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La concorrenza sleale tramite il web e i
social networks
Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov
La concorrenza sleale tramite il web ed
i social network
Avv. Edoardo E. ARTESE – A & C LEGAL
Dott. Valentin VITKOV
La concorrenza sleale tramite il web e i
social networks
Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov
Di cosa parleremo
• La concorrenza sleale in generale
• Concorrenza sleale, web e social networks
• Casi emblematici
La concorrenza sleale tramite il web e i
social networks
Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov
La concorrenza sleale nel codice
civile
Forma illecita di concorrenza tra
imprenditori
La concorrenza sleale tramite il web e i
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Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov
• Normative contigue
– I diritti di proprietà intellettuale
– Le pratiche commerciali scorrette e le norme
di specifica tutela dei consumatori
– La normativa antitrust
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Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov
La disciplina nel codice civile
Art. 2598 c.c.: Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei
segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza
sleale chiunque:
1. usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o
i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i
prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti
idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un
concorrente;
2. diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un
concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di
pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3. si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non
conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a
danneggiare l'altrui azienda.
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Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov
La disciplina nel codice civile
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Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov
La disciplina nel codice civile: natura
• Atto illecito che ingenera una
responsabilità di tipo extracontrattuale,
con differenze
–Soggettive
–Responsabilità per danno potenziale
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Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov
La disciplina nel codice civile: ratio
• Tutela del consumatore, “giudice” degli
sforzi degli imprenditori
• Tutela del corretto svolgimento della
concorrenza
• Tutela dell’attività imprenditoriale svolta
con diligenza professionale, correttezza e
lealtà
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Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov
La disciplina nel codice civile: elemento soggettivo
• Tesi prevalente: si può avere concorrenza sleale
solamente tra imprenditori in rapporto di
concorrenza
• Attenzione: può essere qualificato imprenditore
anche chi eserciti di fatto un’attività
imprenditoriale
• In alcune ipotesi: terzi
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Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov
La disciplina nel codice civile: rapporto concorrenziale
• Quando si parla di rapporto concorrenziale?
– Beni e servizi
– Territorio
– Rapporto orizzontale e verticale
– Rapporto potenziale
– Rapporto in fieri: es. impresa costituenda
– Azienda in liquidazione
– Azienda fallita autorizzata all’esercizio
provvisorio
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La disciplina nel codice civile
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La disciplina nel codice civile: fattispecie ex art. 2598 n. 1 cc
• Fattispecie di natura confusoria
– Ratio: garantire la scelta dei consumatori
– Il riferimento è al consumatore medio
– Giudizio probabilistico fatto con riferimento al
consumetore medio, tenendo in considerazione
anche i prodotti o servizi
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La disciplina nel codice civile: fattispecie ex art. 2598 n. 1 cc
• Uso di segni distintivi tipici e atipici altrui
– Tipo di segni
• Marchi
• Ditta irregolare
• Sigle
• Emblema
• Etichette
• Slogan
• Marchi di fatto
• Nomi a dominio
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La disciplina nel codice civile: fattispecie ex art. 2598 n. 1 cc
• Rapporti con la disciplina della proprietà
intellettuale:
La disciplina della proprietà intellettuale può concorrere con
quella della concorrenza sleale, con una valutazione caso
per caso
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La disciplina nel codice civile
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La disciplina nel codice civile: fattispecie ex art. 2598 n. 1 cc
• Imitazione servile
Imitazione in modo confusorio degli elementi esterni ed
appariscenti del prodotto altrui
• Valutazione: basata su un’impressione generale che deriva
dall’aspetto d’insieme sulla base della capacità media di
percezione e competenza del consumatore di riferimento.
La forma imitata deve essere nuova, originale e con capacità
distintiva.
• No forme standard, usuali
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La disciplina nel codice civile: fattispecie ex art. 2598 n. 1 cc
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La disciplina nel codice civile: fattispecie ex art. 2598 n. 1 cc
• Altri mezzi: una categoria aperta
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La disciplina nel codice civile
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La disciplina nel codice civile: fattispecie ex art. 2598 n. 2 cc
• Denigrazione commerciale
– Cos’è: diffusione di notizie o apprezzamenti idonei a determinare
discredito dei prodotti o dell’attività di un concorrente.
