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News 29/SSL/2016
Lunedì, 18 Luglio 2016
Il testo definitivo e le novità dell’accordo sulla formazione RSPP.
Pubblichiamo il testo approvato in Conferenza Stato-Regioni e un compendio
riassuntivo delle novità del nuovo accordo. Focus sulla struttura modulare dei corsi,
sulla formazione pregressa e sull’aggiornamento di RSPP e ASPP.
Brescia, 13 Lug – Se il nuovo accordo approvato lo scorso 7 luglio 2016, in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, ridisegna non solo il percorso formativo di ASPP e
RSPP, ma parzialmente anche i percorsi formativi di altri soggetti coinvolti nella
gestione della sicurezza, è bene di questo accordo continuare assiduamente a
parlare. Ad esempio presentando le diverse parti, analizzando l’impatto sul mondo
della formazione, commentando le scelte di chi lo ha elaborato e cercando di
facilitare la sua conoscenza e applicazione.
Riguardo a quest’ultimo aspetto, pubblichiamo oggi un agevole specchietto
riassuntivo che ricapitola le principali modifiche apportate alla formazione alla
sicurezza in Italia.
Ricordiamo, a questo proposito, che ieri stato finalmente reso disponibile, sul sito
della Conferenza Stato Regioni, il testo approvato del nuovo Accordo tra Governo,
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano “finalizzato alla individuazione
della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli
addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”. Il nuovo accordo entrerà
in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, strumento di
diffusione, informazione e ufficializzazione dei testi legislativi.
Riprendiamo brevemente alcuni aspetti contenuti nel documento riassuntivo
“Principali novità del nuovo accordo RSPP”, ad esempio in relazione alla rivisitazione
del percorso formativo di ASPP e RSPP.
Riassumiamo, ad esempio, la nuova struttura modulare di ASPP e RSPP:
Sappiamo poi quanto sia importante il riconoscimento della formazione pregressa
(ex Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006) rispetto alla nuova articolazione del
modulo B.
Il nuovo Accordo indica, a questo proposito, che sono “fatti salvi i percorsi formativi
effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, pertanto gli
RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare
esclusivamente all'interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso
formativo per adeguarsi alle previsioni del presente accordo”.
Nello specchietto che pubblichiamo è presente una tabella di corrispondenza ai fini
del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle ulteriori ore integrative previste
esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo:
Ci soffermiamo infine sull’aggiornamento.
Il nuovo accordo del 7 luglio 2016 segnala che “l'obbligo dell' aggiornamento per
RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè
della formazione continua nell'arco della vita lavorativa. In relazione ai compiti di
RSPP e ASPP, l'aggiornamento non deve essere di carattere generale o mera
riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base ma deve trattare
evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al
contesto produttivo e ai rischi specifici del settore”.
E l’aggiornamento deve riguardare le seguenti tematiche:
- “aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;
- sistemi di gestione e processi organizzativi;
- fonti di rischio specifiche dell'attività lavorativa o del settore produttivo dove viene
esercitato il ruolo compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici
in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla
provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale
attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
- tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in
tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Riportiamo, in conclusione, la parte dello specchietto che riassume le modifiche più
rilevanti in tema di aggiornamento di RSPP e ASPP:
(Articolo di Tiziano Menduto)
“ Principali novità del nuovo accordo RSPP”, specchietto riassuntivo delle novità del nuovo Accordo
Stato-Regioni del 7 luglio (formato PDF, 249 kB).
Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano - Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla
individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti
dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 e successive modificazioni.
Fonte: puntosicuro.it
Accordo RSPP: cosa cambia per formatori, medici e datori di lavoro.
Il 7 luglio è stato approvato in Conferenza Stato Regioni un nuovo accordo sulla
formazione alla sicurezza. Le indicazioni per formatori, datori di lavoro RSPP, medici
competenti, pubblici ufficiali e lavoratori somministrati.
Brescia, 14 Lug – Sono ormai settimane che sottolineiamo come il nuovo “ Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla
individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i
responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo
32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni” - approvato
il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza Stato Regioni - non contenga solamente
indicazioni per i percorsi formativi di RSPP e ASPP.
Il nuovo accordo contiene, infatti, precise indicazioni che impattano direttamente o
indirettamente anche sui percorsi formativi (e sul loro riconoscimento) di altri
soggetti, di altri attori della sicurezza aziendale, a partire dagli stessi lavoratori.
Rimandando ad altri articoli l’analisi delle modifiche in materia di formazione e-
learning che riguarderanno un gran numero di lavoratori (ad esempio sarà possibile
utilizzare questa metodologia per la formazione specifica dei lavoratori nelle
aziende a rischio basso), ci soffermiamo oggi su quanto indicato specificatamente
per formatori, datori di lavoro che svolgono i compiti del servizio di prevenzione e
protezione, medici competenti, pubblici ufficiali e lavoratori somministrati.
Partiamo con riferimento ai docenti formatori.
Più volte, nella presentazione del progetto di revisione del precedente accordo del
26 gennaio 2006, abbiamo accennato all’estensione dei criteri di qualificazione
della figura del formatore contenuti nel decreto interministeriale 6 marzo 2013.
