SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
1
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10014 Anno 2017
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: GALTERIO DONATELLA
Data Udienza: 06/12/2016
SENTENZA
sul ricorso proposto da **** ****, nato a Botricello avverso la sentenza in data 19.10.2015 del
Tribunale di Novara n.1324/2015 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo Canevelli
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza pronunciata in data 19.10.2015 il Tribunale di Novara ha condannato **** ****
alla pena di € 4.000 di ammenda con il beneficio della sospensione condizionale della pena per
averi in qualità di socio accomandatario della **** s.a.s. e committente dei lavori eseguiti presso il
capannone industriale sede della società, omesso di verificare l'idoneità tecnico professionale
dell'impresa appaltatrice. Avverso la suddetta pronuncia l'imputato ha proposto per il tramite del
difensore ricorso in Cassazione articolando tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui
all'art.173, 1° comma disp. att. c.p.p.. Con il primo motivo lamenta, invocando il vizio di omessa ed
illogica motivazione, di essere stato erroneamente ritenuto parte committente del contratto di
appalto essendosi invece soltanto limitato a richiedere un preventivo al titolare dell'impresa ****
per la sistemazione del tetto del capannone per conto della società che aveva ivi sede senza
esserne però la proprietaria ma soltanto la locatrice finanziaria e perciò tenuta a richiedere la
relativa autorizzazione ai proprietari dell'immobile: che nessun contratto di appalto fosse
intervenuto con il titolare dell'impresa edile era avvalorato dal fatto che egli non era presente al
momento del sopralluogo di **** **** che intendeva solo rendersi conto della tipologia della
riparazione e del materiale eventualmente necessario, che non vi era prova della pattuizione di un
corrispettivo, che non gli era stato inviato alcun preventivo e che pertanto il Tribunale basandosi
sul solo materiale fotografico aveva illegittimamente applicato nei suoi confronti l'art. 90, comma
9 del d. Igs. 81/2008 in via anticipata rispetto a quanto previsto dalla stessa norma incriminatrice
che postula il perfezionamento dell'accordo e non già dei semplici contatti tra il fruitore delle
opere e la ditta non ancora incaricata della loro esecuzione.
2
2. Con il secondo motivo lamenta che la sentenza impugnata abbia qualificato come prove
elementi insussistenti avendo desunto la conclusione del contratto di appalto dalla sola presenza,
riferita dal teste escusso ispettore **** ****, all'interno del capannone di attrezzature idonee alla
riparazione del tetto, senza che potesse essere demandato ad un testimone alcun giudizio di
idoneità, senza che fosse stata, accertata la proprietà del suddetto materiale che ben poteva
pertanto essere costituito da strumenti della società presenti sul posto e senza che il rilievo
fotografico della suddetta attrezzatura, presente nella parallela inchiesta di infortunio per omicidio
colposo dalla quale il ricorrente era stato assolto, fosse stato acquisito come prova del
procedimento in esame.
3. Con il terzo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge sub specie dell'art.648
c.p.p. e di contestuale omessa motivazione, il contrasto tra la sentenza impugnata e quella
pronunciata nel giudizio di omicidio colposo con violazione delle norme sul lavoro, passata in
giudicato, che analizzando lo stesso fatto storico aveva escluso che tra la società in accomandita di
cui l'imputato era l'accomandatario e **** **** fosse intervenuto un contratto di appalto, con
conseguente ipotizzabile contrasto fra giudicati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo, da esaminarsi congiuntamente al secondo attesa la loro intrinseca connessione
attenendo entrambi alla valutazione del compendio probatorio posto a fondamento della
colpevolezza dell'imputato, contiene mere censure in fatto afferenti al preteso vizio motivazionale
di cui si assume essere inficiata la sentenza impugnata per aver supposto il perfezionamento del
contratto di appalto, che invece il ricorrente assume insussistente, con **** ****. Il Tribunale di
Novara fonda invero la responsabilità del ricorrente sulla culpa in eligendo, costituita nella
mancata verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa, nel rapporto intrattenuto con
**** **** per la riparazione del tetto del capannone sede della società di cui il primo era
accomandatario e perciò rappresentante legale, sostenendo che tale rapporto, quand'anche non
fosse approdato alla stipula di un contratto di appalto, si era comunque articolato nel consentire al
preteso titolare della ditta edile di effettuare un sopralluogo presso la struttura danneggiata,
salendo cioè sul tetto del capannone e verificando in concreto le opere necessarie alla sua
riparazione.
Le misure generali di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, che implicano a norma dell'art.15 d.
Igs. 81/2008 la valutazione preventiva e l'eliminazione dei rischi in relazione ai lavori da eseguire,
