Atto di significazione permesso di costruire 'arena castellano'
1. Al Signor Sindaco di
Gioia del Colle
e, p.c, al Signor Presidente del
Consiglio Comunale di
Gioia del Colle
Atto di Significazione
“Permesso di costruire” n. 96/2010 rilasciato per due interventi edilizi in zona omogenea di
tipo F1:
1. Realizzazione uffici, negozi e box;
2. Demolizione e ricostruzione di civile abitazione, ex art.4 L.R. n.14/2009.
Il sottoscritto Vito Antonio VINCI, residente nel Comune di Gioia del Colle alla via Federico
Fellini n.45/c, avendo facoltà di intervenire nel procedimento del citato atto amministrativo, ex art.
9 della legge n.241/1990, come modificata dalle leggi nn.15/2005 e 80/2005,
PREMESSO
- che Codesto Ente ha rilasciato il richiamato permesso di costruire nell’ambito di un’area sita
all’interno del perimetro urbano di Gioia del Colle, area ricompresa fra le vie Flora e Ugo Bassi;
- che detta area, che ricomprende anche la via Flora e gli edifici scolastici “1° Circolo Giuseppe
Mazzini” e Scuola Media “F.P. Losapio”, è tipizzata zona omogenea di tipo F1;
- che l’art. 22 delle N.T.A. del vigente P.R.G. –Capo IV – Zone di uso pubblico – testualmente
recita: “(Servizi di quartiere F1) Tali norme individuate ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444
sono destinate a servizi per l’urbanizzazione secondaria relativi alle zone residenziali.
In tali zone sono consentite la costruzione di:
a. asili nido e scuole materne, scuole elementari e medie inferiori (scuola dell’obbligo);
b. attrezzature di interesse comune = religiose, culturali, sociali, assistenziali amministrative,
per pubblici esercizi etc.”;
- che, quindi, il citato permesso di costruire vanificherebbe definitivamente le legittime aspettative
delle famiglie degli alunni frequentanti le scuole dell’obbligo, aspettative relative alla fruizione di
una struttura destinata allo svolgimento delle attività scolastiche, para ed extrascolastiche. Tale
struttura potrebbe sorgere in quell’area a ciò deputata dal vigente P.R.G. (nell’ambito della
legislazione vigente, infatti, è possibile coniugare l’interesse pubblico e l’interesse privato,
soddisfacendo entrambe le aspettative. Codesta Amministrazione, invece, ha fatto una censurabile
scelta di campo: rilasciare il permesso di costruire, violando le leggi, per soddisfare l’interesse del
privato a scapito del legittimo interesse pubblico);
2. - che l’art. 39 delle N.T.A. – Titolo IV – Decadenza dei vincoli a servizi – Zone F – testualmente
recita : “Per tutte le zone F, qualora dopo l’approvazione del P.R.G. dovesse decadere per qualsiasi
motivo il vincolo a servizio, le aree devono essere considerate agricole di tipo E2, e devono
pertanto essere sottoposte alle norme, indici e parametri previsti dall’art. 20 per tali zone”;
- che l’articolato delle vigenti N.T.A. trova la sua legittimazione nell’essere puntuale applicazione
della legislazione nazionale (art. 2 – Applicazione delle norme – “Il P.R.G. si applica secondo le
prescrizioni di seguito riportate e quelle contenute negli elaborati grafici di progetto allegati, a
norma della legge urbanistica 17 agosto 1942 n.1150 modificata ed integrata con legge 6 agosto
1967 n. 765 e 19 novembre 1968 n. 1187, a tutto il territorio comunale”);
- che la citata normativa, ancora vigente, è stata ulteriormente integrata dal D.P.R. 6 giugno 2001
n.380 che ha inglobato le leggi 28 gennaio 1977 n. 10 e 5 agosto 1978 n. 457.
Tutto ciò premesso il sottoscritto, nella sopraddetta qualità, con il presente atto
SIGNIFICA
che eccepisce la legittimità del citato “permesso di costruire” n.96/2010 per:
violazione di legge e di regolamento;
sviamento di potere per falsità del presupposto.
Preliminarmente non si può sottacere l’irritualità e l’anomalia di un unico permesso di costruire
sebbene, come si dirà, trattasi di due interventi non omogenei. Perché farlo passare come un unico
intervento?
Violazione di legge e di regolamento
Per quanto detto in premessa, l’intervento edilizio “uffici, negozi e box” esula totalmente da
quanto prescrivono le N.T.A. per le zone omogenee F1.
Detto intervento, invece, definibile come intervento di edilizia per scopi “produttivi”, andrebbe
correttamente allocato nella zona D4.
Tale eccezione, tuttavia, è assorbita dall’art. 39 dalle già citate N.T.A. “ Decorsi cinque anni
dall’approvazione del P.R.G., il vincolo di destinazione a servizi viene a decadere e le aree devono
essere considerate agricole di tipo E2”.
Detta prescrizione “precorre” quelle che sarebbero state le decisioni dell’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato n. 7 del 2 aprile 1984, n. 10 del 30 aprile 1984 e n.12 dell’11 giugno 1984 (e
della costante e consolidata giurisprudenza), con le quali si afferma che “la sopravvenuta
inefficacia delle indicazioni di piano regolatore generale, nella parte in cui assoggettano beni
determinati a vincoli preordinati all’espropriazione o all’inedificabilità – comminata dall’art.
