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Vista la recente abrogazione della norma (Decreto 293/2001) che disciplinava l’obbligo di
redazione, da parte delle Autorità Portuali, del Rapporto di Sicurezza per valutare in termini
cumulativi (rispetto a tutte le attività a rischio nei porti) il rischio di incidente industriale.
Considerato che, nonostante la suddetta novità normativa, nei porti (come quelli di Spezia e
Genova ad esempio) sono presenti industrie e attività di per se soggette alla normativa Seveso,
come pure sostanze pericolose sulle navi che vi attraccano e che sono potenzialmente associabili
alle numerose collisioni che avvengono nei porti.
Visto che Secondo il Rapporto dell'European Maritime Safety Agency, nel quinquennio 2011-2014,
il 42% degli incidenti che hanno visto coinvolte navi mercantili, traghetti, petroliere, bulk
passeggeri è avvenuto in acque ristrette e specie nelle acque portuali. Rispetto a questa
percentuale, già significativa, occorre specificare che un 27% di incidenti avviene in acque costiere
sotto le 12 miglia, sovente negli spazi dove le navi in attesa di ormeggio danno fonda alle ancore e
dove comunque si sviluppa la fase iniziale o quella finale delle manovre che la nave compie per
entrare o uscire dal porto;
Considerato che l’applicazione di sistemi informatici specifici oggi consentirebbe di adempiere alle
prescrizioni delle normative sulla sicurezza dei lavoratori e, in particolare, all’abrogato Decreto
sopra citato;
Considerato che il Decreto abrogato definiva non solo procedure e documenti da attivare ma
anche indirizzi tecnici sulle informazioni necessarie sia per radiografare il rischio incidentale nel
porto e come prevenirlo ma anche per pianificare la gestione della eventuale emergenza;
Visto che in realtà il vero motivo di abrogazione del Decreto 293/2001 è palesemente contenuto
negli atti preparatori al DLgs 105/2015 (attuazione Direttiva Seveso III): “al fine di non gravare di
ulteriori oneri i gestori delle infrastrutture portuali nazionali, provocando effetti distorsivi del
mercato anche rispetto ai competitors europei.”
Visto che la recente riforma della legge quadro sui porti (ex DLgs 169/2016) non ha, comunque,
abrogato il comma 5 articolo 5 di detta legge quadro. Tale comma che prevede l’obbligo di
redigere per i porti gestiti dalle Autorità Portuale un Rapporto sulla sicurezza in ambito portuale
da allegare al Piano Regolatore Portuale;
Visto che con la riforma del 2016 il Piano regolatore di sistema portuale (come è ora definito) è
adottato dal comitato di gestione della Autorità di Sistema Portuale (AdSP), previa intesa con il
Comune o i Comuni interessati. Quindi il Rapporto di Sicurezza dell’Ambito Portuale deve essere
approvato in quanto allegato, dal Comitato di Gestione della AdSP.
Considerato che uno studio recentissimo del sistema Agenzie Regionale Protezione dell’Ambiente
(ARPA) e Corpo Nazionale Vigili del Fuoco (nota 1) così conclude: “Con l'abrogazione del Decreto
Ministeriale n°293 del 6 maggio 2001 è venuto meno l'obbligo di redazione del Rapporto Integrato
di Sicurezza Portuale si configura una possibile "vacatio legis" che potrebbe portare ad una
gestione non ottima di un'eventuale emergenza portuale soprattutto in caso di incidente rilevante
proveniente da uno stabilimento Seveso o dalle sostanze pericolose presenti a qualsiasi titolo in
ambito portuale tra cui si ricordano anche le condotte attualmente escluse dall’ambito di
applicazione della Seveso III.”
Considerato che il suddetto studio individua gli indirizzi per la redazione di un Piano di Emergenza
Portuale (PEP) valido nel caso o meno di presenza di aziende Seveso e dovrà comprendere gli
aspetti derivanti dallo stoccaggio, anche temporaneo, ed il trasporto di merci pericolose in ambito
portuale.
Considerato che allo stato attuale della vigente normativa, come sopra ricordato, resterebbe solo
l’obbligo di legge del Rapporto sulla sicurezza in ambito portuale ma non quello del Piano di
emergenza portuale.
Considerato che il Rapporto di sicurezza in ambito portuale diventa il momento della fotografia
dello stato della sicurezza nel porto e quindi delle misure di prevenzione del rischio mentre
il Piano di Emergenza da costruire in modo integrato completerebbe il suddetto Rapporto quale
strumento per affrontare il rischio reale (in chiave post incidentale) oltre che informativa alla
popolazione e ai lavoratori dell'area portuale.
