IVA - news 2017 - Spesometro, Comunicazioni delle liquidazioni IVA e Invio telematico delle fatture (opzionale) – Variazione all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, visto di conformità per utilizzo crediti in compensazione su modello F24 e Split payment (D.L. n.50/2017).
Assegnazione agevolata dei beni ai soci e trasformazioni agevolate in società...
IVA - NOVITA' 2017 - Circolare informativa Studio Bucaioni n.7/2017
1. SIMONE BUCAIONI
DOTTORE COMMERCIALISTA
SIMONE BUCAIONI
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia n.615A
06122 PERUGIA - Via Bartolo, 10/16 – Tel.075.5716208 - Fax 075.5717996 – e-mail:simone.bucaioni@odcecperugia.it
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Circ. n.7/2017
Perugia, lì 15 maggio 2017
Ai gentili
Clienti
Loro Sedi
Oggetto: IVA – novità 2017 – Spesometro, Comunicazioni delle liquidazioni IVA e Invio
telematico delle fatture (opzionale) – Variazione all’esercizio del diritto alla
detrazione dell’IVA, visto di conformità per utilizzo crediti in compensazione su
modello F24 e Split payment (D.L. n.50/2017).
Gentile cliente,
con la presente circolare desideriamo illustrare le principali novità in materia di IVA per l’anno
2017.
I nuovi adempimenti, come evidenziato nella relazione illustrativa al decreto legge n.193/2016
hanno la finalità “di contrastare il fenomeno della cosiddetta «evasione da riscossione» nonché di
adeguare la normativa interna ai livelli europei nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto”.
L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento Prot. 58793 del 27 marzo 2017 ha fissato i
termini per l’invio telematico dei dati relativi:
- al nuovo spesometro di cui all’art. 21 D.L. n. 78/2010 (come modificato dal D. L. n.
193/2016);
- alle fatture emesse e ricevute, delle note di variazione e bolle doganali (invio telematico
“opzionale” delle fatture);
- delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’art. 21-bis Dl n. 78/2010.
NUOVO SPESOMETRO 2017
L’articolo 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, interamente riscritto dall’articolo 4, comma 1 del
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016, n.
225 stabilisce che, in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA, i soggetti passivi
devono trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte
2. SIMONE BUCAIONI
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le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate,
comprese le bollette doganali, e i dati delle relative variazioni.
È questo il “nuovo spesometro”, in vigore dal 2017 (ossia per le operazioni IVA che
decorrono dal 1° gennaio di quest’anno).
Soggetti esonerati
Sono esclusi dalla trasmissione obbligatoria dei dati delle fatture:
-- contribuenti che trasmettono i dati delle fatture per opzione;
-- produttori agricoli situati nelle zone montane;
-- contribuenti in regime forfetario;
-- contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e
lavoratori in mobilità;
-- Amministrazioni pubbliche.
Termini e modalità di invio delle comunicazioni
La disciplina prevede che i dati vanno trasmessi (telematicamente) con cadenza “trimestrale”
entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
Tuttavia, solo per il primo anno di applicazione (ossia 2017), con il Decreto Milleproroghe
(D.L. 244/2016) il legislatore ha stabilito che i dati vadano trasmessi con scadenza semestrale
(18 settembre con riferimento ai dati delle fatture del I° semestre 2017 e febbraio 2018
per le fatture del II° semestre 2017).
Solo a regime (ossia dal 2018), la trasmissione dovrà avvenire entro l’ultimo giorno del II°
mese successivo al trimestre di riferimento.
INVIO TELEMATICO DELLE FATTURE (OPZIONALE)
L’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 ha disposto che i soggetti
passivi IVA, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, possano optare
per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le
fatture, emesse e ricevute, delle relative variazioni, e delle bolle doganali.
Per il primo anno di applicazione (ossia 2017) l’opzione era da esercitarsi (attraverso il
software “Fatture e corrispettivi” messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle
Entrate) entro il 31 marzo 2017, con effetto dall’1/1 di quest’anno ed ha validità quinquennale
(ossia 2017 e 4 anni successivi):
Termini trasmissione telematica dati nuovo Spesometro
Periodo d’imposta di riferimento Scadenze
2017 ð 1° semestre entro il 16 settembre 2017
ð 2° semestre entro febbraio 2018
Dal 2018
ð 1° trimestre entro il 31 maggio
ð 2° trimestre entro il 16 settembre
ð 3° trimestre entro il 30 novembre
ð 4° trimestre entro febbraio dell’anno successivo
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A regime, invece, l’opzione è da esercitarsi entro il 31 dicembre dell’anno
precedente quello dal quale si vuole che abbia inizio l’efficacia della scelta.
La normativa di riferimento prevede che, se esercitata l’opzione, i dati (fatture emesse e
ricevute, note di variazione e bolle doganali) vanno trasmessi:
-- entro l’ultimo giorno del II° mese successivo quello di chiusura del trimestre di riferimento.
