Sicurezza lavoro: Check list per gli alberghi e le strutture ricettive
1. Sicurezza lavoro: Check list per gli alberghi e le strutture
ricettive | Formazione Turismo
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March 11, 2013
Dopo aver presentato, senza pretesa di essere esaustivi ma solo come stimolo e pungolo alle
aziende, le grandi linee del testo legislativo, riprendiamo il discorso sulla sicurezza degli ambienti
di lavoro e dei lavoratori stessi in ambito ricettivo.
Ricordiamo che il cosiddetto Testo Unico, il D.Lgs 81/08, vuole portare un cambiament o nella
ment alit à dei datori di lavoro e dei lavoratori stessi, al fine di portare a livelli di eccellenza i
nostri ambienti di lavoro e la consapevolezza dei lavoratori stessi.
Parlare di scurezza significa, o dovrebbe significare, ripensare il modo di lavorare, di gestire il
revenue management, il budget e le risorse umane.
La sicurezza non è a latere o dopo ma deve essere dent ro il f at t ore lavorat ivo e della
produzione!
In Italia abbiamo ancora molta strada da fare e questo testo aiuta il cambiamento.
Oggi, non si può pensare ad un bilancio senza tener conto della voce della sicurezza, anche
perché i costi della eventuale mancata sicurezza, in termini di responsabilità penale, civile,
amministrativa e monetaria, sono, giustamente, molto alti.
Un bravo Revenue Manager non pensa solo ai ‘tradizionali’ costi fissi e variabili delle camere,
delle pulizie, dei consumi, del mantenimento, ecc. ma deve t ener cont o anche dei cost i della
sicurezza, per prevenire i maggiori costi di mancato adempimento normativo, o di malattie
professionali, o di cause giudiziarie pendenti. Oggi è tempo che la prevenzione dei rischi
divent i una voce f issa del budget , per aumentare l’efficienza del lavoro e risparmiare sui costi
aggiuntivi futuri.
In questo post diamo una breve check list indicativa per il manager ed il lavoratore che vogliono
dare uno sguardo sommario a questa sconosciuta signora chiamata ‘sicurezza’.
Per ogni approfondimento e chiarimento basta inviarmi una e-mail.
La valut azione dei rischi rappresenta l’asse portante della nuova filosofia in materia di tutela
della salute dei lavoratori che vede nel dat ore di lavoro il prot agonist a at t ivo della funzione
prevenzionale; essa costituisce, inoltre, il perno intorno al quale deve ruotare l’organizzazione
aziendale della prevenzione.
Innanzitutto bisogna individuare chi è il datore di lavoro, cioè colui o colei che ha
responsabilit à dell’impresa o unità produttiva, che è il t it olare dei pot eri decisionali e di
spesa e che ha una diretta responsabilità giuridica.
Tutti i settori di attività privati e pubblici e tutte le tipologie di rischio, ed in particolare lavoratori
e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché i soggetti ad essi equiparati, sono soggetti
all’obbligo di valutare i rischi connessi con l’attività esercita.
Vengono identificate perciò le seguenti figure all’interno dell’organizzazione:
• “datore di lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ovvero il soggetto
che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa in quanto esercita i poteri decisionali e di
spesa;
• “lavoratore”: persona che,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendistato, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari. Al lavoratore è equiparato:
1. il socio lavoratore di cooperativa o di società;
2. l’associato in partecipazione;
3. il soggetto beneficiario di tirocini formativi e di orientamento; ecc.
2. 3. il soggetto beneficiario di tirocini formativi e di orientamento; ecc.
Quindi, tutti sono soggetti alle normative sulla sicurezza, ad eccezione dei lavoratori autonomi,
delle cosiddette badanti e dei collaboratori familiari.
Un’altra significativa differenza viene posta sulla dimensione dell’attività/azienda.
Gli obblighi verso la sicurezza, in materia di informazione e formazione, sono differenziati in
funzione del numero dei lavoratori:
• aziende con meno di 10 lavoratori;
• aziende con più di 10 lavoratori.
Obblighi del datore di lavoro per aziende con più di 10 lavoratori
a) Valutare tutti i rischi ed elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR) eventualmente
da aggiornare;
b) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP); il datore di lavoro
può assolvere anche direttamente alle funzioni di RSPP, purché comunque formato in
ottemperanza con i requisiti di legge;
c) nominare il medico competente (MC) per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria,
quando previsto, e disporre affinché i lavoratori si sottopongano ad essa;
d) adempiere agli obblighi di inf ormazione, f ormazione e addest rament o dei lavoratori;
e) nell’affidamento di attività a f ornit ori, elaborare il Documento di Valutazione dei rischi
da interferenza (DUVRI);
Obblighi del datore di lavoro per aziende con meno di 10 lavoratori
Fatti salvi tutti gli altri obblighi che devono essere soddisfatti, prevede le seguenti
semplificazioni del datore di lavoro:
a) rimane l’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, ma è possibile produrre un
documento di aut ocert if icazione (f ino al 31 dicembre 2012). Ciò è però sconsigliato poichè
presuppone una precedente valutazione dei rischi, formalizzata in un documento opponibile a
terzi.
3. Abbiamo visto come gli aspetti della sicurezza del lavoro siano così importanti da incidere sui
fattori di produttività e di efficienza della gestione e del personale dell’attività ricettiva.
Sicurezza vuol dire consapevolezza, compet enza, legalit à, ef f icienza e responsabilit à.
di Michele Trabucco – Responsabile sales and marketing di Lomac sicurezza, giornalista, già
receptionist in hotels, laureato in Economia dello sviluppo, corso UET in web marketing
turistico.