Visto che nell’attuale quadro costituzionale la materia dei porti rientra nella legislazione
concorrente (Stato – Regioni) e la recente riforma della legge quadro sui porti (legge 84/1994) ha
confermato questa impostazione prevedendo in particolare che il Piano regolatore di sistema
portuale (PRSP) sia adottato dal Comitato di Gestione della nuova Autorità di sistema portuale di
intesa con i Comuni interessati territorialmente dal porto.
Visto inoltre che la materia ambiente (di cui fa parte la normativa sulle industrie a rischio di
incidente rilevante) rientra nella competenza esclusiva dello Stato.
Considerato che nonostante la prospettata riforma costituzionale trasferisca i porti nazionali alla
competenza esclusiva dello Stato, resta la normativa della vigente (ed appena riformata) legge
quadro sui porti che come abbiamo visto riconosce un ruolo chiarissimo alla Regione e anche ai
Comuni nella elaborazione e approvazione del PRSP integrato dal Rapporto di Sicurezza ai sensi
della normativa Seveso.
Considerato e Visto quanto sopra SI IMPEGNA la Giunta Regionale a promuovere un Accordo
Stato Regioni per definire un Protocollo operativo, con il coordinamento del Comitato gestione
nuove Autorità Portuale con il Comitato Tecnico Regionale ex normativa Seveso, che preveda:
1 http://www.arpat.toscana.it/documentazione/report/seveso-ter-e-sicurezza-nei-
porti/attachment_download/pubblicazione
1. la possibilità di integrare nei PRSP, in attuazione della vigente legge 84/1994 (comma 5 articolo
5), un Rapporto di sicurezza portuale
2. la previsione di approvare un Piano di Emergenza Portuale tenuto conto delle linee guida per le
emergenze in ambito portuale
3. la predisposizione da parte del Sindaco della Città Metropolitana e/o Comune/i territorialmente
interessato/i di una scheda informativa per il pubblico sui contenuti dei documenti di cui ai punti 1
e 2, ai sensi della lettera b) comma 1 articolo 8 DLgs 105/2015 e degli articolo 23 e 24 di questo
DLgs.

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Mozione rischio incidenti nei porti liguri

  • 1. Vista la recente abrogazione della norma (Decreto 293/2001) che disciplinava l’obbligo di redazione, da parte delle Autorità Portuali, del Rapporto di Sicurezza per valutare in termini cumulativi (rispetto a tutte le attività a rischio nei porti) il rischio di incidente industriale. Considerato che, nonostante la suddetta novità normativa, nei porti (come quelli di Spezia e Genova ad esempio) sono presenti industrie e attività di per se soggette alla normativa Seveso, come pure sostanze pericolose sulle navi che vi attraccano e che sono potenzialmente associabili alle numerose collisioni che avvengono nei porti. Visto che Secondo il Rapporto dell'European Maritime Safety Agency, nel quinquennio 2011-2014, il 42% degli incidenti che hanno visto coinvolte navi mercantili, traghetti, petroliere, bulk passeggeri è avvenuto in acque ristrette e specie nelle acque portuali. Rispetto a questa percentuale, già significativa, occorre specificare che un 27% di incidenti avviene in acque costiere sotto le 12 miglia, sovente negli spazi dove le navi in attesa di ormeggio danno fonda alle ancore e dove comunque si sviluppa la fase iniziale o quella finale delle manovre che la nave compie per entrare o uscire dal porto; Considerato che l’applicazione di sistemi informatici specifici oggi consentirebbe di adempiere alle prescrizioni delle normative sulla sicurezza dei lavoratori e, in particolare, all’abrogato Decreto sopra citato; Considerato che il Decreto abrogato definiva non solo procedure e documenti da attivare ma anche indirizzi tecnici sulle informazioni necessarie sia per radiografare il rischio incidentale nel porto e come prevenirlo ma anche per pianificare la gestione della eventuale emergenza; Visto che in realtà il vero motivo di abrogazione del Decreto 293/2001 è palesemente contenuto negli atti preparatori al DLgs 105/2015 (attuazione Direttiva Seveso III): “al fine di non gravare di ulteriori oneri i gestori delle infrastrutture portuali nazionali, provocando effetti distorsivi del mercato anche rispetto ai competitors europei.” Visto che la recente riforma della legge quadro sui porti (ex DLgs 169/2016) non ha, comunque, abrogato il comma 5 articolo 5 di detta legge quadro. Tale comma che prevede l’obbligo di redigere per i porti gestiti dalle Autorità Portuale un Rapporto sulla sicurezza in ambito portuale da allegare al Piano Regolatore Portuale; Visto che con la riforma del 2016 il Piano regolatore di sistema portuale (come è ora definito) è adottato dal comitato di gestione della Autorità di Sistema Portuale (AdSP), previa intesa con il Comune o i Comuni interessati. Quindi il Rapporto di Sicurezza dell’Ambito Portuale deve essere approvato in quanto allegato, dal Comitato di Gestione della AdSP.