Decreto che ora si applica non solo alla formazione di RSPP/ASPP anche a tutti quei
casi di formazione alla sicurezza per i quali non è espressamente previsto altro.
E nella normativa si accenna anche alla formazione che può svolgere il datore di
lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di
prevenzione e protezione.
Come ricordato anche nei commenti pubblicati nei giorni scorsi, queste novità
colmano una lacuna che era evidente riguardo all’applicazione del decreto del 6
marzo 2013...
Vediamo cosa indica di preciso la normativa al punto 12.1 (Requisiti dei docenti nei
corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro):
12. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE ALLA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE IN
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
12.1 Requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro
In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti
salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i
docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6
marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera mbis), del d.lgs.
n. 81/2008, entrato in vigore il18 marzo 2014.
Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del
servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può
svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui
all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011
relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti
e dei preposti, anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica
stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.
Veniamo invece direttamente alla formazione a cui deve partecipare il datore di
lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione (DL RSPP)
Il punto 12.2 elenca alcune condizioni particolari per la formazione del DL RSPP:
- un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio
medio/alto, secondo quanto individuato nella tabella di cui all'allegato Il
dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008), può partecipare al
modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di
prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori
svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale
condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la
propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate
condizioni di rischio dell'attività dei propri lavoratori;
- analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nella tabella di cui
all'allegato II dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008) nei
settori di attività a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per
datore di lavoro, che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione
relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono
attività appartenenti ad un livello di rischio medio o alto.
Altre “disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia
di salute e sicurezza sul lavoro”, contenute nell’accordo del 7 luglio 2016,
riguardano i medici competenti, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.
Al punto 12.3 (Riconoscimento della formazione del medico competente) del nuovo
accordo, si indica che il medico competente che svolga la sua opera in qualità di
dipendente del datore di lavoro - art. 39, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 81/2008 -
è esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall'art. 37, comma
1, del d.lgs. n. 81/2008 (la formazione sufficiente ed adeguata che il datore di lavoro
assicura ai lavoratori, ndr) sia perché soggetto ad una formazione continua ai sensi
dell'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 sia perché collabora con il datore di
lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi ai sensi
dell'art. 25 del d.lgs. n. 81/2008.
Il punto 12.4 fa invece riferimento al riconoscimento della formazione dei pubblici
ufficiali e incaricati di pubblico servizio.
Sono infatti esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 32
(Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione interni ed esterni) comma 2 primo periodo del d.lgs. n.
81/2008 coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di
salute e sicurezza, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di
incaricati di pubblico servizio.
Concludiamo con alcune indicazioni relative ai lavoratori somministrati.
Ricordiamo, a questo proposito, che il contratto di somministrazione di lavoro è il
contratto con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata mette a
disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la
durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il
controllo dell'utilizzatore.
Il punto 12.5 (Formazione dei lavoratori somministrati) indica che c’è una modifica
nella nota di cui al paragrafo 8 Crediti Formativi dell'Accordo CSR del 21 dicembre
2011.
La nota è sostituita dalle previsioni secondo cui la formazione dei lavoratori in caso
di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 35, comma 4 del d.lgs. 15 giugno 2015,
n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi
per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra
all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa
per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere
che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. (Articolo di Tiziano Menduto)
Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano - Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla
individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti
dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 e successive modificazioni.
Fonte: puntosicuro.it
Attrezzature a pressione: le novità della nuova direttiva 2014/68/UE
Un intervento sulla nuova Direttiva PED 2014/68/UE si sofferma sull’evoluzione
normativa, sul recepimento con il D.Lgs. 26/2016, sul Regolamento CLP e sulle novità
correlate alla classificazione dei fluidi/sostanze.
Rimini, 15 Lug – Il mese di luglio sarà caratterizzato da alcune novità riguardo alla
progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a
pressione, novità correlate alla Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a
pressione.
E per aiutare i nostri lettori a non trovarsi impreparati a queste novità, presentiamo,
con alcuni articoli, gli atti del seminario tecnico informativo “La Nuova Direttiva PED
2014/68/UE” che è stato promosso da Assoservizi e Unindustria Rimini, in
collaborazione con l’ Istituto Giordano, proprio con l’intento di far conoscere la
nuova direttiva.
Per cominciare a parlare della direttiva PED (Pressure Equipment Directive)
2014/68/UE ci soffermiamo in particolare su una presentazione/intervento dell’Istituto
Giordano.
Dopo aver ricordato la Direttiva 97/23/CE del 29 maggio 1997, recepita in Italia con
D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93, l’intervento si sofferma sulla Direttiva 2014/68/UE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.
Nuova direttiva che “rientra nel processo di adeguamento delle principali Direttive
europee di prodotto al Nuovo Quadro Legislativo (New Legislative Framework -
NLF)”, nuovo quadro che ha richiesto un processo di rifusione per “adeguare le
Direttive ai requisiti dei provvedimenti del New Legal Framework”.
