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Arriva la circolare dell’Agenzia sul Visto di Conformità (meglio tardi che mai) 
Lo scorso 25 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare N. 28/E – 2014, 
concernente gli adempimenti a carico dei professionisti che, con il visto di conformità, attestano la 
corrispondenza dei dati contenuti nella dichiarazione con quelli delle scritture contabili, sulla base 
della previsione contenuta nella passata Legge di Stabilità (Art. 1, Comma 574, Legge 147/2013). 
Come da titolo, il primo pensiero che ci è venuto in mente è stato: Beh, meglio tardi che mai! 
Non basta che, ogni anno, indipendentemente dal cambio del governo, o del ministro, o del 
direttore dell’Agenzia, siamo costretti ad attendere gli ultimi giorni utili per trasmettere le 
dichiarazioni (quest’anno, l’aggiornamento del software di controllo è stato inserito sul sito 
Entratel il 15 settembre); ma che – addirittura – ci vogliano 9 mesi per emanare una circolare di 
così vitale importanza, pare francamente del tutto irragionevole e intollerabile; specie se si dà uno 
sguardo alle tante circolari, emesse dall’Agenzia in questo stesso frangente di tempo, di cui 
proprio non si riesce a comprendere quali fossero i motivi d’urgenza che ne giustificassero un non 
bene identificato diritto di precedenza rispetto a quella in questione. 
Abbiamo letto, in questi giorni, sui vari organi della stampa specializzata, frasi tipo: 
“L’Agenzia arriva al fotofinish”; 
“Giusto in tempo per la scadenza degli invii telematici del prossimo 30 settembre”; 
e simili. 
Solo qualcuno (i Colleghi del Comitato di Redazione di Euroconference) ha avuto l’ardire di 
sottolineare come la circolare: “si contraddistingue per la poca tempestività” (oltre che “per la 
scarsità di indicazioni operative”). 
A nostro avviso, detta circolare è gravemente e colpevolmente in forte ritardo. Se la legge che ha 
introdotto le novità sull’argomento è datata dicembre 2013, qualche ragione c’è: le compensazioni 
si possono effettuare a decorrere dai primi mesi del 2014 (esempio: credito annuale IVA 2013). 
Orbene, parrebbe evidente che, al di là di tutti gli adempimenti previsti per poter apporre il Visto 
nella dichiarazione (i quali certo non consentono far tutto con serietà e tranquillità nel giro di 
qualche giorno), se la circolare viene emanata a compensazioni già avvenute, ci pare alquanto alto 
il rischio di commettere degli errori interpretativi della norma, che di sicuro non possiamo poi 
correggere in sede di mera trasmissione telematica del Modello Unico. 
Senza stare a esaminare, punto per punto, quanto esposto nella circolare (chi è interessato, può 
scaricarsela nella solita sezione: “Archivio Circolari e Documenti”, del sito) , rileviamo con piacere la 
conferma del fatto che il limite dei 15.000 debba intendersi per singolo tributo e non 
complessivamente. La cosa pareva già a tutti ovvia, ma, considerato che siamo in Italia, meglio non 
dare mai nulla per scontato. 
Siamo molto dubbiosi, viceversa, in merito alle interpretazioni fornite circa le apposizioni del Visto 
in caso di cessione di crediti tra società del gruppo (specie nel caso del “consolidato nazionale”),
che ci paiono spesso delle duplicazioni del tutto inutili; e, soprattutto, con riguardo alla cessione 
delle ritenute residue da parte degli associati o dei soci agli enti collettivi dei quali fanno parte: 
qui, l’Agenzia afferma che non debba essere apposto il visto di conformità sulla dichiarazione della 
persona fisica cedente, ma debba essere messo su quella della società o associazione che utilizza il 
credito per importo superiore ai 15.000; terremo in buona nota tale interpretazione 
nell’esecuzione del nostro lavoro, ma, assai immodestamente, ci permettiamo di dissentire. 
Con riferimento ai vari controlli da svolgere onde poter apporre il Visto sulle dichiarazioni, quelli 
indicati ci appaiono veramente semplici e ben poco efficaci per giustificare la presumibile ratio 
della legge. Riteniamo che, nella malaugurata ipotesi in cui un contenzioso dovesse arrivare al 
vaglio della Suprema Corte, assai difficilmente un professionista potrebbe essere considerato 
immune da responsabilità soltanto sul fondamento di avere ottemperato al genere di controllo 
affermato nella circolare dell’Agenzia. 
