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10 Gennaio 2017 - UNITRE
La protezione del patrimonio familiare: i
principali strumenti di tutela
Università Popolare di Polignano a Mare
10 Gennaio 2017 - UNITRE
UNA BREVE INTRODUZIONE
Paure & rischi
La crisi crescente in vari settori, da quello lavorativo/professionale a
quello familiare, ha diffuso una certa urgenza nel “blindare” il
proprio patrimonio per se e/o i propri cari.
Temere di perdere e/o di esporre ad un serio pericolo il
patrimonio familiare e personale è un RISCHIO CONCRETO per
esempio a fronte di una crisi di impresa, di un problema
professionale o di un evento familiare (ad es., l’improvviso lutto del
capostipite indebitato che, morendo senza lasciare testamento,
espone “gli aventi causa” ad una determinazione dell’eredità operata
ex lege anziché dalla volontà del de cuius medesimo).
I rischi si evitano, prevedendoli: è il solo modo di fronteggiarne gli
effetti funesti, laddove dovessero manifestarsi.
In taluni casi, poi, è solamente possibile attenuarne le conseguenze
dannose, una volta che l’evento temuto – nostro malgrado-
comunque si verifica.
Prevenire … è meglio che curare!
E’ bene, pertanto, agire d’anticipo, cercando di cautelarsi
preventivamente ed “ad hoc”, manifestando – magari- ad uno o più
esperti di “settore” la propria condizione familiare e personale.
L’obiettivo è quello di evitare il rischio – del quale, tra l’altro,
potremmo non essere pienamente consapevoli…- e, qualora non
fosse “tecnicamente” possibile evitarlo, almeno poterne “attenuare”
le conseguenze dannose e, come si dice in questi casi, … farci
meno male!
Nel nostro paese, allo scopo predetto, esistono alcuni strumenti
mirati, diversi o combinati, che, avuto riguardo alle diverse finalità
perseguite, ci aiutano a tutelare il patrimonio ed allo stesso tempo
a consolidarlo, evitando che le “conseguenze negative” di uno dei
possibili eventi negativi prima citati possa minarne la consistenza e
“la salute” dello stesso.
Fonte:IRSA
Preoccupazioni
Prioritarie
Preoccupazioni
Intermedie
Preoccupazioni
minori
ALTA (+)
BASSA (-)
Probabilità
Danno atteso ALTO (+)BASSO (-)
AUTOGESTIRE RIMUOVERE
TRATTENERE TUTELARE
STRUMENTI
ad hoc
La gestione del rischio
Finalità & strategie: fattori decisivi!
I benefici relativi alla tutela del patrimonio vengono, tuttavia,
perseguiti sulla base di finalità meritevoli di tutela e di
strategie lungimiranti che tengono in considerazioni numerosi
fattori quali ad esempio:
1. lo scopo
2. i beneficiari
3. il patrimonio
4. lo status attuale e quello perseguito
5. la situazione professionale
6. la situazione familiare e, a volte, quella meramente
sentimentale
Una corretta tutela del patrimonio non può prescindere dalle finalità
perseguite, ma allo stesso tempo non può ignorare la situazione
di partenza o l’eventuale esigenza di gestione del
patrimonio o dei suoi frutti o dei singoli casi personali.
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10 Gennaio 2017 - UNITRE
La Famiglia, la Persona, il Patrimonio
“Nucleo fondamentale della
società umana costituito da
genitori e figli”
La Repubblica riconosce
i diritti della famiglia
come società naturale
fondata sul
matrimonio.
Il matrimonio è ordinato
sull'eguaglianza
morale e giuridica dei
coniugi, con i limiti
stabiliti dalla legge a
garanzia dell'unità
familiare.
Quale famiglia?
Art 29
Quale famiglia?
Ma prima di tutto … “LA FAMIGLIA”!
Quale famiglia?
La fine della famiglia
Roberto Volpi
Mondadori 2006
La Famiglia …è cambiata!!!
La società cambia. Negli anni Settanta i matrimoni erano
400mila l’anno, oggi non superano i 270mila (i dati
arrivano con due anni di ritardo rispetto alla data di
riferimento degli eventi)e nel 2015 si prevede siano
sorpassati dal numero dei conviventi che attualmente
sono 637mila, circa il 5%.
Anche i matrimoni civili sono in crescita: il 32,45%: dieci
anni fa erano poco meno del 20%. Un bambino su cinque
nasce fuori dal matrimonio e ancora oggi vengono divisi
in figli legittimi e figli naturali.
