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LA
TRANSAZIONE
FISCALE
E
CONTRIBUTIVA

     
AI
SENSI
DELL’ART.
182‐TER
L.F.



        DOTT.
GIOVANNI
RUBIN


          Venezia,
12
o,obre
2010



                do,.
Giovanni
Rubin
     1

Con
il
D.L.
14
marzo
2005,
n.
25,
conver>to
con
l.
14
maggio

2005,
n.
80
e
con
il
successivo
D.Lgs.
9
gennaio
2006,
n.
5
(e

successive
 modificazioni)
 la
 disciplina
 delle
 procedure

concorsuali
 è
 stata
 profondamente
 modificata.
 Il
 principio

ispiratore
 della
 riforma
 è
 che
 la
 ges>one
 della
 crisi
 delle

imprese
 deve
 essere
 affidata
 
 nei
 suoi
 traN
 essenziali
 ai

soggeN
che
ne
sono
coinvol>
ed,
in
par>colare,
ai
creditori.

  Nella
riforma
gli
aspeC
tributari
sono
staH
largamente

                        trascuraH.



                            do,.
Giovanni
Rubin
                        2

L’art.
182‐ter
L.F.
è
l’unica
norma
di
cara,ere
fiscale
prevista

nella
 novella
 fallimentare
 ed
 introduce
 una
 procedura

a,raverso
 la
 quale
 l’Amministrazione
 finanziaria
 e
 gli
 En>

previdenziali
ed
assistenziali
possono
essere
par>
aNve
negli

accordi
 finalizza>
 al
 risanamento
 o
 alla
 liquidazione
 delle

imprese
in
crisi.





                           do,.
Giovanni
Rubin
                      3

“Se
 si
 dovesse
 individuare,
 all’interno
 del
 complessivo
 progeBo
 di

riforma
 del
 R.D.
 del
 ‘42
 l’esempio
 emblemaHco
 della
 pessima

tecnica
 legislaHva
 uHlizzata
 dal
 novellatore,
 la
 palma
 d’oro
 non

potrebbe
che
speBare
all’arHcolo
in
commento”
(M.R.
Grossi).


“Il
 legislatore
 non
 sembra
 essersi
 molto
 preoccupato
 delle

quesHoni
 teoriche
 soBostanH
 l’isHtuto,
 ma
 si
 è
 –
 per
 così
 dire
 –

lanciato
nel
buio,
lasciando
poi
all’interpretazione
di
individuarne
i

contorni
 ed
 i
 limiH
 e
 di
 affrontare
 le
 difficoltà
 che
 nascono
 da

norme
contraddiBorie
e
lacunose”
(A.
La
Malfa).




                               do,.
Giovanni
Rubin
                            4

Tu,e
le
difficoltà
interpreta>ve
e
le
lacune
sono
riconducibili

al
fa,o
che
la
disciplina
fallimentare
e
la
disciplina
tributaria

sono
leggi
di
pari
grado
e
dignità
norma>va
ed
è
necessaria

un’interpretazione
sistema>ca
dell’is>tuto,
affinché
i
principi

dell’una
possano
convivere
con
quelli
dell’altra.
È
complesso

comprendere,
 infaN,
 come
 una
 funzione
 pubblica
 possa

essere
a,uata
a,raverso
is>tu>
>pici
dell’autonomia
privata

(principio
di
legalità
vs
principio
di
discrezionalità).





                           do,.
Giovanni
Rubin
                      5

Per
un’interpretazione
sistema>ca
è
necessario
rapportarsi:


1.  Disciplina
comunitaria:

     a.  Norma>va
in
materia
di
aiu>
di
stato
(art.
107
del

         Tra,ato
CE);

     b.  Orientamen>
comunitari
sugli
aiu>
di
stato
per
il

         salvataggio
e
la
ristru,urazione
di
imprese
in
difficoltà

         (Comunicazione
1999/C
288/02);

2.  Al
principio
(presunto)
cos>tuzionale
dell’indisponibilità

    dell’obbligazione
tributaria.



                           do,.
Giovanni
Rubin
                     6

LA
DISCIPLINA
COMUNITARIA

Art.
107
Tra,ato
CE:

“Salvo
 deroghe
 contemplate
 nel
 presente
 traBato,
 sono
 incompaHbili
 con
 il

mercato
comune,
nella
misura
in
cui
incidano
sugli
scambi
tra
gli
staH
membri,
gli

aiuH
 concessi
 dagli
 staH,
 ovvero
 mediante
 risorse
 statali,
 soBo
 qualsiasi
 forma,

che
favorendo
talune
imprese
o
talune
produzioni,
falsino
o
minaccino
di
falsare
la

concorrenza”.


Per
 aiuto
 di
 stato
 deve
 intendersi
 qualsiasi
 vantaggio
 o
 beneficio

economicamente
apprezzabile,
anche
non
gratuito,
conferito
in
forza
di
un
aiuto

pubblico.





                                     do,.
Giovanni
Rubin
                                     7

LA
DISCIPLINA
COMUNITARIA

La
 Comunicazione
 1999/C
 288/02
 stabilisce
 che
 ,
 in
 deroga
 all’art.
 107
 del

Tra,ato,
le
imprese
“in
difficoltà”
possono
ricevere
due
>pologie
di
aiu>
di
stato:

AiuH
al
salvataggio:
aiu>
di
cara,ere
transitorio
finalizza>
a
mantenere
in
aNvità

un’impresa
 in
 difficoltà
 per
 il
 periodo
 corrispondente
 al
 tempo
 necessario
 ad

elaborare
 un
 piano
 di
 ristru,urazione
 o
 di
 liquidazione.
 Possono
 consistere

esclusivamente
in
garanzie
di
credi>
o
erogazione
di
credi>
il
cui
tasso
di
interesse

deve
 essere
 comparabile
 ai
 tassi
 applica>
 alle
 imprese
 sane
 ed
 il
 rimborso
 deve

avvenire
in
12
mesi
(pres>to
ponte).


AiuH
 alla
 ristruBurazione:
 collega>
 ad
 un
 piano
 di
 ristru,urazione.
 Possono

consistere
 in
 conferimen>
 di
 capitale,
 cancellazione
 di
 debi>,
 erogazione
 di

credi>,
sgravi
fiscali
o
contribu>vi,
garanzie
su
pres>>.

                                      do,.
Giovanni
Rubin
                                     8

IL
PRINCIPIO
DELL’INDISPONIBILITÀ
DELL’OBBLIGAZIONE
TRIBUTARIA




Sostenere
 che
 il
 credito
 erariale
 è
 “indisponibile”
 significa

affermare
l’intangibilità
assoluta
dell’esistenza
e
della
misura

del
 debito,
 che,
 quindi,
 non
 può
 essere
 ogge,o
 di

discrezionale
 rinuncia
 totale
 o
 parziale
 ad
 opera

dell’Amministrazione
Finanziaria.





                            do,.
Giovanni
Rubin
                       9

IL
PRINCIPIO
DELL’INDISPONIBILITÀ
DELL’OBBLIGAZIONE
TRIBUTARIA


Secondo
la
do,rina
maggioritaria,
il
principio
in
parola
è
immanente
al
sistema
e

discende
dire,amente
dalle
norme
che
seguono,
che
sanciscono
l’eguaglianza
dei

ci,adini
nell’ambito
dei
rappor>
tributari:


• Art.
23
Cost.:
nessuna
prestazione
personale
o
patrimoniale
può
essere
imposta

se
non
in
base
alla
legge;

• Art.
53
Cost.:
tuN
sono
tenu>
a
concorrere
alle
spese
pubbliche
in
ragione
della

loro
capacità
contribu>va;

• Art.
 97
 Cost.:
 i
 pubblici
 uffici
 sono
 organizza>
 secondo
 disposizioni
 di
 legge,
 in

modo
 che
 siano
 assicura>
 il
 buon
 andamento
 e
 l’imparzialità

dell’amministrazione.



