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Al Signor Sindaco di

                                             Gioia del Colle

                                     All’ing.Venturo Carella

                                 Capo servizio del territorio

                                           Provincia di Bari

                                    All’ing. Nicola Giordano

                             Dirigente Assetto del territorio

                                            Regione Puglia

                          Alla Prof.ssa Angela Barbanente

                            Assessore Assetto del territorio

                                            Regione Puglia

                   Al Signor Procuratore della Repubblica

                                 Presso il Tribunale di Bari

                           Al Comando Guardia di Finanza

                                             Gioia del Colle



 ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA -Integrazione-

“Permesso di costruire” n.96/2010 rilasciato dal
dirigente dell’U.T.C. di Gioia del Colle per due
interventi edilizi in zona omogenea “F1” del vigente
P.R.G.:

   -   Realizzazione uffici, negozi e box;
   -   Demolizione e ricostruzione di civile
       abitazione, ex art.4 L.R. n.14/2009.

    Il sottoscritto Vito Antonio VINCI, residente nel
Comune di Gioia del Colle alla via F. Fellini n.45/c, al fine
di integrare e rendere esaustive le argomentazione svolte
a sostegno della denuncia di illegittimità del permesso de
quo, già esposte nel precedente atto di significazione,
acquisito al protocollo del Comune in data 1° febbraio
2010 (atto che non ha avuto riscontro),


                                                           1
premesso

- che “il permesso di costruire è rilasciato in conformità
alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti
edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente
(art.12, DPR n.380/2001)”;

- che l’area sulla quale è in corso l’intervento edilizio de
quo, ricompreso fra via Flora e via U. Bassi, area a suo
tempo utilizzata come “cinema arena Castellano”, ricade
in zona omogenea “F1” di PRG, (in pieno centro abitato e
nelle adiacenze di una scuola elementare e di una scuola
media), disciplinata dall’art. 22 delle N.T.A. (allegato a);

- che detto intervento riduce considerevolmente la
quantità degli standard urbanistici, di cui all’art. 3 del D.M.
n.1444/1968 (zona omogenea F: “comprende le parti di
territorio destinate ad attrezzature ed impianti di
interesse generale”), già notevolmente ridotti da
interventi simili realizzati nel recente passato;

- che i vincoli “conformativi”, di norma, sono preordinati
all’esproprio, in quanto gli interventi della pianificazione
comunale sono riservati essenzialmente all’iniziativa
pubblica;

- che, tuttavia, “…gli interventi edilizi sul territorio per
raggiungere gli obiettivi di interesse generale, di dotare il
territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili
(e come tali specificatamente compresi nelle previsioni
edificatorie) anche attraverso l’iniziativa economica
privata, pur se accompagnati da strumenti di
convenzionamento (Corte Costituzionale, n.179/1999);

- che “… fino alla formazione del DRAG la realizzazione
di interventi riservati dalla pianificazione comunale
all’iniziativa pubblica può essere affidata ai proprietari
legittimati previo convenzionamento finalizzato a
disciplinare e garantire il perseguimento del pubblico
interesse” (art.15, 5° comma, L.R. n.20/2001);

- che, quindi, il Consiglio o la Giunta Comunale,
preliminarmente, avrebbero dovuto esaminare la
proposta di progetto per ottenere il permesso di costruire
in zona “F” (servizi di quartiere) onde verificarne la
compatibilità con la pianificazione urbanistica ed evitare il

                                                               2
vulnus che il più volte citato p.d.c. ha arrecato
all’interesse pubblico. Nel caso in cui il progetto avesse
soddisfatto i suddetti requisiti, il Consiglio Comunale
avrebbe dovuto approvare lo schema di convenzione, per
dotare il territorio di attrezzature e servizi e disciplinare e
garantire il perseguimento del pubblico interesse (per
“agevolare” le determinazioni del Signor Sindaco si ritiene
di allegare copia degli atti adottati dai Comuni di Guidonia
Montecelio-Roma- (allegato b) e di Castello dell’Acqua -
Sondrio- (allegato c) riguardanti la disciplina che regola
l’intervento del privato nelle zone “F” di PRG);