posti a carico del committente, sin dalla fase di progettazione dell'opera e delle conseguenti scelte
tecniche, specifiche cautele prescritte dall'art.90, comma 9 del medesimo decreto, fra cui la
verifica nell'ipotesi di cantieri temporanei dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa
affidataria, la quale implica l'iscrizione di quest'ultima alla Camera di Commercio e
l'autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore. Da ciò
discende che non è affatto necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, sia perché
trattasi di adempimenti preliminari alla successiva fase della stipula, sia perché la norma in esame
non contempla tale figura contrattuale - come si desume dal tenore letterale dello stesso art.90
che parla di "affidamento dei lavori" e che nella lettera c) del comma 9, contemplante a sua volta
3
gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b), esclude espressamente la necessità del
ricorso all'appalto - ben potendo la commissione esaurirsi in una mera prestazione d'opera, quale
è certamente il sopralluogo sul tetto ai fini della verifica dei lavori necessari, alla quale devono
comunque presiedere le cautele previste. Con motivazione coerente ed aderente ai principi
affermati da questa Corte in materia di responsabilità dei reati edilizi (Sez. 3 n.1334 del 26.4.2016,
Marangio, Rv. 267744; Sez. 4, n.8589 del 14.1.2008, Speckenhauser, Rv. 238965) il giudice di
merito ha pertanto ritenuto la culpa in eligendo dell'imputato non essendo la ditta **** che,
secondo la deposizione dell'ispettore, stava effettuando al momento dell'infortunio attività
lavorativa sul tetto del capannone industriale, desunta dal materiale e dall'attrezzatura ivi
rinvenuta, più attiva dal 2009 ed essendo l’attività di artigiano edile del preteso titolare cessata sin
dal 2003, senza che alcuna rilevanza assuma la proprietà, in capo all'esecutore materiale ovvero al
committente, dell'attrezzatura a tal fine utilizzata. L'insussistenza dei titoli di idoneità prescritti
dalla legge in capo alla ditta esecutrice dell'opera, la cui verifica configura adempimento
preliminare da parte del committente rispetto a quella da effettuarsi in concreto in relazione alla
capacità rispetto alla tipologia dell'attività commissionata, consente di ritenere che la sentenza
impugnata, espressasi in conformità alle fondamentali regole di ermeneutica probatoria e con
procedimento idoneo a fornire piena contezza dell'iter logico- giuridico dal quale è derivato il
convincimento espresso, sia scevra dai vizi lamentati sul piano motivazionale.
2. In relazione al terzo motivo, deve rilevarsene l'inammissibilità per violazione del principio di
autosufficienza non avendo il ricorrente assolto all'onere di allegazione della sentenza di
assoluzione dal reato di omicidio colposo pronunciata nei suoi confronti con ciò precludendo alla
radice la valutazione della questione, costituita dal contrasto rispetto alla suddetta sentenza che
avrebbe a detta del ricorrente escluso la sussistenza di un contratto di appalto con **** ****, in
relazione alla quale si sollecita il sindacato di legittimità. Il requisito della specificità dei motivi a cui
è condizionata l'ammissibilità del mezzo di gravame, comporta non solo l'onere di dedurre le
censure che l'imputato intende muovere su punti circoscritti della decisione, ma altresì,
allorquando sia dedotto il vizio di manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione
rispetto ad atti specificamente indicati, quello di curarne l'integrale trascrizione o allegazione al
fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, così da rendere lo stesso autosufficiente con
riferimento alle relative doglianze, anche provvedendo a produrli in copia nel giudizio di
cassazione (ex multis Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 - dep. 26/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053,
Sez. 2, n.26725 dell'1/03/2013 - dep. 19/06/2013, Natale, Rv. 256723). Poiché tale adempimento
non è stato curato dal ricorrente, la valutazione in questa sede deve limitarsi a verificare quanto
risulta dall'impugnata sentenza: nell'affrontare ex professo la questione dell'assoluzione
dell'imputato dall'omicidio colposo, afferma il Tribunale che, contrariamente a quanto assunto in
questa sede dal ricorrente, anche la pronuncia di assoluzione resa dal Gip di Novara aveva tratto
fondamento dall'accertata mancanza di un regolare affidamento dei lavori di cui era stato
incaricato **** ****, di talché nessun contrasto è profilabile rispetto alla motivazione resa che
nell'escludere la titolarità di alcuna impresa in capo a quest'ultimo perviene con motivazione
logicamente coerente nonché aderente alle emergenze processuali acquisite al verdetto di
colpevolezza in ordine al reato ascrittogli quale committente non già in relazione ad un contratto
di appalto, bensì di una prestazione d'opera.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, a norma dell'art.616 c.p.p., al pagamento
delle spese processuali.
4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 6.12.2016