                                       do,.
Giovanni
Rubin
                                       10

IL
PRINCIPIO
DELL’INDISPONIBILITÀ
DELL’OBBLIGAZIONE
TRIBUTARIA



Non
 mancano,
 tu,avia,
 autorevoli
 corren>
 do,rinarie
 che

affermano
 il
 superamento
 del
 “dogma”
 dell’indisponibilità

dell’obbligazione
 tributaria,
 che,
 al
 più,
 è
 fondato
 su
 una

norma
 di
 rango
 ordinario
 in
 materia
 di
 contabilità
 generale

dello
 stato
 (art.
 8
 R.D.
 30/12/1923,
 n.
 3270):
 “nei
 contra^

non
si
può
convenire
esenzione
da
qualsiasi
specie
di
imposte

o
tasse
vigenH
all’epoca
della
loro
sHpulazione”.



                            do,.
Giovanni
Rubin
                        11

IL
PRINCIPIO
DELL’INDISPONIBILITÀ
DELL’OBBLIGAZIONE
TRIBUTARIA



Una
corrente
do,rinaria
mediana
afferma,
invece,
il
principio

della
 c.d.
 “disponibilità
 controllata”,
 in
 base
 al
 quale

l’interesse
fiscale
può
essere
subordinato,
in
casi
ben
defini>

e
situazioni
predeterminate
ad
altri
valori
cos>tuzionalmente

tutela>,
 quali,
 ad
 esempio,
 la
 tutela
 dell’imprenditorialità
 e

del
lavoro
dipendente.




                            do,.
Giovanni
Rubin
                         12

IL
PRINCIPIO
DELL’INDISPONIBILITÀ
DELL’OBBLIGAZIONE
TRIBUTARIA



Nel
rispe,o
del
principio
dell’indisponibilità
dell’obbligazione

tributaria,
 nessun
 is>tuto
 prima
 dell’introduzione
 della

transazione
fiscale
ha
avuto
ad
ogge,o
il
“debito
tributario”:

gli
is>tu>
defla>vi
del
contenzioso,
infaN,
intervengono
in
un

momento
 in
 cui
 la
 base
 imponibile
 è
 incerta
 nell’an
 e
 nel

quantum.






                            do,.
Giovanni
Rubin
                       13

TRANSAZIONE
ESATTORIALE
(ART.
3,
COMMA
3,
D.L.
138/2002)



È
 stata
 la
 prima
 vera
 norma
 che
 ha
 introdo,o
 una
 deroga
 al
 principio

dell’indisponibilità
dell’obbligazione
tributaria.

I
traN
essenziali:


1.  si
applicava
ai
soli
tribu>
iscriN
a
ruolo;

2.  le
imposte
“transigibili”
erano
quelle
di
esclusiva
spe,anza
dello
Stato;

3.  il
 requisito
 soggeNvo
 consisteva
 nell’essere
 un
 contribuente
 in
 stato
 di

    “insolvenza”
so,oposto
ad
azione
esecu>va;

4.  il
 requisito
 oggeNvo
 era
 la
 maggiore
 economicità
 e
 proficuità
 rispe,o
 alla

    riscossione
coaNva;

5.  l’inizia>va
era
a,ribuita
all’Agenzia
delle
Entrate.



                                    do,.
Giovanni
Rubin
                                   14

Art.
1,
comma
5,
legge
15
maggio
2005,
n.
80
(Delega
al
Governo
per
la

riforma
 organica
 della
 disciplina
 delle
 procedure
 concorsuali):
 “La

riforma,
 nel
 rispeBo
 ed
 in
 coerenza
 con
 la
 normaHva
 comunitaria
 […],

realizza
 il
 necessario
 coordinamento
 con
 le
 altre
 disposizioni
 vigenH,

nonché
 la
 riconduzione
 della
 disciplina
 della
 transazione
 in
 sede
 fiscale

per
insolvenza
o
assoggeBamento
a
procedure
concorsuali
al
concordato

prevenHvo”.


Art.
 151
 D.Lgs.
 9
 gennaio
 2006,
 n.
 5
 (Riforma
 organica
 della
 disciplina

delle
procedure
concorsuali):
“l’art.
3,
comma
3,
del
decreto
legge
8
luglio

2003,
n.
138,
converHto,
con
modificazioni,
dalla
legge
8
agosto
2002,
n.

178,
è
abrogato”.




                                  do,.
Giovanni
Rubin
                                15

L’art.
 146,
 D.Lgs.
 9
 gennaio
 2006,
 n.
 5
 (Riforma
 organica
 della
 disciplina

delle
 procedure
 concorsuali)
 inserisce
 dopo
 l’art.
 182‐bis
 una
 prima

versione
 della
 Transazione
 fiscale,
 che,
 fino
 ad
 oggi,
 ha
 subito
 se,e

interven>
di
modifica.

Analizzando
 gli
 interven>
 legisla>vi
 succedu>si
 nel
 tempo
 è
 possibile

individuare
 due
 diverse
 linee
 guida:
 la
 prima
 volta
 ad
 allargare
 l’ambito

applica>vo
 della
 transazione
 fiscale,
 sia
 da
 un
 punto
 di
 vista
 delle

procedure
 coinvolte
 sia
 con
 riferimento
 ai
 credi>
 transabili;
 la
 seconda

volta,
invece,
a
limitare
alcuni
fenomeni
di
abuso
delle
misure
introdo,e

alla
luce
delle
prime
esperienze
maturate.





                                   do,.
Giovanni
Rubin
                                  16

do,.
Giovanni
Rubin
   17

REQUISITO
SOGGETTIVO


L’art.
 182‐ter
 L.F.
 fa
 riferimento
 al
 concordato
 preven>vo

(“con
 il
 piano
 di
 cui
 all’art.
 160”)
 ed
 agli
 accordi
 di

ristru,urazione
 dei
 debi>
 (“il
 debitore
 può
 effeBuare
 la

proposta
 di
 cui
 al
 primo
 comma
 anche
 nell’ambito
 delle

traBaHve
 che
 precedono
 la
 sHpula
 dell’accordo
 di

ristruBurazione
di
cui
all’art.
182‐bis”).

I
requisi>
soggeNvi
sono
quelli
di
ammissione,
per
tanto,
alle

due
procedure
summenzionate.


                           do,.
Giovanni
Rubin
                      18

REQUISITO
SOGGETTIVO


• Imprenditore
 che
 esercita
 un’aNvità
 commerciale
 (art.
 1,

    
 comma
 1,
 L.F.
 e
 art.
 2221
 c.c.,
 esercizio
 professionale
 di

    
un’aNvità
economica
organizzata
al
fine
della
produzione

    
o
dello
scambio
di
beni
e
servizi).


• Superamento
 di
 almeno
 uno
 dei
 limi>
 dimensionali
 di
 cui

    
all’art.
1,
comma
2,
L.F.



                              do,.
Giovanni
Rubin
                           19

do,.
Giovanni
Rubin
   20

REQUISITO
OGGETTIVO 


Lo
“stato
di
crisi”
(art.
160,
comma
1,
L.F.
ed
art.
182‐ter,
comma
1,
L.F.):


1.  stato
 di
 insolvenza
 (impossibilità
 di
 adempiere
 regolarmente
 alle
 proprie

    obbligazioni
ex
art.
36,
D.L.
30
dicembre
2005,
n.
273);

2.  temporanea
 difficoltà
 ad
 adempiere
 (presupposto
 dell’abrogata

    amministrazione
 controllata,
 configurabile
 come
 uno
 stato
 di
 insolvenza

    reversibile);

3.  rischio
di
insolvenza
(capacità
di
adempiere
ai
debi>
scadu>,
ma
previsione
di

    impossibilità
di
adempiere
ai
debi>
di
futura
scadenza);

4.  sbilancio
 patrimoniale
 (eccedenza
 di
 passivo
 sull’aNvo,
 “sovra

    indebitamento”);



                                    do,.
Giovanni
Rubin
                                 21

LE
DUE
ANIME
DELLA
“TRANSAZIONE” 


• Art.
182‐ter,
comma
1,
L.F.:
“con
il
piano
di
cui
all’art.
160
[…]”.