In Europa OLTRE IL 50% delle coppie sceglie la
convivenza come prima forma di unione in Gran
Bretagna, Germania, Francia, Danimarca e Finlandia.
Negli Usa sono 50,3% le coppie che scelgono la
convivenza come prima unione
L’evoluzione della famiglia
La società
cambia
I matrimoni
In Europa
 Il rapporto coniugale (comunione e separazione dei beni)
 I figli legittimi, naturali ed adottivi
 Le coppie di fatto (i Pacs, i Dico, etc)
 Le convivenze con e senza figli
 Le seconde nozze con nuovi figli
 I divorzi e le separazioni con e senza figli
 I single, gli scapoli, le zitelle
 I/le vedovi/e con figli e senza figli
La famiglia “tradizionale” non è più l’unico modello….
Domenica 5 giugno 2016 è entrata in vigore la L. 76 del 2016, approvata
definitivamente il 20 Maggio us e pubblicata in G.U n.118 del 21-5-
2016. Il provvedimento è noto come “Legge Cirinnà” (ndr, dal
patronimico della prima firmataria e relatrice del Senato, Sig.ra
Monica Cirinnà).
La legge fa debuttare le unioni civili per le persone dello stesso
sesso: con la dichiarazione all’ufficiale dello stato civile, infatti, i
partner si impegnano per la reciproca assistenza morale e materiale e
a vivere sotto lo stesso tetto.
Inoltre, la legge Cirinnà regola le convivenze di fatto dichiarate
all’anagrafe. In generale, alle convivenze di fatto la legge offre un
ombrello di garanzie minime. E le tutele non sono previste per tutte le
coppie di fatto, ma solo per quelle che sono registrate come
conviventi all’anagrafe. I partner che, per le più svariate ragioni,
hanno residenze diverse, restano fuori dall’ambito della legge.
Infine, la legge Cirinnà consente ai conviventi registrati all’anagrafe di
sottoscrivere un “contratto di convivenza”, con l’aiuto di un avvocato
o di un notaio, per regolare le questioni patrimoniali.Vediamo, in
estrema sintesi, le differenze tra le forme familiari coinvolte:
matrimonio, unioni civili e convivenze di fatto.
1. DIRITTO DI FAMIGLIA
Per quanto riguarda il diritto di famiglia:
• in tutti i casi i partner devono contribuire ai bisogni familiari e
all’assistenza reciproca;
• possono accedere al regime di comunione dei beni o a quello di
separazione;
• hanno il diritto di visita in caso di malattia e il diritto di risarcimento del
danno se il partner muore per illecito di un terzo.
Inoltre, se la relazione finisce e il rapporto si scioglie, il partner più debole può
ottenere l’assegno di mantenimento (ad esclusione delle convivenze di
fatto, che però danno diritto agli alimenti, per un periodo proporzionale alla
durata della convivenza).
Al contrario di ciò che impone il Codice civile alle coppie sposate, la legge 76
non cita l’obbligo di fedeltà per le unioni civili e per le convivenze di fatto.
In tema di adozione, a eccezione di casi particolari in cui il giudice potrebbe
autorizzarla, rimangono ancora escluse sia le coppie omosessuali legate da
un’unione civile, sia i partner delle convivenze di fatto. La legge, infatti,
esplicita che l’equiparazione tra i partner di unione civile e i coniugi non vale
per la legge sull’adozione, la 184 del 1983.
Chiudere un’unione civile è molto più facile che sciogliere un
matrimonio: tre mesi dopo avere dichiarato all’ufficiale dello stato civile la
volontà di separarsi, le coppie omosessuali possono direttamente divorziare;
i conviventi di fatto, invece, si possono lasciare senza alcuna formalità.
2. DIRITTO delle SUCCESSIONI
In tema di successioni, l’unione civile è parificata al matrimonio. I conviventi di fatto,
invece, sono esclusi dall’eredità del partner.
3. FISCO & LAVORO
Sul versante fiscale e come lavoratori, i partner delle unioni civili hanno lo stesso
trattamento dei coniugi. Ai conviventi di fatto, invece, è solo riconosciuto il diritto di
partecipare agli utili dell’impresa familiare.
Sarà utile schematizzare quanto esaminato fin qui con alcune agili rappresentazioni
grafiche, che seguono, i principali cambiamenti di cui qui si discute che dopo 40
anni innovano profondamente la disciplina di settore.
