Slide proiettate al convegno FAD "LA MEDIAZIONE ONLINE UNA NUOVA OPPORTUNITA’", organizzato da Primarete s.r.l. (ente di formazione e organismo di mediazione): http://www.primarete.eu/
PCT: deposito di documenti non digitalizzabili e di formati di file non ammessi
Mediazione online: documenti informatici e firme digitali alla "prova su strada"
1. Mediazione online: documenti informatici e
firme digitali alla “prova su strada”
Avv. Pietro Calorio
Evento online, 26 maggio 2020
2. Mediazione online: documenti informatici e firme digitali alla “prova su strada” Slide 2 di 31
✔ Reg. UE 2014/910 (eIDAS)
✔ Art. 3 § 1 n. 35
✔ Principio di non discriminazione (art. 46): “a un documento elettronico
non sono negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti
giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica [...].”
✔ D. Lgs. 82/2005 (CAD)
➢ Art. 1, comma 1 (definizioni)
➢ Artt. 20 – 23-quater (valore probatorio)
✔ D.P.C.M. 13 novembre 2014
➢ Artt. da 4 a 6
Documento elettronico / informaticoDocumento elettronico / informatico
3. Mediazione online: documenti informatici e firme digitali alla “prova su strada” Slide 3 di 31
✔ Reg. UE 2014/910 (eIDAS)
✔ Art. 3 § 1 nn. 10, 11 e 12: definizioni di “firma elettronica”, “f.e.
avanzata”, “f.e. qualificata”
✔ Art. 25: “a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti
giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per
il solo motivo della sua forma elettronica [...]”
✔ D. Lgs. 82/2005 (CAD)
➢ Art. 1, comma 1 lett. s) “firma digitale” (particolare tipo di “firma
elettronica”)
➢ Artt. 20, 21 e 24
✔ D.P.C.M. 22 febbraio 2013
➢ Artt. 41 (riferimenti temporali opponibili ai terzi) e 62 (valore delle firme nel tempo)
Firma elettronica / digitaleFirma elettronica / digitale
4. Mediazione online: documenti informatici e firme digitali alla “prova su strada” Slide 4 di 31
✔ Reg. UE 2014/910 (eIDAS)
✔ Art. 3 § 1 n. 36: «servizio elettronico di recapito certificato», un servizio che consente la trasmissione di dati fra
terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell’avvenuto invio
e dell’avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non
autorizzate
✔ Art. 43: ai dati inviati e ricevuti mediante un servizio elettronico di recapito certificato non sono negati gli effetti
giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della loro forma elettronica [...]
✔ D. Lgs. 82/2005 (CAD)
➢ Art. 1, comma 1 lett. V-bis): sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un
messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi
➢ Artt. 45 e 48 (valore giuridico della trasmissione)
✔ d.P.R. 68/2005 e D.M. Innovazione 2/11/2005 (regole tecniche: disciplina di dettaglio delle ricevute -
accettazione, consegna, mancata consegna)
✔ La PEC è essa stessa un documento informatico firmato digitalmente (dal gestore), per assicurare
provenienza, autenticità e integrità del messaggio
Posta elettronica certificataPosta elettronica certificata
5. Mediazione online: documenti informatici e firme digitali alla “prova su strada” Slide 5 di 31
✔ Reg. UE 2014/910 (eIDAS)
✔ Cons. 61 e art. 34: obiettivo di “assicurare la validità giuridica delle firme
elettroniche e dei sigilli elettronici nel lungo periodo, garantendo che possano essere
convalidati indipendentemente da futuri mutamenti tecnologici”
✔ Art. 41: “alla validazione temporanea elettronica non possono essere negati gli effetti
giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo
della sua forma elettronica”
✔ D. Lgs. 82/2005 (CAD)
➢ Art. 1, comma 1 lett. V-bis): sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta
consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;
➢ Artt. da 41 a 44
✔ Regole tecniche: D.P.C.M. 3 dicembre 2013 (si attendono le nuove linee guida AgID)
Per approfondimenti: https://shop.giuffre.it/la-conservazione-dei-documenti-informatici-per-il-professionista.html
Conservazione a normaConservazione a norma
6. Mediazione online: documenti informatici e firme digitali alla “prova su strada” Slide 6 di 31
➢Documento elettronico: qualsiasi contenuto conservato in
forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora,
visiva o audiovisiva (art. 3.1 n. 35 Reg. eIDAS)
➢Documento informatico: “la rappresentazione informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” (art. 1 c. 1 lett. p
CAD)
➢ V. anche art. 2712 c.c.
Documento elettronico e informaticoDocumento elettronico e informatico
7. ✔ D.lgs. 82/2005 (CAD), artt. 20 – 24:
➢ Disciplina delle condizioni in presenza delle quali i doc.
informatici soddisfano il requisito della forma scritta
➢ Se sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o
digitale –> valore ex art. 2702 c.c.