• Art.
182‐ter,
comma
6,
L.F.:
“[…]
anche
nell’ambito
delle
traBaHve
che
precedono

      
   
     
  

     
 
 
la
sHpula
dell’accordo
di
ristruBurazione
di
cui
all’art.

      
    
     
  
    







182‐bis
L.F.”.



Nonostante
sia
disciplinata
in
un’unica
norma,
la
transazione
fiscale
assume
una

qualifica
completamente
diversa
a
seconda
che
venga
proposta
nell’ambito
di
una

procedura
 di
 concordato
 preven>vo
 o
 nell’ambito
 di
 un
 accordo
 di

ristru,urazione
dei
debi>.





                                    do,.
Giovanni
Rubin
                                    22

TRANSAZIONE
FISCALE
E
CONCORDATO
PREVENTIVO 




La
 do,rina
 ha
 elaborato
 due
 diverse
 teorie
 per
 inquadrare
 il
 rapporto

esistente
tra
transazione
fiscale
e
concordato
preven>vo:



1.  Teoria
contra,ualis>ca;

2.  Teoria
dell’endoconcorsualità.





                                 do,.
Giovanni
Rubin
                              23

TEORIA
CONTRATTUALISTICA 


Riconduce
la
transazione
fiscale
ad
un
accordo
bilaterale
con
il
Fisco
a,raverso
la

so,oscrizione
di
un
contra,o
separato
rispe,o
al
concordato
preven>vo
che
può

assumere
le
seguen>
forme:

1.  Transazione
 civilis>ca
 ex
 art.
 1965
 c.c.
 (contra,o
 con
 cui
 “le
 parH,
 facendosi

    reciproche
 concessioni,
 pongono
 fine
 ad
 una
 lite
 già
 incominciata
 o

    prevengono
una
lite
che
può
sorgere
tra
loro”);

2.  Pactum
de
non
petendo
(pa,o
nel
quale
il
creditore
si
impegna
a
non
chiedere

    l’adempimento
al
debitore);

3.  Pactum
 ut
 minus
 solvatur
 (contra,o
 cara,erizzato
 da
 una
 remissione
 del

    debito
sul
presupposto
di
una
sua
dubbia
realizzazione,
simile
al
contra,o
di

    transazione,
 ma
 dal
 quale
 si
 differenzia
 per
 la
 mancanza
 delle
 “reciproche

    concessioni”).

                                      do,.
Giovanni
Rubin
                                       24

TEORIA
DELL’ENDOCONCORSUALITÀ 



Il
 legislatore,
 com’era
 già
 accaduto
 con
 la
 transazione
 esa,oriale,
 nella

rubrica
della
norma
ha
u>lizzato
in
senso
atecnico
la
parola
“transazione”

e
 l’is>tuto
 di
 cui
 all’art.
 182‐ter
 L.F.
 si
 sostanzia
 in
 un
 a,o
 unilaterale
 di

adesione
 alla
 proposta
 del
 contribuente
 inadempiente,
 contenuto
 e

facente
parte
integrante
del
più
ampio
piano
concordatario
presentato
ai

sensi
 dell’art.
 160
 L.F.
 e
 non
 si
 un
 autonomo
 accordo
 tra
 Fisco
 e

contribuente
moroso.






                                      do,.
Giovanni
Rubin
                                     25

TRANSAZIONE
FISCALE
E
CONCORDATO
PREVENTIVO 



Nonostante
inizialmente
si
siano
registra>
comportamen>
differen>
(Trib.

Catania
21/05/2007),
la
teoria
che
è
prevalsa
in
do,rina
e
giurisprudenza

è
quella
dell’endoconcorsualità.

All’a,o
pra>ca
tale
impostazione
comporta
due
rilevan>
implicazioni:


1.  Non
 è
 necessaria
 la
 so,oscrizione
 di
 un
 autonomo
 accordo
 con

    l’Amministrazione
Pubblica;

2.  Per
 il
 Giudice
 Delegato
 è
 possibile
 applicare
 il
 disposto
 di
 cui
 all’art.

    180,
comma
4,
L.F.
anche
nei
confron>
dei
credi>
erariali
e
contribu>vi

    (c.d.
cram
down).



                                    do,.
Giovanni
Rubin
                                    26

TRANSAZIONE
FISCALE
E
ACCORDO
DI
RISTRUTTURAZIONE
DEI
DEBITI 




Anche
con
riferimento
all’art.
182‐bis
L.F.
in
do,rina
sono
state
elaborate

due
diverse
corren>:
la
prima
vede
l’accordo
di
ristru,urazione
come
un

“concordato
 preven>vo
 minore”,
 la
 seconda
 tende
 
 ad
 a,ribuire

all’is>tuto
valenza
contra,uale.

Con
 l’avallo
 della
 giurisprudenza
 è
 prevalsa
 la
 tesi
 contra,ualis>ca:
 “gli

accordi
 di
 ristruBurazione
 integrano
 un
 autonomo
 isHtuto
 giuridico
 per

nulla
 assimilabile
 ad
 un
 mero
 concordato
 semplificato”
 […]
 l’is>tuto
 è

assimilabile
ad
“un
negozio
di
diriBo
privato
classificabile
come
contraBo

bilaterale
plurisogge^vo
a
causa
unitaria”
(Trib.
Milano,
11/01/2007).




                                  do,.
Giovanni
Rubin
                                 27

TRANSAZIONE
FISCALE
E
ACCORDO
DI
RISTRUTTURAZIONE
DEI
DEBITI 




Prevalendo
 la
 teoria
 contra,ualis>ca,
 l’is>tuto,
 di
 volta
 in
 volta,
 a

seconda
 della
 >pologia
 dell’accordo
 raggiunto
 con
 l’Erario
 o
 gli
 En>

previdenziali
 ed
 assistenziali,
 assumerà
 la
 qualifica
 di
 transazione,

remissione
del
debito,
pactum
ut
minus
solvatur.

All’a,o
 pra>co,
 la
 transazione
 fiscale
 nell’ambito
 di
 un
 accordo
 di

ristru,urazione
 dei
 debi>
 si
 sostanzierà
 nella
 so,oscrizione
 di
 un

contra,o
autonomo
con
la
Pubblica
Amministrazione,
i
cui
effeN
saranno

poi
considera>
nel
più
ampio
contesto
del
piano
di
ristru,urazione.




                                do,.
Giovanni
Rubin
                              28

MODALITÀ
DI
ESTINZIONE
DEL
DEBITO
ERARIALE
E
PREVIDENZIALE                       




“[…]
il
debitore
può
proporre
il
pagamento
parziale
o
anche
dilazionato”.

La
 norma
 prevede
 il
 solo
 pagamento
 quale
 modalità
 di
 es>nzione
 del
 debito

fiscale
e
contribu>vo,
ancorché
ogge,o
di
remissione,
diversamente
da
quanto
è

ordinariamente
previsto
dalla
disciplina
del
concordato
preven>vo
e
degli
accordi

di
ristru,urazione
dei
debi>.


Art.
160,
comma
1,
leB.
a),
L.F.:
il
piano
può
prevedere
“[…]
la
soddisfazione
dei

crediH
 aBraverso
 qualsiasi
 forma,
 anche
 mediante
 cessione
 dei
 beni,
 accollo,
 o

altre
 operazioni
 straordinarie,
 ivi
 compresa
 l’aBribuzione
 ai
 creditori,
 nonché
 a

società
 da
 quesH
 partecipate,
 di
 azioni,
 quote,
 ovvero
 obbligazioni,
 anche

converHbili
in
azioni,
o
altri
strumenH
finanziari
o
Htoli
di
debito”.


                                     do,.
Giovanni
Rubin
                                     29

MODALITÀ
DI
ESTINZIONE
DEL
DEBITO
ERARIALE
E
PREVIDENZIALE                        



È
 possibile
 la
 compensazione
 tra
 debi>
 e
 credi>
 erariali
 e/o
 contribu>vi
 e

assistenziali?


A
favore:

l’art.
169
L.F.
richiama
l’applicazione
dell’art.
56
L.F.


















l’art.
8
l.n.
212/2000
(“l’obbligazione
tributaria
può
essere
esHnta
anche



       
       

per
compensazione”).