La stessa proroga menzionata per lo spesometro (e sancita dal citato D. L. 244/2016) non
era stata, tuttavia, prevista per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel caso
di “scelta opzionale”, con la conseguenza che già dal 2017 l’invio sarebbe dovuto avvenire
trimestralmente (ossia 31 maggio per il primo trimestre 2017, e così via).
L’Agenzia delle Entrate, così, con il provvedimento del 27 marzo 2017, ha sancito che anche in
tal caso i termini sono allineati a quelli del nuovo S
pesometro.
Pertanto:
-- anche in caso di opzione esercitata entro il 31/03/2017, l’invio dei dati delle fatture emesse
e ricevute per il 2017 dovrà avvenire entro il 16 settembre 2017 (1° semestre) e febbraio
2018 (2° semestre).
-- solo dal 2018 troverà applicazione la regola generale.
Termini trasmissione telematica delle fatture, note variazione e bolle doganali
(In caso di opzione)
Periodo d’imposta di riferimento Scadenze
2017 ð 1° semestre entro il 16 settembre 2017
ð 2° semestre entro febbraio 2018
Dal 2018
ð 1° trimestre entro il 31 maggio
ð 2° trimestre entro il 16 settembre
ð 3° trimestre entro il 30 novembre
ð 4° trimestre entro febbraio dell’anno successivo
COMUNICAZIONI TRIMESTRALI IVA
Per quanto riguarda, invece, l’obbligo della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche
Iva (di cui all’art. 21-bis Dl n. 78/2010) non interessate al momento da nessuna proroga, i
soggetti obbligati, già dal 2017, dovranno effettuare le comunicazioni trimestrali secondo il
seguente calendario:
-- 1° trimestre entro il 31 maggio;
-- 2° trimestre entro il 16 settembre;
-- 3° trimestre entro il 30 novembre;
-- 4° trimestre entro febbraio.
Pertanto, entro il 31 maggio p.v., salvo proroga, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti
alla presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA relative al 1°
trimestre 2017.
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Come noto, infatti, il D.L. 193/2016 ha introdotto l’articolo 21-bis del D.L. 78/2010 il quale, a
decorrere dal 2017, ha previsto l’obbligo, per i soggetti passivi Iva, di trasmettere una
comunicazione contenente i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva (mensili
o trimestrali).
Soggetti esonerati
Sono esonerati da tale comunicazione i soggetti passivi IVA non obbligati alla
presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni
periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di
esonero.
Termini e modalità di invio delle comunicazioni
Il modello di Comunicazione deve essere presentato, esclusivamente per via telematica
(direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati), entro l’ultimo giorno del
secondo mese successivo ad ogni trimestre.
Pertanto, per il primo trimestre 2017, lo stesso deve essere inviato entro il 31/05/2017;
tuttavia, dovrebbe arrivare a breve una proroga di 10-15 giorni rispetto al termine originario.
N.B.
- la comunicazione è trasmessa deve anche nel caso di liquidazione con
“eccedenza a credito”;
- è “trimestrale”, a prescindere dalla periodicità delle liquidazioni periodiche.
Trasmissione comunicazione - liquidazioni Iva trimestrale 2017
Trimestre Scadenza
1° 31 maggio
2° 18 settembre
3° 30 novembre
4° 28 febbraio (2018) (28/2 anno successivo)
Trasmissione comunicazione - liquidazioni Iva mensili 2017
Mese Scadenza Mese Scadenza
Gennaio
31 maggio
Luglio
30 novembreFebbraio Agosto
Marzo Settembre
Aprile
18 settembre
Ottobre
28 febbraio 2018
(28/02 dell’anno successivo)
Maggio Novembre
Giugno Dicembre
5. SIMONE BUCAIONI
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Sanzioni
Sul piano sanzionatorio si rileva che l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati
delle liquidazioni periodiche Iva, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a
euro 2.000.
La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni successivi
alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione “corretta”
dei dati.
LE NOVITA’ IVA DEL D.L. N.50/2017
Tra le varie novità contenute nel D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (in G.U. n. 95 dello stesso giorno),
tra le disposizioni in materia di entrate ve ne sono alcune di rilevante entità in ambito IVA.
In particolare i primi tre articoli del decreto si occupano, rispettivamente, di split payment
(le modifiche interessano l’art. 17-ter, con efficacia dal 1° luglio prossimo), di esercizio del
diritto alla detrazione dell’IVA, e di compensazioni (non solo IVA); per detrazione
e compensazioni le regole cambiano con efficacia immediata.
L’esercizio del diritto alla detrazione IVA
Il Decreto Legge in parola interviene sul fronte della detrazione modificando il primo comma
dell’art. 19 e il primo comma dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, con decorrenza
immediata, ovvero dal 24 aprile 2017.