More Related Content

What's hot

252 responsabilità di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
252   responsabilità di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione252   responsabilità di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
252 responsabilità di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
http://www.studioingvolpi.it
 
02 cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
02   cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 3628402   cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
02 cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
http://www.studioingvolpi.it
 
Cass civ sez lav n 25270 11
Cass civ sez lav n 25270 11Cass civ sez lav n 25270 11
Cass civ sez lav n 25270 11
FocusLegale
 
Cass. civ. 1884 2012 licenziam disciplin ante 5 gg
Cass. civ.  1884 2012  licenziam disciplin ante 5 ggCass. civ.  1884 2012  licenziam disciplin ante 5 gg
Cass. civ. 1884 2012 licenziam disciplin ante 5 gg
FocusLegale
 
160 affidamento di lavori in appalto e responsabilità anche e soprattutto d...
160   affidamento di lavori in appalto e responsabilità anche e soprattutto d...160   affidamento di lavori in appalto e responsabilità anche e soprattutto d...
160 affidamento di lavori in appalto e responsabilità anche e soprattutto d...
http://www.studioingvolpi.it
 
69 cassazione civile, 22 gennaio 2013, n. 1471 - responsabilità contrattua...
69   cassazione civile, 22 gennaio 2013, n. 1471 -  responsabilità contrattua...69   cassazione civile, 22 gennaio 2013, n. 1471 -  responsabilità contrattua...
69 cassazione civile, 22 gennaio 2013, n. 1471 - responsabilità contrattua...
http://www.studioingvolpi.it
 

What's hot (20)

252 responsabilità di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
252   responsabilità di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione252   responsabilità di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
252 responsabilità di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
 
02 cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
02   cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 3628402   cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
02 cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
 
Corte Costituzionale sentenza 32 anno 2018
Corte Costituzionale sentenza 32 anno 2018Corte Costituzionale sentenza 32 anno 2018
Corte Costituzionale sentenza 32 anno 2018
 
Diritto di sciopero integrale
Diritto di sciopero integraleDiritto di sciopero integrale
Diritto di sciopero integrale
 
133 2016 responsabilità del committente cosa ne pensa la cassazione
133   2016   responsabilità del committente cosa ne pensa la cassazione133   2016   responsabilità del committente cosa ne pensa la cassazione
133 2016 responsabilità del committente cosa ne pensa la cassazione
 
Cass civ sez lav n 25270 11
Cass civ sez lav n 25270 11Cass civ sez lav n 25270 11
Cass civ sez lav n 25270 11
 
Consiglio di stato sezione iv sentenza 1211 2015 costruzioni martini padova
Consiglio di stato sezione iv sentenza 1211 2015   costruzioni martini padovaConsiglio di stato sezione iv sentenza 1211 2015   costruzioni martini padova
Consiglio di stato sezione iv sentenza 1211 2015 costruzioni martini padova
 
2016 cass confini e dati catastali
2016 cass confini e dati catastali2016 cass confini e dati catastali
2016 cass confini e dati catastali
 
Cass. civ. 1884 2012 licenziam disciplin ante 5 gg
Cass. civ.  1884 2012  licenziam disciplin ante 5 ggCass. civ.  1884 2012  licenziam disciplin ante 5 gg
Cass. civ. 1884 2012 licenziam disciplin ante 5 gg
 
160 affidamento di lavori in appalto e responsabilità anche e soprattutto d...
160   affidamento di lavori in appalto e responsabilità anche e soprattutto d...160   affidamento di lavori in appalto e responsabilità anche e soprattutto d...
160 affidamento di lavori in appalto e responsabilità anche e soprattutto d...
 
134 2017 sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento
134  2017   sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento134  2017   sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento
134 2017 sulla responsabilità del cse per mancata verifica e coordinamento
 
69 cassazione civile, 22 gennaio 2013, n. 1471 - responsabilità contrattua...
69   cassazione civile, 22 gennaio 2013, n. 1471 -  responsabilità contrattua...69   cassazione civile, 22 gennaio 2013, n. 1471 -  responsabilità contrattua...
69 cassazione civile, 22 gennaio 2013, n. 1471 - responsabilità contrattua...
 
