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Lunedì, 03 novembre 2014
Livorno: Contributi per implementare sistemi di gestione aziendali
La Camera di Commercio di Livorno eroga contributi finalizzati ad incentivare le
imprese ad adottare sistemi di certificazione ambientale, di qualità, della sicurezza
e della salute dei lavoratori, di responsabilità sociale e l’accreditamento SOA.
Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2014.
La Camera di Commercio di Livorno eroga contributi finalizzati ad incentivare le
imprese ad adottare sistemi di certificazione ambientale, di qualità, della sicurezza e
della salute dei lavoratori, di responsabilità sociale e l'accreditamento SOA.
Possono beneficiare delle agevolazioni le Pmi, loro cooperative e consorzi con sede
legale e/o unità locale operativa nella provincia di Livorno.
I contributi sono concessi a fronte di spese di primo impianto, al netto di IVA, per
interventi volti ad ottenere una o più delle seguenti certificazioni o attestazioni:
• BS OHSAS 18001 sistemi di gestione e sicurezza;
• ECOLABEL certificazione dei servizi di ricettività turistica;
• ISO 22000 sistemi gestione sicurezza alimentare;
• UNI 11020 E UNI 10939 tracciabilità dei prodotti aziende agroalimentari;
• BRC e IFS certificazione fornitori del settore food, che producono a marchio;
• UNI EN ISO 14001 sistemi gestione ambientale certificati;
• EMAS II sistemi gestione ambientali registrati;
• UNI EN ISO 9001 sistemi gestione per la qualità;
• Marcatura CE macchine e prodotti da costruzione e dispositivi medici;
• S.A. 8000 certificazione etica delle imprese;
• CSR-SC responsabilità sociale delle imprese rilasciata dal Ministero del lavoro,
compresa l'adozione dei bilanci sociali;
• UNI EN ISO 17025 sistema di gestione di laboratori di analisi;
• UNI CEI EN ISO 50001:2011 sistemi di gestione dell'energia;
• UNI EN ISO 3834 requisiti di qualità per la saldatura per fusione di materiali
metallici;
• FSC/FSC-COC certificazioni della gestione forestale e dei prodotti derivati;
• UNI EN ISO 9100, UNI EN ISO 9110, UNI EN ISO 9120 certificazioni di sistemi di
gestione per la qualità nel settore aerospaziale secondo lo schema EN
9100:2009;
• UNI EN ISO 22716:2008 settore della cosmetica;
• EMAS sistemi di gestione per i rottami metallici;
• SOA Società organismi di attestazione.
Le certificazioni devono essere rilasciate da entità autorizzate (per maggiori dettagli
fare riferimento all'art. 3 del bando). Le domande devono riferirsi a certificazioni
acquisite nel corso dell'anno 2014.
I contributi sono concessi nella misura del 50% delle spese ammissibili, fino ad un
massimo di 2.500 euro. Per l'accreditamento SOA, l'importo massimo concedibile è
pari a 2.000 euro.
Gli incentivi sono aumentati del 10% qualora si tratti di imprese giovanili o femminili.
Per le imprese turistiche che hanno sede legale e/o unità locale operativa nel
territorio del comune di Livorno, il contributo viene aumentato di 500 euro.
Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2014.
Fonte: http://www.aggiornamentonormativo.com
Sull’attestazione dello svolgimento della formazione dei lavoratori
Il datore di lavoro per provare l’adempimento della formazione dei lavoratori è
tenuto a compilare un documento con durata e data dell’avvenuta formazione
anche se la stessa è stata impartita prima dell’Accordo del 2011. Cassazione
Sezione III Penale - Sentenza n. 37312 del 9 settembre 2014 - Pres. Romis - Ric. G.R.
Viene precisato dalla Corte di Cassazione in questa sentenza che l’avvenuta
formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il
Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, deve essere documentata
per iscritto dal datore di lavoro anche se la formazione è stata impartita prima
dell’emanazione dell’Accordo raggiunto nell’ambito della Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del
21/12/2011 che ha fissate le modalità, la durata ed i contenuti della formazione
stessa. A questa conclusione la suprema Corte, rigettando il ricorso presentato da
un datore che aveva sostenuto il contrario, è pervenuta facendo riferimento a
quanto esplicitamente indicato nel punto 10 del citato Accordo Stato Regioni del
21/12/2011 con il quale sono stati ritenuti validi i corsi di formazione frequentati
secondo le normative previgenti all’Accordo e facenti capo al D.M. 16/1/1997 che
a sua volta aveva già fissate le modalità e i contenuti della formazione dei lavoratori
medesima.
