2. LA FAMIGLIAAL TEMPO DEI
ROMANI
Al tempo dei romani la
famiglia era un sistema
patriarcale.
La donna era sottomessa
all’uomo e non godeva
degli stessi diritti.
3. IL PATER FAMILIAS
Il pater familias era capo indiscusso di tutto il clan e a lui erano sottomessi la
moglie, i figli, gli schiavi, le nuore. Su tutti costoro egli aveva la patria
potestas, potere che comportava amplissime facoltà insieme ad un potere
punitivo che si estendeva finanche al diritto di vita o di morte e a quello di
vendere un parente come schiavo.
Era principio indiscusso del diritto romano che tutto ciò che veniva acquistato
dai figli o dagli schiavi ricadeva automaticamente nella sfera giuridica del
pater familias.
4. I DIRITTI DELLE DONNE
Le donne non avevano diritti civili ed erano soggette alla volontà del
tutore, il parente maschio più prossimo, che amministrava anche i loro
beni.
Solo le donne con tre figli o più potevano amministrare i propri beni,
come sancito dalla legge «Ius Trium Liberorum».
“Ius Trium Liberorum”
Lo ius trium liberorum (diritto dei tre figli) fu
una parte normativa della legislazione sociale
introdotta da Augusto che puntava a rendere
più numerose le famiglie, garantendo privilegi
ai genitori di tre o più figli liberi. Tale diritto
fu compreso nella Lex Papia Poppaea del 9
d.C.. I privilegi destinati ai maschi
comprendenvano le agevolazioni nella
carriera militare, mentre per le donne si
garantiva la liberazione delle stesse
dall'obbligo dell'assistenza dell'educatore
(tutela).
5. L’ADULTERIO
Il marito aveva il diritto di tradire la moglie con donne non
matrone, per non rischiare di essere ucciso per vendetta
dall’altro marito o dal padre in quanto correo dell’adultera.
Viceversa la donna poteva essere ripudiata se sospettata di
adulterio e uccisa se colta in flagranza di reato.
Con la «lex Iulia de adulteriis Coercendis» di Augusto le
donne adultere venivano esiliate su un’isola, non potevano
risposarsi ed erano costrette ad indossare la toga delle
prostitute anziché l’abito matronale.
6. Lex Iulia de Adulterii Coercendis
La lex Iulia pare proprio che non venisse applicata. Le fonti, infatti, fanno pochi
riferimenti ai processi per adulterio. Le adultere dunque non venivano punite nelle
forme del processo criminale voluto da Augusto. In parte, forse, la tradizione secolare
secondo la quale l'adulterio era una faccenda privata era troppo forte perché i Romani
accettassero un' intrusione dello Stato nelle loro questioni familiari. Se è vero quanto
riferisce Dione Cassio, del resto, lo stesso Augusto ne era consapevole. Quando il
Senato, preoccupato per il dilagato malcostume, gli chiese di intervenire con maggior
decisione, egli rispose: “Date voi stessi alle vostre mogli i consigli che ritenete
necessari: così io faccio con la mia”. La posizione di Augusto certamente non era
facile. Prescindendo dal fatto del suo comportamento personale non corrispondeva ai
dettami delle sue leggi (lo si accusava, infatti, di aver avuto numerose relazioni
extraconiugali), e prescindendo dai problemi posti dal comportamento di sua figlia
Giulia, egli doveva far i conti da un lato con coloro che ritenevano le sue leggi
insufficienti, e dall'altro con il fronte, ben più numeroso, di quelli che viceversa non
accettavano che lo Stato stabilisse le regole della loro vita privata. Le motivazioni per
cui la lex Iulia non veniva applicata, insomma, potevano essere le più svariate. Ma,
quali che fossero, il risultato è che le adultere non venivano accusate pubblicamente.
Secondo Tiberio, nessuno si prendeva la briga di denunciarle: da qui la sua proposta di
tornare al vecchio sistema, in base al quale le matrone, in mancanza di un pubblico
accusatore, avrebbero dovuto essere giudicate in casa, dai parenti.
7. NELLA LETTERATURA
Plinio Il Vecchio Naturalis Historia capitolo XIV paragrafi 89/90
[89] A Roma non era concesso berlo alle donne (il vino). Tra gli
esempi troviamo che la moglie di Egnazio Metennio, poiché aveva
bevuto vino da una botte, fu uccisa dal marito con un bastone, e
che egli fu assolto da Romolo per la strage. Fabio Pittore nei suoi
annali ha scritto che una matrona, poiché aveva aperto cassette in
cui c'erano le chiavi della cella vinaria, fu costretta dai suoi a
morire d'inedia, [90] Catone (dice) che perciò i parenti davano un
bacio alle donne, per sapere se odorassero di temeto. Allora questo
era il nome per il vino, da cui detta anche temulenzia. C. Domizio
da giudice affermò che una donna aveva bevuto più vino di quanto
richiedeva il motivo di salute, all'insaputa del marito, e la privò
della dote.
