costruzione di infrastrutture sociali,
all’offerta di servizi collettivi e alla valorizzazione di beni pubblici nelle Regioni
Convergenza (Calabria, Puglia, Campania e Sicilia). I bandi saranno di evidenza pubblica e
sottoposti all’applicazione di processi e criteri di selezione predeterminati e rigorosi11.

  2.2.3. Iniziative per l’apprendistato e l’uscita dalla condizione giovanile
“né allo studio, né al lavoro”

       La crisi economica ha accentuato alcune caratteristiche strutturali del mercato del
lavoro dei giovani italiani: l’alto tasso di disoccupazione e il fenomeno dei Neet. In tale
contesto, quindi, l’obiettivo diventa quello di incentivare l’occupazione giovanile e la
partecipazione dei giovani al mercato del lavoro.
       In linea con l’azione intrapresa dalla Commissione Europea già alla fine del 2011,
attraverso la Youth Opportunities Iniziative, si è deciso di dare impulso ad azioni di
promozione dell’occupazione giovanile all’interno del quadro di priorità costituito dal
Piano Azione Coesione. Questo Progetto, che prevede investimenti pari a 50 milioni, mira
ad aumentare le effettive opportunità di accedere a una esperienza lavorativa per i giovani
e ad accrescere la consapevolezza delle imprese sull’effettivo valore della risorsa “giovani”.
       Le azioni previste sono essenzialmente due:

           - interventi per la promozione di esperienze lavorative e/o professionali in
        favore dei giovani oltre i 18 anni, che appartengono alla categoria dei Neet. In
        questo ambito sono previsti interventi che incentivino i giovani a partecipare da un
        lato ad attività di completamento/rafforzamento delle proprie competenze,
        dall’altro a inserirsi, sia pur temporaneamente, in contesti di lavoro anche
        innovativi. E’ prevista una spesa di 10 milioni di Euro;

           - interventi di promozione dell’apprendistato e mestieri a vocazione artigianale
        attraverso incentivi alle assunzioni e strumenti volti a favorire la formazione on the
        job. E’ prevista una spesa di 40 milioni di Euro.

   2.2.4. Progetto Angels

      L’intervento è rivolto agli studenti universitari delle Regioni Calabria, Puglia,
Campania e Sicilia. Prevede investimenti pari a 5,3 milioni distinti in tre annualità e
presenta principalmente tre obiettivi:


        11Il bando di gara definirà le caratteristiche specifiche dei progetti finanziabili (per un importo di
dimensioni fra un minimo di 100 mila e un massimo di 400 mila Euro), l’individuazione puntuale dei
requisiti (soggettivi e oggettivi) richiesti ai proponenti/beneficiari e i criteri di ammissibilità e di
finanziabilità delle proposte progettuali.
- far sperimentare agi studenti metodi di insegnamento e ricerca
        propri di altri sistemi educativi (come l’applicazione empirica delle lezioni
        teoriche) e contenuti di frontiera sviluppati da centri di eccellenza internazionale;
           - accrescere la domanda di qualità nell’insegnamento e nella
        ricerca, rafforzando la capacità di critica costruttiva nei confronti
        dell’offerta universitaria;
           - favorire la competitività e l’innovazione delle imprese del
        Mezzogiorno attraverso la formazione delle nuove e classi dirigenti.

        Il rinnovamento del Sud richiede un forte impegno delle proprie classi dirigenti
locali. Il luogo primario, dove si formano queste classi dirigenti, è l’Università. L’apertura a
metodi, conoscenze a valori esterni al proprio ambito locale può pesare molto nella
formazione e nell’acquisizione di competenze avanzate: per la maggioranza di giovani
studenti che sceglie o deve proseguire gli studi nel proprio territorio di origine,
l’ampliamento di orizzonte può favorire lo sviluppo di capacità critiche, spronare verso la
richiesta di standard più elevati di insegnamento, promuovere una maggiore
consapevolezza del proprio talento e quindi maggiore fiducia nella propria capacità. Il
progetto Angels si propone di realizzare questa “apertura” con il contributo di giovani
ricercatori italiani impegnati all’estero in Università o centri di ricerca di eccellenza.

   Come si svolgerà il progetto Angels?
   Un gruppo di 30-50 ricercatori di tutte le discipline (ingegneria, fisica, matematica, medicina, lettere e
discipline umanistiche, sociologia, diritto, urbanistica, economia, etc…) che operano in centri leader della
ricerca e dello studio universitario di altri Paesi, sarà selezionato ogni anno anche sulla base della sua
motivazione, e incaricato di portare in Università del Sud metodi e contenuti del proprio lavoro attraverso
un breve periodo di insegnamento, e il presidio di stage presso i propri centri esteri. Questi ricercatori sono
definiti Angels per analogia fra il loro ruolo e quello svolto dagli investitori che sono interessati a veder
nascere imprese giovani e innovative. L’intervento è articolato in tre linee di attività che si susseguono nello
svolgimento dell’incarico di ogni Angel. La prima prevede che uno o due Angels per ogni Università
svolgano un programma di lezioni presso dipartimenti universitari del Sud. La seconda consiste nella
partecipazione di una parte degli studenti a stage nelle Università o centri di ricerca di provenienza dei
docenti. La terza fase consiste in attività che agli studenti si chiede di svolgere al loro ritorno per rendere
partecipi gli altri giovani della propria Università. Tutte le fasi sono finanziate dal programma. Le tre fasi
sono precedute dalla selezione di circa 15-20 dipartimenti Universitari in cui effettuare l’intervento, e dei
ricercatori italiani all’estero ai quali affidare gli incarichi di docenza e tutoraggio.

   2.2.5. Competitività e innovazione delle imprese

       Contro la disoccupazione giovanile il Piano di Azione Coesione sostiene la
competitività e l’innovazione delle imprese nelle quattro Regioni dell’obiettivo
Convergenza e cioè: Calabria, Puglia, Campania e Sicilia. Gli obiettivi principali sono due:
garantire una maggiore competitività del sistema delle imprese e migliorare le condizioni
di vita dei cittadini grazie alla diffusione di tecnologie e metodi che rispondano alle grandi
sfide dell’innovazione sociale. Sono previsti investimenti pari a circa 900 milioni di
Euro.
CAPITOLO III

                                        E INOLTRE…

       Il terzo capitolo, che chiude il secondo dossier giovani, illustra sinteticamente le
misure aggiuntive varate dal Governo a favore della formazione professionale, quelle
relative all’utilizzo del fondo per gli investimenti per la ricerca scientifica e tecnologica,
oltre ad alcuni provvedimenti contenuti nel Piano Nazionale per la Famiglia e alle
agevolazioni in favore della Green Economy.

              •   Misure a favore della formazione professionale


     Per contribuire al superamento delle criticità dell’impianto di formazione nazionale nel
settore turistico, come la frammentarietà che ha caratterizzato finora le politiche di
valorizzazione dei beni culturali e naturali e di promozione e sostegno al settore turistico,
il DL Sviluppo istituisce la Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento
sul Turismo.
        La Fondazione svolgerà una funzione importante. Sarà il nodo di raccordo tra gli
istituti superiori di eccellenza per il turismo e il mondo imprenditoriale, promuovendo così
lo scambio culturale e produttivo tra le imprese turistiche e il settore pubblico operante nel
comparto turismo.
        A tal fine, nell’offerta formativa della Fondazione è prevista l’attivazione di corsi di
aggiornamento mirati, con scambio di esperienze e stage formativi tra il settore pubblico e
il settore privato. Le finalità sono, anzitutto, quella di favorire l’acquisizione di conoscenze
comuni; inoltre, la riqualificazione del prodotto turistico nazionale; infine, la costruzione
di una “cultura dell’accoglienza”, che sia al passo con le esigenze dei turisti/consumatori,
anche stranieri.

