La cava di Ranèe: lettera inviata alla commissione Europea, Leggi in particolare il p. 5. La denuncia è datata 20 giugno, non è aggiornata con la lettera di Elefanti dirigente Regione Lombardia
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comitato salviamo i prati di Ranèe Bianzone: Denuncia commissioneeuropea esterna
1. Spett.le
Commissione delle Comunità europee
Alla c.a. del Segretario generale
Racc. internazionale A.R
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles
BELGIO
DENUNCIA
ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
PER INADEMPIENZA DEL DIRITTO COMUNITARIO
Il “Comitato per la tutela e la valorizzazione del territorio agricolo del Piano di Bianzone”, al
quale aderiscono i cittadini/associazioni/enti di cui all’elenco allegato (vd. doc. 1),
espone quanto segue:
- Il “Comitato per la tutela e la valorizzazione del territorio agricolo del Piano di Bianzone”
(atto costitutivo e statuto– doc. 2) è stato costituito per la finalità di preservare un’area di
notevole pregio agricolo ed elevata valenza paesaggistica in località “Ranèe” in comune di
Bianzone, nella media Valtellina in Provincia di Sondrio (vd. fotografie allegate - doc. 3).
- Lo stato dell’area e la sua rilevanza di interesse pubblico verrebbero irrimediabilmente
pregiudicati dall’attuazione del vigente Piano cave provinciale, che individua, sulla stessa,
un ambito estrattivo di materiali inerti.
- Il Piano cave provinciale, secondo il procedimento delineato dalla vigente legislazione della
Regione Lombardia (Legge regionale n. 14/1998), è stato adottato con deliberazione del
Consiglio provinciale di Sondrio n. 15 del 18 marzo 2002 ed approvato con deliberazione
del Consiglio regionale del 20 marzo 2007 n. VIII/357 (vd. doc. 4).
- Il suddetto piano settoriale, pur rientrando fra quelli che possono avere effetti significativi
sull’ambiente ai sensi della Direttiva 2001/42/CE, non è stato sottoposto alla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), nel corso della quale avrebbe potuto e dovuto
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2. trovare composizione la conflittualità tra esigenze estrattive e la preservazione ambientale del
territorio.
- La Provincia di Sondrio, con comunicato stampa in data 2 marzo 2012, ha sostenuto che la
tempistica di approvazione del piano lo escluderebbe dalla procedura di VAS. (vd. doc. 5).
Nella situazione sopra descritta, si ravvisa la violazione del diritto comunitario da parte della
Provincia di Sondrio e della Regione Lombardia, con riguardo all’esercizio delle rispettive
potestà amministrative in materia di pianificazione dell’attività estrattiva. Ciò sulla base delle
seguenti motivazioni:
1. L’art. 13 della Direttiva 2001/42/CE sottopone alla procedura di VAS i piani e i programmi
dalla stessa contemplati, il cui primo atto preparatorio formale sia precedente al 21.7.2004
(termine imposto agli Stati membri per l’adeguamento alla Direttiva) e che sono stati
approvati o sottoposti all'iter legislativo più di ventiquattro mesi dopo tale data (quindi,
dopo il 21.07.2006), a meno che gli Stati membri decidano, caso per caso, che ciò non sia
possibile, informando il pubblico di tale decisione.
2. La tempistica di approvazione del vigente Piano cave della Provincia di Sondrio è
riconducibile alle sopra richiamate previsioni dell’art. 13 della Direttiva, in quanto è stato
adottato il 18.03.2002 e l’approvazione finale è intervenuta il 20.03.2007 (vd. doc. 4), ben
oltre il termine di 24 mesi decorrente dal 21.07.2004. Né, con riferimento all’ultimo
periodo dell’art. 13 cit., risulta che lo Stato o la Regione siano intervenuti per evitare
motivatamente la sua applicazione al Piano cave provinciale.
3. Nell’analoga fattispecie relativa all’approvazione del Piano cave della Provincia di
Bergamo ed in presenza di una sequenza temporale degli atti procedimentali assimilabile a
quella del Piano cave della Provincia di Sondrio, il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia, Sezione di Brescia, con sentenza n. 1447 del 21 ottobre 2011, ha ritenuto
che le disposizioni dell’art. 13 della Direttiva 2001/42/CE abbiano applicazione diretta,
decorso il termine del 21.7.2004, assegnato agli Stati membri per l’adeguamento del
proprio ordinamento. Conseguentemente, il Giudice amministrativo di prima istanza ha
annullato il Piano cave della Provincia di Bergamo proprio per il mancato assoggettamento
alla procedura di VAS.
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3. 4. Vi è da dire che la sentenza del TAR Lombardia n. 1447/2011 è stata riformata in appello
dalla decisione del Consiglio di Stato n. 446/2013, il quale ha invece ritenuto che l’obbligo
di assoggettamento dei piani e dei programmi alla procedura di VAS sia diventato operante
solo in seguito al formale recepimento della direttiva comunitaria nell’ordinamento
giuridico interno. Il disconoscimento, da parte del Consiglio di Stato, della diretta
applicazione delle disposizioni dell’art. 13 della Direttiva 2001/42/CE, oltre ad annullarne,
di fatto, ogni significato giuridico, non è stato preceduto dal rinvio pregiudiziale della
questione interpretativa del diritto comunitario alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea,
ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
5. Anche ipotizzando che le previsioni dell’art. 13 della Direttiva 2001/42/CE non abbiano
diretta applicazione, non è dubitabile che l’obbligo di assoggettamento alla VAS dei piani e
dei programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente debba essere comunque
osservato, quand’anche l’approvazione degli stessi fosse intervenuta legittimamente in
assenza di VAS. In tal caso, incomberebbe comunque sugli Stati membri, per non incorrere
in una sostanziale elusione della Direttiva, di addivenire alla sollecita ripetizione dell’iter
amministrativo previsto, onde riapprovarli nel rispetto della normativa ambientale di fonte
comunitaria.
6. Altra situazione assimilabile a quella qui denunciata del Piano cave della Provincia di
Sondrio riguarda il Piano cave della Provincia di Varese, (approvato con deliberazione del
Consiglio regionale della Lombardia n. 698 del 30 settembre 2008, anch’esso in assenza
della procedura di VAS). Per quest’ultimo (caso Pilot/2706/11/ENVI), in seguito alla
richiesta di informazioni della Commissione europea, la Regione Lombardia si è
recentemente determinata ad integrare, a posteriori, il piano con la VAS, al fine di
pervenire ad un suo adeguamento rispetto alle esigenze di tutela ambientale.
7. Le violazioni qui denunciate sono state anche oggetto di interrogazione parlamentare con
richiesta di risposta scritta rivolta a Codesta Commissione ai sensi dell’art. 117 del
Regolamento dal Parlamentare Andrea Zanoni protocollata in data 30-05-2013 al n. E006090/2013 avente per oggetto: “Violazione della direttiva 2001/42/CE – mancata
verifica ambientale strategica del piano cave per la Provincia di Sondrio”.
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4. Per tutto quanto sopra esposto, si confida che la Commissione delle Comunità europee,
nell’esercizio dei poteri di vigilanza ad essa spettanti sulla corretta applicazione del diritto
comunitario, constatata la sua inosservanza nella fattispecie qui denunciata, assuma tutte
le iniziative che ritiene giustificate per far cessare l’infrazione.
Bianzone (SO), 20 giugno 2013
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