Presentazione della riforma della L. 124/2017 in materia di concorrenza e delle principali novità per la professione forense (obbligo preventivo in forma scritta, società, associazioni e reti fra professionisti, assicurazione professionale, etc.)
Corso segretario comunale - Reati contro la pubblica amministrazione
Concorrenza e riforma professione avvocato: preventivi, società, assicurazioni
1. Avv. Federico Fava
Avvocato, dottore di ricerca, contrattista all’Università di Trento
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano
2. L. 22 maggio 2017, n. 81 (sul lavoro autonomo)
in vigore dal 14 giugno 2017
L. 4 agosto 2017, n. 124 (sulla concorrenza)
in vigore dal 29 agosto 2017
3. (nuovo art. 4 L. 247/2012, introdotto dalla L. 124/2017)
possibile la partecipazione a più associazioni professionali;
eliminato il vincolo del domicilio professionale nella sede
dell’associazione;
possibilità di associazioni professionali multidisciplinari.
4. (nuovo art. 4-bis L. 247/2012, introdotto dalla L. 124/2017)
possibilità già prevista dal D. Lgs. 96/2001 (ma, in precedenza, forme
più rigide);
ampliata la forma societaria: di persone, di capitale e cooperativa;
possibili i soci di solo capitale (ma non società fiduciarie, né trust);
2/3 del capitale sociale e del diritto di voto devono essere rappresentati
da avvocati;
invariati i requisiti della prestazione professionale: personale,
indipendente, imparziale e priva di conflitti di interesse;
la responsabilità della società non esclude quella del socio
professionista.
5. (art. 12, co. 3, L. 81/2017)
Tutti i professionisti, ed anche gli avvocati, possono:
creare reti di professionisti;
partecipare a reti di imprese miste (art. 3 L. 5/2009);
costituire consorzi fra professionisti;
costituire associazioni temporanee professionali (art. 48 D. Lgs.
50/2016);
importanza, fra l’altro, per gli studi piccoli o medi per le
ampliate potenzialità di partecipare a bandi ed appalti pubblici;
6. segue
non danno vita ad un soggetto giuridico autonomo rispetto ai
singoli avvocati o studi professionali;
strumento adatto ai piccoli e medi studi professionali;
hanno ad oggetto una collaborazione di carattere strategico
finalizzata ad obiettivi di innovazione e aumento della capacità
competitiva;
strumento adatto per attuare sinergie comuni verso forme più
stabili (associazioni temporanee, società).
7. l’art. 1, co. 26, L. 124/2017 prevede che le polizze per r.c.
professionale coprano richieste di risarcimento presentate
entro dieci anni dalla chiusura della polizza, ma riferite ad
attività prestata mentre la polizza era ancora in essere;
dall’11 ottobre 2017 le polizze devono avere retroattività
illimitata ed un’ultrattività quanto meno decennale per gli
avvocati che cessino l’attività mentre la polizza è in vigore
(art. 2 D.M. 22 settembre 2016).
8. l’avvocato deve comunicare al cliente, in forma scritta o digitale,
la prevedibile misura del costo della prestazione;
obbligo di specificare oneri, spese, anche forfettarie, e compenso
professionale;
resta fermo il divieto di patto di quota-lite;
resta ferma la possibilità di accordarsi liberamente sul
compenso;
in caso di disaccordo sul compenso, si applicano i parametri di
cui al D.M. 55/2014.
9. il «preventivo» deve tener conto necessariamente delle peculiarità
della prestazione professionale forense (e di tutte le variabili);
pur essendo previsto per legge, resta comunque valido il principio
generale dell’applicazione del D.M. 55/2014, sia in caso di
disaccordo fra cliente ed avvocato, sia – a questo punto – in caso di
assenza di preventivo scritto;
a parere di chi scrive, la mancanza di preventivo scritto non può
dare luogo a responsabilità deontologica, in quanto si tratta di
norma dettata in materia di concorrenza.
10. le spese relative a prestazioni alberghiere e di ristorazione
sostenute dai professionisti ed addebitate al cliente sono
integralmente deducibili;
a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017
(e quindi da subito se l’esercizio coincide con l’anno solare);
le spese direttamente sostenute dal committente non
costituiscono compensi in natura per il professionista.
11. deducibili fino ad € 10.000,00- le spese sostenute per master e corsi di
formazione o di aggiornamento professionale, convegni e congressi;
incluse le spese di viaggio e di soggiorno;
integralmente deducibili fino ad € 5.000,00- i servizi personalizzati di
certificazione delle competenze, di orientamento e auto-
imprenditorialità;
a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 (e
quindi da subito se l’esercizio coincide con l’anno solare);