- che anche il secondo intervento (demolizione e
ricostruzione riguardante un manufatto disabitato,già
abitazione del defunto proprietario del cinema), in corso
di realizzazione, ex art.4 della L.R. n.14/2009, soggiace,
comunque, alle stesse norme già richiamate, non
potendo la stessa, “straordinaria e temporanea” (art.1,
1°comma), derogare al DPR n.380/2001 e alla
L.R.n.20/2001;

- che il Regolamento di attuazione della L.R. n.14/2009
(art.10.1), approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale di Gioia del Colle n.78 del 23/11/2009 (a
pensar male sembrerebbe preordinato ad agevolare
l’intervento di che trattasi), non poteva includere le zone
“F” fra quelle in cui consentire l’applicazione della citata
L.R. La potestà normativa e regolamentare che la legge
attribuisce ai Comuni, infatti, non può confliggere con le
leggi alle quali si fa riferimento, anche per la elementare
considerazione che nella cosiddetta “gerarchia delle fonti”
normative le leggi di rango superiore (DPR n.380/2001 e
la L.R. n.14/2009) prevalgono su quelle di rango inferiore
(i regolamenti comunali). Poiché la citata L.R. n.14/2009
testualmente recita “Misure straordinarie e urgenti a
sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della
qualità del patrimonio edilizio residenziale”, è di tutta
evidenza che non riguarda le zone “F” (zone per
attrezzature di interesse generale) ma soltanto gli
immobili ricadenti nelle zone che il PRG individua come
zone destinate alla residenza.

Il citato art. 10.1 del Regolamento comunale, dunque, è
da ritenersi nullo ex tunc, perché in palese violazione di
legge;

                                                             3
che, quindi, si può affermare essere l’intervento edilizio di
che trattasi di natura esclusivamente privata e, perciò,
tale da non soddisfare l’interesse pubblico;

- che la realizzazione di “box, locali commerciali ed uffici”
è un intervento che le NTA di PRG localizzano in zona
omogenea D4;

- che la demolizione e ricostruzione dell’abitazione
esistente sarebbe legittimamente realizzabile se
insistesse in una zona destinata alla residenza;

- che, infine, l’Amministrazione Comunale ha fatto una
scelta di campo censurabilissima, perché illegittima, in
quanto ha privilegiato l’interesse privato a scapito di
quello pubblico, sottraendosi all’obbligo di contemperarli,
in ossequio ai principi di imparzialità e di legalità cui
dovrebbe informarsi il comportamento della P.A.

- che, per gli eventuali profili penali connessi al citato
permesso di costruire, giova qui citare la sentenza della
Corte di Cassazione Penale, sez.III, 14 gennaio 2011,
n. 770 “Secondo l’ormai consolidato indirizzo di questa
Suprema Corte in materia di illeciti edilizi, dal quale il
Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, in presenza
di una concessione edilizia ovvero di un permesso di
costruire illegittimi, non occorre fare ricorso alla
disapplicazione dell’atto amministrativo perché sia
configurabile il reato di costruzione abusiva, atteso che la
conformità della costruzione e della concessione alle
norme ed agli strumenti urbanistici è elemento costitutivo
o normativo dei reati contemplati dall’art.20 della legge 28
febbraio 1985, n.47 ed attualmente dall’art.44 del DPR
n.380/2001… E’ stato, infatti, da tempo affermato da
questa Suprema Corte che in tema di violazioni
urbanistiche l’interesse protetto dall’art.20 della legge 28
febbraio 1985, n.47 (ed attualmente art. 44 del DPR n.
380/2001) non è quello del rispetto delle prerogative della
pubblica amministrazione nel controllo dell’attività edilizia
e perciò della regolarità delle procedure di concessione,
ma quello sostanziale della protezione del territorio in
conformità alla normativa urbanistica, perciò non si pone
un problema di disapplicazione dell’atto amministrativo
illegittimo, quanto di controllo della legittimità di un atto



                                                           4
amministrativo che costituisce un elemento costitutivo o
un presupposto del reato…”.