– “idonei”
– Discredito: lesione dell’immagine concorrenziale di uno specifico
concorrente o di una pluralità di concorrenti
– Il problema delle notizie ed apprezzamenti fondati (“veridicità”)
• Le affermazioni screditanti devono essere vere nella loro
interezza
– Esempio: notizie su procedimenti senza menzionare che
l’esito del giudizio è favorevole al concorrente
• Devono essere diffuse in modo neutro
• Devono essere sufficientemente oggettive
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La disciplina nel codice civile: fattispecie ex art. 2598 n. 2 cc
• Denigrazione commerciale
– Pubblicità comparativa: in passato vietata, oggi ammessa
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La disciplina nel codice civile
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La disciplina nel codice civile: fattispecie ex art. 2598 n. 2 cc
• Appropriazione di pregi
– Cos’è:
• rivendicazione di pregi propri dei prodotti o attività di un
concorrente
• auto attribuzione mendace di pregi che caratterizzano
positivamente i prodotti o attività altrui
– “idoneità” lesiva
• Fuorviare le scelte dei consumatori
• Indirizzamento della domanda di mercato verso chi si
autoattribuisce il pregio
• Beneficiare del pregio altrui senza aver effettuato sforzi per
ottenerlo
• Creare accostamenti, idea di equivalenza tra i prodotti o i servizi
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La disciplina nel codice civile: fattispecie ex art. 2598 n. 2 cc
• Appropriazione di pregi
– Esempi
• Agganciamento pubblicitario
– Accostare il prodotto a quello dell’impresa concorrente
» “tipo”, “modello”, “sistema”
– Uso indebito di denominazioni di origine
– Uso mendace di indicazioni geografiche: cfr. artt. 29 e 30
cpi
– Uso di materiale pubblicitario altrui
– Falsa affermazione della titolarità di un’esclusiva
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La disciplina nel codice civile
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La disciplina nel codice civile: fattispecie ex art. 2598 n. 3 cc
• La clausola generale dell’art. 2598 n. 3 cc
– Si riferisce a comportamenti diversi di quelli già esaminati
– “idoneità” al danno
• Fattispecie tipizzate
– Storno di dipendenti
• Non è illecito quando effettuato con mezzi ordinari (offerte di lavoro
più allettanti)
• Può essere illecito quando effettuato con mezzi sleali (denigrazione
del datore di lavoro, storno fatto con animus nocendi)
– Sottrazione di segreti industriali
– Concorso nell’inadempimento delle obbligazioni altrui
– Concorrenza di ex dipendenti
– Boicottaggio
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Concorrenza sleale tramite web e social networks
• Tramite web
• Tramite social networks
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Uso sleale dei nomi a dominio e delle tecnologie
• Uso sleale dei nomi a dominio
– Scopi perseguiti
• Confusione tra prodotti / brand
• Dirottamento di traffico Internet
– Traffico – visibilità
– Traffico – fonte di introiti pubblicitari
• Lesione della capacità distintiva del marchio
– Danno agli investimenti in diritti di proprietà
intellettuale
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Uso sleale dei nomi a dominio e delle tecnologie
• Contraffazione
• Ostacolo alla registrazione del dominio mediante
registrazione in malafede
• Associazione parassitaria
– Tecniche
• Cybersquatting e typosquatting: sfruttamento
parassitario di traffico web e di risorse online
• Domain grabbing: duplice scopo
– Impedire la registrazione da parte dell’avente diritto
– Trarre profitto dalla vendita -> costo per l’avente diritto che
diminuisce i suoi asset
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Uso sleale dei nomi a dominio e delle tecnologie
• Uso sleale delle tecnolgie
– Manipolazione, contraffazione, uso illecito del format,
contenuto, tecnologie e proprietà intellettuale sei siti web
– Mouse trapping: sfruttare gli schemi pubblicitari pay per
click. Finestre pop up che si riaprono nonostante si cerchi
di chiuderle.
– Linking
– Deep linking
– Framing
– Backlinking
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Problematiche sui social networks
• Gruppi
• Commenti su pagine
• Pagine e account che rientrano nelle fattispecie di
concorrenza sleale, violazione di diritti di proprietà
intellettuale e violazione di diritti d’autore
• Falsi followers e like
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Problematiche sui social networks
• http://www.seoclerks.com visitato il 31.03.2015.
• «SEOClerks is a marketplace originally designed for SEO services.»
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Problematiche sui social networks
• http://www.seoclerks.com visitato il 31.03.2015
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Problematiche sui social networks
• http://www.seoclerks.com visitato il 31.03.2015
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Social networks, spazi e strumenti di discussione
• Casi problematici
– Attivismo su blog, gruppi di discussione, social networks
• Libertà di espressione vs.
• Attività illecita
– Particolarmente delicato quando la critica e la
denigrazione o l’elogio e l’appropriazione di pregi si
trovano nella stessa area e vanno a sovrapporsi
• Esempio: gli hamburger fanno schifo -> può essere
critica di un certo tipo di alimentazione o denigrazione
di un determinato tipo di prodotti
• Esempio: i farmaci fanno male, meglio la medicina
alternativa -> idem
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Social networks, spazi e strumenti di discussione
• Casi problematici
– Fan clubs
– Finti likes
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Esempi
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Nome a dominio di un gruppo media
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Caso Mediaset
• Una società americana acquista all’asta il dominio
mediaset.com
• Il gruppo avvia la procedura di riassegnazione del
dominio
• Il panel WIPO non riassegna il dominio
mediaset.com
• Tribunale di Roma, Sez. IX, RG 1193/2012 ordina
la riassegnazione del dominio
• Come sarà andata a finire nel 2015? Non lo
sappiamo…
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Caso Mediaset
http://whois.icann.org/en/lookup?
name=mediaset.com consultato il
27.03.2015
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Caso Mediaset
http://www.mediaset.com
consultato il 27.03.2015
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Posizionamento di un sito web
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Posizionamento di un sito web
• Fatto
– il ricorrente è titolare dei nomi a dominio
• www.tuttogonfiabili.it e
www.tuttogonfiabili.com
– ha fatto domanda di registrazione di marchio
– ricerca con parola chiave "tuttogonfiabili”
• link pubblicitario contenente la dicitura "tuttogonviabili-
60%" che indirizza verso siti di una società concorrente
• il link pubblicitario viene disposto in posizione
preminente
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Posizionamento di un sito web
• Diritto
– «... costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598,
comma 1, c.c., l'uso confusorio di segni distintivi atipici
ovvero il compimento di atti compiuti con mezzi di
concorrenza confusoria;»
– «la tutela anticoncorrenziale può essere richiesta ove
sussista un rischio di confondibilità»
– Giudizio di confondibilità in relazione al consumatore di
media diligenza sussistente
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Posizionamento di un sito web
• Diritto
– «tra i segni tutelabili ... rientra anche il domain name che -
oltre a costituire strumento tecnico d'indirizzo del World
Wide Web - sono segni che identificano e
contraddistinguono il sito mediante il quale l'impresa offre i
suoi prodotti: essi constano di tre elementi, tra cui il
Second Level Domain, che costituisce il cuore del
dominio;»
– L’uso di segni distintivi come chiave per la ricerca in rete
può costituire illecito
• Concorrenza sleale appropriativa di pregi
• Violazione di diritti esclusivi su segno distintivo
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• Provvedimento
– ordine di cessazione delle violazioni accertate
– imposizione di una sanzione da pagare per ogni
successiva violazione
– fissa una sanzione da pagare per ogni giorno di ritardo
nell'esecuzione del provvedimento
(Trib. Napoli, RG 14666/2014, ord. del 17.06.2014)
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• A partire dal 2008 Olivier e Sammy Wasen, creano
su Facebook gruppi e fan pages dedicati alla
Ferrari e ad altri temi d’interesse, tra cui:
– Ferrari Facebook PageFormula 1 Vision
• 2009: La pagina dedicata alla Ferrari ha
più di 500.000 fan
• Marzo 2009: richiesta di Ferrari di avere
l’amministrazione formale della fan page
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• 2009-2012 Collaborazione tra Ferrari e i Wasen.