              •   FIRST: Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e
                  tecnologica

        Sempre in merito alla formazione professionale il DL Sviluppo prevede interventi
finanziati dal FIRST (il Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica,
istituito dalla Legge Finanziaria del 2007 attraverso l’accorpamento di tre fondi
preesistenti) diretti a sostegno delle attività di: 1) ricerca fondamentale: attività che
mira all’ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse a obiettivi
industriali o commerciali; 2) ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche
incentrate ad acquistare nuove conoscenze utili per mettere a punto nuovi prodotti,
processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento degli stessi; 3)
sviluppo sperimentale: concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un
piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o nuovi servizi, 4)
attività di formazione del capitale umano (Il capitale umano è l'insieme di
conoscenze, competenze, abilità, emozioni, acquisite durante la vita da un individuo e
finalizzate al raggiungimento di obiettivi sociali ed economici, singoli o collettivi).
        I soggetti individuati che potranno beneficiare di tali interventi sono; le imprese, le
università, gli enti e gli organismi di ricerca o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso
dei requisiti minimi previsti dai bandi, purché residenti nel territorio nazionale.
        L’azione del FIRST riguarderà principalmente le seguenti tipologie d’intervento:
            1. Interventi di ricerca fondamentale diretti a sostenere l’avanzamento
               della conoscenza;
2. Interventi di ricerca industriale orientati a favorire la specializzazione
             del sistema industriale nazionale;
          3. Specializzazione del sistema industriale nazionale;
          4. Rafforzamento della capacità di offerta di ricerca del sistema
             pubblico, attraverso azioni di infrastrutture, formazione di capitale umano,
             valorizzazione dei risultati, generazione di nuova imprenditorialità;
          5. Sostegno ad attività di ricerca inserite in accordi e programmi
             comunitari e internazionali;
          6. Sostegno ad attività di ricerca industriale volte al recupero di imprese
             industriali in crisi;
          7. Sostegno di ricerca libera in particolare nel campo delle scienze
             umanitarie e sociali, e di quelle portate avanti da giovani ricercatori.


              •   3 Misure per favorire lo sviluppo di nuove famiglie


        Per agevolare l’accessibilità alla prima casa per le famiglie neonate – aiutando così i
giovani a costruire una famiglia – il Governo, tramite il Piano nazionale, è intervenuto
applicando agevolazioni per quei costruttori edili che costruiscono riservando una
quota di alloggi da destinare alla locazione o futura vendita a favore di giovani
coppie (sposate da meno di due/tre anni) e di età inferiore a 35/40 anni.
        Una seconda misura volta ad agevolare le giovani coppie prevede un intervento
sui canoni di affitto, con azioni volte a garantire affitti sostenibili: ad esempio
agevolazioni finanziarie per chi dà in affitto in zone rurali, per minimo cinque
anni, a giovani coppie e a famiglie immigrate case vuote non in uso. Potranno
essere anche previste, per le giovani coppie e le famiglie immigrate che decidono di
trasferirsi in quei territori rurali dove persiste il fenomeno dell’abbandono, agevolazioni
per la ristrutturazione delle case.
      Infine, in ragione della crescente difficoltà di accesso al credito bancario, il Governo
ha varato un insieme di misure di sostegno volte a: (1) Fornire mutui agevolati alle
coppie sposate da meno di due/tre anni per l'acquisto della prima casa; (2)
Dare priorità nel rilascio delle autorizzazioni edilizie finalizzati a favorire
l’insediamento di coppie giovani; (3) Favorire l’erogazione di prestiti sull’onore per
mutui alle giovani coppie (sposate da meno di due/tre anni) che intendono acquistare
la prima casa, anche in caso di discontinuità del reddito percepito dovuta a forme
contrattuali di lavoro flessibile.

              •   3.1. Misure a favore di giovani coppie e studenti


     Il Governo in collaborazione con l’Abi (Associazione Bancaria Italiana) sta lavorando
a due iniziative all’interno del cosiddetto “Percorso Famiglia”. La prima è il “Fondo casa”
che consente alle giovani coppie di ottenere un mutuo per l’acquisto della prima casa,
anche se si trovano in condizione di precarietà e quindi prive delle garanzie richieste. La
seconda misura è il “Fondo Studenti” che sostiene lo studio dei figli. Per la casa si prevede
lo stanziamento di circa 1 miliardo di Euro di mutui. Per la formazione delle nuove
generazioni sono previsti 400 milioni di Euro.
     Inoltre, Governo e Abi hanno firmato un protocollo d’intesa su “Il Fondo per i nuovi
nati” (come incentivo, in particolare, per le giovani coppie). Il Fondo ha una dotazione
patrimoniale di 25 milioni di Euro e prevede un finanziamento fino a 5 mila di Euro da
restituire al massimo in 5 anni con un tasso agevolato. Lo possono richiedere i genitori dei
bambini nati o adottati negli anni 2012, 2013 e 2014 senza limiti di reddito.


                •   Green economy12: incentivi a favore dei giovani

      Nel decreto Sviluppo è prevista la possibilità di ottenere un finanziamento agevolato
grazie all’estensione del fondo di Kyoto13 per chi opera in settori della Green Economy. Per
accedere a tali finanziamenti, i progetti di investimento presentati dalle imprese devono
prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani con età non superiore
a 35 anni alla data di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un
terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni.
L'agevolazione è effettiva solo se le nuove assunzioni sono aggiuntive rispetto alla media
totale degli addetti degli ultimi 12 mesi; tale misura è sostenuta sia dal credito di imposta
che dai finanziamenti a tasso agevolato dello 0,5%. Le modalità per l'erogazione dei
finanziamenti sono state definite dal Ministero dell’Ambiente e dal Ministero dello
Sviluppo Economico. Possono attingere dal Fondo cittadini, condomini, imprese, persone
giuridiche private (comprese Associazioni e Fondazioni), soggetti pubblici. Il Fondo è
“rotativo”, cioè l’ammontare iniziale va ad alimentarsi grazie alle somme che vengono
restituite dai soggetti che ne hanno beneficiato. I settori della Green Economy a cui sono
estesi i finanziamenti sono 4:
              • Protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e
           sismico;
              • Ricerca e sviluppo e produzioni di biocarburanti di seconda e
           terza generazione;
              • Ricerca e sviluppo e produzioni e istallazione di tecnologie nel
           solare termico, solare a concertazione, solare termo-dinamico, solare
           fotovoltaico, biomasse, biogas e geotermia;
              • Incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia nei settori
           civile e terziario (incluso social housing)14.




      12  Per “green economy” si intende una economia il cui impatto con l’ambiente sia minimale e non
dannoso e in cui le nuove tecnologie e le conoscenze scientifiche svolgono un ruolo centrale. Un ruolo
fondamentale all'interno di questo nuovo modo di fare economia, è l'utilizzo di energie rinnovabili come
l'eolico, le biomasse e il fotovoltaico. I settori interessati sono vari, dall'agricoltura all'architettura, dai
detersivi all'abbigliamento.
       13 Il fondo di Kyoto è stato istituito dalla Legge finanziaria 2007 per sostenere economicamente la

realizzazione di interventi in attuazione del Protocollo di Kyoto (1997), il Trattato internazionale che fissa le
linee guida per la riduzione delle emissioni inquinanti responsabili del riscaldamento globale.
          14 Che cos’è il “social housing”? Vuol dire dare in affitto calmierato un’abitazione - ossia che

non superi il 25-30% dello stipendio- a persone che hanno difficoltà a trovare un alloggio alle condizioni di
mercato: i nuclei familiari o le giovani coppie a basso reddito, gli anziani in condizioni sociali o economiche
svantaggiate, gli studenti o gli impiegati fuori sede o gli immigrati regolari.