LA FAMIGLIA prima e dopo la L.76/2016 (Legge Cirinnà)
LA FAMIGLIA prima e dopo la
L.76/2016 (Legge Cirinnà)
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10 Gennaio 2017 - UNITRE
La PROTEZIONE del Patrimonio
Concetto di patrimonio
(dal latino patrimonium - derivato da pater,
'padre', e munus, 'compito' - dapprima col
significato di 'compito del padre' poi con quello
di 'cose appartenenti al padre')
In diritto il patrimonio viene
definito come l'insieme dei
rapporti giuridici, aventi
contenuto economico, che
fanno capo ad un soggetto
giuridico (il titolare).
In economia il patrimonio è
definito come la ricchezza,
espressa in termini monetari,
a disposizione di un soggetto
in un determinato istante.
Definizione di patrimonio
1. L’azienda (avviamento, patrimonio mobiliare ed
immobiliare)
2. La prima casa, le seconde case (mare, montagna,
citta d’arte)
3. Negozi, uffici, magazzini, ecc
4. Locazioni immobiliari
5. Rendite finanziarie ed assicurative
6. Investimenti bancari/finanziari ed assicurativi
7. Gli oggetti preziosi (oro, diamanti, quadri, collezioni
d’arte, etc)
8. Beni di consumo (auto, navi, aerei, mobili, oggetti
vari)
9. Etc.
Il concetto di Patrimonio
COSTITUZIONE CONSERVAZIONE TRASFERIMENTO DEL
PATRIMONIO
Matrimonio/Convivenza
Casa Di Abitazione
Mutui
Figli
Lavoro/Carriera
Accumulo Capitale
Investimenti
Assicurazioni
Diversificazione
Gestione Famigliare
Contratto Fiduciario
Fondi Pensione
Polizze Vita (Inter Vivos)
Testamento (Inter Vivos)
Donazione (Inter Vivos)
Trust (Inter Vivos)
Patti Di Famiglia (Inter Vivos)
Successione (Mortis Causa)
PATRIMONIO - 3 MOMENTI IMPORTANTI
NB: Sarebbe molto importante prevedere la tutela dei vari
momenti (assicurativa e giuridica) tramite una attenta
Pianificazione Patrimoniale, tanto “familiare” quanto “aziendale”.
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
1° 2° 3°
“Art. 2740. Responsabilità patrimoniale.”
Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni
con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della
responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabilite
dalla legge.”
Codice Civile
La regola generale è che l’imprenditore individuale risponde dei
debiti relativi alla propria attività con tutto il suo patrimonio, e
non solo con quella parte che viene destinata all’esercizio
dell’impresa.
Per separare il patrimonio personale da quello dell’azienda
occorre utilizzare degli strumenti che la legge mette a nostra
disposizione.
Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
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10 Gennaio 2017 - UNITRE
Cinque diversi strumenti “ad hoc”
Vietato “il fai da te”!!!
Ecco qui di seguito 6 strumenti utili a tutelare il patrimonio,
finalizzati a raggiungere l’equilibrio tra ottimizzazione fiscale e
protezione del patrimonio personale e familiare.
1)Il FONDO PATRIMONIALE
2)IL VINCOLO DI DESTINAZIONE
3)IL TRUST
4) POLIZZE ASSICURATIVE E FONDI PENSIONE
5)IL CONTRATTO FIDUCIARIO
6)LE POLIZZE di “PRIVATE INSURANCE”
IL “Fondo Patrimoniale”
Se l’ esigenza fosse quella soddisfare i bisogni della famiglia in
merito al mantenimento, assistenza e contribuzione questo è
sicuramente lo strumento adatto.
Permetterà di tutelare dai rischi i beni familiari (immobili, mobili
registrati o titoli di credito), divenendo il “Fondo” patrimonio
separato, a tutti gli effetti “blindato e non aggredibile” ( ad es.,
sarà al riparo da pretese creditorie o risarcitorie nascenti da
situazioni professionali, imprenditoriale o lavorative o di altro
genere, sempreché i debiti non siano stati contratti per esigenze
familiari o con finalità elusive)
Per costituirlo è necessario il matrimonio con valenza civile e l’atto
pubblico di costituzione dei coniugi o di un terzo , annotato a
margine dell’atto di matrimonio.
Per tanto non possono beneficiarne le coppie di fatto e cessa nel
caso di morte del coniuge, divorzio, annullamento del
matrimonio.
La proprietà dei beni del fondo spetta ad entrambi i coniugi e
l’amministrazione è normalmente disgiunta.
Se l’esigenza da tutelare fosse rivolta versa una specifica
persona fisica (ad es. un soggetto disabile, una fondazione
e/o per dirimere dispute patrimoniali nelle separazioni,)
oppure ci si trovasse in una “convivenza more uxorio” (che
non trova spazio con l’applicazione del fondo) o di un Ente,
allora il vincolo di destinazione potrebbe essere lo strumento
adeguato.
