L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N 693 DEL 18 LUGLIO 2008 CHE HA VISTO COME RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L’ARCHITETTO CANNOVA GIANFRANCO, CON LA QUALE LA ITALCEMENTI AVANZA RICHIESTA DI RINNOVO NON PUO’ TROVARE ACCOGLIMENTO IN QUANTO IL DECRETO SU CUI SI CHIEDE IL RINNOVO E’ DECADUTO SIN DAL 17 LUGLIO 2010 PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI INSERITE NEL DECRETO 693 18 LUGLIO 2008
LA CONFERMA DI QUANTO SOPRA SI EVINCE DALLA CONVOCAZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PER IL GIORNO 09/06/2011 ALLE ORE 11 DEL SERVIZIO 2 VIA VAS DIRETTO DAL DOTTOR NATALE ZUCCARELLO .
IL TAVOLO TECNICO CONVOCATO DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DR NATALE ZUCCARELLO AVEVA IL COMPITO DI: “verificare se la societa’ italcementi s.p.a. ha provveduto a dare corso alla attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto di riferimento “
QUINDI NON SI PUO’ AVANZARE UNA RICHIESTA DI RINNOVO SU UN DECRETO CHE NON ESISTE
NON RISULTANDO ALCUN INTERVENTO VOLTO AD UNIFORMARSI ALLE PREVISIONI DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CONCESSA NEL 2008, COMPORTA UNA GRAVE RESPONSABILITA’ PER L’AITALCEMENTI S.p.a. CHE HA CONTINUATO AD UTILIZZARE UN IMPIANTO ALTAMENTE INQUINANTE E NOCIVO PER LA SALUTE DEI CITTADINI, OLTRE AD ESSERE FORIERA DI RESPONSABILITA’ ANCHE PER L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER I SUOI AGENTI CHE RIMANENDO INERTI SONO SOLIDAMENTE RESPONSABILI CON LA ITALCEMENTI S.p.a., PER I DANNI ALLA SALUTE DEI CITTADINI.
NON RISULTA CHE L’AMMINISTRAZIONE ABBIA MAI EFFETTUATO ALCUN CONTROLLO IN ORDINE ALL’ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE NEI TERMINI PREVISTI DALL’A.I.A.
Sempre in merito alla procedura A.I.A.
Il 9 febbraio 2007 protocollo 10741 il 2° servizio VIA VAS nel rispondere a quanto richiesto con nota prot arta 75686 del 2.11.206 della ITALCEMENTI tendente ad ottenere L’AUTORIZZAIONE INTEGRATA AMBIENTALE comunicava alla ITALCEMENTI che la richiesta avanzata doveva essere sottoposta a procedura di Valutazione Di Impatto Ambientale
La comunicazione a firma del
Dirigente responsabile del servizio 2° VIA-VAS ingegnere VINCENZO SANSONE
Nella conferenza dei servizi del 21.11.2007 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 2132 del 20.11.07 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
Nella conferenza dei servizi del 31.1.2008 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 138 del 25.01.08 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
La Italcementi chiede “ di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativo all’impianto attuale includendo il coke di petrolio, ad esclusione della conversione tecnologica da via semisecca a via secca che
1. 1
REPUBBLICA ITALIANA
_______
Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana
__________
ADUNANZA DEL 25 novembre 2008
SEZIONI RIUNITE
Parere N. 778/08 Il Consiglio
_____
OGGETTO:
Ricorso straordinario di BELLIS
Ernesta contro il Comune
di Isoladelle Femmine per
annullamento, previa sospensiva,
del silenzio rigetto della domanda di
sanatoria inoltrata i data 9.6.2006
Vista la relazione n. 16337/849.06.8 del
16.9.2008, con la quale la Presidenza
della Regione siciliana – Ufficio
legislativo e legale - ha chiesto il parere
di questo Consiglio sul ricorso
straordinario indicato in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Angelo Pappalardo;
PREMESSO
La ricorrente espone in punto di fatto che, previa autorizzazione del Comune
di Isola delle Femmine, nel 2003 ha eseguito lavori di costruzione di uno stabilimento balneare,
costituito da strutture precarie, e che nel corso dei lavori ha realizzato opere in difformità che sono
stati sottoposti a sequestro penale ed oggetto di ordinanza di demolizione.