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  • 1. SECONDO DOSSIER GIOVANI LE MISURE DEL GOVERNO PER IL LAVORO, IL MEZZOGIORNO E LA FAMIGLIA luglio 2012 UFFICIO STAMPA E DEL PORTAVOCE1 *** Da marzo – data di pubblicazione del primo dossier giovani – a luglio, è proseguita l’azione del Governo in favore delle giovani generazioni. Tra le novità più importanti ci sono la riforma del mercato del lavoro, i nuovi interventi sulle professioni intellettuali, gli incentivi all’imprenditoria (e, più in generale, alla crescita) e le iniziative a favore dei nuclei familiari. A conferma dell’attenzione del Governo per la condizione giovanile, c’è stata la partecipazione del Presidente del Consiglio al convegno “Guardo al Futuro: Stati Generali delle Politiche Giovanili in Italia”, organizzato dal Forum Nazionale Giovani a maggio. Nel discorso all’assemblea il Presidente si è soffermato sull’importanza delle nuove generazioni, confermandone il ruolo prioritario nell’agenda dell’Esecutivo, perché – ha concluso il Presidente – “ciò che fa bene ai giovani, fa bene al Paese”. Nel frattempo lo spazio “Il Governo e i Giovani” si è arricchito di nuovi contenuti, in particolare all’interno di alcune sezioni (Dossier Giovani, Dati Istat, Campagne Informative, Forum Nazionale Giovani, ItaliaCamp, Confindustria Giovani, Europa, Audiovisivi e Normativa). Lo spazio online in due mesi è stato visitato circa 25mila volte, grazie anche al supporto informativo di alcune Università (La Sapienza e la Luiss Guido Carli di Roma, l’Alma Mater di Bologna, la Bocconi e la Statale di Milano). Gli strumenti di diffusione sono stati – nella maggior parte dei casi – il sito dell’Ateneo, il giornale o la radio universitaria. L’8 maggio, infine, lo spazio dedicato ai giovani è stato presentato allo Young International Forum di Roma. Il Secondo Dossier Giovani, “Le misure del Governo per il Lavoro, il Mezzogiorno e la Famiglia”, illustra i principali provvedimenti varati dal Governo nell’ultimo quadrimestre, oltre ad approfondire alcuni di quelli già illustrati dal primo rapporto: “Le priorità del Governo per l’occupazione”. Il Dossier si compone di tre capitoli. Il primo Capitolo si concentra sui provvedimenti approvati con la riforma del Lavoro: in particolare gli incentivi e le facilitazioni per l’occupazione giovanile. Si dà rilievo poi alle nuove regole per l’apprendistato e alle ultime novità in tema di “disciplina di tirocinio”. Il secondo Capitolo illustra le misure adottate per i giovani nel Mezzogiorno con il Piano di Azione Coesione, secondo gli obiettivi di crescita e inclusione sociale: lotta alla dispersione scolastica, no profit, iniziative per l’apprendistato, l’uscita dalla condizione di Neet (Not in Education, Employment or Training), progetto Angels e ricerca di competitività e innovazione per le imprese. Il terzo Capitolo illustra sinteticamente alcune misure ulteriori a favore dei giovani professionisti, dei ricercatori, delle famiglie e nel settore Green Economy. 1 La redazione del secondo dossier giovani è a cura dell’Ufficio stampa e del Portavoce. I contenuti del Capitolo 1 sono frutto della rielaborazione della documentazione fornita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
  • 2. CAPITOLO I LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO QUALI INCENTIVI PER I GIOVANI? 1. La Riforma del Mercato del Lavoro – 1.1. Misure per favorire l’occupazione giovanile – 1.2 – Tutela dei giovani e contrasto alla precarietà - 1.3. Ammortizzatori sociali 1. La Riforma del Mercato del Lavoro La riforma del mercato del lavoro2 presentata in Consiglio dei Ministri il 23 marzo di quest’anno e approvata dal Parlamento il 27 giugno 2012 contiene nuove misure in favore di giovani e precari e si concentra su tre pilastri: a) Favorire l’occupazione giovanile attraverso: - Apprendistato; - Contratti a tempo determinato; - Contratto intermittente o a chiamata; - Lavoro accessorio in agricoltura. b) Tutelare i giovani e contrastare la precarietà attraverso: - Lavoro a progetto; - Partite IVA (imposta sul valore aggiunto); - Tirocini formativi e di orientamento; - Contratto a tempo parziale. c) Ammortizzatori sociali - Mobilità lunga o corta; - Cassa integrazione; - Indennità ordinaria di disoccupazione e i prepensionamenti. 1.1 Misure per favorire l’occupazione giovanile La riforma del mercato del lavoro favorisce l’occupazione dei giovani attraverso alcuni interventi sugli istituti dell’apprendistato, del contratto a termine, del lavoro intermittente e del lavoro accessorio nel settore agricolo. Le novità principali della riforma sono due: gli incentivi all’uso dell’apprendistato, che nel nuovo mercato del lavoro diventa il principale strumento per iniziare una carriera lavorativa. Per favorirne l’impiego, dal 1 gennaio 2013 è incrementato il numero di apprendisti che un datore di lavoro (con più di 10 dipendenti) può assumere. Prima della riforma il numero degli apprendisti poteva superare il numero delle maestranze specializzate e qualificate, non era prevista una durata minima del rapporto, né vincoli all’utilizzo. Con la riforma del mercato del lavoro, invece, il numero degli apprendisti può raggiungere il rapporto di 3 a 2. Per chi ha meno di 10 dipendenti è mantenuto il limite precedentemente in vigore (1 a 1). Per le imprese artigiane, invece, continuano a trovare applicazione le norme di maggior favore3. 2 Vedi, per approfondimenti, la Legge n. 92 del 28 giugno 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012. 3 Cfr. Legge n. 443 dell’8 agosto 1985 – Legge-Quadro per l’artigianato.
  • 3. La seconda novità riguarda il funzionamento di alcune categorie contrattuali. Il primo contratto a tempo determinato, della durata massima di 12 mesi, potrà essere stipulato senza obbligo di indicare la causale. Il contratto di lavoro intermittente – o “a chiamata” – potrà essere concluso anche con soggetti di età inferiore ai 24 anni e la prestazione dovrà svolgersi entro il 25esimo anno di età. Infine, nelle attività agricole stagionali, i giovani con meno di 25 anni potranno essere impiegati tramite lavoro accessorio, purché regolarmente iscritti in un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado. Di seguito la spiegazione più approfondita dei quattro provvedimenti: A) La prima misura è l’apprendistato. L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani che, al termine del periodo di formazione, si “trasforma” in un normale contratto di lavoro subordinato. L’apprendistato che si rivolge ad adolescenti e giovani in cerca di occupazione, che favorisce in modo specifico la qualificazione professionale (ovvero l’apprendimento di un mestiere), ma anche la possibilità di acquisire titoli di studio di livello secondario superiore e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca e il praticantato per l’accesso alle professioni. Le tipologie di apprendistato sono tre: a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: l’apprendista ha dai 15 ai 25 anni e il periodo di formazione dura dai 3 ai 4 anni; b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: l’apprendista ha dai 18 ai 29 anni e il periodo di formazione dura dai 3 ai 5 anni; c) apprendistato di alta formazione e ricerca: l’apprendista ha dai 18 ai 29 anni e il periodo di formazione è fissato dalle Regioni o da accordi fra il datore di lavoro e l’istituzione formativa. Il contratto di apprendistato segue alcuni principi e caratteristiche: • obbligo di forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo; • divieto di retribuzione a cottimo e possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori alla categoria spettante ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio; • presenza di un tutore o referente aziendale; • possibilità del riconoscimento della qualifica ai fini contrattuali; • registrazione della formazione e della qualifica eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino; • possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi; • divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, pena sanzioni di legge. Per favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, la possibilità di assumere nuovi apprendisti è consentita ai datori di lavoro che nei 36 mesi precedenti