Tutto ciò premesso il sottoscritto con il presente atto

                        SIGNIFICA

che eccepisce la legittimità del citato permesso di
costruire n.96/2010, sia che il vincolo imposto all’area
oggetto del citato permesso venga considerato
“preordinato all’espropriazione o alla inedificabilità” sia
che venga considerato “conformativo”: in entrambi i casi,
infatti, viene ad essere irrimediabilmente compromesso
l’interesse pubblico.

L’atto de quo risulta essere illegittimo per violazione
di legge e regolamento:

- art. 12 del DPR n.380/2001;

- art. 22 delle NTA del vigente PRG;

- art. 15, 5° comma, della legge regionale n.20/2001;

- erronea applicazione dell’art.4 della legge regionale
n.14/2009;

- nullità ex tunc dell’art. 10.1 del Regolamento
Comunale in attuazione della l.r. n.14/2009, nella
parte in cui ricomprende anche le zone “F”
suscettibili di intervento edilizio.

Per tali violazioni, probabilmente, potrebbe configurarsi il
reato di cui all’art. 44 del DPR n.380/2001 e, di
conseguenza, anche l’abuso di ufficio, pertanto

                         DIFFIDA

Il Signor Sindaco dal continuare nell’atteggiamento di
inerzia fin qui mostrato e lo invita ad attivarsi per
l’annullamento del permesso di costruire n. 96/2010,
avvalendosi dell’istituto dell’autotutela, in quanto esso
appare      palesemente       illegittimo     perché   lesivo
dell’interesse   pubblico      che,     altrimenti,  sarebbe
definitivamente privato dell’unica area disponibile per
realizzare idonei servizi di quartiere.

                         CHIEDE


                                                           5
alle altre Istituzioni in indirizzo, ognuna per le proprie
competenze di legge,

- l’intervento sostitutivo per l’annullamento del p.d.c., ex
art. 39 della L.R. 19/7/2006, n.22, come previsto dall’art.
39 del DPR n. 380/2001;

- il sequestro preventivo dell’area e delle opere su di essa
edificate, laddove si ravvisi che ne ricorrano i
presupposti.

Gioia del Colle, 25 febbraio 2011

                          In fede

                    Vito Antonio VINCI




                                                          6

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Aggiornamento atto di significazione e diffida permesso arena castellano