Fonte: puntosicuro.it
Documentazione antimafia, semplificazione e tempi più brevi per gli appalti
È stato approvato ed è stato pubblicato sulla GU n.250 del 27 ottbre 2014 (sarà in
vigore entro trenta giorni da questa data) il DLgs 13 ottobre 2014, n. 153 con ulteriori
disposizioni integrative e correttive del DLgs 159/2011 Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,
n. 136. .
La modifica che ci interessa riguarda la parte dei controlli amministrativi sugli
appalti e contiene delle novità di rilievo per la semplificazione della
documentazione richiesta dalle disposizioni del nuovo Codice antimafia, entrate in
vigore il 12 febbraio 2013 – Libro II del DLgs 159/2011, che avevano prodotto l’effetto
di:
• allungare i tempi di rilascio della documentazione;
• appesantire gli adempimenti a carico delle imprese le quali si erano viste
dilatare i tempi di aggiudicazione degli appalti e di stipula dei conseguenti
contratti.
Il DLgs appena approvato consentirà ai soggetti interessati:
• di utilizzare la documentazione antimafia in corso di validità anche per
procedimenti diversi da quello per cui era stata rilasciata in precedenza;
• nel caso di “comunicazione antimafia”, decorso il termine ordinario per il
rilascio da parte della Prefettura, di procedere senza comunicazione ma
mediante autocertificazione;
• nel caso di “informazione antimafia”, decorso il termine per il rilascio o se vi
è urgenza, di procedere senza far trascorrere il periodo di 15 giorni previsto
dalla vecchia normativa.
Viene salutata con il favore degli imprenditori anche la limitazione delle verifiche ai
soli familiari conviventi maggiori di età, residenti in Italia. Infatti, “l’esclusione dei
familiari residenti all’estero alleggerisce la posizione dei manager internazionali”.
Infine, il DLgs modifica la “competenza territoriale” in quanto il rilascio della
documentazione antimafia verrà effettuato dal Prefetto del luogo dell’impresa, con
risultati facilmente comprensibili sul piano della semplificazione e della tempestività
dell’acquisizione della documentazione richiesta.
Fonte:quotidianosicurezza.it
Infortuni in itinere, nessun indennizzo se l’uso dell’auto non è indispensabile
Il lavoratore che, avendo subito un infortunio durante il tragitto tra la casa e il posto
di lavoro con mezzo proprio, avrebbe potuto compiere lo stesso percorso a piedi o
utilizzando il servizio di linea di trasporto pubblico non ha diritto alla rendita né
all’indennità per inabilità temporanea. Lo ha ribadito la quarta sezione lavoro della
Cassazione con la sentenza 22154 dello scorso 20 ottobre, che ha accolto il ricorso
dell’Inail contro la pretesa di un lavoratore coinvolto in un incidente stradale, che
chiedeva di ottenere sia la rendita sia l’indennità.
Il vincolo di necessità era già stato escluso. Per i giudici, infatti, nel suo caso l’uso
dell’automobile non era giustificato dalla distanza tra l’abitazione e il luogo di
lavoro. Considerata “la media età lavorativa e la mancata allegazione di problemi
fisici o di salute”, il tragitto non superiore al chilometro era “comodamente
percorribile anche a piedi senza eccessivo dispendio di energie fisiche. Per traslare il
costo di eventuali incidenti stradali sull’intervento solidaristico a carico della
collettività era necessario che tale uso fosse assistito da un vincolo di necessità”, che
era già stato escluso dai giudici di merito.
“Meno rischi con il trasporto pubblico”. La decisione della Corte conferma una linea
giurisprudenziale già tracciata da decisioni precedenti. Nel 2004, per esempio, con
la sentenza 19940 la sezione lavoro della Cassazione aveva rigettato la domanda
per il riconoscimento dell’infortunio in itinere di un altro lavoratore, sottolineando che
“l’uso del mezzo proprio, con l’assunzione degli ingenti rischi connessi alla
circolazione stradale, deve essere valutato con adeguato rigore, tenuto conto che
il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle
persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio di incidenti”. Di
conseguenza, “l'uso del mezzo privato può essere consentito solo quando sia
direttamente collegato con la prestazione lavorativa ed è indispensabile per
raggiungere il posto di lavoro o per tornare alla propria abitazione”.