• A metà del 2012
– Ferrari Facebook Page: 9.000.000 fan
– Formula 1 Vision: 200.000 fan
• Luglio 2012 I Wasem vengono retrocessi da co-
amministratori a creatori di contenuti.
• Febbraio 2013 Ferrari toglie lo status di creatori di
contenuti
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• Cause tra le parti in Svizzera, Italia e Stati Uniti
• Secondo le pretese dei Wasem, ogni fan vale
– 174$ per il proprietario del brand
– 1000$ per le società costruttrici di automobili di lusso
• Accordi poco chiari
• Oggettive incertezze
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Gruppo “aziendale” su Facebook
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Gruppo “aziendale” su Facebook
• Un’impresa crea un gruppo su Facebook
• Nomina 2 amministratori, tra cui un collaboratore
dell’impresa
• Il collaboratore, terminata la collaborazione con
l’azienda, effettua numerosi e, tra l’altro
– Modifica il nome del gruppo, sostituendolo con quello di un’altra azienda
– Comunica le modifiche a numerosi clienti
– Rimuove gli altri amministratori
– Nella sezione informativa del gruppo: “Visita il nuovo sito di Alfa” punta
al sito Beta.
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Gruppo “aziendale” su Facebook
• Richiesta di provvedimento cautelare per
– Modificare il nome della pagina
– Rinominare gli amministratori del gruppo
– Imporre l’astensione su ogni futuro intervento sul gruppo
• Concorrenza sleale confusoria e contraria ai principi di correttezza
professionale
• Difesa
– Il gruppo è stato fondato dall’ex dipendente
– La paternità del gruppo è sua
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Gruppo “aziendale” su Facebook
• Motivazioni del provvedimento di accoglimento del ricorso cautelare
– Il gruppo è un valido veicolo di informazioni pubblicitarie
– L’amicizia virtuale è un thesaurus di contatti qualificati potenzialmente produttivi
di avviamento commerciale
– «allorché il soggetto che avvia i contatti e calamita le amicizie virtuali è
dichiaratamente imprenditore, tutto il tenore dei rapporti muta e si intride di
rilevanza economica e di potenzialità commerciale.» e non si riduce a meri
rapporti sociali
– «Il gruppo Facebook rappresenta un caso di segno distintivo atipico, suscetibile
di tutela»
– Si ravvisa interferenza confusoria con segni legittimamente usati da altri.
– Le regole di Facebook non possono prevaricare le norme dell’ordinamento, non
sono una lex specialis derogatoria di altre norme dell’ordinamento.
– La paternità non è dell’ex collaboratore, in quanto la registrazione è stata posta
nell’interesse della società
(Tribunale di Torino, RG 19145/2011, ordinanza)
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Denigrazione di nota azienda cosmetica
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Denigrazione di azienda cosmetica
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Denigrazione di azienda cosmetica
"Nelumbo Nucifera fruit - botanic garden Adelaide" by Peripitus - Own work. Licensed under GFDL via
Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nelumbo_Nucifera_fruit_-
_botanic_garden_Adelaide.jpg#/media/File:Nelumbo_Nucifera_fruit_-_botanic_garden_Adelaide.jpg
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Uber Pop
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Il caso Uber Pop
• Il servizio Uber Pop
• Ordinanza cautelare del Tribunale di Milano – Sez.
specializzata in materia di impresa – Sez. A del
26.05.2015 (giudice Dott. Claudio Marangoni)
– È un provvedimento piuttosto lungo ed articolato
– Alcuni punti d’interesse
• Si individua un’ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3
c.c.
• Le imprese che hanno creato l’app e il servizio rispondono in
quanto hanno creato il sistema e sono consapevoli della
violazione delle norme pubblicistiche in materia di autoservizi
pubblici non di linea da parte degli autisti
• È da escludersi che il servizio sia una forma di car sharing o ride
sharing
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Tripadvisor
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Il caso Tripadvisor
“Ferisce più la penna che la spada” Cornelio
• I fatti
– Il gruppo Tripadvisor gestisce il sito più utilizzato al
mondo per la recensione di alberghi e ristoranti
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Il caso Tripadvisor
• Claims
– «
aiutare i viaggiatori a pianificare la vacanza
perfetta. TripAdvisor offre consigli di viaggio
affidabili, pubblicati da veri viaggiatori e
informazioni, con collegamenti diretti agli
strumenti di prenotazione»
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Il caso Tripadvisor
• Claims
«Su TripAdvisor si possono reperire informazioni, consigli e opinioni
spassionate da chi ha viaggiato davvero»
Pochi claims e 500.000 euro di sanzione
amministrativa.
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Il caso Tripadvisor
• Nel caso specifico, Tripadvisor è stata
sanzionata per pratica commerciale
scorretta.