Si costituisce con atto pubblico (Notaio).
La materia è disciplinata dall’art. 2645 ter del CC.E’
fondamentale l’individuazione “a monte” dell’interesse
meritevole di tutela, prima della costituzione: infatti, in quanto
il notaio esegue solo una valutazione sulla liceità, mentre
relativa alla cd.tta “ meritevolezza dell’interesse” è affidata al
vaglio successivo del giudice.
IL “Vincolo di destinazione”
Per quanto meno vincolante degli altri istituti, qualora l’esigenza
da tutelare fosse quella di un terzo soggetto qualsiasi, allora
questo strumento potrebbe essere utile: il trust, infatti, in
quanto non pone dei limiti in merito ai beneficiari o ai beni
conferiti, realizza comunque la “segregazione” patrimoniale in
cui risiede “la ratio” dell’istituto che si sta esaminando.( ndr,
cioè la creazione di un patrimonio separato) del patrimonio utile
alla sua tutela.
Il Trust è un negozio giuridico che non è regolato da nessuna
norma italiana, viene recepito nel nostro ordinamento con la
ratifica della Convenzione dell’Aia del 1985 ex L. 364/89.
Il Trust viene costituito dal soggetto intestatario del patrimonio
(settlor) che cede la proprietà dei beni ad un secondo soggetto
(trustee) che ne detiene la titolarità e, nel caso, la gestione per
destinare i frutti ed infine la titolarità del patrimonio al
beneficiario finale, secondo il vincolo di destinazione iniziale.
IL “TRUST”
Se l’intenzione è quella di costruirsi un capitale che abbia uno
scopo previdenziale, allora questi prodotti potrebbero
rappresentare la soluzione più agile, meno costosa,
eviterebbero l’intervento di un Notaio, ma non possono
prescindere dall’assistenza di un Consulente Finanziario, serio e
preparato.
Tra l’altro questa tipologia di prodotti, nel caso in cui vengano
portati a scadenza e rispettino la finalità previdenziale e non
speculativa, rendono il capitale costituito insequestrabile ed
impignorabile.
Sul mercato esistono numerose offerte di prodotti assicurativi,
fondamentale, al fine della segregazione del capitale, è
verificarne il fine previdenziale e portare a termine il contratto.
Consigliamo vivamente di confrontarsi con un professionista
della Consulenza e della Pianificazione Finanziaria
POLIZZE & Fondi PENSIONE
Se lo scopo è quello della riservatezza e/o quella di frapporre uno
“schermo”, uno”scudo” tra il proprio patrimonio ed i terzi, il
contratto fiduciario può essere un ottimo strumento integrativo
di tutela, specialmente con riferimento al Trust ed alle Polizze
Assicurative.
Il contratto fiduciario, infatti, non attua una segregazione del
patrimonio ma crea, diciamo così, un’interfaccia con i terzi in
base allo scopo che si vuole realizzare.
Si costituisce tramite un negozio giuridico detto “Contratto
Fiduciario” tra il reale titolare del patrimonio (fiduciante) e la
società fiduciaria (monitorata dalla pubblica autorità) che
assume l’amministrazione dei beni per conto del fiduciante,
l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la
rappresentanza di portatori di azioni e di obbligazioni.
IL CONTRATTO FIDUCIARIO
LE POLIZZE di “PRIVATE INSURANCE”
Attraverso uno strumento per lo più sconosciuto in Italia, ma molto diffuso
nei paesi Anglosassoni, è possibile migliorare decisamente, dal punto di
vista fiscale e di tassazione, il passaggio generazionale e la gestione di
un patrimonio mobiliare nel tempo.
Stiamo parlando delle Polizze di Private Insurance.