E il processo di rifusione è stato realizzato “considerando i seguenti macro obiettivi:
- “la Direttiva mira a garantire un elevato livello di protezione di interessi pubblici,
quali la salute e la sicurezza delle persone, la protezione degli animali domestici e
dei beni, nonché una concorrenza leale sul mercato dell’Unione;
- garantisce la libera circolazione sul mercato, stabilisce norme riguardanti
l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un
quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti
provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE (grazie al
regolamento (CE) n. 765/2008)”.
Riguardo alle novità si sottolinea, innanzitutto, che la nuova direttiva PED “non ha
modificato il campo di applicazione e la definizione dei requisiti essenziali di
sicurezza”; la direttiva (art.1) si applica alla progettazione, fabbricazione e
valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad
una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.
Alcuni dati sulla direttiva 2014/68/UE (PED) e su altre novità normative correlate:
- “firmata il 15 Maggio 2014. Pubblicata il 27 Giugno 2014;
- entrata in vigore il 17 Luglio 2014;
- il 01 giugno 2015 è stata abrogata la Direttiva 67/548/CE e sostituita dal
Regolamento CE 1272/2008 (CLP);
- art. 13 dir. 2014/68/UE in vigore a partire dal 01 Giugno 2015;
- interamente obbligatoria a partire dal 19 Luglio 2016”.
E la Direttiva 2014/68/UE (PED) è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 15
febbraio 2016, n. 26 “Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a
pressione (rifusione)”, pubblicato il 4 Marzo 2016.
Ricordiamo che tale D.Lgs. 26/2016 indica all’articolo 3 che con l'eccezione delle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera t), ferma restando la decorrenza
disposta dall'articolo 49 della direttiva 2014/68/UE relativamente all'articolo 13
della medesima, le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal 19 luglio 2016.
Cosa è già cambiato con l’introduzione della direttiva?
L’intervento si sofferma in particolare sulle novità riguardo alla classificazione dei
fluidi/sostanze.
Si indica che la precedente direttiva PED 97/23/CE “segue la classificazione dei fluidi
contenuti nelle apparecchiature a pressione secondo la Direttiva 67/548/CEE del
Consiglio del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose”. Ma a partire dall’ 1
Giugno 2015 il Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio (CLP) è la sola normativa vigente per la
classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche e delle miscele. Termina così
la “fase transitoria che dal 20 Gennaio 2009 ha consentito alle imprese di avvalersi
ancora delle disposizioni della precedente legislazione, in particolare della direttiva
67/548/CEE sulle sostanze pericolose e della direttiva 1999/45/CE sui preparati
pericolosi”. E ora il Regolamento CLP diventa il “nuovo riferimento per la
classificazione delle attrezzature a pressione nella Direttiva 2014/68/UE”.
Riprendiamo, a questo proposito, due articoli della nuova direttiva PED:
- articolo n. 49 della Direttiva 2014/68/UE: dal 01/06/2015 entra in vigore l’articolo n.
13 della Direttiva 2014/68/UE «Classificazione delle attrezzature a pressione»;
- articolo n. 50 della Direttiva 2014/68/UE: Dal 01/06/2015 è abrogato l’articolo n. 9
della Direttiva 97/23/CE «Classificazione delle attrezzature a pressione».
Sono anche riportate le indicazioni della Circolare n. 69096 del 15 maggio 2015 del
Ministero dello Sviluppo Economico: “In considerazione … dei principi consolidati
relativi agli effetti diretti nell’ordinamento interno delle prescrizioni delle direttive
europee sufficientemente chiare, precise ed incondizionate, a termine scaduto,
quali appaiono le prescrizioni di cui all’art. 13 citato della direttiva in oggetto, e per
altro verso in relazione alla diretta applicabilità dell’aggiornamento delle connesse
prescrizioni del Regolamento n 1272/2008 CLP, prevista per il primo giugno prossimo,
…, l’applicazione dell’articolo 13 della direttiva in oggetto sarà assicurata in via
urgente… Con la presente circolare, pertanto, questo Ministero…., provvede alla
necessaria informativa al mercato circa le prescrizioni cui è comunque obbligatorio
adeguarsi a decorrere dal prossimo 1 giugno’15, nelle more del recepimento
integrale della direttiva da effettuarsi non appena approvata la delega legislativa
al riguardo prevista nel disegno di legge di delegazione europea 2014”.