➢ L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al
titolare, salvo che questi dia prova contraria
Mediazione online: documenti informatici e firme digitali alla “prova su strada” Slide 7 di 31
Documento informaticoDocumento informatico
8. ➢ D.lgs. 82/2005 (CAD), artt. 20 – 24:
➢ L'apposizione ad un documento informatico di una firma
digitale […] basata su un certificato elettronico revocato,
scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione
➢ Valore probatorio delle copie informatiche e dei duplicati
(artt. da 22 a 23-bis)
Mediazione online: documenti informatici e firme digitali alla “prova su strada” Slide 8 di 31
Firma digitaleFirma digitale
9. Mediazione online: documenti informatici e firme digitali alla “prova su strada” Slide 9 di 31
➢ Copia informatica di documento analogico: il documento
informatico avente contenuto identico a quello del documento
analogico da cui è tratto (Art. 1 comma 1 lettera i-bis CAD)
oppure
Copia informatica di documento analogicoCopia informatica di documento analogico
10. Mediazione online: documenti informatici e firme digitali alla “prova su strada” Slide 10 di 31
➢ Copia per immagine su supporto informatico di documento analogico:
il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del
documento analogico da cui è tratto (Art. 1 comma 1 lettera i-ter CAD)
Copia per immagine di documento analogicoCopia per immagine di documento analogico
11. Mediazione online: documenti informatici e firme digitali alla “prova su strada” Slide 11 di 31
➢ Copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente
contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto
informatico con diversa sequenza di valori binari (Art. 1 comma 1 lettera i-
quater CAD)
Copia informatica di documento informaticoCopia informatica di documento informatico
12. Mediazione online: documenti informatici e firme digitali alla “prova su strada” Slide 12 di 31
➢ Il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo
stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di
valori binari del documento originario (Art. 1 comma 1 lettera i-
quinquies CAD)
Duplicato informaticoDuplicato informatico
=
13. Mediazione online: documenti informatici e firme digitali alla “prova su strada” Slide 13 di 31
Sequenza di valori binariSequenza di valori binari
http://apps.dirittopratico.it/impronta.html
14. Procedura di Mediazione: i documenti interessatiProcedura di Mediazione: i documenti interessati
● Processo verbale di accordo amichevole e
proposta di conciliazione (d. lgs. 28/2010)
➢ Art. 11 commi 1 e 3
➢ Art. 12
Mediazione online: documenti informatici e firme digitali alla “prova su strada” Slide 14 di 31
15. Persone coinvoltePersone coinvolte
● Parti
● Avvocati delle parti
● Mediatore
Mediazione online: documenti informatici e firme digitali alla “prova su strada” Slide 15 di 31
16. L’informatica nella mediazione da remotoL’informatica nella mediazione da remoto
● Documenti informatici
➢ Originali e copie per immagine
➢ Formato PDF di norma (e uso di Adobe Reader)
● Firme digitali
➢ Struttura CAdES (.p7m) o PAdES (-signed.pdf)
➢ Struttura PAdES: modalità “invisibile” e “grafica” (firma “digitalizzata”)
➢ Software di firma e tool di verifica online (es. https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php)
➢ Validità delle firme digitali nel tempo
Mediazione online: documenti informatici e firme digitali alla “prova su strada” Slide 16 di 31
17. Mediazione online: documenti informatici e firme digitali alla “prova su strada” Slide 17 di 31
➢PAdES
➢CAdES
Firma CAdES e PAdESFirma CAdES e PAdES
18. Mediazione online: documenti informatici e firme digitali alla “prova su strada” Slide 18 di 31
➢
Invisibile
Firma PAdES “invisibile” e “grafica”Firma PAdES “invisibile” e “grafica”
➢ Grafica
(con doppia
firma)
19. Persone coinvoltePersone coinvolte
● Parti
➢ solitamente sprovviste di firma digitale
● Avvocati delle parti
● Mediatore
➢ Possiedono firma digitale
Mediazione online: documenti informatici e firme digitali alla “prova su strada” Slide 19 di 31
20. Norme di riferimento - 1Norme di riferimento - 1
Art. 11 commi 1, 3, 4 e 5 d.lgs. 28/2010
1. Se e’ raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale e’ allegato il testo
dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non e’ raggiunto, il mediatore puo’ formulare una proposta di
conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno
concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il
mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13.
3. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma
processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti
o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti
dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere
autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il
pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro
adempimento.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle
parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso
verbale, il mediatore da' atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
Mediazione online: documenti informatici e firme digitali alla “prova su strada” Slide 20 di 31
21. Norme di riferimento - 2Norme di riferimento - 2
Art. 12 d.lgs. 28/2010
1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato
sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata,
l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle
norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere
integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di
procedura civile. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale e' omologato, su istanza di parte,
con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto
delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2
della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale e'
omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per
l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Mediazione online: documenti informatici e firme digitali alla “prova su strada” Slide 21 di 31
22. Norma emergenzialeNorma emergenziale
Art. 83 c. 20-bis D.L. 17 marzo 2020 n. 18
(convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27)
“Nel periodo dal 9 marzo al 31 luglio 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono
svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel
procedimento.
Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo
consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di
videoconferenza. In caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma
digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto
ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo al
procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e
dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista
dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.”