  • 4. la nuova assunzione abbiano mantenuto al lavoro almeno il 30% degli apprendisti precedentemente assunti. Dal 1 dicembre 2015 tale percentuale verrà elevata al 50%. Dal computo sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni e per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione di tali limiti devono essere considerati lavoratori a tempo indeterminato sin dalla costituzione del rapporto di lavoro. La durata minima del contratto non può essere inferiore a 6 mesi. B) La seconda misura è il contratto a tempo determinato che presenta i seguenti principi e caratteristiche: • l’apposizione di un termine finale di durata; • l’apposizione di un termine deve risultare da atto scritto, nel quale sono inoltre specificate le ragioni dell’assunzione a tempo determinato; in mancanza, il contratto si considera a tempo indeterminato. Una copia dell’atto scritto deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni dall’inizio del rapporto di lavoro. La forma scritta non è richiesta quando la durata del rapporto di lavoro non supera 12 giorni; • il termine finale del contratto può essere prorogato per una sola volta e con il consenso del lavoratore. La proroga è ammessa quando sussistono ragioni oggettive e si riferisce alla stessa attività lavorativa per la quale era stato stipulato il contratto iniziale. In tal caso, la durata complessiva del rapporto di lavoro (durata iniziale + proroga) non può superare i 3 anni; • il requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo è escluso in caso di stipulazione di un primo contratto di lavoro a termine, purché di durata non superiore a un anno, il quale non potrà inoltre essere oggetto di proroga. Tale esclusione è prevista anche per il caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato; • i limiti di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i quali il contratto a termine si considera a tempo indeterminato sono di 30 giorni, in caso di contratti di durata inferiore a 6 mesi e di 50 giorni per i contratti di durata superiore. Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare al Centro per l’impiego territorialmente competente che il rapporto continuerà, con l’indicazione della durata della prosecuzione; • la durata massima del primo contratto è di 12 mesi. Per favorire l’occupazione giovanile è prevista l’eliminazione delle causali dal primo contratto a tempo determinato o nel caso di prima missione del lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato. Prima della riforma del mercato del lavoro, l’apposizione del termine alla durata del contratto subordinato era consentita per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro. Tra la fine di un contratto e la stipula del nuovo dovevano passare 10 o 20 giorni (a seconda che si trattasse di un contratto di durata inferiore o superiore a 6 mesi). Con la riforma, oltre all’eliminazione delle causali nell’ipotesi di primo contratto, è anche prevista la possibilità di eliminare le causali con la contrattazione collettiva, nei casi in cui l’assunzione avvenga nell’ambito di particolari processi produttivi (ad esempio l’avvio di una nuova attività, il lancio di un nuovo prodotto o servizio innovativo, l’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, la fase
  • 5. supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo, il rinnovo o la proroga di una commessa consistente). Tra la fine di un contratto e la stipula del nuovo devono passare 60 o 90 giorni a seconda che si tratti di un contratto di durata inferiore o superiore a 6 mesi. In presenza di specifiche situazioni produttive la contrattazione collettiva può ridurre tali termini rispettivamente in 20 e 30 giorni. C) La terza misura è il contratto intermittente (o “a chiamata”). Il contratto di lavoro intermittente, o “a chiamata”, è stato introdotto dalla Legge Biagi4. E’ il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa secondo determinate modalità e limiti. Il contratto intermittente o a chiamata presenta i seguenti principi e caratteristiche: • il contratto va redatto con forma scritta ad probationem5; • i casi nei quali possono essere stipulati contratti di lavoro intermittente sono individuati tramite contratti collettivi; • al lavoratore “intermittente” deve essere garantito, a parità di mansioni svolte, il medesimo trattamento normativo, economico e previdenziale riconosciuto ai lavoratori subordinati; • qualora il lavoratore si impegna a restare a disposizione del datore di lavoro, questo è tenuto a corrispondergli mensilmente una indennità di disponibilità. Prima della riforma il contratto di lavoro intermittente poteva essere concluso da lavoratori con meno di 25 anni di età. Con la riforma invece potrà essere concluso da soggetti di età inferiore a 24 anni, che dovranno svolgere la prestazione entro il compimento dei 25 anni. Quando il datore di lavoro vuole utilizzare il lavoro intermittente deve inviare una comunicazione preventiva alla direzione territoriale del lavoro competente. Tale comunicazione è necessaria ogni volta che il datore di lavoro chiami il lavoratore. Le modalità della comunicazione sono state semplificate e possono avvenire via fax, posta elettronica o sms secondo modalità che saranno decise con decreto del Ministro del Lavoro. D) L’ultima misura è il lavoro accessorio in Agricoltura6. Il lavoro accessorio è un rapporto di lavoro che ha a oggetto attività di natura occasionale, ossia svolte in modo saltuario, in ambiti specifici di attività. La prestazione deve avere natura meramente occasionale e accessoria. La riforma ne restringe il campo di operatività, al fine di aumentare le tutele per il lavoratore. Il lavoro accessorio in Agricoltura presenta i seguenti principi e caratteristiche: 4 Legge n. 30 del 14 febbraio 2003 5 Locuzione latina, usata in ambito giuridico, che significa “ai fini di prova”. 6 Il lavoro accessorio presenta un duplice vantaggio sia per il datore di lavoro che il lavoratore. Per il primo, infatti, l’utilizzo della formula del lavoro occasionale e accessorio esclude qualsiasi sospetto di lavoro irregolare. Il lavoratore, a sua volta, ha il vantaggio di poter integrare il suo reddito senza imposizioni fiscali e senza alcuna incidenza sul suo stato di occupato o inoccupato, avendo comunque una copertura previdenziale e assicurativa. Il lavoro accessorio in Agricoltura comprende le seguenti attività: attività agricole stagionali, coltivazioni in serra, attività agrituristiche, aziende florovivaistiche.
  • 6. • con la riforma si amplia l’ambito di applicazione del lavoro accessorio eliminando tutti i vincoli che la previgente disciplina imponeva in termini di requisiti soggettivi o oggettivi; • la modalità di assorbimento dell’obbligo retributivo e contributivo connesso alle prestazioni avviene attraverso l’acquisto presso le rivendite autorizzate, da parte del datore di lavoro, di uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessori, da consegnare al prestatore di lavoro accessorio; • il compenso non può superare i 5mila Euro con riferimento all’intero anno solare e alla totalità dei committenti. In caso di imprenditori commerciali e professionisti il compenso può essere massimo di 2 mila Euro per committente. Infine rileva che tale compenso diviene computabile per il rinnovo del permesso di soggiorno. Prima della riforma, il lavoro accessorio era limitato solo a ristretti ambiti di attività. Oggi si è ampliata la platea dei destinatari che sono individuati nei lavoratori pensionati, nei giovani al di sotto dei 25 anni, nelle casalinghe e nei lavoratori con contratto a tempo parziale. Anche l’ambito oggettivo di applicazione è stato esteso a ricomprendere i vari settori produttivi. Con l’approvazione della riforma si è stabilito che, nelle attività agricole di carattere stagionale, i giovani con meno di 25 anni potranno essere impiegati tramite lavoro accessorio, se regolarmente iscritti in un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado – compatibilmente con gli impegni scolastici – ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’Università.
