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Anno 15 - numero 3166 di mercoledì 25 settembre 2013
I quesiti sul decreto 81: appalto e subappalto
Sugli obblighi del committente per il quale viene realizzata un'intera opera edile e del committente di un appalto
interno. A cura di G. Porreca.
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Bari, 25 Set - Sugli obblighi del committente per il quale viene realizzata un'intera opera edile e del committente di un appalto
interno. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
Quali obblighi ha nei confronti di una ditta subappaltatrice, un'impresa affidataria che commette in subappalto parte dei lavori
alla stessa assegnati e da svolgere in un cantiere temporaneo o mobile? E' tenuta la stessa a rispettare gli obblighi del
committente di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008? E quali sono le sanzioni in caso di inadempienza?
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<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[ELPS25] ?#>
Risposta
Non si deve confondere, così come sembra sia stato fatto dal lettore che ha formulato il quesito, la figura del committente di
un'opera edile, per la cui realizzazione è stato installato un cantiere temporaneo o mobile, al quale vanno applicate le
disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, con il committente datore di lavoro ex art. 26 dello stesso D. Lgs. che all'interno di quel cantiere subappalta ad altre
imprese parte dei lavori avuti in affidamento.
Il committente ex Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 è quello definito nell'art. 89 comma 1 lettera b) dello stesso decreto e cioè
"il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata indipendentemente da eventuali frazionamenti nella sua
realizzazione". Questi più comunemente viene individuato come "committente dell'opera edile" proprio per distinguerlo dal
committente datore di lavoro di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 che viene invece individuato più comunemente come
"committente di un appalto interno" da eseguirsi nell'ambito di una azienda qualunque essa sia, edile o meno.
A carico del committente dell'intera opera edile il legislatore ha posto gli obblighi citati nel Titolo IV Capo I del D. Lgs. n.
81/2008 e s.m.i. E' questi, infatti, che deve provvedere alla verifica tecnico-professionale, prevista dall'art. 90 comma 9 lettera
a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sia delle imprese affidatarie che delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi operanti in
cantiere nonché alla notifica preliminare di cui al comma 99 dello stesso D. Lgs. da inoltrare alla ASL ed alla Direzione
Territoriale del Lavoro competenti per territorio, alla nomina dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 90, se ricorrono le condizioni previste nello stesso articolo, ed a tutti gli altri
obblighi che lo stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ha previsto per tale figura. Gli obblighi a carico del "committente di un
appalto interno" sono stati invece fissati dal legislatore nell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, riguardante i contratti d'appalto o
d'opera o di somministrazione, e da porre in atto nei confronti delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi chiamati ad
operare nell'interno della sua azienda o di una singola unità produttiva della stessa oppure nell'ambito dell'intero ciclo
produttivo dell'azienda medesima. Secondo il comma 1 di tale articolo 26, infatti:
"1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo
dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di
lavoro autonomo:
I quesiti sul decreto 81: appalto e subappalto Stampa - I quesiti sul decreto 81: appalto e subappalto 1/3
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale
delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o
mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede,
la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di
idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività".
Secondo il comma 2 dello stesso articolo 26:
"2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa
oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva",
e secondo il comma 3 dell'articolo 26 medesimo:
"3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico
documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i
rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione
dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31
dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi".
Per quanto riguarda però l'obbligo a carico del committente datore di lavoro di cui al comma 1 lettera b) dell'articolo 26 di
fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui vanno ad operare le imprese appaltatrici o i
lavoratori autonomi, nonché l'obbligo di cooperazione e di coordinamento di cui al comma 2 e di elaborazione del DUVRI di
cui al comma 3 dello stesso articolo 26 occorre mettere in evidenza, se l'appalto si svolge nell'ambito di un cantiere temporaneo
o mobile, quanto indicato nell'art. 96 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in quanto lo stesso fissa delle condizioni di
esonero per il committente datore di lavoro di rispettare gli obblighi citati. Secondo il comma 2 di tale articolo 96, infatti:
"2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
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interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3 e
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avendo il legislatore tenuto presente evidentemente che nel PSC e nel POS sono già inseriti parte degli elementi richiesti
dall'art. 26 conservando comunque l'adempimento di cui al comma 1 lettera a) non citato nell'articolo sopraindicato sull'esonero
e relativo alla verifica della idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice.
