La concorrenza sleale tramite il web ed i social network
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1. La concorrenza sleale tramite il web e i
social networks
Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov
La concorrenza sleale tramite il web ed
i social network
Avv. Edoardo E. ARTESE – A & C LEGAL
Dott. Valentin VITKOV
2. La concorrenza sleale tramite il web e i
social networks
Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov
Di cosa parleremo
• La concorrenza sleale in generale
• Concorrenza sleale, web e social networks
• Casi emblematici
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Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov
La concorrenza sleale nel codice
civile
Forma illecita di concorrenza tra
imprenditori
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Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov
• Normative contigue
– I diritti di proprietà intellettuale
– Le pratiche commerciali scorrette e le norme
di specifica tutela dei consumatori
– La normativa antitrust
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La disciplina nel codice civile
Art. 2598 c.c.: Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei
segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza
sleale chiunque:
1. usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o
i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i
prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti
idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un
concorrente;
2. diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un
concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di
pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3. si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non
conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a
danneggiare l'altrui azienda.
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La disciplina nel codice civile
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La disciplina nel codice civile: natura
• Atto illecito che ingenera una
responsabilità di tipo extracontrattuale,
con differenze
–Soggettive
–Responsabilità per danno potenziale
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La disciplina nel codice civile: ratio
• Tutela del consumatore, “giudice” degli
sforzi degli imprenditori
• Tutela del corretto svolgimento della
concorrenza
• Tutela dell’attività imprenditoriale svolta
con diligenza professionale, correttezza e
lealtà
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La disciplina nel codice civile: elemento soggettivo
• Tesi prevalente: si può avere concorrenza sleale
solamente tra imprenditori in rapporto di
concorrenza
• Attenzione: può essere qualificato imprenditore
anche chi eserciti di fatto un’attività
imprenditoriale
• In alcune ipotesi: terzi
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La disciplina nel codice civile: rapporto concorrenziale
• Quando si parla di rapporto concorrenziale?
– Beni e servizi
– Territorio
– Rapporto orizzontale e verticale
– Rapporto potenziale
– Rapporto in fieri: es. impresa costituenda
– Azienda in liquidazione
– Azienda fallita autorizzata all’esercizio
provvisorio
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La disciplina nel codice civile
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La disciplina nel codice civile: fattispecie ex art. 2598 n. 1 cc
• Fattispecie di natura confusoria
– Ratio: garantire la scelta dei consumatori
– Il riferimento è al consumatore medio
– Giudizio probabilistico fatto con riferimento al
consumetore medio, tenendo in considerazione
anche i prodotti o servizi
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La disciplina nel codice civile: fattispecie ex art. 2598 n. 1 cc
• Uso di segni distintivi tipici e atipici altrui
– Tipo di segni
• Marchi
• Ditta irregolare
• Sigle
• Emblema
• Etichette
• Slogan
• Marchi di fatto
• Nomi a dominio
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La disciplina nel codice civile: fattispecie ex art. 2598 n. 1 cc
• Rapporti con la disciplina della proprietà
intellettuale:
La disciplina della proprietà intellettuale può concorrere con
quella della concorrenza sleale, con una valutazione caso
per caso
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La disciplina nel codice civile
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La disciplina nel codice civile: fattispecie ex art. 2598 n. 1 cc
• Imitazione servile
Imitazione in modo confusorio degli elementi esterni ed
appariscenti del prodotto altrui
• Valutazione: basata su un’impressione generale che deriva
dall’aspetto d’insieme sulla base della capacità media di
percezione e competenza del consumatore di riferimento.
La forma imitata deve essere nuova, originale e con capacità
distintiva.
• No forme standard, usuali
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La disciplina nel codice civile: fattispecie ex art. 2598 n. 1 cc
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La disciplina nel codice civile: fattispecie ex art. 2598 n. 1 cc
• Altri mezzi: una categoria aperta
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La disciplina nel codice civile
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La disciplina nel codice civile: fattispecie ex art. 2598 n. 2 cc
• Denigrazione commerciale
– Cos’è: diffusione di notizie o apprezzamenti idonei a determinare
discredito dei prodotti o dell’attività di un concorrente.