• Le motivazioni
Gli annunci non sono affidabili
I claims sono idonei a trarre in confusione i viaggiatori
Non esiste un sistema di filtraggio delle recensioni fasulle
o denigratorie
Qundi non è vero che le recensioni sono scritte da chi è un
vero viaggiatore
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Concorrenza tra compagnie assicurative
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Concorrenza tra compagnie assicurative
• Contestazione
– Digitando la parola “G.” il motore di ricerca
restituisce indicizzato anche il sito di una
società concorrente alla stessa
– Nel file sorgente della pagina html del
concorrente appaiono metatags che conducono
l’utente al concorrente a G., mediante l’uso di
parole chiave e riferimenti incrociati
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Concorrenza tra compagnie assicurative
• Difesa
– I metatag non sono immediatamente visibili
sulla pagina
– Il motore di ricerca si limita di informare l’utente
dell’esistenza ed ubicazione sulla rete del
concorrente
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Concorrenza tra compagnie assicurative
• Giudice
«… l’uso da parte di C., quale meta-tag, della parola G., che
contraddistingue l’attività assicurativa per telefono o via internet
della ricorrente, dipende esclusivamente dallo scopo, così
perseguito dalla resistente, di far comparire, tra i risultati della
ricerca dell’utente della rete, il proprio sito e dunque, la propria
presenza sul mercato dell’assicurazione RCA grazie alla
notorietà raggiunta nel settore per cui è causa dalla medesima
ricorrente, detentrice di una rilevante quota di mercato [omissis]»
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Concorrenza tra compagnie assicurative
• Giudice
«... anche la semplice conoscenza, da parte dell’utente di internet,
dell’esistenza di altri prodotti o servizi comparabili con quelli della
società istante, conoscenza ottenuta dalla C. sfruttando slealmente i
risultati degli sforzi imprenditoriali della concorrente e magari
offrendo anche prodotti o servizi analoghi ed a prezzi migliori, è
idonea ad influenzare la scelta del consumatore.»
«Deve, in conclusione, ritenersi prevalente l'esigenza, tutelata
dall'ordinamento e segnatamente dall'articolo 2598 n. 3 C.C., che
ciascun imprenditore nella lotta con i concorrenti per l'acquisizione
di più favorevoli posizioni di mercato, si avvalga di mezzi suoi propri
e non tragga invece vantaggio in maniera parassitaria, per quanto
sopra rilevato dall'effetto di "agganciamento" ai risultati dei mezzi
impiegati da altri.»
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Compagnia aerea e OTA
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Compagnia aerea e OTA (in estrema sintesi)
• OTA (Online Travel Agency)
– Tra le attività: vendita di biglietti aerei come intermediaria
– Requisito per svolgere l’attività: disponibilità delle
informazioni su orari e prezzi dei voli
– Possibilità di ottenere le informazioni
• Collegamento con il sistema informatico o
comunicazione dei dati
• Scren scrapping
• Rifiuto di ottenere le informazioni
– Rifiuto formale
– Ostacoli allo screen scraping
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Compagnia aerea e OTA (in estrema sintesi)
• OTA (Online Travel Agency)
– Tra le attività: vendita di biglietti aerei come intermediaria
– Requisito per svolgere l’attività: disponibilità delle
informazioni su orari e prezzi dei voli
– Possibilità di ottenere le informazioni
• Collegamento con il sistema informatico o
comunicazione dei dati
• Scren scrapping
• Rifiuto della compagnia aerea di fornire le
informazioni
– Rifiuto formale e ostacoli allo screen scraping
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Compagnia aerea e OTA (in estrema sintesi)
– Rifiuto di imbarcare passeggeri titolari di biglietti acquistati
per il tramite delle OTA
• Tribunale di Milano, sentenza 04.06.2013
– Con riferimento ai comunicati stampa
• Concorrenza sleale
– Notizie false e denigratorie
• Violazione delle norme sulla pubblicità comparativa
– Discredito dei concorrenti
– Raffronto su informazioni non corrette né oggettiva
• Libertà di espressione e impresa 41 cost.
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Compagnia aerea e OTA (in estrema sintesi)
• Tribunale di Milano, sentenza 04.06.2013
– Con riferimento all’accesso alle informazioni
• Accertata posizione dominante
• Condotte abusive
– Rifiuto delle informazioni
– Ostacolo allo screen scraping
– Rifiuto di imbarcare i passeggeri
• Esempio di convergenza: stesso fatto e condotta,
conseguenze derivanti dall’applicazione di normative
diverse
La concorrenza sleale tramite il web e i
social networks
Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov
Conclusioni
La concorrenza sleale tramite il web e i
social networks
Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov
Conclusioni
• Tecnologie accessibili
• Grandi possibilità per la creazione di nuovi
prodotti, servizi, contenuti
• Fenomeni di convergenza: stesso fatto
giuridicamente rilevante sulla base di più discipline
• Ambienti ipercompetitivi
• Quando si progetta, pianifica, sviluppa, acquista o
vende:
• Entusiasmo e prudenza!
La concorrenza sleale tramite il web e i
social networks
Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov
Domande?
(fonte: Matthias Ripp, foto rilasciata con licenza cc-by 2.0,
https://www.flickr.com/photos/56218409@N03/15371262455/in/photolist-74YR5x-4Lo8JA-5zEjFG-7Ww83p-pqiJNt-gDQZRE-7RiJTU-iVLZt-9dXKU2-
6okjAW-bpZtvb-uUA4G-2uKyU-6JRMqj-69Jw2z-2Nyvfg-4S8uZe-7vB7fR-62bNEe-4VwGmg-8CkodQ-HMUG1-7x9bYE-58vQCQ-cBFFBS-8p2AtP-2F
NUzm-8ChFDT-93aPCq-nh56ww-4mzmoq-qJ8iU-fGyo6Q-5GLFEo-9ESmzs-wTgzo-2eVMS6-4ms8ZA-5DeuzB-7ssZNn-8JkcMH-4Thsd9-5CCQse-
59WvCM-5huQJc-8k8pgk-7mp3wi-bAd4AH-9rnT91-4cqfT)
La concorrenza sleale tramite il web e i
social networks
Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov
Grazie!