2, legge 19 novembre 1187, qualora decorra il termine di cinque anni senza che sia stato
approvato il relativo piano particolareggiato o sia stato autorizzato un piano di lottizzazione
convenzionato – non fa rivivere la situazione anteriore all’imposizione dei vincoli stessi, ma
assoggetta l’area interessata ai limiti di inedificazione previsti dall’art. 4, ultimo comma, della
3. legge 28 gennaio 1977 n. 10, il quale stabilisce i limiti entro cui può rilasciarsi la concessione nei
Comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali.”
L’art. 9 del T.U. in materia edilizia (approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) disciplina
l’edificazione nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, prevedendo che “sono consentiti gli
interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del 1° comma dell’art. 3 che riguardino unità
immobiliari o parti di esse” e cioè:
a. interventi di manutenzione ordinaria;
b. interventi di manutenzione straordinaria;
c. interventi di restauro e di risanamento conservativo.
Non sono consentiti “interventi di nuova costruzione”.
La ratio della descritta disciplina è da individuarsi nella decisione n. 12 dell’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato sulla base della seguente argomentazione: “detta norma ( art. 4, ultimo comma,
della legge 28 gennaio 1977, n. 10) non si riferisce esclusivamente al caso di Comuni del tutto
privi di tali strumenti, rientrando nella fattispecie in essa contemplata anche l’ipotesi di piani
generali che abbiano in parte perduto la loro efficacia e la lettura della disposizione offre
elementi per una interpretazione restrittiva, potendo un Comune risultare sprovvisto di strumento
urbanistico generale limitatamente ad una parte del suo territorio.
Al medesimo risultato interpretativo induce la considerazione della ratio legis, in quanto la
previsione di una facoltà di edificare entro limiti assai rigorosi risponde all’esigenza di non
compromettere, con un’intensiva utilizzazione del territorio comunale, ogni possibilità di una
futura razionale disciplina urbanistica. Tale esigenza si avverte a maggior ragione allorché le
aree vicine abbiano già ricevuto una destinazione edificatoria privata, giacché in una simile
ipotesi la disponibilità complessiva di zone libere in rapporto al territorio comunale è minore
rispetto al caso di totale mancanza di strumento urbanistico generale, mentre maggiore ne è il
fabbisogno, onde deve ritenersi necessario, in attesa di una nuova determinazione
dell’Amministrazione, un regime dei suoli rimasti privi di destinazione che non precluda
definitivamente un razionale assetto urbanistico.”
Sviamento di potere per falsità del presupposto
Per quanto attiene al secondo intervento edilizio, ex art. 4 della L.R. n. 14/2009, ancorché le
motivazioni della illegittimità risultino assorbite dalle argomentazioni fin qui svolte, appare
comunque illegittimo in riferimento alla citata Legge Regionale.
Rileva, innanzi tutto, la norma di cui all’art. 2: “Se non altrimenti previsto, le definizioni
contenute nella presente legge sono da intendersi riproduttive delle previsioni del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato dal Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
Se può sembrare pleonastico il riferimento al citato D.P.R., in quanto ambito legislativo di
carattere generale entro il quale le Regioni, delegate nella materia dell’assetto ed uso del territorio,
hanno facoltà di legiferare, in effetti non lo è in quanto chiarisce, laddove ve ne fosse bisogno, il
contenuto dell’art. 6, 1° comma lettera b): “Limiti di applicazione ” , “non è ammessa la
realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4: nelle zone nelle quali lo strumento
urbanistico generale consenta soltanto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, restauro e risanamento conservativo…”.
4. La formulazione dell’art. 6 della L.R. citata richiama l’art. 9 del D.P.R. 380/2001: “Attività
edilizia in assenza di pianificazione urbanistica”: “…nei Comuni sprovvisti di strumenti
urbanistici sono consentiti (entro il perimetro urbano) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c)
del 1° comma dell’art. 3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse:
- interventi di manutenzione ordinaria;
- interventi di manutenzione straordinaria;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo”.
Pertanto, il permesso di costruire rilasciato ex art. 4 della L.R. n. 14/2009 risulta essere
illegittimo in quanto viziato da sviamento di potere per falsità del presupposto.
Tutto ciò premesso e significato, il sottoscritto
Invita
Il Signor Sindaco ad avvalersi del principio di autotutela e ad esercitare le proprie competenze,
ex art. 50 del D.Lgs. n.267/2000, attivandosi per l’annullamento del permesso di costruire n.
96/2010, manifestamente illegittimo per quanto argomentato nel presente atto.
Con salvezza, in caso di inerzia, di adire altri livelli istituzionali sia per quanto attiene al “potere
sostitutivo”, sia per quanto attiene ad eventuali profili penalmente rilevanti correlati al citato
permesso di costruire, rilasciato da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni in
violazione di legge e di regolamento.
Si invita, altresì, il Signor Presidente del Consiglio Comunale, che legge per conoscenza il
presente atto, di parteciparne il contenuto, laddove lo ritenga, ai Signori Consiglieri Comunali.
Gioia del Colle, 01 febbraio 2011
In fede
Vito Antonio VINCI