– “idonei”
– Discredito: lesione dell’immagine concorrenziale di uno specifico
concorrente o di una pluralità di concorrenti
– Il problema delle notizie ed apprezzamenti fondati (“veridicità”)
• Le affermazioni screditanti devono essere vere nella loro
interezza
– Esempio: notizie su procedimenti senza menzionare che
l’esito del giudizio è favorevole al concorrente
• Devono essere diffuse in modo neutro
• Devono essere sufficientemente oggettive
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La disciplina nel codice civile: fattispecie ex art. 2598 n. 2 cc
• Denigrazione commerciale
– Pubblicità comparativa: in passato vietata, oggi ammessa
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La disciplina nel codice civile
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La disciplina nel codice civile: fattispecie ex art. 2598 n. 2 cc
• Appropriazione di pregi
– Cos’è:
• rivendicazione di pregi propri dei prodotti o attività di un
concorrente
• auto attribuzione mendace di pregi che caratterizzano
positivamente i prodotti o attività altrui
– “idoneità” lesiva
• Fuorviare le scelte dei consumatori
• Indirizzamento della domanda di mercato verso chi si
autoattribuisce il pregio
• Beneficiare del pregio altrui senza aver effettuato sforzi per
ottenerlo
• Creare accostamenti, idea di equivalenza tra i prodotti o i servizi
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La disciplina nel codice civile: fattispecie ex art. 2598 n. 2 cc
• Appropriazione di pregi
– Esempi
• Agganciamento pubblicitario
– Accostare il prodotto a quello dell’impresa concorrente
» “tipo”, “modello”, “sistema”
– Uso indebito di denominazioni di origine
– Uso mendace di indicazioni geografiche: cfr. artt. 29 e 30
cpi
– Uso di materiale pubblicitario altrui
– Falsa affermazione della titolarità di un’esclusiva
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La disciplina nel codice civile
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La disciplina nel codice civile: fattispecie ex art. 2598 n. 3 cc
• La clausola generale dell’art. 2598 n. 3 cc
– Si riferisce a comportamenti diversi di quelli già esaminati
– “idoneità” al danno
• Fattispecie tipizzate
– Storno di dipendenti
• Non è illecito quando effettuato con mezzi ordinari (offerte di lavoro
più allettanti)
• Può essere illecito quando effettuato con mezzi sleali (denigrazione
del datore di lavoro, storno fatto con animus nocendi)
– Sottrazione di segreti industriali
– Concorso nell’inadempimento delle obbligazioni altrui
– Concorrenza di ex dipendenti
– Boicottaggio
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Concorrenza sleale tramite web e social networks
• Tramite web
• Tramite social networks
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Uso sleale dei nomi a dominio e delle tecnologie
• Uso sleale dei nomi a dominio
– Scopi perseguiti
• Confusione tra prodotti / brand
• Dirottamento di traffico Internet
– Traffico – visibilità
– Traffico – fonte di introiti pubblicitari
• Lesione della capacità distintiva del marchio
– Danno agli investimenti in diritti di proprietà
intellettuale
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Uso sleale dei nomi a dominio e delle tecnologie
• Contraffazione
• Ostacolo alla registrazione del dominio mediante
registrazione in malafede
• Associazione parassitaria
– Tecniche
• Cybersquatting e typosquatting: sfruttamento
parassitario di traffico web e di risorse online
• Domain grabbing: duplice scopo
– Impedire la registrazione da parte dell’avente diritto
– Trarre profitto dalla vendita -> costo per l’avente diritto che
diminuisce i suoi asset
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Uso sleale dei nomi a dominio e delle tecnologie
• Uso sleale delle tecnolgie
– Manipolazione, contraffazione, uso illecito del format,
contenuto, tecnologie e proprietà intellettuale sei siti web
– Mouse trapping: sfruttare gli schemi pubblicitari pay per
click. Finestre pop up che si riaprono nonostante si cerchi
di chiuderle.