Tali strumenti presentano numerosi vantaggi sia dal punto di vista fiscale
che di tassazione, oltre ad offrire anche notevoli opportunità di
miglioramento dei rendimenti nelle gestioni patrimoniali sottostanti le
polizze stesse. In questa sede, tra i vantaggi predetti, possiamo
ricordare:
 L’ esenzione totale della tassazione, prevista in aumento, per eredi,
coniugi e parenti
 La tassazione differita nel tempo delle rendite patrimoniali
 La possibilità di rendimenti composti
 La compensazione minus/plus senza limiti di tempo e senza restrizioni
strumenti (anche ETF e Fondi)
 L’ impignorabilità e insequestrabilità del patrimonio
 La possibilità di cambiare i beneficiari nel corso del tempo
 Il mantenimento del controllo della gestione del patrimonio
 maggiori rendimenti , a parità di rischio sopportato
G R A Z I E
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10 Gennaio 2017 - UNITRE

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Unitre' 2017 la protezione del patrimonio personale e familiare 10 gen 2017

  • 1. Università Popolare di Polignano a Mare 10 Gennaio 2017 - UNITRE La protezione del patrimonio familiare: i principali strumenti di tutela
  • 2. Università Popolare di Polignano a Mare 10 Gennaio 2017 - UNITRE UNA BREVE INTRODUZIONE
  • 3. Paure & rischi La crisi crescente in vari settori, da quello lavorativo/professionale a quello familiare, ha diffuso una certa urgenza nel “blindare” il proprio patrimonio per se e/o i propri cari. Temere di perdere e/o di esporre ad un serio pericolo il patrimonio familiare e personale è un RISCHIO CONCRETO per esempio a fronte di una crisi di impresa, di un problema professionale o di un evento familiare (ad es., l’improvviso lutto del capostipite indebitato che, morendo senza lasciare testamento, espone “gli aventi causa” ad una determinazione dell’eredità operata ex lege anziché dalla volontà del de cuius medesimo). I rischi si evitano, prevedendoli: è il solo modo di fronteggiarne gli effetti funesti, laddove dovessero manifestarsi. In taluni casi, poi, è solamente possibile attenuarne le conseguenze dannose, una volta che l’evento temuto – nostro malgrado- comunque si verifica.
  • 4. Prevenire … è meglio che curare! E’ bene, pertanto, agire d’anticipo, cercando di cautelarsi preventivamente ed “ad hoc”, manifestando – magari- ad uno o più esperti di “settore” la propria condizione familiare e personale. L’obiettivo è quello di evitare il rischio – del quale, tra l’altro, potremmo non essere pienamente consapevoli…- e, qualora non fosse “tecnicamente” possibile evitarlo, almeno poterne “attenuare” le conseguenze dannose e, come si dice in questi casi, … farci meno male! Nel nostro paese, allo scopo predetto, esistono alcuni strumenti mirati, diversi o combinati, che, avuto riguardo alle diverse finalità perseguite, ci aiutano a tutelare il patrimonio ed allo stesso tempo a consolidarlo, evitando che le “conseguenze negative” di uno dei possibili eventi negativi prima citati possa minarne la consistenza e “la salute” dello stesso.
  • 6. ALTA (+) BASSA (-) Probabilità Danno atteso ALTO (+)BASSO (-) AUTOGESTIRE RIMUOVERE TRATTENERE TUTELARE STRUMENTI ad hoc La gestione del rischio
  • 7. Finalità & strategie: fattori decisivi! I benefici relativi alla tutela del patrimonio vengono, tuttavia, perseguiti sulla base di finalità meritevoli di tutela e di strategie lungimiranti che tengono in considerazioni numerosi fattori quali ad esempio: 1. lo scopo 2. i beneficiari 3. il patrimonio 4. lo status attuale e quello perseguito 5. la situazione professionale 6. la situazione familiare e, a volte, quella meramente sentimentale Una corretta tutela del patrimonio non può prescindere dalle finalità perseguite, ma allo stesso tempo non può ignorare la situazione di partenza o l’eventuale esigenza di gestione del patrimonio o dei suoi frutti o dei singoli casi personali.
  • 8. Università Popolare di Polignano a Mare 10 Gennaio 2017 - UNITRE La Famiglia, la Persona, il Patrimonio
  • 9. “Nucleo fondamentale della società umana costituito da genitori e figli” La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Quale famiglia? Art 29 Quale famiglia? Ma prima di tutto … “LA FAMIGLIA”!
  • 10. Quale famiglia? La fine della famiglia Roberto Volpi Mondadori 2006
  • 11. La Famiglia …è cambiata!!! La società cambia. Negli anni Settanta i matrimoni erano 400mila l’anno, oggi non superano i 270mila (i dati arrivano con due anni di ritardo rispetto alla data di riferimento degli eventi)e nel 2015 si prevede siano sorpassati dal numero dei conviventi che attualmente sono 637mila, circa il 5%. Anche i matrimoni civili sono in crescita: il 32,45%: dieci anni fa erano poco meno del 20%. Un bambino su cinque nasce fuori dal matrimonio e ancora oggi vengono divisi in figli legittimi e figli naturali. In Europa OLTRE IL 50% delle coppie sceglie la convivenza come prima forma di unione in Gran Bretagna, Germania, Francia, Danimarca e Finlandia. Negli Usa sono 50,3% le coppie che scelgono la convivenza come prima unione L’evoluzione della famiglia La società cambia I matrimoni In Europa
  • 12.  Il rapporto coniugale (comunione e separazione dei beni)  I figli legittimi, naturali ed adottivi  Le coppie di fatto (i Pacs, i Dico, etc)  Le convivenze con e senza figli  Le seconde nozze con nuovi figli  I divorzi e le separazioni con e senza figli  I single, gli scapoli, le zitelle  I/le vedovi/e con figli e senza figli La famiglia “tradizionale” non è più l’unico modello….