Fonte: INAIL

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  • 1. News 26/SSL/2014 Lunedì, 03 novembre 2014 Livorno: Contributi per implementare sistemi di gestione aziendali La Camera di Commercio di Livorno eroga contributi finalizzati ad incentivare le imprese ad adottare sistemi di certificazione ambientale, di qualità, della sicurezza e della salute dei lavoratori, di responsabilità sociale e l’accreditamento SOA. Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2014. La Camera di Commercio di Livorno eroga contributi finalizzati ad incentivare le imprese ad adottare sistemi di certificazione ambientale, di qualità, della sicurezza e della salute dei lavoratori, di responsabilità sociale e l'accreditamento SOA. Possono beneficiare delle agevolazioni le Pmi, loro cooperative e consorzi con sede legale e/o unità locale operativa nella provincia di Livorno. I contributi sono concessi a fronte di spese di primo impianto, al netto di IVA, per interventi volti ad ottenere una o più delle seguenti certificazioni o attestazioni: • BS OHSAS 18001 sistemi di gestione e sicurezza; • ECOLABEL certificazione dei servizi di ricettività turistica; • ISO 22000 sistemi gestione sicurezza alimentare; • UNI 11020 E UNI 10939 tracciabilità dei prodotti aziende agroalimentari; • BRC e IFS certificazione fornitori del settore food, che producono a marchio; • UNI EN ISO 14001 sistemi gestione ambientale certificati; • EMAS II sistemi gestione ambientali registrati; • UNI EN ISO 9001 sistemi gestione per la qualità; • Marcatura CE macchine e prodotti da costruzione e dispositivi medici; • S.A. 8000 certificazione etica delle imprese; • CSR-SC responsabilità sociale delle imprese rilasciata dal Ministero del lavoro, compresa l'adozione dei bilanci sociali; • UNI EN ISO 17025 sistema di gestione di laboratori di analisi; • UNI CEI EN ISO 50001:2011 sistemi di gestione dell'energia; • UNI EN ISO 3834 requisiti di qualità per la saldatura per fusione di materiali metallici; • FSC/FSC-COC certificazioni della gestione forestale e dei prodotti derivati; • UNI EN ISO 9100, UNI EN ISO 9110, UNI EN ISO 9120 certificazioni di sistemi di gestione per la qualità nel settore aerospaziale secondo lo schema EN 9100:2009;
  • 2. • UNI EN ISO 22716:2008 settore della cosmetica; • EMAS sistemi di gestione per i rottami metallici; • SOA Società organismi di attestazione. Le certificazioni devono essere rilasciate da entità autorizzate (per maggiori dettagli fare riferimento all'art. 3 del bando). Le domande devono riferirsi a certificazioni acquisite nel corso dell'anno 2014. I contributi sono concessi nella misura del 50% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 2.500 euro. Per l'accreditamento SOA, l'importo massimo concedibile è pari a 2.000 euro. Gli incentivi sono aumentati del 10% qualora si tratti di imprese giovanili o femminili. Per le imprese turistiche che hanno sede legale e/o unità locale operativa nel territorio del comune di Livorno, il contributo viene aumentato di 500 euro. Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2014. Fonte: http://www.aggiornamentonormativo.com Sull’attestazione dello svolgimento della formazione dei lavoratori Il datore di lavoro per provare l’adempimento della formazione dei lavoratori è tenuto a compilare un documento con durata e data dell’avvenuta formazione anche se la stessa è stata impartita prima dell’Accordo del 2011. Cassazione Sezione III Penale - Sentenza n. 37312 del 9 settembre 2014 - Pres. Romis - Ric. G.R. Viene precisato dalla Corte di Cassazione in questa sentenza che l’avvenuta formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, deve essere documentata per iscritto dal datore di lavoro anche se la formazione è stata impartita prima dell’emanazione dell’Accordo raggiunto nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 21/12/2011 che ha fissate le modalità, la durata ed i contenuti della formazione stessa. A questa conclusione la suprema Corte, rigettando il ricorso presentato da un datore che aveva sostenuto il contrario, è pervenuta facendo riferimento a quanto esplicitamente indicato nel punto 10 del citato Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 con il quale sono stati ritenuti validi i corsi di formazione frequentati secondo le normative previgenti all’Accordo e facenti capo al D.M. 16/1/1997 che a sua volta aveva già fissate le modalità e i contenuti della formazione dei lavoratori medesima.