– Linking
– Deep linking
– Framing
– Backlinking
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Problematiche sui social networks
• Gruppi
• Commenti su pagine
• Pagine e account che rientrano nelle fattispecie di
concorrenza sleale, violazione di diritti di proprietà
intellettuale e violazione di diritti d’autore
• Falsi followers e like
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Problematiche sui social networks
• http://www.seoclerks.com visitato il 31.03.2015.
• «SEOClerks is a marketplace originally designed for SEO services.»
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Problematiche sui social networks
• http://www.seoclerks.com visitato il 31.03.2015
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Problematiche sui social networks
• http://www.seoclerks.com visitato il 31.03.2015
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Social networks, spazi e strumenti di discussione
• Casi problematici
– Attivismo su blog, gruppi di discussione, social networks
• Libertà di espressione vs.
• Attività illecita
– Particolarmente delicato quando la critica e la
denigrazione o l’elogio e l’appropriazione di pregi si
trovano nella stessa area e vanno a sovrapporsi
• Esempio: gli hamburger fanno schifo -> può essere
critica di un certo tipo di alimentazione o denigrazione
di un determinato tipo di prodotti
• Esempio: i farmaci fanno male, meglio la medicina
alternativa -> idem
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Social networks, spazi e strumenti di discussione
• Casi problematici
– Fan clubs
– Finti likes
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Esempi
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Nome a dominio di un gruppo media
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Caso Mediaset
• Una società americana acquista all’asta il dominio
mediaset.com
• Il gruppo avvia la procedura di riassegnazione del
dominio
• Il panel WIPO non riassegna il dominio
mediaset.com
• Tribunale di Roma, Sez. IX, RG 1193/2012 ordina
la riassegnazione del dominio
• Come sarà andata a finire nel 2015? Non lo
sappiamo…
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Caso Mediaset
http://whois.icann.org/en/lookup?
name=mediaset.com consultato il
27.03.2015
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Caso Mediaset
http://www.mediaset.com
consultato il 27.03.2015
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Posizionamento di un sito web
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Posizionamento di un sito web
• Fatto
– il ricorrente è titolare dei nomi a dominio
• www.tuttogonfiabili.it e
www.tuttogonfiabili.com
– ha fatto domanda di registrazione di marchio
– ricerca con parola chiave "tuttogonfiabili”
• link pubblicitario contenente la dicitura "tuttogonviabili-
60%" che indirizza verso siti di una società concorrente
• il link pubblicitario viene disposto in posizione
preminente
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Posizionamento di un sito web
• Diritto
– «... costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598,
comma 1, c.c., l'uso confusorio di segni distintivi atipici
ovvero il compimento di atti compiuti con mezzi di
concorrenza confusoria;»
– «la tutela anticoncorrenziale può essere richiesta ove
sussista un rischio di confondibilità»
– Giudizio di confondibilità in relazione al consumatore di
media diligenza sussistente
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Posizionamento di un sito web
• Diritto
– «tra i segni tutelabili ... rientra anche il domain name che -
oltre a costituire strumento tecnico d'indirizzo del World
Wide Web - sono segni che identificano e
contraddistinguono il sito mediante il quale l'impresa offre i
suoi prodotti: essi constano di tre elementi, tra cui il
Second Level Domain, che costituisce il cuore del
dominio;»
– L’uso di segni distintivi come chiave per la ricerca in rete
può costituire illecito
• Concorrenza sleale appropriativa di pregi
• Violazione di diritti esclusivi su segno distintivo
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Fan page di nota casa automobilistica
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Posizionamento di un sito web
• Provvedimento
– ordine di cessazione delle violazioni accertate
– imposizione di una sanzione da pagare per ogni
successiva violazione
– fissa una sanzione da pagare per ogni giorno di ritardo
nell'esecuzione del provvedimento
(Trib. Napoli, RG 14666/2014, ord. del 17.06.2014)
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Fan page di nota casa automobilistica
• A partire dal 2008 Olivier e Sammy Wasen, creano
su Facebook gruppi e fan pages dedicati alla
Ferrari e ad altri temi d’interesse, tra cui:
– Ferrari Facebook PageFormula 1 Vision
• 2009: La pagina dedicata alla Ferrari ha
più di 500.000 fan
• Marzo 2009: richiesta di Ferrari di avere
l’amministrazione formale della fan page
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Fan page di nota casa automobilistica
• 2009-2012 Collaborazione tra Ferrari e i Wasen.