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A & C Legal
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La concorrenza sleale tramite il web e i
social networks
Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov
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artese - vitkov - La concorrenza sleale tramite il web ed i social network

  • 1. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov La concorrenza sleale tramite il web ed i social network Avv. Edoardo E. ARTESE – A & C LEGAL Dott. Valentin VITKOV
  • 2. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Di cosa parleremo • La concorrenza sleale in generale • Concorrenza sleale, web e social networks • Casi emblematici
  • 3. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov La concorrenza sleale nel codice civile Forma illecita di concorrenza tra imprenditori
  • 4. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov • Normative contigue – I diritti di proprietà intellettuale – Le pratiche commerciali scorrette e le norme di specifica tutela dei consumatori – La normativa antitrust
  • 5. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov La disciplina nel codice civile Art. 2598 c.c.: Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1. usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2. diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3. si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
  • 6. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov La disciplina nel codice civile
  • 7. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov La disciplina nel codice civile: natura • Atto illecito che ingenera una responsabilità di tipo extracontrattuale, con differenze –Soggettive –Responsabilità per danno potenziale
  • 8. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov La disciplina nel codice civile: ratio • Tutela del consumatore, “giudice” degli sforzi degli imprenditori • Tutela del corretto svolgimento della concorrenza • Tutela dell’attività imprenditoriale svolta con diligenza professionale, correttezza e lealtà
  • 9. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov La disciplina nel codice civile: elemento soggettivo • Tesi prevalente: si può avere concorrenza sleale solamente tra imprenditori in rapporto di concorrenza • Attenzione: può essere qualificato imprenditore anche chi eserciti di fatto un’attività imprenditoriale • In alcune ipotesi: terzi
  • 10. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov La disciplina nel codice civile: rapporto concorrenziale • Quando si parla di rapporto concorrenziale? – Beni e servizi – Territorio – Rapporto orizzontale e verticale – Rapporto potenziale – Rapporto in fieri: es. impresa costituenda – Azienda in liquidazione – Azienda fallita autorizzata all’esercizio provvisorio
  • 11. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov La disciplina nel codice civile
  • 12. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov La disciplina nel codice civile: fattispecie ex art. 2598 n. 1 cc • Fattispecie di natura confusoria – Ratio: garantire la scelta dei consumatori – Il riferimento è al consumatore medio – Giudizio probabilistico fatto con riferimento al consumetore medio, tenendo in considerazione anche i prodotti o servizi
  • 13. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov La disciplina nel codice civile: fattispecie ex art. 2598 n. 1 cc • Uso di segni distintivi tipici e atipici altrui – Tipo di segni • Marchi • Ditta irregolare • Sigle • Emblema • Etichette • Slogan • Marchi di fatto • Nomi a dominio
  • 14. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov La disciplina nel codice civile: fattispecie ex art. 2598 n. 1 cc • Rapporti con la disciplina della proprietà intellettuale: La disciplina della proprietà intellettuale può concorrere con quella della concorrenza sleale, con una valutazione caso per caso
  • 15. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov La disciplina nel codice civile
  • 16. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov La disciplina nel codice civile: fattispecie ex art. 2598 n. 1 cc • Imitazione servile Imitazione in modo confusorio degli elementi esterni ed appariscenti del prodotto altrui • Valutazione: basata su un’impressione generale che deriva dall’aspetto d’insieme sulla base della capacità media di percezione e competenza del consumatore di riferimento. La forma imitata deve essere nuova, originale e con capacità distintiva. • No forme standard, usuali
  • 17. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov La disciplina nel codice civile: fattispecie ex art. 2598 n. 1 cc
  • 18. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov La disciplina nel codice civile: fattispecie ex art. 2598 n. 1 cc • Altri mezzi: una categoria aperta
  • 19. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov La disciplina nel codice civile
  • 20. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov La disciplina nel codice civile: fattispecie ex art. 2598 n. 2 cc • Denigrazione commerciale – Cos’è: diffusione di notizie o apprezzamenti idonei a determinare discredito dei prodotti o dell’attività di un concorrente. – “idonei” – Discredito: lesione dell’immagine concorrenziale di uno specifico concorrente o di una pluralità di concorrenti – Il problema delle notizie ed apprezzamenti fondati (“veridicità”) • Le affermazioni screditanti devono essere vere nella loro interezza – Esempio: notizie su procedimenti senza menzionare che l’esito del giudizio è favorevole al concorrente • Devono essere diffuse in modo neutro • Devono essere sufficientemente oggettive
  • 21. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov La disciplina nel codice civile: fattispecie ex art. 2598 n. 2 cc • Denigrazione commerciale – Pubblicità comparativa: in passato vietata, oggi ammessa
  • 22. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov La disciplina nel codice civile
  • 23. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov La disciplina nel codice civile: fattispecie ex art. 2598 n. 2 cc • Appropriazione di pregi – Cos’è: • rivendicazione di pregi propri dei prodotti o attività di un concorrente • auto attribuzione mendace di pregi che caratterizzano positivamente i prodotti o attività altrui – “idoneità” lesiva • Fuorviare le scelte dei consumatori • Indirizzamento della domanda di mercato verso chi si autoattribuisce il pregio • Beneficiare del pregio altrui senza aver effettuato sforzi per ottenerlo • Creare accostamenti, idea di equivalenza tra i prodotti o i servizi
  • 24. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov La disciplina nel codice civile: fattispecie ex art. 2598 n. 2 cc • Appropriazione di pregi – Esempi • Agganciamento pubblicitario – Accostare il prodotto a quello dell’impresa concorrente » “tipo”, “modello”, “sistema” – Uso indebito di denominazioni di origine – Uso mendace di indicazioni geografiche: cfr. artt. 29 e 30 cpi – Uso di materiale pubblicitario altrui – Falsa affermazione della titolarità di un’esclusiva
  • 25. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov La disciplina nel codice civile
  • 26. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov La disciplina nel codice civile: fattispecie ex art. 2598 n. 3 cc • La clausola generale dell’art. 2598 n. 3 cc – Si riferisce a comportamenti diversi di quelli già esaminati – “idoneità” al danno • Fattispecie tipizzate – Storno di dipendenti • Non è illecito quando effettuato con mezzi ordinari (offerte di lavoro più allettanti) • Può essere illecito quando effettuato con mezzi sleali (denigrazione del datore di lavoro, storno fatto con animus nocendi) – Sottrazione di segreti industriali – Concorso nell’inadempimento delle obbligazioni altrui – Concorrenza di ex dipendenti – Boicottaggio