39 subappalto e qualifica di datore di lavoro .
39  subappalto e qualifica di datore di lavoro .39  subappalto e qualifica di datore di lavoro .
39 subappalto e qualifica di datore di lavoro .
 
Arturo Cancrini Newsletter del 13.02.2017
Arturo Cancrini Newsletter del 13.02.2017Arturo Cancrini Newsletter del 13.02.2017
Arturo Cancrini Newsletter del 13.02.2017
 
Acustica, gli errori si pagano - Sentenza della Corte Costituzionale n°103/2013
Acustica, gli errori si pagano - Sentenza della Corte Costituzionale n°103/2013Acustica, gli errori si pagano - Sentenza della Corte Costituzionale n°103/2013
Acustica, gli errori si pagano - Sentenza della Corte Costituzionale n°103/2013
 
21 sentenza cessazione lavoro solo cause tipiche
21   sentenza cessazione lavoro solo cause tipiche21   sentenza cessazione lavoro solo cause tipiche
21 sentenza cessazione lavoro solo cause tipiche
 
Lo sfratto per morosità non può essere mutato in risoluzione di diritto corte...
Lo sfratto per morosità non può essere mutato in risoluzione di diritto corte...Lo sfratto per morosità non può essere mutato in risoluzione di diritto corte...
Lo sfratto per morosità non può essere mutato in risoluzione di diritto corte...
 
72 2016 la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento
72   2016    la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento72   2016    la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento
72 2016 la responsabilità del committente e l’eziologia dell’evento
 
113 sentenza responsab-datore_terzi_occasionali
113   sentenza responsab-datore_terzi_occasionali113   sentenza responsab-datore_terzi_occasionali
113 sentenza responsab-datore_terzi_occasionali
 
78 2017 la responsabilità del rup per un infortunio in un cantiere pubblico
78   2017 la responsabilità del rup per un infortunio in un cantiere pubblico78   2017 la responsabilità del rup per un infortunio in un cantiere pubblico
78 2017 la responsabilità del rup per un infortunio in un cantiere pubblico
 

Viewers also liked (7)

29 2017 bollettino-rls_toscana
29   2017   bollettino-rls_toscana29   2017   bollettino-rls_toscana
29 2017 bollettino-rls_toscana
 
110 2016 casa sicura vvf
110   2016   casa sicura vvf110   2016   casa sicura vvf
110 2016 casa sicura vvf
 
18 2017 il ruolo datoriale
18   2017   il ruolo datoriale18   2017   il ruolo datoriale
18 2017 il ruolo datoriale
 
21 2017 sicurezza scuola
21   2017   sicurezza scuola21   2017   sicurezza scuola
21 2017 sicurezza scuola
 
279 2015 manuale d’uso lavoratori settore ospedaliero
279   2015   manuale d’uso lavoratori settore ospedaliero279   2015   manuale d’uso lavoratori settore ospedaliero
279 2015 manuale d’uso lavoratori settore ospedaliero
 
Manuale sulla sicurezza in ospedale
Manuale sulla sicurezza in ospedaleManuale sulla sicurezza in ospedale
Manuale sulla sicurezza in ospedale
 
La gestione del rischio clinico
La gestione del rischio clinicoLa gestione del rischio clinico
La gestione del rischio clinico
 

Similar to 28 2017 idoneita tecnico professionale

Richiesta segretario comunale (3)
Richiesta segretario comunale (3)Richiesta segretario comunale (3)
Richiesta segretario comunale (3)
redazione gioianet
 
87 2015 infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...
87   2015   infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...87   2015   infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...
87 2015 infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...
http://www.studioingvolpi.it
 
93 2015 cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...
93   2015   cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...93   2015   cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...
93 2015 cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...
http://www.studioingvolpi.it
 
365 operaio precipita dall'edificio in ristrutturazione responsabilità di u...
365   operaio precipita dall'edificio in ristrutturazione responsabilità di u...365   operaio precipita dall'edificio in ristrutturazione responsabilità di u...
365 operaio precipita dall'edificio in ristrutturazione responsabilità di u...
http://www.studioingvolpi.it
 

Similar to 28 2017 idoneita tecnico professionale (20)

Richiesta segretario comunale (3)
Richiesta segretario comunale (3)Richiesta segretario comunale (3)
Richiesta segretario comunale (3)
 
87 2015 infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...
87   2015   infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...87   2015   infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...
87 2015 infortunio sul lavoro e responsabilità ruolo del direttore dei la...
 