• A metà del 2012
– Ferrari Facebook Page: 9.000.000 fan
– Formula 1 Vision: 200.000 fan
• Luglio 2012 I Wasem vengono retrocessi da co-
amministratori a creatori di contenuti.
• Febbraio 2013 Ferrari toglie lo status di creatori di
contenuti
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Fan page di nota casa automobilistica
• Cause tra le parti in Svizzera, Italia e Stati Uniti
• Secondo le pretese dei Wasem, ogni fan vale
– 174$ per il proprietario del brand
– 1000$ per le società costruttrici di automobili di lusso
• Accordi poco chiari
• Oggettive incertezze
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Gruppo “aziendale” su Facebook
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Gruppo “aziendale” su Facebook
• Un’impresa crea un gruppo su Facebook
• Nomina 2 amministratori, tra cui un collaboratore
dell’impresa
• Il collaboratore, terminata la collaborazione con
l’azienda, effettua numerosi e, tra l’altro
– Modifica il nome del gruppo, sostituendolo con quello di un’altra azienda
– Comunica le modifiche a numerosi clienti
– Rimuove gli altri amministratori
– Nella sezione informativa del gruppo: “Visita il nuovo sito di Alfa” punta
al sito Beta.
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Gruppo “aziendale” su Facebook
• Richiesta di provvedimento cautelare per
– Modificare il nome della pagina
– Rinominare gli amministratori del gruppo
– Imporre l’astensione su ogni futuro intervento sul gruppo
• Concorrenza sleale confusoria e contraria ai principi di correttezza
professionale
• Difesa
– Il gruppo è stato fondato dall’ex dipendente
– La paternità del gruppo è sua
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Gruppo “aziendale” su Facebook
• Motivazioni del provvedimento di accoglimento del ricorso cautelare
– Il gruppo è un valido veicolo di informazioni pubblicitarie
– L’amicizia virtuale è un thesaurus di contatti qualificati potenzialmente produttivi
di avviamento commerciale
– «allorché il soggetto che avvia i contatti e calamita le amicizie virtuali è
dichiaratamente imprenditore, tutto il tenore dei rapporti muta e si intride di
rilevanza economica e di potenzialità commerciale.» e non si riduce a meri
rapporti sociali
– «Il gruppo Facebook rappresenta un caso di segno distintivo atipico, suscetibile
di tutela»
– Si ravvisa interferenza confusoria con segni legittimamente usati da altri.
– Le regole di Facebook non possono prevaricare le norme dell’ordinamento, non
sono una lex specialis derogatoria di altre norme dell’ordinamento.
– La paternità non è dell’ex collaboratore, in quanto la registrazione è stata posta
nell’interesse della società
(Tribunale di Torino, RG 19145/2011, ordinanza)
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Denigrazione di nota azienda cosmetica
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Denigrazione di azienda cosmetica
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Denigrazione di azienda cosmetica
"Nelumbo Nucifera fruit - botanic garden Adelaide" by Peripitus - Own work. Licensed under GFDL via
Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nelumbo_Nucifera_fruit_-
_botanic_garden_Adelaide.jpg#/media/File:Nelumbo_Nucifera_fruit_-_botanic_garden_Adelaide.jpg
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Uber Pop
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Il caso Uber Pop
• Il servizio Uber Pop
• Ordinanza cautelare del Tribunale di Milano – Sez.
specializzata in materia di impresa – Sez. A del
26.05.2015 (giudice Dott. Claudio Marangoni)
– È un provvedimento piuttosto lungo ed articolato
– Alcuni punti d’interesse
• Si individua un’ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3
c.c.