A lungo ci fu grande parsimonia di questo prodotto.
8. LA FAMIGLIA NEL
NOVECENTO
Anche nel Novecento
c’erano forti squilibri
nella famiglia.
Nonostante la Costituzione
sancisse la parità dei coniugi
la donna era sottomessa
all’uomo
9. DIRITTI E DOVERI DI MARITO E MOGLIE
Vigeva la potestà maritale secondo cui il marito era il capo
della famiglia, sceglieva la residenza e aveva il dovere di
mantenere sul piano economico la moglie e i figli.
La moglie era totalmente dipendente dal marito perché, al di
fuori della dote, non possedeva beni.
10. ARTICOLO 559 CODICE PENALE
La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno (1).
Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera (2).
La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina (3).
Il delitto è punibile a querela del marito (4).
L’ADULTERIO
Molte leggi erano incostituzionali, per esempio l’articolo 559 del
codice penale, abrogato perché solo la moglie poteva essere punita.
12. ARTICOLO 151 DEL 19 MAGGIO 1975
"Art. 45 - Domicilio dei coniugi, del minore e
dell'interdetto.
Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui
ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.
Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della
famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il
loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati
gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il
minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.
L'interdetto ha il domicilio del tutore".
Figli legittimi, naturali e adulterini hanno gli stessi diritti.
POTESTA’ GENITORIALE
Nel 1975 si passa dalla potestà maritale a quella genitoriale, in
cui i coniugi hanno gli stessi diritti e doveri.
13. IL DIVORZIO
La legge sul divorzio risale al 1970.
EFFETTI DEL DIVORZIO
-in caso di matrimonio civile, si ha lo scioglimento del vincolo matrimoniale; in caso di
matrimonio religioso, si verifica la cessazione degli effetti civili (permane, invece, il
vincolo indissolubile sul piano del sacramento religioso);
-la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio dopo il matrimonio
(ma può mantenerlo se ne fa espressa richiesta e il Giudice riconosce la sussistenza di un
interesse della donna o dei figli meritevole di tutela);
-fintantoché il coniuge economicamente meno abbiente non passi a nuove nozze, il
Giudice può disporre che l’altro coniuge sia tenuto a corrispondere un assegno periodico
(detto “assegno divorzile”): l’importo è quantificato in base alle condizioni e ai redditi di
entrambi i coniugi, anche in rapporto alla durata del matrimonio;
-viene decisa la destinazione della casa coniugale e degli altri beni di proprietà;
-i figli minorenni vengono affidati a uno dei coniugi, con obbligo per l’altro di versare un
assegno di mantenimento della prole, o a entrambi congiuntamente (affidamento
condiviso).
-ciascuno dei coniugi perde i diritti successori nei confronti dell’altro;
-se la sentenza di divorzio aveva a suo tempo riconosciuto a un coniuge il diritto
all’assegno di mantenimento, tale coniuge ha diritto anche alla pensione di reversibilità
dell’ex coniuge defunto (o a una sua quota), a condizione che nel frattempo il coniuge
superstite non si sia risposato.
In ogni caso, se uno dei coniugi matura il diritto al trattamento di fine rapporto prima che
sia pronunciata la sentenza di divorzio, l’altro coniuge ha diritto a una parte di tale
importo.
14. CAUSE ANNULLAMENTO MATRIMONIO SACRA ROTA
Forma canonica – Sacerdote non autorizzato
Timore – Per paura, minacce
Condizione – Sposare solo a patto che in futuro accada qualcosa
Simulazione – Non credere nel matrimonio, non volere figli, relazioni extra-coniugali
Dolo – Inganno per ottenere consenso
Errore – Sposare una persona credendola un’altra
Ignoranza – Non conosce cosa stabilisce matrimonio
Incapacità psichica – Coniuge non in grado di intendere e di volere
Impotenza – Non poter avere figli
L’ANNULLAMENTO
Il Tribunale Ecclesiastico della Sacra Rota può
annullare il matrimonio, facendo cessare tutti i diritti e
doveri dell’ex-coniuge, come se il matrimonio non fosse
mai avvenuto.
15. LEGGE VIOLENZA SESSUALE
La legge del 15 febbraio 1996 n° 66 sancisce le norme per il
reato di violenza sessuale:
Da reato contro la morale pubblica a contro la persona.
Stupro e libidine violenta hanno la stessa importanza
Procedibilità su querela – 180 giorni per fare denuncia.
Denuncia non si può ritirare per evitare ricatti.