  • 2. Considerato che uno studio recentissimo del sistema Agenzie Regionale Protezione dell’Ambiente (ARPA) e Corpo Nazionale Vigili del Fuoco (nota 1) così conclude: “Con l'abrogazione del Decreto Ministeriale n°293 del 6 maggio 2001 è venuto meno l'obbligo di redazione del Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale si configura una possibile "vacatio legis" che potrebbe portare ad una gestione non ottima di un'eventuale emergenza portuale soprattutto in caso di incidente rilevante proveniente da uno stabilimento Seveso o dalle sostanze pericolose presenti a qualsiasi titolo in ambito portuale tra cui si ricordano anche le condotte attualmente escluse dall’ambito di applicazione della Seveso III.” Considerato che il suddetto studio individua gli indirizzi per la redazione di un Piano di Emergenza Portuale (PEP) valido nel caso o meno di presenza di aziende Seveso e dovrà comprendere gli aspetti derivanti dallo stoccaggio, anche temporaneo, ed il trasporto di merci pericolose in ambito portuale. Considerato che allo stato attuale della vigente normativa, come sopra ricordato, resterebbe solo l’obbligo di legge del Rapporto sulla sicurezza in ambito portuale ma non quello del Piano di emergenza portuale. Considerato che il Rapporto di sicurezza in ambito portuale diventa il momento della fotografia dello stato della sicurezza nel porto e quindi delle misure di prevenzione del rischio mentre il Piano di Emergenza da costruire in modo integrato completerebbe il suddetto Rapporto quale strumento per affrontare il rischio reale (in chiave post incidentale) oltre che informativa alla popolazione e ai lavoratori dell'area portuale. Visto che nell’attuale quadro costituzionale la materia dei porti rientra nella legislazione concorrente (Stato – Regioni) e la recente riforma della legge quadro sui porti (legge 84/1994) ha confermato questa impostazione prevedendo in particolare che il Piano regolatore di sistema portuale (PRSP) sia adottato dal Comitato di Gestione della nuova Autorità di sistema portuale di intesa con i Comuni interessati territorialmente dal porto. Visto inoltre che la materia ambiente (di cui fa parte la normativa sulle industrie a rischio di incidente rilevante) rientra nella competenza esclusiva dello Stato. Considerato che nonostante la prospettata riforma costituzionale trasferisca i porti nazionali alla competenza esclusiva dello Stato, resta la normativa della vigente (ed appena riformata) legge quadro sui porti che come abbiamo visto riconosce un ruolo chiarissimo alla Regione e anche ai Comuni nella elaborazione e approvazione del PRSP integrato dal Rapporto di Sicurezza ai sensi della normativa Seveso. Considerato e Visto quanto sopra SI IMPEGNA la Giunta Regionale a promuovere un Accordo Stato Regioni per definire un Protocollo operativo, con il coordinamento del Comitato gestione nuove Autorità Portuale con il Comitato Tecnico Regionale ex normativa Seveso, che preveda: 1 http://www.arpat.toscana.it/documentazione/report/seveso-ter-e-sicurezza-nei- porti/attachment_download/pubblicazione
  • 3. 1. la possibilità di integrare nei PRSP, in attuazione della vigente legge 84/1994 (comma 5 articolo 5), un Rapporto di sicurezza portuale 2. la previsione di approvare un Piano di Emergenza Portuale tenuto conto delle linee guida per le emergenze in ambito portuale 3. la predisposizione da parte del Sindaco della Città Metropolitana e/o Comune/i territorialmente interessato/i di una scheda informativa per il pubblico sui contenuti dei documenti di cui ai punti 1 e 2, ai sensi della lettera b) comma 1 articolo 8 DLgs 105/2015 e degli articolo 23 e 24 di questo DLgs.