Una previsione che continua a non essere affatto chiara è quella che prevede (art. 23, comma 1, 
del decreto n. 164, del 29 maggio 1999): “I professionisti possono rilasciare il visto di conformità se 
le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dallo stesso professionista 
che appone il visto.” La circolare stabilisce, però, che: “Coerentemente con quanto chiarito dalla 
circolare n. 57/E del 2009, tenuto conto della obbligatorietà del visto di conformità ai fini della 
fruizione dell'istituto della compensazione, si ritiene che nelle ipotesi in cui le scritture contabili 
siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente può 
comunque rivolgersi a un CAF-imprese o a un professionista abilitato all'apposizione del visto”. 
Dunque, in ossequio a quanto citato: se una contabilità viene tenuta da un “abusivo”, 
l’imprenditore può rivolgersi a un professionista per l’apposizione del Visto; se, invece, a elaborare 
quella contabilità è un altro professionista, allora il Visto lo potrebbe apporre solo quest’ultimo. 
Infine, gli allegati alla circolare (check-list e facsimili): sembrano davvero di ben poca utilità pratica 
(ovvi o comunque già noti). 
Una precisazione/conferma che, viceversa, sarebbe stata molto apprezzata da tutti, e di cui non se 
ne è vista ombra (nemmeno, come si suol dire, tra le righe), è quella relativa alla possibilità di 
procedere alle compensazioni senza l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione 
riportante i crediti. È pur vero che, stante l’attuale agenda fiscale e la prassi ormai unanimemente 
consolidata, la questione dovrebbe essere già da tempo superata; ma, cogliere la palla al balzo per 
fornire definitiva ratifica, non avrebbe guastato. 
To sum up: la circolare pare quasi estrapolata in fretta e furia da qualcuno che, a distanza di 9 mesi 
dalla pubblicazione della legge e a ridosso della scadenza delle trasmissioni telematiche, si sia 
improvvisamente accorto del vuoto interpretativo colpevolmente lasciato dall’unico organismo a 
ciò preposto, e si sia precipitato a mettere su carta qualcosa, tanto per pararsi le spalle, secondo la 
classica moda italiana. E, sempre in base alla classica moda italiana, non è difficile prevedere che 
tale circolare interpretativa produrrà l’ennesima marea di inutile contenzioso tributario.

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Arriva la circolare della agenzia sulle compensazioni

  • 1. Arriva la circolare dell’Agenzia sul Visto di Conformità (meglio tardi che mai) Lo scorso 25 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare N. 28/E – 2014, concernente gli adempimenti a carico dei professionisti che, con il visto di conformità, attestano la corrispondenza dei dati contenuti nella dichiarazione con quelli delle scritture contabili, sulla base della previsione contenuta nella passata Legge di Stabilità (Art. 1, Comma 574, Legge 147/2013). Come da titolo, il primo pensiero che ci è venuto in mente è stato: Beh, meglio tardi che mai! Non basta che, ogni anno, indipendentemente dal cambio del governo, o del ministro, o del direttore dell’Agenzia, siamo costretti ad attendere gli ultimi giorni utili per trasmettere le dichiarazioni (quest’anno, l’aggiornamento del software di controllo è stato inserito sul sito Entratel il 15 settembre); ma che – addirittura – ci vogliano 9 mesi per emanare una circolare di così vitale importanza, pare francamente del tutto irragionevole e intollerabile; specie se si dà uno sguardo alle tante circolari, emesse dall’Agenzia in questo stesso frangente di tempo, di cui proprio non si riesce a comprendere quali fossero i motivi d’urgenza che ne giustificassero un non bene identificato diritto di precedenza rispetto a quella in questione. Abbiamo letto, in questi giorni, sui vari organi della stampa specializzata, frasi tipo: “L’Agenzia arriva al fotofinish”; “Giusto in tempo per la scadenza degli invii telematici del prossimo 30 settembre”; e simili. Solo qualcuno (i Colleghi del Comitato di Redazione di Euroconference) ha avuto l’ardire di sottolineare come la circolare: “si contraddistingue per la poca tempestività” (oltre che “per la scarsità di indicazioni operative”). A nostro avviso, detta circolare è gravemente e colpevolmente in forte ritardo. Se la legge che ha introdotto le novità sull’argomento è datata dicembre 2013, qualche ragione c’è: le compensazioni si possono effettuare a decorrere dai primi mesi del 2014 (esempio: credito