  • 7. 1.2 Tutela dei giovani e contrasto alla precarietà La riforma del lavoro tutela i giovani introducendo elementi di contrasto a possibili pratiche volte a un impiego abusivo e illegittimo di forme di flessibilità. La riforma mira a tutelare le nuove generazioni attraverso il lavoro a progetto, le partite IVA, il tirocinio e il contratto a tempo parziale. In breve le novità introdotte per ogni misura: Per il lavoro a progetto: - è introdotta una presunzione relativa di subordinazione quando l’attività del collaboratore è svolta con modalità analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti della impresa committente; - in caso di mancanza di un progetto specifico, la prestazione di lavoro si considererà di lavoro subordinato a tempo indeterminato; - si rafforza l’indennità una tantum a favore dei co.co.pro7 disoccupati, si introduce un obbligo di trattamento economico non inferiore a quello spettante ai lavoratori subordinati che svolgono mansioni equiparabili e si vincola l’esercizio del potere di recesso del committente a presupposti più stringenti. Con riguardo alle partite IVA vengono introdotte presunzioni per distinguere le partite virtuose da quelle che “nascondono” rapporti di lavoro subordinato. Il tirocinio è stato riformato per ostacolare eventuali usi distorti dell’istituto (ad esempio l’utilizzo in sostituzione del lavoro subordinato, lo sfruttamento di prestazioni lavorative senza remunerazione) e garantire al tirocinante una congrua indennità in relazione alla prestazione svolta. Nel contratto a tempo parziale i lavoratori studenti potranno revocare il consenso prestato all’inserimento di clausole flessibili o elastiche. Di seguito la spiegazione più approfondita dei quattro provvedimenti: A) La prima misura è il contratto di lavoro a progetto (o “contratto di collaborazione contributivo per programma”, o progetto o fase di esso) introdotto dalla Legge Biagi. Il lavoro a progetto presenta i seguenti principi e caratteristiche: • il contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere riconducibile ad un progetto specifico che non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente o nello svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi; • si configura come una “obbligazione di risultato” che lascia cioè autonomia al lavoratore circa le modalità di svolgimento della prestazione; • è richiesta la forma scritta che deve definire il progetto stesso nonché il risultato finale che si intende conseguire; • nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe rispetto a quella svolta dai lavoratori dipendenti (o comunque non nel senso del progetto specifico), il rapporto è considerato di lavoro subordinato sin dalla sua data di costituzione, salva la prova contraria da parte del committente; 7 La sigla sta per “contratto a progetto” ed è stata introdotta con la Legge Biagi.
  • 8. • il compenso è proporzionato alla quantità e qualità del lavoro e il corrispettivo non può essere inferiore ai minimi stabiliti per i lavoratori subordinati che svolgono mansioni equiparabili. Prima della riforma era previsto l’obbligo di ricondurre i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso. Con la riforma viene ulteriormente rafforzato il requisito della specificità del progetto. Se l’attività del collaboratore a progetto è svolta con modalità analoghe a quelle dei dipendenti dell’impresa committente opera la presunzione relativa di subordinazione: in caso di mancanza di progetto specifico il contratto si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sempre a favore dei lavoratori precari viene rafforzata l’indennità una tantum a favore dei co.co.pro disoccupati. Si introduce cioè un obbligo di trattamento economico non inferiore a quello spettante ai lavoratori subordinati che svolgono mansioni equiparabili a quelle del collaboratore a progetto. Infine, si vincola l’esercizio del potere di recesso prima della scadenza del committente alla esistenza di oggettivi profili di inidoneità professionale tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. B) La seconda misura sono le Partite IVA. Per partita IVA si intende una sequenza di cifre che identifica univocamente un soggetto che esercita un’attività rilevante ai fini dell’imposizione fiscale indiretta8. Le partite IVA presentano i seguenti principi e caratteristiche: • è l’obbligazione di compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente; • il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo; • le prestazioni rese dai titolari di partita IVA sono da considerarsi co.co.pro. quando ricorrono almeno due dei seguenti presupposti: durata collaborazione superiore ad 8 mesi nell’arco dell’anno; il ricavo percepito nell’arco dello stesso anno costituisca almeno l’80% dei corrispettivi complessivamente percepiti nello stesso anno dal collaboratore, disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il committente; • la presunzione di cui sopra non opera con riguardo ai professionisti iscritti in un albo o ordine professionale. 8 Ogni soggetto fiscale dell’Unione europea è riconoscibile dal suo numero di partita Iva, composto dalla sigla dello Stato di appartenenza (ad esempio IT per Italia, DE per Germania, ES per Spagna) e da una sequenza alfanumerica o numerica, variabile da Paese a Paese. Il numero di partita è rilasciato dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate a cui viene richiesto, indipendentemente dal domicilio fiscale, al momento della apertura della posizione Iva (secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 404 del 5 ottobre 2001). Il numero di partita assegnato al contribuente, a partire dal 1 dicembre 2001, ha validità su tutto il territorio nazionale e rimane invariato per tutto il periodo in cui si svolge l'attività.
  • 9. Prima della riforma, l’impiego delle partite IVA era esposto al rischio di utilizzo distorto per dissimulare rapporti di lavoro subordinato ed eludere le relative tutele ed oneri. Con la riforma, le prestazione lavorative rese da persona titolare di partita sono considerate, salvo prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: • la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore ad 8 mesi nell’arco dell’anno solare; • il corrispettivo derivante da tale collaborazione costituisca più dell’80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare; • il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. La presunzione non opera per i collaboratori che svolgono attività altamente qualificate, per gli iscritti agli albi professionali e per i titolari di un reddito annuo non inferiore a 1,25 volte il minimale previsto per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi (per il 2012 è di circa 18 mila Euro). C) La terza misura sono i tirocini formativi e di orientamento. Si alternano fra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, anche al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, a favore di soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico. Possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti determinati dalle Regioni. Entro il 18 gennaio 2013, il Governo e le Regioni, in sede di Conferenza permanente tra Stato e Regioni e Province autonome, provvederanno alla stipula di un accordo per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base di alcuni criteri. Ad esempio, il criterio della previsione di azioni e interventi volti a contrastare un uso distorto dell’istituto anche attraverso la puntuale definizione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività; oppure il criterio della sanzione a carico dell’azienda che si avvale impropriamente del tirocinio; o ancora quello della previsione di una congrua indennità per il tirocinante. Con la riforma - in aggiunta a quanto già disposto dal recente Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 20119 - si prevede il riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta. La mancata corresponsione dell’indennità comporterà una sanzione amministrativa tra i mille e i 6 mila Euro a carico del trasgressore. D) La quarta misura è il contratto a tempo parziale. E’ un contratto di lavoro subordinato caratterizzato da una riduzione dell’orario rispetto a quello ordinario. Prima della riforma del mercato del lavoro, le parti del contratto a tempo parziale potevano concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto si potevano anche stabilire “clausole elastiche”, volte cioè alla modifica in aumento della durata della prestazione lavorativa. Con la riforma, invece, i lavoratori studenti potranno revocare il consenso dato all’inserimento delle clausole flessibili o elastiche. Inoltre, i 9 Il Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 stabilisce che i tirocini formativi e di orientamento “non curriculari” abbiano una durata non superiore a 6 mesi e siano promossi esclusivamente a favore di neodiplomati e neolaureati, entro 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.
  • 10. contratti collettivi possono prevedere condizioni e modalità che consentano al lavoratore di richiedere l’eliminazione ovvero la modifica delle clausole flessibili ed elastiche. Il contratto a tempo parziale presenta i seguenti principi e caratteristiche: - la riduzione dell’orario di lavoro può avvenire secondo tre modelli: • tipo orizzontale – la prestazione di lavoro si svolge tutti i giorni ma ad orario ridotto; • tipo verticale – la prestazione è a ‘tempo pieno’, ma solo in alcuni giorni; • tipo misto – vi é la combinazione delle due precedenti modalità. - per il contratto di lavoro a tempo parziale è richiesta la forma scritta ad probationem. Il contratto deve inoltre contenere la precisa determinazione degli orari ridotti; - l’orario può essere determinato con clausole flessibili, cioè con la possibilità di variare le ore lavorative giornaliere in caso di contratto a tempo parziale orizzontale, o clausole elastiche per cambiare in tipo verticale o misto. Clausole a cui è possibile revocare il consenso per il lavoratore studente; - per quanto riguarda il trattamento economico e normativo, il lavoratore impiegato a tempo parziale non deve essere discriminato rispetto al lavoratore impiegato invece a tempo pieno, fermo restando il principio costituzionale di proporzionalità della retribuzione alla quantità del lavoro svolto.