  • 27. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Concorrenza sleale tramite web e social networks • Tramite web • Tramite social networks
  • 28. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Uso sleale dei nomi a dominio e delle tecnologie • Uso sleale dei nomi a dominio – Scopi perseguiti • Confusione tra prodotti / brand • Dirottamento di traffico Internet – Traffico – visibilità – Traffico – fonte di introiti pubblicitari • Lesione della capacità distintiva del marchio – Danno agli investimenti in diritti di proprietà intellettuale
  • 29. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Uso sleale dei nomi a dominio e delle tecnologie • Contraffazione • Ostacolo alla registrazione del dominio mediante registrazione in malafede • Associazione parassitaria – Tecniche • Cybersquatting e typosquatting: sfruttamento parassitario di traffico web e di risorse online • Domain grabbing: duplice scopo – Impedire la registrazione da parte dell’avente diritto – Trarre profitto dalla vendita -> costo per l’avente diritto che diminuisce i suoi asset
  • 30. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Uso sleale dei nomi a dominio e delle tecnologie • Uso sleale delle tecnolgie – Manipolazione, contraffazione, uso illecito del format, contenuto, tecnologie e proprietà intellettuale sei siti web – Mouse trapping: sfruttare gli schemi pubblicitari pay per click. Finestre pop up che si riaprono nonostante si cerchi di chiuderle. – Linking – Deep linking – Framing – Backlinking
  • 31. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Problematiche sui social networks • Gruppi • Commenti su pagine • Pagine e account che rientrano nelle fattispecie di concorrenza sleale, violazione di diritti di proprietà intellettuale e violazione di diritti d’autore • Falsi followers e like
  • 32. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Problematiche sui social networks • http://www.seoclerks.com visitato il 31.03.2015. • «SEOClerks is a marketplace originally designed for SEO services.»
  • 33. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Problematiche sui social networks • http://www.seoclerks.com visitato il 31.03.2015
  • 34. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Problematiche sui social networks • http://www.seoclerks.com visitato il 31.03.2015
  • 35. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Social networks, spazi e strumenti di discussione • Casi problematici – Attivismo su blog, gruppi di discussione, social networks • Libertà di espressione vs. • Attività illecita – Particolarmente delicato quando la critica e la denigrazione o l’elogio e l’appropriazione di pregi si trovano nella stessa area e vanno a sovrapporsi • Esempio: gli hamburger fanno schifo -> può essere critica di un certo tipo di alimentazione o denigrazione di un determinato tipo di prodotti • Esempio: i farmaci fanno male, meglio la medicina alternativa -> idem
  • 36. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Social networks, spazi e strumenti di discussione • Casi problematici – Fan clubs – Finti likes
  • 37. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Esempi
  • 38. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Nome a dominio di un gruppo media
  • 39. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Caso Mediaset • Una società americana acquista all’asta il dominio mediaset.com • Il gruppo avvia la procedura di riassegnazione del dominio • Il panel WIPO non riassegna il dominio mediaset.com • Tribunale di Roma, Sez. IX, RG 1193/2012 ordina la riassegnazione del dominio • Come sarà andata a finire nel 2015? Non lo sappiamo…
  • 40. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Caso Mediaset http://whois.icann.org/en/lookup? name=mediaset.com consultato il 27.03.2015
  • 41. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Caso Mediaset http://www.mediaset.com consultato il 27.03.2015
  • 42. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Posizionamento di un sito web
  • 43. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Posizionamento di un sito web • Fatto – il ricorrente è titolare dei nomi a dominio • www.tuttogonfiabili.it e www.tuttogonfiabili.com – ha fatto domanda di registrazione di marchio – ricerca con parola chiave "tuttogonfiabili” • link pubblicitario contenente la dicitura "tuttogonviabili- 60%" che indirizza verso siti di una società concorrente • il link pubblicitario viene disposto in posizione preminente
  • 44. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Posizionamento di un sito web • Diritto – «... costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598, comma 1, c.c., l'uso confusorio di segni distintivi atipici ovvero il compimento di atti compiuti con mezzi di concorrenza confusoria;» – «la tutela anticoncorrenziale può essere richiesta ove sussista un rischio di confondibilità» – Giudizio di confondibilità in relazione al consumatore di media diligenza sussistente
  • 45. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Posizionamento di un sito web • Diritto – «tra i segni tutelabili ... rientra anche il domain name che - oltre a costituire strumento tecnico d'indirizzo del World Wide Web - sono segni che identificano e contraddistinguono il sito mediante il quale l'impresa offre i suoi prodotti: essi constano di tre elementi, tra cui il Second Level Domain, che costituisce il cuore del dominio;» – L’uso di segni distintivi come chiave per la ricerca in rete può costituire illecito • Concorrenza sleale appropriativa di pregi • Violazione di diritti esclusivi su segno distintivo
  • 46. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Fan page di nota casa automobilistica
  • 47. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Posizionamento di un sito web • Provvedimento – ordine di cessazione delle violazioni accertate – imposizione di una sanzione da pagare per ogni successiva violazione – fissa una sanzione da pagare per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento (Trib. Napoli, RG 14666/2014, ord. del 17.06.2014)
  • 48. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Fan page di nota casa automobilistica • A partire dal 2008 Olivier e Sammy Wasen, creano su Facebook gruppi e fan pages dedicati alla Ferrari e ad altri temi d’interesse, tra cui: – Ferrari Facebook PageFormula 1 Vision • 2009: La pagina dedicata alla Ferrari ha più di 500.000 fan • Marzo 2009: richiesta di Ferrari di avere l’amministrazione formale della fan page
  • 49. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Fan page di nota casa automobilistica • 2009-2012 Collaborazione tra Ferrari e i Wasen. • A metà del 2012 – Ferrari Facebook Page: 9.000.000 fan – Formula 1 Vision: 200.000 fan • Luglio 2012 I Wasem vengono retrocessi da co- amministratori a creatori di contenuti. • Febbraio 2013 Ferrari toglie lo status di creatori di contenuti
  • 50. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Fan page di nota casa automobilistica • Cause tra le parti in Svizzera, Italia e Stati Uniti • Secondo le pretese dei Wasem, ogni fan vale – 174$ per il proprietario del brand – 1000$ per le società costruttrici di automobili di lusso • Accordi poco chiari • Oggettive incertezze
  • 51. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Gruppo “aziendale” su Facebook
  • 52. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Gruppo “aziendale” su Facebook • Un’impresa crea un gruppo su Facebook • Nomina 2 amministratori, tra cui un collaboratore dell’impresa • Il collaboratore, terminata la collaborazione con l’azienda, effettua numerosi e, tra l’altro – Modifica il nome del gruppo, sostituendolo con quello di un’altra azienda – Comunica le modifiche a numerosi clienti – Rimuove gli altri amministratori – Nella sezione informativa del gruppo: “Visita il nuovo sito di Alfa” punta al sito Beta.