  • 13. Domenica 5 giugno 2016 è entrata in vigore la L. 76 del 2016, approvata definitivamente il 20 Maggio us e pubblicata in G.U n.118 del 21-5- 2016. Il provvedimento è noto come “Legge Cirinnà” (ndr, dal patronimico della prima firmataria e relatrice del Senato, Sig.ra Monica Cirinnà). La legge fa debuttare le unioni civili per le persone dello stesso sesso: con la dichiarazione all’ufficiale dello stato civile, infatti, i partner si impegnano per la reciproca assistenza morale e materiale e a vivere sotto lo stesso tetto. Inoltre, la legge Cirinnà regola le convivenze di fatto dichiarate all’anagrafe. In generale, alle convivenze di fatto la legge offre un ombrello di garanzie minime. E le tutele non sono previste per tutte le coppie di fatto, ma solo per quelle che sono registrate come conviventi all’anagrafe. I partner che, per le più svariate ragioni, hanno residenze diverse, restano fuori dall’ambito della legge. Infine, la legge Cirinnà consente ai conviventi registrati all’anagrafe di sottoscrivere un “contratto di convivenza”, con l’aiuto di un avvocato o di un notaio, per regolare le questioni patrimoniali.Vediamo, in estrema sintesi, le differenze tra le forme familiari coinvolte: matrimonio, unioni civili e convivenze di fatto.
  • 14. 1. DIRITTO DI FAMIGLIA Per quanto riguarda il diritto di famiglia: • in tutti i casi i partner devono contribuire ai bisogni familiari e all’assistenza reciproca; • possono accedere al regime di comunione dei beni o a quello di separazione; • hanno il diritto di visita in caso di malattia e il diritto di risarcimento del danno se il partner muore per illecito di un terzo. Inoltre, se la relazione finisce e il rapporto si scioglie, il partner più debole può ottenere l’assegno di mantenimento (ad esclusione delle convivenze di fatto, che però danno diritto agli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza). Al contrario di ciò che impone il Codice civile alle coppie sposate, la legge 76 non cita l’obbligo di fedeltà per le unioni civili e per le convivenze di fatto. In tema di adozione, a eccezione di casi particolari in cui il giudice potrebbe autorizzarla, rimangono ancora escluse sia le coppie omosessuali legate da un’unione civile, sia i partner delle convivenze di fatto. La legge, infatti, esplicita che l’equiparazione tra i partner di unione civile e i coniugi non vale per la legge sull’adozione, la 184 del 1983. Chiudere un’unione civile è molto più facile che sciogliere un matrimonio: tre mesi dopo avere dichiarato all’ufficiale dello stato civile la volontà di separarsi, le coppie omosessuali possono direttamente divorziare; i conviventi di fatto, invece, si possono lasciare senza alcuna formalità.
  • 15. 2. DIRITTO delle SUCCESSIONI In tema di successioni, l’unione civile è parificata al matrimonio. I conviventi di fatto, invece, sono esclusi dall’eredità del partner. 3. FISCO & LAVORO Sul versante fiscale e come lavoratori, i partner delle unioni civili hanno lo stesso trattamento dei coniugi. Ai conviventi di fatto, invece, è solo riconosciuto il diritto di partecipare agli utili dell’impresa familiare. Sarà utile schematizzare quanto esaminato fin qui con alcune agili rappresentazioni grafiche, che seguono, i principali cambiamenti di cui qui si discute che dopo 40 anni innovano profondamente la disciplina di settore. LA FAMIGLIA prima e dopo la L.76/2016 (Legge Cirinnà)
  • 16.