A questo proposito l’intervento riporta la classificazione dei Fluidi pericolosi (Gr.1)
secondo l’Art. 13 Direttiva 2014/68/UE in base al Regolamento 1272/2008 CLP:
- “Esplosivi instabili, o esplosivi (Div. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5) – Punto 2.1.2.2 del CLP;
- Gas, liquidi e solidi infiammabili (Cat. 1 e 2);
- Gas comburenti (Cat. 1);
- Liquidi infiammabili (Cat. 3), quando TS > al punto di Infiammabilità;
- Sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F
- Liquidi e solidi piroforici (Cat. 1) Sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua,
liberano gas infiammabili (Cat. 1,2 e 3);
- Liquidi e solidi comburenti (Cat. 1,2 e 3);
- Perossidi organici dei tipi da A a F;
- Tossicità acuta orale (Cat. 1 e 2);
- Tossicità acuta per via cutanea (Cat. 1 e 2);
- Tossicità acuta per inalazione (Cat. 1, 2 e 3);
- Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola (Cat. 1)”
E riguardo al Regolamento CLP si ricorda che:
- “una delle finalità del regolamento CLP è determinare se una sostanza o miscela
possa essere classificata come pericolosa;
- nel regolamento CLP sono definite le classi di pericolo, suddivise a loro volta in
categorie di pericolo;
- il numero totale di classi di pericolo è aumentato rispetto alla DSD Dangerous Subs.;
- il regolamento CLP introduce nuove classi e categorie di pericolo che
corrispondono solo parzialmente a quelle utilizzate nel contesto del precedente
regime (DSD);
- oltre all’autoclassificazione, in base alla quale i fabbricanti, gli importatori e gli
utilizzatori devono identificare i pericoli e classificare le sostanze e le miscele, il
regolamento CLP contiene anche disposizioni per la classificazione armonizzata
delle sostanze;
- l’allegato VII del regolamento CLP fornisce una tabella di conversione per
convertire le classificazioni esistenti a norma della DSD in classificazioni a norma del
regolamento CLP”.
In definitiva con l’entrata in vigore del Regolamento CLP può verificarsi “una diversa
categorizzazione delle attrezzature a pressione con, in certi casi, la necessità di una
procedura di valutazione della conformità del prodotto più severa in fase di
immissione su mercato”.
Un esempio, il Tetrafluoroethano (R134a) Fluido refrigerante:
- “precedentemente classificato come GRUPPO 2 (Non Pericoloso);
- nella nuova SDS inserita nel nuovo CLP, il Gas R134a viene classificato pericoloso
con la dicitura: H280 – Gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato;
- pertanto per la Direttiva PED rientra nel Gruppo 1 – Sostanze Pericolose”.
In ogni caso si ricorda che, se non per casi particolari, “la nuova classificazione è
simile alla precedente; varia il modo di ‘approcciare la pericolosità delle sostanze’.
Un grande aiuto è dato dalla Linea Guida PED B-41”.
Bisogna, infine, tener conto che:
- “una modifica della classificazione del fluido può causare una modifica della
classificazione dell’attrezzatura a pressione (categoria dell’attrezzatura);
- la modifica della categoria di appartenenza può causare l’adozione di una
differente procedura di valutazione della conformità;
- l’adozione di una differente procedura di valutazione della conformità porta
necessariamente a maggiori costi per il Fabbricante”.
Concludiamo segnalando che l’intervento si sofferma anche sulle novità relative
agli operatori economici e ai moduli di valutazione della conformità, su cui ci
soffermeremo in un prossimo articolo. (Articolo di Tiziano Menduto)
“ Presentazione novità normative ”, presentazione curata dall’Istituto Giordano, intervento al
seminario “La Nuova Direttiva PED 2014/68/UE” (formato PDF, 1.82 MB).
Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 - Attuazione della direttiva 2014/68/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a
pressione (rifusione) (16G00034).
Fonte: puntosicuro.it
Ministero dell’Ambiente pubblica il regolamento sui rifiuti RAEE.
Entrerà in vigore il 22.07.2016 il Regolamento (DM ambiente 121/2016), sulle modalità
semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori
di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime
dimensioni, e sui requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla
raccolta presso i distributori e per il trasporto*.
Il regolamento si applica ai distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di
almeno 400 mq e inferiori, obbligati, ma anche no…. a ritirare i RAEE di piccolissime
dimensioni provenienti dai nuclei domestici; ai i distributori che effettuano vendite
mediante tecniche di comunicazione a distanza (DLgs 49/2014), anche se non
obbligati al ritiro.
Il comma 3 dell’art 2 del Decreto- Regolamento esclude dall’applicazione i RAEE
professionali, (DLgs 49/2014).
Ci si può rifiutare di ritirare un RAEE di piccolissime dimensioni? Sì, qualora lo stesso
“a- rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di
contaminazione o b- qualora il rifiuto … risulti in maniera evidente privo dei suoi
componenti essenziali e se contenga rifiuti diversi dai RAEE”.
Altri argomenti sono riportati in altrettanti articoli del regolamento: il ritiro gratuito, il
luogo del ritiro, il deposito preliminare alla raccolta eseguito presso i distributori, il
trasporto dei RAEE, i distributori che vendono a distanza.
Il regolamento è munito anche di due moduli, il primo di annotazione dei RAEE dal
luogo di ritiro al deposito preliminare, e il secondo di semplificazione del trasporto
dei RAEE. (Articolo di Enzo Gonano)
* Ai sensi dell’art.11, co 3 e 4, del DLGS 14 marzo 2014, n. 49.
Info: GU 7 luglio 2016 Decreto 31 maggio 2016 n.121 RAEE
Fonte: quotidianosicurezza.it
Indennità paternità autonomi, indennità maternità adozione, istruzioni Inps.
ROMA – Indennità maternità paternità lavoratrici e lavoratori autonomi. È stata
pubblicata da Inps la circolare n.128 11 luglio 2016 che riporta istruzioni sulla nuova
indennità introdotta con Decreto legislativo n.80/2015. Istruzioni contabili, indicazioni
per indennità di paternità nei casi di madre lavoratrice dipendente o autonoma,
documentazione occorrente per l’indennità di paternità.
