Pubblichiamo la prima parte delle slide per la lezione alla Scuola per le difese d'ufficio della Camera Penale di Bolzano, in materia di misure di prevenzione personali.
Corso segretario comunale - Reati contro la pubblica amministrazione
Storia delle misure di prevenzione personali
1. LE MISURE DI PREVENZIONE
PERSONALI
Avv. Federico Fava – Camera Penale di Bolzano – Scuola difese d’ufficio – 7 luglio 2017
2. LE MISURE DI PREVENZIONE
sono provvedimenti di natura afflittiva, ma non sono
sanzioni;
si fondano sulla pericolosità sociale;
si applicano prima o comunque a prescindere dalla
commissione di un reato (ante o praeter
delictum);
possono essere di natura personale o patrimoniale;
sono lesive di diritti soggettivi (costituzionalmente
tutelati), quali la libertà personale (art. 13 Cost.) e
la libertà di circolazione (art. 16 Cost.) ed anche,
nel caso delle misure patrimoniali, l’iniziativa
economica e la proprietà privata (artt. 41 e 42
Cost.);
hanno finalità di prevenire la commissione di reati.
3. ORIGINE STORICA DELLE
MISURE DI PREVENZIONE
Introdotte con la legge eccezionale “Pica” del
1863 per contrastare il banditismo post-unitario;
Recepite (ed implementate) dai Testi Unici di
Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) del 1926 e del
1931 e consistono in:
ammonimento;
rimpatrio con foglio di via obbligatorio;
domicilio coatto, poi confino (anche politico).
Sono applicate da una Commissione presieduta
dal Prefetto.
Rimangono in vigore fino al 1956.
4. Il confino politico secondo
il nostro ex Presidente del Consiglio
«Mussolini non ha mai
ammazzato nessuno, Mussolini
mandava la gente a fare
vacanza al confino»
(SILVIO BERLUSCONI, 2003)
5. MISURE DI PREVENZIONE
E COSTITUZIONE REPUBBLICANA
Con l’entrata in vigore (1948) della Costituzione ci si
è posti la questione della legittimità della misure di
prevenzione.
Le misure di prevenzione, a differenza delle misure
di sicurezza, non sono previste dalla Costituzione.
Possibile contrasto con:
• il principio di personalità della responsabilità
penale (art. 27, co. 1 Cost.),
• il principio di presunzione di non colpevolezza (art.
27, co. 2 Cost.), trattandosi di fattispecie basate sul
sospetto o sull’indizio, prima della commissione di un
reato;
• il principio di tassatività (art. 25, co. 2 Cost.), posto
che numerose fattispecie preventive utilizzano
concetti vaghi ed indeterminati.
6. La legge “Tambroni”
(L. 27 dicembre 1956, n. 1423)
La Corte costituzionale, appena entrata in
funzione (1956), si è da subito occupata di misure
di prevenzione (sentenze n. 2 e n. 11 del 1956),
ritenendole di per sé legittime, ma invitando il
legislatore ad intervenire.
Si legittimano sul principio di tutela dei diritti
inviolabili (= prevenzione della commissione di
reati, art. 2 Cost.).
Nel 1956 fu approvata la L. 27 dicembre 1956, n.
1423, c.d. legge “Tambroni” (dal nome del
Ministro dell’Interno), che manteneva tre misure,
ma che prevedeva l’intervento del giudice per la
più grave misura della sorveglianza speciale.
7. Pericolosità generica e
pericolosità mafiosa
La legge anti-mafia (L. 31 maggio 1965, n.
575) ha ampliato le categorie di soggetti
passibili di misure di prevenzione personali a
gli
«indiziati di appartenere ad associazioni
mafiose».
Ha previsto le misure di prevenzione
patrimoniali (confisca).
Quando la legge entrò in vigore, nel nostro
ordinamento non esisteva ancora il reato di
associazione a delinquere di tipo mafioso
(art. 416-bis c.p.), introdotto solo nel 1982.
8. Il “soggiorno obbligato”
dei mafiosi
Con la L. 675/1965 gli indiziati “mafiosi” sono i
principali destinatari della misura del c.d.
“soggiorno obbligato”, una forma aggravata di
sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di
soggiorno in un determinato comune, già
prevista dalla L. 1423/1956 (per i soggetti a
pericolosità “comune”).
Gli indiziati mafiosi venivano quindi inviati nel
nord Italia per l’esecuzione della misura: e così
soprattutto negli anni settanta il “soggiorno
obbligato” porterà a quello che è stato definito un
vero e “contagio” mafioso in zone in precedenza
ritenute immuni da tale realtà criminale.