Mediazione online: documenti informatici e firme digitali alla “prova su strada” Slide 22 di 31
23. Scenario 1: parti e avvocati in remoto con firma digitaleScenario 1: parti e avvocati in remoto con firma digitale
Mediazione online: documenti informatici e firme digitali alla “prova su strada” Slide 23 di 31
→ firmano tutti lo stesso file in sequenza (che viene
scambiato live, prima tra le parti poi agli avvocati e infine
al mediatore) e non sono necessarie attestazioni di
conformità
24. Scenario 2: parti e avvocati in remoto, parti senza firma digitaleScenario 2: parti e avvocati in remoto, parti senza firma digitale
Mediazione online: documenti informatici e firme digitali alla “prova su strada” Slide 24 di 31
1) le parti in sequenza stampano, firmano e
scansionano il verbale, che viene poi passato agli
avvocati (a mezzo mail o – meglio - tramite area
condivisa messa a disposizione dall’OdM)
2) gli avvocati firmano in sequenza in modalità PAdES
dichiarando autografa la firma del rispettivo cliente
(art. 83 c. 20-bis D.L. 18/2020);
3) il mediatore sottoscrive anche lui in modalità
PAdES, ai fini dell'esecutività dell'accordo
25. Scenario 3: parti in remoto senza firma digitale, avvocati presentiScenario 3: parti in remoto senza firma digitale, avvocati presenti
Mediazione online: documenti informatici e firme digitali alla “prova su strada” Slide 25 di 31
1) le parti in sequenza stampano, firmano e
scansionano il verbale, che viene poi passato agli
avvocati (a mezzo mail o – meglio - tramite area
condivisa messa a disposizione dall’OdM);
2) gli avvocati firmano in sequenza in modalità PAdES
dichiarando autografa la firma del rispettivo cliente
(art. 83 c. 20-bis D.L. 18/2020);
3) il mediatore sottoscrive anche lui in modalità
PAdES, ai fini dell'esecutività dell'accordo
26. Fine del processo: dove finiscono questi documenti?Fine del processo: dove finiscono questi documenti?
Mediazione online: documenti informatici e firme digitali alla “prova su strada” Slide 26 di 31
● È opportuno finiscano in un archivio digitale tenuto a
norma degli art. da 41 a 44 del CAD perché si tratta
dell’unico strumento in grado di assicurare
contemporaneamente:
integrità immodificabilità leggibilità
dei documenti
A cura dell’Avv. Giuseppe Vitrani
27. Mediazione online: documenti informatici e firme digitali alla “prova su strada” Slide 27 di 31
InoltreInoltre
l’archivio digitale strutturato secondo le norme del CAD
assicura la piena interoperabilità degli oggetti conservati
questo vuol dire che ogni documento scaricato potrà essere
inserito in qualsiasi altro sistema di archiviazione unitamente
ai metadati che gli sono propri (si assicura l’originalità lungo
tutto il ciclo di esistenza del documento)
A cura dell’Avv. Giuseppe Vitrani
28. Mediazione online: documenti informatici e firme digitali alla “prova su strada” Slide 28 di 31
Altre norme rilevantiAltre norme rilevanti
Art. 2704 c.c. (scrittura privata e data certa)
1. La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione
non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è
stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica
di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il
contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si
verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della
formazione del documento.
2. La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non
destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di
prova.
29. ➢ Se un documento è conservato a norma, la controparte che afferma che il
documento non è integro deve fornire prova contraria
● Cass. civ., 23 maggio 2017, n. 12939
➢ Inosservanza delle specifiche tecniche
● Formato .doc anziché .pdf → Cass. SS.UU. n. 7665 del 18 aprile 2016 (“faro nella
notte”)
➢ Omissione dell’attestazione di conformità (in ambito processuale)
● Non vizia (Trib. Caltanissetta, ord. 1/6/2016)
Giurisprudenza minimaGiurisprudenza minima
Mediazione online: documenti informatici e firme digitali alla “prova su strada” Slide 29 di 31
30. ➢ Valore probatorio del documento conservato a norma
● Cass. Civ., sez. Lavoro 11 febbraio 2019, n. 3912
● Il valore di prova legale del supporto informatico è subordinato al rispetto delle
relative regole tecniche di produzione e conservazione, ed in difetto, l'idoneità
del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta ed il suo
valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio.
● Nel caso, dunque, non risultando e neppure essendo richiamato il rispetto delle
regole tecniche (quali quelle dettate in materia di sistema di conservazione dal
D.P.C.M. 3 dicembre 2013), il giudice del merito ha esercitato la valutazione a lui
demandata, negando valore probatorio ai supporti informatici in ragione della
loro inintelligibilità
Giurisprudenza minimaGiurisprudenza minima
Mediazione online: documenti informatici e firme digitali alla “prova su strada” Slide 30 di 31
A cura dell’Avv. Giuseppe Vitrani
31. Presentazione preparata
dall'Avv. Pietro Calorio del foro di Torino
(con interventi dell’Avv. Giuseppe Vitrani)
http://it.linkedin.com/in/pietrocalorio/
@PietroCalorio
Rilasciata con licenza Creative Commons
(http://www.creativecommons.org)
Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo
stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)
GRAZIE PER L’ATTENZIONE… e buona mediazione virtuale! :)