Il documento riguarda le disposizioni del Dlgs 80/2015 che ha modificato gli articoli
28, 66 e 67 del TU maternità paternità Dlgs 151/2001 e che sono operative a
decorrere dal 25 giugno 2015.
Attraverso la descrizione della norma ed esempi pratici riporta indicazioni operative
e dettagliate sui seguenti aspetti:
• “Indennità di paternità per lavoratori autonomi in caso di madre
lavoratrice dipendente o autonoma (Decorrenza indennità paternità; Requisiti
e misura identità; Modalità presentazione domanda indennità e pagamento).
• Nuovi periodi di maternità per lavoratrici autonome in caso di adozione
e affidamento (Decorrenza nuovi periodi; Indennità di paternità per lavoratori
autonomi adottivi o affidatari; Modalità presentazione domanda indennità e
pagamento).
• Congedo di paternità per lavoratori dipendenti in caso di madre lavoratrice
autonoma.
• Riepilogo della documentazione da produrre in caso di domanda di indennità
di paternità.
• Finanziamento degli oneri e monitoraggio della spesa.
• Istruzioni contabili e regime fiscale.
• Modalità di pagamento”. (Articolo di Corrado de Paolis)
Info: circolare Inps n.128 11 luglio 2016
Fonte: quotidianosicurezza.it

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  • 1. News 29/SSL/2016 Lunedì, 18 Luglio 2016 Il testo definitivo e le novità dell’accordo sulla formazione RSPP. Pubblichiamo il testo approvato in Conferenza Stato-Regioni e un compendio riassuntivo delle novità del nuovo accordo. Focus sulla struttura modulare dei corsi, sulla formazione pregressa e sull’aggiornamento di RSPP e ASPP. Brescia, 13 Lug – Se il nuovo accordo approvato lo scorso 7 luglio 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ridisegna non solo il percorso formativo di ASPP e RSPP, ma parzialmente anche i percorsi formativi di altri soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza, è bene di questo accordo continuare assiduamente a parlare. Ad esempio presentando le diverse parti, analizzando l’impatto sul mondo della formazione, commentando le scelte di chi lo ha elaborato e cercando di facilitare la sua conoscenza e applicazione. Riguardo a quest’ultimo aspetto, pubblichiamo oggi un agevole specchietto riassuntivo che ricapitola le principali modifiche apportate alla formazione alla sicurezza in Italia. Ricordiamo, a questo proposito, che ieri stato finalmente reso disponibile, sul sito della Conferenza Stato Regioni, il testo approvato del nuovo Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano “finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”. Il nuovo accordo entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, strumento di diffusione, informazione e ufficializzazione dei testi legislativi. Riprendiamo brevemente alcuni aspetti contenuti nel documento riassuntivo “Principali novità del nuovo accordo RSPP”, ad esempio in relazione alla rivisitazione del percorso formativo di ASPP e RSPP.
  • 2. Riassumiamo, ad esempio, la nuova struttura modulare di ASPP e RSPP: Sappiamo poi quanto sia importante il riconoscimento della formazione pregressa (ex Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006) rispetto alla nuova articolazione del modulo B. Il nuovo Accordo indica, a questo proposito, che sono “fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all'interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del presente accordo”. Nello specchietto che pubblichiamo è presente una tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle ulteriori ore integrative previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo: Ci soffermiamo infine sull’aggiornamento. Il nuovo accordo del 7 luglio 2016 segnala che “l'obbligo dell' aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè
  • 3. della formazione continua nell'arco della vita lavorativa. In relazione ai compiti di RSPP e ASPP, l'aggiornamento non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore”. E l’aggiornamento deve riguardare le seguenti tematiche: - “aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi; - sistemi di gestione e processi organizzativi; - fonti di rischio specifiche dell'attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro; - tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Riportiamo, in conclusione, la parte dello specchietto che riassume le modifiche più rilevanti in tema di aggiornamento di RSPP e ASPP: (Articolo di Tiziano Menduto) “ Principali novità del nuovo accordo RSPP”, specchietto riassuntivo delle novità del nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio (formato PDF, 249 kB). Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano - Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Fonte: puntosicuro.it
  • 4. Accordo RSPP: cosa cambia per formatori, medici e datori di lavoro. Il 7 luglio è stato approvato in Conferenza Stato Regioni un nuovo accordo sulla formazione alla sicurezza. Le indicazioni per formatori, datori di lavoro RSPP, medici competenti, pubblici ufficiali e lavoratori somministrati. Brescia, 14 Lug – Sono ormai settimane che sottolineiamo come il nuovo “ Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni” - approvato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza Stato Regioni - non contenga solamente indicazioni per i percorsi formativi di RSPP e ASPP. Il nuovo accordo contiene, infatti, precise indicazioni che impattano direttamente o indirettamente anche sui percorsi formativi (e sul loro riconoscimento) di altri soggetti, di altri attori della sicurezza aziendale, a partire dagli stessi lavoratori. Rimandando ad altri articoli l’analisi delle modifiche in materia di formazione e- learning che riguarderanno un gran numero di lavoratori (ad esempio sarà possibile