Contro:
 Cass.
 25/07/1994,
 n.
 6932
 (“la
 compensazione
 non
 è
 ammessa
 nella













legislazione
 tributaria,
 se
 non
 nei
 limiH
 nei
 quali
 è
 esplicitamente
 regolata,
 non

potendo
 derogarsi
 al
 principio
 secondo
 cui
 ogni
 operazione
 di
 versamento,
 di

riscossione
 e
 di
 rimborso
 ed
 ogni
 deduzione
 sono
 regolate
 da
 specifiche

inderogabili
norme
di
legge”)


                                      do,.
Giovanni
Rubin
                                    30

OBBLIGATORIETÀ
O
FACOLTATIVITÀ
DELLA
TRANSAZIONE
FISCALE 
?


“[…]
il
debitore
può
proporre
il
pagamento
parziale
o
anche
dilazionato”.



L’applicazione
obbligatoria
dell’is>tuto
dell’art.
182‐ter
L.F.
agli
accordi
di

ristru,urazione
 dei
 debi>
 è
 indiscussa,
 tu,avia
 è
 diba,uto
 se
 sia

obbligatoria
o
facolta>va
nell’ambito
del
concordato
preven>vo.





                                 do,.
Giovanni
Rubin
                              31

OBBLIGATORIETÀ
O
FACOLTATIVITÀ
DELLA
TRANSAZIONE
FISCALE
?                        



Tesi
dell’obbligatorietà

Considerato
 il
 principio
 dell’indisponibilità
 dell’obbligazione
 tributaria
 (o
 della

“disponibilità
controllata”),
il
credito
erariale
non
può
essere
equiparato
agli
altri

credi>;
 la
 transazione
 fiscale
 cos>tuisce
 norma
 impera>va
 speciale
 che
 integra

l’art.
 160,
 comma
 2,
 L.F.
 (norma
 ordinaria).
 È
 negata
 categoricamente
 la
 tesi
 in

base
 alla
 quale
 il
 des>no
 del
 credito
 erariale
 soggiace
 alla
 volontà
 della

maggioranza
dei
creditori
ammessi
al
voto
nel
concordato.


Tesi
della
facoltaHvità

ANvare
la
procedura
di
transazione
fiscale
è
una
mera
facoltà,
poiché
il
principio

dell’indisponibilità
dell’obbligazione
tributaria
non
esiste
(oppure
è
contenuto
in

una
 norma
 di
 rango
 ordinario,
 superata
 dalla
 legge
 fallimentare).
 È
 stabilito
 il

primato
dei
criteri
concorsuali.

                                      do,.
Giovanni
Rubin
                                      32

TESI
DELLA
OBBLIGATORIETÀ 


Agenzia
 delle
 Entrate:
 “la
 falcidia
 o
 la
 dilazione
 del
 credito
 tributario
 è

ammissibile
soltanto
qualora
il
debitore
si
aBenga
puntualmente
alle
disposizioni

disciplinanH
la
transazione
fiscale
di
cui
all’arHcolo
182‐ter,
mentre
va
esclusa
nel

caso
 in
 cui,
 con
 il
 piano
 richiesto
 dall’art.
 160
 della
 L.F.
 ai
 fini
 del
 concordato

prevenHvo,
 ovvero
 nell’ambito
 delle
 traBaHve
 che
 precedono
 la
 sHpula

dell’accordo
 di
 ristruBurazione
 di
 cui
 all’arHcolo
 182‐bis
 della
 L.F.,
 la
 proposta
 di

transazione
 fiscale
 non
 sia
 formulata
 in
 conformità
 alle
 disposizioni

predeBe”
(C.M.
40/E
del
18/04/2008).


Giurisprudenza:
 Trib.
 Roma
 16/12/2009,
 Trib.
 Monza
 23/12/2009,
 Trib.
 Roma

19/04/2010,
Trib.
Venezia
22/02/2007,
Trib.
Venezia
23/01/2009.




                                        do,.
Giovanni
Rubin
                                        33

TESI
DELLA
FACOLTATIVITÀ 


ODCEC:
 “il
 debitore‐contribuente
 non
 è
 obbligato
 a
 ricorrere
 all’isHtuto
 della

transazione
 fiscale
 quanto
 meno
 in
 due
 precise
 e
 ben
 delineate
 circostanze:
 a)

allorquando
la
proposta
ex
art.
160
l.
fall.
prevede
il
soddisfacimento
integrale
del

ceto
creditorio
privilegiato,
nonché
la
ristruBurazione
del
debito
chirografario;
b)

nel
caso
in
cui,
pur
essendo
stabilito
un
traBamento
falcidiato
anche
con
riguardo

ai
creditori
privilegiaH,
tale
pagamento
è
tuBavia
reso
possibile
da
apporH
di
beni

e/o
denaro
aggiunHvi
rispeBo
a
quelli
che
cosHtuiscono
l’originario
patrimonio
del

debitore
 cristallizzato
 alla
 data
 di
 apertura
 del
 concorso
 (c.d.
 nuova

finanza)”
(Osservazioni
in
tema
di
transazione
fiscale,
aprile
2010).


Giurisprudenza:
App.
Genova
19/12/2009,
App.
Firenze
13/04/2010,
App.
Torino

23/04/2010,
 Trib.
 As>
 22/01/2010,
 Trib.
 Monza
 7/04/2009,
 Trib.
 Bologna

17/09/2009,
 Trib.
 La
 Spezia
 2/07/2009,
 Trib.
 Mantova
 26/02/2009,
 Trib.
 Roma

27/01/2009,
Trib.
Pescara
2/12/2008,
Trib.
Pavia
8/10/2008.

                                    do,.
Giovanni
Rubin
                                    34

TESI
DELLA
FACOLTATIVITÀ:
ASPETTI
OPERATIVI 


Nel
caso
in
cui
un
piano
concordatario
non
preveda
la
transazione
fiscale:


1.  le
 agenzie
 fiscali,
 i
 concessionari
 per
 la
 riscossione
 e
 gli
 en>
 previdenziali
 ed

    assistenziali
non
potranno
partecipare
al
voto;

2.  tali
 en>
 subiranno,
 quindi,
 la
 volontà
 della
 maggioranza
 degli
 altri
 creditori

    ammessi
 al
 voto
 senza
 poter
 essere
 parte
 aNva
 dell’accordo
 (fa,a
 salva
 la

    possibilità
di
proporre
opposizione
al
decreto
di
omologa);

3.  il
piano
potrà
prevedere
la
falcidia
o
la
dilazione
di
tribu>
e
contribu>,
purché

    sia
 rispe,ato
 il
 principio
 della
 par
 condicio
 creditorum
 e
 non
 sia
 alterato

    l’ordine
dei
gradi
di
privilegio,
così
come
previsto
dall’art.
160,
comma
2,
L.F.




                                        do,.
Giovanni
Rubin
                                        35

TRIBUTI
“TRANSIGIBILI”


                 “[…]
tribuH
amministraH
dalle
agenzie
fiscali”


Il
 riferimento
 è
 all’art.
 57,
 comma
 1,
 D.Lgs.
 30
 luglio
 1999
 (Riforma

dell’organizzazione
del
governo),
che
ha
is>tuito
con
il
nome
di
“agenzie
fiscali”
i

seguen>
en>:


    • Agenzia
delle
Entrate;

    • Agenzia
delle
Dogane;

    • Agenzia
del
Territorio;

    • Agenzia
del
Demanio.




                                  do,.
Giovanni
Rubin
                                 36

TRIBUTI
“TRANSIGIBILI”:
IRAP 



L’art
 1,
 commi
 43
 ss.,
 l.n.
 244/2007
 (finanziaria
 2008)
 ha
 modificato
 la
 natura

dell’irap,
trasformandola
in
un
tributo
proprio
delle
Regioni
che
sarà
is>tuito
con

legge
regionale,
nei
limi>
stabili>
dalla
leggi
statali.