  • 1. Al Signor Sindaco di Gioia del Colle All’ing.Venturo Carella Capo servizio del territorio Provincia di Bari All’ing. Nicola Giordano Dirigente Assetto del territorio Regione Puglia Alla Prof.ssa Angela Barbanente Assessore Assetto del territorio Regione Puglia Al Signor Procuratore della Repubblica Presso il Tribunale di Bari Al Comando Guardia di Finanza Gioia del Colle ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA -Integrazione- “Permesso di costruire” n.96/2010 rilasciato dal dirigente dell’U.T.C. di Gioia del Colle per due interventi edilizi in zona omogenea “F1” del vigente P.R.G.: - Realizzazione uffici, negozi e box; - Demolizione e ricostruzione di civile abitazione, ex art.4 L.R. n.14/2009. Il sottoscritto Vito Antonio VINCI, residente nel Comune di Gioia del Colle alla via F. Fellini n.45/c, al fine di integrare e rendere esaustive le argomentazione svolte a sostegno della denuncia di illegittimità del permesso de quo, già esposte nel precedente atto di significazione, acquisito al protocollo del Comune in data 1° febbraio 2010 (atto che non ha avuto riscontro), 1
  • 2. premesso - che “il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente (art.12, DPR n.380/2001)”; - che l’area sulla quale è in corso l’intervento edilizio de quo, ricompreso fra via Flora e via U. Bassi, area a suo tempo utilizzata come “cinema arena Castellano”, ricade in zona omogenea “F1” di PRG, (in pieno centro abitato e nelle adiacenze di una scuola elementare e di una scuola media), disciplinata dall’art. 22 delle N.T.A. (allegato a); - che detto intervento riduce considerevolmente la quantità degli standard urbanistici, di cui all’art. 3 del D.M. n.1444/1968 (zona omogenea F: “comprende le parti di territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale”), già notevolmente ridotti da interventi simili realizzati nel recente passato; - che i vincoli “conformativi”, di norma, sono preordinati all’esproprio, in quanto gli interventi della pianificazione comunale sono riservati essenzialmente all’iniziativa pubblica; - che, tuttavia, “…gli interventi edilizi sul territorio per raggiungere gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente compresi nelle previsioni edificatorie) anche attraverso l’iniziativa economica privata, pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento (Corte Costituzionale, n.179/1999); - che “… fino alla formazione del DRAG la realizzazione di interventi riservati dalla pianificazione comunale all’iniziativa pubblica può essere affidata ai proprietari legittimati previo convenzionamento finalizzato a disciplinare e garantire il perseguimento del pubblico interesse” (art.15, 5° comma, L.R. n.20/2001); - che, quindi, il Consiglio o la Giunta Comunale, preliminarmente, avrebbero dovuto esaminare la proposta di progetto per ottenere il permesso di costruire in zona “F” (servizi di quartiere) onde verificarne la compatibilità con la pianificazione urbanistica ed evitare il 2
  • 3. vulnus che il più volte citato p.d.c. ha arrecato all’interesse pubblico. Nel caso in cui il progetto avesse soddisfatto i suddetti requisiti, il Consiglio Comunale avrebbe dovuto approvare lo schema di convenzione, per dotare il territorio di attrezzature e servizi e disciplinare e garantire il perseguimento del pubblico interesse (per “agevolare” le determinazioni del Signor Sindaco si ritiene di allegare copia degli atti adottati dai Comuni di Guidonia Montecelio-Roma- (allegato b) e di Castello dell’Acqua - Sondrio- (allegato c) riguardanti la disciplina che regola l’intervento del privato nelle zone “F” di PRG); - che anche il secondo intervento (demolizione e ricostruzione riguardante un manufatto disabitato,già abitazione del defunto proprietario del cinema), in corso di realizzazione, ex art.4 della L.R. n.14/2009, soggiace, comunque, alle stesse norme già richiamate, non potendo la stessa, “straordinaria e temporanea” (art.1, 1°comma), derogare al DPR n.380/2001 e alla L.R.n.20/2001; - che il Regolamento di attuazione della L.R. n.14/2009 (art.10.1), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Gioia del Colle n.78 del 23/11/2009 (a pensar male sembrerebbe preordinato ad agevolare l’intervento di che trattasi), non poteva includere le zone “F” fra quelle in cui consentire l’applicazione della citata L.R. La potestà normativa e regolamentare che la legge attribuisce ai Comuni, infatti, non può confliggere con le leggi alle quali si fa riferimento, anche per la elementare considerazione che nella cosiddetta “gerarchia delle fonti” normative le leggi di rango superiore (DPR n.380/2001 e la L.R. n.14/2009) prevalgono su quelle di rango inferiore (i regolamenti comunali). Poiché la citata L.R. n.14/2009 testualmente recita “Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”, è di tutta evidenza che non riguarda le zone “F” (zone per attrezzature di interesse generale) ma soltanto gli immobili ricadenti nelle zone che il PRG individua come zone destinate alla residenza. Il citato art. 10.1 del Regolamento comunale, dunque, è da ritenersi nullo ex tunc, perché in palese violazione di legge; 3