utilizzare questa metodologia per la formazione specifica dei lavoratori nelle aziende a rischio basso), ci soffermiamo oggi su quanto indicato specificatamente per formatori, datori di lavoro che svolgono i compiti del servizio di prevenzione e protezione, medici competenti, pubblici ufficiali e lavoratori somministrati. Partiamo con riferimento ai docenti formatori. Più volte, nella presentazione del progetto di revisione del precedente accordo del 26 gennaio 2006, abbiamo accennato all’estensione dei criteri di qualificazione della figura del formatore contenuti nel decreto interministeriale 6 marzo 2013. Decreto che ora si applica non solo alla formazione di RSPP/ASPP anche a tutti quei casi di formazione alla sicurezza per i quali non è espressamente previsto altro. E nella normativa si accenna anche alla formazione che può svolgere il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione. Come ricordato anche nei commenti pubblicati nei giorni scorsi, queste novità
  • 5. colmano una lacuna che era evidente riguardo all’applicazione del decreto del 6 marzo 2013... Vediamo cosa indica di preciso la normativa al punto 12.1 (Requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro): 12. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE ALLA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 12.1 Requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera mbis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il18 marzo 2014. Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013. Veniamo invece direttamente alla formazione a cui deve partecipare il datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione (DL RSPP) Il punto 12.2 elenca alcune condizioni particolari per la formazione del DL RSPP: - un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto, secondo quanto individuato nella tabella di cui all'allegato Il dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008), può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell'attività dei propri lavoratori;
  • 6. - analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nella tabella di cui all'allegato II dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008) nei settori di attività a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro, che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti ad un livello di rischio medio o alto. Altre “disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, contenute nell’accordo del 7 luglio 2016, riguardano i medici competenti, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio. Al punto 12.3 (Riconoscimento della formazione del medico competente) del nuovo accordo, si indica che il medico competente che svolga la sua opera in qualità di dipendente del datore di lavoro - art. 39, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 81/2008 - è esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 (la formazione sufficiente ed adeguata che il datore di lavoro assicura ai lavoratori, ndr) sia perché soggetto ad una formazione continua ai sensi dell'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 sia perché collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 81/2008. Il punto 12.4 fa invece riferimento al riconoscimento della formazione dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio. Sono infatti esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 32 (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni) comma 2 primo periodo del d.lgs. n. 81/2008 coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di salute e sicurezza, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio. Concludiamo con alcune indicazioni relative ai lavoratori somministrati. Ricordiamo, a questo proposito, che il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il
  • 7. controllo dell'utilizzatore. Il punto 12.5 (Formazione dei lavoratori somministrati) indica che c’è una modifica nella nota di cui al paragrafo 8 Crediti Formativi dell'Accordo CSR del 21 dicembre 2011. La nota è sostituita dalle previsioni secondo cui la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 35, comma 4 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. (Articolo di Tiziano Menduto) Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano - Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Fonte: puntosicuro.it Attrezzature a pressione: le novità della nuova direttiva 2014/68/UE Un intervento sulla nuova Direttiva PED 2014/68/UE si sofferma sull’evoluzione normativa, sul recepimento con il D.Lgs. 26/2016, sul Regolamento CLP e sulle novità correlate alla classificazione dei fluidi/sostanze. Rimini, 15 Lug – Il mese di luglio sarà caratterizzato da alcune novità riguardo alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione, novità correlate alla Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione. E per aiutare i nostri lettori a non trovarsi impreparati a queste novità, presentiamo, con alcuni articoli, gli atti del seminario tecnico informativo “La Nuova Direttiva PED 2014/68/UE” che è stato promosso da Assoservizi e Unindustria Rimini, in collaborazione con l’ Istituto Giordano, proprio con l’intento di far conoscere la