• Le imprese che hanno creato l’app e il servizio rispondono in
quanto hanno creato il sistema e sono consapevoli della
violazione delle norme pubblicistiche in materia di autoservizi
pubblici non di linea da parte degli autisti
• È da escludersi che il servizio sia una forma di car sharing o ride
sharing
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Tripadvisor
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Il caso Tripadvisor
“Ferisce più la penna che la spada” Cornelio
• I fatti
– Il gruppo Tripadvisor gestisce il sito più utilizzato al
mondo per la recensione di alberghi e ristoranti
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Il caso Tripadvisor
• Claims
– «
aiutare i viaggiatori a pianificare la vacanza
perfetta. TripAdvisor offre consigli di viaggio
affidabili, pubblicati da veri viaggiatori e
informazioni, con collegamenti diretti agli
strumenti di prenotazione»
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Il caso Tripadvisor
• Claims
«Su TripAdvisor si possono reperire informazioni, consigli e opinioni
spassionate da chi ha viaggiato davvero»
Pochi claims e 500.000 euro di sanzione
amministrativa.
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Il caso Tripadvisor
• Nel caso specifico, Tripadvisor è stata
sanzionata per pratica commerciale
scorretta.
• Le motivazioni
Gli annunci non sono affidabili
I claims sono idonei a trarre in confusione i viaggiatori
Non esiste un sistema di filtraggio delle recensioni fasulle
o denigratorie
Qundi non è vero che le recensioni sono scritte da chi è un
vero viaggiatore
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Concorrenza tra compagnie assicurative
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Concorrenza tra compagnie assicurative
• Contestazione
– Digitando la parola “G.” il motore di ricerca
restituisce indicizzato anche il sito di una
società concorrente alla stessa
– Nel file sorgente della pagina html del
concorrente appaiono metatags che conducono
l’utente al concorrente a G., mediante l’uso di
parole chiave e riferimenti incrociati
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Concorrenza tra compagnie assicurative
• Difesa
– I metatag non sono immediatamente visibili
sulla pagina
– Il motore di ricerca si limita di informare l’utente
dell’esistenza ed ubicazione sulla rete del
concorrente
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Concorrenza tra compagnie assicurative
• Giudice
«… l’uso da parte di C., quale meta-tag, della parola G., che
contraddistingue l’attività assicurativa per telefono o via internet
della ricorrente, dipende esclusivamente dallo scopo, così
perseguito dalla resistente, di far comparire, tra i risultati della
ricerca dell’utente della rete, il proprio sito e dunque, la propria
presenza sul mercato dell’assicurazione RCA grazie alla
notorietà raggiunta nel settore per cui è causa dalla medesima
ricorrente, detentrice di una rilevante quota di mercato [omissis]»
69. La concorrenza sleale tramite il web e i
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Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov
Concorrenza tra compagnie assicurative
• Giudice
«... anche la semplice conoscenza, da parte dell’utente di internet,
dell’esistenza di altri prodotti o servizi comparabili con quelli della
società istante, conoscenza ottenuta dalla C. sfruttando slealmente i
risultati degli sforzi imprenditoriali della concorrente e magari
offrendo anche prodotti o servizi analoghi ed a prezzi migliori, è
idonea ad influenzare la scelta del consumatore.»
«Deve, in conclusione, ritenersi prevalente l'esigenza, tutelata
dall'ordinamento e segnatamente dall'articolo 2598 n. 3 C.C., che
ciascun imprenditore nella lotta con i concorrenti per l'acquisizione
di più favorevoli posizioni di mercato, si avvalga di mezzi suoi propri
e non tragga invece vantaggio in maniera parassitaria, per quanto
sopra rilevato dall'effetto di "agganciamento" ai risultati dei mezzi
impiegati da altri.»