  • 4. che, quindi, si può affermare essere l’intervento edilizio di che trattasi di natura esclusivamente privata e, perciò, tale da non soddisfare l’interesse pubblico; - che la realizzazione di “box, locali commerciali ed uffici” è un intervento che le NTA di PRG localizzano in zona omogenea D4; - che la demolizione e ricostruzione dell’abitazione esistente sarebbe legittimamente realizzabile se insistesse in una zona destinata alla residenza; - che, infine, l’Amministrazione Comunale ha fatto una scelta di campo censurabilissima, perché illegittima, in quanto ha privilegiato l’interesse privato a scapito di quello pubblico, sottraendosi all’obbligo di contemperarli, in ossequio ai principi di imparzialità e di legalità cui dovrebbe informarsi il comportamento della P.A. - che, per gli eventuali profili penali connessi al citato permesso di costruire, giova qui citare la sentenza della Corte di Cassazione Penale, sez.III, 14 gennaio 2011, n. 770 “Secondo l’ormai consolidato indirizzo di questa Suprema Corte in materia di illeciti edilizi, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, in presenza di una concessione edilizia ovvero di un permesso di costruire illegittimi, non occorre fare ricorso alla disapplicazione dell’atto amministrativo perché sia configurabile il reato di costruzione abusiva, atteso che la conformità della costruzione e della concessione alle norme ed agli strumenti urbanistici è elemento costitutivo o normativo dei reati contemplati dall’art.20 della legge 28 febbraio 1985, n.47 ed attualmente dall’art.44 del DPR n.380/2001… E’ stato, infatti, da tempo affermato da questa Suprema Corte che in tema di violazioni urbanistiche l’interesse protetto dall’art.20 della legge 28 febbraio 1985, n.47 (ed attualmente art. 44 del DPR n. 380/2001) non è quello del rispetto delle prerogative della pubblica amministrazione nel controllo dell’attività edilizia e perciò della regolarità delle procedure di concessione, ma quello sostanziale della protezione del territorio in conformità alla normativa urbanistica, perciò non si pone un problema di disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo, quanto di controllo della legittimità di un atto 4
  • 5. amministrativo che costituisce un elemento costitutivo o un presupposto del reato…”. Tutto ciò premesso il sottoscritto con il presente atto SIGNIFICA che eccepisce la legittimità del citato permesso di costruire n.96/2010, sia che il vincolo imposto all’area oggetto del citato permesso venga considerato “preordinato all’espropriazione o alla inedificabilità” sia che venga considerato “conformativo”: in entrambi i casi, infatti, viene ad essere irrimediabilmente compromesso l’interesse pubblico. L’atto de quo risulta essere illegittimo per violazione di legge e regolamento: - art. 12 del DPR n.380/2001; - art. 22 delle NTA del vigente PRG; - art. 15, 5° comma, della legge regionale n.20/2001; - erronea applicazione dell’art.4 della legge regionale n.14/2009; - nullità ex tunc dell’art. 10.1 del Regolamento Comunale in attuazione della l.r. n.14/2009, nella parte in cui ricomprende anche le zone “F” suscettibili di intervento edilizio. Per tali violazioni, probabilmente, potrebbe configurarsi il reato di cui all’art. 44 del DPR n.380/2001 e, di conseguenza, anche l’abuso di ufficio, pertanto DIFFIDA Il Signor Sindaco dal continuare nell’atteggiamento di inerzia fin qui mostrato e lo invita ad attivarsi per l’annullamento del permesso di costruire n. 96/2010, avvalendosi dell’istituto dell’autotutela, in quanto esso appare palesemente illegittimo perché lesivo dell’interesse pubblico che, altrimenti, sarebbe definitivamente privato dell’unica area disponibile per realizzare idonei servizi di quartiere. CHIEDE 5
  • 6. alle altre Istituzioni in indirizzo, ognuna per le proprie competenze di legge, - l’intervento sostitutivo per l’annullamento del p.d.c., ex art. 39 della L.R. 19/7/2006, n.22, come previsto dall’art. 39 del DPR n. 380/2001; - il sequestro preventivo dell’area e delle opere su di essa edificate, laddove si ravvisi che ne ricorrano i presupposti. Gioia del Colle, 25 febbraio 2011 In fede Vito Antonio VINCI 6