  • 8. nuova direttiva. Per cominciare a parlare della direttiva PED (Pressure Equipment Directive) 2014/68/UE ci soffermiamo in particolare su una presentazione/intervento dell’Istituto Giordano. Dopo aver ricordato la Direttiva 97/23/CE del 29 maggio 1997, recepita in Italia con D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93, l’intervento si sofferma sulla Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione. Nuova direttiva che “rientra nel processo di adeguamento delle principali Direttive europee di prodotto al Nuovo Quadro Legislativo (New Legislative Framework - NLF)”, nuovo quadro che ha richiesto un processo di rifusione per “adeguare le Direttive ai requisiti dei provvedimenti del New Legal Framework”. E il processo di rifusione è stato realizzato “considerando i seguenti macro obiettivi: - “la Direttiva mira a garantire un elevato livello di protezione di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza delle persone, la protezione degli animali domestici e dei beni, nonché una concorrenza leale sul mercato dell’Unione; - garantisce la libera circolazione sul mercato, stabilisce norme riguardanti l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE (grazie al regolamento (CE) n. 765/2008)”. Riguardo alle novità si sottolinea, innanzitutto, che la nuova direttiva PED “non ha modificato il campo di applicazione e la definizione dei requisiti essenziali di sicurezza”; la direttiva (art.1) si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar. Alcuni dati sulla direttiva 2014/68/UE (PED) e su altre novità normative correlate: - “firmata il 15 Maggio 2014. Pubblicata il 27 Giugno 2014; - entrata in vigore il 17 Luglio 2014; - il 01 giugno 2015 è stata abrogata la Direttiva 67/548/CE e sostituita dal Regolamento CE 1272/2008 (CLP); - art. 13 dir. 2014/68/UE in vigore a partire dal 01 Giugno 2015;
  • 9. - interamente obbligatoria a partire dal 19 Luglio 2016”. E la Direttiva 2014/68/UE (PED) è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 “Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)”, pubblicato il 4 Marzo 2016. Ricordiamo che tale D.Lgs. 26/2016 indica all’articolo 3 che con l'eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera t), ferma restando la decorrenza disposta dall'articolo 49 della direttiva 2014/68/UE relativamente all'articolo 13 della medesima, le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 19 luglio 2016. Cosa è già cambiato con l’introduzione della direttiva? L’intervento si sofferma in particolare sulle novità riguardo alla classificazione dei fluidi/sostanze. Si indica che la precedente direttiva PED 97/23/CE “segue la classificazione dei fluidi contenuti nelle apparecchiature a pressione secondo la Direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose”. Ma a partire dall’ 1 Giugno 2015 il Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (CLP) è la sola normativa vigente per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche e delle miscele. Termina così la “fase transitoria che dal 20 Gennaio 2009 ha consentito alle imprese di avvalersi ancora delle disposizioni della precedente legislazione, in particolare della direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose e della direttiva 1999/45/CE sui preparati pericolosi”. E ora il Regolamento CLP diventa il “nuovo riferimento per la classificazione delle attrezzature a pressione nella Direttiva 2014/68/UE”. Riprendiamo, a questo proposito, due articoli della nuova direttiva PED: - articolo n. 49 della Direttiva 2014/68/UE: dal 01/06/2015 entra in vigore l’articolo n. 13 della Direttiva 2014/68/UE «Classificazione delle attrezzature a pressione»; - articolo n. 50 della Direttiva 2014/68/UE: Dal 01/06/2015 è abrogato l’articolo n. 9 della Direttiva 97/23/CE «Classificazione delle attrezzature a pressione».
  • 10. Sono anche riportate le indicazioni della Circolare n. 69096 del 15 maggio 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico: “In considerazione … dei principi consolidati relativi agli effetti diretti nell’ordinamento interno delle prescrizioni delle direttive europee sufficientemente chiare, precise ed incondizionate, a termine scaduto, quali appaiono le prescrizioni di cui all’art. 13 citato della direttiva in oggetto, e per altro verso in relazione alla diretta applicabilità dell’aggiornamento delle connesse prescrizioni del Regolamento n 1272/2008 CLP, prevista per il primo giugno prossimo, …, l’applicazione dell’articolo 13 della direttiva in oggetto sarà assicurata in via urgente… Con la presente circolare, pertanto, questo Ministero…., provvede alla necessaria informativa al mercato circa le prescrizioni cui è comunque obbligatorio adeguarsi a decorrere dal prossimo 1 giugno’15, nelle more del recepimento integrale della direttiva da effettuarsi non appena approvata la delega legislativa al riguardo prevista nel disegno di legge di delegazione europea 2014”. A questo proposito l’intervento riporta la classificazione dei Fluidi pericolosi (Gr.1) secondo l’Art. 13 Direttiva 2014/68/UE in base al Regolamento 1272/2008 CLP: - “Esplosivi instabili, o esplosivi (Div. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5) – Punto 2.1.2.2 del CLP; - Gas, liquidi e solidi infiammabili (Cat. 1 e 2); - Gas comburenti (Cat. 1); - Liquidi infiammabili (Cat. 3), quando TS > al punto di Infiammabilità; - Sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F - Liquidi e solidi piroforici (Cat. 1) Sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, liberano gas infiammabili (Cat. 1,2 e 3); - Liquidi e solidi comburenti (Cat. 1,2 e 3); - Perossidi organici dei tipi da A a F; - Tossicità acuta orale (Cat. 1 e 2); - Tossicità acuta per via cutanea (Cat. 1 e 2); - Tossicità acuta per inalazione (Cat. 1, 2 e 3); - Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola (Cat. 1)” E riguardo al Regolamento CLP si ricorda che: - “una delle finalità del regolamento CLP è determinare se una sostanza o miscela possa essere classificata come pericolosa; - nel regolamento CLP sono definite le classi di pericolo, suddivise a loro volta in categorie di pericolo; - il numero totale di classi di pericolo è aumentato rispetto alla DSD Dangerous Subs.;