Decisione ACF n. 22 del 18 luglio 2017
Decisione ACF n. 22 del 18 luglio 2017Decisione ACF n. 22 del 18 luglio 2017
Decisione ACF n. 22 del 18 luglio 2017
 
279 2015 regole per l'attività cantieristica in sospensione e infortunio...
279   2015    regole per l'attività cantieristica in sospensione e infortunio...279   2015    regole per l'attività cantieristica in sospensione e infortunio...
279 2015 regole per l'attività cantieristica in sospensione e infortunio...
 
Cassazione civile-09-aprile-2014-n- 8372
Cassazione civile-09-aprile-2014-n- 8372Cassazione civile-09-aprile-2014-n- 8372
Cassazione civile-09-aprile-2014-n- 8372
 
Cass. civ., sent. 19 marzo 2012 n. 4330
Cass. civ., sent. 19 marzo 2012 n. 4330Cass. civ., sent. 19 marzo 2012 n. 4330
Cass. civ., sent. 19 marzo 2012 n. 4330
 
Cass 29084 2015 materiali da demolizione in deroga a lex rifiuti
Cass 29084 2015 materiali da demolizione in deroga a lex rifiutiCass 29084 2015 materiali da demolizione in deroga a lex rifiuti
Cass 29084 2015 materiali da demolizione in deroga a lex rifiuti
 
198 27112017 sentenza cartello di cantiere
198   27112017   sentenza cartello di cantiere198   27112017   sentenza cartello di cantiere
198 27112017 sentenza cartello di cantiere
 
20171011 ordinanza sesta sezione della Corte di Cassazione
 20171011 ordinanza sesta sezione della Corte di Cassazione 20171011 ordinanza sesta sezione della Corte di Cassazione
20171011 ordinanza sesta sezione della Corte di Cassazione
 
93 2015 cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...
93   2015   cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...93   2015   cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...
93 2015 cassazione penale, sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11135 - infortunio m...
 
Prodigio chiede annullamento delibera accordo bonario
Prodigio chiede annullamento delibera accordo bonarioProdigio chiede annullamento delibera accordo bonario
Prodigio chiede annullamento delibera accordo bonario
 
News SSL 51 2015
News SSL 51 2015News SSL 51 2015
News SSL 51 2015
 
168 sentenza denuncia-inail_datore_lavoro
168   sentenza denuncia-inail_datore_lavoro168   sentenza denuncia-inail_datore_lavoro
168 sentenza denuncia-inail_datore_lavoro
 
165 sentenza denuncia-inail_datore_lavoro
165   sentenza denuncia-inail_datore_lavoro165   sentenza denuncia-inail_datore_lavoro
165 sentenza denuncia-inail_datore_lavoro
 
01 sentenza urto-di_cavi_2010
01   sentenza urto-di_cavi_201001   sentenza urto-di_cavi_2010
01 sentenza urto-di_cavi_2010
 
Cass. SS.UU. 40984/18
Cass. SS.UU. 40984/18Cass. SS.UU. 40984/18
Cass. SS.UU. 40984/18
 
365 operaio precipita dall'edificio in ristrutturazione responsabilità di u...
365   operaio precipita dall'edificio in ristrutturazione responsabilità di u...365   operaio precipita dall'edificio in ristrutturazione responsabilità di u...
365 operaio precipita dall'edificio in ristrutturazione responsabilità di u...
 
308 cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...
308   cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...308   cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...
308 cassazione penale sez. 4 - 27 agosto 2014 n. 36268 - infortunio del dip...
 
Cassazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
Cassazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016Cassazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
Cassazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
 
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
 

More from http://www.studioingvolpi.it

More from http://www.studioingvolpi.it (20)

87 cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
87   cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...87   cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
87 cassazione civile, sez. lav., 07 febbraio 2018, n. 2978 - infortunio sul...
 
86 vdr-formazione
86  vdr-formazione86  vdr-formazione
86 vdr-formazione
 
84 verifica itp
84   verifica itp84   verifica itp
84 verifica itp
 
83 linee guida posture
83 linee guida posture83 linee guida posture
83 linee guida posture
 
82 mancata formazione
82   mancata formazione82   mancata formazione
82 mancata formazione
 
81 incidenti stradali in occasione di lavoro
81   incidenti stradali in occasione di lavoro81   incidenti stradali in occasione di lavoro
81 incidenti stradali in occasione di lavoro
 
80 sicurezza guida mezzi pesanti
80   sicurezza guida mezzi pesanti80   sicurezza guida mezzi pesanti
80 sicurezza guida mezzi pesanti
 
78 inail promozione salute
78   inail promozione salute78   inail promozione salute
78 inail promozione salute
 
77 contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
77    contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia77    contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
77 contenitori pesanti olio cuoca aggravamento patologia
 
76 carenze dvr resp datore e rspp
76   carenze dvr resp datore e rspp76   carenze dvr resp datore e rspp
76 carenze dvr resp datore e rspp
 
74 rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
74   rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...74   rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
74 rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sic...
 