Anche
 a
 seguito
 di
 tali
 modifiche
 norma>ve,
 la
 >tolarità
 delle
 funzioni
 gestorie

dell’imposta,
 quali
 la
 liquidazione,
 l’accertamento
 e
 la
 riscossione,
 restano

affidate
all’Agenzia
delle
Entrate,
per
cui
il
tributo
è
“transigibile”.





                                     do,.
Giovanni
Rubin
                                     37

TRIBUTI
“TRANSIGIBILI”:
IVA 



   “[…]
ad
eccezione
dei
tribuH
cosHtuenH
risorse
proprie
dell’Unione

europea;
con
riguardo
all’imposta
sul
valore
aggiunto
[…]
la
proposta
può

         prevedere
esclusivamente
la
dilazione
del
pagamento”.





                              do,.
Giovanni
Rubin
                           38

TRIBUTI
“TRANSIGIBILI”:
IVA 



Nella
sua
prima
versione
l’art.
182‐ter
L.F.
prevedeva
la
sola
generica
impossibilità

di
“transigere”
i
“tribuH
cosHtuenH
risorse
proprie
dell’Unione
europea”.


Trib.
 Milano
 n.
 13728/07
 del
 13/12/2007:
 l’imponibile
 iva
 di
 uno
 stato
 membro

rappresenta
il
parametro
cui
applicare
un’aliquota
uniforme,
che
prescinde
dalla

riscossione
 dell’imposta
 dovuta
 dal
 singolo
 contribuente
 italiano,
 per
 cui,
 in

defini>va,
 la
 transazione
 fiscale
 non
 provocherebbe
 alcun
 effe,o
 sull’imponibile

nazionale
 in
 base
 al
 quale
 calcolare
 la
 risorsa
 iva
 comunitaria
 e
 l’iva
 non

cos>tuisce,
per
tanto,
risorsa
propria
dell’Unione
europea.




                                    do,.
Giovanni
Rubin
                                    39

TRIBUTI
“TRANSIGIBILI”:
IVA 


L’art.
32,
comma
5,
le,.
a),
D.L.
185/2008
ha
introdo,o
l’impossibilità
di
falcidiare

i
 debi>
 aNnen>
 l’iva.
 Tale
 modifica
 è
 conseguenza
 di
 due
 provvedimen>
 della

Corte
di
Gius>zia
europea:

1.  Sentenza
 C
 132/06:
 ha
 condannato
 l’Italia
 al
 pagamento
 di
 sanzioni
 per
 aver

     promulgato
 gli
 ar,.
 8
 e
 9
 l.n.
 289/2002
 (condoni)
 senza
 richiedere
 la

     preven>va
 autorizzazione
 della
 Commissione
 UE.
 Le
 norme
 in
 parola
 sono

     state
 giudicate
 illegiNme
 rispe,o
 alla
 norma>va
 iva
 comunitaria,
 in
 quanto

     configurabili
 come
 “rinuncia
 generale,
 indiscriminata
 e
 prevenHva”
 alla

     riscossione
ed
all’accertamento
dell’imposta.

2.  Sentenza
 2004/C
 223/02:
 l’A.F.
 belga
 ha
 concesso
 una
 transazione
 su
 un

     accertamento
ai
fini
iva
considerata
incompa>bile
con
al
norma>va
in
materia

     di
aiu>
di
stato,
poiché
rafforzava
la
posizione
concorrenziale
di
Umicore
S.A.

     ed
 è
 stata
 concessa
 senza
 avviare
 il
 procedimento
 in
 deroga
 previsto
 dal

     Tra,ato
UE.


                                     do,.
Giovanni
Rubin
                                     40

TRIBUTI
“TRANSIGIBILI”:
IVA 



Come
comportarsi
nel
caso
in
cui
sia
pendente
un
contenzioso
in
materia

di
 iva?
 L’importo
 accertato,
 benché
 contestato,
 può
 essere

esclusivamente
 ogge,o
 di
 dilazione
 o
 è
 possibile
 addivenire
 altresì
 ad

una
falcidia?.





                                 do,.
Giovanni
Rubin
                              41

TRIBUTI
“TRANSIGIBILI”:
IVA 


Cass.
SS.UU.
nn.
3673,
3675,
3676,
3677
del
17/02/2010:
l’art.
16
l.n.
289/02
(c.d.

“chiusura
delle
li>
fiscali
penden>”),
che
consen>va
di
es>nguere
i
contenziosi
iva

in
 a,o
 sulla
 base
 di
 alcuni
 parametri
 oggeNvi,
 quali
 il
 valore
 della
 lite
 e
 la

possibilità
che
la
stessa
avesse
già
superato,
seppur
in
maniera
non
defini>va,
uno

o
 più
 gradi
 di
 giudizio,
 non
 è
 illegiNma
 rispe,o
 alla
 pronuncia
 della
 Corte
 di

Gius>zia
 Europea.
 “Emerge
 con
 tuBa
 evidenza
 che
 la
 disposizione
 in
 esame
 non

prevede
 alcuna
 rinuncia
 all’accertamento
 dell’imposta,
 il
 cui
 potere
 è
 già
 stato

esercitato
 (ed
 è
 contestato
 nella
 sua
 legi^mità),
 bensì
 esclusivamente
 autorizza

l’amministrazione
 finanziaria
 a
 “transigere”
 l’esito
 (sempre
 incerto)
 della
 lite
 a

determinate
 condizioni,
 che
 rappresentano
 i
 limiH
 dell’offerta
 di
 “disponibilità”

alla
transazione”.



                                      do,.
Giovanni
Rubin
                                      42

TRIBUTI
“TRANSIGIBILI”:
RITENUTE
OPERATE
E
NON
VERSATE 



“[…]
con
riguardo
alle
ritenute
operate
e
non
versate
[…]
la
proposta
può

         prevedere
esclusivamente
la
dilazione
del
pagamento”



Si
tra,a
di
casi
al
limite
del
penale
(appropriazione
indebita).
La
raHo
legis
è
che
il

sos>tuto
non
può
fruire
di
una
riduzione
di
un
debito
che
cos>tuisce
un
credito

per
il
sos>tuito.





                                    do,.
Giovanni
Rubin
                                   43

TRIBUTI
“TRANSIGIBILI”:
RITENUTE
OPERATE
E
NON
VERSATE


Come
comportarsi
nel
caso
in
cui
sia
pendente
un
contenzioso
in
materia

di
 ritenute?
 L’importo
 accertato,
 benché
 contestato,
 può
 essere

esclusivamente
 ogge,o
 di
 dilazione
 o
 è
 possibile
 addivenire
 altresì
 ad

una
falcidia?


Si
tra,a
di
casi
in
cui
le
ritenute
non
sono
state
operate
(accertamen>
per

pagamen>
 “in
 nero”
 a
 dipenden>
 e
 lavoratori
 autonomi),
 per
 tanto
 è

possibile
addivenire
anche
a
falcidia.
In
ques>
casi
sorge
una
solidarietà

con
il
sogge,o
sos>tuito
ex
art.
35
D.P.R.
602/1973.




                                 do,.
Giovanni
Rubin
                              44

do,.
Giovanni
Rubin
   45

TRANSAZIONE
PREVIDENZIALE

   “[…]
nonché
dei
contribuH
amministraH
dagli
enH
gestori
di
forme
di

                 previdenza
ed
assistenza
obbligatorie”



In
a,uazione
della
disposizione
introdo,a
con
l’art.
32,
comma
5,
D.L.
185/2008
il

Ministero
 del
 lavoro,
 della
 salute
 e
 delle
 poli>che
 sociali,
 di
 concerto
 con
 il

Ministero
 dell’economia
 e
 delle
 finanze,
 ha
 emanato
 il
 D.M.
 del
 4
 agosto
 2009

(G.U.
n.
251
del
28
o,obre
2009).





                                      do,.
Giovanni
Rubin
                                     46

TRANSAZIONE
PREVIDENZIALE

Il
D.M.
4
agosto
2009
esclude
dalla
transazione:


1.  i
 credi>
 previdenziali
 ogge,o
 di
 cartolarizzazione
 ai
 sensi
 dell’art.
 13
 l.n.