  • 3. Fonte: puntosicuro.it Documentazione antimafia, semplificazione e tempi più brevi per gli appalti È stato approvato ed è stato pubblicato sulla GU n.250 del 27 ottbre 2014 (sarà in vigore entro trenta giorni da questa data) il DLgs 13 ottobre 2014, n. 153 con ulteriori disposizioni integrative e correttive del DLgs 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. . La modifica che ci interessa riguarda la parte dei controlli amministrativi sugli appalti e contiene delle novità di rilievo per la semplificazione della documentazione richiesta dalle disposizioni del nuovo Codice antimafia, entrate in vigore il 12 febbraio 2013 – Libro II del DLgs 159/2011, che avevano prodotto l’effetto di: • allungare i tempi di rilascio della documentazione; • appesantire gli adempimenti a carico delle imprese le quali si erano viste dilatare i tempi di aggiudicazione degli appalti e di stipula dei conseguenti contratti. Il DLgs appena approvato consentirà ai soggetti interessati: • di utilizzare la documentazione antimafia in corso di validità anche per procedimenti diversi da quello per cui era stata rilasciata in precedenza; • nel caso di “comunicazione antimafia”, decorso il termine ordinario per il rilascio da parte della Prefettura, di procedere senza comunicazione ma mediante autocertificazione; • nel caso di “informazione antimafia”, decorso il termine per il rilascio o se vi è urgenza, di procedere senza far trascorrere il periodo di 15 giorni previsto dalla vecchia normativa. Viene salutata con il favore degli imprenditori anche la limitazione delle verifiche ai soli familiari conviventi maggiori di età, residenti in Italia. Infatti, “l’esclusione dei familiari residenti all’estero alleggerisce la posizione dei manager internazionali”. Infine, il DLgs modifica la “competenza territoriale” in quanto il rilascio della documentazione antimafia verrà effettuato dal Prefetto del luogo dell’impresa, con risultati facilmente comprensibili sul piano della semplificazione e della tempestività dell’acquisizione della documentazione richiesta.
  • 4. Fonte:quotidianosicurezza.it Infortuni in itinere, nessun indennizzo se l’uso dell’auto non è indispensabile Il lavoratore che, avendo subito un infortunio durante il tragitto tra la casa e il posto di lavoro con mezzo proprio, avrebbe potuto compiere lo stesso percorso a piedi o utilizzando il servizio di linea di trasporto pubblico non ha diritto alla rendita né all’indennità per inabilità temporanea. Lo ha ribadito la quarta sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 22154 dello scorso 20 ottobre, che ha accolto il ricorso dell’Inail contro la pretesa di un lavoratore coinvolto in un incidente stradale, che chiedeva di ottenere sia la rendita sia l’indennità. Il vincolo di necessità era già stato escluso. Per i giudici, infatti, nel suo caso l’uso dell’automobile non era giustificato dalla distanza tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Considerata “la media età lavorativa e la mancata allegazione di problemi fisici o di salute”, il tragitto non superiore al chilometro era “comodamente percorribile anche a piedi senza eccessivo dispendio di energie fisiche. Per traslare il costo di eventuali incidenti stradali sull’intervento solidaristico a carico della collettività era necessario che tale uso fosse assistito da un vincolo di necessità”, che era già stato escluso dai giudici di merito. “Meno rischi con il trasporto pubblico”. La decisione della Corte conferma una linea giurisprudenziale già tracciata da decisioni precedenti. Nel 2004, per esempio, con la sentenza 19940 la sezione lavoro della Cassazione aveva rigettato la domanda per il riconoscimento dell’infortunio in itinere di un altro lavoratore, sottolineando che “l’uso del mezzo proprio, con l’assunzione degli ingenti rischi connessi alla circolazione stradale, deve essere valutato con adeguato rigore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio di incidenti”. Di conseguenza, “l'uso del mezzo privato può essere consentito solo quando sia direttamente collegato con la prestazione lavorativa ed è indispensabile per raggiungere il posto di lavoro o per tornare alla propria abitazione”. Fonte: INAIL