73 cassazione penale 1871 caduta dalla scala
73   cassazione penale 1871   caduta dalla scala73   cassazione penale 1871   caduta dalla scala
73 cassazione penale 1871 caduta dalla scala
 
72 ambienti confinati indicazioni operative
72 ambienti confinati indicazioni operative72 ambienti confinati indicazioni operative
72 ambienti confinati indicazioni operative
 
71 2018 bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
71    2018   bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture71    2018   bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
71 2018 bando tipo 1-2017 schema di disciplinare per servizi e forniture
 
66 linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
66    linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici66    linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
66 linee-guida-per-una-corretta-progettazione-acustica-di-ambienti-scolastici
 
67 m alattie professionali
67   m alattie professionali67   m alattie professionali
67 m alattie professionali
 
62 inail segheria sicura 2017
62   inail segheria sicura 201762   inail segheria sicura 2017
62 inail segheria sicura 2017
 
61 testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
61   testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...61   testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
61 testo-ufficiale-accordo-stato-regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-...
 
59 prevenzione violenza sul personale settore istruzione
59   prevenzione violenza sul personale settore istruzione59   prevenzione violenza sul personale settore istruzione
59 prevenzione violenza sul personale settore istruzione
 
58 regione umbria dvr formazione
58   regione umbria dvr formazione58   regione umbria dvr formazione
58 regione umbria dvr formazione
 

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

Descrizione della struttura architettonica Eretteo.pptx
Descrizione della struttura architettonica Eretteo.pptxDescrizione della struttura architettonica Eretteo.pptx
Descrizione della struttura architettonica Eretteo.pptx
 
GIORNATA TECNICA 18/04 | DE LEO Antonio
GIORNATA TECNICA 18/04  | DE LEO AntonioGIORNATA TECNICA 18/04  | DE LEO Antonio
GIORNATA TECNICA 18/04 | DE LEO Antonio
 
GIORNATA TECNICA 18/04 | DE ROSA Roberto
GIORNATA TECNICA 18/04 | DE ROSA RobertoGIORNATA TECNICA 18/04 | DE ROSA Roberto
GIORNATA TECNICA 18/04 | DE ROSA Roberto
 
GIORNATA TECNICA DA AQP 18/04 | ZONNO Serena
GIORNATA TECNICA DA AQP 18/04 | ZONNO SerenaGIORNATA TECNICA DA AQP 18/04 | ZONNO Serena
GIORNATA TECNICA DA AQP 18/04 | ZONNO Serena
 
GIORNATA TECNICA 18/04 | SPIZZIRRI Massimo
GIORNATA TECNICA 18/04 | SPIZZIRRI MassimoGIORNATA TECNICA 18/04 | SPIZZIRRI Massimo
GIORNATA TECNICA 18/04 | SPIZZIRRI Massimo
 
GIORNATA TECNICA 18/04 | BENANTI Alessandro
GIORNATA TECNICA 18/04 | BENANTI AlessandroGIORNATA TECNICA 18/04 | BENANTI Alessandro
GIORNATA TECNICA 18/04 | BENANTI Alessandro
 
Presentzione Matematica similitudini circonferenze e omotetie.pptx
Presentzione  Matematica similitudini circonferenze e omotetie.pptxPresentzione  Matematica similitudini circonferenze e omotetie.pptx
Presentzione Matematica similitudini circonferenze e omotetie.pptx
 
GIORNATA TECNICA DA AQP 18/04 | MOTTA Simone
GIORNATA TECNICA DA AQP 18/04 | MOTTA SimoneGIORNATA TECNICA DA AQP 18/04 | MOTTA Simone
GIORNATA TECNICA DA AQP 18/04 | MOTTA Simone
 
GIORNATA TECNICA 18/04 | LITTERIO Raffaele
GIORNATA TECNICA 18/04 | LITTERIO RaffaeleGIORNATA TECNICA 18/04 | LITTERIO Raffaele
GIORNATA TECNICA 18/04 | LITTERIO Raffaele
 