  • 17. LA FAMIGLIA prima e dopo la L.76/2016 (Legge Cirinnà)
  • 18. Università Popolare di Polignano a Mare 10 Gennaio 2017 - UNITRE La PROTEZIONE del Patrimonio
  • 19. Concetto di patrimonio (dal latino patrimonium - derivato da pater, 'padre', e munus, 'compito' - dapprima col significato di 'compito del padre' poi con quello di 'cose appartenenti al padre') In diritto il patrimonio viene definito come l'insieme dei rapporti giuridici, aventi contenuto economico, che fanno capo ad un soggetto giuridico (il titolare). In economia il patrimonio è definito come la ricchezza, espressa in termini monetari, a disposizione di un soggetto in un determinato istante. Definizione di patrimonio
  • 20. 1. L’azienda (avviamento, patrimonio mobiliare ed immobiliare) 2. La prima casa, le seconde case (mare, montagna, citta d’arte) 3. Negozi, uffici, magazzini, ecc 4. Locazioni immobiliari 5. Rendite finanziarie ed assicurative 6. Investimenti bancari/finanziari ed assicurativi 7. Gli oggetti preziosi (oro, diamanti, quadri, collezioni d’arte, etc) 8. Beni di consumo (auto, navi, aerei, mobili, oggetti vari) 9. Etc. Il concetto di Patrimonio
  • 21. COSTITUZIONE CONSERVAZIONE TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO Matrimonio/Convivenza Casa Di Abitazione Mutui Figli Lavoro/Carriera Accumulo Capitale Investimenti Assicurazioni Diversificazione Gestione Famigliare Contratto Fiduciario Fondi Pensione Polizze Vita (Inter Vivos) Testamento (Inter Vivos) Donazione (Inter Vivos) Trust (Inter Vivos) Patti Di Famiglia (Inter Vivos) Successione (Mortis Causa) PATRIMONIO - 3 MOMENTI IMPORTANTI NB: Sarebbe molto importante prevedere la tutela dei vari momenti (assicurativa e giuridica) tramite una attenta Pianificazione Patrimoniale, tanto “familiare” quanto “aziendale”. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio 1° 2° 3°
  • 22. “Art. 2740. Responsabilità patrimoniale.” Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabilite dalla legge.” Codice Civile La regola generale è che l’imprenditore individuale risponde dei debiti relativi alla propria attività con tutto il suo patrimonio, e non solo con quella parte che viene destinata all’esercizio dell’impresa. Per separare il patrimonio personale da quello dell’azienda occorre utilizzare degli strumenti che la legge mette a nostra disposizione. Gli strumenti di Tutela del Patrimonio
  • 23. Università Popolare di Polignano a Mare 10 Gennaio 2017 - UNITRE Cinque diversi strumenti “ad hoc”
  • 24. Vietato “il fai da te”!!! Ecco qui di seguito 6 strumenti utili a tutelare il patrimonio, finalizzati a raggiungere l’equilibrio tra ottimizzazione fiscale e protezione del patrimonio personale e familiare. 1)Il FONDO PATRIMONIALE 2)IL VINCOLO DI DESTINAZIONE 3)IL TRUST 4) POLIZZE ASSICURATIVE E FONDI PENSIONE 5)IL CONTRATTO FIDUCIARIO 6)LE POLIZZE di “PRIVATE INSURANCE”
  • 25. IL “Fondo Patrimoniale” Se l’ esigenza fosse quella soddisfare i bisogni della famiglia in merito al mantenimento, assistenza e contribuzione questo è sicuramente lo strumento adatto. Permetterà di tutelare dai rischi i beni familiari (immobili, mobili registrati o titoli di credito), divenendo il “Fondo” patrimonio separato, a tutti gli effetti “blindato e non aggredibile” ( ad es., sarà al riparo da pretese creditorie o risarcitorie nascenti da situazioni professionali, imprenditoriale o lavorative o di altro genere, sempreché i debiti non siano stati contratti per esigenze familiari o con finalità elusive) Per costituirlo è necessario il matrimonio con valenza civile e l’atto pubblico di costituzione dei coniugi o di un terzo , annotato a margine dell’atto di matrimonio. Per tanto non possono beneficiarne le coppie di fatto e cessa nel caso di morte del coniuge, divorzio, annullamento del matrimonio. La proprietà dei beni del fondo spetta ad entrambi i coniugi e l’amministrazione è normalmente disgiunta.
