1. La riforma della Legge
Comunitaria
Il nuovo sistema dei rapporti tra Italia e Unione
Europea dopo la Legge n. 234/2012
Giugno 2013
2. È importante ricordare che…
Dal 1989 la Legge Comunitaria è stato lo strumento di recepimento
nell’ordinamento italiano delle norme prodotte dell’Unione Europea e
degli obblighi derivati da sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione
Europea.
La Legge Comunitaria, che il Governo doveva presentare entro il 31
gennaio di ogni anno, conteneva:
deleghe al Governo per il recepimento di Direttive e Decisioni
quadro (con successivi Decreti Legislativi di attuazione);
altre misure, direttamente applicabili, di adeguamento
dell’ordinamento italiano ad atti normativi comunitari (es.
Regolamenti, sentenze della Corte di Giustizia), anche per ovviare a
procedure di infrazione in corso.
3. =Le Leggi Comunitarie (2011 e 2012) rimangono ferme in
Parlamento senza essere approvate.
Scattano le sanzioni della Commissione Europea per mancato
recepimento delle norme UE.
Il Governo è costretto ad adottare Decreti-Legge “Salva-Infrazioni”,
come quello del dicembre 2012.
Eccessiva eterogeneità
delle norme contenute
nella Legge Comunitaria.
Dilatazione dei tempi di
approvazione in Parlamento
a causa dei ripetuti tentativi
di emendare il provvedimento
con norme estranee all’ambito
comunitario.
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Il meccanismo si inceppa per…
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4. Gli ultimi sviluppi
La Legge n. 234/2012 ha:
riformato le procedure di esecuzione degli obblighi comunitari per
adeguarle al Trattato di Lisbona;
creato un nuovo quadro per l’intervento delle Istituzioni nazionali
nella fase di formazione (così detta “fase ascendente”) e di
recepimento (così detta “fase discendente”) degli atti dell’UE
(Direttive, Decisioni Quadro, Regolamenti, ecc.).
5. Fase ascendente: cosa cambia
Si rafforza il raccordo tra Parlamento e Governo nella
formazione della posizione italiana nei processi decisionali
dell’UE. Maggiori vincoli per il Governo ad assicurare la coerenza
delle posizioni, assunte in sede europea, con quella del Parlamento
Italiano.
Vengono istituiti in ciascun Ministero i Nuclei di valutazione
degli atti dell’UE, per coordinare, in ogni amministrazione, la
politica europea.
Si rafforza la partecipazione delle Regioni, delle Province
autonome e delle Autonomie locali al processo di formazione
degli atti dell’UE.
6. Fase discendente: cosa cambia
La tradizionale Legge Comunitaria si sdoppia in due distinti
provvedimenti:
1. Legge di delegazione europea
2. Legge europea
La Legge di delegazione europea e la Legge europea 2013, nei
rispettivi ambiti di competenza, recepiscono i contenuti delle ultime
due Comunitarie (2011 e 2012), mai approvate.
7. La Legge di delegazione europea, che il Governo presenta alle
Camere entro il 28 febbraio di ogni anno, contiene solo le deleghe
al Governo per l’attuazione delle Direttive Europee e delle Decisioni
Quadro.
Le deleghe, come in precedenza, autorizzano il successivo intervento
del Governo che, con Decreti Legislativi, recepirà nell’ordinamento
italiano le previsioni comunitarie.
Se necessario, un’ulteriore Legge di delegazione europea,
completata dalla dicitura secondo semestre, può essere presenta alle
Camere, entro il 31 luglio di ogni anno.
Non esiste un termine perentorio per l’approvazione della Legge. È la
Legge stessa a fissare il termine per l’adozione dei Decreti Legislativi
e dei principi e criteri da rispettare nell’esercizio della delega.
Legge di delegazione europea
8. Legge europea
La Legge europea, per la quale non è previsto un termine
specifico di presentazione, raccoglie disposizioni per
l’adempimento degli obblighi che derivano dall’UE. In particolare:
modifica o abroga disposizioni statali in contrasto con obblighi UE o
oggetto di procedure di infrazione/sentenze della Corte di Giustizia;
assicura l’attuazione di qualsiasi atto dell’UE o di Trattati conclusi
dall’Unione, all’infuori della procedura ordinaria di recepimento delle
Direttive e delle Decisioni Quadro.
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