  • 53. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Gruppo “aziendale” su Facebook • Richiesta di provvedimento cautelare per – Modificare il nome della pagina – Rinominare gli amministratori del gruppo – Imporre l’astensione su ogni futuro intervento sul gruppo • Concorrenza sleale confusoria e contraria ai principi di correttezza professionale • Difesa – Il gruppo è stato fondato dall’ex dipendente – La paternità del gruppo è sua
  • 54. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Gruppo “aziendale” su Facebook • Motivazioni del provvedimento di accoglimento del ricorso cautelare – Il gruppo è un valido veicolo di informazioni pubblicitarie – L’amicizia virtuale è un thesaurus di contatti qualificati potenzialmente produttivi di avviamento commerciale – «allorché il soggetto che avvia i contatti e calamita le amicizie virtuali è dichiaratamente imprenditore, tutto il tenore dei rapporti muta e si intride di rilevanza economica e di potenzialità commerciale.» e non si riduce a meri rapporti sociali – «Il gruppo Facebook rappresenta un caso di segno distintivo atipico, suscetibile di tutela» – Si ravvisa interferenza confusoria con segni legittimamente usati da altri. – Le regole di Facebook non possono prevaricare le norme dell’ordinamento, non sono una lex specialis derogatoria di altre norme dell’ordinamento. – La paternità non è dell’ex collaboratore, in quanto la registrazione è stata posta nell’interesse della società (Tribunale di Torino, RG 19145/2011, ordinanza)
  • 55. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Denigrazione di nota azienda cosmetica
  • 56. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Denigrazione di azienda cosmetica
  • 57. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Denigrazione di azienda cosmetica "Nelumbo Nucifera fruit - botanic garden Adelaide" by Peripitus - Own work. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nelumbo_Nucifera_fruit_- _botanic_garden_Adelaide.jpg#/media/File:Nelumbo_Nucifera_fruit_-_botanic_garden_Adelaide.jpg
  • 58. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Uber Pop
  • 59. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Il caso Uber Pop • Il servizio Uber Pop • Ordinanza cautelare del Tribunale di Milano – Sez. specializzata in materia di impresa – Sez. A del 26.05.2015 (giudice Dott. Claudio Marangoni) – È un provvedimento piuttosto lungo ed articolato – Alcuni punti d’interesse • Si individua un’ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. • Le imprese che hanno creato l’app e il servizio rispondono in quanto hanno creato il sistema e sono consapevoli della violazione delle norme pubblicistiche in materia di autoservizi pubblici non di linea da parte degli autisti • È da escludersi che il servizio sia una forma di car sharing o ride sharing
  • 60. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Tripadvisor
  • 61. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Il caso Tripadvisor “Ferisce più la penna che la spada” Cornelio • I fatti – Il gruppo Tripadvisor gestisce il sito più utilizzato al mondo per la recensione di alberghi e ristoranti
  • 62. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Il caso Tripadvisor • Claims – « aiutare i viaggiatori a pianificare la vacanza perfetta. TripAdvisor offre consigli di viaggio affidabili, pubblicati da veri viaggiatori e informazioni, con collegamenti diretti agli strumenti di prenotazione»
  • 63. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Il caso Tripadvisor • Claims «Su TripAdvisor si possono reperire informazioni, consigli e opinioni spassionate da chi ha viaggiato davvero» Pochi claims e 500.000 euro di sanzione amministrativa.