  • 11. - il regolamento CLP introduce nuove classi e categorie di pericolo che corrispondono solo parzialmente a quelle utilizzate nel contesto del precedente regime (DSD); - oltre all’autoclassificazione, in base alla quale i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori devono identificare i pericoli e classificare le sostanze e le miscele, il regolamento CLP contiene anche disposizioni per la classificazione armonizzata delle sostanze; - l’allegato VII del regolamento CLP fornisce una tabella di conversione per convertire le classificazioni esistenti a norma della DSD in classificazioni a norma del regolamento CLP”. In definitiva con l’entrata in vigore del Regolamento CLP può verificarsi “una diversa categorizzazione delle attrezzature a pressione con, in certi casi, la necessità di una procedura di valutazione della conformità del prodotto più severa in fase di immissione su mercato”. Un esempio, il Tetrafluoroethano (R134a) Fluido refrigerante: - “precedentemente classificato come GRUPPO 2 (Non Pericoloso); - nella nuova SDS inserita nel nuovo CLP, il Gas R134a viene classificato pericoloso con la dicitura: H280 – Gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato; - pertanto per la Direttiva PED rientra nel Gruppo 1 – Sostanze Pericolose”. In ogni caso si ricorda che, se non per casi particolari, “la nuova classificazione è simile alla precedente; varia il modo di ‘approcciare la pericolosità delle sostanze’. Un grande aiuto è dato dalla Linea Guida PED B-41”. Bisogna, infine, tener conto che: - “una modifica della classificazione del fluido può causare una modifica della classificazione dell’attrezzatura a pressione (categoria dell’attrezzatura); - la modifica della categoria di appartenenza può causare l’adozione di una differente procedura di valutazione della conformità; - l’adozione di una differente procedura di valutazione della conformità porta necessariamente a maggiori costi per il Fabbricante”. Concludiamo segnalando che l’intervento si sofferma anche sulle novità relative agli operatori economici e ai moduli di valutazione della conformità, su cui ci soffermeremo in un prossimo articolo. (Articolo di Tiziano Menduto)
  • 12. “ Presentazione novità normative ”, presentazione curata dall’Istituto Giordano, intervento al seminario “La Nuova Direttiva PED 2014/68/UE” (formato PDF, 1.82 MB). Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 - Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (16G00034). Fonte: puntosicuro.it Ministero dell’Ambiente pubblica il regolamento sui rifiuti RAEE. Entrerà in vigore il 22.07.2016 il Regolamento (DM ambiente 121/2016), sulle modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, e sui requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto*. Il regolamento si applica ai distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq e inferiori, obbligati, ma anche no…. a ritirare i RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici; ai i distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza (DLgs 49/2014), anche se non obbligati al ritiro. Il comma 3 dell’art 2 del Decreto- Regolamento esclude dall’applicazione i RAEE professionali, (DLgs 49/2014). Ci si può rifiutare di ritirare un RAEE di piccolissime dimensioni? Sì, qualora lo stesso “a- rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione o b- qualora il rifiuto … risulti in maniera evidente privo dei suoi componenti essenziali e se contenga rifiuti diversi dai RAEE”. Altri argomenti sono riportati in altrettanti articoli del regolamento: il ritiro gratuito, il luogo del ritiro, il deposito preliminare alla raccolta eseguito presso i distributori, il trasporto dei RAEE, i distributori che vendono a distanza. Il regolamento è munito anche di due moduli, il primo di annotazione dei RAEE dal luogo di ritiro al deposito preliminare, e il secondo di semplificazione del trasporto dei RAEE. (Articolo di Enzo Gonano) * Ai sensi dell’art.11, co 3 e 4, del DLGS 14 marzo 2014, n. 49. Info: GU 7 luglio 2016 Decreto 31 maggio 2016 n.121 RAEE Fonte: quotidianosicurezza.it
  • 13. Indennità paternità autonomi, indennità maternità adozione, istruzioni Inps. ROMA – Indennità maternità paternità lavoratrici e lavoratori autonomi. È stata pubblicata da Inps la circolare n.128 11 luglio 2016 che riporta istruzioni sulla nuova indennità introdotta con Decreto legislativo n.80/2015. Istruzioni contabili, indicazioni per indennità di paternità nei casi di madre lavoratrice dipendente o autonoma, documentazione occorrente per l’indennità di paternità. Il documento riguarda le disposizioni del Dlgs 80/2015 che ha modificato gli articoli 28, 66 e 67 del TU maternità paternità Dlgs 151/2001 e che sono operative a decorrere dal 25 giugno 2015. Attraverso la descrizione della norma ed esempi pratici riporta indicazioni operative e dettagliate sui seguenti aspetti: • “Indennità di paternità per lavoratori autonomi in caso di madre lavoratrice dipendente o autonoma (Decorrenza indennità paternità; Requisiti e misura identità; Modalità presentazione domanda indennità e pagamento). • Nuovi periodi di maternità per lavoratrici autonome in caso di adozione e affidamento (Decorrenza nuovi periodi; Indennità di paternità per lavoratori autonomi adottivi o affidatari; Modalità presentazione domanda indennità e pagamento). • Congedo di paternità per lavoratori dipendenti in caso di madre lavoratrice autonoma. • Riepilogo della documentazione da produrre in caso di domanda di indennità di paternità. • Finanziamento degli oneri e monitoraggio della spesa. • Istruzioni contabili e regime fiscale. • Modalità di pagamento”. (Articolo di Corrado de Paolis) Info: circolare Inps n.128 11 luglio 2016 Fonte: quotidianosicurezza.it