Tra i corpi di fabbrica da demolire ne è compreso anche uno per il quale era stata presentata
domanda di sanatoria ex lege .326/2003.
Il ricorso in argomento viene affidato ai seguenti motivi:
a)eccesso di potere – violazione di legge = le costruzioni sono conformi agli standards urbanistici e
non abbisognavano di concessione edilizia, potendo essere realizzate previa autorizzazione, in
2. 2
quanto opere precarie destinate a residenza stagionale per la fruizione del mare. La sanzione
applicabile poteva semmai essere solo quella pecuniaria;
b)insufficienza e contraddittorietà della motivazione – illogicità manifesta = il provvedimento
impugnato, gravemente lesivo della sfera patrimoniale della ricorrente, non contiene alcuna
motivazione specifica circa le norme urbanistiche ed edilizie per le quali le opere abusive non
sarebbero state compatibili.
c)falsa applicazione di norme di legge = Il provvedimento demolitorio impugnato è stato emesso in
pendenza di domanda di sanatoria
CONSIDERATO
Il ricorso, in tegola sotto il profilo fiscale, è ricevibile, ma non merita accoglimento.
Invero il Consiglio ritiene che i motivi dedotti sono privi di pregio.
Quanto ai motivi sub a) e c) sopra elencati non sono attinenti al silenzio rigetto impugnato ma alla
precedente ordinanza di demolizione, non impugnata in questa sede.
Privo di pregio è anche il motivo sub b) come sopra elencato.
La giurisprudenza è pacifica nell’affermare che il provvedimento tacito di diniego della sanatoria
edilizia è di per sé privo di motivazione e può essere impugnato per il suo contenuto di rigetto
(Consiglio di Stato, Sez. V, 11.2.2003, n. 706), stante che tecnicamente non può contenere un
motivazione perché concretizza una fattispecie conforme alla legge e non può ritenersi invalido
(TAR Palermo, Sez. I, 14.3.2005, n. 350)
P.Q.M.
Si esprime parere per il rigetto del ricorso con assorbimento della domanda di sospensione
cautelare.
IL SEGRETARIO
F.to: Giuseppe Chiofalo
IL PRESIDENTE
F.to: Sabino Luce
https://www.giustizia-
amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocnam
e=RTS4VZYZ3N5UHA6X6ALCN7IOZA&q=ISOLA%20or%20DELLE%20or%20FEMMINE&ti
poFile=DOC
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
PROVINCIA DI PALERMO
Ufficio Tecnico - III Settore UTC: II Servizio Sanatoria e Abusivismo
3. 3
Via C. Colombo n.3 – 90040 - Isola delle Femmine
Sito ufficiale: http://www.comune.isoladellefemmine.pa.it
p.iva 00801000829 - Tel 09186176201 - 209
DINIEGO DI CONCESSIONE IN SANATORIA N.07 del 24/04/2012
Il Responsabile del III Settore
· Vista l’istanza di Sanatoria Edilizia presentata ai sensi del D.L. 30 settembre
2003 n. 269 in data 07/12/04, prot. n. 14233, dalla Sig.ra Bellis Ernesta, nata
a Sacile (PN) il 04/03/1914, residente a Padova, via A. Ampere n. 82, C.F.:
BLLRST14C44H657Z, comprendente due sub-istanze:
1. Istanza progr. 01 per la realizzazione di un fabbricato a solo piano terra per
civile abitazione avente una superficie utile di mq. 27,00 in viale dei
Saraceni su terreno censito al N.C.T. al F. 3 part. 1766 sub 2;
2. Istanza progr. 02 per la realizzazione di un fabbricato a solo piano terra per
civile abitazione avente superficie utile di mq.25,00 in viale dei Saraceni su
terreno censito al N.C.T. al F. 3 part. 1766 sub 3;
· Considerato che la sig.ra Bellis Ernesta, sopra generalizzata, risulta deceduta
in Isola delle Femmine il 19/08/11 e pertanto gli eredi risultano essere i figli
CARUSO DANIELE nato a Palermo il 23/02/1951 ed ivi residente in via Polara
n. 97 c. f.: CRS DNL 51B23 G273M, e CARUSO CLAUDIO nato a Palermo il
13/11/1952 e residente a Padova in via A. Ampere n. 82, c.f.: CRS CLD 52S13
G273Z;
· Visti gli atti tecnico progettuali allegati alla domanda;
· Viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi del D.P.R.