  • 64. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Il caso Tripadvisor • Nel caso specifico, Tripadvisor è stata sanzionata per pratica commerciale scorretta. • Le motivazioni Gli annunci non sono affidabili I claims sono idonei a trarre in confusione i viaggiatori Non esiste un sistema di filtraggio delle recensioni fasulle o denigratorie Qundi non è vero che le recensioni sono scritte da chi è un vero viaggiatore
  • 65. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Concorrenza tra compagnie assicurative
  • 66. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Concorrenza tra compagnie assicurative • Contestazione – Digitando la parola “G.” il motore di ricerca restituisce indicizzato anche il sito di una società concorrente alla stessa – Nel file sorgente della pagina html del concorrente appaiono metatags che conducono l’utente al concorrente a G., mediante l’uso di parole chiave e riferimenti incrociati
  • 67. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Concorrenza tra compagnie assicurative • Difesa – I metatag non sono immediatamente visibili sulla pagina – Il motore di ricerca si limita di informare l’utente dell’esistenza ed ubicazione sulla rete del concorrente
  • 68. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Concorrenza tra compagnie assicurative • Giudice «… l’uso da parte di C., quale meta-tag, della parola G., che contraddistingue l’attività assicurativa per telefono o via internet della ricorrente, dipende esclusivamente dallo scopo, così perseguito dalla resistente, di far comparire, tra i risultati della ricerca dell’utente della rete, il proprio sito e dunque, la propria presenza sul mercato dell’assicurazione RCA grazie alla notorietà raggiunta nel settore per cui è causa dalla medesima ricorrente, detentrice di una rilevante quota di mercato [omissis]»
  • 69. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Concorrenza tra compagnie assicurative • Giudice «... anche la semplice conoscenza, da parte dell’utente di internet, dell’esistenza di altri prodotti o servizi comparabili con quelli della società istante, conoscenza ottenuta dalla C. sfruttando slealmente i risultati degli sforzi imprenditoriali della concorrente e magari offrendo anche prodotti o servizi analoghi ed a prezzi migliori, è idonea ad influenzare la scelta del consumatore.» «Deve, in conclusione, ritenersi prevalente l'esigenza, tutelata dall'ordinamento e segnatamente dall'articolo 2598 n. 3 C.C., che ciascun imprenditore nella lotta con i concorrenti per l'acquisizione di più favorevoli posizioni di mercato, si avvalga di mezzi suoi propri e non tragga invece vantaggio in maniera parassitaria, per quanto sopra rilevato dall'effetto di "agganciamento" ai risultati dei mezzi impiegati da altri.»
  • 70. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Compagnia aerea e OTA
  • 71. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Compagnia aerea e OTA (in estrema sintesi) • OTA (Online Travel Agency) – Tra le attività: vendita di biglietti aerei come intermediaria – Requisito per svolgere l’attività: disponibilità delle informazioni su orari e prezzi dei voli – Possibilità di ottenere le informazioni • Collegamento con il sistema informatico o comunicazione dei dati • Scren scrapping • Rifiuto di ottenere le informazioni – Rifiuto formale – Ostacoli allo screen scraping
  • 72. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Compagnia aerea e OTA (in estrema sintesi) • OTA (Online Travel Agency) – Tra le attività: vendita di biglietti aerei come intermediaria – Requisito per svolgere l’attività: disponibilità delle informazioni su orari e prezzi dei voli – Possibilità di ottenere le informazioni • Collegamento con il sistema informatico o comunicazione dei dati • Scren scrapping • Rifiuto della compagnia aerea di fornire le informazioni – Rifiuto formale e ostacoli allo screen scraping
  • 73. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Compagnia aerea e OTA (in estrema sintesi) – Rifiuto di imbarcare passeggeri titolari di biglietti acquistati per il tramite delle OTA • Tribunale di Milano, sentenza 04.06.2013 – Con riferimento ai comunicati stampa • Concorrenza sleale – Notizie false e denigratorie • Violazione delle norme sulla pubblicità comparativa – Discredito dei concorrenti – Raffronto su informazioni non corrette né oggettiva • Libertà di espressione e impresa 41 cost.
  • 74. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Compagnia aerea e OTA (in estrema sintesi) • Tribunale di Milano, sentenza 04.06.2013 – Con riferimento all’accesso alle informazioni • Accertata posizione dominante • Condotte abusive – Rifiuto delle informazioni – Ostacolo allo screen scraping – Rifiuto di imbarcare i passeggeri • Esempio di convergenza: stesso fatto e condotta, conseguenze derivanti dall’applicazione di normative diverse
  • 75. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Conclusioni
  • 76. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Conclusioni • Tecnologie accessibili • Grandi possibilità per la creazione di nuovi prodotti, servizi, contenuti • Fenomeni di convergenza: stesso fatto giuridicamente rilevante sulla base di più discipline • Ambienti ipercompetitivi • Quando si progetta, pianifica, sviluppa, acquista o vende: • Entusiasmo e prudenza!
  • 77. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Domande? (fonte: Matthias Ripp, foto rilasciata con licenza cc-by 2.0, https://www.flickr.com/photos/56218409@N03/15371262455/in/photolist-74YR5x-4Lo8JA-5zEjFG-7Ww83p-pqiJNt-gDQZRE-7RiJTU-iVLZt-9dXKU2- 6okjAW-bpZtvb-uUA4G-2uKyU-6JRMqj-69Jw2z-2Nyvfg-4S8uZe-7vB7fR-62bNEe-4VwGmg-8CkodQ-HMUG1-7x9bYE-58vQCQ-cBFFBS-8p2AtP-2F NUzm-8ChFDT-93aPCq-nh56ww-4mzmoq-qJ8iU-fGyo6Q-5GLFEo-9ESmzs-wTgzo-2eVMS6-4ms8ZA-5DeuzB-7ssZNn-8JkcMH-4Thsd9-5CCQse- 59WvCM-5huQJc-8k8pgk-7mp3wi-bAd4AH-9rnT91-4cqfT)
  • 78. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Grazie! Avv. Edoardo Artese (edoardo.artese@ac-legal.eu) A & C Legal Dott. Valentin Vitkov (valentin.vitkov@gmail.com)
  • 79. La concorrenza sleale tramite il web e i social networks Avv. E. Artese, Dott. V. Vitkov Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5  Tu sei libero:  di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera  di creare opere derivate  Alle seguenti condizioni:  Attribuzione. Devi riconoscere il contributo dell'autore originario.  Non commerciale. Non puoi usare quest’opera per scopi commerciali.  Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi o sviluppi quest’opera, puoi distribuire l’opera risultante solo per mezzo di una licenza identica a questa.  In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest’opera.  Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste condizioni.  Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra LICENZA

Editor's Notes

  1. Aggiungere Art. 2958 co. 1 n. 3 cc al n. 6.
  2. Aggiungere Art. 2958 co. 1 n. 3 cc al n. 6.
  3. Aggiungere Art. 2958 co. 1 n. 3 cc al n. 6.
  4. Aggiungere Art. 2958 co. 1 n. 3 cc al n. 6.
  5. Aggiungere Art. 2958 co. 1 n. 3 cc al n. 6.