  • 11. 1.3 Ammortizzatori sociali Gli ammortizzatori sociali sono quel complesso di misure finalizzate al sostegno del reddito dei lavoratori che hanno appena perso il posto di lavoro: quei mezzi a cui ricorrono le aziende in difficoltà che hanno esigenze di riorganizzazione, ristrutturazione o ridimensionamento. I principali ammortizzatori sono la mobilità lunga o corta, la cassa integrazione, indennità ordinaria di disoccupazione e i prepensionamenti. Queste operazioni sono possibili perché gli enti previdenziali se ne sono assunti i costi. Con la riforma del mercato del lavoro, viene allargata la platea dei beneficiari10. Viene quindi istituito il nuovo sistema di Assicurazione sociale per l’Impiego (ASpI) che si applicherà a tutti i lavoratori dipendenti compresi gli apprendisti. Sempre in favore degli apprendisti è previsto il contributo di licenziamento nel caso di interruzione del rapporto di lavoro avvenuto per cause diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore. In via sperimentale, per gli anni 2013-2015, il lavoratore può richiedere la liquidazione degli importi ancora dovuti nell’ambito dell’ASpI al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, ovvero avviare un’attività in forma di auto-impresa, o per associarsi in cooperativa. Attraverso la previsione della mini-ASpI vengono indennizzati periodi di non occupazione verificatisi nell’anno solare precedente alla domanda per i lavoratori che, avendo svolto lavori brevi e discontinui, non raggiungono il requisito di contribuzione minima per l’indennità di disoccupazione (ASpI). Nell’ambito dell’ASpI, sono inoltre stabilite misure di sostegno al lavoro precario come ad esempio il potenziamento dell’indennità “una tantum” accordata ai lavoratori a progetto rimasti privi di occupazione. 10 Con la possibilità di ampliamenti ulteriori nel momento in cui verranno reperite ulteriori risorse. Sono estese le tutele in costanza di rapporto di lavoro ai settori oggi non coperti dalla cassa integrazione straordinaria.
  • 12. CAPITOLO II LE MISURE PER I GIOVANI DEL MEZZOGIORNO: IL PIANO DI AZIONE COESIONE 2.1. Che cos’è il Piano di Azione Coesione? - 2.2. II Fase Piano di Azione Coesione - 2.2.1. Lotta alla Dispersione scolastica - 2.2.2. No Profit per i giovani del Mezzogiorno - 2.2.3. Iniziative per l’apprendistato e l’uscita dalla condizione giovanile “né allo studio, né al lavoro” - 2.2.4. Progetto Angels - 2.2.5. Competitività e innovazione delle imprese 2.1. Che cos’è il Piano di Azione Coesione? Il Piano di Azione Coesione per il miglioramento dei servizi pubblici al Sud è stato firmato il 15 dicembre 2011 da Governo e dalle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il Piano è volto a individuare obiettivi, contenuti e modalità operative per la revisione dei programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali per gli anni 2007-2013 al fine di accelerarne l’attuazione e migliorarne l’efficacia. Cosa si intende per Fondi Strutturali? I Fondi Strutturali sono strumenti finanziari gestiti dalla Commissione Europea per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale riducendo il divario fra le Regioni più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo. Il Fondo Sociale Europeo (FSE) finanzia interventi nel campo sociale. Interviene su tutto ciò che concorre a sostenere l’occupazione mediante interventi sul capitale umano: prevenire e combattere la disoccupazione, creazione di figure professionali e di formatori. I beneficiari sono soprattutto giovani, donne, adulti, disoccupati di lunga durata, occupati a rischio di espulsione dal mercato del lavoro e gruppi a rischio di esclusione sociale. Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) finanzia gli interventi infrastrutturali nei settori della comunicazione, energia, istruzione, sanità, ricerca ed evoluzione tecnologica. A livello delle singole Regioni europee i Fondi Strutturali sono espressi da specifici Programmi, suddivisi in Programmi Operativi Nazionali (PON), Programmi Operativi Regionali (POR), Programmi operativi interregionali (POIR). Per Programma Operativo si intende quel documento proposto dallo Stato nazionale o da una sua Regione e approvato dalla Commissione europea al fine di attuare in quel Paese – e conseguentemente in quella Regione – la programmazione comunitaria. La Fase I del Piano di Azione Coesione, avviata il 15 dicembre 2011, ha previsto lo stanziamento di 3,7 miliardi di Euro per programmi cofinanziati da Fondi Strutturali a favore di istruzione, ferrovie, agenda digitale, occupazione di lavoratori svantaggiati e un piano di riforma del sistema di formazione professionale in Sicilia. Lo stato di avanzamento è il seguente: - Istruzione. Gli atti per l’impegno dei Fondi sono stati formalizzati a partire dal mese di giugno. Per ogni linea di intervento sono stati definiti gli indicatori di risultato che saranno rilevati e comunicati ai cittadini. Cosa si intende per indicatori di risultato? Per indicatori di risultato si intendono quelle informazioni selezionate allo scopo di valutare i cambiamenti che si verificano nei fenomeni osservati e, conseguentemente, per orientare i processi decisionali; - Ferrovie. E’ stato predisposto lo schema generale di Contratto istituzionale di sviluppo con Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione delle opere e gli impegni da rispettare, rendendo esplicite le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione degli interventi;
  • 13. - Credito d’imposta per l’occupazione rivolto ai lavoratori svantaggiati (disoccupati di lunga durata, donne residenti in aree a bassa occupazione femminile, giovani inoccupati). La Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha approvato il decreto interministeriale di attuazione. Le Regioni potranno fissare entro 30 giorni le procedure per la concessione del bonus che andrà utilizzato in compensazione dalle imprese entro due anni dalla data di assunzione. - Che cos’è la Conferenza unificata Stato-Regioni-Province autonome-Città e Autonomie locali? - La Conferenza Unificata è stata istituita dal decreto legislativo n. 287 del 28 agosto 1997, che ne ha definito anche la composizione, i compiti e le modalità organizzative ed operative. La Conferenza Unificata, sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato- Città e autonomie locali, opera al fine di: favorire la cooperazione tra l’attività dello Stato e il sistema delle autonomie; esaminare le materie e i compiti di comune interesse. E’ competente in tutti casi in cui la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono chiamate ad esprimersi su un medesimo oggetto. - Agenda digitale. Il Piano Nazionale Banda larga attua le misure per il superamento del digital divide di primo livello. Inoltre, è in corso un riesame dell’assegnazione delle risorse per la realizzazione dei Data Center (impianto utilizzato per sistemi informatici interni). - Il digital divide (o divario digitale) è il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell’informazione (in particolare personal computer e internet) e chi ne è escluso, in modo parziale o totale. I motivi di esclusione comprendono diverse variabili: condizioni economiche, livello d’istruzione, qualità delle infrastrutture, differenze di età o di sesso, appartenenza a diversi gruppi etnici, provenienza geografica. Il digital divide può essere inteso sia rispetto a un singolo Paese sia a livello globale. - Programma straordinario di riforma del sistema di formazione professionale in Sicilia. Aggiornato nel corso del mese di marzo, sarà messo a punto entro la fine del mese di luglio 2012.