445/2000, nelle quali la sig. Bellis Ernesta, sopra generalizzata, dichiara che le
opere oggetto di istanza di sanatoria prot. n. 14233 del 07/12/04, progr. 01 e
02 sono state realizzate alla data del 10/01/03;
· Accertato, sulla base dei riscontri effettuati da questo ufficio sulla cartografia
acquisita dall’Assessorato Territorio e Ambiente ed in particolare Carta
Numerica Regionale Foglio 5940310 – Ripresa aerea Agosto 2004 e quindi in
epoca successiva al 31/03/2003 indicato dal comma 25 dell’art. 32 D.L.
269/2003 quale termine per l’ultimazione delle opere abusive suscettibili di
sanatoria, che il terreno sito in viale dei Saraceni del Comune di Isola delle
Femmine ed individuato in catasto al foglio 3 particella 1766 sul quale sono
state realizzate le opere abusive oggetto dell’istanza di sanatoria prot. n°
14233 del 07/12/2004, alla data della ripresa aerea (agosto 2004) era libero
da fabbricati e/o costruzioni;
· Ritenuto, pertanto, pacificamente acclarato che alla data del 31/03/2003 le
opere abusive in oggetto specificate non erano state né iniziate, né tanto meno
ultimate e che conseguentemente per le stesse non sussistono i presupposti di
fatto e di diritto previsti dalla legge per l’ammissibilità a sanatoria, ed in
particolare quello della ultimazione delle opere entro il termine
legislativamente previsto;
4. 4
· Vista la richiesta di notifica provvedimento del 07/03/2012, prot. n. 0003590
a carico di Caruso Daniele, e l’ulteriore richiesta di notifica provvedimento del
07/03/2012 prot. n. 0003591, a carico di Caruso Claudio;
· Considerato che il Preavviso di Diniego di Concessione Edilizia in Sanatoria ai
sensi dell’art. 11 bis, comma 1 della L.R. n. 10/91, del 07/03/2012 prot. n.
0003589, è stato regolarmente notificato al Sig. Caruso Claudio, sopra
generalizzato, in data 15/03/12 secondo le modalità previste dall’art. 140
c.p.c. dall’ufficio messi del comune di Padova, ed al sig. Caruso Daniele, sopra
generalizzato, in data 15/03/12 regolarmente notificato all’interessato
dall’ufficio messi del comune di Palermo;
· Rilevato che entro il termine assegnato per la presentazione di osservazioni, è
pervenuta in data 23/03/12, prot. n. 4432, da parte della ditta Caruso Daniele,
sopra generalizzato, una richiesta di archiviazione del procedimento per
decorrenza dei termini;
· Considerato che nelle osservazioni fatte pervenire dalla ditta Caruso Daniele
non è contenuto alcun elemento utile a superare i motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza di condono, limitandosi l’interessato a ritenere che
“le motivazioni ostative addotte da questo Ufficio Tecnico siano frutto di
errore”;
· Accertato, tuttavia, che le opere realizzate abusivamente per le quali è stata
richiesta la relativa legittimazione, non risultano suscettibili di sanatoria in
quanto per le stesse non sussistono i presupposti di fatto e di diritto
previsti dalla legge per l’ammissibilità a sanatoria ed in particolare i
quanto: a) non è verificata la condizione del completamento al rustico
delle opere abusive entro la data del 31/03/2003 termine previsto dal
comma 25 dell’art. 32 D.L. 269/2003; b) le opere abusive sono
comunque non suscettibili di sanatoria in quanto rientrano nell’ipotesi
di insanabilità di cui all’art. 32 comma 27 lettera d) D.L. 269/2003