    488/1998
 (di
 fa,o
 escludendo
 dalla
 transazione
 tuN
 i
 credi>
 INPS

    anteceden>
al
2006);

2.  i
credi>
dovu>
in
esecuzione
delle
decisioni
assunte
dagli
organi
UE
in
materia

    di
aiu>
di
stato.


I
credi>
cartolarizza>
INAIL
possono
essere
inclusi
nella
“transazione”,
in
quanto

    la
l.n.
488/1999
ha
retrocesso
tali
credi>
all’is>tuto
originario
(circolare
Inail

    n.
8
del
26/02/2010).



                                      do,.
Giovanni
Rubin
                                     47

TRANSAZIONE
PREVIDENZIALE

Il
 D.M.
 4
 agosto
 2009
 prevede
 dei
 limi>
 inferiori
 al
 di
 so,o
 dei
 quali
 gli
 en>

des>natari
non
possono
acce,are
la
proposta
di
transazione:





La
dilazione
può
prevedere
al
massimo
60
rate
mensili
e
la
corresponsione
degli

interessi
legali.




                                      do,.
Giovanni
Rubin
                                       48

TRANSIGIBILITÀ
DEGLI
ACCESSORI

  “[…]
dei
tribuH
amministraH
dalle
agenzie
fiscali
e
dei
relaHvi
accessori

 […]
dei
contribuH
amministraH
dagli
enH
gestori
di
forme
di
previdenza
e

               assistenza
obbligatorie
e
dei
relaHvi
accessori”.



In
merito
alla
transazione
previdenziale
valgono
i
limi>
impos>
dal
D.M.
4/8/2009

(40%
 VIII
 grado,
 30%
 chirografari,
 dilazione
 non
 superiore
 a
 60
 rate
 mensili
 e

corresponsione
degli
interessi
al
saggio
legale).





                                     do,.
Giovanni
Rubin
                                     49

TRANSIGIBILITÀ
DEGLI
ACCESSORI:
SANZIONI
TRIBUTARIE


Nonostante
 l’iva
 possa
 essere
 esclusivamente
 ogge,o
 di
 dilazione,
 gli
 accessori

sono
falcidiabili
(C.M.
14/E
del
10/04/2009).


Cass.
 28
 giugno
 1994,
 n.
 6214:
 il
 fa,o
 che
 l’art.
 2752
 c.c.
 a,ribuisca

espressamente
privilegio
generale
a
pene
pecuniarie
e
sopra,asse
in
materia
di

iva
 significa
 che,
 ove
 tale
 privilegio
 non
 sia
 previsto,
 le
 sanzioni
 rivestono
 una

funzione
affliNva
ed
il
rela>vo
credito
ha
natura
chirografaria.


Cass.
7
febbraio
2006,
n.
7661:
a
seguito
della
riforma
del
sistema
sanzionatorio

(il
D.Lgs.
472/1997
ha
sos>tuito
pene
pecuniarie
e
sopratasse
con
la
sola
sanzione

amministra>va),
l’orientamento
non
muta.



                                      do,.
Giovanni
Rubin
                                       50

TRANSIGIBILITÀ
DEGLI
ACCESSORI:
SANZIONI
TRIBUTARIE



Art.
142,
comma
3,
leB.
b),
L.F.
(esdebitazione)

“Restano
 esclusi
 dall’esdebitazione
 […]
 le
 sanzioni
 penali
 ed
 amministraHve
 che

non
siano
accessorie
a
debiH
esHnH”


Si
 ri>ene
 per
 analogia
 che
 siano
 escluse
 dalla
 transazione
 le
 sanzioni
 non

accessorie.





                                    do,.
Giovanni
Rubin
                                    51

TRANSAZIONE
E
PRIVILEGI


La
 formulazione
 del
 primo
 comma
 dell’art.
 182‐ter
 L.F.
 è
 infelice.
 In
 via

interpreta>va
deve
ritenersi:


1.  la
 transazione
 è
 possibile
 sia
 in
 relazione
 ai
 credi>
 chirografari
 che
 ai
 credi>

    privilegia>;

2.  l’espressione
credi>
“privilegia>”
comprende
tanto
i
credi>
muni>
di
privilegio

    su
beni
mobili,
quanto
i
credi>
muni>
di
prelazione
ipotecaria
(C.M.
40/2008);

3.  la
transazione
è
possibile
tanto
per
i
credi>
iscriN
a
ruolo,
quanto
per
i
credi>

    ancora
da
iscriversi.



                                        do,.
Giovanni
Rubin
                                        52

TRANSAZIONE
E
CREDITI
CHIROGRAFARI


In
relazione
ai
credi>
erariali
e
contribu>vi
chirografari:



1.  l’assenza
di
suddivisione
in
classi
comporta
che
il
tra,amento
non
può
essere

    differenziato
da
quello
degli
altri
chirografari;

2.  la
suddivisione
in
classi
comporta
che
il
tra,amento
per
i
credi>
erariali
deve

    essere
almeno
pari
a
quello
della
classe
con
il
tra,amento
più
favorevole.





                                    do,.
Giovanni
Rubin
                               53

TRANSAZIONE
E
CREDITI
PRIVILEGIATI



“Se
 il
 credito
 tributario
 o
 contribuHvo
 è
 assisHto
 da
 privilegio,
 la
 percentuale,
 i

tempi
di
pagamento
e
le
eventuali
garanzie
non
possono
essere
inferiori
a
quelli

offerH
ai
creditori
che
hanno
un
grado
di
privilegio
inferiore
o
a
quelli
che
hanno

una
 posizione
 giuridica
 ed
 interessi
 economici
 omogenei
 a
 quelli
 delle
 agenzie
 e

degli
enH
gestori
di
forme
di
previdenza
ed
assistenza
obbligatorie”.





                                       do,.
Giovanni
Rubin
                                        54

TRANSIGIBILITÀ
DEGLI
ACCESSORI:
SANZIONI
TRIBUTARIE



La
 raHo
 legis
 è
 quella
 di
 non
 perme,ere
 un’alterazione
 della
 graduazione
 dei

privilegi,
che
deve
sempre
essere
rispe,ata
in
ambito
concorsuale.


In
 presenza
 di
 debi>
 per
 iva/ritenute
 operate
 e
 non
 versate/contribu>

previdenziali
ed
assistenziali
è
necessario
comunque
rispe,are
tale
principio
(con

la
 conseguenza
 di
 dover
 soddisfare
 in
 toto
 i
 creditori
 di
 rango
 superiore
 al
 XIX/
XVIII/I)
?





                                      do,.
Giovanni
Rubin
                                       55

TRANSIGIBILITÀ
DEGLI
ACCESSORI:
SANZIONI
TRIBUTARIE



ODCEC
(Osservazioni
in
tema
di
transazione
fiscale,
aprile
2010):

L’unica
conclusione
logica
è
quella
di
a,ribuire
al
disposto
dell’art.
182‐ter
L.F.
il

potere
 di
 derogare
 ai
 generali
 principi
 di
 graduazione
 dei
 credi>
 fissa>
 dall’art.

160,
 comma
 2,
 L.F.
 “Il
 che
 significa,
 in
 altri
 termini,
 che
 ai
 fini
 del
 concordato

prevenHvo
l’imposta
sul
valore
aggiunto
(come
gli
altri
debi>
a
“soddisfacimento

vincolato”)
 è,
 in
 caso
 di
 transazione
 fiscale,
 per
 così
 dire
 spostata
 di
 grado
 o

meglio
ancora
astraBa
dalla
catena
dei
privilegi”


A
favore:
Trib.
Venezia,
n.
4945/10
dell’
11
agosto
2010.




                                       do,.
Giovanni
Rubin
                                       56

ASPETTI
PROCEDURALI


La
procedura
della
transazione
fiscale
può
essere
suddivisa
in
tre
dis>nte
fasi:


1.  presentazione
della
proposta;

2.  cer>ficazione
del
debito;

3.  espressione
del
voto


La
procedura
è
la
medesima
sia
per
le
agenzie
fiscali
che
per
gli
en>
previdenziali.