28 2017 idoneita tecnico professionale

  • 1. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 10014 Anno 2017 Presidente: AMORESANO SILVIO Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 06/12/2016 SENTENZA sul ricorso proposto da **** ****, nato a Botricello avverso la sentenza in data 19.10.2015 del Tribunale di Novara n.1324/2015 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo Canevelli che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza pronunciata in data 19.10.2015 il Tribunale di Novara ha condannato **** **** alla pena di € 4.000 di ammenda con il beneficio della sospensione condizionale della pena per averi in qualità di socio accomandatario della **** s.a.s. e committente dei lavori eseguiti presso il capannone industriale sede della società, omesso di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice. Avverso la suddetta pronuncia l'imputato ha proposto per il tramite del difensore ricorso in Cassazione articolando tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173, 1° comma disp. att. c.p.p.. Con il primo motivo lamenta, invocando il vizio di omessa ed illogica motivazione, di essere stato erroneamente ritenuto parte committente del contratto di appalto essendosi invece soltanto limitato a richiedere un preventivo al titolare dell'impresa **** per la sistemazione del tetto del capannone per conto della società che aveva ivi sede senza esserne però la proprietaria ma soltanto la locatrice finanziaria e perciò tenuta a richiedere la relativa autorizzazione ai proprietari dell'immobile: che nessun contratto di appalto fosse intervenuto con il titolare dell'impresa edile era avvalorato dal fatto che egli non era presente al momento del sopralluogo di **** **** che intendeva solo rendersi conto della tipologia della riparazione e del materiale eventualmente necessario, che non vi era prova della pattuizione di un corrispettivo, che non gli era stato inviato alcun preventivo e che pertanto il Tribunale basandosi sul solo materiale fotografico aveva illegittimamente applicato nei suoi confronti l'art. 90, comma 9 del d. Igs. 81/2008 in via anticipata rispetto a quanto previsto dalla stessa norma incriminatrice che postula il perfezionamento dell'accordo e non già dei semplici contatti tra il fruitore delle opere e la ditta non ancora incaricata della loro esecuzione.
  • 2. 2 2. Con il secondo motivo lamenta che la sentenza impugnata abbia qualificato come prove elementi insussistenti avendo desunto la conclusione del contratto di appalto dalla sola presenza, riferita dal teste escusso ispettore **** ****, all'interno del capannone di attrezzature idonee alla riparazione del tetto, senza che potesse essere demandato ad un testimone alcun giudizio di idoneità, senza che fosse stata, accertata la proprietà del suddetto materiale che ben poteva pertanto essere costituito da strumenti della società presenti sul posto e senza che il rilievo fotografico della suddetta attrezzatura, presente nella parallela inchiesta di infortunio per omicidio colposo dalla quale il ricorrente era stato assolto, fosse stato acquisito come prova del procedimento in esame. 3. Con il terzo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge sub specie dell'art.648 c.p.p. e di contestuale omessa motivazione, il contrasto tra la sentenza impugnata e quella pronunciata nel giudizio di omicidio colposo con violazione delle norme sul lavoro, passata in giudicato, che analizzando lo stesso fatto storico aveva escluso che tra la società in accomandita di cui l'imputato era l'accomandatario e **** **** fosse intervenuto un contratto di appalto, con conseguente ipotizzabile contrasto fra giudicati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo, da esaminarsi congiuntamente al secondo attesa la loro intrinseca connessione attenendo entrambi alla valutazione del compendio probatorio posto a fondamento della colpevolezza dell'imputato, contiene mere censure in fatto afferenti al preteso vizio motivazionale di cui si assume essere inficiata la sentenza impugnata per aver supposto il perfezionamento del contratto di appalto, che invece il ricorrente assume insussistente, con **** ****. Il Tribunale di Novara fonda invero la responsabilità del ricorrente sulla culpa in eligendo, costituita nella mancata verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa, nel rapporto intrattenuto con **** **** per la riparazione del tetto del capannone sede della società di cui il primo era accomandatario e perciò rappresentante legale, sostenendo che tale rapporto, quand'anche non fosse approdato alla stipula di un contratto di appalto, si era comunque articolato nel consentire al preteso titolare della ditta edile di effettuare un sopralluogo presso la struttura danneggiata, salendo cioè sul tetto del capannone e verificando in concreto le opere necessarie alla sua riparazione. Le misure generali di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, che implicano a norma dell'art.15 d. Igs. 81/2008 la valutazione preventiva e l'eliminazione dei rischi