la gestione delle terre e rocce da scavo dopo il decreto del Fare
1. La gestione dei materiali
da scavo – il ruolo di
ARPAV
Loro Francesco
Osservatorio Rifiuti e Compostaggio
Via S.Barbara 5 Treviso
Tel: 34806434362 email: floro@arpa.veneto.it
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2. Un percorso tormentato
• Art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.
• Art. 266 c. 7 del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.
• DM 161/2012
• D.L Fare n. 69/2013
• Legge di convesione n. 71/2013
(Expo)
• Legge di conversione n. 98/2013 del
D.L. 69/2013 con modifiche
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3. La situazione attuale
• Opere soggette a VIA
• Opere soggette ad AIA
• Opere soggette a screening VIA
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D.M. 161/2012
• Altre opera
(indipendementemente dal
volume di scavo) Decreto del Fare
Circolare regionale
n. 397711 del 23/9/2013
4. Il ruolo di ARPAV
• ARPAV raccoglie le comunicazioni di avvio delle attivitá di scavo e di
conferma del completo utilizzo (moduli 1 e 2)
• Si riserva di eseguire i controlli (anche analitici) sulla veridicitá delle
dichiarazioni
• Definirá a breve delle indicazioni operative al fine di rendere omogenea la
trasmissione delle informazioni
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5. I criteri e le modalitá di controllo
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La definizione dei casi sui quali
effettuare approfondimenti terrá
conto dei dati raccolti nelle
precedenti campagne di analisi
Il territorio veneto presenta zone
intensamente antropizzate e
zone a carattere rurale
Il compito del professionista:
saper valutare i diversi casi e
quando/come esegueire una
eventuale caratterizzazione
6. I criteri e le modalitá di controllo
• Verifica documentale
• Richiesta di
integrazioni
• Verifica analitica nei
casi dubbi
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• Controlli mirati
• Riduzione del carico
analitico
• Efficacia
7. 7
NAT>ANT VALORE DI
FONDO=NAT
ANT>NAT VALORE DI
FONDO=ANT
Art. 240 c. 1 lett. b)
“…un’area interessata da
fenomeni antropici o naturali
che abbiano determinato il
superamento di una o più
concentrazioni soglia…”
Determinazione dei valori di fondo
8. 8
Con riferimento alla colonna A, tab. 1, Allegato 5,
Titolo V, Parte IV del D.Lgs 152/2006 :
•pochi elementi non presentano superamenti:
antimonio, mercurio, selenio
•alcuni presentano qualche superamento : rame
(unità Piave), cadmio (calcari duri), piombo (calcari
duri e marnosi, sistema Leogra-Timonchio)
• superamenti in molte unità per: arsenico, berillio,
cobalto, cromo, nichel, vanadio, zinco
• superamenti in tutte le unità per lo stagno
Risultati sul territorio regionale
9. 9
I° LIVELLO
risultati delle indagini ARPAV
Omogeneità di campionamento e analisi
Lavoro in progress di approfondimento nelle
aree più complesse
BANCA DATI REGIONALE
II° LIVELLO
Risultati delle indagini ambientali ex DGRV
2424/08
Omogeneità di indirizzi e prescrizioni per
campionamento e analisi
13. 13
DGRV 179/2013
“Al fine di garantire pubblicità e
trasparenza della qualità
ambientale del territorio
regionale,
l’ARPAV forma e tiene aggiornata
una cartografia che rappresenta i
vari punti di campionatura
eseguiti per le finalità del
provvedimento, associando a tale
cartografia un database
dei valori delle concentrazioni di
inquinanti riscontrati dalle
verifiche analitiche.”
GESTIONE DATI INDAGINI
Delibera superata
=
Concetto superato?
NO
14. 14
ARPAV ha provveduto a predisporre una struttura
informativa standard (database file) per la raccolta
dei punti di campionamento e dei risultati delle
verifiche analitiche che può essere scaricata dal
sito dell’ARPAV
Allo stesso indirizzo è disponibile anche un file di
istruzioni per la compilazione del file.