  • 14. 2.2 II Fase Piano di Azione Coesione Il Piano di Azione Coesione – Fase II, iniziata l’11 maggio 2012 – in linea con le indicazioni del Consiglio Europeo del 30 gennaio 2012, attua un intervento mirato in favore dei giovani del Sud. E’ previsto un deciso rafforzamento degli interventi già avviati con la prima fase di riprogrammazione (un investimento pari a circa 1.500 milioni di Euro) attraverso l’adozione di nuove misure per l’inclusione sociale e la crescita. L’obiettivo di inclusione sociale prevede investimenti pari a 115 milioni di Euro e i seguenti interventi: • l’integrazione dell’azione contro la dispersione scolastica in oltre cento micro-aree (reti di scuole) con apertura di strutture sportive, laboratori musicali e altre azioni mirate per la legalità, con il concorso delle scuole stesse e del privato sociale; • la selezione (via bando pubblico) di progetti promossi da giovani del privato sociale per l’offerta di servizi collettivi e la valorizzazione di beni pubblici. Per l’obiettivo della crescita, invece, saranno impiegati 105 milioni che favoriranno: • iniziative per l’apprendistato, per avvicinare le nuove generazioni alle professioni e fortificare le prospettive dei giovani imprenditori; • la promozione dell’impiego da parte degli studenti di Università del Sud di metodi applicati e avanzati di studio e ricerca, del loro impegno critico e del loro inserimento in circuiti di ricerca internazionali attraverso la mobilitazione dei ricercatori italiani all’estero; • interventi aggiuntivi di rafforzamento dell’auto-impiego e dell’imprenditorialità giovanile. 2.2.1. Lotta alla Dispersione scolastica Nella Fase II del Piano di Azione Coesione, la strategia per il Mezzogiorno si concentra in oltre cento micro-aree ad alto tasso di dispersione scolastica. Cosa si intende per dispersione scolastica? La dispersione scolastica si riferisce all’insieme di comportamenti derivanti dall’ingiustificata e non autorizzata assenza di minorenni dalla scuola dell’obbligo. Il termine descrive la frequente assenza degli studenti per propria volontà e non va confuso con le assenze dovute a motivi di salute. La dispersione scolastica è spesso causa di piaghe sociali come il bullismo, la violenza negli stadi, la microcriminalità, l’uso di droga e condotte devianti in generale. Il Piano, che prevede un investimento di 77 milioni, è realizzato attraverso: - la costruzione di piccoli impianti sportivi: al loro interno, con un focus particolare sull’importanza delle regole e del fair play, viene promossa la cultura della legalità attraverso corsi di educazione fisica e di formazione alla pratica sportiva; - la creazione di laboratori musicali. L’obiettivo è ridurre il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica, attivando tutte le energie formative ed educative presenti nel territorio.
  • 15. 2.2.2. No Profit per i giovani del Mezzogiorno L’azione, che prevede un investimento pari a 36,7 milioni di Euro, è mirata alla promozione e alla realizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate per le infrastrutture sociali e la valorizzazione dei beni pubblici nel Mezzogiorno. Le modalità di attuazione prevedono bandi di gara per la promozione, il sostegno e il finanziamento di iniziative promosse e attuate da enti ed organizzazioni del terzo settore, con una adeguata partecipazione di giovani fino ai 35 anni e/o di soggetti svantaggiati. L’obiettivo è realizzare progetti volti alla costruzione di infrastrutture sociali, all’offerta di servizi collettivi e alla valorizzazione di beni pubblici nelle Regioni Convergenza (Calabria, Puglia, Campania e Sicilia). I bandi saranno di evidenza pubblica e sottoposti all’applicazione di processi e criteri di selezione predeterminati e rigorosi11. 2.2.3. Iniziative per l’apprendistato e l’uscita dalla condizione giovanile “né allo studio, né al lavoro” La crisi economica ha accentuato alcune caratteristiche strutturali del mercato del lavoro dei giovani italiani: l’alto tasso di disoccupazione e il fenomeno dei Neet. In tale contesto, quindi, l’obiettivo diventa quello di incentivare l’occupazione giovanile e la partecipazione dei giovani al mercato del lavoro. In linea con l’azione intrapresa dalla Commissione Europea già alla fine del 2011, attraverso la Youth Opportunities Iniziative, si è deciso di dare impulso ad azioni di promozione dell’occupazione giovanile all’interno del quadro di priorità costituito dal Piano Azione Coesione. Questo Progetto, che prevede investimenti pari a 50 milioni, mira ad aumentare le effettive opportunità di accedere a una esperienza lavorativa per i giovani e ad accrescere la consapevolezza delle imprese sull’effettivo valore della risorsa “giovani”. Le azioni previste sono essenzialmente due: - interventi per la promozione di esperienze lavorative e/o professionali in favore dei giovani oltre i 18 anni, che appartengono alla categoria dei Neet. In questo ambito sono previsti interventi che incentivino i giovani a partecipare da un lato ad attività di completamento/rafforzamento delle proprie competenze, dall’altro a inserirsi, sia pur temporaneamente, in contesti di lavoro anche innovativi. E’ prevista una spesa di 10 milioni di Euro; - interventi di promozione dell’apprendistato e mestieri a vocazione artigianale attraverso incentivi alle assunzioni e strumenti volti a favorire la formazione on the job. E’ prevista una spesa di 40 milioni di Euro. 2.2.4. Progetto Angels L’intervento è rivolto agli studenti universitari delle Regioni Calabria, Puglia, Campania e Sicilia. Prevede investimenti pari a 5,3 milioni distinti in tre annualità e presenta principalmente tre obiettivi: 11Il bando di gara definirà le caratteristiche specifiche dei progetti finanziabili (per un importo di dimensioni fra un minimo di 100 mila e un massimo di 400 mila Euro), l’individuazione puntuale dei requisiti (soggettivi e oggettivi) richiesti ai proponenti/beneficiari e i criteri di ammissibilità e di finanziabilità delle proposte progettuali.
  • 16. - far sperimentare agi studenti metodi di insegnamento e ricerca propri di altri sistemi educativi (come l’applicazione empirica delle lezioni teoriche) e contenuti di frontiera sviluppati da centri di eccellenza internazionale; - accrescere la domanda di qualità nell’insegnamento e nella ricerca, rafforzando la capacità di critica costruttiva nei confronti dell’offerta universitaria; - favorire la competitività e l’innovazione delle imprese del Mezzogiorno attraverso la formazione delle nuove e classi dirigenti. Il rinnovamento del Sud richiede un forte impegno delle proprie classi dirigenti locali. Il luogo primario, dove si formano queste classi dirigenti, è l’Università. L’apertura a metodi, conoscenze a valori esterni al proprio ambito locale può pesare molto nella formazione e nell’acquisizione di competenze avanzate: per la maggioranza di giovani studenti che sceglie o deve proseguire gli studi nel proprio territorio di origine, l’ampliamento di orizzonte può favorire lo sviluppo di capacità critiche, spronare verso la richiesta di standard più elevati di insegnamento, promuovere una maggiore consapevolezza del proprio talento e quindi maggiore fiducia nella propria capacità. Il progetto Angels si propone di realizzare questa “apertura” con il contributo di giovani ricercatori italiani impegnati all’estero in Università o centri di ricerca di eccellenza. Come si svolgerà il progetto Angels? Un gruppo di 30-50 ricercatori di tutte le discipline (ingegneria, fisica, matematica, medicina, lettere e discipline umanistiche, sociologia, diritto, urbanistica, economia, etc…) che operano in centri leader della ricerca e dello studio universitario di altri Paesi, sarà selezionato ogni anno anche sulla base della sua motivazione, e incaricato di portare in Università del Sud metodi e contenuti del proprio lavoro attraverso un breve periodo di insegnamento, e il presidio di stage presso i propri centri esteri. Questi ricercatori sono definiti Angels per analogia fra il loro ruolo e quello svolto dagli investitori che sono interessati a veder nascere imprese giovani e innovative. L’intervento è articolato in tre linee di attività che si susseguono nello svolgimento dell’incarico di ogni Angel. La prima prevede che uno o due Angels per ogni Università svolgano un programma di lezioni presso dipartimenti universitari del Sud. La seconda consiste nella partecipazione di una parte degli studenti a stage nelle Università o centri di ricerca di provenienza dei docenti. La terza fase consiste in attività che agli studenti si chiede di svolgere al loro ritorno per rendere partecipi gli altri giovani della propria Università. Tutte le fasi sono finanziate dal programma. Le tre fasi sono precedute dalla selezione di circa 15-20 dipartimenti Universitari in cui effettuare l’intervento, e dei ricercatori italiani all’estero ai quali affidare gli incarichi di docenza e tutoraggio. 2.2.5. Competitività e innovazione delle imprese Contro la disoccupazione giovanile il Piano di Azione Coesione sostiene la competitività e l’innovazione delle imprese nelle quattro Regioni dell’obiettivo Convergenza e cioè: Calabria, Puglia, Campania e Sicilia. Gli obiettivi principali sono due: garantire una maggiore competitività del sistema delle imprese e migliorare le condizioni di vita dei cittadini grazie alla diffusione di tecnologie e metodi che rispondano alle grandi sfide dell’innovazione sociale. Sono previsti investimenti pari a circa 900 milioni di Euro.