Con l’art. 2 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, viene ridotto ad un anno il termine per
l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti.
Specificamente, è stato modificato il secondo capoverso dell’art. 19, comma 1, del decreto Iva,
stabilendo che il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti può risultare esercitato, al più
tardi, con la dichiarazione inerente al periodo d’imposta in cui il medesimo è
sorto e alle condizioni esistenti “al momento della nascita del diritto medesimo”.
Come detto quindi, dal 24 aprile 2017 il diritto alla detrazione potrà essere esercitato fino al
momento di invio del modello relativo all’anno in cui il diritto è sorto: per operazioni esigibili
nel 2017 (consegna o spedizione per beni mobili, o pagamento anticipato, o pagamento del
corrispettivo per servizi, ovvero fatturazione anticipata, per entrambi), il diritto alla detrazione
“sorge” nel 2017, e quindi si potrà esercitare fino al 30 aprile 2018, data in cui spirerà il temine
per presentare la dichiarazione annuale.
L’Impatto sui termini di emissione delle note di variazione in diminuzione: una
volta sorto il diritto alla rettifica dell’operazione, la nota deve essere emessa entro il
termine per l’esercizio della detrazione IVA (Risoluzione Agenzia delle entrate 18
marzo 2002, n. 89/E).
Particolarmente difficile o meglio negata appare ora la detrazione IVA per le fatture datate
2015 e 2016 non annotate in contabilità IVA entro il 23 aprile scorso.
Contrasto alle indebite compensazioni dei crediti fiscali
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Con l'art. 3 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ha ridotto da € 15.000,00 a € 5.000,00 la soglia
oltre la quale è necessario apporre il visto di conformità nelle dichiarazioni, per poter
effettuare la compensazione.
La variazione predetta esplica effetti a livello:
- dell'Iva;
- delle imposte sui redditi;
- delle addizionali;
- delle ritenute alla fonte;
- delle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- dell’Irap;
mentre NON è necessario procedere all’apposizione del predetto visto nell’ipotesi di richieste
di compensazioni Iva trimestrali (modello IVA TR).
Per i titolari di partita Iva, sono state, inoltre, introdotte ulteriori restrizioni sulle modalità di
utilizzo e presentazione del modello F24 con compensazione.
Specificamente è stato previsto l'obbligo generalizzato di utilizzare i canali
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate per qualsiasi somma oggetto di
compensazione orizzontale nel modello F24, sia che si tratti di Iva, sia che si tratti di
imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti d'imposta.
L’estensione dello split payment IVA dal prossimo 1° luglio
Dal 1° luglio 2017 cambia l’ambito soggettivo di applicazione del particolare regime, introdotto
nel 2015, che secondo le indicazioni contenute nell’art. 17-ter della Legge IVA, prevede il
versamento all’Erario dell’imposta relativa ad una operazione, direttamente
dal cessionario o committente Pubblica Amministrazione (P.A.).
In sostanza, come noto, l’acquirente “pubblico” trattiene l’IVA (che non viene versata al
fornitore) per farne oggetto di versamento diretto all’Amministrazione Finanziaria.
I nuovi soggetti
Relativamente al lato “destinatari”, il nuovo testo normativo raccoglie ora la generalità delle
Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 1, secondo comma, della legge n. 196/2009 (il
quale rinvia anche alle Amministrazioni ex art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001).
Nella sostanza, per quanto riguarda il settore pubblico, dovrebbe trattarsi della platea dei
destinatari coincidente con quella di chi riceve fatture elettroniche; sul punto, il terzo comma
dell’art. 1 del D.L. n.50/2017 prevede comunque che entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione sia emanato un decreto ministeriale che individui i soggetti destinatari della
nuova disposizione.
Tra l’altro, sono anche inclusi i soggetti di cui al nuovo comma 1-bis, vale a dire:
- le società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri, sia
mediante controllo “di diritto” ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. (possesso della
maggioranza delle quote) sia mediante controllo “di fatto” ai sensi dell’art. 2359, comma 1,
n. 2), c.c. (esercizio di un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria della controllata);
- le società controllate direttamente da Regioni, Province e Comuni, solo mediante controllo
7. SIMONE BUCAIONI
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“di diritto”;
- le società controllate direttamente o indirettamente (“di fatto”) da parte delle società
sopra menzionate;
- le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.
Sotto il profilo dei “fornitori”, invece, c’è da evidenziare l’abrogazione del comma 2, vale a
dire la norma che consentiva, nella sostanza, ai liberi professionisti di non emettere fatture
in split payment, in quanto già soggetti a ritenuta (d’acconto).
A norma del comma 4 dell’art. 1 in esame, le disposizioni commentate si applicano alle
operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017, come già evidenziato.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, nonché per
l’assistenza necessaria.
Simone Bucaioni