annuale IVA 2013). Orbene, parrebbe evidente che, al di là di tutti gli adempimenti previsti per poter apporre il Visto nella dichiarazione (i quali certo non consentono far tutto con serietà e tranquillità nel giro di qualche giorno), se la circolare viene emanata a compensazioni già avvenute, ci pare alquanto alto il rischio di commettere degli errori interpretativi della norma, che di sicuro non possiamo poi correggere in sede di mera trasmissione telematica del Modello Unico. Senza stare a esaminare, punto per punto, quanto esposto nella circolare (chi è interessato, può scaricarsela nella solita sezione: “Archivio Circolari e Documenti”, del sito) , rileviamo con piacere la conferma del fatto che il limite dei 15.000 debba intendersi per singolo tributo e non complessivamente. La cosa pareva già a tutti ovvia, ma, considerato che siamo in Italia, meglio non dare mai nulla per scontato. Siamo molto dubbiosi, viceversa, in merito alle interpretazioni fornite circa le apposizioni del Visto in caso di cessione di crediti tra società del gruppo (specie nel caso del “consolidato nazionale”),
  • 2. che ci paiono spesso delle duplicazioni del tutto inutili; e, soprattutto, con riguardo alla cessione delle ritenute residue da parte degli associati o dei soci agli enti collettivi dei quali fanno parte: qui, l’Agenzia afferma che non debba essere apposto il visto di conformità sulla dichiarazione della persona fisica cedente, ma debba essere messo su quella della società o associazione che utilizza il credito per importo superiore ai 15.000; terremo in buona nota tale interpretazione nell’esecuzione del nostro lavoro, ma, assai immodestamente, ci permettiamo di dissentire. Con riferimento ai vari controlli da svolgere onde poter apporre il Visto sulle dichiarazioni, quelli indicati ci appaiono veramente semplici e ben poco efficaci per giustificare la presumibile ratio della legge. Riteniamo che, nella malaugurata ipotesi in cui un contenzioso dovesse arrivare al vaglio della Suprema Corte, assai difficilmente un professionista potrebbe essere considerato immune da responsabilità soltanto sul fondamento di avere ottemperato al genere di controllo affermato nella circolare dell’Agenzia. Una previsione che continua a non essere affatto chiara è quella che prevede (art. 23, comma 1, del decreto n. 164, del 29 maggio 1999): “I professionisti possono rilasciare il visto di conformità se le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dallo stesso professionista che appone il visto.” La circolare stabilisce, però, che: “Coerentemente con quanto chiarito dalla circolare n. 57/E del 2009, tenuto conto della obbligatorietà del visto di conformità ai fini della fruizione dell'istituto della compensazione, si ritiene che nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente può comunque rivolgersi a un CAF-imprese o a un professionista abilitato all'apposizione del visto”. Dunque, in ossequio a quanto citato: se una contabilità viene tenuta da un “abusivo”, l’imprenditore può rivolgersi a un professionista per l’apposizione del Visto; se, invece, a elaborare quella contabilità è un altro professionista, allora il Visto lo potrebbe apporre solo quest’ultimo. Infine, gli allegati alla circolare (check-list e facsimili): sembrano davvero di ben poca utilità pratica (ovvi o comunque già noti). Una precisazione/conferma che, viceversa, sarebbe stata molto apprezzata da tutti, e di cui non se ne è vista ombra (nemmeno, come si suol dire, tra le righe), è quella relativa alla possibilità di procedere alle compensazioni senza l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione riportante i crediti. È pur vero che, stante l’attuale agenda fiscale e la prassi ormai unanimemente consolidata, la questione dovrebbe essere già da tempo superata; ma, cogliere la palla al balzo per fornire definitiva ratifica, non avrebbe guastato. To sum up: la circolare pare quasi estrapolata in fretta e furia da qualcuno che, a distanza di 9 mesi dalla pubblicazione della legge e a ridosso della scadenza delle trasmissioni telematiche, si sia improvvisamente accorto del vuoto interpretativo colpevolmente lasciato dall’unico organismo a ciò preposto, e si sia precipitato a mettere su carta qualcosa, tanto per pararsi le spalle, secondo la classica moda italiana. E, sempre in base alla classica moda italiana, non è difficile prevedere che tale circolare interpretativa produrrà l’ennesima marea di inutile contenzioso tributario.