E' sostanziale quindi, per quanto sopra detto, la differenza che esiste fra il "committente dell'intera opera edile", che può
benissimo essere anche un qualsiasi cittadino che non riveste nessuna qualifica di datore di lavoro, ed il "committente di un
appalto interno" che invece riceve nella propria azienda, nella veste di datore di lavoro, una impresa appaltatrice o un
lavoratore autonomo. Si fa presente pertanto in conclusione, in risposta al quesito formulato, che non sono assolutamente
attribuibili al committente di un appalto interno gli obblighi che il legislatore ha voluto porre a carico del committente
dell'intera opera edile indicati nel Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008, per la violazione dei quali sono previste le
sanzioni contenute nell'art. 157 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ma sono invece a lui attribuibili gli obblighi di cui all'art. 26
per la violazione dei quali sono previste le sanzioni contenute nell'art. 55 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
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329 i quesiti sul decreto 81 appalto e subappalto

  • 1. Anno 15 - numero 3166 di mercoledì 25 settembre 2013 I quesiti sul decreto 81: appalto e subappalto Sugli obblighi del committente per il quale viene realizzata un'intera opera edile e del committente di un appalto interno. A cura di G. Porreca. Pubblicità Bari, 25 Set - Sugli obblighi del committente per il quale viene realizzata un'intera opera edile e del committente di un appalto interno. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it). Quesito Quali obblighi ha nei confronti di una ditta subappaltatrice, un'impresa affidataria che commette in subappalto parte dei lavori alla stessa assegnati e da svolgere in un cantiere temporaneo o mobile? E' tenuta la stessa a rispettare gli obblighi del committente di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008? E quali sono le sanzioni in caso di inadempienza? Pubblicità <#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[ELPS25] ?#> Risposta Non si deve confondere, così come sembra sia stato fatto dal lettore che ha formulato il quesito, la figura del committente di un'opera edile, per la cui realizzazione è stato installato un cantiere temporaneo o mobile, al quale vanno applicate le disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con il committente datore di lavoro ex art. 26 dello stesso D. Lgs. che all'interno di quel cantiere subappalta ad altre imprese parte dei lavori avuti in affidamento. Il committente ex Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 è quello definito nell'art. 89 comma 1 lettera b) dello stesso decreto e cioè "il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata indipendentemente da eventuali frazionamenti nella sua realizzazione". Questi più comunemente viene individuato come "committente dell'opera edile" proprio per distinguerlo dal committente datore di lavoro di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 che viene invece individuato più comunemente come "committente di un appalto interno" da eseguirsi nell'ambito di una azienda qualunque essa sia, edile o meno. A carico del committente dell'intera opera edile il legislatore ha posto gli obblighi citati nel Titolo IV Capo I del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. E' questi, infatti, che deve provvedere alla verifica tecnico-professionale, prevista dall'art. 90 comma 9 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sia delle imprese affidatarie che delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere nonché alla notifica preliminare di cui al comma 99 dello stesso D. Lgs. da inoltrare alla ASL ed alla Direzione Territoriale del Lavoro competenti per territorio, alla nomina dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 90, se ricorrono le condizioni previste nello stesso articolo, ed a tutti gli altri obblighi che lo stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ha previsto per tale figura. Gli obblighi a carico del "committente di un appalto interno" sono stati invece fissati dal legislatore nell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, riguardante i contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, e da porre in atto nei confronti delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi chiamati ad operare nell'interno della sua azienda o di una singola unità produttiva della stessa oppure nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima. Secondo il comma 1 di tale articolo 26, infatti: "1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo: I quesiti sul decreto 81: appalto e subappalto Stampa - I quesiti sul decreto 81: appalto e subappalto 1/3
  • 2. a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività". Secondo il comma 2 dello stesso articolo 26: "2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva", e secondo il comma 3 dell'articolo 26 medesimo: "3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi". Per quanto riguarda però l'obbligo a carico del committente datore di lavoro di cui al comma 1 lettera b) dell'articolo 26 di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui vanno ad operare le imprese appaltatrici o i lavoratori autonomi, nonché l'obbligo di cooperazione e di coordinamento di cui al comma 2 e di elaborazione del DUVRI di cui al comma 3 dello stesso articolo 26 occorre mettere in evidenza, se l'appalto si svolge nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile, quanto indicato nell'art. 96 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in quanto lo stesso fissa delle condizioni di esonero per il committente datore di lavoro di rispettare gli obblighi citati. Secondo il comma 2 di tale articolo 96, infatti: "2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3 e 5, e all'articolo 29, comma 3"., avendo il legislatore tenuto presente evidentemente che nel PSC e nel POS sono già inseriti parte degli elementi richiesti dall'art. 26 conservando comunque l'adempimento di cui al comma 1 lettera a) non citato nell'articolo sopraindicato sull'esonero e relativo alla verifica della idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice. E' sostanziale quindi, per quanto sopra detto, la differenza che esiste fra il "committente dell'intera opera edile", che può benissimo essere anche un qualsiasi cittadino che non riveste nessuna qualifica di datore di lavoro, ed il "committente di un appalto interno" che invece riceve nella propria azienda, nella veste di datore di lavoro, una impresa appaltatrice o un lavoratore autonomo. Si fa presente pertanto in conclusione, in risposta al quesito formulato, che non sono assolutamente attribuibili al committente di un appalto interno gli obblighi che il legislatore ha voluto porre a carico del committente dell'intera opera edile indicati nel Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008, per la violazione dei quali sono previste le sanzioni contenute nell'art. 157 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ma sono invece a lui attribuibili gli obblighi di cui all'art. 26 per la violazione dei quali sono previste le sanzioni contenute nell'art. 55 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 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  • 3. Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons. <- Sommario del numero Articoli correlati in I quesiti sul decreto 81 -> I quesiti sul decreto 81: appalto e subappalto Stampa - I quesiti sul decreto 81: appalto e subappalto 3/3