70. La concorrenza sleale tramite il web e i
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Compagnia aerea e OTA
71. La concorrenza sleale tramite il web e i
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Compagnia aerea e OTA (in estrema sintesi)
• OTA (Online Travel Agency)
– Tra le attività: vendita di biglietti aerei come intermediaria
– Requisito per svolgere l’attività: disponibilità delle
informazioni su orari e prezzi dei voli
– Possibilità di ottenere le informazioni
• Collegamento con il sistema informatico o
comunicazione dei dati
• Scren scrapping
• Rifiuto di ottenere le informazioni
– Rifiuto formale
– Ostacoli allo screen scraping
72. La concorrenza sleale tramite il web e i
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Compagnia aerea e OTA (in estrema sintesi)
• OTA (Online Travel Agency)
– Tra le attività: vendita di biglietti aerei come intermediaria
– Requisito per svolgere l’attività: disponibilità delle
informazioni su orari e prezzi dei voli
– Possibilità di ottenere le informazioni
• Collegamento con il sistema informatico o
comunicazione dei dati
• Scren scrapping
• Rifiuto della compagnia aerea di fornire le
informazioni
– Rifiuto formale e ostacoli allo screen scraping
73. La concorrenza sleale tramite il web e i
social networks
Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov
Compagnia aerea e OTA (in estrema sintesi)
– Rifiuto di imbarcare passeggeri titolari di biglietti acquistati
per il tramite delle OTA
• Tribunale di Milano, sentenza 04.06.2013
– Con riferimento ai comunicati stampa
• Concorrenza sleale
– Notizie false e denigratorie
• Violazione delle norme sulla pubblicità comparativa
– Discredito dei concorrenti
– Raffronto su informazioni non corrette né oggettiva
• Libertà di espressione e impresa 41 cost.
74. La concorrenza sleale tramite il web e i
social networks
Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov
Compagnia aerea e OTA (in estrema sintesi)
• Tribunale di Milano, sentenza 04.06.2013
– Con riferimento all’accesso alle informazioni
• Accertata posizione dominante
• Condotte abusive
– Rifiuto delle informazioni
– Ostacolo allo screen scraping
– Rifiuto di imbarcare i passeggeri
• Esempio di convergenza: stesso fatto e condotta,
conseguenze derivanti dall’applicazione di normative
diverse
75. La concorrenza sleale tramite il web e i
social networks
Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov
Conclusioni
76. La concorrenza sleale tramite il web e i
social networks
Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov
Conclusioni
• Tecnologie accessibili
• Grandi possibilità per la creazione di nuovi
prodotti, servizi, contenuti
• Fenomeni di convergenza: stesso fatto
giuridicamente rilevante sulla base di più discipline
• Ambienti ipercompetitivi
• Quando si progetta, pianifica, sviluppa, acquista o
vende:
• Entusiasmo e prudenza!
77. La concorrenza sleale tramite il web e i
social networks
Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov
Domande?
(fonte: Matthias Ripp, foto rilasciata con licenza cc-by 2.0,
https://www.flickr.com/photos/56218409@N03/15371262455/in/photolist-74YR5x-4Lo8JA-5zEjFG-7Ww83p-pqiJNt-gDQZRE-7RiJTU-iVLZt-9dXKU2-
6okjAW-bpZtvb-uUA4G-2uKyU-6JRMqj-69Jw2z-2Nyvfg-4S8uZe-7vB7fR-62bNEe-4VwGmg-8CkodQ-HMUG1-7x9bYE-58vQCQ-cBFFBS-8p2AtP-2F
NUzm-8ChFDT-93aPCq-nh56ww-4mzmoq-qJ8iU-fGyo6Q-5GLFEo-9ESmzs-wTgzo-2eVMS6-4ms8ZA-5DeuzB-7ssZNn-8JkcMH-4Thsd9-5CCQse-
59WvCM-5huQJc-8k8pgk-7mp3wi-bAd4AH-9rnT91-4cqfT)
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social networks
Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov
Grazie!
Avv. Edoardo Artese (edoardo.artese@ac-legal.eu)
A & C Legal
Dott. Valentin Vitkov (valentin.vitkov@gmail.com)
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Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov
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