trattandosi di opere abusive non conformi allo strumento urbanistico
realizzate in area soggetta a vincolo paesaggistico imposto prima della
esecuzione dell’abuso; c) le opere abusive non sono comunque sanabili
in quanto realizzate in area soggetta a vincolo assoluto di in
edificabilità operante ope legis in forza dell’art. 15 lett. a) L.R. 78/76;
· Visto l’art. 32, comma 25, del D. L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con
modificazioni dalla L. 24 novembre 2003 n. 326;
· Rilevato che gli immobili risultano censiti al N.C.E.U. del Comune di Isola
delle Femmine al foglio n. 3 particella 2314, sub 1 (corte), sub. 2 e sub 3;
· Vista la Legge 28 febbraio 1985 n. 47 recepita dalla L.R. n. 37/85 e
ss.mm.ii.;
· Visto l’art. 32 della Legge 30 settembre 2003 n. 326;
· Visto l’art. 15 lett. a) L.R. 78/76;
· Visto l’art. 24 della L.R. 5 novembre 2004 n. 15;
· Visto l’art. 107 del D. Lgs del 18 agosto 2000 n. 267;
· Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti;
DENEGA
5. 5
· La concessione edilizia in sanatoria per le opere abusive oggetto dell’istanza
di condono edilizio presentata ai sensi del D.L. 30 settembre 2003 n. 269
convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326, in data
07/12/04, prot. n. 14233, progr. 01 e 02, pratica n. 79/04, dalla Sig.ra Bellis
Ernesta, nata a Sacile (PN) il 04/03/1914, residente a Padova, via A. Ampere
n. 82, C.F.: BLLRST14C44H657Z, per la realizzazione di un fabbricato a solo
piano terra per civile abitazione avente una superficie utile di mq. 27,00 in
viale dei Saraceni su terreno censito al N.C.T. al F. 3 part. 1766 oggi N.C.E.U.
F. 3 part. 2314 sub 2 (progr. 01) e fabbricato a solo piano terra per civile
abitazione avente superficie utile di mq.25,00 in viale dei Saraceni su terreno
censito al N.C.T. al F. 3 part. 1766 oggi N.C.E.U. F. 3 part. 2314 sub 3
(progr. 02), oggi di proprietà di CARUSO DANIELE nato a Palermo il
23/02/1951 ed ivi residente in via Polara n. 97 c. f.: CRS DNL 51B23 G273M e
CARUSO CLAUDIO nato a Palermo il 13/11/1952 e residente a Padova in via
A. Ampere n. 82, c.f.: CRS CLD 52S13 G273Z, stante l’improcedibilità della
stessa in quanto per le stesse non sussistono i presupposti di fatto e di
diritto previsti dalla legge per l’ammissibilità a sanatoria ed in
particolare i quanto: a) non è verificata la condizione del
completamento al rustico delle opere abusive entro la data del
31/03/2003 termine previsto dal comma 25 dell’art. 32 D.L.
269/2003; b) le opere abusive sono comunque non suscettibili di
sanatoria in quanto rientrano nell’ipotesi di insanabilità di cui all’art.
32 comma 27 lettera d) D.L. 269/2003 trattandosi di opere abusive
non conformi allo strumento urbanistico realizzate in area soggetta a
vincolo paesaggistico imposto prima della esecuzione dell’abuso; c) le
opere abusive non sono comunque sanabili in quanto realizzate in area
soggetta a vincolo assoluto di in edificabilità operante ope legis in
forza dell’art. 15 lett. a) L.R. 78/76;
DISPONE
Di notificare agli interessati a cura del messo comunale, l’originale del presente
atto, nei modi prescritti dalla legge.
Avverso il presente provvedimento l’interessato può proporre ricorso
giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica.
Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Settore Urbanistica
F.to Arch. Monica Giambruno F.to Ing. Francesca Usticano
http://www.comune.isoladellefemmine.pa.it/pagina530_concessioni-edilizie-2012.html
SENTENZA 267 99 PROC 384 96 2419 94 PARERE NEG CEC ALBERT RAPPA 28 1 1993 2 2 1993
SANATORIA SIINO ANTONIO SU TERRENO LIMITROFO A BELLIS ERNESTA PROGETTISTA
RAPPA 4 VILLETTE
6. 6
DINIEGO LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA N 7 DEL 24 APRILE 2012
2012 BELLIS ERNESTA CARUSO DANIELA albo n.219.12 Diniego CES
07.12[1]
ORDINANZA DELL’UTC – Ripristino dello stato dei luoghi a carico di CARUSO DANIELE
FIGLIO DELLA DECEDUTA BELLIS ERNESTA VIALE DEI SARACENI 29 2012 albo
n.62.12 – Ord 5.12 utc
http://lasvoltaisolana.wordpress.com/2012/07/11/ordinanza-dellutc-ripristino-dello-
stato-dei-luoghi-a-carico-di-caruso-daniele-figlio-della-deceduta-bellis-ernesta-viale-
dei-saraceni-29-2012-albo-n-62-12-ord-5-12-utc1/
DINIEGO DI CONCESSIONE IN SANATORIA N.07 del 24/04/2012
http://lasvoltaisolana.files.wordpress.com/2012/07/diniego-licenza-edilizia-in-
sanatoria-n-7-del-24-aprile-2012-2012-bellis-ernesta-caruso-daniela-albo-n-219-12-
diniego-ces-07-1212.pdf
ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI
LUOGHI a carico di CARUSO DANIELE nato a Palermo il 23/02/1951 ed
ivi residente in via Polara n. 97
http://noiisola.files.wordpress.com/2012/07/ordinanza-di-ripristino-dello-
stato-dei-luoghi-caruso-daniele-via-dei-saraceni-31-figlio-di-bellis-ernesta-
comunicata-ordinanza-14-7-aprile-2006-albo-n-280-12-ord-n-22-12-utc1.pdf
ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI CARUSO DANIELE VIA
DEI SARACENI 31 FIGLIO DI BELLIS ERNESTA COMUNICATA ORDINANZA 14
7 APRILE 2006 albo n.280.12 – ord. n.22.12 utc[1]
ORDINANZA DELL’UTC – Ripristino dello stato dei luoghi a carico di CARUSO
DANIELE FIGLIO DELLA DECEDUTA BELLIS ERNESTA VIALE DEI SARACENI 29
2012 albo n.62.12 – Ord 5.12 utc[1]
ORDINANZA DELL’UTC Ripristino dello stato dei luoghi a carico di CARUSO
DANIELE FIGLIO DELLA DECEDUTA BELLIS ERNESTA VIA DEI SARACENI 31 6
7. 7
CORPI DI FABBRICATI IN CEMENTO ARMATO 2012 albo n 280 12 ord 22.12
utc
SENTENZA 226 98 PROC 2585 90 5236 93 CONC 52 88 54 81 53 80 68 89
SAMANTA COSTR CANEPA SALVATORE LIC 27 89 SIALMA COSTR SOCIO
MANNINO GIUSEPPE TOMMASO CEC 79 88 PIETRO BRUNO
http://lagendarossadiisoladellefemmine.blogspot.it/2012/07/sentenza-226-98-
proc-2585-90-5236-93.html?spref=bl
http://lagendarossadiisoladellefemmine.files.wordpress.com/2012/07/sentenz
a-226-98-proc-2585-90-5236-93-conc-52-88-54-81-53-80-68-89-samanta-
costr-canepa-salvatore-lic-27-89-sialma-costr-socio-mannino-giuseppe-
tommaso-cec-79-88-pietro-bruno1.pdf
SENTENZA 652 00 PROC 1791 95 6166 95 CONC AGIB ABITAB IN ASSENZA
VARIANTE SU LIC 9 1990 PAGANO COSIMO CUTINO PIETRO EDIL ROMEO
ALBERT NOTO ANTONIO BRUNO MARIA LAURA BOLOGNA
http://lagendarossadiisoladellefemmine.blogspot.it/2012/07/sentenza-652-00-
proc-1791-95-6166-95.html
http://lagendarossadiisoladellefemmine.files.wordpress.com/2012/07/sentenz
a-652-00-proc-1791-95-6166-95-conc-agib-abitab-in-assenza-variante-su-lic-
9-1990-pagano-cosimo-cutino-pietro-edil-romeo-albert-noto-antonio-bruno-
maria-laura-bologna3.pdf
Comune di Isola delle Femmine (PA) - Concessioni Edilizie 2012
www.comune.isoladellefemmine.pa.it/pagina530_concessi...Condividi
20+ elementi – Concessioni Edilizie 2012. N° Ord, Data di Pubblicazione ...