in relazione ai lavori da eseguire, posti a carico del committente, sin dalla fase di progettazione dell'opera e delle conseguenti scelte tecniche, specifiche cautele prescritte dall'art.90, comma 9 del medesimo decreto, fra cui la verifica nell'ipotesi di cantieri temporanei dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa affidataria, la quale implica l'iscrizione di quest'ultima alla Camera di Commercio e l'autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore. Da ciò discende che non è affatto necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, sia perché trattasi di adempimenti preliminari alla successiva fase della stipula, sia perché la norma in esame non contempla tale figura contrattuale - come si desume dal tenore letterale dello stesso art.90 che parla di "affidamento dei lavori" e che nella lettera c) del comma 9, contemplante a sua volta
  • 3. 3 gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b), esclude espressamente la necessità del ricorso all'appalto - ben potendo la commissione esaurirsi in una mera prestazione d'opera, quale è certamente il sopralluogo sul tetto ai fini della verifica dei lavori necessari, alla quale devono comunque presiedere le cautele previste. Con motivazione coerente ed aderente ai principi affermati da questa Corte in materia di responsabilità dei reati edilizi (Sez. 3 n.1334 del 26.4.2016, Marangio, Rv. 267744; Sez. 4, n.8589 del 14.1.2008, Speckenhauser, Rv. 238965) il giudice di merito ha pertanto ritenuto la culpa in eligendo dell'imputato non essendo la ditta **** che, secondo la deposizione dell'ispettore, stava effettuando al momento dell'infortunio attività lavorativa sul tetto del capannone industriale, desunta dal materiale e dall'attrezzatura ivi rinvenuta, più attiva dal 2009 ed essendo l’attività di artigiano edile del preteso titolare cessata sin dal 2003, senza che alcuna rilevanza assuma la proprietà, in capo all'esecutore materiale ovvero al committente, dell'attrezzatura a tal fine utilizzata. L'insussistenza dei titoli di idoneità prescritti dalla legge in capo alla ditta esecutrice dell'opera, la cui verifica configura adempimento preliminare da parte del committente rispetto a quella da effettuarsi in concreto in relazione alla capacità rispetto alla tipologia dell'attività commissionata, consente di ritenere che la sentenza impugnata, espressasi in conformità alle fondamentali regole di ermeneutica probatoria e con procedimento idoneo a fornire piena contezza dell'iter logico- giuridico dal quale è derivato il convincimento espresso, sia scevra dai vizi lamentati sul piano motivazionale. 2. In relazione al terzo motivo, deve rilevarsene l'inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza non avendo il ricorrente assolto all'onere di allegazione della sentenza di assoluzione dal reato di omicidio colposo pronunciata nei suoi confronti con ciò precludendo alla radice la valutazione della questione, costituita dal contrasto rispetto alla suddetta sentenza che avrebbe a detta del ricorrente escluso la sussistenza di un contratto di appalto con **** ****, in relazione alla quale si sollecita il sindacato di legittimità. Il requisito della specificità dei motivi a cui è condizionata l'ammissibilità del mezzo di gravame, comporta non solo l'onere di dedurre le censure che l'imputato intende muovere su punti circoscritti della decisione, ma altresì, allorquando sia dedotto il vizio di manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione rispetto ad atti specificamente indicati, quello di curarne l'integrale trascrizione o allegazione al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, anche provvedendo a produrli in copia nel giudizio di cassazione (ex multis Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 - dep. 26/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053, Sez. 2, n.26725 dell'1/03/2013 - dep. 19/06/2013, Natale, Rv. 256723). Poiché tale adempimento non è stato curato dal ricorrente, la valutazione in questa sede deve limitarsi a verificare quanto risulta dall'impugnata sentenza: nell'affrontare ex professo la questione dell'assoluzione dell'imputato dall'omicidio colposo, afferma il Tribunale che, contrariamente a quanto assunto in questa sede dal ricorrente, anche la pronuncia di assoluzione resa dal Gip di Novara aveva tratto fondamento dall'accertata mancanza di un regolare affidamento dei lavori di cui era stato incaricato **** ****, di talché nessun contrasto è profilabile rispetto alla motivazione resa che nell'escludere la titolarità di alcuna impresa in capo a quest'ultimo perviene con motivazione logicamente coerente nonché aderente alle emergenze processuali acquisite al verdetto di colpevolezza in ordine al reato ascrittogli quale committente non già in relazione ad un contratto di appalto, bensì di una prestazione d'opera. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, a norma dell'art.616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
  • 4. 4 P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6.12.2016