  • 17. CAPITOLO III E INOLTRE… Il terzo capitolo, che chiude il secondo dossier giovani, illustra sinteticamente le misure aggiuntive varate dal Governo a favore della formazione professionale, quelle relative all’utilizzo del fondo per gli investimenti per la ricerca scientifica e tecnologica, oltre ad alcuni provvedimenti contenuti nel Piano Nazionale per la Famiglia e alle agevolazioni in favore della Green Economy. • Misure a favore della formazione professionale Per contribuire al superamento delle criticità dell’impianto di formazione nazionale nel settore turistico, come la frammentarietà che ha caratterizzato finora le politiche di valorizzazione dei beni culturali e naturali e di promozione e sostegno al settore turistico, il DL Sviluppo istituisce la Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo. La Fondazione svolgerà una funzione importante. Sarà il nodo di raccordo tra gli istituti superiori di eccellenza per il turismo e il mondo imprenditoriale, promuovendo così lo scambio culturale e produttivo tra le imprese turistiche e il settore pubblico operante nel comparto turismo. A tal fine, nell’offerta formativa della Fondazione è prevista l’attivazione di corsi di aggiornamento mirati, con scambio di esperienze e stage formativi tra il settore pubblico e il settore privato. Le finalità sono, anzitutto, quella di favorire l’acquisizione di conoscenze comuni; inoltre, la riqualificazione del prodotto turistico nazionale; infine, la costruzione di una “cultura dell’accoglienza”, che sia al passo con le esigenze dei turisti/consumatori, anche stranieri. • FIRST: Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica Sempre in merito alla formazione professionale il DL Sviluppo prevede interventi finanziati dal FIRST (il Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica, istituito dalla Legge Finanziaria del 2007 attraverso l’accorpamento di tre fondi preesistenti) diretti a sostegno delle attività di: 1) ricerca fondamentale: attività che mira all’ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse a obiettivi industriali o commerciali; 2) ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche incentrate ad acquistare nuove conoscenze utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento degli stessi; 3) sviluppo sperimentale: concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o nuovi servizi, 4) attività di formazione del capitale umano (Il capitale umano è l'insieme di conoscenze, competenze, abilità, emozioni, acquisite durante la vita da un individuo e finalizzate al raggiungimento di obiettivi sociali ed economici, singoli o collettivi). I soggetti individuati che potranno beneficiare di tali interventi sono; le imprese, le università, gli enti e gli organismi di ricerca o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi, purché residenti nel territorio nazionale. L’azione del FIRST riguarderà principalmente le seguenti tipologie d’intervento: 1. Interventi di ricerca fondamentale diretti a sostenere l’avanzamento della conoscenza;
  • 18. 2. Interventi di ricerca industriale orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale nazionale; 3. Specializzazione del sistema industriale nazionale; 4. Rafforzamento della capacità di offerta di ricerca del sistema pubblico, attraverso azioni di infrastrutture, formazione di capitale umano, valorizzazione dei risultati, generazione di nuova imprenditorialità; 5. Sostegno ad attività di ricerca inserite in accordi e programmi comunitari e internazionali; 6. Sostegno ad attività di ricerca industriale volte al recupero di imprese industriali in crisi; 7. Sostegno di ricerca libera in particolare nel campo delle scienze umanitarie e sociali, e di quelle portate avanti da giovani ricercatori. • 3 Misure per favorire lo sviluppo di nuove famiglie Per agevolare l’accessibilità alla prima casa per le famiglie neonate – aiutando così i giovani a costruire una famiglia – il Governo, tramite il Piano nazionale, è intervenuto applicando agevolazioni per quei costruttori edili che costruiscono riservando una quota di alloggi da destinare alla locazione o futura vendita a favore di giovani coppie (sposate da meno di due/tre anni) e di età inferiore a 35/40 anni. Una seconda misura volta ad agevolare le giovani coppie prevede un intervento sui canoni di affitto, con azioni volte a garantire affitti sostenibili: ad esempio agevolazioni finanziarie per chi dà in affitto in zone rurali, per minimo cinque anni, a giovani coppie e a famiglie immigrate case vuote non in uso. Potranno essere anche previste, per le giovani coppie e le famiglie immigrate che decidono di trasferirsi in quei territori rurali dove persiste il fenomeno dell’abbandono, agevolazioni per la ristrutturazione delle case. Infine, in ragione della crescente difficoltà di accesso al credito bancario, il Governo ha varato un insieme di misure di sostegno volte a: (1) Fornire mutui agevolati alle coppie sposate da meno di due/tre anni per l'acquisto della prima casa; (2) Dare priorità nel rilascio delle autorizzazioni edilizie finalizzati a favorire l’insediamento di coppie giovani; (3) Favorire l’erogazione di prestiti sull’onore per mutui alle giovani coppie (sposate da meno di due/tre anni) che intendono acquistare la prima casa, anche in caso di discontinuità del reddito percepito dovuta a forme contrattuali di lavoro flessibile. • 3.1. Misure a favore di giovani coppie e studenti Il Governo in collaborazione con l’Abi (Associazione Bancaria Italiana) sta lavorando a due iniziative all’interno del cosiddetto “Percorso Famiglia”. La prima è il “Fondo casa” che consente alle giovani coppie di ottenere un mutuo per l’acquisto della prima casa, anche se si trovano in condizione di precarietà e quindi prive delle garanzie richieste. La seconda misura è il “Fondo Studenti” che sostiene lo studio dei figli. Per la casa si prevede lo stanziamento di circa 1 miliardo di Euro di mutui. Per la formazione delle nuove generazioni sono previsti 400 milioni di Euro. Inoltre, Governo e Abi hanno firmato un protocollo d’intesa su “Il Fondo per i nuovi nati” (come incentivo, in particolare, per le giovani coppie). Il Fondo ha una dotazione patrimoniale di 25 milioni di Euro e prevede un finanziamento fino a 5 mila di Euro da
  • 19. restituire al massimo in 5 anni con un tasso agevolato. Lo possono richiedere i genitori dei bambini nati o adottati negli anni 2012, 2013 e 2014 senza limiti di reddito. • Green economy12: incentivi a favore dei giovani Nel decreto Sviluppo è prevista la possibilità di ottenere un finanziamento agevolato grazie all’estensione del fondo di Kyoto13 per chi opera in settori della Green Economy. Per accedere a tali finanziamenti, i progetti di investimento presentati dalle imprese devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni. L'agevolazione è effettiva solo se le nuove assunzioni sono aggiuntive rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12 mesi; tale misura è sostenuta sia dal credito di imposta che dai finanziamenti a tasso agevolato dello 0,5%. Le modalità per l'erogazione dei finanziamenti sono state definite dal Ministero dell’Ambiente e dal Ministero dello Sviluppo Economico. Possono attingere dal Fondo cittadini, condomini, imprese, persone giuridiche private (comprese Associazioni e Fondazioni), soggetti pubblici. Il Fondo è “rotativo”, cioè l’ammontare iniziale va ad alimentarsi grazie alle somme che vengono restituite dai soggetti che ne hanno beneficiato. I settori della Green Economy a cui sono estesi i finanziamenti sono 4: • Protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; • Ricerca e sviluppo e produzioni di biocarburanti di seconda e terza generazione; • Ricerca e sviluppo e produzioni e istallazione di tecnologie nel solare termico, solare a concertazione, solare termo-dinamico, solare fotovoltaico, biomasse, biogas e geotermia; • Incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia nei settori civile e terziario (incluso social housing)14. 12 Per “green economy” si intende una economia il cui impatto con l’ambiente sia minimale e non dannoso e in cui le nuove tecnologie e le conoscenze scientifiche svolgono un ruolo centrale. Un ruolo fondamentale all'interno di questo nuovo modo di fare economia, è l'utilizzo di energie rinnovabili come l'eolico, le biomasse e il fotovoltaico. I settori interessati sono vari, dall'agricoltura all'architettura, dai detersivi all'abbigliamento. 13 Il fondo di Kyoto è stato istituito dalla Legge finanziaria 2007 per sostenere economicamente la realizzazione di interventi in attuazione del Protocollo di Kyoto (1997), il Trattato internazionale che fissa le linee guida per la riduzione delle emissioni inquinanti responsabili del riscaldamento globale. 14 Che cos’è il “social housing”? Vuol dire dare in affitto calmierato un’abitazione - ossia che non superi il 25-30% dello stipendio- a persone che hanno difficoltà a trovare un alloggio alle condizioni di mercato: i nuclei familiari o le giovani coppie a basso reddito, gli anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate, gli studenti o gli impiegati fuori sede o gli immigrati regolari.