N°
Ord
Natura dell'Atto
01
Estratto di concessione edilizia n.01 del 23.01.2012 da rilasciare ai sig
...
07
Diniego di concessione in sanatoria n.07 del 23.04.2012 ai sig.ri Bellis
...
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delle femmine
N. 00259/2014 REG.PROV.CAU.
N. 02254/2013 REG.RIC.
8. 8
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2254 del 2013, proposto dal Sig. Claudio
CARUSO, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Foti, con domicilio eletto
presso Segreteria TAR in Palermo, via Butera, 6;
contro
Comune di Isola delle Femmine in Persona del Sindaco P.T.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) del provvedimento n. 14 del 6/6/2013, con la quale il Comune
di Isola delle Femmine dichiarava l'avvenuta decadenza della concessione
assentita di cui alla comunicazione prot. n. 5537 del 30/3/2011 ai sensi dell'art. 2
L.R. 17/94;
b) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
9. 9
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Nominato Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2014 il Cons.
Avv. C. Modica de Mohac e udito l’Avv. A. Agueci in sostituzione e per delega
dell'avv. P. Foti;
CONSIDERATO che risulta per tabulas che il ricorrente ha iniziato i lavori oltre il
termine di un anno dalla data di perfezionamento del titolo edilizio; e che,
conseguentemente, l’interessato deve chiedere, ai sensi dell’art.36 della L. reg. n.71
del 1978, il rilascio di una nuova concessione;
RITENUTO, pertanto, che a seguito del decorso del termine in
questione, correttamente l’Amministrazione ha dichiarato l’intervenuta decadenza del
titoloprecedentemente formatosi;
RITENUTO, in definitiva, che il ricorso non sia assistito da sufficiente fumus boni
juris e che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della invocata
domanda cautelare,
RITENUTO, infine, che la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata esima il Collegio da ogni pronunzia in ordine alle spese relative alla
presente fase processuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), respinge la
domanda cautelare.
Nulla statuisce i ordine alle spese.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2014 con
l'intervento dei Signori Magistrati:
10. 10
Filippo Giamportone, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore
Anna Pignataro, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
https://www.giustizia-
amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocnam
e=EVYJLPQI4XEUY7I4INNYO2MO5M&q=ISOLA%20or%20DELLE%20or%20FEMMINE
A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it
N. 00345/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01503/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1503 del 2012, proposto dai Sig.ri Daniele
Caruso e Claudio Caruso, rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Foti, con
11. 11
domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Danilo Giracello in Palermo, via E.
Fermi 58;
contro
Comune di Isola delle Femmine in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in
giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento n. 97 del 24.4.123, con il quale è stato negato il rilascio della
C.E. in sanatoria richiesta ai sensi del DL 30.9.2003 n. 269;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 il Cons. Avv. C.
Modica de Mohac e uditi per le parti l'Avv. A. Agueci in sostituzione e per delega
dell'Avv. P. Fonti;
Considerato che il pregiudizio paventato dai ricorrenti non appare immediato (né
comunque attuale);
ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare non meriti accoglimento; e che la
mancata costituzione del Comune esima il Collegio da ogni pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
12. 12
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sez. II^, respinge la domanda
cautelare.
Nulla statuisce in ordine alle spese.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con
l'intervento dei Signori Magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore
Sebastiano Zafarana, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
https://www.giustizia-
amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocnam
e=4WKU6SGJYJV6DXENHRPZBN5NF4&q=ISOLA%20or%20DELLE%20or%20FEMMINE
A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it
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