  • 26. Se l’esigenza da tutelare fosse rivolta versa una specifica persona fisica (ad es. un soggetto disabile, una fondazione e/o per dirimere dispute patrimoniali nelle separazioni,) oppure ci si trovasse in una “convivenza more uxorio” (che non trova spazio con l’applicazione del fondo) o di un Ente, allora il vincolo di destinazione potrebbe essere lo strumento adeguato. Si costituisce con atto pubblico (Notaio). La materia è disciplinata dall’art. 2645 ter del CC.E’ fondamentale l’individuazione “a monte” dell’interesse meritevole di tutela, prima della costituzione: infatti, in quanto il notaio esegue solo una valutazione sulla liceità, mentre relativa alla cd.tta “ meritevolezza dell’interesse” è affidata al vaglio successivo del giudice. IL “Vincolo di destinazione”
  • 27. Per quanto meno vincolante degli altri istituti, qualora l’esigenza da tutelare fosse quella di un terzo soggetto qualsiasi, allora questo strumento potrebbe essere utile: il trust, infatti, in quanto non pone dei limiti in merito ai beneficiari o ai beni conferiti, realizza comunque la “segregazione” patrimoniale in cui risiede “la ratio” dell’istituto che si sta esaminando.( ndr, cioè la creazione di un patrimonio separato) del patrimonio utile alla sua tutela. Il Trust è un negozio giuridico che non è regolato da nessuna norma italiana, viene recepito nel nostro ordinamento con la ratifica della Convenzione dell’Aia del 1985 ex L. 364/89. Il Trust viene costituito dal soggetto intestatario del patrimonio (settlor) che cede la proprietà dei beni ad un secondo soggetto (trustee) che ne detiene la titolarità e, nel caso, la gestione per destinare i frutti ed infine la titolarità del patrimonio al beneficiario finale, secondo il vincolo di destinazione iniziale. IL “TRUST”
  • 28. Se l’intenzione è quella di costruirsi un capitale che abbia uno scopo previdenziale, allora questi prodotti potrebbero rappresentare la soluzione più agile, meno costosa, eviterebbero l’intervento di un Notaio, ma non possono prescindere dall’assistenza di un Consulente Finanziario, serio e preparato. Tra l’altro questa tipologia di prodotti, nel caso in cui vengano portati a scadenza e rispettino la finalità previdenziale e non speculativa, rendono il capitale costituito insequestrabile ed impignorabile. Sul mercato esistono numerose offerte di prodotti assicurativi, fondamentale, al fine della segregazione del capitale, è verificarne il fine previdenziale e portare a termine il contratto. Consigliamo vivamente di confrontarsi con un professionista della Consulenza e della Pianificazione Finanziaria POLIZZE & Fondi PENSIONE
  • 29. Se lo scopo è quello della riservatezza e/o quella di frapporre uno “schermo”, uno”scudo” tra il proprio patrimonio ed i terzi, il contratto fiduciario può essere un ottimo strumento integrativo di tutela, specialmente con riferimento al Trust ed alle Polizze Assicurative. Il contratto fiduciario, infatti, non attua una segregazione del patrimonio ma crea, diciamo così, un’interfaccia con i terzi in base allo scopo che si vuole realizzare. Si costituisce tramite un negozio giuridico detto “Contratto Fiduciario” tra il reale titolare del patrimonio (fiduciante) e la società fiduciaria (monitorata dalla pubblica autorità) che assume l’amministrazione dei beni per conto del fiduciante, l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza di portatori di azioni e di obbligazioni. IL CONTRATTO FIDUCIARIO
  • 30. LE POLIZZE di “PRIVATE INSURANCE” Attraverso uno strumento per lo più sconosciuto in Italia, ma molto diffuso nei paesi Anglosassoni, è possibile migliorare decisamente, dal punto di vista fiscale e di tassazione, il passaggio generazionale e la gestione di un patrimonio mobiliare nel tempo. Stiamo parlando delle Polizze di Private Insurance. Tali strumenti presentano numerosi vantaggi sia dal punto di vista fiscale che di tassazione, oltre ad offrire anche notevoli opportunità di miglioramento dei rendimenti nelle gestioni patrimoniali sottostanti le polizze stesse. In questa sede, tra i vantaggi predetti, possiamo ricordare:  L’ esenzione totale della tassazione, prevista in aumento, per eredi, coniugi e parenti  La tassazione differita nel tempo delle rendite patrimoniali  La possibilità di rendimenti composti  La compensazione minus/plus senza limiti di tempo e senza restrizioni strumenti (anche ETF e Fondi)  L’ impignorabilità e insequestrabilità del patrimonio  La possibilità di cambiare i beneficiari nel corso del tempo  Il mantenimento del controllo della gestione del patrimonio  maggiori rendimenti , a parità di rischio sopportato
  • 31. G R A Z I E Università Popolare di Polignano a Mare 10 Gennaio 2017 - UNITRE

Editor's Notes

  1. 11
  2. 12
  3. 19
  4. 20
  5. 21
  6. 22