                                     do,.
Giovanni
Rubin
                              57

PRESENTAZIONE
DELLA
PROPOSTA

“copia
della
domanda
e
della
relaHva
documentazione,
contestualmente

  al
deposito
presso
il
tribunale,
deve
essere
presentata
al
competente

   concessionario
del
servizio
nazionale
della
riscossione
ed
all’ufficio

     competente
sulla
base
dell’ulHmo
domicilio
fiscale
del
debitore”


R.M.
3/E
del
5
gennaio
2009:

“la
 locuzione
 <<contestualmente
 al
 deposito
 presso
 il
 tribunale>>,
 contenuta
 nel

secondo
 comma
 dell’art.
 182‐ter
 della
 L.F.,
 non
 implica
 necessariamente
 che
 la

domanda
 di
 transazione
 debba
 essere
 presentata
 all’Ufficio
 e
 all’Agente
 della

riscossione
 nello
 stesso
 giorno
 in
 cui
 viene
 depositata
 presso
 il
 Tribunale
 la

domanda
di
ammissione
al
concordato
prevenHvo”.



                                     do,.
Giovanni
Rubin
                                    58

PRESENTAZIONE
DELLA
PROPOSTA

Alla
proposta
di
transazione
è
necessario
allegare:


1.  dichiarazioni
fiscali
in
relazione
alle
quali
non
è
pervenuto
l’esito
dei
controlli

    automa>ci;

2.  dichiarazioni
fiscali
integra>ve.



È,
invece,
opportuno
allegare:


1.  relazione
sullo
stato
del
contenzioso
avviato;

2.  illustrazione
della
proposta
di
concordato,
ponendo
par>colare
a,enzione
agli

    aspeN
tributari
e
contribu>vi.


                                   do,.
Giovanni
Rubin
                                   59

CERTIFICAZIONE
DEL
DEBITO

Entro
30
giorni:


• Il
 concessionario
 trasme,e
 al
 debitore
 ed
 al
 commissario
 giudiziale
 una

“cerHficazione
aBestante
l’enHtà
del
debito
iscriBo
a
ruolo,
scaduto
o
sospeso”;

• le
agenzie
fiscali
trasme,ono
al
debitore
ed
al
commissario
giudiziale
gli
avvisi
di

irregolarità
 non
 ancora
 no>fica>
 ed
 una
 “cerHficazione
 aBestante
 l’enHtà
 del

debito
derivante
da
a^
di
accertamento,
ancorché
non
definiHvi,
per
la
parte
non

iscriBa
 a
 ruolo,
 nonché
 da
 ruoli
 vistaH,
 ma
 non
 ancora
 consegnaH
 al

concessionario”.





                                   do,.
Giovanni
Rubin
                                  60

CERTIFICAZIONE
DEL
DEBITO


Se
 le
 agenzie
 fiscali
 e/o
 il
 concessionario
 non
 eme,ono
 la
 cer>ficazione,
 in

do,rina
 ci
 si
 divide
 tra
 chi
 ri>ene
 che
 tra,asi
 di
 silenzio‐assenso
 e
 chi
 ri>ene,

invece,
che
si
traN
di
silenzio‐rifiuto.

Sembra
 prevalere
 la
 teoria
 del
 silenzio‐assenso
 (sono
 conferma>
 i
 valori
 iscriN

nella
proposta
concordataria)
in
conformità
al
disposto
dell’art.
20,
comma
1,
D.L.

241/1990,
 in
 base
 al
 quale
 nei
 procedimen>
 ad
 istanza
 di
 parte
 per
 rilascio
 di

provvedimen>
 amministra>vi
 il
 silenzio
 dell’amministrazione
 competente

equivale
a
provvedimento
di
accoglimento
della
domanda.





                                       do,.
Giovanni
Rubin
                                       61

ESPRESSIONE
DEL
VOTO


La
 procedura
 viene
 coordinata
 dalla
 D.R.E.
 che
 esprime
 il
 proprio
 parere

vincolante
sul
voto.


• il
dire,ore
dell’ufficio
locale
emana
un
a,o
di
approvazione
in
merito
ai
tribu>

non
iscriN
a
ruolo
o
ai
ruoli
non
consegna>
al
concessionario;

• Il
 dire,ore
 della
 sede
 locale
 dell’ente
 di
 riscossione
 emana
 un
 a,o
 di

approvazione
in
merito
ai
tribu>
iscriN
a
ruolo
e
già
consegna>
per
la
riscossione.





                                  do,.
Giovanni
Rubin
                                 62

IMPUGNAZIONE
DEL
DINIEGO

Vi
sono

tre
teorie:


1.  la
competenza
è
del
Tribunale
amministra>vo;

2.  la
competenza
è
della
Commissione
Tributaria
Provinciale
ai
sensi
dell’art.
19,

    comma
 1,
 le,.
 h),
 D.Lgs.
 546/1992
 (rige,o
 di
 domande
 di
 definizione

    agevolata);

3.  Impossibilità
di
impugnazione
(è
un
procedimento
endoconcorsuale
e
l’unico

    rimedio
previsto
è
il
cram
down).


L’unico
 interesse
 ad
 un’impugnazione
 del
 provvedimento
 in
 esame
 è
 quello
 al

risarcimento
 del
 danno,
 in
 relazione
 al
 quale
 è
 necessario
 comunque
 adire
 il

giudice
ordinario.



                                    do,.
Giovanni
Rubin
                                   63

EFFETTI
DELLA
TRANSAZIONE
FISCALE


Gli
effeN
della
transazione
fiscale
sono:


1.  “consolidamento
del
debito
fiscale”;

2.  “la
cessazione
della
materia
del
contendere
nelle
li>”.





                                do,.
Giovanni
Rubin
           64

CONSOLIDAMENTO
DEL
DEBITO

Esistono
tre
teorie:


1.  l’A.F.
 con
 la
 domanda
 di
 transazione
 fiscale
 deve
 ritenersi
 obbligata
 ad

    effe,uare
 a
 carico
 del
 contribuente,
 oltre
 che
 i
 controlli
 formali,
 anche
 i

    controlli
sostanziali
(dopo
i
30
giorni
tale
possibilità
sarà
preclusa);

2.  l’effe,o
 preclusivo
 dell’accertamento
 si
 produce
 solo
 in
 caso
 di
 voto

    favorevole
 dell’A.F.,
 mantenendosi,
 al
 contrario,
 in
 capo
 alle
 agenzie
 fiscali

    tuN
 gli
 ordinari
 poteri
 di
 accertamento
 (ODCEC,
 Osservazioni
 in
 tema
 di

    transazione
fiscale,
aprile
2010);

3.  l’effe,o
 del
 consolidamento
 si
 concentra
 sul
 profilo
 liquidatorio
 dei
 tribu>
 e

    non
 sull’accertamento,
 essendo
 sempre
 valido
 il
 disposto
 di
 cui
 all’art.
 43

    D.P.R.
600/1973
(C.M.
40/2008).


                                     do,.
Giovanni
Rubin
                                     65

CONSOLIDAMENTO
DEL
DEBITO

Art.
184
L.F.:

“Il
concordato
omologato
è
obbligatorio
per
tu^
i
creditori
anteriori
al
decreto
di

apertura
della
procedura
di
concordato”.


Cass.
12
marzo
1994,
n.
2423,
Cass.
6
se,embre
1990,
n.
9201:

Il
 credito
 nascente
 dall’a,o
 di
 accertamento
 deve
 considerarsi
 anteriore
 al

concordato,
 e
 perciò
 concorsuale,
 ogni
 qualvolta
 il
 suo
 presupposto
 si
 sia

verificato
 prima
 dell’inizio
 della
 procedura,
 ancorché
 non
 sia
 stato
 accertato;

l’obbligazione
 tributaria
 sorge
 ,
 quindi,
 con
 l’avveramento
 del
 presupposto
 del

tributo
e
non
per
effe,o
dell’a,o
amministra>vo
di
accertamento.





