2. Obblighi e divieti
Obblighi del datore di lavoro
Deve mantenere il posto di
lavoro al dipendete per tutto
il periodo di comporto
Divieti del datore di lavoro
Non può licenziare il
dipendente durante tutto il
periodo di comporto.
3. Obblighi e divieti
Obblighi del lavoratore
Deve andare dal medico per
accertare la malattia e
ottenere il certificato, e
comunicare al datore entro il
primo giorno l’impossibilità,
il numero di giorni e il
numero di protocollo del
certificato.
Deve inoltre essere
reperibile fin dal primo
giorno all’indirizzo indicato
per eventuali visite di
controllo.
Divieti del lavoratore
Non può prestare altra
attività lavorativa durante la
malattia, questo potrebbe
comportare il licenziamento
da parte del datore di
lavoro.
4. Trattamento economico
L’assenza per malattia deve essere
retribuita dal datore secondo quanto
stabilito dal ccnl; in alcuni casi viene
sostenuta dall’INPS che eroga
l’indennità di malattia
Settore Trattamento economico
Metalmeccanici
industria
Solo operai (C/INPS+C/DITTA)
Fino al 3º anno
Primi 122 gg: 100%
Successivi: 80%
Dal 3º al 6º anno
Primi 153 gg: 100%
Successivi: 80%
Oltre il 6º anno
Primi 214 gg: 100%
Successivi: 80%
5. Indennità dell INPS
L’indennità fornita dall’INPS non
spetta a determinate categorie,
che sono:
-Collaboratori familiari.
-Impiegati dei settori diversi dal
commercio.
-Dirigenti.
-Lavoratori domestici.
-Lavoratori autonomi.
Prospetto riepilogativo delle % dell’indennità a carico INPS
gg. di malattia % Normale
Da, 4º al 20º giorno 50%
Dal 21º al 180º giorno 66,66%
6. Conclusione,
continuazione e ricaduta
La conclusione della malattia avviene il
giorno successivo alla data indicata sul
certificato, ovvero la scadere della
prognosi.Qualora il lavoratore intendesse
rientrare prima di tale data è tenuto a
fornire un certificato che attesti la
completa guarigione.
Mentre in caso di continuazione della
malattia dopo la data indicata il lavoratore
è tenuto a comunicarlo e fornire
certificazione; ma anche rendersi reperibile
per eventuali visite di controllo.
Il caso di ricaduta della malattia si verifica
quando entro trenta giorni dalla
conclusione della precedente si verifica un
altro evento morboso considerato
conseguenza del primo; come nei
precedenti casi si necessita un certificato
con barrata la casella di ricaduta.
7. Conservazione del
posto
Comporto breve
Anni gg. usufruibili
Fino a 3 anni compiuti 183 gg. di calendario
Oltre i 3 e fino ai 6 anni
compiuti
274 gg. di calendario
Oltre i 6 anni 365 gg. di calendario
Al superamento dei limiti di
conservazione del posto il lavoratore se
lo richiede preventivamente potrà
ottenere un periodo continuativo non
prolungabile ulteriormente per un
massimo di 24 mesi per una sola volta
nel triennio di riferimento.