All’ente autorizzante è richiesto di far in modo che
il file compilato sia inviato dal richiedente ad
ARPAV
MODALITA’ INDICATE DA ARPAV
prot. 20372 del 17/02/2011
20. 20
1. DATABASE COMPILATO
2. BREVE RELAZIONE COMPRENSIVA
DELL’INQUADRAMENTO
CARTOGRAFICO
3. COPIA DEL RAPPORTO DI PROVA
(se del caso)
Oltre alla dichiarazione cosa bisogna
inviare ad ARPAV nel caso sia prevista la
verifica del rispetto dei limiti tabellari?
21. Il materiale daIl materiale da
scavo puòscavo può
essere gestitoessere gestito
comecome
sottoprodotto (esottoprodotto (e
non come rifiuto)non come rifiuto)
se risponde aise risponde ai
seguentiseguenti
requisiti:requisiti:
(art. 4)(art. 4)
è utilizzato, in conformità al Piano di
utilizzo, nella medesima opera o in
un’opera diversa o in processi
produttivi
è generato durante la realizzazione
di un’opera il cui scopo primario non
è la produzione di tale materiale
è idoneo ad essere utilizzato
direttamente, cioè senza subire
ulteriori trattamenti diversi dalla
normale pratica industriale
soddisfa determinati requisiti di
qualità ambientale
La sussistenzaLa sussistenza
dei requisitidei requisiti
dev’esseredev’essere
dimostrata daldimostrata dal
ProponenteProponente
attraverso ilattraverso il
Piano di UtilizzoPiano di Utilizzo
Art. 4: Disposizioni generali del DM 161
Il ruolo di Arpav nelle grandi opere
22. Art. 5 – Piano di Utilizzo
CHI: Il proponente
COSA:
•deve presentare il Piano di Utilizzo all’autorità
competente almeno novanta giorni prima dell’inizio
dei lavori per la realizzazione dell’opera;
•può presentare il Piano di Utilizzo all’autorità
competente in fase di approvazione del progetto
definitivo
•In caso di opere soggette a VIA il Piano di Utilizzo
va presentato all’autorità competente prima
dell’espressione del parere di valutazione
ambientale.
•la presentazione del Piano può avvenire anche
solo per via telematica.
•Conformitá allegato 5
•Dichiarazione sostitutiva atto notorietá
23. •Supporto all’Autoritá
Competente
•Attivitá di controllo e verifica
nel PdU
(art. 5 c. 3, 4, 5)
•Richiesta motivata sulla base
dei criteri definiti all’art. 5 c.
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Il ruolo di ARPAV nelle opera
soggette a DM 161/2012
24. L'Autorita' competente nel richiedere all'Agenzia regionale di
protezione ambientale (ARPA) o all'Agenzia provinciale di protezione
ambientale (APPA) le verifiche di cui al precedente comma 3, tenendo
conto dei criteri di caratterizzazione adottati nel Piano di
utilizzo, dovrà motivare la sua richiesta con riferimento alla
tipologia di area in cui viene realizzata l'opera e alla sua
eventuale conoscenza di pregressi interventi antropici non
sufficientemente indagati nell'area di intervento.
Traduzione in casi reali?
Il ruolo di Arpav: il DM 161/2012
25. • Area agricola
• Area residenziale
mai interessata da
interventi antropici non
sufficientemente indagati
• Area interessata da fonti di
pressione ambientale
come:
– Aree industriali
– Serbatoi o cisterne interrate
– Strutture viarie di grande
traffico
– Aree di ricaduta degli
inquinanti
Le indicazioni di ARPAV
26. L’intervento di ARPAV
deve essere coordinato e
sinergico con il resto
dell’iter amministrativo
Ruolo centrale della
conferenza dei servizi
Le zone di bonifica/danno
ambientale
27. I riferimenti ai livelli di fondo naturale
•Art. 5 c.4 “procedura
per la definizione dei
valori di fondo
naturale”
Le linee guida ISPRA
La DGRV 464/2010
Uso dei dati pregressi e
fonti bibliografiche
28. All. 8: Procedure di campionamento in fase
esecutiva e per controlli ed ispezioni
• Definizione di un approccio
univoco al campionamento
• Stessi criteri utilizzati per il
controllo in corso d’opera e
definiti nel PdU
• Vanno considerate le
precedenti campagne di
indagine svolte sull’opera
in fase di realizzazione
29. Grazie per la cortese attenzione
Loro Francesco
Osservatorio Regionale Rifiuti – ARPAV
floro@arpa.veneto.it