                                    do,.
Giovanni
Rubin
                                    66

DEFINIZIONE
DELLE
LITI
PENDENTI

     “La
chiusura
della
procedura
di
concordato
ai
sensi
dell’art.
181

 determina
la
cessazione
della
materia
del
contendere
nelle
liH
avenH
ad

                 oggeBo
i
tribuH
di
cui
al
primo
comma”

Nel
caso
in
cui
la
transazione
sia
acce,ata
dalle
agenzie
fiscali,
non
si
pone
alcun

problema,
configurandosi
la
transazione
fiscale,
limitatamente
a
questo
aspe,o,

come
una
transazione
vera
e
propria.

Qualora,
 invece,
 le
 agenzie
 fiscali
 non
 vo>no
 favorevolmente
 ed
 il
 concordato

preven>vo
o,enga
comunque
il
voto
favorevole
della
maggioranza
dei
creditori,

la
liBera
legis,
legandola
definizione
delle
li>
penden>
all’omologazione,
sembra

disporre
 una
 deroga
 all’art.
 176
 L.F.,
 in
 base
 al
 quale
 “il
 giudice
 
 delegato
 può

ammeBere
provvisoriamente
in
tuBo
o
in
parte
i
crediH
contestaH
ai
soli
fini
del

voto
 e
 del
 calcolo
 delle
 maggioranze,
 senza
 che
 ciò
 pregiudichi
 le
 pronunzie

definiHve
sulla
sussistenza
dei
crediH
stessi.

                                       do,.
Giovanni
Rubin
                                        67

PECULIARITÀ
DELLA
TRANSAZIONE
IN
UN
ACCORDO
EX
ART.
182‐BIS
L.F.


1.  È
 necessaria
 la
 produzione
 di
 tu,a
 la
 documentazione
 prevista
 dall’art.
 161

    L.F.
 (complesso,
 considerando
 che
 la
 relazione
 del
 professionista
 non
 può

    essere
s>lata
senza
conoscere
con
precisione
i
creditori
aderen>
ed
i
creditori

    estranei);

2.  È
 necessaria
 una
 dichiarazione
 sos>tu>va
 ex
 art.
 47
 D.P.R.
 445/2000
 che

    a,es>
 che
 la
 documentazione
 presentata
 “rappresenta
 fedelmente
 ed

    integralmente
 la
 situazione
 dell’impresa,
 con
 parHcolare
 riguardo
 alle
 poste

    a^ve
del
patrimonio”;

3.  Le
 par>colari
 regole
 di
 soddisfacimento
 previste
 dal
 primo
 comma
 dell’art.

    182‐ter
L.F.
devono
essere
riferite
ai
soli
creditori
aderen>
all’accordo
(minimo

    60%);

4.  L’assenso
 dell’agenzia
 fiscale
 locale
 e
 del
 concessionario
 equivalgono
 a

    so,oscrizione
dell’accordo
di
ristru,urazione;

                                     do,.
Giovanni
Rubin
                                    68

PECULIARITÀ
DELLA
TRANSAZIONE
IN
UN
ACCORDO
EX
ART.
182‐BIS
L.F.




5.
La
transazione
fiscale
e/o
contribu>va
è
revocata
di
diri,o
qualora
si
registri
un

     ritardo
nei
pagamen>
di
90
giorni
rispe,o
alle
scadenze
previste
nel
piano;

6.
 In
 caso
 di
 falcidia
 del
 debito
 erariale/contribu>vo
 non
 vige
 l’esenzione
 da

     imposizione
per
le
sopravvenienze
aNve
ex
art.
88,
comma
4,
TUIR;

7.
 In
 caso
 di
 successivo
 fallimento
 dell’imprenditore
 che
 ha
 so,oscri,o
 un

     accordo
 di
 ristru,urazione
 dei
 debi>
 omologato,
 la
 transazione
 fiscale
 non

     rientra
nei
rappor>
giuridici
penden>
regola>
dall’art.
72
L.F.
(Trib.
Messina,
2

     luglio
2009).





                                     do,.
Giovanni
Rubin
                                    69

ASPETTI
PENALI

L’art.
 29,
 comma
 4,
 D.L.
 78/2010
 ha
 introdo,o
 un
 nuovo
 reato
 all’art.
 11
 D.Lgs.

74/2000:
 se
 nella
 documentazione
 presentata
 ai
 fini
 della
 procedura
 di

transazione
fiscale
vengono
indica>
elemen>
aNvi
per
un
ammontare
inferiore
a

quello
effeNvo
o
elemen>
passivi
fiNzi
per
un
ammontare
complessivo
superiore

a
 50.000
 euro
 al
 fine
 di
 o,enere
 per
 sé
 o
 per
 altri
 un
 pagamento
 parziale
 dei

tribu>
 e
 rela>vi
 accessori,
 è
 prevista
 la
 reclusione
 da
 6
 mesi
 a
 4
 anni.
 Qualora

l’indicazione
 di
 elemen>
 non
 correN
 superi
 i
 200.000
 euro,
 è
 prevista

un’aggravante
(reclusione
da
1
anno
a
6
anni


È
 discusso
 se
 la
 soglia
 dei
 50.000
 euro
 e
 dei
 200.000
 euro
 debbano
 essere

considerate
 in
 relazione
 alla
 somma
 di
 aNvo
 e
 passivo,
 oppure
 se
 è
 sufficiente

che
 l’aNvo
 omesso
 sia
 di
 “ammontare
 inferiore
 a
 quello
 effe^vo”
 ed
 il
 solo

passivo
fiNzio
sia
di
“ammontare
superiore
ad
euro
50.000”.

                                       do,.
Giovanni
Rubin
                                       70

RESPONSABILITÀ
DEI
DIPENDENTI
DELLA
P.A.


L’art.
 29,
 comma
 7,
 D.L.
 78/2010
 dispone
 che
 “con
 riguardo
 alle
 valutazioni
 di

diriBo
e
di
faBo
operate
ai
fini
della
definizione
nel
contesto
degli
isHtuH
previsH

dall’art.
 182‐ter
 L.F.
 […],
 la
 responsabilità
 di
 cui
 all’art.
 1,
 comma
 1,
 legge
 14

gennaio
 1994,
 n.
 20
 è
 limitata
 alle
 ipotesi
 di
 dolo”
 (escludendo
 così
 la
 colpa

grave).


In
ambito
penale
è
lo
stesso
ar>colo
ha
previsto
l’applicabilità
dell’aggravante
di

cui
all’art.
319‐bis
C.P.
per
i
casi
di
corruzione
nell’ambito
di
un
procedimento
di

transazione
fiscale.





                                       do,.
Giovanni
Rubin
                                        71

INDICAZIONI
OPERATIVE
AGLI
UFFICI

C.M.
n.
20/E
del
16
aprile
2010
(Indicazioni
opera>ve
2010):

“In
presenza
di
situazioni
di
crisi
aziendale,
sia
prodromiche
alla
dichiarazione
di

fallimento
sia
evidenziate
in
una
proposta
di
concordato
prevenHvo,
lo
strumento

transa^vo
può
rivelarsi
decisivo
per
garanHre
l’effe^vo
introito
di
somme
dovute

all’Erario
in
misura
certamente
superiore
(ed
in
tempi
ovviamente
ben
più
rapidi)

rispeBo
 a
 quanto
 potrebbe
 avvenire,
 con
 le
 ordinarie
 modalità
 di
 riscossione,
 in

caso
 di
 fallimento
 del
 contribuente.
 La
 parHcolare
 delicatezza
 di
 quest’ulHma

temaHca
 impone,
 peraltro,
 che
 la
 traBazione
 delle
 istanze
 di
 transazione
 venga

affidata
a
personale
con
competenze
professionali
idonee
a
garanHre
che
l’isHtuto

trovi
concreta
aBuazione”.




                                      do,.
Giovanni
Rubin
                                     72

VI
RINGRAZIO
DELL’ATTENZIONE


do,.
Giovanni
Rubin


viale
Trieste
n.
18/d
–
30029
San
S>no
di
Livenza
(VE)

Via
G.
Pepe
n.
12
–
30172
Venezia
Mestre
(VE)


tel.
0421310521
‐
0412386911

e‐mail


g.rubin@studiodanielerubin.it

skype



johnrbn

twi,er

gio_rubin




                                   do,.
Giovanni
Rubin
   73


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